CONTRATTI TRA IMPRESE E CONSUMATORI: LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE

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1 CONTRATTI TRA IMPRESE E CONSUMATORI: LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE Guida per riconoscere le clausole vessatorie presenti nei contratti Tutela del Mercato Marzo 2010

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3 Perché questa Guida L articolo 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 intitolata riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attribuisce alle Camere di commercio il compito di promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. La Camera di Commercio di Padova esercita questa vigilanza tramite la Commissione Controllo Clausole Vessatorie (denominata dal 2009 Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali) che, da anni, esamina le segnalazioni di contratti inviate sia da consumatori sia da associazioni di tutela dei consumatori, e rilascia pareri motivati di vessatorietà delle clausole ritenute non legittime, perché comportano uno forte squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore. L obiettivo della Commissione è quello di ottenere che le imprese modifichino le clausole vessatorie. Nel corso degli anni la Commissione ha esaminato oltre 160 moduli contrattuali. Questa pubblicazione raccoglie una selezione di pareri di vessatorietà che la Camera di Commercio rende disponibili in forma anonima, per consentire a tutti gli interessati, sia consumatori sia imprenditori, di consultare le clausole che sono state ritenute vessatorie in concreto e per quale motivazione. Per facilitare la comprensione, ogni parere è accompagnato da un commento contenente la spiegazione pratica delle ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere vessatoria la clausola. Queste spiegazioni assumono un valore particolare in quanto il giudizio di vessatorietà delle clausole non si fonda su di una valutazione astratta preventiva (verifica della corrispondenza formale della clausola ad una tipologia compresa in un elenco tassativo di clausole come nel caso delle clausole vessatorie ai sensi dell art codice civile), ma su di una valutazione concreta successiva in base al principio stabilito dall articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), secondo cui il giudizio di vessatorietà riguarda l effetto pratico della clausola. Questo lavoro ha quindi un obiettivo pratico ma non è l unico che la Camera di Padova fornisce per rendere più consapevoli i rapporti tra il consumatore e l azienda. Lo sportello della consulenza, i seminari informativi, gli opuscoli sono altri mezzi per stimolare corrette relazioni commerciali. Roberto Furlan Presidente della Camera di Commercio di Padova

4 Sommario pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 14 pag. 71 Che cos è il Codice del Consumo Come utilizzare la Guida Come si richiede alla Camera di Commercio la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica delle clausole contrattuali Le Associazioni di tutela dei consumatori operanti a Padova Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme (ordinate per tipo di contratto) Decisioni della Commissione (ordinate per numero progressivo di pratica) Appendice Regolamento della Commissione Giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali Le Commissioni della Camera di Commercio per il controllo delle clausole vessatorie ( )

5 Ringraziamenti La selezione degli argomenti e l elaborazione dei pareri sono state realizzate dagli avvocati Giovanni Giacomelli e Franco Portento, componenti della Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali. Il coordinamento del volume è stato realizzato dai funzionari camerali Elisa Gianella e Lucia Bonato.

6 Che cos è il Codice del Consumo La disciplina della tutela dei consumatori ha, dal 2005, il proprio Codice, ossia il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che è stato modificato con norme successive. Il Codice del Consumo riunisce e coordina le norme sulla tutela del consumatore nei confronti dell impresa che erano precedentemente sparse in vari testi legislativi italiani e dell Unione Europea. Il Codice del Consumo definisce le due più importanti figure del mercato: il consumatore e il professionista. Il consumatore è la persona fisica che agisce nel mercato, ma per scopi estranei all attività economica (è consumatore anche l imprenditore o il professionista ma solo per acquisti che non riguardano la sua attività). Il professionista è la persona fisica o la società o ente che agisce nell esercizio della propria attività economica o professionale. Il termine professionista è preso dalla normativa europea, adottato dal Codice e fa riferimento sia all imprenditore che produce beni o servizi sia al professionista che presta servizi. Il Codice del consumo è articolato in sei parti, tra cui le più importanti sono: la Parte III relativa al rapporto di consumo; la Parte IV relativa alla sicurezza e qualità, in particolare il Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo. La Parte III è una normativa generale volta a regolare tutti i contratti conclusi dai consumatori, indipendentemente dall oggetto, dalle modalità di stipulazione, dal luogo di conclusione ecc. Le norme definiscono alcuni limiti all autonomia contrattuale delle parti. Infatti, nella maggior parte dei casi i contratti sottoscritti dai consumatori contengono clausole già predisposte dall imprenditore e, pertanto, il consumatore non può ridiscutere il contenuto delle singole clausole. Quindi, si crea un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che il legislatore ha inteso risolvere stabilendo la nullità delle clausole che determinano la mancanza di equilibrio in un rapporto contrattuale. La Parte IV - Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo è volta a tutelare i consumatori nell acquisto di beni di consumo, in quanto chi acquista ha diritto a ricevere un bene conforme alle previsioni contrattuali. In taluni contratti di compravendita di beni mobili sono state inserite clausole che limitano la responsabilità del venditore per la garanzia legale di conformità del bene. Tali clausole sono vessatorie, sia perché limitano i rimedi che il consumatore può usare per far valere la garanzia legale, sia perché in taluni casi impongono al consumatore di dimostrare di aver utilizzato in modo corretto il bene acquistato. È possibile consultare il Codice del Consumo nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico oppure nel portale del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (vedi Riferimenti utili pag. 6).

7 Come utilizzare la Guida Per facilitare la consultazione della Guida, è stata redatta una tabella (a pag. 8), in cui sono elencate le pratiche per tipologia di contratto, ossia vendita beni di consumo e fornitura di servizi. Inoltre, per ciascuna pratica, identificata da un numero progressivo attribuito d ufficio, viene indicato: il tipo di contratto esaminato; la tipologia di clausola sanzionata in ogni singolo parere; gli articoli del Codice del Consumo di cui la Commissione ha rilevato la violazione. Come si richiede alla Camera di Commercio la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali La verifica può essere richiesta: dai consumatori; dalle associazioni di tutela dei consumatori; dalle imprese che intendano utilizzare un modulo contrattuale prestampato da far sottoscrivere ai consumatori. La richiesta, con allegata la copia del contratto, va presentata allo Sportello per la Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Padova. La Commissione esamina la segnalazione ed il contratto e se ritiene vessatorie alcune clausole contrattuali invita l impresa, tramite un parere tecnico, ad adeguare le clausole e quindi a riproporre un contratto ed un rapporto commerciale più equilibrato con il consumatore. Questa è la prima modalità di contrasto dell utilizzo di clausole non legittime nei confronti dei consumatori, ed è basata sul dialogo reciproco fra la Commissione ed i professionisti. La seconda azione di contrasto è l esercizio dell azione inibitoria da parte della Camera di Commercio. Infatti, qualora l impresa non si adegui alle indicazioni della Commissione, questa può proporre alla Giunta camerale la conseguente azione giudiziale per inibitoria prevista nell art. 37 del Codice del Consumo. L azione si svolge come segue: l ente camerale chiama in giudizio l impresa per richiedere al Giudice competente di inibire, ossia di far cessare, l uso di condizioni contrattuali vessatorie. In questo modo vengono escluse dal mercato solo quelle clausole contrattuali che ledono i diritti dei consumatori, e non l intero contratto, evitando che siano utilizzate anche da altri operatori commerciali. Finora la Camera di Commercio ha esercitato tre volte l azione inibitoria, ottenendo un provvedimento tempestivo da parte del Tribunale di Padova nei confronti dell imprenditore. In appendice è riprodotto il Regolamento relativo alle competenze della Commissione giuridica, in vigore dal

8 Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica delle clausole contrattuali Camera di Commercio di Padova Sportello per la Tutela del Mercato Piazza Insurrezione, 1/A Padova Tel Fax tutela@pd.camcom.it ALTRI INDIRIZZI UTILI PER IL CONSUMATORE E L IMPRESA Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise, Roma Tel link dal quale scaricare il Codice del Consumo: Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale) c/o Ministero dello Sviluppo Economico via Molise, Roma Ufficio per il funzionamento del CNCU Tel Fax Segreteria del CNCU Tel Fax cncu@sviluppoeconomico.gov.it Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Per segnalare pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevoli Piazza G. Verdi, 6/a Roma Tel: Fax:

9 Le Associazioni di tutela dei consumatori operanti a Padova ADICONSUM Referente: Roberto Nardo c/o CISL -Piazza Petrarca Padova Tel Fax adiconsum@adiconsumpd.191.it ADOC Referente: D Emanuele Scarparo Piazza De Gasperi, Padova Tel Fax adocpadova@libero.it ADUSBEF Referenti: avv. Fulvio Cavallari c/o Studio Legale Cavallari - Via Albona Padova Tel Fax studiocavallari@infinito.it FEDERCONSUMATORI Referente: dott.ssa Mara Bedin c/o CGIL - Via Longhin 117/ Padova Tel Fax federconsumatori@cgilpadova.it LEGA CONSUMATORI Referente: Maurizio Marini Via Lisbona Padova Tel Fax padova@legaconsumatori.it

10 Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme (ordinate per tipo di contratto) BENI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pagina Pratica n. 54/2003 parere del Vendita di beni a domicilio 1. Spese accessorie al diritto di recesso 2. decadenza pagamento rateale 3. conciliazione obbligatoria 8 d.lgs. 50/ /F 33, Pratica n. 147/2008 parere del Vendita di beni a domicilio 1. offerta offerta valida solo per oggi 2. recesso, spese accessorie 23.1/G, 67, Pratica n. 122/2007 Parere del Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. avvertenza offerta valida solo per oggi 2. garanzia 3. promesse dei venditori 4. penale 5. conciliazione obbligatoria 6. mancata concessione finanziamento 7. decadenza pagamento rateale 23.1/G, 130, 33.2/Q, 33.2/F, /Q,T, Pratica n. 128/2008 Parere del Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. limitazione garanzia legale di conformità 2. mancata concessione del finanziamento 33.2/B, /Q,T 45 Pratica n. 133/2008 Parere del e del Vendita beni di consumo (televendita) n. 66/ natura non vincolante della descrizione dei beni 2. termini di consegna 3. limitazione della responsabilità 4. diritto di recesso 5. promesse dei venditori 6. mancata concessione del finanziamento 7. negoziazione individuale 33.2/B,M,R,T 33.1, 33.2/Q,R 33.2/B,T, , 33.2/P, /Q, 33.2/Q,T 33.1, 33.2/T, Pratica n. 66/2004 Parere del Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. oggetto del contratto 2. mancata concessione finanziamento 3. termini diritto di recesso 33.2/L,N,O,P,R, 34, 33.2/T, Pratica n. 130/2008 Parere del Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. contratto non chiaro e comprensibile 2. sconti indeterminati 3. termini di consegna 4. mancata concessione del finanziamento 5. termini di esercizio del diritto di recesso 35, 33.2/L 33.2/N,P,R,T 33.2/R 33.2/Q,T Pratica n. 144/2008 Parere del Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. oggetto del contratto 2. prezzo al netto dell IVA 3. decadenza dal beneficio del pagamento rateale 4. decorrenza del termine per l esercizio del recesso 5. clausola risolutiva espressa 6. promesse dei venditori 34.2, 33.1, 34, , 65, 33.1, 33.2/Q,T 60 10

11 BENI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pagina Pratica n. 87/2004 Parere del Fornitura mobili 1. termini di consegna 2. penale 3. autonomia del contratto di finanziamento 4. pagamento anticipato alla consegna della merce 33.2/Q,R 33.2/F 33.2/Q,T 33.2/B,R,T 17 Pratica n. 91/2005 Parere del Fornitura mobili 1. validita dell ordine 2. garanzia 3. natura vincolante dell ordine 4. pagamento merce contestata 5. natura vincolante della descrizione della merce 6. termini di consegna 7. termini di garanzia 33.2/G,Q 33.1, /M 33.2/R,T 33.2/M 33.2 /B 33.1, Pratica n. 93/2005 Parere del Fornitura mobili 1. recesso del venditore e del consumatore 2. termini di consegna 3. garanzia 4. decadenza pagamento rateale 33.2/E , 130, 132, 133, Pratica n. 127/2008 Parere del Fornitura mobili 1. sostituzione di articoli 2. prezzo forfettario 3. recesso della venditrice per errori 4. recesso della venditrice 5. mancata concessione finanziamento 6. termini di pagamento indipendenti dalla consegna 7. interessi di mora 8. pagamento nonostante denuncia vizi 9. fornitura elettrodomestici di marca diversa 10. clausola penale 11. limitazione garanzia elettrodomestici 12. termini di consegna 33.2/B,M,T 33.2/P 33.2/G,P 33.2/B,E 33.2/Q,T 33.2/R,T 33.2/F 33.2/R,T 33.2B,M,T 33.2/F 33.2/B, Pratica n. 135/2008 Parere del Fornitura mobili 1. promesse dei venditori 2. clausola penale per recesso 3. pagamento anticipato e consegne distanti 4. mancata o ridotta concessione del finanziamento 33.2/Q 33.2/F 33.2/B,R,T, 33.2/Q,T 54 Pratica n. 141/2008 Parere del Fornitura di serramenti 1. responsabilità del committente per le misurazioni 2. natura non vincolante della descrizione dei beni 3. collaudo presso la venditrice 4. infiltrazioni di aria ed acqua 5. termini di consegna 6. posa in opera 33.2/B,T 33.2/B,M,R,T 33.2/B,T 33.2/B,T /B,T 57 Pratica n. 153/2009 Parere del Vendita automobili 1. prezzo in vigore alla consegna 2. garanzia 3. collaudo 4. consegna eventuale delle istruzioni 33.2/N 33, , ,

12 SERVIZI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pagina Pratica n. 104/2006 Parere del ( ) Cessione del 5 dello stipendio 1. decadenza dal beneficio del termine per perdita/riduzione dello stipendio 2. responsabilità del coniuge 3. diffusione dati relativi al cliente - privacy 4. obblighi essenziali e risoluzione del contratto /T 33.2/B,T Pratica n. 152/2009 Parere del Cessione del 5 dello stipendio 1. risoluzione e decadenza dal beneficio del termine 2. elezione di domicilio Pratica n. 159/2009 Parere del Cessione del 5 dello stipendio 1. decadenza dal beneficio del termine 2. decorrenza degli interessi di mora 3. responsabilità dei coobbligati 4. rinuncia a chiedere anticipi sul TFR Pratica n. 106/2006 Parere del Servizi di vigilanza 1. penali per inadempimento e recesso anticipato 2. revisione prezzi 3. limitazioni responsabilità 33.2/E, F 33.2/O 33.1, 33.2/B,Q,T 26 Pratica n. 132/2008 Parere del Servizi di vigilanza 1. rinnovo automatico e termine di disdetta 2. limitazione della responsabilità risarcitoria 3. limitazione responsabilità per fatti eccezionali 33.2/I 33.2/B 33.2/B,R 49 Pratica n. 136/2008 Parere del Corsi di informatica 1. oggetto del contratto 2. termine per l esecuzione del contratto 3. mancata concessione del finanziamento /E 33.2/Q,T 56 Pratica n. 142/2008 Parere del Corsi di formazione 1. oggetto del contratto 2. attestato di fine corso , Pratica n. 129/2008 Parere del Erogazione energia elettrica 1. limitazione responsabilità da interruzione servizio 33.2/B,T 46 Pratica n. 145/2008 Parere del Manutenzione elettrodomestici a domicilio 1. Limitazione responsabilità predisposizione intervento 2. decadenza da eccezioni per accettazione preventivo 3. decadenza da eccezioni per accettazione intervento 4. rinuncia garanzia per intervento su perdita non riparabile 33.2/B,R 33.2/T 33.2/T 33.2/B,R,T 63 12

13 SERVIZI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pagina Pratica n. 123/2007 Parere del Abbonamento TV satellitare 1. limitazione responsabilità per mancanza segnale 2. rinnovo tacito automatico 3. limitazione garanzia guasti 4. limitazione responsabilità interruzione trasmissioni 5. clausola solve et repete 6. termini e decadenza garanzia conformità del bene 7. limitazione responsabilità cessazione trasmissioni 8. clausola foro competente 9. clausola di trattativa individuale 10. clausola di aleatorietà delle trasmissioni 33.2/B,R,T 33.2/I /B,R,T 33.2/B,R,T 33.1, /B,R,T 33.2/U /B,R,T 31 Pratica n. 146/2008 Parere del Abbonamento TV Satellitare 1. modifica pacchetto da parte del cliente 2. modifica o cessazione canali da parte dell impresa /B,P,R,T 64 Pratica n. 124/2007 Parere del e del Multiproprietà (Timesharing) 1. oggetto del contratto 2. mancata concessione finanziamento 3. documento informativo e regolamento di gestione 4. spese rimborsabili al venditore in caso di recesso del consumatore 70, 71, 33.2/L 33.2/T 70, 71, 33.2/L 73, 33.1, 33.2/F 36 Pratica n. 150/2008 Parere del Pacchetti viaggio 1. oggetto del contratto 33.1, Pratica n. 118/2007 Parere del Servizi dimagranti 1. mancata concessione del finanziamento 2. oggetto del contratto 33.2/T Pratica n. 126/2007 Parere del e del Casa di riposo 1. aumento della retta 2. trasferimento dell ospite 3. modifica dei servizi prestati 4. variazioni del regolamento 5. deposito cauzionale infruttifero 6. garanzia fideiussoria dei familiari 33.2/M,O 33.2/M 33.2/M 33.2/L,M /B,R,T 39 13

14 DECISIONI DELLA COMMISSIONE (ordinate per numero progressivo di pratica) VENDITA DI BENI A DOMICILIO pratica n. 54/2003 Parere: la clausola secondo cui in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono a carico dell acquirente le spese di spedizione e tutte le spese accessorie di vendita quali: spese di trasporto (variabili a seconda della dislocazione del cliente), spese di istruzione della pratica, spese di controllo nominativo, spese di packaging, spese per storno pratica finanziamento, spese telefoniche è vessatoria ai sensi dell art. 8 d.lgs. 50/1992 in quanto prevede il rimborso di spese non chiaramente indicate. Commento: la normativa antecedente all adozione del Codice del Consumo non prevedeva la gratuità del recesso; l art. 8 del d.lgs. 50/1992, infatti, stabiliva che il professionista dovesse rimborsare al consumatore le somme eventualmente incassate ma dal rimborso erano escluse le spese accessorie espressamente individuate ed escluse. Nel caso in questione la clausola è stata ritenuta vessatoria perché, non individuando espressamente quali fossero le spese accessorie, lasciava indeterminato l ammontare del preteso credito del professionista. Parere: la clausola secondo cui l inadempienza dei pagamenti relativi a più rate, o anche ad una sola che superi l ottava parte del prezzo, farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di chiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione a titolo di indennizzo delle rate pagate, salvo comunque il risarcimento di eventuali danni è vessatoria ai sensi del titolo 1469 bis n. 6 (ora art. 33, comma 2, lett. F) in quanto clausola avente l effetto d imporre al consumatore il pagamento di una penale manifestamente eccessiva. Commento: poiché l art del codice civile stabilisce che in caso di risoluzione della vendita rateale per mancato pagamento il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l utilizzo della cosa, la clausola in questione, nella parte che prevede invece che tutte le rate già pagate vengano acquisite al venditore a titolo di equo compenso, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto imponendo, di fatto, una penale potenzialmente molto gravosa a carico del consumatore. Parere: la clausola secondo cui le parti convengono di dirimere le eventuali controversie nascenti dal presente contratto... mediante l obbligatoria azione, prima del ricorso al giudice, della procedura di conciliazione prevista dalla legge 281/ è vessatoria ai sensi dell art bis e quater (ora artt. 33 e 35). Commento: la clausola, prima ancora che vessatoria, è priva di valore e di senso in quanto la legge cui fa riferimento disciplina la conciliazione delle controversie promosse dalle associazioni dei consumatori al fine di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed adottare i provvedimenti idonei a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e nulla ha a che pratica n. 54/ Spese accessorie al diritto di recesso Decadenza pagamento rateale Conciliazione obbligatoria 14

15 VENDITA DI BENI A DO- MICILIO pratica n. 54/2003 vedere con le controversie relative ai rapporti dei singoli consumatori, cosicché non sarebbe neppure attivabile una conciliazione come quella prevista dalla clausola. VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO pratica n. 66/ Oggetto del contratto Parere: la clausola secondo cui La card attribuisce il diritto di: a) effettuare la scelta della merce contestualmente alla consegna della card oppure, a preferenza espressa dall acquirente, in qualsiasi momento successivo, nel solo rispetto del termine di validità della card medesima; e) usufruire di sconti esclusivamente riservati ai possessori di card è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere L, N, O, P ed R e dell art. 34. Commento: quello in questione è un contratto con il quale al Consumatore, verso il pagamento di un determinato prezzo, viene consegnata una tessera e riconosciuto il diritto di scelta (ovvero la facoltà di scegliere in futuro quali beni prendere). L oggetto del contratto è, quindi, duplice: per un verso una tessera prepagata ; per altro verso dei beni di consumo che devono tuttavia ancora essere scelti ed individuati e che vengono descritti in forma assolutamente generica sul frontespizio del contratto laddove sono indicati SALUTE E BENES- SERE COMPLEMENTI CUCINA PULIZIA PROFESSIONALE COMPLEMENTI D ARREDO FITNESS. Tale ricostruzione è avvalorata dalle ulteriori clausole secondo cui la card attribuisce il diritto ad effettuare la scelta della merce ; la merce verrà scelta dal cliente entro 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto ; i termini di consegna decorrono dall esercizio del diritto di scelta nonché dal fatto che il modulo contrattuale è stato compilato inserendo come oggetto del contratto, nello spazio rubricato descrizione articolo, la seguente dicitura: 01 tessera sconti valida per 5 anni omaggio; Visita agente di zona per consegna e caricamento tessera - la spesa è di ,00. In primo luogo, prevedendo che il Consumatore si impegni a pagare da subito il corrispettivo di beni imprecisati, da individuarsi in futuro e di cui non viene indicato nemmeno il listino prezzi, la clausola è vessatoria in quanto ha l effetto di prevedere l estensione dell adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (art. 33, comma 2, lettera L), nonché l effetto di stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione (art. 33, comma 2, lettera N) e comunque l ulteriore effetto di consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (art. 33, comma 2, lettera O). In secondo luogo, considerato che l unica contropartita riconosciuta al Consumatore verso il pagamento anticipato di beni che non sono ancora stati neppure indicati, è la fruizione degli sconti prevista dalla clausola n. 2 lettera E, e che tuttavia tale clausola non indica alcun parametro di determinazione degli sconti (non viene indicata, infatti, la percentuale di sconto, la modalità di applicazione, il prezzo rispetto al quale lo sconto viene praticato, ecc ), ne consegue che la clausola risulta vessatoria, anche ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l effetto di riservare al professionista 15

16 il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d interpretare una clausola qualsiasi del contratto, nonché dell art. 33, comma 2, lettera R, in quanto clausola avente l effetto di limitare o escludere l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del Consumatore. In mancanza di qualsivoglia indicazione ed informazione contrattuale, infatti, l impresa potrà decidere unilateralmente quali sconti esclusivi siano conformi al contratto ed il Consumatore non potrà opporre alcuna eccezione di inadempimento. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell art. 34, comma 2, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell oggetto del contratto, né all adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che nel caso di specie, in cui sia l oggetto del contratto sia il relativo corrispettivo risultano del tutto indeterminati e comunque oscuri ed incomprensibili, la vessatorietà delle clausole andrà apprezzata anche in riferimento a tali specifici elementi. Parere: la clausola secondo cui In caso di pagamento concordato a mezzo di finanziamento la mancata concessione del finanziamento stesso non può considerarsi condizione risolutiva del contratto e l acquirente si obbliga al pagamento del corrispettivo in un unica soluzione o in rate mensili concordate per iscritto con la venditrice è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T, secondo cui sono vessatorie le clausole aventi l effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: poiché la concessione del finanziamento, in mancanza di altre indicazioni, potrebbe essere qualificata come condizione sospensiva del contratto, la clausola in oggetto impedisce al Consumatore di eccepire il mancato verificarsi della condizione del contratto. Peraltro, in ogni caso, il contratto di finanziamento e quello di acquisto costituiscono due contratti collegati ai sensi di una consolidata giurisprudenza, recentemente ribadita da Cassazione Civile, sezione 1, n secondo cui Si ha collegamento negoziale quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale. La dottrina e la giurisprudenza consolidate affermano che Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell autonomia contrattuale prevista dall art c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull altro : in tal senso, da ultima, Cassazione Civile, sezione 1, 5 giugno 2007, n Dunque, stante quanto ora esposto, risulta che il consumatore potrebbe legittimamente eccepire il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento come vizio genetico del contratto di acquisto. VENDITA DI BENI A DO- MICILIO pratica n. 54/ Mancata concessione finanziamento 16

17 VENDITA DI BENI A DOM Termini diritto di recesso Tali eccezioni sono tuttavia rese inoperanti dalla clausola de qua che, pertanto, è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T secondo cui sono vessatorie le clausole aventi l effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Parere: il primo periodo della clausola DIRITTO DI RECESSO stabilisce che: L acquirente ha diritto di recedere dal presente contratto ex art. 64 D. Lgs. 206/2005, senza alcuna penalità entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso è vessatorio ai sensi dell art. 65 secondo cui il termine per l esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di ricevimento della merce, qualora sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Commento: il contratto in oggetto, come illustrato in precedenza, prevede espressamente che il Consumatore possa esercitare il diritto di scelta entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e che la merce venga consegnata entro 180 giorni dalla scelta. Nel modulo contrattuale in esame, inoltre, i beni di consumo in oggetto vengono descritti in forma assolutamente generica. Ne consegue che il termine per l esercizio del diritto di recesso decorrerà dalla consegna della merce e che la clausola sopra riportata, prevedendo la decorrenza del termine dalla sottoscrizione del contratto, è vessatoria. FORNITURA MOBILI pratica n. 87/ Termini di consegna Parere: la clausola secondo cui la data di consegna indicata nel contratto ha valore puramente indicativo e viene stabilita con precisione dall ufficio consegne del venditore appena possibile è vessatoria ai sensi dell articolo 33 comma 1 in quanto clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q ed R, perché clausola avente l effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari, nonché di limitare o escludere l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore. Commento: nell ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e l indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione ha l effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, fermi restando gli obblighi assunti dal consumatore, consente all impresa di alleggerire i propri doveri. In pratica, poi, tale clausola, consentendo all impresa di modificare a proprio piacimento il termine di consegna della merce dopo la conclusione del contratto, produce il duplice effetto di limitare la responsabilità dell impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in un suo nome dal mandatario (infatti, nonostante l addetto commerciale dell azienda abbia assunto l obbligo contrat- 17

18 tuale di consegnare entro un determinato termine, per effetto della clausola in esame l azienda non subirà alcuna conseguenza per il mancato rispetto di quel termine potendolo modificare a proprio piacimento) e di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore (il mancato rispetto dei termini originari di consegna, infatti, verrebbe sanato dall impresa semplicemente indicando nuovi termini così impedendo al consumatore di eccepire l inadempimento). Parere: la clausola secondo cui qualora l acquirente rifiuti o ritardi nella consegna del bene, egli deve comunque:... B. sopportare le spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora il ritardo superi i 30 giorni, pari al 10% del prezzo totale concordato è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, anche a fronte di un inadempimento non particolarmente grave da parte del consumatore, quale ad esempio un ritardo nel ricevere la consegna della merce, impone a carico dello stesso una penale estremamente gravosa, pari ad 1/10 dell intero valore della fornitura, che in quanto tale è stata ritenuta di importo manifestamente eccessivo. Parere: la clausola secondo cui nel caso in cui l acquirente si serva, ai fini del pagamento, dei servizi di una società finanziaria, il rapporto tra l acquirente e tale società non è oggetto di disciplina del presente contratto è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: premesso che il rapporto tra il consumatore e la società finanziaria che concede il finanziamento è disciplinato da un autonomo contratto scritto obbligatorio per legge, la clausola secondo cui il rapporto di finanziamento non è oggetto di disciplina nel contratto tra l impresa venditrice ed il consumatore è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente lo scopo ed il risultato pratico di rompere il collegamento negoziale esistente tra i due contratti (vendita e finanziamento) con la conseguenza di impedire al consumatore di sciogliere il contratto di vendita nel caso in cui la domanda di finanziamento non venga accolta. Parere: la clausola secondo cui il cliente si obbliga a pagare il saldo prima dello scarico agli incaricati della società che rilasceranno quietanza. Della merce da ritirare presso i nostri magazzini il saldo dovrà avvenire prima del carico si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l impossibilità di eccepire l inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell ecce Penale per rifiuto o ritardo nel ricevere la merce Autonomia del contratto di finanziamento Pagamento anticipato alla consegna della merce 18

19 VENDITA DI BENI A DOM zione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: è principio consolidato nel nostro ordinamento quello secondo cui a fronte dell inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l altra parte non è tenuta ad adempiere. La clausola in questione, imponendo al consumatore di pagare integralmente il prezzo della fornitura prima dello scarico della merce e quindi prima della sua consegna e della stessa possibilità per il consumatore di verificare che la merce consegnata corrisponda effettivamente a quanto ordinato e non sia affetta da vizi, è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente l effetto di impedire al consumatore di avvalersi di tutti quei rimedi previsti dall ordinamento a tutela di una parte in caso di inadempimento (o di adempimento inesatto) dell altra parte. FORNITURA MOBILI Pratica n. 91/ Validità dell ordine Garanzia Parere: la clausola secondo cui Il contratto di vendita è impegnativo per il cliente e per l impresa, salvo errori commessi da parte del venditore nella stesura del contratto stesso. In tal caso l impresa ne darà immediata comunicazione al cliente a mezzo raccomandata e lo inviterà a ridefinire le errate specifiche dell ordine appare vessatoria ai sensi dell art bis, commi 7 e 15 c.c. (ora art. 33, comma 2, lettere G e Q del Codice del Consumo) nella parte in cui prevede per la sola società venditrice la facoltà di invalidare l ordine a motivo di presunti errori commessi dal venditore. Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in quanto si traduce, in buona sostanza, nella facoltà riconosciuta all impresa di limitare la propria responsabilità rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in suo nome dal venditore adducendo pretesi e non specificati errori nella stesura del contratto che le consentono di recedere dal contratto medesimo sottraendosi agli obblighi assunti. Parere: la clausola secondo cui Tutti i prodotti distribuiti dalla venditrice sono selezionati... e sono garantiti secondo termini e condizioni di volta in volta stabilite dagli stessi produttori, a seconda della tipologia del prodotto relativa alla garanzia è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell art bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell art septies, comma 2, lettera a) c.c. (ora art. 133, comma 2, lettera A) nella parte in cui non specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli articoli 1519 bis-nonies c.c. (ora artt ). Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, limitando la garanzia sui beni venduti alla sola garanzia prestata dal produttore, è clausola avente l effetto di escludere la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può far valere i propri diritti direttamente nei confronti del venditore nei termini previsti dalla legge, a prescindere dall esistenza e dalle condizioni dell eventuale garanzia prestata dal produttore Natura vincolante dell ordine Parere: la clausola secondo cui verificandosi l impossibilità di effettuare la fornitura per problemi correlati alla produzione e/o per l impossibilità di reperire alcuni elementi facenti parte dell ordine, 19

20 quest ultimo si riterrà comunque valido ed efficace sempre che sia possibile, e ciò nell interesse stesso del cliente, reperire e sostituire la merce ordinata dal cliente con altra equivalente per caratteristiche, materiali e specifiche tecniche. Verificandosi tale ipotesi, la venditrice provvederà a darne comunicazione al cliente a mezzo raccomandata, se del caso modificando pure proporzionalmente in eccesso e/o in difetto l importo della fornitura e le condizioni di pagamento. Eventuali resi da parte del cliente dovranno essere autorizzati dalla direzione della venditrice e saranno accreditati al 60% del prezzo di acquisto. Qualora si verifichi l ipotesi che uno o più articoli di cui al contratto non siano più reperibili sul mercato, il contratto resterà comunque valido ed efficace in ogni sua parte, sempre che sia possibile per la venditrice sostituire gli articoli mancanti con altri equivalenti per valore, natura e caratteristiche è vessatoria ai sensi dell art bis, comma 11 c.c. (ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all impresa di modificare l oggetto del contratto; al riguardo assume rilievo il fatto che il contratto in questione ha ad oggetto l acquisto di mobili, ovvero elementi di arredamento dell abitazione, in riferimento ai quali deve essere massimamente tutelato il diritto del consumatore di effettuare le proprie scelte in aderenza al proprio personalissimo gusto. In ragione di tale considerazione è stata ritenuta vessatoria la clausola che consente all impresa di sostituire in tutto o in parte i beni specificamente individuati dal consumatore nel proprio ordine con altri di caratteristiche equivalenti mantenendo così in ogni caso valido il contratto senza riconoscere al consumatore il legittimo diritto di ripensare le proprie scelte. Parere: la clausola secondo cui eventuali contestazioni sulla merce non danno diritto alla sospensione del pagamento è vessatoria ai sensi dell art bis, commi 16 e 18 c.c. (ora art. 33, comma 3, lettere R e T) in quanto limita il diritto del consumatore di opporre eccezioni. Commento: la clausola in esame si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l impossibilità di eccepire l inadempimento del professionista, è clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, contravvenendo al principio consolidato nel nostro ordinamento secondo cui a fronte dell inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l altra parte non è tenuta ad adempiere. Parere: la clausola secondo cui Le marche degli accessori eventualmente indicate nel proposto d ordine, comprese anche quelle degli elettrodomestici e delle cucine a gas, sono da considerarsi indicative e non impegnano la venditrice che è tenuta esclusivamente a fornire accessori di caratteristiche equivalenti e corrispondenti a quelli ordinati dal cliente è vessatoria ai sensi dell art bis, comma 11 (ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto 91.4 Pagamento merce contestata Natura vincolante della descrizione della merce 20

21 del contratto senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri Termini di consegna Termini di garanzia Parere: la clausola secondo cui il termine minimo di consegna si intende di almeno 40 giorni lavorativi dalla conferma d ordine ed è comunque puramente indicativo e non vincolante per la venditrice la quale non risponde di eventuali ritardi. Resta peraltro salva la facoltà del cliente di annullare l ordine limitatamente a quelle merci la cui consegna non sia avvenuta nei 120 giorni lavorativi successivi al termine previsto dal contratto. Una fornitura dei pezzi fuori serie e/o su misura non impegna la venditrice alla rispetto dei termini di consegna è vessatoria ai sensi dell art bis, comma 2 (ora art. 33, comma 2, lettera B) in quanto esclude la responsabilità del venditore per l inadempimento da ritardo. Commento: nell ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e l indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione si concretizza invece in una serie di esclusioni del valore del termine di consegna che: in primo luogo viene definito sempre e comunque puramente indicativo e non vincolante ; in secondo luogo viene svilito dal fatto che, dopo il decorso del termine, il consumatore non può annullare l ordine se prima non sono trascorsi altri 120 giorni lavorativi ; in terzo luogo viene addirittura ridicolizzato dalla previsione secondo cui, in caso di pezzi fuori serie o su misura, la venditrice non è impegnata a rispettarlo (ma allora perché inserirlo nel contratto?). Una clausola siffatta ha l effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna (anzi, per i pezzi fuori serie o su misura la stessa consegna diventa addirittura aleatoria mancando un qualsiasi termine ) ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Parere: la clausola secondo cui il cliente è tenuto a controllare attentamente la merce all atto della consegna e, in caso di vizi o difetti palesi, dovrà darne comunicazione scritta alla venditrice a pena di decadenza entro il termine di otto giorni dalla consegna a mezzo di raccomandata... è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell art bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell art sexies c.c. (ora art. 132) secondo cui il consumatore ha due mesi di tempo dalla data della scoperta per denunciare i vizi che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto imponendo al consumatore di denunciare a mezzo raccomandata ed entro 8 giorni dalla consegna del bene eventuali vizi, limita la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può denunciare eventuali vizi entro 60 giorni ( e non 8) dalla data della scoperta dei vizi (e non dalla consegna del bene). 21

22 FORNITURA MOBILI Pratica n. 93/2005 Parere: il combinato disposto della clausola secondo cui in caso di recesso dell acquirente dal presente contratto il venditore avrà diritto di trattenere l importo già versatogli, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno. Qualora l acquirente non avesse versato alcuna somma prima del suo recesso, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% dell importo pattuito per la compravendita e dell ulteriore clausola secondo cui qualora il venditore dovesse recedere dal presente accordo sarà tenuto alla restituzione del doppio dell importo introitato a titolo di acconto è vessatorio ai sensi dell art bis, comma 5 (ora art. 33, comma 2, lettera E) in quanto impone al consumatore che receda di corrispondere al venditore una penale del 30% del prezzo stabilito, mentre in caso di recesso del venditore riconosce al consumatore unicamente il diritto al doppio della caparra. Commento: le clausole in questione sono state ritenute complessivamente vessatorie in quanto, sebbene considerate singolarmente esse possano apparire astrattamente conformi alle norme di tutela del consumatore, nel loro complesso esse determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a sfavore del consumatore. Basti considerare il caso in cui al momento della stipula del contratto il consumatore non avesse versato alcuna caparra: se il consumatore volesse recedere dal contratto dovrebbe pagare una penale pari al 30% del valore complessivo del contratto, mentre se fosse il venditore a voler recedere potrebbe farlo senza pagare alcuna somma. Il risultato pratico della combinazione delle due clausole appare quindi manifestamente vessatorio. Parere: la clausola secondo cui La consegna della merce ordinata avverrà indicativamente entro il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte dell acquirente. L acquirente potrà domandare la risoluzione del presente contratto per ritardo nella consegna dei beni una volta decorsi inutilmente tre mesi dal termine indicativo di consegna di cui sopra; in tal caso il venditore sarà tenuto alla restituzione degli importi già incassati. Nel caso in cui l acquirente ritardasse a prendere in consegna i beni oggetto del presente contratto, sarà tenuto a corrispondere al venditore, oltre al prezzo pattuito per la compravendita che gli eventuali interessi... le spese di deposito che vengono convenute in euro 5 per ogni giorno di ritardo. Qualora l acquirente ritardasse di oltre 30 giorni la presa in consegna dei beni senza provvedere al loro pagamento, sarà facoltà del venditore ritenere risolto di diritto il presente contratto dandone comunicazione scritta all acquirente; in tal caso l acquirente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari al 50% dell importo pattuito per la compravendita, oltre all eventuale maggior danno è vessatoria ai sensi dell art bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1). Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria ai sensi dell art bis, comma 1 (ora art. 33 comma 1) in quanto clausola avente l effetto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, mentre per un verso tutela il venditore affermando la natura meramente indicativa del termine di consegna rispetto al quale viene contrattualmente previsto un margine di tolleranza pari al 150% del Recesso del venditore e del consumatore Termini di consegna 22

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