ATTO N di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 328 del 24/03/2014)

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1 Assemblea legislativa DISEGNO DI LEGGE ATTO N Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 328 del 24/03/2014) NUOVE NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E AGRICOLTURA SOCIALE Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 01/04/2014 Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 02/04/2014

2 ,.. COD. PRATICA: IIII.U. IIII Regione Umbria Giunta Regionale MODULO Ol DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.328 DEL 24/03/2014 OGGETTO: Adozione del disegno di legge: "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale" PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Assente Bracco Fabrizio Felice Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Paparelli Fabio Componente della Giunta Presente Riommi Vincenzo Componente della Giunta Presente Rometti Silvano Componente della Giunta Presente Vinti Stefano Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzanle: Franco Roberto Maurizio Bili

3 ' COD. PRATICA:2014-Q03-11 MOOUlO Ol LA GIUNTA REGIONALE 00' Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli; Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fernanda Cecchini avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale"; Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Dato atto che con DGR n. 212 del 3/03/2014 è stato preadottato il Disegno di Legge avente per oggetto "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale"; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 21/03/2014 e trasmesso con nota Pro!. n. 84 del 24/03/2014, con il quale è stato chiesto inoltre di modificare l'art. 32 della I.r. 11/2005 recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" sostituendo la data del 13 novembre 1997 con il 20 febbraio 2006; Preso atto del parere favorevole del Comitato Legislativo espresso nella seduta del 24/03/2014 trasmesso con nota Pro!. n del 24/03/2014; Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate; :.. -.' ' ~ Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale" e la relazione che lo accompagna dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 2. di indicare l'assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE \ segue atto n. del ').\

4 COD. PRATICA: ModuloDL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Diseono di leooe: Adozione del Disegno di legge: "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale" RELAZIONE.... ~ I, In sintesi, il presente disegno di legge disciplina l'avvio e l'esercizio delle attività relative all'agriturismo, alle fattorie didattiche ed alle fattorie sociali, stabilendone criteri, limiti, procedure amministrative e conseguenti attività di vigilanza e controllo. Pertanto, il ddl non determina alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, non comportando spese a carico dello stesso. Nell'ambito delle azioni finalizzate allo sviluppo e potenziamento della diversificazione delle attività delle aziende agricole, il presente disegno di legge tratta in modo organico le principali attività di diversificazione co.mprendendoin un unico testo le norme concernenti. l'agriturismo, le fattorie didattiche e, per la prima volta, una specifica disciplina per la regolamentazione e la promozione dell'agricoltura sociale. La necessità di andare ad una nuova disciplina regionale del sistema agrituristico umbro deriva dalla sostanziale evoluzione del settore verificatasi negli ultimi dieci anni, legata alle dinamiche del turismo in generale e del settore agricolo in particolare interessato da importanti e radicali cambiamenti introdotti con il D. Lvo. 228/2001. Con tale ultima normativa oltre a modificare la definizione di imprenditore agricolo viene ridefinito l'ambito di attività ad esso riferibili individuando tra le attività connesse "le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". Il presente DDL, oltre ad accogliere le modifiche normative in materia di agriturismo apportate dalla legge nazionale 96/06 definisce un testo unico per la attività di diversificazione delle attività agricole (attività connesse) introdotte dal D.Lvo 228/2001. Viene infatti rivista la normativa in materia di Fattorie Didattiche già normate con legge regionale n. 13/2005 e successivo regolamento regionale n. 7/2008 e viene introdotta ex novo la normativa in materia di Fattorie Sociali che diventa una novità nel panorama agricolo regionale andando incontro, con un'ottica sinergica, alla necessità di un welfare diffuso a livello regionale per soggetti a rischio di emarginazione di diversa natura e alla necessità di fornire nuove opportunità agli imprenditori agricoli che tradizionalmente svolgono un ruolo sociale di grande importanza in particolare in zone a rischio di spopolamento. Partendo dal testo della legge regionale n. 28/1997 si é andati ad un revisione e modifica della normativa agrituristica che comunque ha interessato vari aspetti: - urbanistico tenendo conto delle nuove normative regionali in materia urbanistica (I.r. n.11/2005 e s.m.i. ); - amministrativo tenuto conto della normativa in materia di procedimenti amministrativi (L. 241/1990) e di decentramento amministrativo endoregionale L.R. n. 18/2012 e succo modificazioni e integrazioni; - igienico-sanitario tenuto conto del pacchetto delle normative comunitarie e nazionali intervenute in materia di igiene, sicurezza e qualità per la trasformazione, preparazione, somministrazione degli alimenti e macellazione degli animali in azienda, nonché delle normative in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. E' stato sottolineato e centralizzato il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, principio su cui si basa la possibilità di svolgere le attività agrituristiche segue atto n. del 'l '1 "~o "l'i 2

5 COD. PRATICA: Modulo REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI legge E RELAZIONI con dimensioni diverse sulla base di tabelle tempo lavoro che verranno approvate 'con'; i,:,..\ ~/ successivo regolamento su proposta delle strutture regionali competenti in materia di.. agriturismo e turismo. E' stata ampliata la possibilità di svolgere tutte le attività agrituristiche in maniera disgiunta l'una dall'altra (dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti, somministrare pasti e bevande, organizzare degustazioni di prodotti aziendali). Sono stati stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali in modo tale distinguere l'attività di somministrazione pasti in agriturismo rispetto alle attività di ristorazione commerciale. Relativamente agli immobili destina bili alle attività agrituristiche si è stabilito potranno essere solo esistenti ai seni dell'art. 32 della I.r. 11/2005. Per tali immobili saranno possibili gli interventi edilizi previsti all'art. 35 della L.R n. 11/2005 es.m.i.. In questo ambito, allineandosi a quanto previsto per l'edilizia residenziale dalla legge regionale n. 11/2005, si dà possibilità anche per i fabbricati e ad uso agrituristico realizzare interventi di recupero, risana mento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Rimane rispetto alla precedente normativa l'opportunità di ospitare i turisti anche in aree attrezzate per la sosta di campeggiatori. Tale opportunità viene introdotta anche per le Fattorie didattiche. Per quanto concern~gn_ac;ld.etti,alle attività agrituristiche si 'precisa che.questi possono. éssere iridfviduàti 'iièll'imprenditòre agricolo, i s'uoi familiari e i coadiuvanti agricoli a tempo determinato e indeterminato, secondo le diverse forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro. Solamente per le attività agrituristiche complementari si può fare ricorso a soggetti esterni all'azienda agricola. E' stato dato un chiarimento rispetto all'utilizzo di strutture agrituristiche da parte di soggetti che non sono ospiti. Questi ultimi possono usufruire delle strutture agrituristiche, dietro corrispettivo, solo quando le attività proposte siano in connessione con le risorse agricole dell'azienda (es. passeggiata a cavallo qualora i cavalli siano risorse dell'azienda agricola) e con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale mentre sono fruibili solo dagli ospiti, senza dar luogo a corrispettivo, ma come servizi integrativi all'ospitalità, qualora non si configuri tale connessione. Come attività connessa viene data la possibilità di vendere prodotti aziendali e/o provenienti da altre aziende agricole secondo quanto disposto dal D. L.vo 228/2001. Viene sottolineato inoltre che l'azienda agricola che esercita attività agrituristiche non può esercitare altre tipologie di ospitalità turistica o a queste assimilabili e non può utilizzare denominazioni riferibili a queste ultime attività creando confusione nel mercato. Per quanto concerne la classificazione delle strutture agrituristiche si stabiliranno in sede regolamentare criteri dettagliati che tengano conto delle peculiarità della nostra regione in linea con i criteri generali stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e foresta li del 13 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo A seguito delle modifiche legislative che sono intervenute in questi ultimi anni, la normativa proposta prevede una semplificazione delle procedure per avviare l'attività agrituristica. L'obiettivo della semplificazione viene conseguito mediante l'introduzione della segnalazione certificata di inizio di attività agrituristiche (SCIA) necessaria per l'esercizio della medesima attività. Quanto sopra permette una sostanziale riduzione dei tempi per iniziare l'attività e nel contempo sensibilizza i comuni ad un maggiore controllo ad attività già avviata. La presentazione della SCIA è subordinata all'acquisizione,da parte dell'imprenditore, delle certificazioni di conformità urbanistica e igienico.sanitaria e di sicurezza secondo le normative vigenti in materia. Viene stabilito inoltre che l'attività non può essere avviata qualora l'imprenditore non sia in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dall'unione Speciale dei Comuni (ovvero fino alla loro costituzione dalle Comunità Montane competenti per territorio) e della iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche. " segue atto n. del : '0_:, 3

6 COD. PRATICA: MOd"lo t REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ' ~ L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla legge è di competenza 'd~il~ii1'~~:;/' medesimi soggetti indicati dalla I.r. 13/2013, Relativamente alla normativa in materia di Fattorie Didattiche si è provveduto ad un aggiornamento della precedente normativa in materia (legge regionale n, 13/2005), Si tratta sempre di un'attività connessa all'agricoltura che prevede l'ospitalità presso le aziende agricole con l'obbiettivo principale di promuovere la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale, Tale attività potrà essere destinata non soltanto a scolaresche ma anche a famiglie e/o associazioni e/o gruppi di interesse nell'ambito di una sola giornata o in più giornate prevedendo, in quest'ultimo caso anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Qualora l'azienda agricola che svolge attività di fattoria didattica sia anche autorizzata come agriturismo possono anche essere utilizzate le strutture e i locali dell'agriturismo. In tale caso, nell'arco di tempo dedicato allo svolgimento delle attività di fattoria didattica, l'azienda agrituristica può derogare, previa comunicazione al Comune competente, dai limiti di ricettività previsti per l'agriturismo e comunque tenuto conto degli standard urbanistici definiti per gli ostelli per la gioventù e dei kinderheimer sanciti nel "Testo unico per il Turismo" di cui alla I.r. n. 13/2013. I locali destinati all'attività di fattoria didattica dovranno avere le caratteristiche urbanistiche di quelli previsti per l'agriturismo. L'imprenditore agricolo che intende avviare un'attività di fattoria didattica.dovrà richiedere l'iscrizione;.dell'azienda all'elenco regièii'-aledellg"fàtt'oiiedidà!iiche' p'revla la verifica dei' requisiti strutturali della stessa e dovrà disporre di operatori di fattoria didattica certificati dalla Regione per l'esercizio dell'attività didattica e devono avere requisiti previsti da un profilo professionale definito a livello regionale ma che tiene conto di standard europei riferiti a tale attività. Anche in questo caso, come per l'agriturismo, l'inizio dell'attività può avvenire con semplice presentazione di SCIA presso il Comune competente e con i procedimenti già citati e l'attività di vigilanza e controllo sull'attività esercitata è demandata ai soggetti di cui all'articolo 6 della I.r. 13/2013. L'introduzione della normativa delle Fattorie Sociali risulta una novità nel panorama regionale umbro. La proposta è di andare in maniera sinergica a rispondere da una parte a un'esigenza di welfare diffuso e dall'altra a individuare ulteriori possibilità di incremento dei redditi agricoli per mantenere un'economia diffusa in particolare nelle zone marginali del territorio regionale. Le finalità sono: - inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli e inserimento sociolavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili; - fornitura di prestazione e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili; - prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali che impieghino le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di servizi utili per la vita quotidiana e di educazione. La proposta prevede che possano richiedere il riconoscimento di fattorie sociali le imprese agricole autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale Enti pubblici competenti per territorio, con cooperative sociali, organizzazioni di utilità sociale, imprese sociali e associazioni ed enti di promozione sociale, come definiti dalle normative vigenti, in possesso di detta autorizzazione. I fabbricati utilizzabili per le fattorie sociali devono avere, dal punto di vista urbanistico, le caratteristiche di quelli per l'attività agrituristica e dal punto di vista autorizzatorio i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie che segue atto n. ''; 1.~5 del i:l 4

7 COD. PRATICA: Moaulbo REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI verranno svolte presso l'azienda agricola e devono essere autorizzati precedentemente~:i~,.di;;i/ all'inizio attività dagli organi competenti. Le aziende agricole che svolgono l'attività di fattoria sociale debbono garantire che l'attività in azienda svolta a favore di soggetti svantaggiati sia coordinata ed avvenga con l'assistenza di un numero adeguato di operatori sociali e/o socio-sanitari in possesso della qualifica, acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4. Anche in questo caso viene istituito un elenco regionale delle fattorie sociali e la verifica dei requisiti per essere iscritti viene delegata alle Unioni Speciali dei Comuni. La proposta prevede che la Regione favorisca l'agricoltura sociale, in particolare mediante: la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale; la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie; una adeguata informazione sulle attività e sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate. Anche nel caso di Fattorie sociali l'inizio delle attività può avvenire dietro presentazione di SCIA al Comune competente che sarà delegato anche per le attività di vigilanza e controllo. L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge. Il titolo I, comprendente gli articoli da 2 a 9, disciplina.l'attività agrituri~tica. ed.in.p<!.rticolaçe;j'~rt. 2. comprende.le. definizioni; l'art. 3 discipliriaì'uiffizzo dei locali; l'art. 4 siabilisce i criteri ed i limiti per l'esercizio dell'attività; l'art. 5 tratta le aree di sosta per i campeggiatori; l'art. 6 stabilisce le norme di carattere igienicosanitario; l'art. 7 disciplina l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica; l'art. 8 disciplina la formazione e la tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica; l'art. 9 disciplina la riserva di denominazione e classificazione. Il titolo Il, comprendente gli articoli da 10 a 16, disciplina l'attività di fattoria didattica ed in particolare: l'art. 10 comprende le definizioni; l'art. 11 disciplina l'utilizzo dei locali; l'art. 12 disciplina le norme igienico-sanitarie; l'art. 13 disciplina gli operatori di fattoria didattica; l'art. 14 l'abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria didattica; l'art. 15 disciplina l'elenco regionale delle fattorie didattiche; l'art. 16 disciplina la riserva di denominazione. Il titolo 111 introduce per la prima volta in Umbria la disciplina per le fattorie sociali. Tale titolo comprende gli articoli da 17 a 22 ed in particolare: l'art. 17 comprende le definizioni di agricoltura sociale e di fattoria sociale; l'art. 18 individua i requisiti delle fattorie sociali; l'art. 19 tratta i requisiti degli operatori socio-sanitari di fattorie sociali; l'art. 20 disciplina l'abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria sociale; l'art. 21 disciplina la formazione e la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali; l'art. 22 disciplina la riserva di denominazione; l'art. 23 individua gli interventi di sostegno alle fattorie sociali. Nel titolo IV, comprendente gli articoli da 24 a 29, sono disciplinati all'art. 24 le disposizioni comuni; all'art. 25 le procedure amministrative per l'inizio dell'attività previste dalla legge, all'art. 26 le attività di studio, promozione e formazione, all'art. 27 sono individuati gli aspetti la cui puntualizzazione e rimandata al regolamento di attuazione, all'art. 28 sono trattati la vigilanza ed il controllo, all'art. 29 sono stabilite le sanzioni amministrative. Infine, il titolo V tratta le norme transitorie e finali e comprende l'art. 30 relativo alle norme transitorie e finali, l'art. 31 che individua le norme da abrogare e l'art. 32 concernente la norma di rinvio.. '':':/ segue atto n. 3z.8 5

8 COD. PRATICA: Modulo Ol REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Disegno di legge: "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale", Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. 2. La presente legge è volta, In particolare a: al... tutelgre, -qualificare. e valorizzare ie risorsé speèifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare!'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura,!'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale; i) avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita; j) favorire la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali., o,... ~~ "-. ',...,...,.,' ',"" 5 segue ail o n. '2,'- 7'.) ~ del :~1; 6

9 COD. PRATICA: MOdUIO.'?r~~:-,~.'" REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI i: 3. La Regione riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali. TITOLO I DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO Art 2 (Attività agrituristiche) 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo c.. ~21-3~ del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associate fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 7, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti de/l'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato, parziale, parasubordinato o con altre forme di lavoro flessibile ai sensi della normativa vigente. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d). 4. Sono considerate attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; segue allo n. ';l'6 del.tl ;"i? ì;j!j 7

10 -"'''0 COD. PRATICA: REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI i~~;.. MocluloOl~", '-',," ' b) somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti umbri tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche perrnezz.q_~iconvenzioni. o còn~-gli ~ enti - locali,. iinalizzaté alla. valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli. 6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo. 7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la -.~,... ',... segue atto n.. ~ 'Z (5 del ',') :il" - ~, 8

11 ..-\ COD. PRATICA: 20~4-o03-11 MOduIO.qL_... REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI;': /, concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche, In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, 8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) definisce la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche. ", c;l """p" '.,.. \ " ~'J.) ~_, "I. "".,-:.' Art,3 (Locali per attività agrituristiche) 1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche esclusivamente "gli, edifici o. parte di essi già esistenti nel fondo cosi come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), compresi gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa I.r, 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto dalla normativa urbanistico-edilizia vigente. 2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola. 3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere svolte in edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo siti nelle località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti, ubicate nel medesimo comune o in un comune limitrofo e rispondenti alle caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso é ubicato come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente. ",.;..~.'.- segue atto n. ~;z8 9

12 COD. PRATICA: ModuloDl REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI l 4. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica. Art. 4 (Criteri e limiti delle attività agrituristiche) 1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempolavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla. Giunta regionale con il 'regòlamènto di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvi coltura e di allevamento degli animali e quelle necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 4. 3, L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 4. AI fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri: a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 2, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore; b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici e i prodotti tipici e caratterizzati da marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore; segue atto n..; L:1 10

13 COD, PRATICA: ModuloOl,' REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, é consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza; d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati. 5. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati. 6. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) possono svolgersi _ autol}omamente rispettoall'ospitalità- e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo. 7. Su espressa richiesta degli ospiti é consentita l'aggiunta di un ulteriore letto rispetto al numero dei posti letto autorizzati, qualora la superficie della camera interessata consenta tale possibilità, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso. Art. 5 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori) 1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di segue atto n. '1...z. r? _/ l.') del,) '~J'."; ~;~' ì."... -l.. '.ii' 11

14 :;- ; COD. PRATICA: l'viodulool REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata. 2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere il numero massimo di posti letto autorizzabili, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un massimo di sei piazzuole. 3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti. 4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto'tlelle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente. 5. AI fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). 6. La realizzazione di piazzuole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia. 7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i quaranta metri quadrati. Art. 6 (Norme igienico-sanitarie) 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle segue alto n. del.~: ' 12

15 COD. PRATICA: ModuJoDL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI attività agrituristiche. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. 2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'abitabilità o agibilità. -..~ 3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. 4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somminislr.azione di alimenti.e bevande e per. la màèellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene ed in particolare i regolamenti (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002,29 aprile 2004, n. 852/2004 e 29 aprile 2004, n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari. 5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici. 7. AI fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e/o degustazione con relativo bagno nell'ambito dell'attività di somministrazione di pasti e bevande e degustazione. 8. Per le strutture agrituristiche in. _.o'...,,,_!...:.;.:-~ segue atto n. del 13

16 i COD. PRATICA: ModuloDl REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori agrituristici possono essere autorizzati dal comune competente per territorio a derogare dalle disposizioni di cui comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali. " Art. 7 (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche) 1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche presenta istanza per il rilascio del certjficatq di. àbilitàiione all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normativa). 2. L'unione speciale di comuni competente per territorio rilascia il certificato di abilitazione ai soggetti di cui al comma 1 sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, i dati relativi all'imprenditore agricolo, alle attività agrituristiche che si possono svolgere, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività si possono svolgere. 4. l'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa. 5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dall'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 4 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia. 6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo segue atto n. del.,' " "'n~1 '}.,,, 14

17 COD. PRATICA: ModuloOL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.,. Art. 8 (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche) 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, di seguito denominato Elenco agriturismo. 2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni: a) denominazione commerciale -, della struttura agrituiistica; b) codice unico di identificazione di azienda agricola (Partita IVA o codice fiscale) e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente; c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola; d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche; e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero degli ospiti autorizzabili per ciascuna attività. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso. 4. Il mancato IniZIO delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'elenco agriturismo. Tale temine si interrompe nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività. segue atto n. S Z '6 del ~ ~.., - 15

18 .. COD. PRATICA: Modulo OL ~." REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Art. 9 (Riserva di denominazione e classificazione) 1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti all'elenco agriturismo che esercitano l'attività ai sensi della presente legge. 2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti abilitati, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine riferibile ad altre forme di ricettività turistica. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera j) definisce i criteri di.. classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). 4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche., ' TITOLO Il DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE Art. 10 (Attività di fattoria didattica) 1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associate fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra segue allo n. ~ L cl del :; '." " 16

19 COD. PRATICA: ModulO Dl REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI alimentazione e patrimonio storico-culturale; b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile; c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda; d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e socjali çietpassato e del presente e [l'fgeneralè-del patrimonio storico; culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile; e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale. 2. Possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 14, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 15 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte nell'arco di uno o più giornate con possibilità di pernottamento. 4. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio. 5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), definisce la segue atto n. del, 17

20 COD. PRATICA: Modulo Dl REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica.,,... '.', Art. 11 (Locali per attività di fattoria didattica) 1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo cosi come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2 lettera c) della I.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa I.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente. 2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fàbbricati.rurali e.' sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola. 3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. 4. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla I.r. 13/ Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzuole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e Alle fattorie didattiche che prevedono il pernottamento e la somministrazione dei pasti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, é assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici. 8. Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della segue atto n. del 4'! 18

21 ... COD. PRATICA: REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI presente legge, possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando dal limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 4, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo, previa comunicazione al comune competente. ModuloDl Art. 12 (Norme igienico sanitarie) 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizi~ni in materia di igielje e sanità per l'esercizio delle attività di fattoria didattica. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. 2. Qualora le attività di fattoria didattica si articolino su più giornate, prevedendo anche la somministrazione di pasti e il pernottamento, le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti all'articolo Le fattorie didattiche devono garantire adeguati servizi in rapporto al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto... ' ".-', ''o., (Operatori Art. 13 di fattoria didattica) 1. Le attività di fattoria didattica devono essere svolte da operatori in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla segue atto n. 3Z 1(5 "O ot _:..::J 19

22 -.. COD. PRATICA: REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI 01 LEGGE E RELAZIONI ModuloOl Regione. 2. Possono essere operatori di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato, parziale, parasubordinato o con altre forme di lavoro flessibile ai sensi della normativa vigente. 3. E' istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale degli operatori di fattoria didattica. 4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera I) definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fatto.ria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale degli operatori di fattoria didattica di cui al comma '... ", -,.r!.', " Art. 14 (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica) 1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività di fattoria didattica presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla I.r. 18/ L'unione speciale di comuni competente per territorio rilascia il certificato di abilitazione ai soggetti di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, i dati relativi all'imprenditore agricolo, alle attività di fattoria didattica che si possono svolgere, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività si possono svolgere. 4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica é tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa 5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dall'abilitazione, verificano segue allo n.. -; L.1 del 20

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