POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. La presente polizza è stipulata tra

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1 Pagina 1 di 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Piazza San Marco n. 4 FIRENZE C.F./P.I e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/01 1

2 Pagina 2 di 11 DEFINIZIONI Assicurazione: Il contratto di assicurazione Polizza: Il documento che prova l'assicurazione; Contraente: Università degli Studi di Firenze Assicurati: Docenti Ricercatori Studenti Personale Tecnico e Amministrativo Società: l impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: a) Sinistro con ricovero o con intervento: per Sinistro si intende il Ricovero con o senza intervento, il Day hospital, l'intervento chirurgico senza ricovero, verificatosi in conseguenza di uno degli eventi previsti dalle prestazioni assicurative. Per data del Sinistro si intende il primo giorno di Ricovero o del Day hospital con Intervento chirurgico o il giorno dell'intervento senza ricovero. b) Sinistro senza ricovero o senza intervento: prestazioni per esami diagnostici e/o di laboratorio e/o per visite specialistiche: per Sinistro si intende il complesso di esami diagnostici e/o di laboratorio e/o visite specialistiche relativi alla stessa Malattia o Infortunio ai quali l'assicurato si sottopone nel corso di una annualità assicurativa. Per data del Sinistro si intende il giorno in cui l'assicurato si sottopone al primo esame diagnostico o di laboratorio ovvero alla prima visita specialistica (relativi alla Malattia o Infortunio nel corso dell'annualità assicurativa). Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia: la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto: la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Infortuni: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, improvvisa, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Cartella Clinica documento redatto durante il Ricovero contenente generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. Day hospital La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: riferite a sole terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva); documentate da cartella clinica; praticate in ospedale, cliniche o strutture all'uopo autorizzate;effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico. Rimborso forfettario La somma riconosciuta all'assicurato per ogni giorno di Ricovero o di Day-hospital che abbia comportato Intervento chirurgico nel caso in cui questi sia ricorso, senza sostenere alcuna spesa ovvero rinunciando al rimborso dell'eventuale spesa sostenuta, al Servizio Sanitario Nazionale 2

3 Pagina 3 di 11 o ad altra struttura mutualistica, o ad altra prestazione assicurativa. Documentazione sanitaria Intervento chirurgico Istituto di cura Ricovero Copia conforme della Cartella Clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, delle radiografie, degli esami strumentali e della documentazione di spesa (compresi, per i farmaci, gli specifici tagliandi). L'insieme degli atti operatori (compresa la riduzione di fratture) finalizzati a risolvere una situazione patologica conseguente a Malattia o Infortunio. L'Ospedale pubblico, la Clinica o la Casa di Cura privata (convenzionata o no con il Servizio Sanitario Nazionale) regolarmente autorizzata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, esclusi, comunque, Stabilimenti termali, Case di convalescenza e di soggiorno, Istituti per la cura della persona a fini estetici e/o dietetici, Case di riposo. La degenza, risultante dalla Cartella Clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di Cura. 3

4 Pagina 4 di 11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 Decorrenza e termine del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. L Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa. L'Università si riserva la facoltà di far decorrere la polizza dalla data indicata in frontespizio, anche sulla base del provvedimento che dispone l'aggiudicazione definitiva ancorchè non efficace, in quanto soggetta alle verifiche ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sottoposte a condizione risolutiva.. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 31 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto entro il 10 del mese successivo all incasso medesimo, previa trattenuta del compenso provvigionale previsto in sede di gara. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Si precisa che se dai controlli effettuati dall Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato Art. 4 - Calcolo del premio / Regolazione Il premio viene pattuito in.. a persona, per ogni mese o frazione di mese di garanzia, per un numero iniziale anticipato di 35 mesi, comprese accessori e tasse. Il premio minimo viene fissato in..compresi accessori e tasse. Esendo il premio convenuto in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermi il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. 4

5 Pagina 5 di 11 Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se l assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con la lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta L assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta ai sensi dell art C.C.. Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possano essere adempiuti che dall Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all Assicurato, titolare esclusivo dell interesse garantito, per cui egli solo - o i suoi eredi è legittimato a farli valere presso la Società. Art. 6 - Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, Il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 Cod Civ.). Il Contraente, o l'assicurato, che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'indennizzo. Art. 7 Clausola Broker A) Gestione della polizza Broker incaricato La gestione e l esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker della Università Studi di Firenze iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell art.109,d.lgs 209/2005 e s.m.i. Il contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L opera del Broker sarà remunerata dalla Compagnia aggiudicataria nella misura del 10% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del suddetto servizio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi B) Gestione della polizza Corrispondente /Coverholder ( clausola valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd s of London ) L Assicurato/Contraente conferisce, con la sottoscrizione della presente polizza mandato alla Società di brokeraggio Aon S.p.A ( di seguito denominata Broker ) di rappresentarlo ai fini della presente polizza, compreso l incasso dei premi. Pertanto : a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata al Contraente /Assicurato. b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dal Contraente /Assicurato stesso. Gli assicuratori conferiscono mandato alla Società ( di seguito nominata Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s ) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l incasso dei premi. Pertanto: 5

6 Pagina 6 di 11 a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata agli Assicuratori; b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker ed il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s sono autorizzati ad incassare i premi. Art.8 - Coassicurazione e delega (se prevista) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art.10 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 11 Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o dal rifiuto all indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte Art. 12 Obbligo in caso di sinistro La denuncia dell infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 15 giorni dall infortunio/malattia o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne 6

7 Pagina 7 di 11 abbiano avuto possibilità. Avvenuto l infortunio/malattia, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia causato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. L Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso. Art. 13 Persone assicurate Il Contraente dovrà comunicare preventivamente a mezzo lettera raccomandata, fax, o telefax, per il tramite del Broker, alla Società i nominativi delle persone da assicurare con i relativi dati anagrafici nonché l inizio e la scadenza della copertura. La garanzia avrà decorrenza dalle ore 24 della data di inoltro della comunicazione. Art.14 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 7

8 Pagina 8 di 11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 1- Oggetto/descrizione dell Assicurazione Premesso che la Contraente ha stipulato accordi con le altre Università Italiane o Straniere, per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche quali a puro titolo esemplificativo: seminari, convegni, conferenze, programmi di studio e quant altro di simile, la presente polizza viene stipulata nei confronti dei Docenti, Ricercatori, Studenti e Personale Tecnico Amministrativo sia Italiano che Straniero per i quali la Contraente stessa ne richiederà la copertura assicurativa. La Società nei casi di: ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day hospital) con o senza intervento chirurgico, nonché di intervento chirurgico, effettuato in ambulatorio o presso un pronto soccorso, che siano resi necessari per Infortunio, Malattia o parto cesario; rimborsa le spese sotto specificate nei seguenti articoli sino alla concorrenza delle somme assicurate per ogni persona. Art. 2 Somma assicurata ,00 per anno per ciascuna persona assicurata. Art. 3 Rimborso spese per ricovero da malattia o infortunio con o senza intervento chirurgico La Società rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale pattuito e nei limiti delle Somme assicurate sotto indicate, le spese sostenute per: 1) assistenza medica generica, assistenza infermieristica, medicinali forniti durante il periodo di ricovero, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico; 2) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, sala operatoria (diritti e spese) e materiali di intervento; 3) accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di Ricovero fino alla Somma assicurata complessiva di ,00; 4) rette di degenza; 5) le seguenti prestazioni, effettuate nei 90 giorni precedenti e nei 90 giorni seguenti al Ricovero (escluso il Day hospital): - visite specialistiche; - accertamenti diagnostici; - prestazioni mediche ed infermieristiche; - acquisto medicinali; - trattamenti fisioterapici e rieducativi; - cure termali (escluse le spese di natura alberghiera). Limitatamente ai ricoveri che non comportino Intervento chirurgico, le suddette prestazioni vengono rimborsate fino alla Somma assicurata complessiva di ,00; 6) trasporto con mezzi sanitari all'istituto di cura, trasporto dallo stesso ad altro Istituto e rientro dall'istituto di cura al proprio domicilio fino a. 850,00; 7) rette per pernottamento all'istituto di cura di un accompagnatore fino a. 55,00 per ogni giorno per un periodo massimo di 60 giorni; 8) spese per acquisto, manutenzione, riparazione di apparecchi protesici e terapeutici a seguito di amputazione di arti, sino a ,00 per persona. Art. 4 - Rimborso spese da malattia o infortunio senza ricovero o in regime di day-hospital La Società rimborsa sino alla concorrenza della Somma assicurata le spese sostenute per: - interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente o in regime di Day-hospital fino ad un massimo di ,00 annuo a persona; - accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche fino ad un massimo di ,00 annuo a persona. 8

9 Pagina 9 di 11 Art. 5 Rimborso forfettario Se la totalità delle spese è sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente o Fondo, in luogo del rimborso, la Società eroga una indennità sostitutiva di: -. 80,00 per ogni giorno di Ricovero con il massimo di 60 giorni; -. 55,00 per ogni giorno di Day hospital che abbia comportato un Intervento chirurgico, con il massimo di 30 giorni. Se parte delle spese è sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente o Fondo, la Società: - rimborsa all Assicurato, entro i limiti delle Somme assicurate per le varie prestazioni, le spese effettivamente rimaste a suo carico; ovvero - a richiesta dell Assicurato, in luogo del rimborso delle spese rimaste effettivamente a suo carico, eroga le indennità previste ai precedenti punti. Art. 6 - Delimitazione dell'assicurazione L'assicurazione non è operante per: a) gli Infortuni, le Malattie, le malformazioni, le anomalie congenite e gli stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave; b) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; c) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall'assicurato; d) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all abuso di psicofarmaci ed all uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; e) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti; f) aborto non praticato nei termini di legge; g) la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale; h) la liposuzione e le prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Malattia e/o Infortunio, e di stomatologia ricostruttiva, compreso l'apparato dentario, solo se reso necessario da Infortunio); i) le visite e terapie in genere con finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e fitoterapiche, l'agopuntura, la medicina alternativa in genere; l) i check-up di medicina preventiva; m) le cure dentarie ed ortodontiche e delle parodontopatie e le forniture di protesi dentarie. Sono invece comprese le protesi dentarie rese necessarie da Infortunio per la sostituzione di denti avulsi, esclusivamente per la prima applicazione. Sono comunque escluse le sostituzioni di protesi dentarie; n) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto; o) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 7 - Persone non assicurabili L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 70 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età nel corso del contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti a richiesta del Contraente. Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico - cerebrali, forme maniaco - depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa al manifestarsi di una delle predette condizioni. Art. 8 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. 9

10 Pagina 10 di 11 Art. 9 - Criteri di indennizzabilità La corresponsione del rimborso delle spese o del Rimborso forfetario è condizionato al fatto che l'assicurato invii, possibilmente in un'unica soluzione, la seguente documentazione in originale: - un certificato medico attestante l'esistenza della patologia (Malattia o Infortunio), la richiesta di visite, di esami diagnostici, di Ricovero o di intervento ; - i referti medici e ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.); - le fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonché i tagliandi per le spese farmaceutiche. Art Controversie e collegio arbitrale In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio e/o malattia, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Art Beneficiari In caso di morte dell Assicurato, sono beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari CONTEGGIO DEL PREMIO LORDO ANTICIPATO. X 35 mesi = 10

11 Pagina 11 di 11 Allegato UNO Clausole Vessatorie: Ai sensi degli artt. N e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione Art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione Art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione Art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione Art. 6 delle norme che regolano l assicurazione infortuni Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Assicurazione presso diversi assicuratori Recesso per sinistro Obblighi in caso di sinistro Delimitazioni dell assicurazione IL CONTRAENTE 11

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