ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI NEL 2009

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1 ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI NEL 2009 a cura di Antonio Gigliotti L accesso al regime dei contribuenti minimi necessita il rispetto di una serie di condizioni. Con il presente contributo cercheremo di capire come si deve comportare il contribuente che vuole accedere a tale regime a partire dal periodo d imposta Requisiti per poter accedere al regime dei minimi Il regime dei contribuenti minimi è riservato: alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nel 2008 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a euro. RICORDA Ai fini della determinazione del limite sopra indicato: non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento agli studi di settore e neppure i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento ai parametri; nell ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Per avvalersi del regime in esame è necessario, però, rispettare delle ulteriori condizioni. In particolare, nell anno solare precedente il contribuente: non deve aver effettuato cessioni all esportazione, ovvero: 1

2 operazioni assimilate alle cessioni all esportazione;servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino; trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972); non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro, di cui all art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR; non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a euro. Accesso naturale al regime dei minimi I contribuenti che posseggono i suindicati requisiti si considerano minimi e applicano automaticamente il regime speciale, senza necessità di espletare alcuna formalità a meno che non si trovino nel regime ordinario per opzione effettuata nel 2008, nel qual caso occorre effettuare la revoca. L opzione al regime dei minimi si effettua, dunque, mediante comportamento concludente. Il contribuente dovrà, quindi, fatturare le proprie prestazioni senza addebito di Iva e sarà esonerato da tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili previsti per tale regime. 2

3 Obblighi contabili In particolare, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia: registrazione delle fatture emesse (articolo 23); registrazione dei corrispettivi (articolo 24); registrazione degli acquisti (articolo 25); tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322); In capo a tali contribuenti rimangono però i seguenti adempimenti: obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell ipotesi di operazioni soggette al regime dell inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti. Fatturazione dell operazione senza addebito di Iva Per quanto riguarda la fatturazione dell operazione, nella fattura dovrà essere indicato che si tratta di una operazione senza addebito di Iva. Vediamo di seguito un fac simile di fattura: 3

4 Dott. Marco Rossi Via Bianchi, n.25 Milano Spett/le Brios S.r.l. Via. Parcella n. 1 del 15 gennaio 2009 Consulenza del TOTALE Trattasi di operazione effettuata ai sensi dell art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il Sulla fattura dovrà annotarsi che trattasi di: operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, comma 100, della Legge Finanziaria per il Si rammenta che: in presenza di importi superiori a 77,47 è dovuta l imposta di bollo di 1,81; i professionisti, iscritti alla Cassa previdenziale di categoria, devono maggiorare il compenso del contributo integrativo ; non vi è alcuna ipotesi di esonero dall obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d imposta cliente del contribuente minimo. 4

5 Inizio attività nel corso del 2009 Il contribuente che inizia l attività nel corso del 2009 oltre che mettere in atto il comportamento concludente sopraesposto deve anche barrare l apposita casella prevista nel modello di attribuzione della Partita Iva L accesso al regime dei minimi dal Soggetti in attività al Accesso automatico nel 2009 al nuovo , in possesso dei regime, salvo opzione per il regime normale. requisiti previsti per il regime dei minimi 2. Soggetti che iniziano Accesso al nuovo regime su attestazione, in l attività nel 2009 sede di inizio attività ( modello AA9/9), del possesso dei requisiti necessari. 3. Soggetti che nel 2008 Possibilità di revoca dell opzione e accesso rientravano nel regime di al nuovo regime dal franchigia Iva dell art. 32-bis, ma hanno optato per il regime normale. 5

6 4. Soggetti che nel 2008 hanno applicato il regime agevolato dell art.13, legge n. 388/2000. Possibilità di rinunciare al regime di cui all art.13 Legge 388/2000, anche se non è ancora terminato il triennio ed applicare dal 2009 il nuovo regime dei minimi. Vale il comportamento concludente. ATTENZIONE I contribuenti di cui all art. 13 della legge 388/2000: possono passare al regime dei contribuenti minimi; al contrario i contribuenti minimi non possono passare al regime di cui all art. 13 della legge 388/2000 in quanto quest ultimo regime deve essere scelto dal primo anno in cui il contribuente decide di intraprendere un impresa o arte o professione; 5. Soggetti in attività al , in possesso dei requisiti previsti per il regime dei minimi che nel 2008 avevano effettuato l opzione per il regime ordinario ( eccezione alla regola generale solo per il periodo di rientro nel 2009) Occorre effettuare la revoca. 6

7 Opzione per il regime ordinario Il contribuente che presenta tutte le condizioni per accedere al regime dei minimi in alternativa può optare per il regime ordinario, tenendo presente che: l'opzione per il regime ordinario è vincolate per un periodo almeno triennale; solo per coloro che hanno esercitato l'opzione per il regime ordinario nel 2008, la revoca dell'opzione, con conseguente rientro nel regime dei minimi, è già possibile nel L'opzione va esercitata mediante comportamento concludente, ovvero: addebitando l'iva ai propri cessionari/committenti; al riguardo, l'agenzia delle Entrate nella Circolare Ministeriale n. 7/E/2008 ha chiarito che, in sede di prima applicazione (pertanto, si ritiene solo per l anno 2008) del nuovo regime, il contribuente che per errore abbia emesso una fattura con addebito di imposta può procedere alle opportune rettifiche dei documenti emessi ai sensi degli artt. 26 e 21, c. 4, DPR 633/1972 emettendo la relativa nota di variazione; esercitando il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti. L'opzione va comunicata all'amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata e rimane valida per almeno un triennio. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti. Tuttavia, come sopra già osservato, eccezionalmente, la Finanziaria 2008 ha previsto che l'opzione effettuata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto per il 2009 senza dover attendere il decorso del termine minimo triennale. La revoca dell'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata, mediante la presentazione del Modello VO della dichiarazione annuale Iva. 7

8 Rientro straordinario nel regime speciale nel 2009 In deroga alla validità minima triennale, una disposizione transitoria contenuta (articolo 1, comma 110 della finanziaria 2008) stabilisce che l'opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009, dandone comunicazione attraverso il modello VO della Dichiarazione Iva da allegare alla dichiarazione dei redditi ESEMPIO Scelta di rientrare nel regime naturale dal 1 gennaio 2009, l opzione va effettuata nella Dichiarazione annuale Iva 2009 barrando la casella del Rigo VO33 L uscita dal 2009 dal regime dei contribuenti minimi Opzione Il contribuente minimo può uscire dal regime semplificato naturale mediante l esercizio dell opzione per il regime ordinario con validità triennale. Limitatamente al periodo d imposta 2008 è possibile revocare l opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d imposta 2009, presentando unitamente alla dichiarazione dei redditi il modello VO della dichiarazione Iva ( Rigo VO33 della dichiarazione). 8

9 Legge Accertamento Il regime cessa, oltre al mancato rispetto dei requisiti richiesti (ricavi o compensi superiori a 30 mila euro, cessioni all export, spese per lavoro dipendente, acquisti di beni strumentali per importo superiore a 15 mila euro ecc.) anche per mutamento di attività con rientro in un regime speciale, trasferimento residenza all estero, effettuazione di operazione di cessione immobili o mezzi di trasporto nuovi e acquisizione partecipazioni in associazioni professionali, società di persone o a responsabilità limitata a ristretta base sociale, con effetto dall anno successivo. La fuoriuscita può avvenire anche in seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo con effetto dall anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti o per il realizzo di una delle ipotesi di legge. La rettifica della detrazione Iva Chiarito quando e come si può passare dal regime ordinario a quello dei minimi e viceversa si passa ora ad analizzare i risvolti fiscali e procedurali che necessariamente si creano. Si fa osservare, innanzitutto, che secondo il principio generale dell'articolo 19- bis2, comma 3, del D.p.r. n. 633/72, il passaggio dal regime ordinario al regime speciale dei minimi e viceversa comporta la rettifica della detrazione sui beni e servizi giacenti. La fattispecie è disciplinata al comma 101 dell articolo 1 Finanziaria 2008, che regola le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitata interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In tale circostanza, l'iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, 9

10 compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Esempio Si ipotizzi il passaggio al regime speciale, dal 1 gennaio 2009, di un contribuente che possiede: un bene strumentale ammortizzabile, acquistato nel 2006 per euro più iva detratta per euro; merci giacenti acquistate al prezzo di euro più iva detratta di 400 euro. Rettifica relativa al bene ammortizzabile: Anni mancanti, all 1/1/2009, al decorso del quadriennio : uno Importo della rettifica ( 2.000:5) x 1 = 400 Rettifica relativa alle merci in giacenza: 400 Totale imposta dovuta per rettifica della detrazione = 800 ( ) Il suddetto importo dovrà essere versato: in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi. Beni strumentali inferiori a 516,46 euro A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19-bis2 stabilisce che la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento. 10

11 Documentazione per rettifica Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24 dicembre Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente transita, per legge o opzione, nel regime ordinario dell'iva. In tal caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale rettifica. Termini di versamento dell imposta Per ovviare alla eventuale onerosità della rettifica della detrazione il comma 101 dispone che: l'imposta dovuta possa essere versata in un unica soluzione; oppure in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione di interessi. La prima o unica rata deve essere versata: entro il termine previsto per il versamento del saldo dell Iva relativa all anno precedente a quello di applicazione del regime (entro il 16 marzo del 2009). Le rate annuali (5 di pari importo) sono versate: entro i termini del versamento a saldo dell imposta sostitutiva dell IRPEF. A tal fine si utilizza il codice tributo 6497 (l anno di riferimento da indicare è il 2008 ). 11

12 In caso di mancato versamento dell unica rata o di una singola rata è applicabile la sanzione del 30% di cui all art. 13, D.Lgs. n. 471/97. È comunque possibile usufruire del ravvedimento operoso. RICORDA: Estinzione del debito con compensazione La norma prevede la facoltà di estinguere il debito mediante lo strumento della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Il mancato versamento dell unica rata, ovvero di una singola rata, è punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento dell'importo non versato, e costituisce titolo per l iscrizione a ruolo. Dichiarazione Iva L ammontare della rettifica della detrazione, effettuata a seguito dell adesione al regime dei contribuenti minimi dal 2009, va evidenziata a rigo VA45 della dichiarazione IVA In particolare, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell ultima dichiarazione annuale IVA precedente all applicazione del regime. Nel campo 2 deve essere indicato l ammontare complessivo della rettifica dell IVA già detratta, operata ai sensi dell articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale. L importo indicato a rigo VA45, campo 2, non deve essere compreso nel rigo VG70. 12

13 Tassazione del reddito 2008 L accesso al regime dei minimi comporta delle conseguenze anche per quanto riguarda la determinazione delle imposte dirette. Si ricorda che lo speciale regime prevede l'applicazione del principio di cassa sia per il reddito di impresa sia per quello di lavoro autonomo. Sulla base di tale principio, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta; ciò determina un trattamento differenziato per le plusvalenze e per le rimanenze di magazzino formatesi in periodi ante regime dei minimi. L art. 1, comma 112, Legge n. 244/2007 al riguardo dispone che: Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Viene pertanto posta la regola in base alla quale nel passaggio da un regime per competenza al regime dei minimi si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente (competenza). Se il ricavo conseguito o la spesa sostenuta concorrono a formare il reddito del 2008, il componente così imputato nell ultimo periodo non concorrerà più alla 13

14 formazione del reddito dei periodi successivi, ancorché incassato/pagato in tali periodi. Componenti rinviati da precedenti periodi d imposta Il comma 106 dell articolo 1 della Finanziaria 2008 ha dettato, inoltre, alcune disposizioni volte a disciplinare il trattamento fiscale dei componenti positivi o negativi riferibili ad esercizi precedenti l applicazione del regime dei minimi con riferimento ai quali risultavano applicabili le regole ordinarie del TUIR. Tale disposizione prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito del periodo d imposta precedente l applicazione del regime, solo per l importo della loro somma algebrica che eccede l ammontare di euro. Tuttavia, se l importo risultante dalla predetta somma algebrica non eccede il limite di euro, lo stesso importo può essere computato nella determinazione del reddito di esercizio solo se esprime un componente negativo di reddito. I componenti negativi o positivi in questione sono quelli per i quali il TUIR consente di rinviare la deduzione o prevede la tassazione in più periodi di imposta. ESEMPIO Si pensi ad esempio: alle plusvalenze realizzate, la cui tassazione in applicazione dell articolo 86 del Tuir, a scelta del contribuente, può essere imputata all esercizio in cui la stessa è realizzata ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto; alle spese di rappresentanza la cui deduzione nella misura di un terzo era 14

15 ammessa nell esercizio in cui le spese sono state sostenute e nei quattro successivi. Con riferimento a tali componenti rinviati ad esercizi successivi, il contribuente dovrà al termine dell esercizio precedente l entrata nel regime in esame, effettuare una somma algebrica tra l importo complessivo delle quote residue delle componenti attive e l importo complessivo delle quote residue delle componenti negative. Se il risultato di tale somma algebrica: è superiore a euro, l eccedenza rispetto ad euro sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d imposta; è inferiore ad euro 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito; è inferiore a euro 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito. Somma algebrica quote residue 5.000,00 Non rileva se trattasi di componenti > 5.000,00 Rileva sempre Antonio Gigliotti 5 Marzo

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