CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

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1 CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Territorio e Ambiente Prot. n. 2441/TA del 06/05/2002 OGGETTO: Disposizioni in materia urbanistica contenute nella Legge , n.2 (Finanziaria regionale 2002) A tutti i tecnici del 2 Settore LORO SEDI Nella G.U.R.S. n. 14 del è stata pubblicata la Legge finanziaria richiamata in oggetto. La legge in questione contiene alcune disposizioni in materia urbanistica. Stante il rilievo delle nuove norme e i riflessi sull attività dell ufficio, lo scrivente ritiene necessario fornire direttive d ordine generale per una corretta applicazione delle nuove disposizioni legislative. IL REGIME GIURIDICO DEGLI INTERVENTI EDILIZI MINORI L art.14 della Legge regionale n. 2/2002 (Legge finanziaria) prescrive: Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n.443. Le norme citate, che riguardano " materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", sono le seguenti: "6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398; Si riporta la suddetta normativa: comma 7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

2 e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. 7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

3 L'istituzione di questo nuovo regime di alternatività - che si differenzia dal sistema ordinario di richiesta di concessione/autorizzazione come disciplinato dalla vigente normativa regionale e dal Regolamento edilizio comporta la c. d. Dichiarazione di inizio di attività (D.i.a.). Si tratta, per il cittadino che voglia realizzare una delle opere sopra elencate, di scegliere se assumersi in prima persona il rischio di iniziare l'attività a seguito della denuncia alla p.a. - facendo assumere al progettista la relativa responsabilità quanto all'attestazione dell'esistenza dei necessari presupposti e dei requisiti - e, dunque, di sopportare anche il rischio di realizzare un'opera non rientrante nell'ambito di quelle denunciabili, ovvero se intraprendere la stessa attività solo dopo che la p.a. si sia pronunciata favorevolmente sull'istanza formulata dal privato. Si consideri che la disciplina della D.i.a. vige in Italia da qualche anno e solo in questa circostanza viene recepita dal legislatore regionale. Al riguardo si ritiene utile richiamare la normativa di riferimento ossia i commi 9,10,11,12,13,14,15 e 16 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni: 9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 e' sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. 10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 e' subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia. 11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. 12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie

4 delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. 15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne da contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. Stante la novità e la complessità della normativa in questione si invitano gli uffici preposti, nonché i responsabili dei procedimenti come individuati nella determinazione dirigenziale n.106 del , ad effettuare una scrupolosa disamina delle eventuali D.i.a., procedendo come segue: 1. Istruttoria preliminare da parte dell Ufficio del Piano che dovrà riscontrare l ammissibilità dell opzione D.i.a.. Nel caso in cui le opere non rientrino tra quelle suscettibili di D.i.a., ovvero la documentazione non risulti conforme alle procedure di cui al citato articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, lo stesso Ufficio dovrà diffidare, con tempestività, sia la ditta che il tecnico incaricato, notiziando contestualmente il comando di P.M.. Se persiste l attività e di questa l Ufficio riceve informativa da parte della P.M., l U.O.R.A.E. dovrà emettere l ordinanza di sospensione dei lavori. Nel caso in cui la D.i.a. risulti ammissibile, il fascicolo con la relativa istruttoria, analoga a quelle delle concessioni/autorizzazioni, va trasmesso agli Uffici competenti per le autorizzazioni o concessioni. 2. L ufficio preposto alle autorizzazioni edilizie procederà alla catalogazione e numerazione della pratica ponendo in evidenza le scadenze ed effettuando verifiche periodiche sulla conduzione dei lavori tramite accertamenti e/o sopralluoghi di cui si dovrà rendere apposita relazione scritta da allegare al fascicolo. 3. L ufficio preposto alle concessioni edilizie procederà alla catalogazione e numerazione della pratica ponendo in evidenza le scadenze in apposito registro. Quindi procederà all eventuale conteggio degli oneri Bucalossi, se previsti, richiedendone alla parte la corresponsione. Anche in questo caso dovranno essere effettuate verifiche periodiche sulla conduzione dei lavori tramite accertamenti e/o sopralluoghi di cui si dovrà rendere apposita relazione scritta da allegare al fascicolo.

5 NORME RIGUARDANTI IL VERDE AGRICOLO E GLI IMPIANTI DI CARBURANTE Oltre alle norme sopraccitate sempre la stessa Legge finanziaria introduce alcune modifiche a precedenti norme riguardanti gli insediamenti in verde agricolo e gli impianti di distribuzione di carburanti, in particolare si riportano i seguenti articoli: Art.30. Insediamenti in verde agricolo 1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito: "3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.". 2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma: "Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione. 4. All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma: "13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Art.68 Impianti di distribuzione carburanti 1. A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema selfservice a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97. Art.69. Benzina verde 1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo

6 non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'assessorato regionale dell'industria. 2. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione all'amministrazione concedente. Confidando in una puntuale e scrupolosa applicazione le nuove norme in conformità alle superiori direttive, si inviano distinti saluti. IL DIRIGENTE Arch. Rosario Nicchitta

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