DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 16/07/2013 Nr. Prot C O P I A PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.- Nr. Progr. 74 Data 22/06/2013 Nr. Protoc Seduta Nr. 14 L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 07:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Carica Presente CHIESA MARINO SINDACO S REMAGNI BUOLI ROSSANO ASSESSORE S VIOLA MARA ASSESSORE S GALLI GIUSEPPE ASSESSORE S TOTALE Presenti 4 TOTALE Assenti 0 Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA. In qualità di SINDACO, il CHIESA MARINO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Pagina 1

2 OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.- L A G I U N T A C O M U N A L E VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali., e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATO, in particolare, l art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce al 31 Dicembre il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l anno successivo, salvo differimento, da disporsi con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie, in presenza di motivate esigenze; DATO ATTO: - che, dapprima, l art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)., pubblicata nella G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2012, S.O., ha differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l anno 2013; che, successivamente, l art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), del già citato D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 64/2013, ha modificato il sopraddetto art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, ulteriormente differendo al 30 Settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l anno 2013; VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato Nuovo codice della strada., e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATO, in particolare, l'art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.), commi 4, 5 e 5-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo, da ultimo, novellato ad opera dell'art. 40, comma 1, lettera c), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, i quali, in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni del Codice della strada, laddove spettanti agli Enti locali territoriali, così dispongono: 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle

3 misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. ; RICHIAMATO, inoltre, l'art. 393 (Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'ordine.) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del succitato articolo 208 del Codice della strada, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi del richiamato articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, di fornire al Ministero dei Lavori pubblici il rendiconto finale annuale delle entrate e delle spese; RICHIAMATO, ancora, l art. 142 (Limiti di velocità.) del Codice della strada, il quale, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, aggiunti dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 25 della L. 29 luglio 2010, n. 120 (il comma 12-quater è stato poi modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), con specifico riferimento all accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, così dispone: 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture

4 e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. ; PRESO E DATO ATTO che, mentre nella previgente disciplina l obbligo di comunicazione al 'allora Ministero dei Lavori pubblici, disciplinato dal summenzionato art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, era indirizzato ai soli Enti con popolazione superiore ai abitanti, a legislazione vigente l art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della strada pone l obbligo di trasmissione della relazione di rendicontazione dallo stesso normata in capo, indistintamente, a ciascun Ente locale, prescindendo dalla dimensione demografica dello stesso e corredando la previsione di apposita sanzione, tanto nel caso di mancata trasmissione della relazione, quanto nel caso di utilizzo dei proventi in argomento difforme dalle destinazioni stabilite dalla norma; FATTO CONSTARE che, ai sensi dell art. 25, comma 3, della Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale., le disposizioni di cui ai succitati commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del Decreto da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al comma 2 del medesimo art. 25; RICHIAMATO, inoltre, l art. 4-ter del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52, articolo inserito dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, il quale, al comma 16, testualmente dispone: 16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n ; ATTESO che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 non è stato, ad oggi, ancora emanato e che, secondo la previsione di cui al succitato art. 25, comma 3, della L. n. 120/2010, tuttora vigente, occorre dare applicazione alle sole disposizioni dettate all art. 208, commi 1, 4, 5 e 5-bis, del D.Lgs. n. 285/1992; VISTA la Circolare 24/12/2012, n emanata dal Ministero dell Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, avente per oggetto: Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada. ; PRESO ATTO dei contenuti della testé richiamata Circolare, per la quale:

5 - l automatismo introdotto dalla norma di cui al riportato comma 16 dell art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, induce a ritenere che gli Enti inadempienti all obbligo dell invio della relazione prevista dal prefato comma 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada siano, comunque, soggetti all abbattimento del 90 per cento sui proventi acquisiti, pur non essendo stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della Legge 29 luglio 2010, n. 120; - rimane ineludibile l obbligo per gli Enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le previsioni di legge; RITENUTA la necessità di determinare, fin da ora, la prevedibile somma in entrata derivante da sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2013 ed, altresì, la necessità di determinare le quote da destinarsi alle finalità rispettivamente previste dall art. 208, comma 4, nonché dall art. 142 del Nuovo Codice della strada, al fine dell iscrizione delle medesime nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, secondo il criterio di specificità, prevedendo: a) un unica risorsa di entrata, relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada e nel Regolamento di esecuzione ed attuazione; b) gli interventi necessari, in relazione alle finalità d'impiego dei proventi suddetti ed al criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda all'entrata come sopra prevista, avente specifica destinazione; RITENUTO, inoltre, che, a decorrere dall esercizio finanziario 2013, debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, in quanto rese immediatamente applicabili dal capoverso del citato comma 16 dell art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012; PRECISATO, pertanto, che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue: Sanzioni di cui all art. 208 C.d.S. (sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.) per una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi spettanti, per le seguenti finalità: a) per almeno il 25 per cento della quota (quota minima), ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell Ente (min. 25%); b) per almeno il 25 per cento della quota (quota minima), al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%); c) per il restante 50 per cento della quota ai seguenti interventi: - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell Ente; - redazione dei piani urbani del traffico; - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; - interventi a favore della mobilità ciclistica; - assunzione di personale stagionale a progetto;

6 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; Sanzioni di cui all art. 142 C.d.S. (sanzioni derivanti dall accertamento di violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza): a) sono attribuite, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all Ente proprietario della strada (con esclusione delle strade in concessione) ed all Ente accertatore; b) devono essere specificamente destinate, dai predetti Enti, alle seguenti finalità: - realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno; RITENUTO che, per l anno 2013, il gettito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni del Codice della strada possa essere ragionevolmente previsto in Euro 4.000,00; VISTE le proposte di impiego dell'entrata formulate dal Responsabile del Servizio finanziario nel rispetto dei principi di veridicità, di attendibilità delle entrate e di prudenza, che sottendono una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, nel valutare i cespiti iscrivibili, nonché nel rispetto del vincolo di specifica destinazione, previsto per quota dei proventi, espressamente correlato con le tipologie di spesa indicate dalle norme sopra richiamate; RICHIAMATA la Deliberazione n. 104/2010/REG adottata in data 15 Settembre 2010 dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, recante approvazione delle linee guida comportamentali afferenti alle modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della strada e le loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall art. 208 del Codice medesimo, come modificato dalle novità legislative introdotte dalla Legge n. 122 del 27 luglio 2010; VISTO lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 28/02/2002; VISTO il Regolamento di Contabilità dell Ente, approvato, con modificazioni, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30/10/2002; VISTO il vigente Regolamento per l organizzazione amministrativa degli Uffici e dei Servizi., approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30/06/2008; VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali comunali ; VISTO il vigente Regolamento del sistema dei controlli interni., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/02/2013; VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione è stato

7 acquisito ed inserito nell originale di quest atto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito ed inserito nell originale di quest atto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile ed al rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno; CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, D E L I B E R A 1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI DETERMINARE, per l anno 2013, una previsione di entrata, relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni del Codice della strada, pari ad Euro 4.000,00, da iscriversi nella Parte I - Entrata - Titolo III - Entrate extratributarie - Categoria I - Risorsa Cap. 330 (Cod. Bil ) dello schema di Bilancio di Previsione 2013 e così suddivisi: A ,00, derivanti da sanzioni di cui all art. 208 del C.d.S.; B ,00, derivanti da sanzioni di cui all art. 142 del C.d.S.; 3) DI DESTINARE, per l'anno 2013, i proventi, previsti in misura pari ad 1.000,00 - da iscriversi nella Parte Uscita - Intervento Capitolo 8136/225 (Cod. Bil ) dello schema di Bilancio di Previsione derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in conformità a quanto stabilito dall art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo novellato ad opera dell'art. 40, comma 1, lettera c), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, come di seguito indicato: a) 250,00 a spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell Ente, ai sensi dell art. 208, comma 4, lettera a), e dell art. 208, comma 5, secondo periodo, del Codice della Strada; b) 250,00 a spese per potenziamento delle attività di controllo e di, in conformità accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, ai sensi dell art. 208, comma 4, lettera b), e dell art. 208, comma 5, secondo periodo, del Codice della strada; c) 500,00 ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, ai sensi dell art. 208, comma 4, lettera c), del Codice della strada 4) DI DESTINARE, per l'anno 2013, i proventi, previsti in misura pari ad 3.000,00 per la quota di spettanza di questo Ente (pertanto già calcolata al netto del 50 per cento di competenza dell Ente proprietario della strada), derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, in conformità a quanto stabilito dall art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, come di seguito specificato:

8 a) 1.000,00 da iscriversi nella Parte Uscita - Intervento Capitolo 8136/225 (Cod. Bil ) dello schema di Bilancio di Previsione 2013; b) 2.000,00 da iscriversi nella Parte Uscita - Intervento Capitolo 8137/246 (Cod. Bil ) dello schema di Bilancio di Previsione 2013; 5) DI DARE ATTO che le previsioni suddette sono iscritte nello schema di deliberazione di Bilancio di Previsione 2013, da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale; 6) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell esercizio 2013; 7) DI DARE ATTO che dette previsioni sono state formulate nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che sottendono una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, nel valutare i cespiti iscrivibili, nonché nel rispetto del vincolo di specifica destinazione, previsto per quota dei proventi, espressamente correlato con le tipologie di spesa indicate dalle norme richiamate in premessa; 8) DI PRECISARE che le somme come sopra stanziate e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l entrata corrispondente; 9) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario gli adempimenti derivanti dall obbligo di rendicontazione delle somme accertate relative ai proventi in argomento, con dimostrazione dell avvenuta corretta destinazione degli stessi, provvedendo alle comunicazioni telematiche, da attuarsi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell Interno, previste dall art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada, nei limiti di applicabilità di cui all art. 25, comma 3, della Legge 29 luglio 2010, n. 120; 10) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 12) SUCCESSIVAMENTE, stante l urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n

9 COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 74 Data Delibera 22/06/2013 OGGETTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.- PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 22/06/2013 IL Responsabile di Servizio F.to TORRI DENIS GIORDANA Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 22/06/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

10 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74 DEL 22/06/2013 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to CHIESA MARINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 16/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data: 16/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data: 16/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 22/06/2013 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ), sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 22/06/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

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