UNIONCAF GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD.

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1 UNIONCAF GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2014 0

2 LA PRESENTE GUIDA È COMPLEMENTARE ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI DEL MODELLO 730/2014, ALLA CUI ATTENTA LETTURA SI RINVIA. La documentazione comprovante gli oneri e i redditi indicati in dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2018, termine ultimo entro cui l Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamenti fiscali. Resta inteso che per spese la cui detrazione è ripartita in un numero di rate annuali che eccede tale termine (es. spese di ristrutturazione e/o interventi di risparmio energetico), è opportuno conservare la documentazione fino alla fine della fruizione della detrazione. I contribuenti devono consegnare il modello 730/2014 compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal dichiarante o da entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta. I contribuenti devono anche consegnare in busta chiusa la scheda per la scelta dell 8 e del 5 dell IRPEF. È obbligatorio indicare i dati anagrafici anche se non si è espressa alcuna scelta e, in caso di dichiarazione congiunta, le schede relative ad ambedue i coniugi devono essere inserite entrambe nella busta del dichiarante. Il modello 730/2014 e la scheda per la scelta dell 8 e del 5 dell IRPEF presentati ad devono essere quelli originali distribuiti dal sostituto d imposta o, in alternativa, le stampe di quelli messi a disposizione sul sito dell Agenzia delle Entrate. Modelli di diversa origine (ad es. fotocopie, scheda del modello CUD) non saranno considerati validi. Il modello 730/2014 deve essere indelebilmente compilato (dunque non a matita) e deve risultare leggibile e senza correzioni. In assenza di questi presupposti il modello non sarà considerato valido. Da quest anno l Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730 se successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000, anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia delle Entrate. Con riferimento alla singola imposta o addizionale, il sostituto d imposta non effettuerà il rimborso del credito o la trattenuta del debito se l importo risultante dalla dichiarazione non supererà il limite di 12. 1

3 LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2014 Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un CAF o a un professionista abilitato e nel riquadro DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO va barrata la casella MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO. Da quest anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l IMU dovuta per l anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24. È elevato l importo delle detrazioni d imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): o da 800 a 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; o da 900 a per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; o da 220 a 400 l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità. Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell anno 2013 la detrazione d imposta è riconosciuta nella misura del 50% (sezioni III-A e III-B del quadro E). Ai soli contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a , viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E). È riconosciuta per l anno 2013 la detrazione d imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E). È riconosciuta una detrazione d imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E). È riconosciuta una detrazione d imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35). Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42). 2

4 La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31). È possibile destinare una quota pari all 8 dell IRPEF all Unione Buddhista Italiana o all Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore dell Unione Buddhista Italiana e dell Unione Induista Italiana (rigo E24). Con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all ente che le ha erogate, l ammontare non dedotto nell anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all importo non dedotto (rigo E26, codice 5). Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE, indicando il numero dei figli. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 CASI PARTICOLARI IMU va indicato il codice 3. Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna UTILIZZO della sezione I del quadro B). Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell opzione per il regime della cedolare secca. Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 (righi da E8 a E12, codice 12). 3

5 ASPETTI GENERALI DICHIARAZIONE CONGIUNTA E possibile presentare dichiarazione congiunta a condizione che ricorrano i requisiti previsti per la presentazione del modello 730 e che ambedue i coniugi posseggano esclusivamente redditi che possano essere dichiarati con il presente modello. In particolare: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di terreni e di fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, alcuni dei redditi diversi, alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Nella dichiarazione congiunta deve essere indicato come dichiarante il coniuge che è dipendente della società alla quale viene presentata la dichiarazione. MODELLI AGGIUNTIVI Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del modello base compilato. CONTRIBUENTE Dati del contribuente Occorre prestare attenzione nel trascrivere correttamente il codice fiscale del dichiarante. Residenza anagrafica La residenza anagrafica deve essere indicata se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1 gennaio 2013 alla data di presentazione della dichiarazione e da coloro che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi (in tal caso si deve barrare anche l apposita casella Dichiarazione presentata per la prima volta ). Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell indirizzo nell ambito dello stesso comune. Telefono e indirizzo di posta elettronica L indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Si chiede comunque la cortesia di fornire almeno un recapito al fine di poter essere tempestivamente contattati da nel caso in cui venissero riscontrate delle anomalie nella compilazione. Domicilio fiscale Questi dati sono necessari al fine di individuare la regione ed il comune ai quali sono rispettivamente dovute l addizionale regionale e comunale. Se il contribuente non ha variato la propria residenza, oppure la variazione è avvenuta nell ambito dello stesso comune, è sufficiente compilare il solo rigo Domicilio fiscale al 01/01/2013. Qualora invece sia stata variata la residenza trasferendola in un comune diverso, è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. Poiché gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: Domicilio fiscale al 1 gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre

6 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell anno 2013 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza. Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se la variazione è avvenuta entro il 1 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. Domicilio fiscale al 1 gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. FAMILIARI A CARICO Il coniuge ed i figli sono considerati fiscalmente a carico se non hanno posseduto nel 2013 un reddito superiore a 2.840,51. Se il familiare ha superato tale soglia di reddito, non può essere considerato a carico neanche per una parte d anno. Gli altri familiari sono considerati fiscalmente a carico se, oltre a non avere superato nel 2013 il limite reddituale di 2.840,51, convivono con il contribuente oppure ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell Autorità Giudiziaria. Sono considerati altri familiari a carico: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Si invita a riportare i codici fiscali del coniuge e dei familiari in modo chiaro, controllando la loro correttezza. I contribuenti coniugati devono indicare sempre il codice fiscale del coniuge (barrando la casella C ), anche se quest ultimo non è fiscalmente a carico. Il codice fiscale del coniuge non deve invece essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Occorre indicare il codice fiscale di tutti i figli a carico (barrando le rispettive caselle F ), anche nel caso in cui il contribuente non fruisca delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto. In tale caso indicare 0 nella casella %. NOVITÀ 2014 Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE, indicando il numero dei figli. È elevato l importo delle detrazioni d imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): o da 800 a 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; o da 900 a per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; o da 220 a 400 l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità. Anche per gli altri familiari a carico è richiesto di barrare la casella A e di indicare sia il codice fiscale sia la percentuale di detrazione. Le detrazioni sono variabili, nel senso che il loro importo risulta inversamente proporzionale al crescere del reddito del contribuente. Chi presta l assistenza fiscale provvederà a calcolare l ammontare spettante. Gli importi delle detrazioni da assumere come base per effettuare il calcolo sono consultabili nelle tabelle in appendice alle istruzioni ministeriali del modello

7 Si ricorda che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori (non legalmente ed effettivamente separati) e che, di base, spetta ad entrambi nella misura del 50%. In alternativa i genitori, di comune accordo, possono decidere di attribuirla nella misura del 100% al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Si evidenzia che la detrazione spetta comunque per intero ad uno solo dei genitori quando l altro genitore e fiscalmente a carico del primo. In ogni caso, se un genitore usufruisce del 100% della detrazione per figlio a carico, l altro genitore non può fruirne. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario. Se il contribuente risulta essere il genitore affidatario deve barrare la casella 8 del rigo riguardante il figlio affidato. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno; tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che essa non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. La casella F1 del rigo 2 del quadro FAMILIARI A CARICO, è riservata esclusivamente all esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età. Qualora nei righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all estero, è necessario indicare nella casella NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE il numero di figli residenti all estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. L indicazione del numero è necessaria per determinare la detrazione per figli a carico. Ad esempio, qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all estero, ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE dovrà essere indicato il valore 2. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso della documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale rilasciata dall autorità consolare del Paese d origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel paese di origine. In presenza di almeno 4 figli a carico (anche per una sola parte dell anno) il soggetto che presta l assistenza fiscale riconosce un ulteriore detrazione di Tale ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo che non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. 6

8 L ulteriore detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori (non legalmente ed effettivamente separati) e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro l ulteriore detrazione compete per intero al dichiarante. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale dell ulteriore detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI. DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Si ricorda che tale campo deve essere sempre compilato da coloro che presentano il modello 730. In caso di dichiarazione congiunta indicare il sostituto solamente sul modello del dichiarante. Per sostituto d imposta si intende l azienda di appartenenza, quella cioè di cui il contribuente è dipendente al momento della presentazione della dichiarazione e che procederà ad effettuare le operazioni di conguaglio relative al modello 730 presentato. NOVITÀ 2014 Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un CAF o a un professionista abilitato e nel riquadro DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO va barrata la casella MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO. La casella MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO deve essere barrata quindi dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni: nel 2013 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; non ha un sostituto d imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio; presenta il modello 730 a un centro di assistenza fiscale (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato. In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione. QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI Si richiama l attenzione sui seguenti aspetti generali: Il reddito dominicale ed agrario devono essere indicati così come risultanti dagli atti catastali. Se i redditi dominicali ed agrari vengono rilevati dal quadro RA del modello UNICO 2013, gli importi ivi indicati alle colonne 1 e 3 vanno riportati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell 80% e del 70% operate lo scorso anno. Il reddito indicato nelle colonne 1 e 3 non deve essere rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, ma occorre riportare sempre il 100% del valore catastale del reddito dominicale e del reddito agrario, in quanto il conteggio di cui sopra verrà effettuato da in sede di 7

9 liquidazione dell imposta, a seguito della rilevazione dei giorni e della percentuale di possesso di cui alle colonne 4 e 5. Se nel corso del 2013 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso terreno (ad esempio nel corso del 2013 la quota di possesso è variata dal 30% al 50%) occorre compilare, in successione, un rigo per ogni singola situazione, barrando la casella CONTINUAZIONE di colonna 8 nel secondo rigo, per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Il quadro B deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Abitazione principale Per l anno 2013, in generale, non è dovuta l IMU per l abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all ammontare della rendita catastale dell unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente risulta dovuta l IMU per il 2013 (e pertanto non sono dovute IRPEF e addizionali) per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ( abitazioni di lusso ). In queste ipostesi, poiché il reddito dell abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 CASI PARTICOLARI IMU va indicato il codice 2. Locazioni per finalità abitative Cedolare secca NOVITÀ 2014 Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. (codice 8 o 12 nella colonna UTILIZZO della sezione I del quadro B). A decorrere dall anno d imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito cedolare secca sugli affitti, che prevede l applicazione di un imposta che sostituisce, oltre che l IRPEF e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L opzione per l applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, oppure un aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. L opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative. 8

10 Per ogni eventuale approfondimento si rimanda alle istruzioni del modello 730 ed alla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01/06/2011 (reperibili entrambe anche sul nostro sito Imposta su IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO (commi da 13 a 22, art. 19 del D.L. n. 201/2011, così come modificati dalla lett. e), comma 16, art. 18, D.L. n.16/2012) Il cosiddetto Decreto Monti ha disposto che a partire dal 2011 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che risultano essere titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato all estero (ovvero che possiedono attività finanziarie all estero) devono versare un imposta patrimoniale (IVIE). Per quanto riguarda gli immobili, l imposta patrimoniale è dovuta nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. L imposta non è dovuta se l importo dovuto non supera 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello sopra indicato. Con riferimento alle attività finanziarie detenute all estero, l imposta (IVAFE) è dovuta nella misura dell 1 del valore di mercato delle attività finanziarie stesse, rilevato al termine del periodo d imposta, nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. A partire da quest anno, il contribuente dovrà compilare esclusivamente il quadro RW del modello UNICO 2014 per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e per il calcolo delle IVIE e IVAFE dovute. Concretamente, in questi casi viene meno la compilazione del quadro RM del modello UNICO Inoltre, occorre sempre compilare il quadro RW anche se l investimento non è più posseduto al termine del periodo d imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all estero chiuso nel corso del 2013). Per i conti correnti e i libretti di risparmio l obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso, anche se l IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante degli estratti conto e dai libretti non è superiore ad ovvero è dovuta in misura fissa. Ai possessori di immobili all estero si ricorda che continua a sussistere l obbligo di compilazione del quadro RW, indipendentemente dal fatto che l immobile in questione produca o meno redditi imponibili nel periodo d imposta. Si ricorda, inoltre, che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Per gli opportuni approfondimenti legati alla compilazione del quadro RW ed alla liquidazione dell IVIE e dell IVAFE, si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello UNICO Fabbricati non locati NOVITÀ 2014 Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e delle relative 9

11 addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 CASI PARTICOLARI IMU va indicato il codice 3. In generale, l IMU sostituisce l IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. SEZIONE I REDDITI DEI FABBRICATI RENDITA (colonna 1) Riportare la rendita catastale. Il dato non deve essere proporzionato ai giorni ed alla percentuale di possesso in quanto tali calcoli saranno effettuati da unitamente alla rivalutazione del 5%. Qualora il reddito dei fabbricati sia rilevato dal quadro RB del modello UNICO 2013, l importo deve essere indicato al netto della rivalutazione del 5% effettuato l anno scorso. I locali condominiali (es. portineria) dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la sua quota di rendita, spettante per ciascuna unità immobiliare, è superiore ad 25,82, mentre i locali ed i negozi concessi in locazione devono essere in qualsiasi caso dichiarati. Se nel corso del 2013 si sono verificate variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc. (es. immobile utilizzato per 6 mesi come abitazione principale e successivamente locato), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione barrando la casella CONTINUAZIONE nella colonna 8 dei righi successivi al primo in cui viene indicato il medesimo fabbricato. Non si deve barrare invece tale casella quando il collegamento col fabbricato del rigo precedente sia di tipo edificatorio (ad esempio il garage pertinenziale dell abitazione principale, oppure più abitazioni di uno stesso stabile). UTILIZZO (colonna 2) La colonna UTILIZZO può assumere i seguenti valori: 1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale per la quale compete la relativa deduzione. Tale valore può comparire in relazione a più di un fabbricato (ad esempio per trasferimento dell abitazione principale), ma la somma dei rispettivi giorni di possesso non può superare 365. Si rammenta che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. La deduzione per l abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitario, purché l unità immobiliare non risulti locata. Resta fermo che la deduzione per l abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede, ad esempio, due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. 2 unità immobiliari, ad uso abitativo, tenute a disposizione o date in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari, per le quali si applica la maggiorazione pari ad un terzo del valore catastale della rendita rivalutata del 5%. 3 unità immobiliare locata in regime di libero mercato o patti in deroga. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA e va compilata la sezione II del quadro B. 10

12 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA e va compilata la sezione II del quadro B. 5 unità immobiliare costituente pertinenza dell abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta al catasto con rendita autonoma. Tale valore può essere presente solo se è presente almeno un fabbricato per il quale è indicato il valore 1. Il periodo di possesso di ciascuna pertinenza indicata con il codice 5 non può essere superiore a quello complessivamente indicato per l abitazione principale. 8 unità immobiliare, ubicata in determinati comuni ad alta densità abitativa (indicati in appendice alle istruzioni ministeriali), locata a canone concordato. Per usufruire della riduzione del reddito degli immobili contrassegnati con il codice 8 è necessario compilare la sezione II del quadro B. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria verrà automaticamente applicata la riduzione del 30% del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA e anche in questo caso va compilata la sezione II del quadro B. 9 unità immobiliare che non rientra nei casi individuati con i codici da 1 a 17. Tale codice deve essere utilizzato, ad esempio, nel caso di: i) unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; ii) pertinenza di immobile tenuto a disposizione; iii) immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all estero o se l immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; iv) immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore ad 25, abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. 11 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o patti in deroga. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA, va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l imposta sostitutiva del 21%. 12 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA, va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l imposta sostitutiva con l aliquota agevolata del 15%. 14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria verrà automaticamente applicata la riduzione del 30% del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA e anche in questo caso va compilata la sezione II del quadro B. 15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili. 11

13 16 reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso; 17 reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini IRPEF (fabbricati non locati senza esenzione IMU). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. GIORNI (colonna 3) Il dato è obbligatorio e deve essere indicato con qualsiasi codice di utilizzo. Può assumere esclusivamente un valore tra 1 e 365. Nel caso in cui lo stesso fabbricato sia indicato su più righi, ad esempio per una variazione del suo utilizzo in corso d anno, il totale dei periodi di possesso non può superare 365 giorni. PERCENTUALE (colonna 4) Il dato è obbligatorio e deve essere indicato con qualsiasi codice utilizzo. Nel campo non può essere indicata una percentuale superiore a 100. CODICE CANONE (colonna 5) NOVITÀ 2014 Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell opzione per il regime della cedolare secca. Indicare uno dei seguenti codici, corrispondenti alla percentuale del canone da riportare nella successiva colonna 6 CANONE DI LOCAZIONE : 1 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria che prevede l indicazione dell 95% del canone; 2 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria che prevede l indicazione del 75% del canone quando il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 3 nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, che prevede l indicazione 100% del canone; 4 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria che prevede l indicazione dell 65% del canone se l immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico. CANONE DI LOCAZIONE (colonna 6) Il dato è presente nella sola ipotesi di locazione e deve essere indicato nelle seguenti misure: 95% nel caso di tassazione ordinaria (codice canone 1); 75% nel caso di tassazione ordinaria se l immobile è situato nel comune di Venezia centro, nelle isole della Giudecca, Murano e Burano (codice canone 2); 100% nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (codice canone 3); 65% nel caso di tassazione ordinaria se l immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico (codice canone 4). L ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (comprensivo dell eventuale rivalutazione automatica sulla base dell indice ISTAT e, se comprese nel canone, diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili) e, se concesso in locazione solo per una parte dell anno, va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. 12

14 Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 6 per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) la relativa quota del canone; quest ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. A tal proposito si consiglia di consultare le istruzioni del modello 730. CASI PARTICOLARI (colonna 7) Può assumere i seguenti valori: 1 se l immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l inagibilità del fabbricato); 3 se per l unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita; 4 se per l unità immobiliare locata non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione e ciò risulta da provvedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; 5 se l immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente; 6 se l immobile è locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto. CONTINUAZIONE (colonna 8) Se nel corso del 2013, per lo stesso fabbricato, si sono verificate situazioni diverse (variazione della quota di possesso, variazione del codice di utilizzo, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, barrando la casella nella colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Si ricorda che non è corretto barrare la casella di collegamento della colonna 8 quando, per esempio, si voglia indicare che un box o una cantina, con una rendita catastale autonoma, sono pertinenziali all abitazione indicata nel rigo precedente. Si ricorda che in tal caso la somma del numero dei giorni (colonna 3) dei righi che si riferiscono al medesimo fabbricato non può essere superiore a 365. CODICE COMUNE (colonna 9) Indicare il codice catastale del comune ove è situata l unità immobiliare, rilevabile dall elenco codici catastali comunali presente in calce all appendice delle istruzioni ministeriali. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato. IMU DOVUTA PER IL 2013 (colonna 10) In questa colonna è necessario riportare, con riferimento all unità immobiliare indicata nel rigo, l importo dell IMU dovuta per l anno La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi: esonero dal pagamento dell IMU in presenza di cause di esenzione; in caso di immobili condominiali, se l IMU è stata versata dall amministratore. Nel caso in cui l immobile sia posseduto in comproprietà indicare l importo dell IMU dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Se l IMU non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l imposta dovuta. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l importo dell IMU dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. 13

15 CEDOLARE SECCA (colonna 11) È necessario barrare la casella nel caso di opzione per l applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 UTILIZZO è stato indicato uno dei seguenti codici: 3 (canone libero), 4 (equo canone), 8 (canone concordato agevolato), 11 (locazione parziale abitazione principale con canone libero), 12 (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e 14 (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo). Chi presta l assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l imposta sostitutiva con l aliquota del 21% o del 15%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (righi da B11 a B13). CASI PARTICOLARI IMU (colonna 12) Indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l applicazione dell IMU: 1 fabbricato, diverso dall abitazione principale e relative pertinenze, esente dall IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l IRPEF e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione; 2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l IMU per il 2013, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ( abitazioni di lusso ). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e addizionali in quanto sostituite dall IMU. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad IMU; 3 immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell immobile concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50% SEZIONE II DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE La compilazione della presente sezione (righi B11 B13) è necessaria se per i contratti di locazione: 1) è stata esercitata l opzione per l applicazione della cedolare secca (a tale fine deve risultare barrata la casella di colonna 11 CEDOLARE SECCA dei righi da B1 a B8). 2) è prevista una riduzione del 30% del reddito, in applicazione della tassazione ordinaria, se: il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa (l elenco è riportato nell appendice delle istruzioni ministeriali del modello 730) ed è concesso in locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codici 8 o 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8); l immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8). QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti nell anno 2013, riportando nella casella 3 dei righi C1, C2 e C3 i dati indicati nella certificazione del sostituto d imposta (punto 1 del CUD 2014). 14

16 Per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d imposta teoriche. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà l ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (per informazioni consultare le tabelle 6, 7 e 8 poste in appendice alle istruzioni del modello 730). Si ricorda che in funzione della situazione reddituale del contribuente, le detrazioni potranno spettare per intero, solo in parte o non spettare. Si richiama l attenzione sul fatto che nel rigo C5 colonna 1 deve essere riportato il numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2014 relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, e nel rigo C5 colonna 2 il numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2014 relativo al periodo di pensione. Se sono stati indicati sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, la somma dei giorni indicati in colonna 1 e 2 non può comunque superare 365. Il rigo C4 interessa i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività ed il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 e/o del CUD 2013), oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 e/o del CUD 2013). In quest ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole. La compilazione del rigo C4 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente. Per la compilazione del rigo C4 e dei successivi righi C6, C7 e C8, si rimanda alle istruzioni del modello 730. Nel rigo C9 indicare il totale delle ritenute IRPEF subite (punto 5 del CUD 2014 o CUD del 2013). Nel rigo C10 indicare il totale dell addizionale regionale all IRPEF (punto 6 del CUD 2014 o del CUD 2013). Nel rigo C11 indicare l acconto 2013 dell addizionale comunale (punto 10 del CUD 2014 o del CUD 2013). Nel rigo C12 indicare il saldo 2013 dell addizionale comunale (punto 11 del CUD 2014 o del CUD 2013). Nel rigo C13 indicare l acconto 2014 dell addizionale comunale (punto 13 del CUD 2014 o del CUD 2013). ATTENZIONE all importo degli acconti riferiti all addizionale comunale non deve essere sommato l importo trattenuto dal sostituto d imposta a seguito dell assistenza fiscale (oppure versato autonomamente) e relativo all acconto dell addizionale comunale all IRPEF di cui al punto 24 del CUD Qualora si fosse in possesso di più modelli CUD 2014 facenti riferimento a redditi non conguagliati da un medesimo datore di lavoro, sarà necessario riportare nelle caselle da C9 a C13 la somma di tutte le ritenute subite. Per coloro che avessero ricevuto il modello CUD 2013, sarà necessario riferirsi ai diversi corrispondenti punti di tale modello. 15

17 QUADRO D - ALTRI REDDITI Nella prima sezione del quadro D, devono essere indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. Soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti e indicati nella certificazione degli utili rilasciata dalle società o dagli intermediari. Nel quadro D non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta oppure ad imposta sostitutiva. Nella seconda sezione del quadro D, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata nonché le imposte e gli oneri rimborsati nel Si sottolinea che i redditi soggetti a tassazione separata indicati nel CUD, quali ad esempio il TFR, gli arretrati, ecc. non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. Per ulteriori delucidazioni in merito alla compilazione del quadro D si rimanda alle istruzioni del modello 730. QUADRO E - ONERI E SPESE SEZIONE I SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19% O 24% Spese sanitarie Se la somma delle spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 è superiore ad ,71, è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali costanti e di pari importo. Occorre pertanto barrare l apposita casella, comune ai righi E1, E2, E3. I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6. Scontrini farmaceutici L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 10 del 17/02/2010 ha specificato che: A seguito dell introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura farmaco o medicinale e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Nel rigo E1 colonna 1 indicare le spese per patologie per le quali il servizio sanitario ha riconosciuto l esenzione dal pagamento del ticket ma che sono invece state sostenute presso strutture che hanno richiesto il pagamento della prestazione effettuata. Nel prospetto di liquidazione un messaggio indicherà la parte di spesa che non ha trovato capienza nell imposta dovuta dal contribuente e tale parte potrà essere portata in detrazione nel rigo E2 del modello 730 del familiare che ha sostenuto la spesa. Nel rigo E1 colonna 2 indicare l intero importo delle spese mediche sostenute per se stesso e per i familiari a carico. 16

18 Tra queste sono comprese: le spese per l acquisto di farmaci (certificate da fattura o scontrino parlante ), le spese mediche specialistiche e chirurgiche, le spese di assistenza specifica (quali ad esempio l assistenza infermieristica e riabilitativa), le spese mediche generiche nonché le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice 1 o alla voce Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia a fronte di spese sanitarie sostenute. Non vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2013 che hanno dato luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio: le spese, nel caso di danni alla persona cagionati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati da datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente ad 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di tali contributi è segnalata al punto 132 del CUD 2014 o al punto 131 del CUD Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate. In tale caso il contribuente dovrà essere in possesso del documento di spesa che rechi l indicazione da parte dell ente o cassa dell importo rimborsato. Le spese mediche sostenute all estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia. Si ricorda che le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere portate in detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua straniera, è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se si tratta di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario, è necessaria una traduzione giurata. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti a Bolzano per la documentazione scritta in tedesco. Qui di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere conservata. E1 SPESE SANITARIE TIPOLOGIA Farmaci da banco Farmaci acquistabili solo con prescrizione medica Prestazioni rese da medici generici comprese le visite e le cure di medicina omeopatica Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali Prestazioni specialistiche Degenze ospedaliere escluso il ricovero di anziani e di portatori di handicap in istituti di assistenza e ricovero DOCUMENTI La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Scontrino della farmacia relativa ai ticket pagati ed ai farmaci acquistati. Fattura rilasciata dal medico con allegato lo scontrino della farmacia per le cure omeopatiche. Fattura rilasciata dal medico. Fattura rilasciata dallo specialista o ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Documento fiscale rilasciato dall ospedale o dalla casa di cura. Devono essere escluse le eventuali spese inerenti per esempio al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l assistenza, la maggiorazione per l uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra. 17

19 Operazioni chirurgiche Esami di laboratorio Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, ecc. Indagini di diagnosi prenatale Elettrocardiogrammi Dialisi - Trasfusioni Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, massaggi ed altri trattamenti prescritti dal medico Inseminazione artificiale Anestesia epidurale Sedute di neuropsichiatria (psicoanalisi medica, psicoterapia) Sedute di logoterapia Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. Protesi sanitarie quali: - protesi dentarie compresi gli apparecchi ortodontici correttivi di malformazioni - protesi oculistiche (occhi e cornee artificiali) - protesi fonetiche - mezzi correttivi della vista (occhiali, lenti a contatto, liquidi per lenti a contatto) - apparecchi di ausilio ai sordi - stimolatori e protesi cardiache e vascolari - apparecchi di ortopedia, stampelle ed altre attrezzature, anche in affitto, utilizzate per permettere la deambulazione nel caso di fratture o altre patologie ortopediche Trapianto di organi comprese le spese sostenute necessarie a trasferire l organo da trapiantare sul luogo dell intervento Documento fiscale rilasciato dall ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico, compresa la degenza ospedaliera. In quest ultimo caso devono essere escluse le eventuali spese inerenti per esempio al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l assistenza, la maggiorazione per l uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra. Sono esclusi gli interventi con finalità puramente estetiche. Documento fiscale rilasciato dall ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o documento fiscale relativo al ticket se la prestazione è resa nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Prescrizione del medico e fattura del centro che ha effettuato la prestazione o ricevuta fiscale della spesa sostenuta in forma di ticket se la prestazione è resa nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Prescrizione del medico e fattura del centro che ha effettuato la prestazione o ricevuta fiscale della spesa sostenuta in forma di ticket se la prestazione è resa nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Soltanto la fattura, se rilasciata da soggetto autorizzato all esercizio dell arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). In caso contrario, oltre la fattura, deve essere presentata la prescrizione medica o in alternativa autocertificazione che attesti la necessità e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Fattura del centro che ha effettuato la prestazione o ricevuta fiscale della spesa sostenuta in forma di ticket se la prestazione è resa nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Fattura relativa alle spese di trasferimento intestate al contribuente. E2 SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per l importo che non trova capienza nell imposta da quest ultimo dovuta. Per il riconoscimento della detrazione occorre possedere, oltre alla documentazione di cui al rigo E1, apposita dichiarazione circa la natura di tali spese e l indicazione del soggetto per cui sono state sostenute. L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in tale rigo non può superare 6.197,48. E3 SPESE SANITARIE PER DISABILI Vanno indicate le spese sostenute per persone con disabilità per i mezzi necessari all accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, comprese le relative spese di manutenzione; per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione 18

20 Sono considerati persone con disabilità colo i quali sono stati riconosciuti tali in base alla legge 104/92 o quelli riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico. TIPOLOGIA Acquisto o affitto di: - poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale Trasporto in autoambulanza di soggetto portatore di handicap Installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap Acquisto di fax, computer, modem, stampante, telefoni cellulari (sussidi tecnici rivolti a facilitare l autosufficienza) Trasformazione dell ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella * Costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all abitazione * DOCUMENTI - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni personali richieste dall art. 3 della L. 104/92 che dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati dai competenti organismi. - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni personali richieste dall art. 3 della L. 104/92 che dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati dai competenti organismi. - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione di cui sopra. - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione di cui sopra. - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione di cui sopra. - Certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l integrazione del soggetto portatore di handicap - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione di cui sopra - Fattura relativa alla spesa. - Certificazione relativa al riconoscimento dell handicap o autocertificazione di cui sopra. *Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 ad E44). E4 SPESE VEICOLI PER DISABILI Queste spese sono detraibili per l intero importo e spettano anche per i familiari a carico. La detrazione spetta a tutti i disabili di cui all art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida, e può essere goduta in una sola volta o ripartita in quattro quote annuali di uguale importo. La spesa massima detraibile è pari ad ,99 e spetta una sola volta e per un solo veicolo in un periodo di quattro anni, salvo che nel pubblico registro automobilistico tale veicolo risulti cancellato successivamente all acquisto. E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA Il rigo E6 deve essere compilato dai contribuenti che nella precedente dichiarazione, avendo sostenuto spese sanitarie di importo superiore a ,71, negli anni 2010 e/o 2011 e/o 2012 hanno optato per la rateizzazione. Interessi passivi (Rigo E7 e righi da E8 a E12 con codici da 8 a 11) Nel rigo E7 e nei righi da E8 a E12 con codici da 8 a 11 vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2013 in dipendenza di mutui. 19

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