REGOLAMENTO CONTABILITA' Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11 Marzo 2013

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1 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11 Marzo 2013

2 Sommario TITOLO I - NORME GENERALI...4 ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)...4 ART. 2 (Il servizio finanziario)...4 ART. 3 (Il Dirigente del Settore Finanziario)...5 ART. 4 (Modalità di funzionamento degli altri servizi)...5 TITOLO II- SERVIZIO ECONOMATO...6 ART. 5 (Servizio economato)...6 ART. 6 (Incarico e responsabilità)...6 ART. 7 (Fondo di anticipazione)...6 ART. 8 (Utilizzo del fondo di anticipazione)...7 ART. 9 (Riscossione)...8 ART. 10 (Ordinazione e pagamento di spese)...8 ART. 11 (Scritture contabili)...8 ART. 12 (Tenuta degli inventari dei materiali)...8 TITOLO III - PROGRAMMAZIONE...9 ART. 13 (I documenti di programmazione)...9 ART. 14 (Linee programmatiche di mandato)...9 ART. 15 (Relazione Previsionale e Programmatica)...9 ART. 16 (Bilancio Pluriennale)...9 ART. 17 (Bilancio di Previsione annuale)...10 ART. 18 (Piano degli Investimenti)...10 ART. 19 (Piano Esecutivo di Gestione)...10 TITOLO IV - FORMAZIONE DEL BILANCIO ART. 20 (Progetto di Bilancio) ART. 21 (Modalità e termini per la predisposizione del Progetto di Bilancio) ART. 22 (Emendamenti al Bilancio di Previsione)...12 ART. 23 (Pubblicità e/o presentazione bilancio ad associazioni)...12 ART. 24 (Fondo di riserva)...12 ART. 25 (Applicazione Avanzo di Amministrazione al Bilancio di Previsione)...12 ART. 26 (Spese per il personale)...13 ART. 27 (Esercizio provvisorio)...13 ART. 28 (Gestione provvisoria)...13 TITOLO V - GESTIONE DEL BILANCIO...13 ART. 29 (Variazioni al bilancio di previsione)...13 ART. 30 (Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione)...14 ART. 31 (Fasi di gestione dell'entrata)...14 ART. 32 (Accertamento)...14 ART. (Riscossione)...15 ART. 34 (Il versamento)...15 ART. 35 (Entrate a specifica destinazione)...15 ART. 36 (Le fasi di gestione della spesa)...15 ART. 37 (La prenotazione dell'impegno di spesa e l'impegno di spesa)...15

3 ART. 38 (Atto di impegno)...17 ART. 39 (Liquidazione)...18 ART. 40 (Ordinazione)...18 ART. 41 (Limiti all'esecuzione forzata)...19 ART. 42 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)...19 ART. 43 (I residui)...20 TITOLO VI - REGOLARITA' CONTABILE E CONTROLLO FINANZIARIO...21 ART. 44 (Parere/visto di regolarità contabile)...21 ART. 45 (Segnalazioni obbligatorie del responsabile del settore economico e finanziario)...22 TITOLO VII ORGANO DI REVISIONE...22 ART. 46 (Organo di revisione economico-finanziario)...22 ART. 47 (Durata dell incarico e cause di cessazione)...22 ART. 48 (Incompatibilità ed ineleggibilità)...23 ART. 49 (Funzionamento e attività del collegio dei revisori)...23 ART. 50 (Limiti all affidamento di incarichi)...24 ART. 51 (Funzioni e compenso)...24 ART. 52 (Responsabilità)...25 TITOLO VIII - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE...26 ART. 53 (I risultati di gestione)...26 ART. 54 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi)...26 ART. 55 (Conto degli agenti contabili)...26 ART. 56 (Rendiconto della gestione: formazione ed approvazione)...27 ART. 57 (La Relazione della Giunta)...27 ART. 58 (Avanzo di amministrazione)...27 ART. 59 (Disavanzo di amministrazione)...27 ART. 60 (Rendiconto dei contributi straordinari)...28 TITOLO IX - LA GESTIONE PATRIMONIALE...28 ART. 61 (Beni comunali)...28 ART. 62 (Uso dei beni comunali)...28 ART. 63 (Formazione e tenuta degli inventari)...29 ART. 64 (Consegnatari di beni)...29 ART. 65 (Ammortamento)...30 TITOLO X - SERVIZIO DI TESORERIA...30 ART. 66 (Il servizio di tesoreria)...30 ART. 67 (Affidamento del servizio di tesoreria)...30 ART. 68 (Responsabilità del Tesoriere)...31 ART. 69 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)...31 ART. 70 (Operazioni di riscossione)...31 ART. 71 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell Ente)...31 ART. 72 (Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal Tesoriere)...31 ART. 73 (Estinzione dei mandati di pagamento)...31 ART. 74 (Annotazione della quietanza)...32 ART. 75 (Disposizioni per i mandati non estinti al termine dell esercizio)...32 ART. 76 (Obblighi del Tesoriere per le delegazioni di pagamento)...32 ART. 77 (Gestione di titoli e valori)...32 TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI... ART. 78 (Norme abrogate)...

4 TITOLO I - NORME GENERALI ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento è adottato in riferimento all'art. 152 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e successive modifiche e integrazioni. 2. Il regolamento stabilisce in particolare le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di garantire il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale. 3. Negli articoli che seguono, il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali è indicato con la sigla TUEL. 4. Il presente regolamento si uniforma ai principi contabili degli Enti locali così come approvati dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali. 5. Altresì, laddove parti del presente regolamento dovessero risultare in contrasto con la normativa vigente tempo per tempo, per il principio della gerarchia delle fonti, quanto qui disciplinato risultante in contrasto con la norma superiore viene disapplicato. Il Dirigente del Settore Finanziario, ha il compito di verificare la coerenza normativa di cui sopra. ART. 2 (Il servizio finanziario) 1. Il servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 esercita le funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria di seguito elencate: programmazione economico finanziaria e gestione del bilancio predisposizione dei progetti del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, per quanto di competenza; predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione (cfr. art. 19) e di assestamento del bilancio di previsione; rilevazioni e dimostrazioni dei fatti di gestione; redazione del rendiconto; raccolta e verifica delle proposte in materia tributaria e tariffaria da parte dei singoli responsabili di settore e competenti per materia, rapporti con il servizio tesoreria e con gli agenti contabili; gestione dell'indebitamento dell'ente; controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; rapporti con gli organismi partecipati dell'ente per gli aspetti di competenza finanziaria ai fini dell equilibrio complessivo del bilancio dell Ente; tenuta degli inventari ai soli fini della redazione del conto del patrimonio dell Ente (cfr art. 12.); tenuta del servizio di cassa economale; valutazione e applicazione di disposizioni in materia economico finanziaria; applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi dell'ente. 2. Il servizio finanziario rende disponibili agli altri servizi dell'ente le informazioni e le

5 valutazioni di tipo finanziario e contabile necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. I dirigenti dei settori collaborano con il Dirigente del Settore finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria. ART. 3 (Il Dirigente del Settore Finanziario) 1. Il Dirigente del Settore cui riporta il servizio finanziario, comunque denominato, è l unico deputato ad attestare la copertura finanziaria e ad apporre il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile sugli atti relativi secondo la disciplina di legge e le modalità disciplinate nel presente regolamento e nel rispetto dei poteri esclusivi propri del ruolo dirigenziale così come disciplinati dall art. 107 del TUEL. 2. Alcuni compiti del Dirigente del Settore Finanziario che non impegnano l amministrazione verso l esterno e che siano mera esecuzione di atti già assunti, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente regolamento, possono essere assegnati a funzionario del settore previa delega scritta e motivata. 3. Il Dirigente del Settore Finanziario esercita le proprie funzioni nell ambito dell autonomia organizzativa. ART. 4 (Modalità di funzionamento degli altri servizi) 1. Fermo restando quanto disciplinato dal regolamento di Funzionamento degli Uffici e Servizi e per quanto ivi compatibile con la normativa vigente, ciascun Dirigente preposto al servizio comunque denominato - quale responsabile di strutture organizzative semplici o complesse (servizio), secondo il modello organizzativo tempo per tempo vigente, gestisce il/i proprio/i servizio/i di competenza in base alle risorse assegnate con PEG e nelle modalità qui disciplinate. 2. Il Responsabile del Servizio gestisce le entrate e le spese di propria competenza nel rispetto del PEG, del presente regolamento, dei principi contabili e della normativa. 3. Il Responsabile del Servizio in qualità di Dirigente impegna la spesa e procede alla liquidazione della stessa. Altresì, ai fini dell entrata procede a comunicare al Dirigente del Settore Finanziario gli elementi di certezza volti all accertamento e all incasso di quest ultima e secondo quanto successivamente disciplinato (cfr. art. ). 4. Ai fini dell impegno e della liquidazione della spesa, il dirigente responsabile della stessa adotta la determinazione e/o la proposta di deliberazione di propria competenza e con l allegata documentazione giustificativa di ordine amministrativo e contabile-fiscale, la trasmette al Settore finanziario prima della relativa adozione per gli atti di competenza (cfr. art. 38 e 39) 5. In caso di assenza o impedimento del Dirigente responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi di cui all art. 107 del TUEL, l atto di impegno e/o di liquidazione è adottato da altro dirigente incaricato dal Sindaco della relativa sostituzione.

6 TITOLO II- SERVIZIO ECONOMATO ART. 5 (Servizio economato) 1. Le funzioni e l'organizzazione del servizio di economato sono definite nel rispetto del TUEL. 2. Compete al servizio economato, istituito nell ambito del Settore Finanziario comunque denominato e secondo gli atti di organizzazione dell Ente: a) Approvvigionamento dei beni d uso dell Ente di natura patrimoniale; b) Gestione delle spese di cui all art. 8 fino ad un massimo di 999,99 al lordo di oneri ed imposte. c) La riscossione delle entrate non espressamente gestite dal Tesoriere o non gestibili da quest ultimo e secondo quanto analiticamente disciplinato ai successivi articoli. 3. Al fine dell espletamento dei compiti di cui al comma precedente, l Economo provvede alla riscossione e ai pagamenti di quanto successivamente disciplinato. 4. Nell ambito del rapporto con il Tesoriere, il Responsabile del Servizio Finanziario può autorizzare l attivazione di un conto corrente per la gestione economale. ART. 6 (Incarico e responsabilità) 1. Il servizio economato è affidato all Economo Comunale incaricato della funzione secondo il vigente regolamento degli uffici e servizi e nel rispetto dei vincoli e delimitazioni posti dalla normativa vigente. 2. All economo comunale, in quanto cassiere sono attribuite, per i rischi del servizio cassa, le indennità per il maneggio valori stabilite, con riferimento alla somma degli incassi e pagamenti dell'anno precedente, con determinazione del dirigente del settore finanziario, tenendo conto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. 3. L economo quale agente contabile dell Ente è personalmente responsabile della corretta gestione della cassa, nonché della gestione del fondo di dotazione così come successivamente disciplinato. 4. L economo è altresì soggetto alla responsabilità specifiche previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità contabile. 5. L economo è tenuto alla gestione degli inventari dei beni mobili e si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi consegnatari dei beni mobili. 6. La tenuta degli inventari dei beni immobili è affidata al servizio competente in materia della gestione del patrimonio immobiliare dell ente. 7. Fermo restando la responsabilità degli agenti contabili interni, a denaro e a materia, compete al settore finanziario per il tramite del servizio economato la tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari ai fini della redazione del conto del patrimonio ai sensi dell art. 230 e ss. del TUEL. ART. 7 (Fondo di anticipazione) 1. Al servizio di Economato può essere annualmente assegnato un fondo di anticipazione determinato in misura pari alle esigenze rappresentate dal Dirigente del Servizio Finanziario, previa assunzione del provvedimento deliberativo della Giunta, di cui l economo diviene depositario e responsabile con obbligo del rendiconto. 2. Detta anticipazione viene effettuata a valere sul Titolo IV partite di giro del bilancio di

7 previsione di competenza e non può essere utilizzata per usi diversi dalla normale gestione delle spese economali di cui ai successivi articoli del presente regolamento. 3. Il servizio di contabilità del settore finanziario, sulla base delle deliberazioni di cui al comma 1, emette, alla bisogna, il relativo mandato di pagamento per l'importo massimo stabilito tenendo conto delle necessità di cassa. 4. Al termine dell'esercizio l economo deve restituire l'importo assegnato e trasmettere al Servizio contabilità del settore finanziario il rendiconto delle operazioni eseguite e l'eventuale elenco delle posizioni in sospeso con le dovute documentazioni. Qualora l anticipazione venga esaurita, vi è l obbligo da parte dell economo di presentare la rendicontazione con riferimento al periodo. 5. Per quanto concerne la relazione al rendiconto e le conseguenti incombenze si richiama il disposto dell'art. 2 del TUEL. ART. 8 (Utilizzo del fondo di anticipazione) 1. Il fondo di anticipazione è destinato alle funzioni ordinarie del servizio economato. 2. Le funzioni ordinarie del Servizio economato (per le quali sono consentite le spese entro il limite di 999,99 al lordo di oneri ed imposte) riguardano: a) le piccole spese di funzionamento degli Uffici; b) le spese di approvvigionamento del materiale d'uso (cancelleria, stampati, ecc.), ricorrente; c) piccole spese di riparazione, pulizia, sorveglianza, manutenzione, ecc.; d) acquisto di quotidiani, riviste e pubblicazioni varie, per i Servizi comunali; e) anticipazioni di fondi per spese di viaggio e missioni varie di Amministratori, Dirigenti e Funzionari sulla base dello specifico provvedimento d impegno e della normativa tempo per tempo vigente, f) spese postali, telegrafiche e similari non contrattualizzate; g) altre spese di natura economale e acquisto di valori bollati; h) spese per acquisto materiale informatico, toner di stampa, floppy disk, ecc.; i) spese di registrazione di contratti, convenzioni e oneri connessi di modesta entità e laddove non espressamente indicate nel relativo provvedimento; j) spese per la produzione di manifesti; k) canoni diversi, concessioni varie, utenze, e spese fisse ripetitive di modesta entità; l) spese per la gestione degli automezzi (escluso la tassa di possesso e l assicurazione); m) spese per servizi sociali come da regolamento di settore o da atti del Dirigente competente. 3. Il Servizio economato non può svolgere funzioni diverse da quelle elencate salvo apposita autorizzazione motivata del Dirigente del Settore Finanziario. 4. Tutte le richieste di pagamento o buoni d'ordine da inviare ai Servizi di Economato, nell ambito delle suddette funzioni, devono portare la firma del Dirigente competente con l'indicazione della deliberazione o dell'assegnazione in dotazione cui la richiesta fa riferimento. 5. I buoni d ordine saranno l'unico titolo valido a comprovare la regolarità delle forniture o delle prestazioni e dovranno essere allegati alle relative fatture o richieste di pagamento. 6. Il Servizio economato deve predisporre il conto di rimborso con cadenza mensile opportunamente documentato, nonchè il rendiconto delle somme incassate, salvo per queste ultime, eventuali rendiconti parziali a richiesta del Dirigente del Settore Finanziario. 7. Il Servizio economato, al di là dell ordinaria cadenza mensile per il conto di rimborso, provvede in ogni caso al versamento della somma in giacenza quando questa supera l importo stabilito ai sensi dell articolo 7, comma Il Dirigente del settore finanziario, esaminato il rendiconto, disporrà l'emissione di reversali sulle rispettive risorse di entrata per le somme riscosse e provvederà all'emissione di

8 mandati sui rispettivi interventi di spesa per il reintegro della anticipazione, qualora il servizio oggetto dell'anticipazione sia continuativo, il tutto nei limiti delle somme autorizzate e di cui al successivo articolo 10. ART. 9 (Riscossione) 1) L economo provvede normalmente alla riscossione: a) dei diritti di segreteria e stato civile e diritti diversi per rilascio di copia atti; b) delle marche segnatasse; c) dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiale di poco valore, risultante da scarti di magazzino o dichiarato fuori uso, previo visto di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio competente a cui il materiale è in dotazione; d) di ogni altro tipo di entrata di modica quantità (non superiore ad 100,00) o che, per regolamento o normativa, non sono incassabili a mezzo di apposite strutture. 2) Per gli introiti di cui al precedente comma il Servizio economato rilascia regolare ricevuta staccata dall'apposito bollettario. 3) Gli importi riscossi devono essere versati mensilmente presso la Tesoreria previa annotazione contabile da trasmettere al Servizio Finanziario (cfr. art. 8. Commi 5 e 6). ART. 10 (Ordinazione e pagamento di spese) 1) All'inizio di ogni anno la Giunta Comunale, nell'ambito del P.E.G. determinerà i fondi assegnati all'economato sui vari interventi di spesa di competenza dell'anno. 2) L'Economo, prima di pagare ogni spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza nella disponibilità di cui al precedente comma 1. 3) I pagamenti delle spese effettuate con i buoni d'ordinazione di cui all'articolo precedente art. 8 saranno effettuati su presentazione di documenti idonei da parte dei fornitori o prestatori di servizi, previo visto di eseguita fornitura da parte dell'ufficio ricevente e liquidati dal Dirigente del Settore Finanziario. 4) Nei predetti documenti (fatture, ricevute fiscali o altri giustificativi della spesa) si dovrà sempre fare riferimento ai relativi buoni di ordinazione, indicandone la data ed il numero e che agli stessi dovranno essere allegati, ed i percipienti vi apporranno la firma per quietanza. ART. 11 (Scritture contabili) 1) Per la riscossione dei proventi e diritti e per i pagamenti di cui al precedente art. 10 l Economo dovrà tenere sempre aggiornato: a) un registro di cassa generale con l'indicazione cronologica di tutti gli incassi, nonché dei pagamenti effettuati con l'indicazione del fornitore e causale del pagamento; b) tanti bollettari, appositamente vidimati, con ordinativi di incasso quanti sono i servizi cui si riferiscono le riscossioni; c) tanti bollettari, appositamente vidimati, con ordinativi di pagamento secondo i titoli delle anticipazioni ricevute. ART. 12 (Tenuta degli inventari dei materiali) 1) L Economo, sovraintende a tutti i consegnatari/sub del mobilio e dei materiali vari, compresi quelli in dotazione alle scuole, macelli, cimiteri ed al personale esterno (operatori ecologici, cantonieri, ecc.); provvede alla inventariazione dei beni mobili d'uso pubblico e beni mobili patrimoniali. 2) L'Economo è responsabile della regolare tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili.

9 3) Nessun mobile può essere consegnato ai sub-consegnatari dei beni mobili senza che si sia preso nota sugli inventari tenuti dall'economo Comunale. 4) E' del pari subordinato alle relative annotazioni d'inventario qualsiasi trasferimento di mobili da un ufficio all'altro. 5) Per la gestione patrimoniale si rinvia la Titolo IX del presente regolamento. TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ART. 13 (I documenti di programmazione) 1. Il sistema di programmazione è conforme al principio n. 1 dell Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Per quanto qui non espressamente disciplinato si richiama il summenzionato principio contabile, le norme del TUEL e la normativa in materia tempo per tempo vigente. 2. I documenti di programmazione dell'ente sono rappresentati da: Linee programmatiche di mandato ai sensi dell art 46 del TUEL; Relazione Previsionale e Programmatica ai sensi dell'art. 170 TUEL; Programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell art. 91 del TUEL; Bilancio Pluriennale ai sensi dell'art.171 TUEL; Bilancio di Previsione ai sensi del TUEL e suoi allegati (art. 172 TUEL); Il Piano degli Investimenti; Il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art.169 TUEL Altri strumenti di programmazione e prodromici al bilancio di previsione ai sensi del principio contabile n. 1. ART. 14 (Linee programmatiche di mandato) 1. Le linee programmatiche di mandato rappresentano il primo atto di programmazione che l'amministrazione comunale adotta e si concretizza nella predisposizione di indirizzi ed obiettivi che gli amministratori intendono perseguire negli anni della legislatura. Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale. 2. Per il principio di coerenza i documenti di programmazione dovranno essere coerenti e con gli indirizzi e collegati con gli obiettivi di cui al comma 1. ART. 15 (Relazione Previsionale e Programmatica) 1. La Relazione Previsionale e Programmatica viene redatta ai sensi dell'art. 170 del TUEL. La sezione dedicata ai programmi e ai progetti deve essere coordinata con le linee programmatiche di mandato e costituisce il presupposto per il piano delle performance ai fini del controllo strategico ai sensi dell art. 8 del Regolamento dell OIV (cfr. art. 14 D.Lgs. 150/2009). 2. Nella Relazione Previsionale e programmatica viene allegato altresì la previsione del fondo di produttività dell'anno di competenza del Bilancio di Previsione. La Relazione Previsionale e programmatica prevede anche la programmazione dei pagamenti ai sensi del art. 9, comma 2 del decreto legislativo 78/2009. Al bilancio di previsione è allegato il documento di dimostrazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno ai sensi della normativa vigente. ART. 16 (Bilancio Pluriennale)

10 1. Il Bilancio Pluriennale viene redatto ai sensi dell'art. 171 del TUEL. 2. Il Bilancio Pluriennale viene redatto per un orizzonte temporale di tre anni. 3. Le previsioni del primo anno sono uguali a quelle del corrispondente bilancio di previsione annuale. ART. 17 (Bilancio di Previsione annuale) 1. Il Bilancio di Previsione costituisce la proiezione annuale delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica. 2. Il Bilancio di Previsione viene redatto in termini di competenza ai sensi del TUEL e nel rispetto dei postulati definiti dai principi contabili dell'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. 3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 4. La gestione finanziaria è unica come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. 5. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. 6. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. La situazione economica, così definita, non può presentare un disavanzo. 7. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente e di altre eventuali spese, oneri e imposte ad esse connesse. 8. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. ART. 18 (Piano degli Investimenti) 1. Il Piano degli investimenti è allegato al Bilancio di Previsione e rappresenta gli investimenti programmati nel triennio di riferimento tenendo conto del programma triennale dei lavori pubblici approvato dalla Giunta comunale su proposta dell'ufficio tecnico ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n Le opere previste nel Piano degli investimenti devono essere coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica. ART. 19 (Piano Esecutivo di Gestione) 1. Ai sensi dell art. 169 TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento finanziario e descrittivo redatto in conformità degli indirizzi generali indicati nella relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione annuale approvato. Esso consta della parte finanziaria e degli obiettivi di gestione (PDO ex art. 197 del TUEL). 2. Il PEG riguarda un orizzonte temporale pari all'anno di competenza del Bilancio di Previsione. 3. Il PEG determina gli obiettivi di gestione del PDO, ed affida ai responsabili di settore nella parte finanziaria le risorse finanziarie. Altresì, affida ai responsabili di settore le risorse

11 umane e strumentali necessarie. 4. Il PEG è approvato annualmente dalla Giunta Comunale con propria delibera. 5. La proposta del PEG è redatta dal Direttore Generale, o in sua assenza dal Segretario Generale, con proprio parere di regolarità tecnica, sulla base anche degli obiettivi condivisi tra i dirigenti di settore e i propri assessori di riferimento. 6. Il PEG, con particolare riferimento agli obiettivi del PDO, ai sensi dell art. 197 del TUEL, è uno strumento dell'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento necessario per i sistemi di valutazione ai sensi del Regolamento dell OIV. 7. In caso di esercizio provvisorio ai sensi del successivo art. 27, il PEG dell esercizio precedente s intende automaticamente prorogato stante gli stanziamenti di bilancio provvisorio identici all esercizio precedente, a meno di espressa e diversa deliberazione giuntale o ricorrendone diversi presupposti contabili e normativi. TITOLO IV - FORMAZIONE DEL BILANCIO ART. 20 (Progetto di Bilancio) 1. La proposta di Bilancio annuale e pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica sono approvati dalla Giunta Comunale almeno 20 giorni prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione e suoi atti prodromici. 2. La delibera di Giunta di approvazione della proposta di Bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e altri allegati sono trasmessi all'organo di revisione per il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 239 del TUEL. 3. Entro il termine di 15 giorni precedenti l approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale gli atti di cui al comma 2, unitamente al parere dell organo di revisione ai sensi dell art. 174, comma 1 del TUEL, sono trasmessi alla Segreteria Generale e alla Presidenza del Consiglio per la messa a disposizione per la visione dei Consiglieri Comunali e della Competente Commissione Comunale al fine del relativo esame. La trasmissione preferibilmente avviene con strumenti informatici. ART. 21 (Modalità e termini per la predisposizione del Progetto di Bilancio) 1. Con congruo anticipo sui termini statuiti per legge per l approvazione dei bilanci entro il 10 settembre di ogni anno il dirigente del Settore finanziario invita i dirigenti di singoli settori a far pervenire le proprie previsioni di entrata e di spesa corrente per l esercizio successivo. 2. Per la parte investimento, il Dirigente del Settore Finanziario tiene conto delle previsioni così come desumibili dalla Delibera di approvazione del Piano delle opere Pubbliche annuale e triennale che costituisce documento vincolante ai fini del redigendo bilancio. 3. I Dirigenti di Settore fanno pervenire al Settore Finanziario le proprie richieste per la parte corrente. 4. Il Dirigente del Settore Finanziario predispone gli schemi di bilancio e suoi allegati da sottoporre all approvazione dell organo esecutivo, a seguito di eventuale processo reiterativo, onde conseguire pareggio di bilancio e conformità alle norme e principi contabili. 5. Il Segretario Generale o il Direttore Generale, si fa parte attiva e determinante nell invitare i Dirigenti responsabili di settore a predisporre per tempo tutti gli atti prodromici. Altresì, vigilano con il Dirigente del Settore Finanziario sulla produzione per tempo di tutti gli

12 atti e rispetto degli adempimenti prodromici all approvazione degli schemi di bilancio da parte dell organo esecutivo e degli atti e adempimenti prodromici di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. In ogni caso, il Dirigente del Settore Finanziario rappresenta tempestivamente al Segretario Generale, o al Direttore Generale, l assenza eventuale di atti prodromici all approvazione degli schemi di bilancio. ART. 22 (Emendamenti al Bilancio di Previsione) 1. Gli eventuali emendamenti allo schema di Bilancio predisposto dalla Giunta devono essere presentati da parte dei Consiglieri non oltre 5 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del Bilancio. 2. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta ed in triplice copia, ciascuna diretta a: a) Dirigente Settore Finanziario; b) Segretario Generale; c) Organo di Revisione dell Ente. 3. Gli emendamenti non potranno determinare squilibri di bilancio e devono, singolarmente, salvaguardare gli equilibri di bilancio. 4. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione e in approvazione, devono riportare il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL e del parere dell organo di revisione. 5. Non è consentita altra e diversa forma di presentazione degli emendamenti contabili. ART. 23 (Pubblicità e/o presentazione bilancio ad associazioni) 1. Lo schema di Bilancio così come approvato dalla Giunta, viene presentato in apposita sessione pubblica a ciò dedicata da parte dell Assessore di riferimento alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni di Categoria più rappresentative onde illustrarne le linee guida. ART. 24 (Fondo di riserva) 1. Ai sensi dell art. 166 del TUEL, è iscritto nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, da comunicare all'organo consiliare entro 60 giorni dalla data di adozione, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. ART. 25 (Applicazione Avanzo di Amministrazione al Bilancio di Previsione) 1. Al fine della programmazione del Bilancio di Previsione è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, l'avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce nel rispetto dell art. 187 comma 2 del TUEL. 2. Le spese finanziate con l'avanzo devono essere analiticamente indicate e non possono essere impegnate prima che l'avanzo medesimo sia stato accertato con l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio comunale.

13 ART. 26 (Spese per il personale) 1. Il Settore Personale predispone l'allegato contenente l'elenco del personale in servizio e la relativa spesa annuale. 2. La proposta di previsione della spesa di personale deve essere effettuata sul triennio di riferimento del bilancio pluriennale e deve rispettare tutti i limiti imposti dalla legge vigente tempo per tempo. ART. 27 (Esercizio provvisorio) 1. Se la scadenza dal termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è stata fissata dalla legge in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato. 2. Ai sensi dell art. 163 co. 1 del TUEL, in esercizio provvisorio si possono impegnare, per ciascun intervento di parte corrente, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in via definitiva nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. ART. 28 (Gestione provvisoria) 1. Quando il Bilancio di Previsione non venga deliberato entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato. 2. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. TITOLO V - GESTIONE DEL BILANCIO ART. 29 (Variazioni al bilancio di previsione) 1. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Pluriennale possono subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza. In particolare ogni atto che comporti una variazione deve essere preceduto da una verifica delle conseguenze finanziarie sul bilancio di previsione e sul pluriennale al fine di garantire l equilibrio di Bilancio. 2. Le variazioni del Bilancio sono deliberate dal Consiglio Comunale. 3. Ai sensi dell'art. 42 TUEL, la Giunta Comunale può adottare variazioni dei Bilanci in via d'urgenza. 4. La ratifica in Consiglio Comunale dell'atto adottato ai sensi dell'art. 42 TUEL deve avvenire nei termini di legge. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, il Consiglio adotta contemporaneamente i provvedimenti divenuti necessari derivanti dai rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata con salvezza, comunque, dai rapporti definiti verso terzi nell'osservanza delle regole di cui all'art. 191 TUEL. 6. Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto del bilancio per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati

14 con le entrate nei primi tre titoli. Sono altresì vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e lo spostamento di somme tra residui e competenze. 7. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere deliberato in sede di Consiglio Comunale l'assestamento generale ai sensi dell'art. 175 del TUEL. 8. La proposta di variazione di bilancio è predisposta dal Settore Finanziario su precisa richiesta del/i settore/i competente/i per materia e richiedenti la variazione. 9. Laddove le richieste di variazione di cui al comma precedente prevedono maggiori spese, il Dirigente richiedente deve indicare la fonte di copertura e di entrata di detta maggiore spesa non prevista. 10. Compete, comunque, al Dirigente del Settore Finanziario, suffragato dall Organo di revisione, valutare la fattibilità in termini finanziari delle richieste siano esse di maggiori spese, di maggiori entrate e o a pareggio. 11. Sulla congruità delle richieste è responsabile ciascun dirigente responsabile della spesa e dell entrata ai sensi dei principi contabili. 12. La gestione del bilancio è conforme al principio n. 2 dell Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. 13. Tutte le variazioni di bilancio devono recare il parere dell Organo di Revisione. 14. Gli atti di variazione siano esse d urgenza (comunicazione con allegata Delibera di Giunta Comunale) o proposte da sottoporre all approvazione del Consiglio devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio e la Segreteria Generale ai fini dell esame da parte dei consiglieri e relativa approvazione e per l esame da parte della Commissione Consiliare competente nei termini statuiti dal regolamento di funzionamento del Consiglio e fermo restando i termini relativi alle variazioni Bilancio stabiliti nel presente regolamento. ART. 30 (Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione) 1. Le variazioni al PEG contabili (capitoli/articoli) ed extra-contabili, sono di competenza dell organo esecutivo. Con una variazione del Bilancio ai sensi dell art. 29 si intende automaticamente variato il PEG. 2. Su proposta di ciascun dirigente responsabile dei servizi, la proposta di variazione PEG è sottoposta alla giunta, previo parere contabile da parte del Settore finanziario a cui va trasmessa entro i 7 giorni precedenti al fine di effettuare i necessari controlli di congruità finanziaria. 3. Le variazioni PEG sono consentite entro il 15 dicembre dell anno cui il PEG si riferisce. ART. 31 (Fasi di gestione dell'entrata) 1. Le fasi di gestione dell'entrata sono: (a) l'accertamento, (b) la riscossione, (c) il versamento. ART. 32 (Accertamento) 1. Un entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengano appurate: (a) la ragione del credito (b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico (c) il soggetto debitore (d) la scadenza e l'importo del credito. 2. Le entrate derivanti da mutui sono considerate accertate al momento della loro

15 concessione definitiva ovvero all'avvenuta stipulazione del contratto relativo. 3. I responsabili di procedimento devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili. 4. Il responsabile di procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato a norma del regolamento generale degli uffici e dal PEG e secondo il principio di omogeneità quale responsabile competente ratione materiae. 5. I responsabili di procedimento trasmetto al Settore Finanziario l'idonea documentazione di cui all'art. 179 del TUEL. ART. (Riscossione) 1. La riscossione delle entrate accertate è fatta dal tesoriere o dagli altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 2. La riscossione è disposta con ordinativo di incasso trasmesso al tesoriere a firma del Dirigente del settore finanziario o suo delegato. 3. L ordinativo d incasso deve altresì riportare la firma dell addetto che lo ha materialmente prodotto ovvero dell addetto preposto all emissione. 4. Per velocizzare le operazioni il Tesoriere può incassare tutte le somme mediante sospesi di cassa, che verranno successivamente regolarizzati dal settore finanziario. ART. 34 (Il versamento) 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dal contratto di tesoreria. ART. 35 (Entrate a specifica destinazione) Le entrate a specifica destinazione sono utilizzate nei modi e nei termini indicati nell'art. 195 del TUEL. ART. 36 (Le fasi di gestione della spesa) 1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti: (a) la prenotazione dell'impegno di spesa e l'impegno di spesa, (b) la liquidazione, (c) l'ordinazione e il pagamento. ART. 37 (La prenotazione dell'impegno di spesa e l'impegno di spesa) 1. La prenotazione dell'impegno di spesa avviene ai sensi del principio contabile n. 2 p. 50 e ss.. 2. La prenotazione dell'impegno di spesa viene assunto nelle determine a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL. 3. Sulla determina di prenotazione di impegno di spesa è rilasciato il visto di regolarità contabile a norma del presente regolamento. 4. Le somme prenotate per le quali non si è costituita una obbligazione giuridicamente perfezionata entro il termine dell'esercizio costituiscono, di norma, economia di bilancio,

16 tranne nel caso in cui esista una procedura di appalto in corso di aggiudicazione. 5. L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 del TUEL. 6. Ai sensi dell art. 49 del TUEL, tutte le proposte di deliberazione che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, devono essere sottoposti dal responsabile del servizio interessato al Dirigente del settore finanziario, perché questi vi apponga il proprio parere contabile che attesta anche la copertura finanziaria. 7. Poiché il bilancio degli enti e di tipo autorizzatorio, nessuna spesa può essere assunta in assenza di atto preventivo d impegno sia esso deliberazione o determinazione. 8. Laddove l atto non comporti impegno di spesa o diminuzione d entrata, il dirigente proponente deve dare espressamente atto di ciò nella sezione riservata ai pareri. 9. La trasmissione degli atti al Settore Finanziario deve comunque avvenire, anche laddove sia espressamente indicato nel corpo dell atto stesso che il provvedimento non comporti impegni di spesa e/o diminuzione di entrata. Nel qual caso e verificata la coerenza di quanto asserito, il dirigente del Settore finanziario non apporrà il proprio parere/visto. 10. Il parere di regolarità contabile espresso sulle deliberazioni, ai sensi del citato art. 49 del TUEL, è eventuale e non può essere obbligatoriamente richiesto laddove non si ravvisi la fattispecie così come puntualmente disciplinata dai pareri dell Osservatorio e dai principi contabili (principio 2 p. 71 e ss.). 11. Altresì, sulle deliberazioni laddove si incorra nella fattispecie, è obbligatorio richiedere il parere di regolarità contabile che consta nella verifica di quanto successivamente disciplinato all art. 45 del presente regolamento e nell assunzione sulla contabilità dell ente dell impegno relativo mediante vincolo sugli stanziamenti relativi al fine di attestarne la copertura finanziaria. Ai fini della salvaguardia dell integrità e veridicità del bilancio, nessuna altra forma di impegno attestante la copertura finanziaria è consentita. 12. In ogni caso, laddove il Dirigente del Settore Finanziario esprima parere negativo, questi è tenuto a motivarlo. 13. I responsabili di procedimento trasmettono al settore finanziario gli atti di impegno di spesa siano essi proposte di delibere o determinazioni dirigenziali - per l'apposizione del parere/visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 45 co. 4 del presente regolamento. 14. All uopo, i dirigenti responsabili di settore hanno diretta responsabilità della coerenza interna degli atti di spesa da essi compiuti e/o proposti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi comunali e con le funzioni ad essi attribuite dalla legge e dal presente regolamento. 15. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG, nell'ambito delle risorse attribuite ad ogni settore comunale, individua gli stanziamenti sui quali i Dirigenti di settore sono autorizzati a procedere all'impegno delle spese. 16. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 17. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

17 (a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso; (b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; (c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; (d) con aperture di credito si considerano impegnate all atto della stipula del contratto e per l ammontare dell importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; (e) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. 18. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 19. Ai sensi dell art. 42 del TUEL, possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel Bilancio Pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese e delle rispettive competenze come da PEG. ART. 38 (Atto di impegno) 2. L'atto di impegno a cura del responsabile del procedimento deve in ogni caso indicare: (a) il creditore o i creditori; (b) l'ammontare delle somme dovute; (c) l'eventuale scadenza del debito; (d) lo stanziamento al quale la spesa è imputata (e) gli estremi della prenotazione dell'impegno, in quanto esistente. (f) I codici obbligatori in materia di legge antimafia quali il CIG e CUP quando sono necessari. 3. Il provvedimento d impegno ai sensi del principio contabile n. 2 p. 71 e ss. deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile del Settore al quale è affidato il PEG o in caso di sua assenza, da altro Dirigente che lo sostituisce nel rispetto dei poteri esclusivi di cui all art. 107 dl TUEL. 4. E illegittimo, per quanto disposto al citato art. 107 del TUEL, il provvedimento d impegno sottoscritto da personale che non ricopra la carica dirigenziale o da altro dirigente e/o segretario generale non espressamente incaricato della sostituzione ai sensi dell art. 4 co. 5 del presente regolamento. 5. Nessun atto che comporti spesa può essere assunto senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario, laddove richiesto nei termini e modi stabiliti nel presente regolamento (cfr. Titolo V). Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. 6. L'assunzione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l'atto di impegno nei modi qui indicati al precedente art. 37 e da comunicare ai terzi interessati. 7. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma precedente, il rapporto obbligatorio intercorre al fine della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o dirigente che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende, per le esecuzioni reiterate o continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni. 8. Per lavori di somma urgenza può prescindersi dal preventivo atto di impegno. La relativa regolarizzazione deve comunque avvenire improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura a pena di decadenza. Per lavori effettuati nel mese di Dicembre la regolarizzazione deve comunque avvenire entro la fine dell'esercizio. Agli effetti di cui al presente comma sono equiparate ai lavori indicati al primo periodo le forniture strettamente funzionali all'esecuzione dei lavori stessi.

18 ART. 39 (Liquidazione) 1. Le liquidazioni sono di competenza dei rispettivi responsabili che hanno dato esecuzione al provvedimento di spesa tramite l'assunzione dell'impegno relativo. 2. Le modalità di liquidazioni devono rispettare il programma sulla tempestività dei pagamenti come da normativa vigente. 3. La liquidazione avviene attraverso le seguenti fasi: (a) Liquidazione tecnica. Essa consiste nell'accertamento, da parte dei servizi interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo sia stato eseguito, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell arte che furono concordate; tale accertamento può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura. Essa compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. (b) Liquidazione contabile, consistente nelle seguenti verifiche da parte del Settore finanziario: i. che la spesa sia stata preventivamente autorizzata; ii. che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile la relativa copertura finanziaria; iii. che i conteggi esposti siano esatti; iv. che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale. (c) Liquidazione amministrativa, consistente nell'adozione del provvedimento formale di liquidazione sulla base dell impegno e delle liquidazioni tecnica e contabile prima indicate. In ogni caso gli elementi della liquidazione amministrativa sono i seguenti: i) denominazione del creditore, ii) somme dovute, iii) documentazione contabile di riferimento per il pagamento, iv) estremi della determinazione di impegno, v) numero ed anno dell'impegno relativo, vi) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata. 4. Se con la determinazione di impegno, oltre all'importo della spesa, siano stati individuati anche i fornitori, con lo stesso provvedimento può autorizzarsi anche la liquidazione amministrativa, che avviene sulla base della documentazione presentata, senza l'adozione di altri atti formali. 5. L atto di liquidazione, sottoscritto dal Dirigente del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmessa al settore finanziario per i conseguenti adempimenti. 6. Il Settore finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 5. Per quanto riguarda le liquidazioni di incarichi professionali il responsabile competente deve inoltre attestare la data di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni dovute ai sensi di legge. ART. 40 (Ordinazione) 1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento della spesa.

19 2. I mandati di pagamento sono redatti e controllati della competente unità operativa del settore finanziario e devono riportare la firma dell addetto che lo ha materialmente prodotto ovvero dell addetto preposto all emissione. 3. I mandati di pagamento, con firma di sottoscrizione del Dirigente del settore finanziario o suo delegato che può essere anche effettuata con modalità digitale sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza. 4. Il contenuto dei mandati di pagamento è uniforme ai sistemi applicativi contabili in uso e secondo le disposizioni normative. Essi, quando sottoscritti dal Dirigente del Settore finanziario o suo delegato, sono trasmessi al Tesoriere a mezzo elenco redatto in duplice copia, numerato e datato di cui uno è restituito per ricevuta munita dell attestazione di avvenuto controllo da parte del Tesoriere (sia essa cartacea o in modalità digitale). 5. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno, di norma, a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. ART. 41 (Limiti all'esecuzione forzata) 1. Il Dirigente del settore finanziario provvede ad elaborare la proposta di delibera di giunta relativamente ai limiti dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art.159 del TUEL. 2. La proposta di delibera deve essere presentata entro gennaio per il primo semestre ed entro il mese di luglio per il secondo semestre. 3. La delibera di giunta ai sensi dell'art. 159 del TUEL deve essere trasmessa tempestivamente al tesoriere. ART. 42 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) 1. Il Dirigente del settore finanziario provvede al controllo continuo in fase di gestione al controllo degli equilibri di bilancio. 2. In caso di potenziali situazioni economiche e finanziarie che possono ledere gli equilibri di bilancio, il Dirtigente del settore finanziario provvede, senza indugio, ad comunicare ufficialmente al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio ed all'organo di revisione della situazione o delle situazioni critiche e provvede anche ad esprimere un parere sulle possibili azioni da intraprendere per non ledere gli equilibri di bilancio. 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono fatti rilevanti per l'adozione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo: a) accertamento di entrate inferiori alle previsioni a seguito di provvedimenti legislativi o di omissioni di attività amministrative; b) assunzioni di spese rientranti nella casistica dei Debiti Fuori Bilancio; c) mancato accertamento di entrate proprie dell'ente in misura pari alla previsione; d) intervenuti aumenti di spesa a seguito di provvedimenti legislativi o applicazione di contratti collettivi di lavoro. 4. L'insorgenza dei debiti fuori bilancio nonché di tutti i fatti o eventi determinanti alterazione degli equilibri di bilancio in termini di entrata e di spesa, comporta l'obbligo della comunicazione tempestiva da parte del responsabile competente al Dirigente del settore finanziario. 5. Il Consiglio Comunale provvede ad deliberare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre di ogni anno, o secondo cadenza

20 normativamente statuita. 6. In tale sede l organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. 7. In caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debito di cui all art. 194 del TUEL, per il ripiano dell eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. ART. 43 (I residui) 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 2. Le somme iscritte tre le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali di gestione. 3. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 4. Le somme iscritte tra le spese di competenza e non definitivamente impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia e concorrono a determinare i risultati finali di gestione. 5. Per quanto riguarda le prenotazioni di impegno si applicano le norme previste dal presente regolamento nell'art Ai fini del riaccertamento dei residui attivi e passivi - si procede ai sensi degli art. 32 e 37 del presente regolamento ed in ossequio ai principi contabili e agli artt. 189 e 190 del TUEL.

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