Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale. Sicurezza Esercenti. Modello Ed

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1 Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale Sicurezza Esercenti Modello Ed Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale Nota informativa Pagina A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 8 1. Informazioni generali 2 di 8 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa 2 di 8 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 di 8 3. Coperture assicurative Limitazioni ed esclusioni 2 di 8 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 4 di 8 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 4 di 8 6. Premi 4 di 8 7. Rivalse 4 di 8 8. Diritto di recesso 4 di 8 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 4 di Legislazione applicabile 4 di Regime fiscale 4 di 8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di Sinistri Liquidazione dell indennizzo 4 di Reclami 5 di Perizia Contrattuale 5 di 8 Glossario 6 di 8 Condizioni di assicurazione Pagina Condizioni generali comuni 2 di 31 Condizioni particolari comuni 3 di 31 Settore Incendio 4 di 31 Settore Furto 10 di 31 Settore Vetri-Cristalli-Insegne 15 di 31 Settore Elettronica 16 di 31 Settore Responsabilità civile 17 di 31 Settore Tutela Legale 22 di 31 Settore Sinistri 24 di 31 Attività No-Problem 29 di 31 Informativa privacy 2 di 3

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4 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale NOTA INFORMATIVA 1 di 8

5 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni dell Attività Commerciale Sicurezza Esercente (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) Gentile Cliente, siamo lieti di fornirle alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS; - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: Aggiornamento_ Fascicoli_Informativi.aspx. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darle tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi presso l IVASS al n b) Sede Legale in via Stalingrado n Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: , Telefax: , siti internet: indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it. d) È autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell 8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione presso l IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa In base all ultimo bilancio approvato, relativo all esercizio 2013, il patrimonio netto dell Impresa è pari ad ,36 con capitale sociale pari ad ,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad ,82. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all articolo 7 delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: a) INCENDIO: la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, azione meccanica del fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti, esplosione, scoppio e implosione, acqua condotta, sviluppo di fumi, fenomeni elettrici, eventi sociopolitici e dolosi, eventi atmosferici, nonché da tutti gli altri eventi indicati ai punti 1, 2 e 3 nel Settore Incendio delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. b) FURTO: la Compagnia indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da furto all interno dei locali assicurati, rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, nonché da tutti gli altri eventi indicati ai punti 1, 2 e 3 nel Settore Furto delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. c) VETRI - CRISTALLI - INSEGNE: la Compagnia indennizza le spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione delle lastre, anche se di proprietà di terzi, causata da rottura, nonché da tutti gli altri eventi indicati al punto 1 nel Settore Vetri-Cristalli-Insegne delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. d) ELETTRONICA: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici, errore dell operatore, nonché da tutti gli altri eventi indicati al punto 1 e 2 nel Settore Elettronica delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 2 di 8 NOTA INFORMATIVA

6 e) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. La Compagnia si obbliga inoltre a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti come previsto alla lettera b) al punto 1 del Settore Responsabilità Civile. Si rinvia ai punti 1 e 2 nel Settore Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. f) TUTELA LEGALE: la Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all attività dichiarata. Si rinvia all articolo 1 nel Settore Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. g) ATTIVITÀ NO PROBLEM: la Compagnia, si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nelle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1.2 Settore Incendio 1.2 Settore Furto 1.2 Settore Vetri-Cristalli-Insegne 1.2 Settore Elettronica 1.2 Settore Responsabilità Civile 1.2 Settore Tutela Legale 8 Attività No Problem e per le sospensioni all art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione dei singoli Settori, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e/o alla Scheda di polizza del contratto. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1 esempio Somma assicurata: ,00 Danno indennizzabile: 1.500,00 Franchigia: 250,00 Indennizzo: 1.500,00 250,00 = 1.250,00 2 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: 200,00 Franchigia : 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata: ,00 Danno indennizzabile: ,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Indennizzo: ,00-10% = 9.000,00 2 esempio Somma assicurata: ,00 Danno indennizzabile: 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Indennizzo: 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferiore al minimo). Meccanismo di funzionamento del massimale: Massimale: ,00 Danno indennizzabile: ,00 Risarcimento: ,00 Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l indennizzo pagato dalla Compagnia sarà parziale. L indennizzo è pari all ammontare del danno indennizzabile moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno indennizzabile x somma assicurata: valore delle cose assicurate. Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: ,00 Valore del contenuto: ,00 Danno indennizzabile: ,00 Indennizzo: ,00 x ( ,00: ,00)= ,00 Si rimanda all articolo 1.6 Determinazione dei danni indennizzabili della parte Sinistri comune ai Settori Incendio, Furto, Vetri-Cristalli, Insegne, Elettronica e all articolo 1.7 Parziale deroga alla regola proporzionale delle norme relative ai Sinistri, per gli aspetti di dettaglio. NOTA INFORMATIVA 3 di 8

7 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1 esempio per la garanzia incendio Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura del tetto è in materiale incombustibile, per cui la Compagnia ha applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 50% da materiale combustibile, per cui il premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Compagnia questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Compagnia ridurrà l indennizzo in proporzione all aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento. 2 esempio per la garanzia furto Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Compagnia. Nel caso in cui l impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Compagnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l avvenuta diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa all Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Sede della Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Compagnia può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all articolo 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni generali comuni. 7. Rivalse Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia nei confronti delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate e i clienti a condizione che l Assicurato non eserciti l azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo. Si rinvia al punto 74 delle Condizioni particolari del Settore Incendio, all articolo 1.4 del Settore Vetri -Cristalli-Insegne, per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia può recedere dall assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all articolo 6 delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Compagnia e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza (Articolo 7 delle Condizioni generali comuni). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. 10. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% ( oltre 1% quale addizionale antiracket); b) vetri-cristalli-insegne; elettronica e tutela legale: 21,25%; c) attività no problem: 10%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno, conservare le tracce del sinistro, fare denuncia all Autorità nei casi previsti, dare avviso per iscritto alla Compagnia entro tre giorni. Inoltre entro i 5 giorni successivi fornire alla Compagnia l elenco delle cose colpite dal sinistro con l indicazione del rispettivo valore e la copia dell eventuale denuncia fatta all Autorità. Successivamente deve mettere 4 di 8 NOTA INFORMATIVA

8 a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell avvenimento e dell entità del danno, comunicare il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni a seconda della garanzia interessata. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione , in caso di sinistro grave (articolo 1.1 della parte relativa ai Sinistri). Si rinvia agli articoli 1.1, 2.1,3.1 Obblighi in caso di sinistro delle parte relativa ai Sinistri per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59, Verona VR (Italia), in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Compagnia o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all articolo 3.1, Obblighi e gestione del sinistro della parte relativa ai Sinistri. La gestione dei sinistri relativi alla sezione Attività No Problem è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, Sesto San Giovanni. In caso di necessità, l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, al paragrafo relativo a Istruzioni per la richiesta di assistenza. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Fax: Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 14. Perizia contrattuale Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Furto, Vetri-Cristalli-Insegne e Elettronica, la Compagnia e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per la quantificazione del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Tutela Legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Compagnia e del Contraente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. NOTA INFORMATIVA 5 di 8

9 GLOSSARIO Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Comuni a tutti i settori Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni,o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato: la persona nel cui interesse è stipulata la polizza. Atti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. Attività dichiarata: l attività identificata in polizza (comprese tutte le prestazioni di servizi e le operazioni normalmente attinenti l attività stessa, il tutto purché ad essa complementari e/o accessorie) sulla cui base si determinano la precisa qualità e natura del rischio, le condizioni di assicurazione ed il premio esercitata nell ubicazione specificata ed anche nell area pertinente al fabbricato in cui si trova l attività stessa. Compagnia: l Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Contraente: La persona che stipula la polizza. Deposito di riserva: il locale (ovvero più locali tutti tra loro internamente comunicanti), posto al di fuori dell area di pertinenza dell attività dichiarata, nell ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, destinato a deposito e/o magazzino servente in via accessoria l attività stessa. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: parte del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denomnazione assunta da ISVAP dal 1 gennaio Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede. Polizza: il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale. Regola proporzionale: norma che si applica quando l assicurazione, al momento del sinistro, copre solo una parte del valore delle cose assicurate e per cui la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art del Codice Civile). Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. Valore Intero: forma di assicurazione che copre l intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale. Specifiche del Settore Incendio Bang Sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica. Contenuto: i beni, inerenti l attività dichiarata, così intesi: macchinari, attrezzature e arredamento, anche d ufficio: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell attività dichiarata; rivestimenti, soffittature, soppalchi ed opere in genere effettuate dal locatario sul fabbricato tenuto in locazione. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed attrezzatura dell attività e delle relative dipendenze, anche se separate, escluse le insegne. Mobilio ed arredamento, anche d ufficio, oggetti di cancelleria, macchine per ufficio anche elettroniche (compresi elaboratori), oggetti d arte e quadri d autore di valore singolo non superiore a ,00 ed escluso tutto quanto rientrante nella definizione di COSE PARTICOLARI; merci e prodotti: Merci inerenti l attività dichiarata (ivi compresi, se oggetto di compravendita, i veicoli anche iscritti al P.R.A), imballaggi anche combustibili (ivi compresi imballaggi in materia plastica espansa od alveolare fino ad un massimo di ) ed infiammabili fino al 30% del valore delle merci coesistenti, il tutto purché inerente l attività dichiarata; sono altresì compresi: denaro, titoli di credito e carte rappresentanti valori nonché oggetti personali dell Assicurato (e/o dei suoi soci e/o amministratori e/o dipendenti e/o dei suoi familiari), sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di ,00. 6 di 8 NOTA INFORMATIVA

10 Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché schede, dischi, nastri o altri supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche. Non rientrano in questa definizione i programmi in licenza d uso che l Assicurato utilizza su contratto col relativo Fornitore. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Infiammabili: merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17Dicembre Allegato V. Locali: i locali posti nell ubicazione specificata in polizza, adibiti all attività dichiarata, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le dipendenze separate purché nell ambito dell area di pertinenza dell attività stessa ed inoltre - a condizione che in polizza, ne sia stata riportata la relativa ubicazione - inclusi quelli costituenti DEPOSITO DI RISERVA. Sono comprese: opere di fondazione od interrate, finiture, parquet, tappezzerie, moquette, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altre considerate immobili per natura o destinazione, escluse insegne e tutto quanto rientrante nelle definizioni di CONTENUTO e di COSE PARTICOLARI. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Specifiche del Settore Furto Contenuto: merci e prodotti (compresi valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore purché costituenti oggetto di vendita) inerenti l attività dichiarata (esclusi metalli rari ad uso industriale e metalli preziosi nonché pietre preziose anche artificiali), mobilio ed arredamento, quadri ed oggetti d arte di valore singolo non superiore a ,00 macchine per ufficio (comprese macchine elettroniche e relativi programmi in licenza d uso, che l Assicurato utilizza su contratto col relativo fornitore), macchinari ed attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose, sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti), armadi di sicurezza o corazzati o casseforti, impianti di prevenzione e di allarme; sono altresì compresi valori e oggetti personali dell Assicurato e/o dei suoi soci e/o amministratori e/o dipendenti e/o dei suoi familiari, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 1.600,00. Eventi atmosferici: uragani, bufere, trombe d aria, grandine, neve. Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Locali: i locali adibiti all attività dichiarata, tutti tra loro internamente comunicanti, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le dipendenze anche non comunicanti purché nell ambito dell area pertinente all attività stessa ed inclusi, inoltre - a condizione che in polizza ne sia stata riportata la relativa ubicazione - anche i locali tutti a loro volta internamente comunicanti, costituenti DEPOSITO DI RISERVA. Rapina: sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse. Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Valori: denaro ed inoltre, se non costituenti merce oggetto di vendita, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore. Il tutto purché inerente l attività dichiarata. Vetri stratificati: sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l interposizione, con procedimento particolare, di lastre di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato. Specifiche del Settore Attività No Problem Centrale Operativa: è la struttura di IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, Sesto San Giovanni (MI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Estensione Territoriale: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino. In viaggio: qualunque località oltre 50 km dal comune di NOTA INFORMATIVA 7 di 8

11 residenza dell Assicurato. Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all Assicurato. Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Specifiche del Settore Vetri Cristalli Insegne Lastre - Insegne: lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le lastre costituenti insegne, anche poste all esterno dei locali purché nell ambito all attività dichiarata, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d antiquariato. Specifiche del Settore Elettronica Apparecchiature elettriche ed elettroniche: registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, telex, telefax, fotocopiatrici, macchine fatturatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, elaboratori elettronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, il tutto purché inerente all attività dichiarata ed escluso quanto destinato alla vendita od in semplice deposito. Specifiche del Settore Tutela Legale Spese legali e peritali: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza. Restano escluse dall assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali). Sinistro: il fatto che genera la controversia. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ed. 01/07/2014 L Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, Bologna (Italia) - tel fax Capitale Sociale i.v. Euro ,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA R.E.A Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n di 8 NOTA INFORMATIVA

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14 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 31

15 CONDIZIONI GENERALI COMUNI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite: assegni bancari, postali o circolari intestati all Agen-zia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia; con contante nei limiti previsti dalla normativa vi-gente. Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l assegno non venga pagato, il disposto dell art c.c. 3. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 4. Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunica-zione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. 5. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. 6. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. 7. Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Compagnia e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. 8. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza. 9. Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. 10. Adeguamento automatico (Salvo rinuncia richiamando la Condizione Particolare 99 nella Scheda di polizza) Premesso che con: indice si intende l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dal-l I.S.T.A.T.; indice di riferimento annuale si intende l indice relativo al mese di settembre dell anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale; indice data sinistro si intende l indice relativo al mese precedente la data del sinistro; Si conviene quanto segue: nel corso della durata contrattuale le somme assicurate, i massimali assicurati ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell indice di riferimento annuale; in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l indice data sinistro e l indice relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro; la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell anno; di conseguenza il 2 di 31 CONDIZIONI GENERALI COMUNI

16 premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale; qualora l indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, le parti possono convenire di non procedere all adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione. 12. Scoperti e franchigie in coassicurazione In caso di sinistro e di assicurazione presso diversi assicuratori, il calcolo dell indennità verrà effettuato ai sensi dell art del Codice Civile senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie che verranno detratti successivamente dall importo cosi calcolato. 11. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale 99. Rinuncia all adeguamento automatico Con il richiamo della presente Condizione, di comune accordo tra le parti, si conviene di rendere inoperante il dispo- sto della Condizione Generale Comune 10 - Adeguamento automatico. CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI 3 di 31

17 Settore INCENDIO Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Multirischi dell Attività Commerciale 1. GARANZIA BASE Rischi Assicurati/Rischi Esclusi 1.1 Rischi assicurati La Compagnia, nella forma a Valore Intero, purché non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio b) Fulmine c) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di ae-reomobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti d) Esplosione, implosione, scoppio Con esclusione dei danni: da ordigni esplosivi; a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale. e) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Le spese sostenute per la ricerca, nei locali assicurati, della rottura e riparazione sono indennizzate fino ad un massimo di 2.500,00 e nella forma a Primo Rischio Assoluto. Con esclusione dei danni: da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature; da rottura degli impianti automatici di estinzione. f) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. g) Fenomeni elettrici Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, compresa l azione del fulmine e dell elettricità atmosferica. Con esclusione dei danni: a registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, telex, telefax, fotocopiatrici, macchine fatturatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, elaboratori elettronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter (assicurabili nel settore ELET- TRONICA); alle apparecchiature in vendita o in semplice deposito; a tubi elettronici, alle valvole termoioniche o a lampade elettriche; dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione; avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione; dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate. La garanzia è prestata con la franchigia di 150,00 per ogni sinistro. h) Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non) Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto assicurabili al settore FURTO. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite. i) Eventi atmosferici Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti. Con esclusione dei danni: a vetrate, lucernari, tettoie; agli autoveicoli all aperto; da infiltrazione, umidità, stillicidio; da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da sovraccarico di neve; da allagamenti, slavine, frane e mareggiate. La garanzia è prestata con la franchigia di 250,00 per sinistro, elevata a 1.500,00 per enti posti sotto tettoie o all aperto. In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite. Sono inoltre in garanzia: l) Colpa grave I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore IN- CENDIO determinati da colpa grave. m) Guasti arrecati dai soccorritori allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti. n) Danni consequenziali I danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse causati da: sviluppo di fumi, gas, vapori; mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi. o) Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO 4 di 31 Settore INCENDIO

18 per: demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro; rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate rispettivamente per i LOCALI ed il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di ,00 per sinistro. p) Danni indiretti a diaria A parziale deroga dell art. 1.2 lettera g) della Garanzia Base, l assicurazione è estesa ai danni derivanti all Assicurato in seguito alla inattività dell esercizio assicurato, causata direttamente ed esclusivamente da incendio o da altro evento indennizzabile alla Garanzia Base del Settore INCENDIO. Questa assicurazione è convenuta in forma forfettaria per la somma di 60,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell esercizio assicurato, l indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell attività. q) Enti all aperto Macchinari, attrezzature, merci e prodotti, comprese le tende frangisole ed escluse le insegne, poste all aperto purché nell ambito dell area pertinente all attività dichiarata. r) Merci e prodotti presso l abitazione del titolare Merci e prodotti sottotetto dell abitazione del titolare, e/o di soci dell attività dichiarata, purché adiacente ai locali dell attività stessa. s) Spese di ricerca e riparazione rottura delle tubazioni di distribuzione gas Le spese sostenute per la ricerca, nei locali assicurati, della rottura e riparazione delle tubazioni di distribuzione di gas. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 2.500,00. t) Oneri di ricostruzione I costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative. 1.2 Rischi esclusi Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; f) da gelo; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; h) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. 1.3 Locali in locazione La Compagnia, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal Settore INCENDIO, ai locali dell attività dichiarata tenuti in locazione dall Assicurato. 1.4 Buona fede Le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate dalla Scheda di polizza, nel campo UBICAZIONE E ATTIVITÀ DELL ESERCIZIO sul frontespizio e dalle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE- ASSICURATO sul retro. Tuttavia le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempre che tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori. 2. GARANZIE FACOLTATIVE La singola garanzia è operante solo se la somma assicurata e il relativo codice sono riportati sul frontespizio della Scheda di polizza. 2.1 L assicurazione delle ricette nelle Farmacie - codice 079 In caso di evento garantito dal presente Settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e cioè nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata. Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato. L indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo. Settore INCENDIO 5 di 31

19 2.2 Danni da refrigerazione - codice 401 A parziale deroga dell art. 1.2 lett. d) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza i danni a merci e prodotti in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a: eventi garantiti in polizza al Settore INCENDIO; guasti o rotture accidentali degli impianti dell esercizio. Con esclusione dei danni: da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore; a merci poste su automezzi. La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di 200,00 per sinistro. 2.3 Danni da refrigerazione (Con impianto di allarme) - codice 402 La Garanzia Facoltativa DANNI DA REFRIGERAZIONE - del Settore INCENDIO, si intenderà operante alla condizione, essenziale per l efficacia della garanzia, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme. Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone in loco l anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto. L impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza. Il Contraente/Assicurato si obbliga: a) a mantenere costantemente inserito il sistema d allarme; b) a mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso; c) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso; d) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell interruzione o dell anormale produzione del freddo. La garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 200,00 per sinistro. Nel caso in cui l impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo scoperto sarà elevato al 25% e il minimo non indennizzabile a 500, Danni indiretti a percentuale - codice 405 Relativamente alle partite 1) LOCALI e 2) CONTENUTO, a parziale deroga dell art. 1.2 lett. g) della Garanzia Base, sull importo di ogni sinistro indennizzabile, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro. La garanzia non è operante per i danni da ATTI DI TERRORI- SMO qualora prestati. 2.5 Ricorso terzi - codice 410 La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. 2.6 Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento - codice 413 La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall art. 1.1 lett. o) della Garanzia Base, indennizza le spese ragionevolmente sostenute per: demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro; 6 di 31 Settore INCENDIO

20 rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali. 2.7 Spese di ricostruzione di cose particolari - codice 416 In caso di evento garantito dal presente Settore INCEN- DIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, e cioè nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di COSE PARTICOLARI. Se assicurabili nel Settore ELETTRONICA, sono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici. 2.8 Integrazione delle garanzie incendio - Codice 420 La Compagnia si impegna a prestare su LOCALI e CONTE- NUTO - per la somma assicurata al presente titolo riportata sul frontespizio di polizza - tutte le garanzie operanti nel presente Settore INCENDIO eventualmente non comprese in polizze Incendio (e relative variazioni) sottoscritte, sugli stessi beni, con altre Compagnie in data antecedente la stipula del presente contratto. Ai fini del disposto dell art. 1.7 del Settore SINISTRI, per la determinazione del valore globalmente assicurato si procederà sommando i capitali assicurati alla presente garanzia con quelli relativi alla partita Locali e Contenuto. 3. CONDIZIONI PARTICOLARI Condizioni valide se richiamate sul frontespizio della Scheda di polizza. 74 Rinuncia al diritto di rivalsa La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso: le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge; le Società controllanti, controllate e collegate; i clienti dell Assicurato purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile e sempre che, al momento del sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno. 90 Commercio ambulante La presente polizza assicura esclusivamente l attività di commercio ambulante che l Assicurato dichiara espressamente di esercitare e pertanto le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partita CONTENUTO con il presente Settore INCENDIO, si intenderanno operanti: a) a bordo dell automezzo col quale viene svolta l attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa; b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l esclusione dei danni di cui alla lettera i) - Eventi atmosferici dell art Garanzia Base; c) all interno dei locali costituenti relativo DEPOSITO DI RISERVA se ed in quanto ne sia stata riportata l ubicazione nella Scheda di polizza. 100 All-Risks Gli art. 1.1 RISCHI ASSICURATI e 1.2 RISCHI ESCLUSI della GARANZIA BASE si intendono integralmente sostituiti dai seguenti: 1.1 Rischi assicurati La Compagnia, nella forma a valore intero purché non diversamente previsto, indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati all art. 1.2 n 3) le spese necessariamente sostenute per: a) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro; b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro; c) ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; relativamente alle spese di cui ai punti a), b), c) la garanzia è operante a primo rischio assoluto. 1.2 Rischi esclusi - Delimitazioni di garanzia - Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti 1) Rischi esclusi La Compagnia non indennizza: a) i danni causati da o dovuti a: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; dolo dell Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno; Settore INCENDIO 7 di 31

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