INFORMAZIONI SU I.P.E. COOP. CONFIDI

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1 FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI (Provvedimento di Banca d'italia 20 giugno 2012) versione del 01 Agosto 2016 INFORMAZIONI SU I.P.E. COOP. CONFIDI "IMPRESE PER L'EUROPA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE IMPRESE DEL LAZIO" IN FORMA ABBREVIATA "I.P.E. COOP. CONFIDI Sede legale in Roma Via Cola di Rienzo Telefono ipeconfidi@ipeconfidi.it sito internet: Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Codice Fiscale Partita I.V.A.: R.E.A.: Iscritta U.I.C CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE L attività di I.P.E. COOP. CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie nell interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e intermediari finanziari (d ora in poi indicati genericamente come Banca ) con i quali la I.P.E. COOP. CONFIDI (di seguito Confidi) ha stipulato apposite convenzioni per il rilascio e la disciplina delle garanzie. Il certificato di garanzia riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità. Il Confidi delibera le garanzie in favore dei propri Soci, e può operare anche nei confronti di terzi non soci. Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese aventi i requisiti indicati nell art. 5 dello Statuto sociale del Confidi. Per semplicità, nel proseguo, il termine socio comprenderà anche la definizione di cliente. I Clienti del Confidi sono tutti i soggetti economici che svolgono attività d impresa secondo la disciplina comunitaria, che hanno sede in territorio italiano e che sono considerate micro, piccole e medie imprese, secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto sociale. L iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione delle quote sociali ed è condizione necessaria per la procedibilità dell istruttoria al fine del rilascio delle garanzie richieste. L iscrizione non comporta per il Confidi l obbligo del rilascio della garanzia che è sempre rimessa alla valutazione ed all insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte delle strutture del Confidi. La garanzia, che può essere a prima richiesta o sussidiaria, concessa dal Confidi favorisce l accesso al credito del Socio normalmente a tassi più convenienti rispetto alle condizioni di mercato. La garanzia del Confidi è applicabile alle operazioni a breve e a medio/lungo termine. La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un valore massimo di norma non superiore all 80% dell importo di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca. I.P.E. COOP. CONFIDI opera con il Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96. Per le operazioni a valere sulle convenzioni ordinarie, su richiesta del Cliente, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma, verrà valutata l ammissibilità alla controgaranzia del Fondo. In tal caso il Cliente dovrà fornire tutta la documentazione prevista anche dallo stesso Fondo e consentire l effettuazione dei controlli documentali da parte del Gestore del Fondo.

2 La garanzia rilasciata a favore della Banca, e nell interesse del socio, ha una validità di 60 giorni dalla data di emissione del certificato, trascorsi i quali, senza il perfezionamento da parte della Banca, automaticamente decade. Con il rilascio della garanzia il Confidi si impegna a pagare alla Banca una parte del debito del Socio, in caso di mancato pagamento da parte del Socio stesso o di eventuali altri suoi coobbligati. Il Confidi pagherà, nel caso di garanzia a prima richiesta, entro il termine previsto dalle convenzioni la somma che la Banca richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Socio, prima che la Banca tenti direttamente il recupero della somma dal Socio, o da eventuali coobbligati del Socio, o nel caso di garanzia sussidiaria pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la Banca richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Socio, o da eventuali coobbligati del Socio, dopo che la Banca ha tentato direttamente il recupero della somma dal Socio o da eventuali coobbligati del Socio. Il Socio e gli eventuali coobbligati del Socio dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che il Confidi ha pagato alla Banca (surrogazione ex articolo 1949 del codice civile). La garanzia autonoma del Confidi è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in quanto con il rilascio della Garanzia il Confidi non assume la veste di fideiussore solidale nei confronti del debitore e degli eventuali coobbligati del Finanziamento, ma piuttosto quella di un garante autonomo nei confronti della Banca, dovendosi escludere, quindi, nei confronti del debitore principale e degli eventuali coobbligati, ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art c.c.. La garanzia di Confidi è altresì autonoma ed a perdita definitiva, nel senso che il Confidi non potrà avvalersi delle eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell ordinamento ed i casi particolari previsti dalla legge). La garanzia, inoltre, opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio Socio nei confronti di Confidi. La garanzia del Confidi è sussidiaria e a prima richiesta. Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, qualora il Socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di I.P.E. COOP. CONFIDI ai sensi della convenzione, pro tempore vigente, e I.P.E. COOP. CONFIDI è tenuto a pagare nei tempi e nei modi ivi disciplinati. Ogni garanzia CONFIDI è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questi in deroga all art 1954 c.c., pertanto, è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di I.P.E. COOP. CONFIDI. I rischi derivanti dall operazione intercorrente con I.P.E. COOP. CONFIDI sono connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e I.P.E. COOP. CONFIDI sia chiamato ad effettuare il pagamento per l obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso è tenuto a rimborsare a I.P.E. COOP. CONFIDI quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. Fermo restando l obbligo del rimborso del Socio a I.P.E. COOP. CONFIDI, in caso di mancato o ritardato pagamento, il Socio può essere escluso dalla compagine sociale. L escussione della garanzia e/o l inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l obbligo per I.P.E. COOP. CONFIDI di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L eventuale inadempimento del Socio verso I.P.E. COOP. CONFIDI può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a I.P.E. COOP. CONFIDI. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Come previsto dallo Statuto sociale, sono a carico del Socio che beneficia della garanzia di I.P.E. COOP. CONFIDI diverse competenze, tra quest ultime si riportano i costi ad esso applicati: 1 - QUOTA SOCIALE: pari a 25,82, sottoscritte al momento dell iscrizione del socio e versate se la richiesta di finanziamento/fido viene accolta, nella misura di almeno 10 quote paria ad 258,20; 2 - TASSA DI AMMISSIONE: pari ad 41,80, da versare come al punto 1), non restituibile;

3 3 - COMMISSIONIi: Il socio deve remunerare I.P.E. COOP. CONFIDI del rischio di perdita che lo stesso assume al momento del rilascio della garanzia. Tale rischio si manifesta quando la Banca si rivale sul Confidi a seguito di inadempimento di rimborso del finanziamento da parte del Socio. La predetta remunerazione, che viene determinata in percentuale del valore nominale del finanziamento con riferimento alla tipologia e alla durata del finanziamento da concedere, sarà versata dal Socio al rilascio del certificato di Garanzia di I.P.E. COOP. CONFIDI al momento dell erogazione del finanziamento da parte della Banca. La predetta remunerazione viene determinata nei seguenti modi: a) per i finanziamenti (chiro) è pari allo 0,8% calcolato su base annua, sull importo erogato, per ogni anno della durata del finanziamento: esempio durata 36 mesi = 2,4%; b) per le operazioni a breve (scoperto c/c, anticipo fatture etc) è pari ad 1,4% per anno, calcolato sull importo erogato. Le commissioni non saranno restituite al socio all estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite. 4 - CONTRIBUTO PATRIMONIALE: è un contributo dovuto per rafforzare il Confidi al fine di migliorare il peso della sua garanzia nei confronti delle Banche. Il contributo è pari all 1% una tantum da calcolare sull importo erogato e non è restituibile; 5 - FONDO GARANZIA: è richiesta la partecipazione del socio al Fondo di Garanzia nella misura del 4% una tantum dell importo erogato. Detto importo verrà accantonato nel Fondo di Garanzia del Confidi,vincolato, detenuto dalla Banca erogante, per tutta la durata del finanziamento/fido. Detto importo viene restituito alla regolare estinzione del finanziamento/fido, su richiesta formale del Socio e liberatoria della Banca erogante. Non è fruttifero di interessi. 6 - DIRITTI DI SEGRETERIA: Rinnovi: la pratica di Rinnovo del fido, oltre alla commissione di cui al punto 3b, ha il costo di 150, per diritti di segreteria. Moratoria o allungamento scadenza: ogni richiesta ha un costo di 100 per diritti di segreteria. 7- ALTRE GARANZIE Il Confidi aderisce al CONFIDINSIEME Confidi Baricentro insieme ad altri Confidi ed al confidi ex107 (COOPFIDI) che permette di avere rapporti con molteplici Banche. Nel caso di finanziamento con garanzia Coopfidi/CONFIDINSIEME contro garantita dalla IPE COOP CONFIDI sono previsti i seguenti costi: - 10 quote sociali : 258,2 - tassa ammissione : 41,80-1% contributo patrimonializzazione una tantum; - 1% contributo al Fondo Garanzia una tantum restituibile all estinzione del finanziamento/fido Gli importi citati sono da versare all IPE COOP CONFIDI Costo della garanzia, rilevabile sul sito COOPFIDI, da versare al COOPFIDI. 8 - PRECISAZIONI: - Gli importi di cui ai punti e 7 saranno versati dal Socio, al momento dell erogazione del finanziamento da parte della -Banca. - Gli importi di cui al punto 6 saranno versati dal Socio, prima del rilascio del certificato di Garanzia del Confidi o della lettera di concessione della Moratoria; il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico nel conto indicato dal Confidi e/o tramite assegno bancario.

4 RECESSO / CHIUSURA CONTRATTO / RECLAMI Diritto di recesso. Se il Confidi, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali dei prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il Socio, deve comunicare per iscritto al Socio la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il Socio non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia. L intervento del Confidi in garanzia del Socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca). Inoltre, a seguito dell eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte della Banca nel caso di inadempimento dei Soci debitori, il rapporto può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori inadempienti, all atto del rimborso da parte del Confidi stesso alla Banca del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa). Il credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte delle Banche garantite nel caso di inadempimento dei predetti Soci, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai Soci debitori, unitamente ai relativi interessi di mora e costi accessori sostenuti dalle Banche. Diritto di reclamo Il cliente/socio può presentare reclamo all'ufficio Reclami di I.P.E. COOP. CONFIDI in forma scritta (indirizzata al Responsabile dell Ufficio Reclami di I.P.E. COOP. CONFIDI Via Cola di Rienzo 190, Roma) o per via telematica (ipeconfidi@ipeconfidi.it), I.P.E. COOP. CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente/Socio non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere a I.P.E. COOP. CONFIDI; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente/socio deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, innanzi all Organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet I.P.E. COOP. CONFIDI mette a disposizione del Cliente/Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all accesso all ABF.

5 DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituto dalla Banca d Italia. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA - istituzione finanziaria a sostegno dei progetti di sviluppo delle PMI per la gestione di misure agevolative a favore del sistema produttivo nazionale, al fine di favorirne l accesso al credito. Banche o altri intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritte le apposite convenzioni con I.P.E. COOP. CONFIDI in relazione a ciascuna tipologia di operazione e che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci DEL Confidi e che sono garantiti dallo stesso. Cliente: il soggetto che richiede la garanzia al Confidi. Commissioni: importo pagato dal Socio per l'attivazione della garanzia a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario. La commissione nel caso di mutui chirografari, ipotecari, leasing e forme simili è corrisposta a favore della I.P.E. COOP. CONFIDI una tantum, al momento della comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca e prima del rilascio del certificato di garanzia da parte di I.P.E. COOP. CONFIDI, e va calcolata sull'importo finanziato dalla banca per la percentuale indicata nel prospetto, secondo la griglia indicata, moltiplicata per gli anni della durata del finanziamento. Per i finanziamenti a breve la commissione matura alla concessione del fido da parte della Banca ed è addebitata, nelle percentuali indicate, con cadenza annuale anticipata, al momento della comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca e prima del rilascio del certificato di garanzia da parte di I.P.E. COOP. CONFIDI. Confidi: i consorzi e le società che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi, e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 - garanzia prestata alle Banche/Intermediari Finanziari/Confidi che hanno già rilasciato le garanzie a favore del Cliente/Banca nell interesse delle imrese su operazioni di finanziamento. Coobbligato uno o più soggetti Socio/ente. Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume I.P.E. COOP. CONFIDI, previa richiesta del Socio del Confidi stesso, verso una banca, o altro intermediario, per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo Socio del Confidi. Fideiussione: negozio giuridico, in forza del quale, ai sensi dell'art del codice civile, il Confidi si impegna all'adempimento di un obbligazione del Cliente, per impegni nell ambito dell attività che svolge, nei confronti di un altro soggetto. Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Socio. Mutualità: è la partecipazione al rischio complessivo del confidi da parte di tutti i Soci tramite la sottoscrizione delle quote sociali e la particolare ripartizione dei costi del servizio che come da Statuto sociale vengono ripartiti fra tutti i Soci in una logica di equilibrio alfine di sostenere le aziende più deboli. Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale di I.P.E. COOP. CONFIDI. Una tantum: una volta soltanto.

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