COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE LOMBARDIA - Sezione Staccata di Brescia, Sentenza 1240/67/2014

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1 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE LOMBARDIA - Sezione Staccata di Brescia, Sentenza 1240/67/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA SEZIONE 67 riunita con l'intervento dei Signori: Dott. PALESTRA BATTISTA - Presidente Dott. SACCHI MAURIZIO - Relatore Dott. LOCATELLI GIUSEPPE - Giudice ha emesso la seguente 1 / 6

2 - sull'appello n. 2606/12 depositato il 10/05/ avverso la sentenza n. 159/15/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA controparti: 2 / 6

3 Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n IRES-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n IRPEF-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n IVA-ALTRO 2004 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, considerato che: -la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in data 03/11/2011, con Sentenza n. 159/15/11 ha accolto il ricorso presentato da,,, avverso l'avviso d'accertamento n. /2009, emesso dall'agenzia delle ENTRATE UFFICIO di CHIARI ai fini dell'i.r.pe.f., delle Addizionali Regionale e Comunale all'i.r.pe.f., anno d'imposta 2004 in capo a e, per l'effetto, in capo agli eredi menzionati. La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in data 16/03/2012, con Sentenza n. 21/15/12 ha accolto i ricorsi riuniti presentati dai medesimi ricorrenti avverso l'avviso d'accertamento n. /2010, emesso dall'agenzia delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di BRESCIA relativamente alle stesse imposte summenzionate, anno d'imposta L'operato dell'ufficio trae origine dal controllo effettuato nei confronti di, dante causa dei summenzionati soggetti. Quest'ultimo era socio al 51% unitamente ad,,, della S.P.A.. L'accertamento riguarda un'operazione economico - finanziaria secondo l'ufficio anomala, consistita nella cessione alla S.p.a., per il periodo 31/10/ /06/2004, dell'usufrutto sulle azioni di cui erano titolari i suddetti azionisti della, operazione per la quale la S.p.a. avrebbe dovuto pagare la somma di euro ,63, poi effettivamente versata ed incassata dagli aventi diritto da 3 / 6

4 quest'ultima società e corrispondente all'ammontare dei dividendi la cui distribuzione era stata deliberata dalla S.p.a.. L'Ufficio ha ritenuto che l'operazione fosse stata effettuata per finalità evasive, in quanto i soci avevano percepito somme di pari ammontare non a titolo di dividendi, bensì quali redditi diversi. La Commissione adita, rifacendosi a quanto statuito con Sentenza del 12/03/2010 dalla stessa Sezione per analoga materia del contendere, essendo ricorrenti i medesimi contribuenti, relativamente all'anno 2003, ha riconfermato il proprio giudizio favorevole ai ricorrenti; l'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia ha presentato atti d'appello, in data 10/05/12 (anno d'imposta 2004) ed in data 02/11/2012 (anno d'imposta 2005), eccependo l'insufficienza delle motivazioni esposte dai primi Giudici, confermando ed approfondendo le proprie deduzioni già esposte in primo grado, ed ha chiesto l'annullamento delle Sentenze impugnate, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio; la parte contribuente, rappresentata e difesa dall'avv., ha presentato controdeduzioni in data 02/07/2012 (anno d'imposta 2004) ed in data 17/12/2012 (anno d'imposta 2005) ed appello incidentale in data 17/12/2012 (anno d'imposta 2005), replicando puntualmente in diritto e nel merito alle contestazioni di controparte, ed ha chiesto il rigetto degli appelli ed in subordine la riforma delle Sentenze impugnate secondo giustizia; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse; - la parte contribuente ha presentato memorie illustrative in data 13/05/2013 (anno d'imposta 2004) ed in data 30/09/2013 (anno d'imposta 2005), insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate; - preliminarmente vengono riuniti i processi RR.GG.AA. 2606/12 e 5468/12 ex art. 29, d.lgs. 546/1992 per interconnessioni soggettive ed oggettive dei medesimi; - secondo il fatti di causa in data 30/09/2003 la S.p.a. aveva deliberato la distribuzione di dividendi pari ad euro ,00, più crediti d'imposta pari ad euro ,00; in data 31/10/2003 la S.p.a. ha acquistato l'usufrutto dal 31/10/2003 al 30/06/2004 relativamente alla partecipazione alla S.p.a. da,,, e al prezzo di euro ,63; in data 14/06/2004 la S.p.a. deliberava dividendi pari ad euro più crediti d'imposta pari ad euro ,00 ; nell'esercizio chiuso al 24/12/2004 la S.p.a. annotava l'ammortamento prò rata temporis dell'usufrutto sulle azioni S.p.a. pari ad euro ,00. I dati testé 4 / 6

5 riportati sono quelli indicati dall'ufficio, il quale ha asserito che il totale dei pagamenti per l'acquisto dell'usufrutto effettuato nel 2003 dalla S.p.a dai soci della S.p.a era esattamente pari all'importo incassato a seguito della distribuzione dei dividendi. Nell'anno 2004 sono stati incassati i dividendi dalla S.p.a., precisamente in data 21/06/2004, pari ad euro ,00 ed in pari data sono stati pagati con causale "Pag.to parziale debito per usufrutto " euro ,00 mediante bonifici bancari di pari ammontare, nonché è stato effettuato un trasferimento di euro ,00 a favore della con causale "C. " ed inoltre la società ha versato euro 8779,50, quale tassa sui contratti di borsa; anche in questo caso secondo l'ufficio le somme versate dalla S.p.a. ai soci della S.p.a erano pari alle somme ricevute dalla stessa in conto dividendi. L'Ufficio asserisce che, nel caso del sig., l'importo pari ad euro ,00 doveva essere corrisposto entro e non oltre il 10/11/2003, l'importo di euro ,00 entro e non oltre il 30/06/2004, l'importo di euro ,00 entro e non oltre il 30/11/2004 ed infine l'importo pari ad euro ,00 doveva essere versato alla scadenza in data 30/11/2005. Il totale dei corrispettivi percepiti nel 2005 è risultato essere pari ad euro ,00, dichiarati con il modello unico dal sig. per un importo pari ad euro ,00 e dagli eredi signori,, e "rispettivamente nella misura di euro ,00 e ad euro ,00 ciascuno per i figli". L'ammontare dei dividendi/utili deliberati dalla società S.p.a. negli esercizi 2003 (euro ,00 indicato nel quadro RS, rigo RS38 del modello unico 2004 della società i capitali, periodo d'imposta anno 2003, di cui euro ,00, come si rileva dal quadro SK, percepiti dalla, società fiduciaria legata alla S.p.a.) e 2004 (euro ,00 indicato nel quadro RS, rigo RS38 del modello unico 2005 società di capitali, periodo d'imposta 2004, di cui euro ,00, come da quadro SK, percepiti dalla ) risulta pari ad euro ,00. Pertanto parte dell'importo menzionato, fino concorrenza dell'ammontare dei dividendi pari ad euro ,00, percepiti dalla S.p.a. rientranti nelle disponibilità dei soci "" sotto forma di corrispettivi da cessione di usufrutto e corrispondenti ad euro ,00, pari al 51 %, quale quota di partecipazione nel capitale della S.p.a., rappresenta un dividendo già oggetto di recupero a tassazione negli anni d'imposta 2003 e L'Ufficio ha recuperato a tassazione ordinaria l'importo residuo percepito dato dalla differenza fra il corrispettivo dichiarato, quale "plusvalenza di natura finanziaria" e l'importo sopra qualificato come dividendo, considerando detto importo residuo quale reddito diverso, cioè provento non dipendente da motivi leciti, a scopi evasivi, reddito rientrante nelle categorie ex art. 6, classificabile fra i redditi diversi, nota 2, d.p.r. 917/1986, tra quelli compresi nella categoria descritta alla lettera I) dell'art. 67, comma 1, d.p.r. 917/1986, 5 / 6

6 cioè redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Il Collegio Giudicante, in base ai dati complessivi indicati dall'ufficio, non rileva le coincidenze degli ammontari menzionati. In ogni caso non è provato che le operazioni finanziarie compiute siano illegittime in base ai riferimenti normativi indicati dall'ufficio ex artt. 59 e 67, comma 1, lettera I), d.p.r. 22/12/1986 e per l'effetto l'azione accertatrice ex art. 38, d.p.r. 600/1973 è illegittima; inoltre le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi ex art. 8, d.lgs. 472/1997. In particolare l'ufficio non ha provato che mediante la cessione in questione i cedenti i diritti di usufrutto sulle partecipazioni nella società S.p.a. abbiano incassato le somme corrispondenti ai dividendi distribuiti dalla propria società sotto forma di prezzo di cessione dell'usufrutto, quali redditi diversi e non come redditi di capitale, evadendo le imposte dovute. Infine va evidenziato che il conseguimento del profitto non può essere penalizzato, quando la parte contribuente consegue vantaggi nel rispetto delle disposizioni di legge; diversamente opinando sarebbero lecite soltanto le mere operazioni economico finanziarie recanti aggravi fiscali, la qual cosa non costituisce certamente la finalità del legislatore; la causa è complessa e la giurisprudenza relativamente alla materia del contendere non è ancora consolidata, per cui sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti; ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta; P.Q.M. Respinge gli appelli riuniti e conferma le sentenze impugnate. Spese compensate. Brescia, 21/ 10/2013 IL RELATORE/ESTENSO 6 / 6

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