APPRENDISTATO: IL NUOVO TESTO UNICO CENTRO PER L IMPIEGO DI PERUGIA. 20 gennaio 2012

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1 APPRENDISTATO: IL NUOVO TESTO UNICO CENTRO PER L IMPIEGO DI PERUGIA

2 Iter Legislativo: concretamente avviato nel novembre 2010 dal cd. collegato lavoro (art. 46 L. 183/2010) che ha differito i termini per l esercizio della delega scaduta e non attuata prevista dalla L. 247/2007 per la riforma da parte del Governo dell istituto; tappa significativa intesa Stato Regioni Parti Sociali del 27 ottobre 2010; conclusione rapida e senza arresti con l approvazione del D. Lgs. Il 28 luglio 2011.

3 Forma giuridica del Testo Unico: razionalizzazione e semplificazione normativa; disciplina autosufficiente, completa e organica; testo breve e asciutto (soli 7 articoli); definita da alcuni commentatori una sorta di legge delega in favore delle parti sociali, le quali sono chiamate a emanare le nuove disposizioni di settore entro 6 mesi dall entrata in vigore del T.U.

4 Art. 1 c. 1 Definizione L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. il contratto di apprendistato doveva ritenersi quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato. Min. Lavoro risposta ad interpello 79/2009

5 Art. 1 c. 1 Definizione Contratto a causa mista: il corrispettivo della prestazione di lavoro deve considerarsi non solo l addestramento professionale, ma anche la retribuzione; in altri termini accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l obbligo per le aziende di garantire all apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. (Corte costituzionale 4 febbraio 1970 n. 14). Unico vero e proprio contratto diretto alla formazione e alla professioanlizzazione del lavoratore.

6 Art. 1 c. 2 Definizione Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 2) apprendistato di mestiere 3) apprendistato di alta formazione e ricerca

7 Art. 2 c. 1 Disciplina generale La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Scelta centralistica, non è prevista la possibilità di affidare la regolamentazione ai contratti collettivi territoriali e aziendali

8 Art. 2 Disciplina generale - Principi a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale La forma scritta non è specificatamente richiesta a pena di nullità del contratto. Il Piano formativo individuale definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.

9 Art. 2 Disciplina generale - Principi b) divieto di retribuzione a cottimo. Il principio del divieto di cottimo non è nuovo, se ne parlava già, oltre che nel D. Lgs. 276/2003, anche nel art del codice civile. Esso ha lo scopo di non sottoporre gli apprendisti a forme di sfruttamento legate all organizzazione del lavoro ed a un determinato ritmo produttivo (sentenza Cassazione n del 10 giugno 1980). Possibilità però di far partecipare anche l apprendista agli schemi di incentivazione aziendale.

10 Art. 2 Disciplina generale Principi c) Inquadramento possibile sino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante in alternativa la possibilità di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all anzianità di servizio Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello finale o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale. e in maniera graduale rispetto all anzianità di servizio. Qui il legislatore riprende le formulazioni normative già contenute nel D. Lgs n. 276/2003 (fino a due livelli in meno) e nell art. 2 comma 155, della legge n. 191/2009 (pagamento in proporzione, graduato in relazione all anzianità, rispetto al qualificato come accadeva nella legge 25/1955 art. 13).

11 Art. 2 Disciplina generale - Principi d) Presenza di un tutore o referente aziendale. e) Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni. f) Possibilità di riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti, ossia possibilità di far acquisire all apprendista la qualificazione professionale prima del periodo stabilito dal contratto. (possibili criticità sotto il profilo del giovamento dei benefici contributivi);

12 Art. 2 Disciplina generale - Principi g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino (art. 2 comma 1, lett. I, D.lgs 276/2003).

13 Art. 2 Disciplina generale - Principi h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. Possibilità di prolungare il periodo formativo in caso di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni. La disposizione risponde ad una precisa esigenza espressa dalle aziende, quella di poter neutralizzare i periodi prolungati, di assenza involontaria dal lavoro riscontrabili anche per la fruizione di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga. (interpello Ministero del Lavoro n. 69 del 10 settembre 2009). (*) Il servizio civile è volontario quindi non rientra nei casi di sospensione involontaria.

14 Art. 2 Disciplina generale - Principi i) Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato tenendo conto delle limitazioni numeriche di cui il comma 3 art. 2.

15 Art. 2 Disciplina generale Principi l) Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. Divieto per le parti, durante il periodo formativo, di recedere dal rapporto al di fuori della giusta causa o del giustificato motivo: in questo caso trovano applicazione le sanzioni previste dall art. 18 della legge 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/1990, in materia di risarcimento (reintegra o indennità, a seconda dei limiti dimensionali dell impresa). Sia ha motivo di ritenere che in sede di stesura dell accordo collettivo le parti possano limare tale obbligo, nella maggior parte al solo datore di lavoro.

16 Art. 2 Disciplina generale - Principi m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Volontà del Legislatore di far decorrere il preavviso dalla data della fine della formazione, senza che tuttavia le ulteriori giornate lavorate implichino la conferma in servizio del giovane appena licenziato. Ragionevole ritenere che sia comunque possibile comunicare il recesso anche prima della scadenza del periodo di formazione, ma che esso si perfezioni solo dopo il termine del periodo di formazione.

17 Art. 2 c. 2 Disciplina generale Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. In via sperimentale, per il triennio è stato esteso agli apprendisti un indennità pari all indennità di disoccupazione ordinaria in caso di licenziamento o sospensione per crisi aziendali o occupazionali, della durata massima di 90 giorni nell intero periodo di apprendistato, subordinato all intervento integrativo di almeno il 20% della retribuzione a carico degli enti bilaterali (art. 19 D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2 del 2009

18 Art. 2 c. 3 Disciplina generale Limiti Numerici Assunzioni apprendisti direttamente o indirettamente per mezzo di agenzie di somministrazione (staff leasing) Massimo apprendisti in numero pari al 100% delle maestranze qualificate e specializzate Massimo tre apprendisti in caso di maestranze qualificate e specializzate mancanti o inferiore a tre

19 Art. 2 c. 3 Disciplina generale Limiti Numerici Per le imprese artigiane Valgono i limiti di cui art. 2 L. 8 agosto 1995 n Limiti Numerici ditte: ARTIGIANE Produzioni non in serie n. 18 dipendenti (di cui apprendisti n. 9) unità aggiuntive n. 4 (solo apprendisti) Produzioni in serie n. 9 dipendenti (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 3 (solo apprendisti) Produzioni artistiche e abbigliamento su misura Costruzioni edili n. 32 dipendi (di cui apprendisti n. 16) unità aggiuntive n. 8 (solo apprendisti) n. 9 (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 4 (solo apprendisti)

20 Art. 3 c. 1 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Età dell Apprendista: Soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25 anno di età. Durata del Contratto La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Destinatari: Tutti i settori di attività

21 Art. 3 c. 2 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Regolamentazione dei profili formativi: Criteri e principi direttivi: Rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

22 Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Età dell Apprendista: Durata del Contratto Lavoratori di età compresa tra i 18 anni e i 29. (a partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs 225/2005). I contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Destinatari: Tutti i settori di attività, pubblici e privati

23 Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Formazione: Riconoscimento della qualifica maestro artigiani o di mestiere Attività stagionali Viene svolta sotto la responsabilità dell azienda; viene integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall offerta pubblica, interna o esterna all azienda; viene previsto un monte ore complessivo di 120 ore per la durata del triennio per le competenze di base e trasversali Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

24 Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sembra possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante chi ha già svolto un precedente periodo di apprendistato professionalizzante: il nuovo TU non pone espressamente alcun limite all assunzione di un apprendista che abbia già svolto un periodo di apprendistato professionalizzante presso un altro datore di lavoro né prevede un intervallo minimo fra le due esperienze formative o una riduzione di durata del secondo periodo di apprendistato; il TU prevede la responsabilità dell azienda esclusivamente per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, mentre la Pubblica amministrazione deve integrare tale formazione con un offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali un monte ore complessivo non superiore alle 120 ore per il triennio. Tuttavia si potrebbe verificare che le regioni non abbiano risorse economiche sufficienti a garantire la formazione, in questo caso quindi, non si dovrebbe disconoscere il contratto, né tanto meno elevare sanzioni al datore di lavoro (art. 7 c. 1)

25 Art. 5 Apprendistato di alta formazione e ricerca Età dell Apprendista: Per il Conseguimento di: Regolamentazione Lavoratori di età compresa tra i 18 anni e i 29. (a partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs 225/2005). Attività di ricerca; diploma di istruzione secondaria superiore titoli di studio universitari e alta formazione compresi i dottorati di ricerca; specializzazione tecnica superiore; praticantato per accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali La regolamentazione e la durata è a cura delle regioni, in assenza di interventi normativi sono possibili convenzioni tra datori (loro convenzioni) e istituti Universitari e di ricerca

26 Art. 5 Apprendistato di alta formazione e ricerca Unica novità rispetto alla Legge Biagi: previsione della stipula di contratti di apprendistato anche per lo svolgimento del praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali sempre con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

27 Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione 2. Per l apprendistato professionalizzante e per quello di ricerca, invece, è previsto che gli standard professionali di riferimento siano quelli definiti dai contratti collettivi nazionali di categoria o in mancanza, attraverso intese a livello nazionale o interconfederale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' di competenza del datore di lavoro

28 Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 3. Istituzione del repertorio delle professioni, avente lo scopo di: armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato; consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali. Il repertorio delle professioni (istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è predisposto sulla base: dei sistemi di classificazione del personale previsti nei CCNL; di quanto previsto nelle premesse dall intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010.

29 Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino da parte del datore di lavoro. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

30 Art. 7 c. 1 Disposizioni finali In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro tanto da violare quanto previsto dagli art. 3,4 e 5, la sanzione al datore prevederà il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello superiore di qualifica previsto al termine dell apprendistato, maggiorato del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (analogamente art. 53 D. Lgs. 277/2003).

31 Art. 7 c. 1 Disposizioni finali Novità: in caso di inadempimento dell erogazione della formazione previsto nel piano formativo individuale, e a seguito di verifica ispettiva, il personale ispettivo emetterà provvedimento ai sensi art. 14 D.lgs. 124/2004 (disposizioni esecutive) assegnando congruo termine ad adempiere.

32 Art. 7 c. 2 Disposizioni finali Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) [forma scritta del contratto, del patto di prova o del piano formativo individuale], b) [divieto di retribuzione a cottimo], c) [possibilità del sottoinquadramento del lavoratore o della gradualità retributiva] e d) [presenza del tutor aziendale], il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Conversione: Il rapporto di lavoro è considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tout court.

33 Art. 7 c. 3 Disposizioni finali Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Esclusi dal computo Art. 18 DPR 300/70 (tutela reale) L.68/1999 (disabili) Compresi nel computo Art. 1 comma 1 L. 223/9 (requisito CIGS) Legge 443/85 (legge quadro artigianato) D. Lgs 81/2008 (T.U. sic. e igiene sul lavoro) Art. 1 c. 7 D.L. 30/2007 (computo organico per versamento TFR Fondo tesoreria Inps) Circolare Ministero del Lavoro 48/1992 (computo organico redazione rapporto biennale sulla parità uomo-donna)

34 Art. 7 c. 4 Disposizioni finali Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Questa tipologia di apprendistato si caratterizza per essere una forma trasversale, nel senso che i lavoratori in mobilità possono essere occupati con ciascuna delle tipologie di apprendistato introdotte dal testo unico.

35 Art. 7 c. 4 Disposizioni finali Inoltre questo tipo di apprendistato si differenzia nella attivazione di ciascuna delle tre tipologie di apprendistato richiamate in quanto: non sussistono limiti di età; È presupposto l iscrizione in lista di mobilità; Lo scopo è dato dalla riqualificazione o qualificazione del lavoratore in mobilità; trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (in deroga all art. 2, comma 1, lett. I), del D. Lgs. 167/2011); trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l incentivo di cui all art. 8, comma 4 della medesima legge; non trova applicazione la conservazione delle agevolazioni contributive per un anno dopo la prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione.

36 Art. 7 c. 5 Disposizioni finali Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

37 Art. 7 c. 6 Disposizioni finali Ferma restando la disciplina di regolamentazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l entrata in vigore del D. Lgs. 167/2011 sono abrogati: La Legge 19 gennaio 1955, n. 25; gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; l articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196; gli articoli da 47 a 53 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276.

38 Art. 7 c. 7 Disposizioni finali In via transitoria e per non oltre 6 mesi (25 aprile 2012),la normativa previgente continuerà a trovare applicazione nelle regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nuova disciplina. Tale periodo transitorio ha una durata massima di sei mesi oltre la quale, in caso di inattività da parte della contrattazione collettiva o da parte delle Regioni, si dovrebbe configurare l impossibilità di stipulare contratti di apprendistato

39 Art. 7 c. 9 Disposizioni finali In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell apprendistato. In caso di conferma dell apprendista al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro ha diritto alla conservazione dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per una anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, salvo, ovviamente, quanto previsto per l assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità.

40 Art. 7 c. 10 Disposizioni finali I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale, anche per la definizione dei profili formativi degli apprendisti assunti nelle altre sedi. Allo stesso modo possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

41 REGIME TRANSITORIO: CIRCOLARE N. 29 DEL 11 NOVEMBRE 2011 Al termine del periodo l unica disciplina applicabile sarà quella contenuta nel D. Lgs. 167/2011. Fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D. Lgs n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale o regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circolare n. 49/2004 e circolare n. 27/2008.

42 REGIME TRANSITORIO: CIRCOLARE N. 29 DEL 11 NOVEMBRE 2011 Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetta alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato.

43 REGIME TRANSITORIO: CIRCOLARE N. 29 DEL 11 NOVEMBRE 2011 L avvio dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è condizionato all accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Durante la fase transitoria risulterà possibile, solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti ai sensi dell art. 48 del D. Lgs 276/2003, assumere minori per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per le altre regioni rimane invece operativa, sempre per la durata del regime transitorio, la disciplina di cui alla Legge n. 196 del 2007 e alla Legge n. 25 del 1955.

44 REGIME TRANSITORIO: CIRCOLARE N. 29 DEL 11 NOVEMBRE 2011 Con riguardo all apprendistato professionalizzante, in questa fase transitoria, l entrata in vigore della disciplina regionale risulta condizionata dall attuazione dei profili indicati all articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 167/2011, da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria ovvero da accordi interconfederali. Tale tipologia di apprendistato potrà pertanto essere operativa secondo la nuova disciplina già durante la fase transitoria, ma ciò solo nel caso in cui sia la singola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali accordi interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva competenza.

45 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA DURATA L apprendistato alla luce del T.U. (D.Lgs. 167/2011) prevede una durata massima del periodo formativo pari a: 5 anni per le aziende artigiane e per le piccole attività (interpello 40/2011 Min. Lav.); 3 anni per la generalità dei settori; Ovviamente la durata, contenuta in questi limiti massimi, sarà definita dalla contrattazione collettiva. La disciplina di Legge non prevede limiti minimi

46 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA PROROGA È prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. La maternità non compare però tra le cause involontarie di sospensione del rapporto previste dalla lettera h) dell art. 2 del TU. D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, art. 7; regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, 1204 (tutela lavoratrici madri) I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa del lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.

47 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA PROROGA Anche gli ammortizzatori dedicati agli apprendisti: Cig in deroga; ds sospesi; la sospensione per intemperie nel settore edile possono essere considerati motivi di proroga. In tutti i casi di sospensione non richiamati dal T.U. soprattutto in assenza di specifica disciplina contrattuale, si dovrà valutare il principio di effettività dell incidenza dell assenza nel completamento del percorso formativo.

48 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA PROROGA L interpretazione letterale della Legge porta a considerare prorogabili i periodi di sospensione superiori ai 30 giorni anche se non continuativi; sentenza Cassazione n del 28 settembre 2010

49 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA Il RECESSO DURANTE IL RAPPORTO È previsto il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (tutela reale o obbligatoria a seconda dei limiti dimensionali). La mancata partecipazione alla formazione da parte del lavoratore per colpa propria da la possibilità al datore di lavoro di procedere con le previste sanzioni amministrative spingendosi fino al licenziamento per giusta causa. È sempre possibile invece la cessazione per mancato superamento del periodo di prova.

50 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA Il RECESSO DURANTE IL RAPPORTO Il Testo Unico parla di divieto della parti relativamente al recesso ante tempus. Ne consegue che anche il lavoratore non potrà dimettersi prima del termine del periodo formativo se non per giusta causa. La ragione del vincolo potrebbe derivare dalla necessità di garantire una tutela al datore di lavoro a fronte del proprio investimento formativo. Si evidenzia però un incongruenza rispetto all articolo 1 comma 1 gravante solo sul lavoratore (è un contratto a tempo indeterminato con i vincoli di recesso del tempo determinato).

51 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA Il RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE È prevista la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile. Si presenterà quindi un periodo di lavoro il preavviso appunto, ove il dipendente pur avendo terminato l apprendistato e pur continuando a lavorare in azienda, non risulta qualificato ed al termine del preavviso sarà cessato.

52 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA Il RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE Anche il lavoratore per recedere al termine della formazione devo comunicare il preavviso e svolgere l attività per tutto il periodo prescritto dal CCNL; in caso di mancato svolgimento del preavviso il datore di lavoro potrà trattenere l indennità sostitutiva al lavoratore; nel caso in cui il rapporto prosegua dopo il periodo di formazione, senza comunicazione di recesso alcuna, il lavoratore sarà considerato a tempo indeterminato; nel caso di apprendisti assunti dalle liste di mobilità l articolo 22 comma 1 della Legge 183/2011 nega espressamente la possibilità di recedere al termine del periodo di formazione. Le regole da applicarsi pertanto sono quelle previste per i licenziamenti individuali come da L.604/1966.

53 ASPETTI GIURIDICI E CRITICITA DISDETTA E CONSERVAZIONE OBBLIGATORIA DEL POSTO DI LAVORO Il periodo di congedo obbligatorio o facoltativo a causa di maternità, sicuramente provoca effetto sospensivo nel rapporto di lavoroexlege; fino all anno del nascituro la lavoratrice madre non può essere licenziata; Alla luce di quanto rilevato, non è quindi possibile recedere dal rapporto di apprendistato con la lavoratrice madre nel periodo di conservazione del posto di lavoro, nemmeno per giustificato motivo; nulla vieta però il recesso dal rapporto al termine del periodo di formazione previo preavviso (articolo 2 comma 1 lett. M).

54 Chiarimenti Presenza di un tutor o referente aziendale Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l apprendista durante il tirocinio di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro (art 1, D.M. 28/02/2000). Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante(*). l lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore. (*) L associato in partecipazione non può svolgere il ruolo di tutor (interpello ministero del lavoro n. 49 del 5 giugno 2009).

55 Chiarimenti Visite mediche Il nuovo Testo Unico nulla dice in merito alle visite mediche per gli apprendisti, ma tuttavia restano in vigore le disposizioni previste, in via generale per i minori, dall art. 8 della legge n. 977/1967 e per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, secondo la previsione dell art. 41 del D.lgs. N. 81/2008.

56 Chiarimenti Parere di conformità degli Enti Bilaterali La circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell art. 49, comma 5 bis, D.Lgs. n. 276/2003 lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio. (Min.Lavoro interpello 4/2007)

57 Chiarimenti Si Possono ancora assumere apprendisti ai sensi della Legge Biagi o della legge Treu? Ciò è possibile nel vigore della fase transitoria (25 ottobre aprile 2012) solo ove e se non sia immediatamente operativa la nuova disciplina introdotta dal d. lgs. n. 167/2011. Precise indicazioni in merito sono state fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 29/2011. Una volta terminata la fase transitoria non sarà più possibile assumere apprendisti secondo il vecchio modello.

58 Chiarimenti I contratti di durata superiore ai tre anni conservano il beneficio contributivo per tutta la loro durata? Sì, i contratti di durata superiore ai tre anni conservano il beneficio contributivo per tutta la loro durata. Ciò vale sia per l ipotesi in cui la maggiore durata dipenda dal fatto che il contratto sia stato stipulato, prima del 25 aprile 2012, in base alla vecchia normativa, sia per i contratti che, ai sensi del Testo unico, possono avere una durata di 5 anni. Si precisa, tuttavia, che il beneficio economico dello sgravio contributivo del 100% di cui alla legge di stabilità 2012 (vedi domanda successiva), ha durata triennale anche per i contratto di apprendistato di durata superiore a 3 anni.

59 Chiarimenti Quali novità sono state introdotte in materia dalla legge di stabilità (l. n. 183/2011)? L articolo 22 della legge n. 183/2011 prevede che per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. Inoltre viene previsto che, a decorrere dall anno 2012, il Ministero del lavoro, con proprio decreto, destini annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell esercizio dell apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia Professionalizzante.

60 Chiarimenti Gli apprendisti accedono agli ammortizzatori sociali? Gli apprendisti sono esclusi dai trattamenti ordinari di integrazione salariale, dall indennità di disoccupazione e di mobilità. Tuttavia, con la legislazione anticrisi, sono stati introdotti strumenti normativi che consentono anche agli apprendisti, in presenza dei relativi requisiti, la fruizione dei trattamenti in deroga.

61 Chiarimenti Come e da chi è regolato l apprendistato stagionale? Il Testo unico ammette espressamente la configurabilità dell apprendistato stagionale e, al riguardo, precisa che compete alla contrattazione collettiva individuare le specifiche modalità di svolgimento dello stesso, anche a tempo determinato.

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