TRE LEGGI: UN SOLO GRANDE REGALO PER LE IMPRESE IRREGOLARI
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- Orsola Serra
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1 TRE LEGGI: UN SOLO GRANDE REGALO PER LE IMPRESE IRREGOLARI A cura di Alessandro Genovesi Dipartimento Politiche Attive del Lavoro CGIL Nazionale Premessa In questo studio prenderemo in esame gli effetti possibili di tre nuove normative (programmazione fiscale, riforma del diritto fallimentare, riforma dei tempi di prescrizione), viste nell ottica di un impresa in grigio. Di un impresa, cioè, in parziale evasione degli obblighi fiscali e contributivi e, quindi, potenzialmente irregolare nella denuncia dell impiego effettivo e totale della forza lavoro. Rinviamo ad altri testi per un analisi più puntuale ed organica delle tre leggi (si veda anche il sito della consulta giuridica della Cgil /giuridico), soffermandoci esclusivamente sugli effetti singoli e sulle possibili combinazioni delle nuove norme, sia in chiave di un vero e proprio premio per le imprese più scorrette, sia in chiave di un sistematico incoraggiamento a perpetrare mal costumi. Programmazione fiscale La programmazione fiscale (legge 266/05 commi ) non è altro che un accordo agevolato tra impresa e fisco, basato su un aumento del dichiarato futuro (con aliquote ridotte) e sulla possibilità per il contribuente di godere di un adeguamento fiscale per i periodi d imposta 2003 e Destinatari potenziali della programmazione fiscale sono i contribuenti interessati agli studi di settore e ai parametri, cioè la stragrande maggioranza delle imprese e la quasi totalità dei professionisti operanti in Italia, circa 3,5 milioni di soggetti. A costoro l amministrazione finanziaria proporrà nei prossimi mesi una determinazione preventiva delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell Irap per il prossimo triennio, comprensiva di una programmazione valida anche ai fini Iva (applicando alla eventuale maggiore base imponibile l aliquota media). A chi accetterà, entro il 16 ottobre 2006, per tre anni sarà accordata una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote dell imposta personale per la parte di imponibile che eccede quello programmato, mentre le basi imponibili ai fini dell Irap e dei contributi saranno invece solo quelle programmate. Ecco allora i primi trucchi (oltre alla franchigia prevista dalle nuove norme in caso di un eventuale difformità inferiore al 10% tra il reddito denunciato e quanto programmato, cioè una buona parte degli eventuali ricavi derivanti da lavoro fuori busta ): la programmazione proposta al contribuente per il triennio prenderà a riferimento quanto dichiarato nel 2004.
2 I valori che saranno calcolati dal fisco nei primi mesi del 2006 per determinare la base imponibile soggetta ad aliquota ordinaria del triennio non potranno tenere, infatti, seriamente conto dei futuri effettivi andamenti dei diversi settori economici e si baseranno, per forza di cose, sulla situazione che il contribuente aveva (o, meglio, dichiarava di avere) nel In definitiva, quindi, la programmazione fiscale si risolverà, per il contribuente, nell impegno a pagare nel triennio prossimo le imposte corrispondenti agli imponibili calcolati sulla base degli studi di settore, beneficiando per l eventuale eccedenza delle riduzioni fiscali e contributive. Verrà cioè premiata l impresa che si impegna a rispettare quanto già deve rispettare (lo studio di settore infatti rovescia l onere della prova a carico dell impresa, ma purtroppo il controllo è ancora campionario e non automatico come propone la Cgil). Insomma si svuotano di senso gli studi di settore, con tanto di beffa per chi li ha rispettati finora e con una palese disparità di trattamento a svantaggio di chi ha fatto impresa correttamente. Se aggiungiamo poi che: al nuovo intervento per il futuro segue la proposta di un concordato preventivo biennale per il , cioè la possibilità (al di là delle ipocrisie terminologiche) di un vero e proprio condono, per cui si potranno definire - con una sensibile riduzione di aliquota (in luogo delle imposte personali, delle addizionali e dell Irap sarà applicata un imposta sostitutiva del 23 per cento) e senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi i suddetti periodi d imposta; la programmazione e il condono sono validi anche ai fini dell IVA e, come ben si sa, uno dei meccanismi classici per occultare parte della produzione di beni e servizi e relativo lavoro sta nella sovra dichiarazione dei costi e/o nella sotto dichiarazione dei ricavi); per i prossimi tre anni sarà preclusa all Ufficio delle imposte la possibilità di accertamenti analitici, analitici deduttivi (anche ai fini IVA), analitici indiretti (cioè tramite confronto tra banche dati) nei confronti dell impresa che aderisce alla programmazione fiscale; si coglie la valenza ampia del premio (va poi sottolineato che, con buona pace del federalismo fiscale e della possibilità di incentivare la repressione da parte degli enti locali, il legislatore prevede la sterilizzazione ai fini IRAP dei maggiori imponibili dichiarati rispetto a quelli calcolati sulla base degli studi di settore). Stando così le cose, in conclusione, è prevedibile che beneficeranno della programmazione fiscale soprattutto i soggetti con attività in crescita, o meglio coloro che, avendo avuto (o avendo tuttora) parte della propria attività a nero e magari qualche intervento in corso, vogliano chiudere ogni contenzioso prima che tutti gli elementi possano emergere. Riforma del diritto fallimentare Vediamo ora la riforma del diritto fallimentare (dlgs. 5/06 emanato a seguito della delega prevista nella legge 80/05 sulla competitività, che già aveva introdotto l accordo di ristrutturazione dei debiti e la possibilità di concordato). pur condividendo l assunto da cui il legislatore aveva preso le mosse (cercare di evitare il più possibile il fallimento, mantenendo in vita l impresa, si veda
3 anche la nota di Roccisano e Pollastro della Consulta giuridica della Cgil) il risultato è stato di tutt altro tipo. Prima di tutto (art. 1 e 13) la nuova norma (che entrerà in vigore, tranne qualche eccezione, sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) introduce una definizione di piccolo imprenditore escluso dalle procedure fallimentari (e relative tutele per i lavoratori ed i creditori in genere) che comprende la maggior parte delle piccole imprese (imprenditori che hanno effettuato investimenti nell azienda sino a e che hanno realizzato ricavi lordi di valore non superiore ad una media di all anno negli ultimi tre anni). In più anche qualora l impresa entrasse nel novero dei soggetti sottoposti a fallimento un eventuale debito scaduto non superiore a non darebbe luogo a procedere. Al dipendente del piccolo imprenditore quindi non rimarrà che procedere con le ordinarie azioni di recupero del credito (che sono individuali, lunghe e assai spesso inconcludenti, anche per piccole cifre). Occorre poi considerare (e questo è un altro aspetto assai critico) che, con le nuove norme, si complicano le procedure poste a tutela dei creditori. Con i nuovi art. 22 e seguenti, infatti, si depotenzia radicalmente il ruolo del magistrato fallimentare e, di riflesso, si sposta la sede di effettivo controllo della procedura concorsuale verso il comitato dei creditori. Comitato che, tra l altro, dovrà autorizzare vendite e pagamento dei crediti prededucibili. Peccato che, a fronte di tanta responsabilità, i componenti del comitato dei creditori avranno diritto al solo rimborso delle spese, con l effetto che saranno disponibili a partecipare a questo organo solo quei creditori in grado di compensare adeguatamente il proprio rappresentante (e tra questi non ci saranno i lavoratori dipendenti). Aggiungiamo poi che sarà proprio il Comitato a dover autorizzare il curatore per far continuare o meno, eventualmente, l attività di impresa (o l affitto all acquirente, ecc.); con quale conflitto di interessi tra l avere certo oggi e l insicuro domani è del tutto evidente Sottolineiamo infine (si veda anche Riforma fallimentare, a cura del Consigliere di Corte di Cassazione Luciano Panzani, che: non è previsto un adeguato regime sanzionatorio, anche di tipo penale, nei confronti dei soggetti che realizzino percorsi di ristrutturazione dei debiti e di concordato in modo scorretto (opportunità offerta dalla legge 80/05), tanto che i tecnici che procederanno alla certificazione dei programmi di ristrutturazione dei debiti, non dovranno rispondere penalmente di certificazioni non corrette e coerenti; sono già in vigore le norme che abrogano il pubblico registro dei fallimenti (cioè l albo in cui sono segnalati i titolari di impresa falliti) nonché le restrizioni alla libertà di corrispondenza (prima occorreva consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta del fallito; da oggi sarà l imprenditore a selezionare i documenti e le scritture da consegnare al curatore); inoltre sarà possibile, in futuro, l esdebitazione personale (cioè ci si libererà dei debiti non pagati, rimasti dopo il fallimento, permettendo dopo 6-12 mesi al fallito-persona fisica di tornare a fare impresa, senza carichi pendenti).
4 Il quadro appare quindi evidente: non solo si assiste all indebolimento delle tutele poste in capo ai dipendenti del fallito, ma vengono anche (ampliando la platea degli esclusi alle procedure concorsuali) incentivati i fenomeni di falsa chiusura, di spostamento dei macchinari, ecc.. Anche qualora l impresa fosse poi messa in fallimento potremmo fare i conti con una diversa beffa per il lavoratore. Lui potrà avere (e avrà) difficoltà ad avere il salario in credito mentre il datorepersona fisica (magari estinti i debiti non pagati) potrà riprendere un attività (infatti sono esclusi da tutti i benefici solo i datori coinvolti in reati penali, quali non sono il lavoro nero dei maggiori di 15 anni o non in condizione di schiavitù o con grave rischio di insalubrità, ne tanto meno forme di lavoro in grigio). Riforma della prescrizione penale (c.d. ex-cirielli) Tra i numerosi effetti negativi della legge 251/05, che ha riformato i termini per la prescrizione dei reati (compresi quelli di cui è accusato il Presidente del Consiglio), poco approfonditi sono stati quelli relativi ai delitti fiscali. L articolo 6, riformulando l art. 157 del Codice Penale, ha ridotto infatti i tempi di prescrizione di numerosi reali fiscali portandoli da 10 anni a 6 (per i non recidivi). In particolare, in base al nuovo principio per cui la prescrizione coincide con il massimo della pena possibile, sono stati ridotti i termini per molti dei delitti fiscali indicati dal dlgs. 74/2000 tra cui: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 3, dlgs. 74/00), cioè l evasione sui redditi e sull IVA; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, dlgs. 74/00) anche quando emesse per ostacolare i diversi accertamenti; l emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, dlgs. 74/00 ), fenomeno diffuso, soprattutto nei servizi, tramite false partite di giro e utile a poter dichiarare più spese di quelle realmente sostenute; l occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, dlgs. 74/00), reato molto praticato per impedire l accertamento della propria o altrui evasione (noti ai più esperti i tanti furti o incendi che impediscono di accertare la reale consistenza delle imprese). Tanto per essere chiari stiamo parlando di quasi l 80% dei reati contestati nel 2004 dalla Guardia di Finanza (Annuario Gdf 2004) i cui tempi di conclusione processuale (dati Camere Penali 2005) sono in media tra i 5 anni e 7 anni. Una durata che varia quindi la classica media del pollo anche in base al grado di tutela giudiziaria e informazioni valide di cui può disporre l imprenditore fraudolento. Senza considerare l ovvio sforzo a cui la macchina giudiziaria sarà sottoposta per evitare prescrizioni di massa (distogliendo le già scarse risorse oggi disponibili), siamo di fronte ad un vero e proprio segnale di incoraggiamento verso chi opera nel sommerso che oggi ha qualche ragione in più per credere che tale resterà (Candidi, Sole 24 ore 16 Gennaio 2006). Se le leggi fanno sistema Finora abbiamo visto come queste tre leggi incoraggino, prese singolarmente, diverse forme di lavoro grigio, di evasione, di impunità.
5 Immaginiamo ora un possibile utilizzo sistematico di queste nuove norme (fiscali, fallimentari e penali). Facciamo un esempio: un azienda nel 2004 ha dichiarato solamente 160 mila euro di ricavi lordi (evadendo, senza essere scoperta e/o senza perfezionamento della contestazione, IVA e contributi e utilizzando lavoratori in grigio); decide oggi (2006) di aderire alla programmazione fiscale, (adeguandosi ai nuovi indici degli studi di settore, quindi con una media di aumento del dichiarato tra il 10 e il 15% rispetto al 2004). Si vedrà così sanata il passato con un notevole vantaggio, presente e futuro, e si vedrà garantita ad uno scudo anti controlli per i tre anni successivi. Nel 2008, per ipotesi, l impresa potrà ad un certo punto vendere macchinari e attrezzature (acquistate per un importo inferiore ai 300 mila euro) e chiudere i cancelli, senza dover in nessun modo entrare nelle procedure fallimentari, con danno dei lavoratori che potranno agire solo come creditori ordinari. Quindi, anche in evidenza di reato e nonostante il tentativo di far sparire le tracce (distruzione dei libri) potrà sperare in una buona difesa che gli permetta di superare i sei anni per la prescrizione (2014). Ovviamente moltissime possono essere le altre combinazioni. Potremmo avere un impresa che emette false fatturazioni in maniera crescente (e quindi ha un interesse economico e non solo di condono ad aderire alla programmazione fiscale) per qualche compare ; quindi fallire e trovarsi quest ultimo nel comitato dei creditori. Magari proprio il compare in accordo con il fallito acquisirà alla fine i beni aziendali in cessione (o il ricavato della loro vendita). Potremmo poi avere il caso di un impresa che aderisce al concordato e poi ad un certo punto smarrisce i libri per l ultimo anno, dopo aver venduto beni potenzialmente solvibili in caso di fallimento. La fantasia rappresenta quindi l unico limite per l imprenditore truffaldino. Ogni commento ulteriore appare superfluo.
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