Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n [Preambolo]

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1 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gzzett Ufficile 6 luglio 2011, n. 155 Disposizioni urgenti per l stbilizzzione finnziri. Convertito in legge, con modificzioni, dll'rt.1 L , n.111 Prembolo [Prembolo] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli rticoli 77 e 87 dell Costituzione; Ritenut l strordinri necessità ed urgenz di emnre disposizioni per l stbilizzzione finnziri e per il contenimento dell spes pubblic, l fine di ottemperre qunto previsto dgli impegni presi in sede comunitri, nonché di emnre misure di stimolo fiscle per fvorire il rilncio dell competitività economic; Vist l deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 30 giugno 2011; Sull propost del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economi e delle finnze; EMANA il seguente decreto-legge: TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 1 Livellmento remunertivo Itli-Europ UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 1 / 219

2 1. Il trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto, in funzione dell cric ricopert o dell'incrico svolto, i titolri di criche elettive ed incrichi di vertice o quli componenti, comunque denominti, degli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A, non può superre l medi pondert rispetto l PIL degli nloghi trttmenti economici percepiti nnulmente di titolri di omologhe criche e incrichi negli ltri sei principli Stti dell'are Euro. Fermo il principio costituzionle di utonomi, per i componenti del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti il costo reltivo l trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto in funzione dell cric ricopert non può superre l medi pondert rispetto l PIL del costo reltivo i componenti dei Prlmenti nzionli. (1) 2. L disposizione di cui l comm 1 si pplic, oltre che lle criche e gli incrichi negli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A del medesimo comm, nche i segretri generli, i cpi dei diprtimenti, i dirigenti di prim fsci, i direttori generli degli enti e i titolri degli uffici questi equiprti delle mministrzioni centrli dello Stto. Ai fini del presente comm per trttmento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità crico delle pubbliche finnze percepiti dl titolre delle predette criche, ivi compresi quelli erogti dlle mministrzioni di pprtenenz. (2) 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituit un Commissione, presiedut dl Presidente dell'istat e compost d quttro esperti di chir fm, tr cui un rppresentnte di Eurostt, che durno in cric quttro nni, l qule entro il 1 luglio di ogni nno e con provvedimento pubblicto nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin, provvede ll ricognizione e ll'individuzione dell medi dei trttmenti economici di cui l comm 1 riferiti ll'nno precedente ed ggiornti ll'nno in corso sull bse delle previsioni dell'indice rmonizzto dei prezzi l consumo contenute nel Documento di economi e finnz. L prtecipzione ll commissione è titolo grtuito. In sede di prim ppliczione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui l primo periodo è dottto entro trent giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessri stbilire l metodologi di clcolo e rccogliere le informzioni rilevnti, l ricognizione e l individuzione riferite ll'nno 2010 sono provvisorimente effettute entro il 31 dicembre 2011 ed eventulmente riviste entro il 31 mrzo Le disposizioni di cui i commi 1, 2 e 3 costituiscono, i sensi dell'rticolo 117, terzo comm, dell Costituzione, norme di principio in mteri di coordinmento dell finnz pubblic. Le regioni deguno, entro il termine di sessnt giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, l propri legislzione lle previsioni di cui i medesimi commi. Le regioni sttuto specile e le province utonome di Trento e di Bolzno deguno l propri legislzione lle disposizioni stesse, secondo i rispettivi sttuti e reltive norme di ttuzione. 5. I componenti degli orgni di cui ll'llegto B, che sino dipendenti pubblici, sono collocti in spetttiv non retribuit, slvo che optino per il mntenimento, in vi esclusiv, del trttmento economico dell'mministrzione di pprtenenz. 6. Le norme di cui i commi 1, 2, 4 e 5 si pplicno decorrere dlle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non sino stti ncor determinti ll dt di entrt in vigore del presente decreto (1) Il presente comm è stto così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n. 111 (G.U , n.164), con decorrenz del Si riport di seguito il testo previgente: "1. Il trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto, in funzione dell cric ricopert o dell'incrico svolto, i titolri di criche elettive ed incrichi di vertice o quli componenti, comunque denominti, degli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A, non può superre l medi degli nloghi trttmenti economici percepiti nnulmente di titolri di omologhe criche e incrichi negli ltri Stti dell'are Euro. Fermo il principio costituzionle di utonomi, per i componenti del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti il costo reltivo l trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto in funzione dell cric ricopert non può superre l medi del costo reltivo i componenti dei Prlmenti nzionli." (2) Il primo periodo del presente comm è stto così sostituito dll'rt. 1, comm 33, D.L , n. 138, con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "L disposizione di cui l comm 1 si pplic nche i segretri generli, i cpi dei diprtimenti, i dirigenti generli e i titolri degli uffici questi equiprti.". TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 2 Auto blu UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 2 / 219

3 1. L cilindrt delle uto di servizio non può superre i 1600 cc. 2. Fnno eccezione le uto in dotzione l Cpo dello Stto, i Presidenti del Sento e dell Cmer, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente dell Corte costituzionle e le uto blindte dibite i servizi istituzionli di pubblic sicurezz. 3. Le uto d oggi in servizio possono essere utilizzte solo fino ll loro dismissione o rottmzione e non possono essere sostituite. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro per l pubblic mministrzione e l'innovzione, sono disposti modlità e limiti di utilizzo delle utovetture di servizio l fine di ridurne numero e costo. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 3 Aerei blu 1. I voli di Stto devono essere limitti l Presidente dell Repubblic, i Presidenti di Cmer e Sento, l Presidente del Consiglio dei Ministri, l Presidente dell Corte costituzionle. 2. Eccezioni rispetto quest regol devono essere specificmente utorizzte, soprttutto con riferimento gli impegni internzionli, e rese pubbliche sul sito dell Presidenz del Consiglio dei Ministri, slvi i csi di segreto per rgioni di Stto. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 4 Benefits 1. Ftt eccezione per il Presidente dell Repubblic, dopo l cesszione dll'ufficio, fvore dei titolri di qulsisi incrico o cric pubblic, elettiv o conseguit per nomin, nche negli orgni costituzionli e di rilevnz costituzionle, ivi compresi quelli indicti nell'rticolo 121 dell Costituzione, non possono essere utilizzti immobili pubblici, nche d uso bittivo, né destinto personle pubblico, né messi disposizione mezzi di trsporto o pprti di comuniczione e di informzione pprtenenti d orgni o enti pubblici o d questi comunque finnziti. Restno ferme le norme previste dll'ordinmento in mteri di sicurezz nzionle o di protezione personle. 2. L Cmer dei deputti, il Sento dell Repubblic, l Corte costituzionle, nell'mbito dell propri utonomi, ssumono le opportune deliberzioni per limitre nel tempo i benefici di cui l comm 1 che vengono riconosciuti i rispettivi Presidenti dopo l cesszione dll cric. (1) 3. L disposizione di cui l comm 1 è principio di coordinmento dell finnz pubblic i sensi dell'rticolo 117, terzo comm, dell Costituzione (1) L'originri prol "riconosciuti" è stt sostituit dlle seguenti "che vengono riconosciuti" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 5 Riduzione dotzioni Orgnismi politico-mministrtivi e orgni collegili UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 3 / 219

4 1. Nel rispetto del principio costituzionle di utonomi, decorrere dll'nno 2012 gli importi corrispondenti lle riduzioni di spes che, nche con riferimento lle spese di ntur mministrtiv e per il personle, srnno utonommente deliberte entro il 31 dicembre 2013, con le modlità previste di rispettivi ordinmenti dl Sento dell Repubblic, dll Cmer dei deputti e dll Corte costituzionle sono versti l bilncio dello Stto e sono utilizzti dllo Stto per gli interventi strordinri per fme nel mondo, clmità nturli, ssistenz i rifugiti, conservzione di beni culturli previsti dll'rticolo 48 dell legge 20 mggio 1985, n A decorrere dll'nno 2012 gli stnzimenti del Consiglio nzionle dell'economi e del lvoro (CNEL), degli orgni di utogoverno dell mgistrtur ordinri, mministrtiv, contbile, tributri, militre, nonché delle utorità indipendenti, compres l Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto ll'nno Ai fini dell riduzione previst dl presente comm gli stnzimenti si considerno l netto degli oneri reltivi l personle dipendente, nonché, per gli orgni di utogoverno, degli oneri per l formzione e l'ggiornmento del personle. 2-bis. L disposizione di cui ll'rticolo 6, comm 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, nell prte concernente gli orgni previsti per legge che operno presso il Ministero per l'mbiente, e limittmente ll Commissione tecnic di verific dell'imptto mbientle - VIA e VAS e ll Commissione istruttori per l'utorizzzione integrt mbientle - IPPC, si interpret nel senso che lle stesse comunque non si pplic qunto previsto dgli rticoli 68 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni, dll legge 6 gosto 2008, n. 133, e 29, comm 2, letter e -bis), e comm 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificzioni, dll legge 4 gosto 2006, n (1) (1) Il presente comm è stto ggiunto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 6 Finnzimento dei prtiti politici 1. Ferme restndo le riduzioni di spes già previste dll'rticolo 2, comm 275, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dll'rticolo 5, comm 4, del decreto legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dll'rticolo 1, comm 5, primo periodo, dell legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulndo un riduzione complessiv del 30 per cento. 2. All'rticolo 1 dell legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e qurto periodo del comm 6 sono sostituiti di seguenti: "In cso di scioglimento nticipto del Sento dell Repubblic o dell Cmer dei deputti il versmento delle quote nnuli dei reltivi rimborsi è interrotto. In tle cso i movimenti o prtiti politici hnno diritto esclusivmente l versmento delle quote dei rimborsi per un numero di nni pri ll durt dell legisltur dei rispettivi orgni. [Il versmento dell quot nnu di rimborso, spettnte sull bse del presente comm, è effettuto nche nel cso in cui si trscors un frzione di nno.]". (1) 3. Il comm 1 si pplic decorrere del primo rinnovo del Sento dell Repubblic, dell Cmer dei deputti, del Prlmento europeo e dei Consigli regionli successivo ll dt di entrt in vigore del presente decreto (1) Le prole comprese tr prentesi qudre sono stte soppresse dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 7 Election dy UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 4 / 219

5 1. A decorrere dl 2012 le consultzioni elettorli per le elezioni dei sindci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunli, provincili e regionli, del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti, si svolgono, comptibilmente con qunto previsto di rispettivi ordinmenti, in un'unic dt nell'rco dell'nno. 2. Qulor nel medesimo nno si svolgno le elezioni dei membri del Prlmento europeo spettnti ll'itli le consultzioni di cui l comm 1 si effettuno nell dt stbilit per le elezioni del Prlmento europeo. 2 -bis. Nel cso in cui, nel medesimo nno, debb tenersi più di un referendum brogtivo, l convoczione degli elettori i sensi dell'rticolo 34 dell legge 25 mggio 1970, n. 352, vviene per tutti i referendum brogtivi nell medesim dt. (1) (1) Il presente comm è stto ggiunto dll'rt. 13, D.L , n. 138, con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 8 Obblighi di trsprenz per le società prtecipzione pubblic 1. Entro tre mesi dll'entrt in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli orgnismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionle curndone ltresì il periodico ggiornmento, l'elenco delle società di cui detengono, direttmente o indirettmente, quote di prtecipzione nche minoritri indicndone l'entità, nonché un rppresentzione grfic che evidenzi i collegmenti tr l'ente o l'orgnismo e le società ovvero tr le società controllte e indicno se, nell'ultimo triennio dll pubbliczione, le singole società hnno rggiunto il preggio di bilncio. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 9 Fbbisogni stndrd, spending review e supermento dell spes storic delle Amministrzioni dello Stto UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 5 / 219

6 1. Dto l'obiettivo di rzionlizzzione dell spes e di supermento del criterio dell spes storic, il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto, sull bse di un tto di indirizzo del Ministro dell'economi e delle finnze, prtire dll'nno 2012, d'intes con i Ministeri interessti, dà inizio d un ciclo di "spending review" mirt ll definizione dei fbbisogni stndrd propri dei progrmmi di spes delle mministrzioni centrli dello Stto. Le nlisi individuno, tr l'ltro, eventuli criticità nell produzione ed erogzione dei servizi pubblici, nche inerenti le possibili dupliczioni di strutture e le possibili strtegie di migliormento dei risultti ottenibili con le risorse stnzite. In prticolre, per le mministrzioni periferiche dello Stto sono proposte specifiche metodologie per quntificre i reltivi fbbisogni, nche i fini dell lloczione delle risorse nell'mbito dell loro complessiv dotzione. 2. Il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto, richiede lle mministrzioni centrli dello Stto i dti e le informzioni provenienti dlle bnche dti, indgini e sistemi informtivi dell'mministrzione necessri per l relizzzione delle ttività di cui l comm 1. Le mministrzioni centrli dello Stto trsmettono tli dti per vi telemtic e fcilitno l'ccesso d ltri dti provenienti dl SISTAN, nche nell form di dti elementri, nel rispetto dell normtiv vigente, senz oneri crico del bilncio dello Stto. 3. In cso di omess trsmissione dei dti senz motivt giustificzione entro il termine previsto nell richiest di cui l comm 2, su comuniczione del Ministero dell'economi e delle finnze, l'mministrzione competente riduce l retribuzione di risultto dei dirigenti responsbili nell misur del 2 per cento. 4. A decorrere dl 2013, i risultti delle ttività di cui l comm 1, sono comunicti dl Ministero dell'economi e delle finnze lle Amministrzioni centrli dello Stto. 5. Sull bse delle comuniczioni fornite lle mministrzioni centrli dello Stto i sensi del comm 4, e in coerenz con gli obiettivi e gli interventi indicti nel Documento di economi e finnz, le Amministrzioni centrli dello Stto propongono nell'mbito di ccordi triennli con il Ministero dell'economi e delle finnze norme volte relizzre il supermento dell spes storic e l grdule convergenz verso gli obiettivi identificti con le procedure di cui i commi precedenti d inserire nell legge di stbilità, ovvero con pposito disegno di legge collegto ll mnovr di finnz pubblic. 6. I Nuclei di nlisi e vlutzione dell spes di cui ll'rticolo 39 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono l monitorggio dell'ttuzione e dei risultti ttesi dei provvedimenti di cui l comm 5 e segnlno eventuli scostmenti l Ministro dell'economi e delle finnze e l Ministro competente. 7. Il Rpporto sull spes delle mministrzioni centrli dello Stto di cui ll'rticolo 41 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustr gli esiti delle ttività di cui i commi precedenti. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitorggio dell spes pubblic 1. Sono preselettivmente esclusi dll'ppliczione delle disposizioni di cui i commi d 2 5 del presente rticolo il Fondo per il finnzimento ordinrio delle università, nonché le risorse destinte ll ricerc, ll'istruzione scolstic e l finnzimento del cinque per mille dell'impost sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettcolo di cui ll legge 30 prile 1985, n. 163, le risorse destinte ll mnutenzione ed ll conservzione dei beni culturli [e, limittmente ll'nno 2012, il fondo per le ree sottoutilizzte]. (4) 2. Ai fini del concorso l rggiungimento degli obiettivi progrmmti di finnz pubblic, le mministrzioni centrli dello Stto ssicurno, decorrere dll'nno 2012, un riduzione dell spes in termini di sldo netto d finnzire ed indebitmento netto corrispondente gli importi indicti nell'llegto C. 3. Nelle more dell definizione degli interventi correttivi di cui l comm 4, il Ministro dell'economi e delle finnze è utorizzto d ccntonre e rendere indisponibile, nell'mbito delle spese rimodulbili di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell legge n. 196 del 2009, delle missioni di spes di ciscun Ministero interessto, un mmontre di spes pri qunto indicto nell tbell di cui l comm I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stbilità per il triennio , gli interventi correttivi necessri per l relizzzione degli obiettivi di cui l comm 2. Le proposte di riduzione non possono comunque rigurdre le risorse destinte ll progrmmzione regionle nell'mbito del Fondo per le ree sottoutilizzte; rest in ogni cso fermo l'obbligo di cui ll'rticolo 21, comm 13, dell UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 6 / 219

7 legge 31 dicembre 2009, n Il Ministro dell'economi e delle finnze verific gli effetti finnziri sui sldi di finnz pubblic derivnti di suddetti interventi, i fini del rispetto degli obiettivi di cui l medesimo comm. (6) 5. Qulor, seguito dell verific, le proposte di cui l comm 4 non risultino degute conseguire gli obiettivi in termini di indebitmento netto ssegnti i sensi del comm 2, il Ministro dell'economi e delle finnze riferisce l Consiglio dei Ministri e, eventulmente, con l medesim legge di stbilità è dispost l corrispondente riduzione delle dotzioni finnzirie, iscritte legislzione vigente nell'mbito delle spese rimodulbili di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell citt legge n. 196 del 2009, delle missioni di spes di ciscun Ministero interessto, vlere sulle risorse ccntonte di cui l citto comm Il comm 5 dell'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, è brogto. 7. Le utorizzzioni di spes i cui stnzimenti nnuli non risultno impegnti sull bse delle risultnze del Rendiconto generle dello Stto reltivo gli nni 2008, 2009 e 2010 sono definnzite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro dell'economi e delle finnze, d dottre entro il 30 settembre 2011 sono individute per ciscun Ministero le utorizzzioni di spes d definnzire e le reltive disponibilità esistenti ll dt di entrt in vigore del presente decreto. Le disponibilità individute sono verste ll'entrt del bilncio dello Stto per essere rissegnte l fondo mmortmento dei titoli di Stto. 8. All'rticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dl primo l terzo sono sostituiti di seguenti: "I residui delle spese correnti e delle spese in conto cpitle, non pgti entro il secondo esercizio successivo quello in cui è stto iscritto il reltivo stnzimento, si intendono perenti gli effetti mministrtivi. Le somme eliminte possono riprodursi in bilncio con rissegnzione i pertinenti cpitoli degli esercizi successivi. Le somme stnzite per spese in conto cpitle non impegnte ll chiusur dell'esercizio costituiscono economie di bilncio d esclusione degli stnzimenti iscritti in forz di disposizioni legisltive entrte in vigore nell'ultimo qudrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mntenuti in bilncio, quli residui, non oltre l'esercizio successivo quello cui si riferiscono. Le somme che hnno costituito economie, reltive ll prim nnulità di un utorizzzione di spes pluriennle, con l'esclusione delle utorizzzioni di spes permnenti e dei fondi del personle, del fondo occupzione, del fondo opere strtegiche e del fondo per le ree sottoutilizzte, possono essere reiscritte con l legge di bilncio, per un solo esercizio finnzirio, nell competenz dell'esercizio successivo quello terminle dell'utorizzzione medesim.". 9. Il comm 39 dell'rticolo 3 dell legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dl seguente: "39. Con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze, di concerto con i Ministri interessti, è quntificto l'mmontre delle somme iscritte nel conto dei residui d eliminre i sensi del comm 38, che sono conseguentemente verste dlle mministrzioni interesste ll'entrt del bilncio dello Stto, nonché l'mmontre degli stnzimenti d iscrivere, nel limite mssimo del 50 per cento dei versmenti, comptibilmente con gli obiettivi progrmmti di finnz pubblic e comunque nei limiti degli effetti positivi stimti in ciscun nno in termini di indebitmento netto conseguenti ll eliminzione dei residui, in pposito fondo d istituire nello stto di previsione del Ministero dell'economi e delle finnze per il finnzimento di nuovi progrmmi di spes o di quelli già esistenti. L'utilizzzione del fondo è dispost con decreti del Ministro dell'economi e delle finnze, su propost del Ministro interessto, previo prere delle competenti Commissioni prlmentri.". 10. Sono brogte, decorrere dl 1 gennio 2012, tutte le norme che dispongono l conservzione nel conto dei residui, per essere utilizzte nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stti di previsione dei Ministeri, non impegnte i sensi dell'rticolo 34 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, l termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme reltive i fondi del personle, l fondo occupzione, l fondo opere strtegiche e l fondo per le ree sottoutilizzte. 11. Ai fini dell'ttuzione dell'rticolo 34, comm 2, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrli del bilncio e le rgionerie territorili dello Stto per le spese decentrte verificno, i fini dell registrzione dell'impegno, l'effettiv sussistenz dell'obbligzione giuridicmente perfeziont, identificndo lo specifico tto o contrtto cui conseguono l'obbligo dello Stto ed il correltivo diritto di terzi. 12. In presenz di uno scostmento rilevnte dgli obiettivi indicti per l'nno considerto dl Documento di economi e finnz e d eventuli ggiornmenti, come pprovti dlle reltive risoluzioni prlmentri, il Ministro dell'economi e delle finnze, previ deliberzione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, d pubblicre nell Gzzett Ufficile, l limitzione ll'ssunzione di impegni di spes o ll'emissione di titoli di pgmento crico del bilncio dello Stto, entro limiti percentuli determinti in misur uniforme rispetto tutte le dotzioni di bilncio, con esclusione delle cosiddette spese obbligtorie i sensi dell'rticolo 21, comm 6, dell legge 31 dicembre 2009, n Nell ipotesi previst dl primo periodo del presente comm ovvero nel cso in cui non sino ssicurti gli obiettivi di risprmio stbiliti i sensi del comm 2, con le modlità previste dl citto primo periodo l'mministrzione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilncio pluriennle, su comuniczione del Ministero dell'economi e delle finnze, l riduzione dell retribuzione di risultto dei dirigenti responsbili nell UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 7 / 219

8 misur del 30 per cento. Con decreto di ntur non regolmentre del Ministro dell'economi e delle finnze sono stbilite le disposizioni tecniche per l'ttuzione del presente comm. Contestulmente ll loro dozione, i decreti di cui l comm 39 dell'rticolo 3 dell legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredti d pposite relzioni, sono trsmessi lle Cmere. (5) 13. Per le medesime finlità di cui l comm 12, il Ministro dell'economi e delle finnze, sentito il Ministro vigilnte, può disporre, con uno o più decreti, l riduzione delle spese di funzionmento degli enti e orgnismi pubblici, nche con personlità giuridic di diritto privto, inclusi nell'elenco Istt i sensi del comm 3 dell'rticolo 1 dell legge 31 dicembre 2009, n Sono esclusi gli enti territorili, gli enti d questi vigilti e gli orgni costituzionli. Gli orgni interni di revisione e di controllo vigilno sull'ppliczione di tle decreto, ssicurndo l congruità delle conseguenti vrizioni di bilncio. Il mggiore vnzo derivnte d tli riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile. [14. In vi sperimentle e nel rispetto dell'invrinz dei sldi di finnz pubblic, per gli nni 2012, 2013 e 2014 è consentit l possibilità di dottre vrizioni compenstive tr le dotzioni finnzirie reltive lle spese di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'mbito di ciscun Ministero, nche tr progrmmi diversi; l misur dell vrizione, qulor sino interesste utorizzzioni di spes di fttore legisltivo, comunque, deve essere tle d non pregiudicre il conseguimento delle finlità definite dlle reltive norme sostnzili e comunque non può essere superiore l 20 per cento delle risorse finnzirie complessivmente stnzite. L vrizione è dispost con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze su propost del Ministro competente, previo prere fvorevole delle competenti commissioni prlmentri, nel cso sino interesste utorizzzioni di spes di fttore legisltivo. Rest precluso l'utilizzo degli stnzimenti di spes in conto cpitle per finnzire spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui l precedente periodo sono trsmessi l Prlmento per l'espressione del prere delle Commissioni competenti per mteri e per i profili di crttere finnzirio. I preri devono essere espressi entro quindici giorni dll dt di trsmissione. Decorso inutilmente il termine senz che le Commissioni bbino espresso i preri di rispettiv competenz, i decreti possono essere dottti. I decreti perdono efficci fin dll'inizio qulor il Prlmento non pprovi l corrispondente vrizione in sede di esme del disegno di legge di ssestmento. Le vrizioni disposte con i decreti di cui l presente comm hnno effetto esclusivmente per l'esercizio in corso.] (1) 15. Il secondo e terzo periodo dell'rticolo 21, comm 6, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretno nel senso che nell'mbito degli oneri inderogbili rientrno esclusivmente le spese cosiddette obbligtorie, ossi le spese reltive l pgmento di stipendi, ssegni, pensioni e ltre spese fisse, le spese per interessi pssivi, le spese derivnti d obblighi comunitri e internzionli, le spese per mmortmento di mutui, nonché quelle vincolte prticolri meccnismi o prmetri, determinti d leggi che regolno l loro evoluzione. 16. All'rticolo 1, comm 3, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, le prole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dlle seguenti: "entro il 30 settembre". (3) 17. Per provvedere ll'estinzione dei crediti, mturti nei confronti dei Ministeri ll dt del 31 dicembre 2010, il cui pgmento rientri, secondo i criteri di contbilità nzionle, tr le regolzioni debitorie pregresse e il cui mmontre è ccertto con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze, nche sull bse delle risultnze emerse seguito dell emnzione dell propri circolre n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblict nell Gzzett Ufficile n. 5 dell'8 gennio 2011, il fondo di cui ll'rticolo 1, comm 50, dell legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementto, per l'nno 2011, rispettivmente: ) medinte utilizzo delle disponibilità, per l'nno 2011, del fondo di cui ll'ultimo periodo del comm 250 dell'rticolo 2 dell legge 23 dicembre 2009, n. 191; [b) fino d euro milioni di euro medinte versmento l bilncio dello Stto di un corrispondente quot delle risorse complessivmente disponibili reltive rimborsi e compenszioni di crediti di impost, esistenti presso l contbilità specile 1778 "Agenzi delle entrte - Fondi di bilncio".] (2) 18. I crediti, mturti nei confronti dei Ministeri ll dt del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, richiest del creditore e su conforme prere dell'agenzi del demnio, nche i sensi dell'rticolo 1197 del codice civile. 19. Al fine di potenzire l'ttività di controllo e monitorggio degli ndmenti di finnz pubblic, i rppresentnti del Ministero dell'economi e delle finnze nei collegi di revisione o sindcli delle pubbliche mministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, e delle utorità indipendenti, sono scelti tr gli iscritti in un elenco, tenuto dl predetto Ministero, in possesso di requisiti professionli stbiliti con decreto di ntur non regolmentre deguti per l'espletmento dell'incrico. In sede di prim ppliczione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenzili, o di pri livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiprti, nonché i dipendenti del Ministero che, ll dt di entrt in vigore del presente decreto, ricoprono incrichi di componente presso collegi di cui l presente comm; i soggetti nzidetti ed i mgistrti dell Corte dei conti possono, comunque, fr prte dei collegi di revisione o sindcli delle pubbliche mministrzioni, nche se non iscritti nel registro di cui ll'rticolo 6 del decreto legisltivo 27 gennio 2010, n All'rticolo 6, comm 8, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dl seguente: UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 8 / 219

9 "Le disposizioni del presente comm non si pplicno i convegni orgnizzti dlle università e dgli enti di ricerc ed gli incontri istituzionli connessi ll'ttività di orgnismi internzionli o comunitri, lle feste nzionli previste d disposizioni di legge e quelle istituzionli delle Forze rmte e delle Forze di polizi, nonché, per il 2012, lle mostre utorizzte, nel limite di spes complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivnti dll legislzione vigente nonché dl ptto di stbilità interno, dl Ministero per i beni e le ttività culturli, di concerto, i soli fini finnziri, con il Ministero dell'economi e delle finnze". 21. I titoli sequestrti di cui ll'rticolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificzioni, dll legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicti dll'rticolo 6, comm 21-quinquies, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modlità individuti con il decreto di ntur non regolmentre ivi previsto e nei limiti richimti l citto rticolo 6 entro i quli è possibile l'utilizzo di beni e vlori sequestrti (1) Il presente comm così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164) con decorrenz dl , è stto brogto dll'rt. 1, comm 02, D.L , n. 138 così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl (2) L presente letter così modifict dll'llegto ll legge di conversione L , n.111 con decorrenz dl è stt soppress dll'rt. 35 D.L , n. 1 con decorrenz dl (3) Il presente comm è stto così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl , così come rettificto con errt-corrige pubblict nell G.U , n (4) Le prole tr prentesi qudre contenute nel presente comm sono stte soppresse dll'rt. 1, comm 2, D.L , n. 138, con decorrenz dl (5) Il secondo periodo del presente comm è stto inserito dll'rt. 1, comm 7, D.L , n. 138, con decorrenz dl così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl (6) Il presente comm è stto così modificto dll'rt. 1, comm 2, D.L , n. 138 così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stbilità per il triennio , gli interventi correttivi necessri per l relizzzione degli obiettivi di cui l comm 2. Il Ministro dell'economi e delle finnze verific gli effetti finnziri sui sldi di finnz pubblic derivnti di suddetti interventi, i fini del rispetto degli obiettivi di cui l medesimo comm. ". TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 11 Interventi per l rzionlizzzione dei processi di pprovvigionmento di beni e servizi dell Pubblic Amministrzione 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finnz pubblic, nche ttrverso l rzionlizzzione dell spes per l'cquisto di beni e servizi, nel contesto del sistem rete di cui ll'rticolo 1, comm 457, dell legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individute misure dirette d incrementre i processi di centrlizzzione degli cquisti rigurdnti beni e servizi. A tle fine il Ministero dell'economi e delle finnze - nell'mbito del Progrmm di rzionlizzzione degli cquisti - decorrere dl 30 settembre 2011 vvi un pino volto ll'mplimento dell quot di spes per gli cquisti di beni e servizi gestit ttrverso gli strumenti di centrlizzzione e pubblic sul sito con cdenz trimestrle le merceologie per le quli viene ttuto il pino. 2. Per l relizzzione delle finlità di cui l comm 1 e i fini dell'umento dell percentule di cquisti effettuti in vi telemtic, il Ministero dell'economi e delle finnze, nche vvlendosi di Consip S.p.A., mette disposizione nel contesto del sistem rete il proprio sistem informtico di negozizione in riuso, nche i sensi del decreto legisltivo 7 mrzo 2005, n. 82, secondo qunto definito con pposito decreto del Ministero UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 9 / 219

10 dell'economi e delle finnze, d'intes con l Conferenz permnente per i rpporto tr lo Stto, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno. 3. Le mministrzioni pubbliche possono ltresì richiedere l Ministero dell'economi e delle finnze l'utilizzo del sistem informtico di negozizione in modlità ASP (Appliction Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economi e delle finnze sono previste le reltive modlità e tempi di ttuzione, nonché i meccnismi di copertur dei costi reltivi ll'utilizzo, e degli eventuli servizi correlti,del sistem informtico di negozizione, nche ttrverso forme di remunerzione sugli cquisti crico degli ggiudictri delle procedure relizzte. 4. Per le merceologie di cui l comm 1, nell'mbito del Progrmm di rzionlizzzione degli cquisti di beni e servizi del Ministero dell'economi e delle finnze, Consip S.p.A. predispone e mette disposizione delle mministrzioni pubbliche strumenti di supporto ll rzionlizzzione dei processi di pprovvigionmento di beni e servizi. A tle fine, Consip: ) elbor ppositi indictori e prmetri per supportre l'ttività delle mministrzioni di misurzione dell'efficienz dei processi di pprovvigionmento con riferimento, tr l'ltro, ll'osservnz delle disposizioni e dei principi in tem di rzionlizzzione e ggregzione degli cquisti di beni e servizi, ll percentule di cquisti effettuti in vi telemtic, ll durt medi dei processi di cquisto; b) relizz strumenti di supporto per le ttività di progrmmzione, controllo e monitorggio svolte dlle mministrzioni pubbliche; c) relizz strumenti di supporto llo svolgimento delle ttività di controllo d prte dei soggetti competenti sull bse dell normtiv vigente. 5. Dlle ttività di cui i commi d 1 4 non devono derivre nuovi o mggiori oneri crico dell finnz pubblic. 6. Ove non si ricorr lle convenzioni di cui ll'rticolo 1, comm 449, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli tti e i contrtti posti in essere in violzione delle disposizioni sui prmetri contenute nell'rticolo 26, comm 3, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinre e determinno responsbilità errile. Restno escluse dll'ppliczione del presente comm le procedure di pprovvigionmento già ttivte ll dt di entrt in vigore del presente provvedimento. 7. Le comuniczioni di cui ll'rticolo 7, comm 8, del decreto legisltivo 12 prile 2006, n. 163, sono rese disponibili, nche ttrverso ccesso l csellrio informtico di contrtti pubblici di lvori servizi e forniture, gli orgni di controllo per l verific di qunto disposto l precedente comm, nell'mbito delle ttività di controllo previste dll normtiv vigente. 8. Con riferimento gli enti del Servizio snitrio nzionle si pplicno le disposizioni di cui i commi 1, 2 e 3 e restno ferme le disposizioni di governnce di settore in mteri di verific degli dempimenti di cui ll'rticolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificzioni, dll legge 16 novembre 2001, n. 405, e ll'rticolo 22, comm 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 3 gosto 2009, n. 102, i fini dell'ppliczione del sistem premile e snziontorio previsto dll legislzione vigente. 9. Al fine di rzionlizzre i servizi di pgmento delle retribuzioni di cui ll'rticolo 1, comm 447, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ll'rticolo 2, comm 197, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinre conseguenti risprmi di spes, il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell'mministrzione generle, del personle e dei servizi, stipul su richiest delle mministrzioni pubbliche di cui ll'rticolo 1 del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogzione dei servizi di cui l presente comm, che devono essere efficci decorrere dl 1 gennio Con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze di ntur non regolmentre viene fissto l'elenco dei servizi connessi i pgmenti di cui l periodo precedente ed il reltivo contributo d versre su pposito cpitolo di entrt del bilncio dello Stto, per essere rissegnto i pertinenti cpitoli dello stto di previsione del Ministero dell'economi e delle finnze. Restno escluse dl contributo le Amministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 446, dell legge 27 dicembre 2006, n Fermo restndo qunto previsto dll'rticolo 1, commi 449 e 450, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restndo i compiti ttribuiti Consip S.p.A. dll'rticolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificzioni dll legge 22 febbrio 2010, n. 24, con decreto del Ministero dell giustizi, di concerto con il Ministero dell'economi e delle finnze, reltivmente lle voci di spes venti mggiore imptto sul bilncio del Ministero dell giustizi ed l fine del contenimento dell spes medesim, sono individuti periodicmente i beni e i servizi strumentli ll'esercizio delle competenze istituzionli del Ministero dell giustizi, per l'cquisizione dei quli il Ministero medesimo si vvle di Consip S.p.A., in qulità di centrle di committenz i sensi dell'rticolo 3, comm 34, del decreto legisltivo 12 prile 2006, n Il decreto di cui l presente comm definisce ltresì i termini principli dell convenzione tr il Ministero dell giustizi e Consip S.p.A. e può prevedere, previ verific dell insussistenz di effetti finnziri negtivi, nche indiretti, sui sldi di finnz pubblic, meccnismi di remunerzione sugli cquisti d porre crico dell'ggiudictrio delle procedure di gr svolte d Consip S.p.A All'rticolo 1 dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comm 453 è sostituito dl seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economi e delle finnze possono essere previsti, previ verific dell insussistenz di effetti finnziri negtivi, nche indiretti, sui sldi di finnz pubblic, meccnismi di remunerzione sugli cquisti d imporre crico dell'ggiudictrio delle convenzioni di cui ll'rticolo 26, comm 1, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'ggiudictrio di gre su deleg bndite d Consip S.p.A. nche i sensi dell'rticolo 2, comm 574, UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 10 / 219

11 dell legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'ggiudictrio degli pplti bsti su ccordi qudro conclusi d Consip S.p.A. nche i sensi dell'rticolo 2, comm 574, dell legge 24 dicembre 2007, n L relzione di cui ll'rticolo 26, comm 4, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustr inoltre i risultti, in termini di riduzione di spes, conseguiti ttrverso l'ttuzione di qunto previsto dl presente rticolo per ciscun ctegori merceologic. Tle relzione è invit entro il mese di giugno di ciscun nno l Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 12 Acquisto, vendit, mnutenzione e censimento di immobili pubblici 1. A decorrere dl 1 gennio 2012 le operzioni di cquisto e vendit di immobili, effettute si in form dirett si indirett, d prte delle mministrzioni inserite nel conto economico consolidto dell pubblic mministrzione, come individute dll'istituto nzionle di sttistic (ISTAT) i sensi del comm 3 dell'rticolo 1 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territorili, degli enti previdenzili e degli enti del servizio snitrio nzionle, nonché del Ministero degli ffri esteri con riferimento i beni immobili ubicti ll'estero, sono subordinte ll verific del rispetto dei sldi strutturli di finnz pubblic d ttursi con decreto di ntur non regolmentre del Ministro dell'economi e delle finnze. Per gli enti previdenzili pubblici e privti restno ferme le disposizioni di cui l comm 15 dell'rticolo 8 del decretolegge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n A decorrere dl 1 gennio 2013: (4) ) sono ttribuite ll'agenzi del demnio le decisioni di spes, sentito il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, reltive gli interventi mnutentivi, crttere ordinrio e strordinrio, effettuti sugli immobili di proprietà dello Stto, in uso per finlità istituzionli lle Amministrzioni dello Stto di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, e successive modificzioni, incluse l Presidenz del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, nche fiscli, ftte slve le specifiche previsioni di legge rigurdnti il Ministero dell difes, il Ministero degli ffri esteri e il Ministero per i beni e le ttività culturli, nonché il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti con riferimento qunto previsto dgli rticoli 41 e 42 del decreto legisltivo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificzioni, e dgli rticoli 127 e 128 del decreto legisltivo 12 prile 2006, n. 163, e successive modificzioni. Conseguentemente sono ftte slve le risorse ttribuite l Ministero delle infrstrutture e dei trsporti per gli interventi reltivi gli edifici pubblici sttli e gli immobili demnili, le cui decisioni di spes sono ssunte, nei limiti delle predette risorse, dl Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, sentit l'agenzi del demnio; b) sono ltresì ttribuite ll'agenzi del demnio le decisioni di spes, sentito il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, per gli interventi mnutentivi posti crico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzti qulsisi titolo dlle Amministrzioni di cui ll letter ); c) restno ferme le decisioni di spes del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti reltive gli interventi mnutentivi effettuti su beni immobili ovvero infrstrutture diversi d quelli di cui lle lettere ) e b). Tli interventi sono comunicti ll'agenzi del demnio preventivmente, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi delle lettere ) e b); d) gli interventi di piccol mnutenzione sono curti direttmente dlle Amministrzioni utilizztrici degli immobili, nche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicti ll'agenzi del demnio preventivmente, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi delle lettere ), b) e c) e, nel cso di immobili in loczione pssiv, l fine di verificre le previsioni contrttuli in mteri. 3. Le Amministrzioni di cui l comm 2 comunicno, entro il 31 gennio di ogni nno, decorrere dl 2012, l previsione triennle dei lvori di mnutenzione ordinri e strordinri che prevedono di effetture sugli immobili di proprietà dello Stto lle stesse in uso, e dei lvori di mnutenzione ordinri che prevedono di effetture sugli immobili condotti in loczione pssiv ovvero utilizzti qulsisi titolo. 4. Anche sull bse delle previsioni triennli presentte e delle verifiche effettute, sentiti i Provveditorti per le opere pubbliche del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, l'agenzi del demnio ssume le decisioni di spes sull bse di un pino generle di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, l recupero degli spzi interni degli immobili di proprietà dello Stto l fine di ridurre le loczioni pssive. Per le medesime finlità, l'agenzi del demnio può stipulre ccordi qudro con società specilizzte nell riorgnizzzione dei processi di funzionmento che, in collborzione con le Amministrzioni di cui l comm 2, relizzno i progetti di recupero, vlere sulle risorse di cui l comm L'Agenzi del demnio, l fine di relizzre gli interventi mnutentivi di cui l comm 2, lettere ) e b), stipul convenzioni qudro con le UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 11 / 219

12 strutture del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti senz nuovi o mggiori oneri ovvero, in funzione dell cpcità opertiv di tli strutture, stipul ccordi qudro, riferiti d mbiti territorili predefiniti, con società specilizzte nel settore individute medinte procedure d evidenz pubblic o con ltri soggetti pubblici per l gestione degli pplti; gli pplti sono sottoposti l controllo preventivo degli uffici centrli del bilncio. Dell'vvenut stipul delle convenzioni o degli ccordi qudro è dt immedit notizi sul sito internet dell'agenzi del demnio. 6. Gli stnzimenti per gli interventi mnutentivi disposizione delle Amministrzioni di cui l comm 2, lettere ) e b), confluiscono, decorrere dl 1 gennio 2013, in due ppositi fondi, rispettivmente per le spese di prte corrente e di conto cpitle per le mnutenzioni ordinri e strordinri, istituiti nello stto di previsione dell spes del Ministero dell'economi e delle finnze, impiegti dll'agenzi del demnio. Le risorse necessrie ll costituzione dei predetti fondi derivno d corrispondenti riduzioni degli stnzimenti di ciscun Amministrzione, sull bse delle comuniczioni dì cui ll'rticolo 2, comm 222, decimo periodo, dell legge 23 dicembre 2009, n Restno fermi i limiti stbiliti dll'rticolo 2, comm 618, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244; dll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191; dll'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78 convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n Le risorse di cui l periodo precedente sono inizilmente determinte l netto di quelle che possono essere ssegnte in corso d'nno i sensi dell'rticolo 28 dell legge 31 dicembre 2009, n Fino ll stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro di cui l comm 5 e, comunque, per i lvori già ppltti ll dt dell stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro, gli interventi mnutentivi continuno d essere gestiti dlle Amministrzioni interesste fermi restndo i limiti stbiliti dll normtiv vigente dndone comuniczione, limittmente i nuovi interventi, ll'agenzi del demnio che ne ssicurerà l copertur finnziri vlere sui fondi di cui l comm 6 condizione che gli stessi sino ricompresi nel pino generle degli interventi. Successivmente ll stipul dell'ccordo o dell convenzione qudro, è nullo ogni nuovo contrtto di mnutenzione ordinri e strordinri non ffidto dll'agenzi del demnio, ftt eccezione per quelli stipulti dll Presidenz del Consiglio dei Ministri e dichirti indispensbili per l protezione degli interessi dell sicurezz dello Stto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restno esclusi dll disciplin del presente comm i beni immobili rigurdnti il Ministero dell difes ed il Ministero per i beni e le ttività culturli, il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti con riferimento qunto previsti dl comm 2, nonché i beni immobili ll'estero rigurdnti il Ministero degli ffri esteri, slv l preventiv comuniczione dei pini di interventi ll'agenzi del demnio, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi comm 1 e con i pini di rzionlizzzione degli spzi elborti dll'agenzi stess previsto ll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n (1) 8. L'Agenzi del demnio, l fine di verificre e monitorre gli interventi necessri di mnutenzione ordinri e strordinri, può dotrsi di proprie professionlità e di strutture interne ppositmente dedicte, sostenendo i reltivi oneri vlere sulle risorse di cui l comm 6 nell misur mssim dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'agenzi del demnio può vvlersi delle strutture del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti senz nuovi o mggiori oneri ovvero, in funzione dell cpcità opertiv di tli strutture, può, con procedure d evidenz pubblic e vlere sulle risorse di cui l comm 6, selezionre società specilizzte ed indipendenti. (5) 9. Per un compiut ttuzione delle disposizioni di cui ll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte ll rzionlizzzione degli spzi ed l contenimento dell spes pubblic, e fermo restndo qunto ivi previsto l nono periodo, le Amministrzioni di cui l comm 2 del presente rticolo, decorrere dl 1 gennio 2013, comunicno nnulmente ll'agenzi del demnio, scopo conoscitivo, le previsioni reltive lle nuove costruzioni, di progrmmt relizzzione nel successivo triennio. Le comuniczioni devono indicre, oltre l'estt descrizione dell'immobile e l su destinzione presente e futur, l'mmontre dei reltivi oneri e le connesse risorse finnzirie, nonché i tempi previsti per l relizzzione delle opere. 10. Con uno o più decreti di ntur non regolmentre del Ministero dell'economi e delle finnze, di concerto con il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, d dottrsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dll dt di entrt in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'ttuzione dell presente norm senz nuovi o mggiori oneri, le ttività dei Provveditorti per le opere pubbliche e le modlità, termini, criteri e risorse disponibili. 11. Al comm 3 dell'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, le prole: "di cui l comm 222, periodo nono", sono sostituite dlle seguenti: "di cui ll'rticolo 2, comm 222". 12. All'rticolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni, dll legge 6 gosto 2008, n. 133, sono pportte le seguenti modificzioni: ) l rubric è sostituit dll seguente: "Misure per rzionlizzre l gestione e l dismissione del ptrimonio residenzile pubblico"; b) il comm 1 è sostituito dl seguente: "1. In ttuzione degli rticoli 47 e 117, commi secondo, letter m), e terzo dell Costituzione, l fine di ssicurre il coordinmento dell finnz pubblic, i livelli essenzili delle prestzioni e fvorire l'ccesso ll proprietà dell'bitzione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti ed il Ministro per i rpporti con le regioni e per l coesione territorile promuovono, in sede di Conferenz unifict, di cui ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 28 gosto 1997, n. 281, l conclusione di ccordi con regioni ed enti locli venti d oggetto l semplificzione delle procedure di lienzione degli immobili di proprietà degli Istituti utonomi per le cse popolri, UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pgin 12 / 219

[Preambolo] Livellamento remunerativo Italia-Europa

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