Circolare n. 3/2012 Manovra Monti, deduzione IRAP da IRPEF e IRES, riduzione del cuneo fiscale.
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1 PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano, 23 gennaio 2012 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 3/2012 Manovra Monti, deduzione IRAP da IRPEF e IRES, riduzione del cuneo fiscale Milano via Giuseppe Parini, 5/a P.IVA Tel.(+39) fax (+39) info@saltpd.it website
2 INDICE 1 Premessa Aumento della deduzione forfetaria per dipendenti a tempo indeterminato Novità della manovra Monti Decorrenza Conferma degli altri aspetti delle deduzioni Deduzione dell IRAP dall IRPEF/IRES Decorrenza Conferma degli altri aspetti della deduzione
3 1 PREMESSA Il DL n. 201, c.d. manovra Monti, prevede alcune novità in materia di: deduzioni IRAP previste a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del c.d. cuneo fiscale ; deduzione dell IRAP dall IRPEF/IRES. Peraltro, entrambe le modifiche non avranno ancora effetti sul modello UNICO 2012, atteso che si applicheranno soltanto dal periodo d imposta 2012, con impatto quindi sul modello UNICO Di seguito si analizzano tali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 201/ AUMENTO DELLA DEDUZIONE FORFETARIA PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO La Finanziaria 2007 ha introdotto due deduzioni IRAP a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato, al fine di diminuire l incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto cuneo fiscale ). In particolare, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta, è stata prevista la deducibilità: dell importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.); di un importo forfetario pari a 4.600,00 euro, su base annua. Per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, l importo della deduzione forfetaria è elevato fino a 9.200,00 euro, su base annua. 2.1 NOVITÀ DELLA MANOVRA MONTI Viene incrementato l importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia: di sesso femminile (indipendentemente dall età); oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso). Nelle suddette ipotesi, l ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a: ,00 euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate; ,00 euro, negli altri casi. Per fruire dell incremento, non è necessario che i dipendenti siano nuovi assunti, ben potendo il rapporto di impiego essere stato instaurato anche nel 2011 o in anni precedenti. 2.2 DECORRENZA L incremento si applicherà dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (si tratta del 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). 3
4 Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione forfetaria andrà calcolata sulla base dei vecchi importi. 2.3 CONFERMA DEGLI ALTRI ASPETTI DELLE DEDUZIONI Risultano confermati gli altri aspetti delle citate deduzioni, quali i soggetti beneficiari e le modalità di calcolo (es. ragguaglio dell importo della deduzione forfetaria in caso di avvio, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno). 3 DEDUZIONE DELL IRAP DALL IRPEF/IRES Sono state modificate le modalità applicative della deduzione dell IRAP dall IRPEF/IRES, introdotta dall art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Per effetto delle novità introdotte, saranno deducibili dall IRPEF/IRES: la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; un ulteriore quota pari al 10% dell IRAP residua corrisposta nel periodo d imposta, forfetariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 3.1 DECORRENZA Le nuove regole si applicheranno dal periodo d imposta in corso al (quindi dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le vecchie modalità. In pratica, dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni: sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia interessi passivi: in questo caso, competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l ulteriore deduzione del 10% dell IRAP residua pagata nel periodo d imposta; sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato): in questo caso, spetterà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; sostenuto solo interessi passivi: in questo caso, competerà solo la deduzione del 10% dell IRAP pagata nel periodo d imposta. 3.2 CONFERMA DEGLI ALTRI ASPETTI DELLA DEDUZIONE Dovrebbero essere confermati gli altri aspetti della deduzione, tra i quali i soggetti beneficiari e le modalità di calcolo dell importo deducibile. Con riferimento a queste ultime, si ritiene che continui ad applicarsi il c.d. principio di cassa temperato : in pratica, la base su cui commisurare la quota deducibile dovrebbe essere sempre costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d imposta, fermo però restando che quanto corrisposto a titolo di acconto rileva nei limiti dell imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento. 4
5 Ad esempio, si supponga che, nel 2012, siano versati i seguenti ammontari a titolo di IRAP: saldo IRAP ,00 euro; 1 acconto IRAP ,00 euro; 2 acconto IRAP ,00 euro; IRAP complessivamente dovuta per il ,00 euro; saldo IRAP 2012 a credito ,00 euro. Posto che l imposta dovuta per il 2012 ( ,00) è inferiore alle due rate di acconto versate nello stesso 2012 (48.000, ,00 = ,00), la base di commisurazione dell importo deducibile sarà pari a ,00 euro, derivante dalla somma tra: il saldo 2011 ( ,00 euro); gli acconti versati nel 2012 sino a concorrenza dell imposta dovuta per il 2012 medesimo ( ,00 euro). L importo deducibile andrà quindi calcolato su ,00 euro, secondo quanto sopra precisato. ******* Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 5
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