XII XII. Diritto. comunicazioni. radiotelevisione (dal monopolio alla concorrenza) Le vicende della. L INPULSO COMUNITARIO Le Direttive comunitarie

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1 DIRITTO delle COMUNICAZIONI -Communication Law & Policy- Dodicesima Lezione La politica comunitaria e il Codice delle Comunicazioni Elettroniche - XII XII. Diritto delle La regolazione delle tele La politica comunitaria Il Codice delle Comunicazioni elettroniche Le vicende della radiotelevisione (dal monopolio alla concorrenza) 1 IMPULSO COMUNITARIO I TRE FATTORI CHE DETERMINANO IL PASSAGGIO DAL MONOPOLIO STATALE ALLA CONCORRENZA: Sentenze della Corte Costituzionale Impulso comunitario Innovazione tecnologica Radiotelevisione L INPULSO COMUNITARIO Le Direttive comunitarie Vietata la riproduzione 1

2 Il mercato comune, l Unione Europea e Il passaggio dal monopolio alla concorrenza impulso comunitario 1989 televisioni senza frontiere - 89/552/CEE 1992 Cinque Direttive Il c.d. pacchetto delle elettroniche POLITICA COMUNITARIA 1999 comunicazione emessa il 10 novembre 1999 Il c.d. pacchetto delle elettroniche La svolta comunitaria La spinta comunitaria nel settore delle elettroniche trae origine nella comunicazione emessa il 10 novembre 1999 dal titolo Verso un nuovo quadro per l infrastruttura delle elettroniche ed i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle. Siamo all alba del nuovo millennio, e l Unione Europea scopre l importanza delle elettroniche nell ambito del processo di convergenza cinque Direttive Vietata la riproduzione 2

3 Seguono in breve tempo le cinque Direttive che determinano il riassetto delle tele, note come il c.d. pacchetto delle elettroniche direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all interconnessione delle medesime (direttiva accesso); la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; 2002 accesso 2002/19/CE DIRETTIVA ACCESSO 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all interconnessione delle medesime (direttiva accesso) DIRETTIVA ACCESSO La 2002/19/CE (direttiva accesso) armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori 2002 Autorizzazioni 2002/20/CE Vietata la riproduzione 3

4 DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) La direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno, per garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi,trasparenti, non discriminatori e proporzionati L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica 2002 quadro 2002/21/CE DIRETTIVA QUADRO direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) DIRETTIVA QUADRO La direttiva 2002/21/CE, istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di tele fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini Servizio universale 2002/22/CE Vietata la riproduzione 4

5 DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) Un servizio universale consiste nella la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). La liberalizzazione del settore delle tele, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti Concorrenza nelle reti 2002/77/CE DIRETTIVA CONCORRENZA NELLE RETI direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica Vietata la riproduzione 5

6 DIRETTIVA CONCORRENZA NELLE RETI DIRETTIVA CONCORRENZA NELLE RETI La direttiva 2002/77/CE, (concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica) costituisce una modifica delle precedenti direttive 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di tele, come modificata dalla direttiva 1999/64/CE La direttiva 2002/77/CE, (concorrenza nei mercati delle reti) fa riferimento ai «servizi di comunicazione elettronica» e alle «reti di comunicazione elettronica» anziché ai termini «servizi di tele» e «reti di tele» precedentemente usati. Le nuove definizioni tengono conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Ne nasce un nuovo quadro regolatorio, che pone i presupposti per lo sviluppo della convergenza. La disciplina delle elettroniche si pone così, nel quadro europeo, come al centro della politica della convergenza 2 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE Il Codice delle COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (2003) 2003 Vietata la riproduzione 6

7 Il pacchetto normativo attuazione in Italia L insieme di regole di origine comunitaria del c.d. pacchetto normativo è stato attuato dall Italia redigendo il Codice delle elettroniche di cui al DL 1 agosto 2003 n. 259 Decreto legislativo recante il Codice delle elettroniche, (Decreto Legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003, Negli ultimi dieci anni si verifica, da un punto di vista giuridico, il passaggio del crinale verso un mercato concorrenziale. Allo stesso tempo, l innovazione tecnologica pone i presupposti per la convergenza. Il tema classico della rarità e della limitatezza delle frequenze, le onde elettromagnetiche nelle quali corre il segnale televisivo, e per questo gestite con parsimonia dallo Stato, viene superato con il passaggio dall analogico al digitale. Ormai la disciplina delle tele tende a un quadro generale, in cui siano presenti i singoli elementi della convergenza L art. 1 contiene circa 37 definizioni Ne ricordo qualcuna dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato Vietata la riproduzione 7

8 ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all attività lavorativa, commerciale o professionale svolta m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione o) larga banda: l ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; Art. 2 Campo di applicazione 1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d) servizi radioelettrici. Art. 3 Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Vietata la riproduzione 8

9 Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle, anche attraverso il mantenimento dell integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (segue) 2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (segue) 3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private; c) garantire l osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l accesso e l interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l utilizzo di standard aperti; h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (segue) 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati. Struttura del Struttura del TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI TITOLO II RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO TITOLO III RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO TITOLO IV TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA TITOLO V IMPIANTI RADIOELETTRICI TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI Capo I Disposizioni Generali Capo II funzioni del ministero e dell autorità ed altre disposizioni comuni Vietata la riproduzione 9

10 TITOLO II RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO Capo I Disposizioni comuni Capo II Autorizzazioni Capo III ACCESSO ED INTERCONNESSIONE Sezione I Disposizioni generali Sezione II Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato Capo IV (del Titolo II) SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Sezione I Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale Sezione II Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici Sezione III Diritti degli utenti finali Sezione IV Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti Capo V Disposizioni relative a reti ed impianti Capo VI DISPOSIZIONI FINALI TITOLO III RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo II CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Capo III RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Capo V IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO Capo VI SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO Capo VII RADIOAMATORI TITOLO IV TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Capo I IMPIANTI SOTTOMARINI TITOLO V IMPIANTI RADIOELETTRICI Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo II ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE Capo III SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO Sezione I Disposizioni generali Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo Capo IV SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA Capo V SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO Capo VI SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO Capo VII DISPOSIZIONI VARIE TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Capo I DISPOSIZIONI FINALI Vietata la riproduzione 10

11 COMUNICAZIONI e CONCORRENZA le regole di concorrenza diventano uno strumento per garantire i diritti di libertà che il Codice delle elettroniche indica 3 VERSO IL «Digital Single Market» Il più recente impulso comunitario è diretto alla creazione di un mercato unico digitale europeo. Il c.d. «Digital Single Market» Mercato unico digitale in Europa La strategia consiste nel piano dell'ue volto a creare un mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acquisti online oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l'ue, in qualsiasi parte del suo territorio si trovino. Essa cerca di espandere l'economia digitale dell'ue per offrire ai consumatori servizi migliori a prezzi migliori e contribuire alla crescita delle imprese. «Digital Single Market» Si prevede una «riforma» della 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Vietata la riproduzione 11

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