PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSERIMENTO DI PERSONALE NELL ORGANICO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

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1 PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSERIMENTO DI PERSONALE NELL ORGANICO DELLA PROVINCIA DI PAVIA Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.233/45230 del con contestuale abrogazione del Regolamento per le modalità di assunzione, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 42/ e del Regolamento per la progressione verticale, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 516/

2 PARTE I OGGETTO E PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di inserimento di personale nell organico della Provincia di Pavia nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia, dello Statuto provinciale, del Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti collettivi di lavoro del comparto e della dirigenza. ART. 2 PRINCIPI GENERALI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DEL PROCEDIMENTO 1. Le procedure per l inserimento di personale si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità dell avvio della procedura; b) adozione di modalità di svolgimento della procedura che garantiscano l imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove utile e opportuno, all ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; d) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza; f) utilizzo del criterio del profilo professionale quale elemento essenziale per motivare la scelta della modalità di reclutamento e quale criterio ispiratore per attivare le procedure più idonee ad individuare il miglior concorrente per il ruolo da ricoprire; g) pubblicità delle prove selettive. 2. Il Responsabile del procedimento di reclutamento del personale è il Dirigente dell Ente che, in base alla struttura organizzativa vigente al momento di avvio della procedura, ha le competenze in materia di amministrazione del personale. 3. La durata massima del procedimento di reclutamento è fissata in 180 giorni dalla data di adozione della determinazione di avvio della procedura, alla data di approvazione della graduatoria definitiva e della nomina dei vincitori, fatta salva la necessità di avviare procedimenti o subprocedimenti imprevedibili e/o non dipendenti dalla volontà dell Ente. 4. Nel caso di attivazione di procedure di reclutamento nella forma del corso-concorso, il procedimento si intende sospeso per l intera durata del corso. ART. 3 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 1. E consentito l accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale. 2. A procedura conclusa, i verbali della Commissione giudicatrice, una volta approvati, possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale di accesso agli atti e documenti amministrativi. 3. La tutela della riservatezza dell autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso. 4. I candidati hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere visione degli elaborati degli altri candidati, previo pagamento delle sole spese di riproduzione. 2

3 PARTE II DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO ART. 4 PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 1. La procedure attivabili per il reclutamento di personale dall esterno sono: a) concorso pubblico; b) corso-concorso; c) mobilità tra Enti Pubblici; d) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, per le Categorie e Profili Professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo; e) assunzione di disabili, ai sensi della Legge 68/99, che può avvenire o tramite chiamata numerica ovvero attraverso specifico programma assunzionale o con procedure di cui alle precedenti lettere a e b, con eventuale riserva; f) comando; g) eventuali ulteriori modalità di reclutamento, compatibili con la normativa vigente e con i contratti collettivi nazionali, motivatamente individuate dal Responsabile del procedimento. 2. Ogni procedura di reclutamento è da avviarsi nel rispetto della programmazione approvata con il piano triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto delle riserve dei posti prescritte dalla normativa vigente al momento dell avvio del procedimento. ART. 5 CONCORSO PUBBLICO 1. Il concorso pubblico è la procedura amministrativa mediante la quale l Ente, con l ausilio di apposita Commissione Esaminatrice, seleziona, tra tutti i candidati in possesso dei requisiti, quello più idoneo a ricoprire il profilo professionale ricercato. 2. Al fine di garantire il risultato di cui al primo comma, il concorso pubblico può essere svolto: a) per esami; b) per titoli ed esami. 3. Nella determinazione di avvio del concorso pubblico sono motivatamente indicate: a) le ragioni per le quali si attiva la procedura solo per esami oppure quella per titoli ed esami; b) le tipologie delle prove concorsuali, che devono essere funzionali alla ricerca dello specifico profilo professionale da ricoprire, sia in termini qualitativi che quantitativi; ART. 6 FASI DEL CONCORSO PUBBLICO 1. Il procedimento del concorso pubblico è costituito dalle seguenti fasi obbligatorie ed indicate in ordine cronologico: a) eventuali adempimenti di legge che prescrivano l attivazione di procedimenti specifici; qualora tali adempimenti siano riferiti all atto dell assunzione e non all atto dell avvio del concorso pubblico e/o sussistano ragioni di ordine organizzativo per le quali non se ne renda consigliabile l attivazione prima dell avvio del procedimento concorsuale, gli stessi sono posti in essere entro il tempo massimo consentito dalla legge di riferimento; b) adozione della determinazione di avvio del procedimento con contestuale approvazione del bando; c) pubblicazione del bando; 3

4 d) ricezione delle domande di ammissione nel rispetto delle modalità di presentazione e del termine indicati nel bando; e) esame preliminare delle domande di ammissione, finalizzato esclusivamente ad escludere le domande prive dei seguenti elementi essenziali: rispetto del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande; possibilità di riconoscere il candidato; mancanza di firma della domanda; mancanza della copia del documento di identità in allegato alla domanda di partecipazione; f) ammissione con riserva di tutti i candidati sulla base della sola domanda di ammissione, escluse quelle di cui alla lettera precedente; g) nomina della Commissione esaminatrice, scaduto il termine per la presentazione delle domande; h) preparazione ed espletamento delle prove scritte e/o pratiche, ad opera della Commissione esaminatrice; i) correzione delle prove, ad opera della Commissione esaminatrice; j) espletamento della prova orale, ad opera della Commissione esaminatrice; k) valutazione dei titoli, per i soli concorsi per titoli ed esami, ad opera della Commissione esaminatrice; l) elaborazione della graduatoria provvisoria, con elencazione dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge, ad opera della Commissione esaminatrice; m) accertamento, da parte degli uffici indicati dal Responsabile del procedimento, del reale possesso dei requisiti prescritti nel bando per l ammissione e dichiarati nella domanda dai Candidati utilmente collocati in graduatoria; n) cancellazione dalla graduatoria dei Candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti; o) approvazione della graduatoria definitiva da parte del Responsabile del procedimento; p) comunicazione della graduatoria definitiva a tutti i candidati, nei modi indicati nel bando. 2. Il procedimento del concorso pubblico può inoltre prevedere, sulla base di motivate scelte adottate dal Responsabile del procedimento nella determinazione di avvio della procedura, l espletamento di una prova preselettiva, finalizzata a garantire l ottimizzazione dello svolgimento del concorso pubblico, limitando l accesso alle prove scritte ad un numero di candidati predeterminato nel bando; in caso di attivazione della preselezione, la stessa potrà essere svolta con test attitudinali e/o di verifica di competenze specifiche di base o anche con l ausilio di imprese esterne specializzate nella selezione del personale; il superamento della preselezione costituisce titolo per l accesso al concorso. ART. 7 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO 1. Il bando di concorso deve contenere tutte le informazioni necessarie a garantire una corretta informazione ai possibili candidati, con particolare riferimento alle competenze professionali ricercate. 2. Sono informazioni obbligatorie: a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui appartiene la posizione di lavoro; b) il trattamento economico complessivo previsto per il posto messo a concorso; c) i requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l ammissione al concorso ed al pubblico impiego; 4

5 d) l eventuale percentuale di posti riservati a particolari categorie di candidati; e) il termine e le modalità di presentazione delle domande; f) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove; g) la tipologia delle prove cui verranno sottoposti i candidati e la distribuzione dei punteggi tra le varie prove; h) l indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove; i) le cause di esclusione; j) le cause di cancellazione dalla graduatoria; k) la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria; l) la lingua straniera la cui conoscenza è richiesta per il profilo messo a concorso; m) gli eventuali titoli di servizio valutabili ed i connessi punteggi attribuibili; n) i titoli che danno luogo a preferenza in caso di parità di punteggio, ai sensi di legge; o) l ammontare e la modalità di versamento della eventuale tassa di concorso; p) il riferimento al rispetto dei principi che garantiscono pari opportunità fra donne ed uomini per l accesso al lavoro; q) l informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente; r) la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame, che consentano ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri; s) lo schema della domanda di partecipazione; t) l indicazione del termine massimo entro il quale si deve concludere il procedimento. 3. Il bando può inoltre prevedere, sulla base di motivate scelte adottate dal Responsabile del procedimento nella determinazione di avvio della procedura, le date e i luoghi di svolgimento delle prove, con indicazione precisa che non saranno date altre comunicazioni in merito. ART. 8 PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA DEL BANDO 1. Il bando è comunicato all esterno mediante affissione all Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Pavia. 2. In relazione al profilo professionale oggetto della ricerca di personale è demandata al Responsabile del procedimento la scelta di ulteriori forme di pubblicità del bando. 3. Sono garantite ulteriori forme di pubblicità, qualora intervengano specifici obblighi normativi o particolari indicazioni della giurisprudenza. 4. Tutte le pubblicazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1 del presente articolo, devono avere ad oggetto un estratto del bando che garantisca, ai possibili candidati, la conoscenza degli elementi essenziali della procedura. ART. 9 PROROGA, RIAPERTURA O REVOCA DEL BANDO 1. E facoltà dell Amministrazione prorogare motivatamente, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. E facoltà dell Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande qualora, alla data di scadenza, venga ritenuto motivatamente insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze, ferma restando la validità delle domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro nuovo termine, all integrazione della domanda stessa. 3. E facoltà dell Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. 4. Tutti i provvedimenti, di cui ai commi precedenti, sono pubblicizzati con le stesse modalità utilizzate per il bando e per l eventuale estratto del bando. 5

6 ART. 10 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione, deve essere presentata all Ufficio protocollo dell Ente tassativamente entro e non oltre la data espressamente indicata nel bando di concorso; farà fede la data ed il numero di protocollo apposti dall Ufficio medesimo sulla domanda presentata in busta chiusa. 2. La domanda può inoltre essere validamente presentata: a) tramite invio di fax; b) tramite trasmissione di all indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel bando, allegando la domanda nei formati.pdf,.tiff o.jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; c) mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ferma restando la validità delle sole domande pervenute all Ufficio protocollo, entro il termine tassativo fissato dal bando, con automatica esclusione delle domande eventualmente pervenute in ora o data successiva, anche se spedite entro i termini del bando. 3. In caso di mancato utilizzo della firma digitale, l invio per posta elettronica certificata vale solo come anticipazione della domanda e ha l effetto di fissare la data di ricevimento della stessa, ferma restando la necessità di allegare la domanda scansionata con la firma nei formati.pdf,.tiff o.jpeg e di un successivo perfezionamento della sottoscrizione nei termini e nei tempi fissati dal bando. 4. La domanda di partecipazione, in qualunque forma presentata, dovrà avere in allegato copia di un documento di identità cartaceo o scansionato nei formati.pdf,.tiff o.jpeg. ART. 11 MEZZI DI COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI 1. Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione il recapito a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione, con necessità di indicare: a) indirizzo di posta elettronica certificata; b) indirizzo di posta elettronica c) numero di fax; d) telefono; e) domicilio o residenza. 2. Il Responsabile del procedimento può richiedere ai Candidati, nei casi lo ritenga opportuno ed in particolare modo per le comunicazioni telefoniche, una conferma dell avvenuta comunicazione, che può essere ricevuta anche per fax o posta elettronica certificata. 3. Qualora l Amministrazione lo ritenga opportuno, può stabilire, con specifica indicazione nel bando di concorso, che le comunicazioni relative alle prove d esame siano effettuate esclusivamente con la pubblicazione sul sito internet della Provincia, fermo restando che in tal caso, si procederà con la pubblicazione dei nominativi dei soli candidati idonei. ART.12 COMMISSIONE ESAMINATRICE 1. La Commissione Esaminatrice è nominata con determinazione dal Responsabile del procedimento. 2. La Commissione Esaminatrice è costituita da tre componenti: Presidente: il Direttore Generale, se nominato, per i concorsi aventi ad oggetto la selezione di figure dirigenziali, oppure il Dirigente dell Ente di competenza prevalente per il profilo professionale ricercato, ovvero in casi di incertezza o qualora il concorso pubblico abbia ad 6

7 oggetto la selezione di più candidati da inserire in diversi Settori dell ente, il Dirigente Responsabile del procedimento; Commissari: due esperti tecnici di comprovata competenza nelle materie oggetto di selezione scelti tra Dirigenti e/o funzionari della Provincia di Pavia, e/o di altre pubbliche amministrazioni, e/o liberi professionisti/imprenditori/dirigenti d azienda. 3. I lavori della Commissione Esaminatrice sono svolti con l assistenza di un Segretario verbalizzante, dipendente dell Ente con profilo professionale amministrativo, individuato dal Responsabile del procedimento. 4. Alla Commissione Esaminatrice possono essere aggregati esperti in lingua straniera, informatica, ed eventuali materie specialistiche ove previste. 5. Nel caso in cui ci si avvalga dei membri aggiunti di cui al comma precedente, le funzioni degli stessi in seno alla Commissione Esaminatrice sono limitate alla fase ed agli aspetti della procedura selettiva relativi alla loro specializzazione. La loro nomina è contestuale a quella della Commissione. 6. In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità sopravvenute di uno o più componenti la Commissione, si provvede alle necessarie sostituzioni con le stesse modalità previste per la nomina; nel caso di sostituzioni intervenute a procedura già avviata, sono fatte salve le operazioni già compiute. 7. La Commissione Esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente e comunicata tramite il Segretario a tutti i Commissari. 8. Il Presidente, i Commissari e il Segretario della Commissione Esaminatrice, presa visione dell elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti. 9. La Commissione Esaminatrice opera sempre con l intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese, per i quali non è ammessa l astensione. 10. Il Commissario che dissenta dalla maggioranza ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del proprio dissenso. 11. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice i componenti dell Organo di direzione politica dell Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali, nonché i rappresentanti dei dipendenti. ART. 13 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VALIDITA DELLE SEDUTE 1. La Commissione Esaminatrice, una volta insediatasi, accerta la regolarità della propria costituzione e che non esistano casi di incompatibilità, esaminando l elenco dei candidati ammessi al concorso. 2. La Commissione prende atto: a) della tipologia delle prove d esame; b) del termine del procedimento; c) dell'avvenuta pubblicità del bando nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento; 3. La Commissione, accertate le regolarità di cui al comma precedente: a) determina le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e i criteri per la valutazione dei titoli, ove previsti, e delle prove d'esame; b) predispone ed effettua le prove scritte; c) determina le modalità attraverso le quali si procederà alla correzione delle prove scritte; d) predispone ed effettua le eventuali prove teorico-pratiche o pratiche; e) predispone ed effettua le prove orali; 7

8 f) provvede alla valutazione dei titoli (nei concorsi per titoli ed esami). 4. Al termine dei propri lavori, la Commissione forma la relativa graduatoria e trasmette tutti gli atti del concorso al Responsabile del Procedimento per la successiva approvazione degli stessi. 5. Delle sedute e delle operazioni effettuate viene redatto verbale, a cura del Segretario, che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario stesso. ART. 14 COMPENSI 1. A ciascun componente esterno della Commissione Esaminatrice di concorsi per titoli ed esami, viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue: CAT. POSTI A CONCORSO B1 B3/C D e Dirigente COMPENSO BASE 201,10 402,19 502,73 INTEGRAZIONE PER CANDIDATO E/O ELABORATO 1,00 (TITOLI ED ESAMI) 0,66 (SOLO ESAMI ) 1,00 (TITOLI ED ESAMI) 0,66 (SOLO ESAMI) 1,20 (TITOLI ED ESAMI) 0,84 (SOLO ESAMI) 2. Ai membri aggiunti per la lingua straniera sono dovuti i compensi base previsti nella tabella ridotti del 50%; 3. I componenti esterni della Commissione Esaminatrice hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate. ART. 15 VALIDITA DELLA GRADUATORIA 1. La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del Responsabile del Procedimento. 2. La graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi: a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta e pratica e/o teorico-pratica; b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a); c) la votazione conseguita nella prova orale; d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto; e) l'indicazione della votazione complessiva; f) i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito, in conformità alle norme vigenti in materia; g) l'indicazione dello stato di dipendente dell Ente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla eventuale riserva di posti; h) l'eventuale indicazione dei titoli che, in base a speciali disposizioni di legge, ove previste ed applicabili, prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 3. L Amministrazione si riserva di determinare la durata di validità della graduatoria entro i limiti fissati dalla normativa vigente all atto della decisione. 8

9 PARTE III ULTERIORI FORME DI INSERIMENTO DEL PERSONALE ART. 16 CORSO-CONCORSO PUBBLICO 1. Il corso-concorso pubblico è finalizzato alla creazione di una graduatoria di idonei all assunzione, caratterizzata da professionisti formati direttamente dalla Provincia di Pavia, mediante l organizzazione di un corso di formazione professionale al quale sono ammessi i candidati risultati idonei a seguito di apposita preselezione, al fine di inserire nell organico dipendenti in possesso di competenze specifiche imprescindibili per il ruolo da ricoprire. 2. Le prove scritte, pratiche ed orali si svolgeranno al termine del corso di formazione professionale ed alle stesse saranno ammessi solo i candidati che abbiano garantito la presenza al corso predeterminata nel bando e che abbiano superato con esito positivo le eventuali prove intermedie. 3. Al corso-concorso pubblico si applicano, in quanto compatibili, i Capi I e II del presente Regolamento. ART. 17 CONCORSO IN CONVENZIONE 1. E prevista la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, per l adozione dell istituto del concorso in convenzione come modalità di reclutamento del personale, che prevede l unicità della selezione per identiche professionalità, destinate ad Amministrazioni diverse. 2. Il procedimento relativo al concorso in convezione deve essere preceduto dalla fase di approvazione, da parte degli Enti aderenti, di una apposita convenzione. 3. La convenzione di cui al comma 2., oltre a prevedere la facoltà di indire, sulla base di programmi occupazionali approvati dai singoli Enti, uno o più concorsi comuni, con delega ad un unico Ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale, va a disciplinare le modalità di svolgimento, le forme di consultazione degli Enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti del bando, ivi compresi i requisiti di accesso, le modalità di utilizzo della graduatoria, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima. ART. 18 MOBILITA 1. E possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante inserimento di personale a tempo indeterminato appartenente ad altre pubbliche amministrazioni che facciano espressa richiesta di trasferimento alla Provincia di Pavia, nel rispetto del criterio del Profilo Professionale e della corrispondenza della Categoria di appartenenza. 2. La Provincia di Pavia rende pubbliche le disponibilità dei posti in organico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente della programmazione triennale del personale, aggiornandolo periodicamente. 3. L effettivo inserimento del personale in organico avverrà previo parere del Dirigente della struttura di prima assegnazione, sulla base dell analisi e valutazione del curriculum professionale di ogni singolo candidato inquadrato nella medesima Categoria, tenendo conto della professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire; nel caso in cui l analisi e la valutazione dessero esito positivo con riferimento a uno o più candidati, il Dirigente provvederà ad effettuare i colloqui per valutarne l effettiva idoneità. 9

10 ART. 19 SELEZIONE TRAMITE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO 1. Per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, l assunzione all impiego avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso l Ufficio competente. 2. L Amministrazione inoltra direttamente al Centro per l Impiego competente la richiesta numerica di avviamento a selezione, nella quale deve essere evidenziato: a) titolo di studio richiesto; b) categoria e profilo di inquadramento, ricondotti mediante equiparazione alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento; c) numero dei posti da ricoprire. 3. Le graduatorie a tal fine redatte dal Centro per l Impiego tengono conto di tutte le riserve previste per legge. 4. I lavoratori saranno sottoposti a selezione da parte di apposita Commissione, seguendo l ordine di comunicazione. Possono essere selezionati contestualmente sia i titolari che i riservatari: questi ultimi avranno diritto all assunzione solo in mancanza di titolari idonei. 5. La selezione avviene con una delle seguenti modalità: prova pratica e/o sperimentazione lavorativa; prova scritta, a quiz con risposta predeterminata, oppure a quesiti con risposta sintetica, il cui contenuto sia riferito all espletamento di precise funzioni del profilo professionale. 6. Con tale selezione si accerta esclusivamente l idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. ART. 20 PROGRESSIONI DI CARRIERA 1. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione. 2. I posti riservati al personale interno per l accesso alla categoria immediatamente superiore, non possono superare complessivamente il 50% di quelli messi a concorso. 3. Possono partecipare alle procedure concorsuali i dipendenti in possesso dei titoli di studio previsti per l accesso al concorso dall esterno. PARTE IV MODALITA DI ASSUNZIONE DIVERSE DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ART.21 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 1. Le assunzioni a tempo determinato, che si effettuano esclusivamente in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, avvengono con le modalità disciplinate nei Capo II e III. 2. E possibile assumere a tempo determinato attingendo dalle graduatorie delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, purché tale previsione sia prevista nel bando. 3. L Amministrazione ha inoltre la facoltà di utilizzare, se concesse, le graduatorie predisposte da parte di altri Enti Pubblici, nei casi in cui vi sia necessità ed urgenza di procedere alla copertura di determinate posizioni, ferma restando la corrispondenza della categoria e dei 10

11 requisiti specifici per l accesso al profilo professionale per il quale si intende procedere all assunzione. ART. 22 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO 1. L Ente può attivare, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni, contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24 mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale. 2. Per l individuazione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro, sono poste in essere le procedure di reclutamento di cui ai Capi II e III. 3. Il contratto individuale di lavoro può essere trasformato, alla scadenza ed in base alla normativa vigente, in contratto a tempo indeterminato. Tale trasformazione avverrà su proposta del dirigente a cui il dipendente è stato assegnato, terrà conto del percorso formativo/attività prestata dal lavoratore ed avverrà nei limiti della programmazione dei fabbisogni del personale. 4. In caso di trasformazione, il lavoratore è esonerato dal periodo di prova. ART. 23 COMANDO 1. Al fine di sopperire a particolari esigenze organizzative, predeterminate nei contenuti e nel tempo, l Amministrazione può inserire nel proprio organico, in posizione di comando, dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta e che siano in possesso delle competenze professionali connesse al ruolo da ricoprire. 2. La possibilità di inserimento di personale comandato non è condizionata da una specifica vacanza nell organico né dall inserimento nella programmazione triennale. 3. Tra l Amministrazione, il dipendente comandato e l amministrazione di appartenenza dello stesso è stipulato apposito accordo che individua la durata del comando, le modalità dei rimborsi delle retribuzioni tabellare a favore dell Ente titolare del rapporto di lavoro, nonché le modalità di corresponsione della retribuzione accessoria. 11

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