Malattie. Nota Informativa. Modello NEW ASS MAL. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

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1 Malattie Modello NEW ASS MAL Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi Milano Recapito telefonico sito internet: Indirizzo di posta elettronica: - per informazioni di carattere generale: assunzione_infortunimalattie@avivaitalia.it - per informazioni relative ai sinistri: liquidazione_sinistri@avivaitalia.it Società autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 09/10/1990 (Gazzetta Uffi ciale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n del 25/05/2004 (Gazzetta Uffi ciale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Iscrizione all Albo dei gruppi assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base all ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro ,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro ,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro ,00. L indice di solvibilità della Società di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 100,15%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA : Il contratto offerto è stipulato con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti : Art. 9 Proroga dell assicurazione delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La Società garantisce nel corso della durata contrattuale le seguenti coperture assicurative : a) Diaria di ricovero b) Rimborso spese di cura c) Accertamenti diagnostici di alta specializzazione (opzionale) d) Assistenza (opzionale) MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 1 di 7

4 - Decorrenza e scadenza dell assicurazione L assicurazione decorre: per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione; per le malattie, dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione; per l aborto (sempreché praticato nei termini consentiti dalla legge) e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione e purchè la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; dal 180esimo giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto, comunicate alla Società e da questa accettate; per il parto, dalle ore 24 del 300 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione. a) DIARIA DI RICOVERO (Sez.A) La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, liquiderà la diaria assicurata nei casi di: 1) ricovero per malattia, infortunio, Day Hospital (purchè di durata consecutiva di almeno 3 giorni), parto, terapia intensiva; 2) in caso di ingessatura per un importo pari al 50% della diaria assicurata; 3) in caso di convalescenza pari al 50% della diaria assicurata. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 20 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia o da infortunio Art Terapia intensiva Art Ingessatura Art Diaria da convalescenza da infortuni e/o malattia di cui alla Sezione A delle Norme che regolano l assicurazione Diaria di Ricovero. ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO DIARIA DI RICOVERO Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti d indennizzo. GARANZIE CAUSA DEL RICOVERO INDENNIZZO NOTE Diaria di ricovero 100,00 al giorno - 2 gg. in terapia intensiva - 8 gg. di ricovero Diaria per ingessatura 50,00 al giorno - 25 gg. di gesso - 55 gg. di gesso Diaria da convalescenza 50,00 al giorno - 40 gg gg. infortunio Ingessatura gamba sinistra per infortunio Ingessatura di un braccio per infortunio malattia 400,00 ( 200,00 x 2 gg.) 800,00 ( 100,00 x 8 gg.) 1.250,00 ( 50,00 x 25 gg.) 2.500,00 ( 50,00 x 50 gg.) 2.000,00 ( 50,00 x 40 gg.) infortunio 6.000,00 ( 50,00 x 120 gg.) L indennità viene raddoppiata per i giorni di permanenza in terapia intensiva L indennità viene riconosciuta per un importo pari alla metà della diaria di ricovero Nr. massimo di giorni indennizzabili per ingessatura : 50 L indennità viene riconosciuta per un importo pari alla metà della diaria di ricovero Nr. massimo di giorni indennizzabili : 120 AVVERTENZA : Il contratto prevede la presenza di esclusioni Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 22 Esclusioni; delle Norme comuni alle Sezioni A e B. MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 2 di 7

5 AVVERTENZA : L Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 15 Limite di età; delle Norme che regolano l assicurazione in generale. b) RIMBORSO SPESE DI CURA (Sezione B) La Società rimborsa all Assicurato, fi no a concorrenza della somma assicurata per anno assicurativo e per persona o per nucleo familiare, le spese sostenute nei casi di ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso il Day Hospital) resi necessari da malattia o infortunio; le spese sostenute per parto fi siologico, parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico comportanti il ricovero; le spese ambulatoriali rese necessarie da infortunio; le spese sostenute per gli interventi chirurgici previsti dalla Tabella Grandi Interventi ; le spese sostenute in caso di trapianto totale o parziale di organi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 21 Rimborso spese di cura Art. 21.1), 21.2), 21.3) 21.6) e 21.7) della Sezione B) delle Norme che regolano l Assicurazione Rimborso Spese di cura. AVVERTENZA : Il contratto prevede la presenza di scoperti, massimali ed esclusioni. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Artt. 21.1), 21.2), 21.3), 21.5) 21.6) e 21.8) di cui alla Sezione B Norme che regolano la garanzia Rimborso spese di cura ; Art. 22) delle Norme comuni alle Sezioni A e B. Per scoperto s intende l importo che rimane a carico dell Assicurato. Per massimale s intende l importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione d indennizzo. ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO RIMBORSO SPESE DI CURA Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti d indennizzo. GARANZIA E MASSIMALE ,00 Ricovero con intervento in Casa di cura privata a seguito di malattia (forma Completa) Ricovero con intervento in Casa di cura privata a seguito ad infortunio (forma Ridotta) SPESE SOSTENUTE accertamenti precedenti il ricovero (nei 100 gg.) 1.000,00 intervento e degenza ,00 cure post-ricovero (nei 100 gg.) 3.000,00 accertamenti precedenti il ricovero (nei 100 gg.) 1.000,00 intervento e degenza ,00 cure post-ricovero (nei 100 gg.) 3.000,00 spese per prestazioni ambulatoriali (nei 90 gg. dopo l infortunio) 1.000,00 RIMBORSO ,00 (pari al 100% delle spese sostenute) (forma assicurativa Completa - vedi art punto A) ,00 (pari al 80% delle spese sostenute) (forma assicurativa Ridotta - vedi art punto B) Ricovero in Casa di cura privata per parto parto cesareo 6.000,00 (intervento e spese) 5.000,00 (somma massima risarcibile - vedi art. 21.2) MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 3 di 7

6 GARANZIA E MASSIMALE ,00 Ricovero in Casa di cura privata per Grandi Interventi Ricovero in ospedale pubblico S.S.N. di 30 gg. SPESE SOSTENUTE ,00 nessuna RIMBORSO ,00 (massimo indennizzo per Grandi Interventi ,00 - vedi art. 21.4) 1.800,00 ( 60,00 di diaria al gg. per 30 gg. di ricovero - vedi art. 21.8) AVVERTENZA : L Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 15 Limite di età; delle Norme che regolano l assicurazione in generale. c) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (Condizione Particolare A) La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, rimborserà le spese sostenute per esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, nella misura dell 80% e comunque entro il limite massimo annuo di esborso di ,00. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Condizione Particolare A ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti d indennizzo. Accertamento / esame SPESE SOSTENUTE RIMBORSO Risonanza magnetica nucleare 600,00 480,00 (80% della spesa sostenute) AVVERTENZA : L Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 15 Limite di età; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. AVVERTENZA : Il contratto prevede delle carenze. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 5 Decorrenza e scadenza dell assicurazione; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti o conseguenze sulla prestazione; per aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 14 Cessazione dell assicurazione; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. AVVERTENZA: Per le coperture assicurative di cui alla Sezione A e Sezione B deve essere compilato e sottoscritto il questionario sanitario da parte di ogni Assicurato in maniera completa, precisa e veritiera. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti : Art. 23 Dichiarazioni Operatività della garanzia. MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 4 di 7

7 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art.1898 C.C. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti : Art. 3 Aggravamento del rischio; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 6. Premi La polizza malattia puo avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all anno. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 5 Decorrenza e scadenza dell assicurazione; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono i seguenti: - Assegno bancario/circolare/postale, munito della clausola di non trasferibilità; - Bonifi co bancario; - Contanti fi no ad un importo massimo annuo pari a 750,00 per singolo contratto; - Carta di credito Aviva. E ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali qualora il premio lordo annuo sia superiore a. 150,00 senza applicazione di alcuna maggiorazione per il frazionamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società. AVVERTENZA: La Società o l Agente potrà applicare sconti di premio in base: - al numero di persone assicurate (più di 2 persone) - al massimale per nucleo anziché massimale per persona - se l Assicurato non è fumatore 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute elaborato dall istituto centrale di statistica (ISTAT). Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente può rinunciare all adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti : Art. 12 Indicizzazione; delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Sia per il Contraente che per la Società è prevista la possibilità di recedere dal contratto secondo le modalità descritte ai seguenti : Art. 8 Recesso in caso di sinistro; delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda. MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 5 di 7

8 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana. 11. Regime fiscale Imposta sui premi I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile relativo alle garanzie MALATTIA. I premi sono soggetti ad imposta pari al 10% del premio imponibile relativo alla garanzia opzionale ASSISTENZA. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La denuncia dell infortunio o della malattia con l indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dall infortunio o dalla malattia o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti : Art. 16 Denuncia del Sinistro e obblighi relativi; delle Norme che regolano i sinistri. 13. Reclami Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI con Sede in Milano Viale Abruzzi 94 numero di fax 02/ indirizzo cureclami@avivaitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema è individuabile accedendo al sito nservicesretail/fi nnet/index_en.htm). I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantifi cazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 6 di 7

9 14. Arbitrato Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio o da malattia, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia ai seguenti : Art.17 Arbitrato; delle Norme che regolano i sinistri. AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale ANDREA BATTISTA Ultimo aggiornamento dati 01/06/2012 MALATTIE New Ass Mal - Nota Informativa - pagina 7 di 7

10 GLOSSARIO Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio da parte del Contraente, si obbliga ad indennizzare o rimborsare l Assicurato entro i limiti convenuti in caso di sinistro. Carenza Il periodo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della polizza durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Centrale di telemedicina è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. Centri di eccellenza Gli istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifi ci settori della medicina. Centro medico qualificato di riferimento Le strutture sanitarie e i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifi co, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con Europ Assistance Service S.p.A. che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica. Contraente Il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio e di altre persone. Convalescenza Il periodo necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un infortunio o da una malattia. Day Hospital La degenza in regime diurno in Istituto di Cura che richieda assistenza medica ed infermieristica continua. Franchigia L importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; il numero di giorni immediatamente successivi a quello dell infortunio. Grande Intervento L intervento chirurgico previsto dall ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Indennità giornaliera La somma corrisposta dalla Società per ogni giorno di ricovero in istituto di cura. MALATTIE New Ass Mal - Glossario - pagina 1 di 3

11 Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Ingessatura L applicazione di apparecchio gessato o apparecchio immobilizzante equivalente purchè effettuato da parte di personale medico o paramedico. Istituto di cura L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. Malattia L alterazione dello stato di salute dell Assicurato, che non dipende da un infortunio, clinicamente e oggettivamente constatabile, insorta per la prima volta in epoca non antecedente al 30 giorno dalla data di decorrenza della polizza. Malattia improvvisa La malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso noto allo stesso. Non fumatore Ai fi ni dell applicazione delle Condizioni Particolari per non-fumatori, si intende per non-fumatore l Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che abbia smesso di fumare da almeno tre anni. Nucleo familiare Insieme dei componenti la famiglia del Contraente, anche se non a carico purchè con lui conviventi. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazioni Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato Questionario Il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e che forma parte integrante della polizza. Ricovero La degenza comportante almeno un pernottamento in Istituto di Cura. Agli effetti del conteggio dei giorni di ricovero, l accettazione e la dimissione sono considerati singoli giorni, indipendentemente dall ora in cui sono avvenute. MALATTIE New Ass Mal - Glossario - pagina 2 di 3

12 Rischio La probabilità che si verifi chi il sinistro. Scoperto La percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato Sinistro Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione e che, in caso di prestazione di garanzia Assistenza, determina la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato per una delle prestazioni previste in polizza. Società Aviva Italia S.p.A. - Compagnia del Gruppo Aviva con sede in Viale Abruzzi 94, Milano autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Uffi ciale n. 128 del 03/06/2004) Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e P.IVA n Somma annua assicurata Il massimo esborso della Società per ciascuna annualità assicurativa, qualunque sia il numero degli interventi chirurgici, dei ricoveri e di ogni altra prestazione prevista dalla Sezione B Rimborso spese di cura. Spese di cura Le spese sostenute dall Assicurato rese necessarie da evento indennizzabile. Struttura organizzativa La struttura di Europ Assistance Service SpA.- P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori) attrezzature e presidi (centralizzati e non ), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che, in virtù di specifi ca convenzione sottoscritta con la Società, provvede al contatto telefonico con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza. Ultimo aggiornamento dati 01/12/2010 MALATTIE New Ass Mal - Glossario - pagina 3 di 3

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16 Aviva Italia S.p.A. V.le Abruzzi Milano Tel Fax Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi Milano Capitale Sociale Euro ,00 (i.v.) R.E.A. di Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Iscrizione all albo dei gruppi assicurativi n Mod / GMG

17 Malattie Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese mediche e per il ricovero Modello NEW ASS MAL IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Nota Informativa, comprensiva di Glossario; Condizioni di assicurazione; DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per la stessa assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 3 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del dirittto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C.. Art. 4 - Pagamento e frazionamento del premio I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive alla prima rata, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Verifi candosi la riattivazione dopo 30 giorni di sospensione, entreranno nuovamente in funzione i termini di 30 giorni e di 300 giorni stabiliti dall art. 5 che segue. L eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile. Art. 5 - Decorrenza e scadenza dell assicurazione L assicurazione decorre: per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione; per le malattie, dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione; per l aborto (sempreché praticato nei termini consentiti dalla legge) e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione e purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; dal 180esimo giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto, comunicate alla Società e da queste accettate; per il parto dalle ore 24 del 300 giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l assicurazione. In caso di sostituzione o ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza della Società, nei confronti degli stessi Assicurati i termini di 30 giorni e di 300 giorni di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie ed alle maggiori somme previste nella nuova polizza. Quanto regolato dal presente articolo vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Pagina 1 di 24

19 Art. 6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifi che dell assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 7 - Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia a favore dell Assicurato o dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 8 - Recesso in caso di sinistro (soltanto per i primi due anni) Nell'eventualità di polizza emessa per una durata poliennale, limitatamente ai primi due anni di effetto dell assicurazione, dopo ogni sinistro attinente le garanzie prestate e fi no al 90 giorno dal pagamento o dal rifi uto dell indennizzo o del rimborso, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni a mezzo di comunicazione scritta inviata per raccomandata. In caso di recesso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non usufruito. L eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso. Art. 9 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. L'assicurazione è regolata dalla Legge italiana. Art Indicizzazione Le somme assicurate ed il premio, se convenuto in polizza, possono essere assoggettate ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute elaborato dall Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice corrispondente a quello del mese di giugno dell anno precedente a quello di stipulazione con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si verifi ca la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente può rinunciare all adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 gg., a mezzo lettera raccomandata. Se il Contraente si avvale di detta facoltà, le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Art Cessazione dell assicurazione La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodefi cienza acquisita (AIDS) o sieropositività da HIV, insulinodipendenza nè dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, paranoici, forme maniaco-depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Pagina 2 di 24

20 In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell Art.1898 del C.C., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso; si applica in questo caso la disciplina prevista da tale articolo. Art Limite di età L Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art Denuncia del sinistro e obblighi relativi In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto la possibilità. L Assicurato deve sottoporsi in qualsiasi momento, su richiesta della Società, agli accertamenti e controlli medici necessari, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria a tal fi ne sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Art Arbitrato In caso di controversie di natura medica, sulla natura della malattia o infortunio o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonchè sui criteri di indennizzabilità di cui all Art. 18, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento defi nitivo della malattia o infortunio ad epoca da defi nirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull indennizzo. Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Art Criteri di liquidazione dell indennizzo o del rimborso Il pagamento dell indennizzo spettante all Assicurato viene effettuato: a) per la Sezione A su presentazione di una cartella clinica completa b) per la Sezione B a cura ultimata, su presentazione degli originali delle ricevute fi scali valide ai sensi di legge e debitamente quietanzate. A richiesta dell Assicurato, la Società restituisce gli originali previsti al punto b) del presente articolo, previa apposizione della data di liquidazione e dell importo liquidato. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle fatture fi scali per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico di predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta legale, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalla quotazione dell Uffi cio Italiano dei Cambi. Pagina 3 di 24

21 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA Art Oggetto dell Assicurazione La Società, alle condizioni delle singole prestazioni che seguono, se ed in quanto operanti, corrisponderà all Assicurato il rimborso di spese sostenute o un indennità in conseguenza di malattia o infortunio. SEZIONE A NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DIARIA DI RICOVERO Art Indennità giornaliera per ricoveri da malattia o da infortunio La Società, in caso di ricovero reso necessario da infortunio o malattia corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera convenuta per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 300 giorni per anno assicurativo. Sono compresi i ricoveri in regime di Day Hospital, purché di durata consecutiva di almeno tre giorni. In caso di parto fi siologico, l indennità assicurata è corrisposta per un massimo di 14 giorni. Art Terapia Intensiva Nel caso di ricovero in reparto di terapia intensiva, l indennità giornaliera verrà raddoppiata, limitatamente al periodo di permanenza dell Assicurato in tale reparto. Art Ingessatura In caso di infortunio che comporti l'ingessatura, verrà corrisposto per ciascun giorno di prescrizione del gesso, successivo alla dimissione o anche in assenza di ricovero un importo pari alla metà della Diaria da Ricovero, con il limite di 50 giorni per gli arti inferiori e per gli altri distretti anatomici. Per questa garanzia non è operante la garanzia Diaria da convalescenza, successivamente alla rimozione dell apparecchio immobilizzante. Nel caso di più parti del corpo ingessate a seguito dello stesso infortunio l'indennità non si cumula e quindi la Società indennizzerà la diaria relativa come se l'infortunio avesse colpito un solo arto (inferiore o superiore). Art Diaria da convalescenza da infortunio e/o malattia Qualora, all atto della dimissione dall Istituto di cura venisse prescritto un periodo di convalescenza, la Società corrisponderà per ogni giorno prescritto un indennità supplementare pari alla metà dell indennità assicurata, con il massimo di 120 giorni per annualità assicurativa. La garanzia non è operante per le convalescenze prescritte a seguito di: - casi di ingessatura; - ricoveri in regime di day-hospital. Pagina 4 di 24

22 SEZIONE B NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE DI CURA Art Rimborso spese di cura La Società, nei casi di ricovero ospedaliero in Istituto di Cura reso necessario da malattia od infortunio, rimborserà all Assicurato, nel limite della somma annua assicurata, le spese chirurgiche e ospedaliere come di seguito previsto: art Ricovero che comporti o meno intervento chirurgico; art Ricovero comportante intervento chirurgico previsto dalla tabella grandi interventi. Art Ricovero con o senza intervento chirurgico Nei casi di ricovero presso Istituto di cura, con o senza intervento chirurgico (compreso day-hospital), la garanzia comprende: Prima del ricovero le spese per gli accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell Istituto di Cura o dall ambulatorio, nei 100 giorni antecedenti il ricovero o l intervento chirurgico ambulatoriale; il trasporto dell Assicurato o di un accompagnatore in ambulanza all Istituto di Cura o ambulatorio o trasporto con aeromobile, il tutto entro il massimo di ,00 per ogni ricovero. Durante il ricovero le spese per onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento stesso; diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l intervento; le spese relative al periodo di ricovero per assistenza medica, cure, trattamenti fi sioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; le spese per rette di degenza. Post ricovero le spese sostenute per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fi sioterapici o rieducativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche effettuate nei 100 giorni successivi al ricovero o all intervento ambulatoriale e con il limite del 2% della somma assicurata; trasporto per il rientro in ambulanza dell Assicurato e di un accompagnatore dall Istituto di cura o ambulatorio, o con aeromobile dall Istituto di cura ove sia avvenuto l intervento chirurgico entro il limite di 3.000,00 per ogni ricovero; in caso di decesso dell Assicurato all estero, il rimpatrio della salma con il massimo di ,00; cure termali e relativi ricoveri conseguenti ad intervento chirurgico o infortunio (escluse le spese di natura alberghiera), entro 90 giorni dalla data di dimissione e purchè prescritte dal medico della struttura ospedaliera. L assicurazione è operante sino a concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale unica disponibilità per periodo di assicurazione, per persona assicurata e per il coacervo di tutte le garanzie riportate in questo articolo. Nel caso in cui il periodo di assicurazione fosse inferiore all anno, la somma assicurata sarà ridotta in ragione dello stesso periodo. Analogamente saranno rapportati al periodo di assicurazione i limiti temporali previsti dalle analoghe prestazioni. Pagina 5 di 24

23 Art Condizioni speciali donna La Società rimborsa le spese per le prestazioni sanitarie erogate durante il ricovero reso necessario da parto fisiologico (parto senza taglio cesareo), parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico entro il limite massimo di ,00. Art Spese ambulatoriali a seguito di infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambulatoriali rese necessarie da infortunio e sostenute entro 90 giorni dall accadimento dell infortunio stesso, nel limite dell importo di ,00 per anno assicurativo e per nucleo. Art Somma integrativa in caso di ricovero per Grande Intervento In caso di intervento chirurgico previsto dalla TABELLA GRANDI INTERVENTI, la somma assicurata (fermi restando i limiti previsti per le rette di degenza) s intende aumentata a ,00 per tutte le prestazioni previste dalla presente Sezione B. Art Forma assicurativa A) Completa La forma assicurativa che rimborsa integralmente le spese previste ai precedenti artt e 21.3 sostenute dall Assicurato. B) Ridotta La forma assicurativa che rimborsa l 80% delle spese previste ai precedenti artt e 21.3 sostenute dall Assicurato lasciando a carico dello stesso il restante 20%. Art Limitazione ai soli Grandi Interventi (valida solo se nel caso in cui la presente garanzia sia richiamata nel frontespizio di polizza) La garanzia è valida esclusivamente per i ricoveri che comportino un Grande Intervento". In questo caso la garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e non è operante l aumento di somma assicurata previsto dall art Art Trapianto di organi La Società, in caso di trapianto totale o parziale di organi reso necessario a seguito di malattia od infortunio (ad esclusione di quelli di cute aventi fi nalità estetiche e di quelli dei capelli), rimborserà sia le spese per prestazioni sanitarie sostenute dall Assicurato ricevente, sia quelle relative al prelievo sul donatore. Se questi è vivente, la garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell equipe operatoria e materiale d intervento), cure, medicinali e rette di degenza. Inoltre, sono comprese le prestazioni sanitarie fuori ricovero effettuate nei 90 giorni prima e dopo il ricovero, compresi i trattamenti con anticorpi monoclonali e farmaci immunosoppressori mirati alla prevenzione del rigetto. Art Servizio Sanitario Nazionale La Società, qualora l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale (in forma diretta o indiretta), rimborserà le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico. Qualora l Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità per ogni giorno di ricovero pari a. 60,00 e per la durata massima di 90 giorni per anno assicurativo. Art Anticipo sull indennizzo Qualora il ricovero in Istituto di Cura si protragga oltre 15 giorni, l Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione fi no ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa esibizione della relativa documentazione, anche provvisoria, dell Istituto di Cura. L anticipo delle spese può avere luogo qualora l ammontare delle stesse al momento della richiesta non sia inferiore a ,00. Pagina 6 di 24

24 NORME COMUNI ALLE SEZIONI A e B Art Esclusioni L assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonchè per le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società all'atto della stipulazione del contratto; b) l'eliminazione o correzione di difetti fi sici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell Assicurato; e) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti od allucinogeni e simili; f) la sindrome da immunodefi cienza acquisita (AIDS); g) le interruzioni volontarie della gravidanza; h) le prestazioni aventi fi nalità estetiche; i) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; j) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto diversamente previsto; k) le conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fi ssione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); l) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; m) le spese di natura alberghiera relative alle cure termali, salvo quanto diversamente previsto; n) le modifi cazioni del visus ed uditive legate all'età con collegate correzioni protesiche, salvo quanto diversamente previsto; o) le malattie dell'orecchio nel caso di defi cit uditivo correlato a trauma acustico o di altra patologia di carattere tossico od infi ammatorio, salvo quanto diversamente previsto; p) le malattie puramente sessuali e direttamente collegate alla senescenza dell'apparato genitale maschile e femminile. Art Dichiarazioni - Operatività della garanzia La Società presta per le garanzie nei termini di cui alla presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato e risultanti dal Questionario Anamnestico, che forma parte integrante della polizza stessa. In virtù di ciò, si intendono richiamati ed espressamente confermati i disposti contenuti negli artt. 1 e 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Pagina 7 di 24

25 CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se richiamate sul frontespizio di polizza) A. Accertamenti diagnostici di Alta Specializzazione L assicurazione, nel limite di ,00, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, che non diano luogo a ricovero e sempreché prescritti dal medico curante: - Tomografi a assiale computerizzata (TAC) - Risonanza magnetica nucleare (RMN) - Scintigrafi a - Potenziali evocati - Elettromiografi a - Angiografi a (arteriografi a, fl ebologia) - Cateterismo cardiaco - Ultrasonografi a doppler - Broncoscopia - Esofagogastroduodenoscopia - Colangiografi a - Clisma opaco a doppio contrasto - Rettosigmoidoscopia - Urografi a - Isterosalpingografi a - Isteroscopia - Linfografi a Per la suddetta garanzia e, salvo che non sia convenuto diversamente, resterà a carico dell Assicurato il 20% delle spese sostenute. L importo minimo di scoperto a carico dell Assicurato non potrà essere inferiore a 50,00. B C Massimale Unico per nucleo familiare La somma indicata in polizza deve intendersi quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite alla Sezione B ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa a tutte le persone indicate in polizza. Non fumatore Qualora l Assicurato/gli Assicurati dichiarino di essere non fumatori, i costi per le garanzie previste dalla presente polizza si intenderanno quelli previsti dalla tariffa Non fumatori. Pagina 8 di 24

26 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA A) ASSISTENZA SANITARIA (Valida se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza) 1. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 2. Invio di un medico generico in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 3. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). 4. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'assicurato; - ad organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: o aereo sanitario ( solo per i Paesi Europei ) o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato o treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto o autoambulanza, senza limiti di percorso. - ad assistere l'assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'assicurato, nonché le terapie riabilitative. 5. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato: Pagina 9 di 24

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