COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 130 OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ART. 208 CDS - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
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1 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 130 OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ART. 208 CDS - ESERCIZIO FINANZIARIO L anno duemilatredici addì sei del mese di settembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti: PRESENTI ASSENTI CRUDELE FRANCESCO SINDACO X COSTANTINI MARIO VICE SINDACO X ABBINANTE ROCCO ASSESSORE X CARELLA GIOACCHINO X LARICCHIA MICHELE X FUMAI BIAGIO X MUNNO DOMENICA X con l assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Di Natale. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull oggetto indicato. 1
2 Premesso: Che il D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono essere devoluti alle specifiche finalità definite dall art. 208 del sopra menzionato provvedimento normativo e che a tale scopo la Giunta Comunale ne individua annualmente le relative quote di destinazione secondo le modalità qui riportate: 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d- bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Che il già citato art.208, introduce, quindi, una rigida previsione di destinazione dei proventi spettanti agli Enti, da cui dipendono gli agenti accertatori diversi dallo Stato; la motivazione di tale disposizione trova la sua essenza nell espressa volontà del legislatore di vincolare i suddetti enti ad utilizzare il 50% dei proventi sanzionatori per finalità, scopi ed impiego, strettamente connessi alla circolazione e alla sicurezza sulle strade nonché alla tutela degli utenti deboli così come sopra specificato; una quota deve essere poi prevista per fronteggiare le spese necessarie alla fornitura di mezzi tecnici occorrenti per l espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza dell Ente; Che l art. 393, comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell art. 208 del Codice della Strada con l obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell art. 208 commi 1 e 4, di fornire al Ministero dei lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese; Richiamati: l art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992 che disciplina i limiti di velocità sulle varie tipologie di strade e di veicoli e prevede la possibilità da parte degli organi di Polizia Stradale di accertare il mancato rispetto degli stessi con specifiche apparecchiature regolarmente omologate e le relative sanzioni; l art. 25 c.1 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha introdotto nell articolo sopra citato il comma 12 bis che testualmente recita I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni -omissis - sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente 2
3 proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ; l art. 25 c.3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2., subordinando l esecutività dell art. 142 c. 12 bis all emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali mai emanato; Dato atto che il decreto citato non è stato emanato ma trova ugualmente applicazione l art. 142 c. 12 bis, del D.lgs. 30 aprile 1992, come modificato dall art. 25 c. 1 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in forza del c. 16 dell'art.4-ter del D.L. n.16/2012, convertito nella legge n.44/2012, secondo cui l'eventuale mancata emanazione del Decreto Interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai cc. 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'art. 142 cds che entrano automaticamente in vigore; Precisato che questo Ente, in riferimento all'art. 142 cds, non impiega apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità e non utilizza dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.168/2002 e successive modificazioni; Ritenuto, pertanto, che occorre determinare le previsioni di entrate per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada per l esercizio 2013 e determinare altresì le quote da destinarsi alle finalità previste dall art. 208 del D. L.vo 285/1992, così come sopra descritte; Considerato che nel primo trimestre 2013 sono state accertate entrate da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazione del codice della strada pari a circa ,00, si ritiene ragionevole stimare per l anno 2013 una previsione di entrata da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazione del codice della strada per un importo di ,00, comprensiva di. 5000,00 per spese di riscossione delle sanzioni; VISTE le linee guida fornite dalla Sezione Regionale di Controllo della Toscana della Corte dei Conti in con Del. n. 104/2010/REG; VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2010, n. 267 e ss.mm. ed ii.; VISTO il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/1992; Preso atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n.267 del : parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Capo Settore Vigilanza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267 del , in data 29/08/2013; parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Capo Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267 del , in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in data 03/09/2013; VISTA l'assenza di osservazioni del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge, PER I MOTIVI DESCRITTI IN NARRATIVA DELIBERA DI STIMARE, per l anno 2013, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, per un importo di ,00 (al netto del relativo Fondo di Svalutazione Crediti, attualmente pari a zero, e delle spese per la riscossione delle sanzioni pari ad. 5000,00); DI DEVOLVERE una quota (vincolata ex art.208 CDS) di ,00, pari al 50% di tali proventi alle finalità di cui all art. 208, comma 4 del D. L.vo 285/1992 e un'ulteriore quota (facoltativa) di ,00, sempre per le medesime finalità, pari al 80% della restante parte, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; DI INCARICARE il Capo Settore Economico-Finanziario ad inserire le suddette voci e relativi riparti, nel Bilancio di previsione 2013, con le imputazioni previste nel surriferito schema allegato; 3
4 DI DARE ATTO che sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del ; DI DARE ATTO, altresì, dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale; DI PROVVEDERE, a cura del Responsabile del Settore Vigilanza, ai sensi dell art. 142, 12-quater, cds alla trasmissione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; DI TRASMETTERE copia del provvedimento adottato al responsabile del Settore Vigilanza e del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza; DI RENDERE il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/
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6 Il Segretario Generale f.to Luigi Di Natale Il Sindaco f.to Francesco Crudele E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Il Segretario Generale dott. Luigi Di Natale Capurso, 10/09/2013 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ufficio A T T E S T A Che la presente deliberazione: X è stata affissa all Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2013 al 25/09/2013 come prescritto dall art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami; X è stata trasmessa, con elenco n in data 10/09/2013 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000); Dalla Residenza Municipale, Il Segretario Generale 6
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