Sent. 872/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
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1 Sent. 872/2006 In persona del REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA GIUDICE UNICO Cons. Tommaso Salamone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra P.M., vedova P., nata il 6/3/1940, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giorgi e dall'avv. Andrea Bava, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Genova, Via alla Porta degli Archi n. 10/28, contro l'inpdap di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la rideterminazione del trattamento pensionistico di riversibilità, previo calcolo dell'indennità integrativa speciale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del Uditi, nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2006, l'avv. Andrea Bava per la ricorrente e la dott.ssa Paola Martini per l'inpdap. Ritenuto in FATTO La ricorrente, vedova di pensionato collocato a riposo anteriormente all' con trattamento di quiescenza a carico dell'inpdap, ha avuto liquidata, a decorrere dall' , la pensione di riversibilità del coniuge, secondo la disciplina vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, come disposto dall'art.1, comma 41, della legge 8
2 agosto 1995, n L'applicazione della disciplina introdotta dalla surriferita disposizione ha comportato l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del coniuge, nella misura percentuale prevista per il trattamento di riversibilità, anziché in misura intera secondo il previgente ordinamento. Con il ricorso in esame l'interessata chiede che il proprio trattamento di quiescenza venga riliquidato con l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale già corrisposta sulla pensione diretta liquidata prima dell' Parte ricorrente, inoltre, nel chiedere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura del 100 per cento, precisa che l'applicazione della disposizione transitoria non potrà comportare per l'amministrazione il diritto alla integrale applicazione del sistema preesistente - il quale prevede la liquidazione della pensione nella misura del 50 per cento, anziché del 60 per cento, secondo quanto stabilito dalla nuova disciplina delle pensioni di reversibilità, introdotta dalla legge n. 335 del L'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 per le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette liquidate anteriormente al 1995, si limiterebbe, infatti, a far salvo esclusivamente il preesistente regime dell'i.i.s., senza incidere sulla pensione di reversibilità che andrebbe liquidata, sulla base del nuovo regime introdotto dalla legge n. 335 del 1995, nella misura del 60 per cento anziché del 50 per cento. L'Istituto nazionale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, costituitosi con memoria, deduce l'infondatezza della pretesa della ricorrente in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1985, che ha previsto l'unificazione dei regimi pensionistici di riversibilità, estendendo la disciplina già vigente per l'assicurazione generale obbligatoria dell'inps a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In merito, l'amministrazione resistente sostiene che, a decorrere dalla data di entrata
3 in vigore della legge n. 335 del 1995 ( ), tutti i trattamenti di riversibilità, a prescindere dalla decorrenza della pensione diretta del dante causa, vanno determinati in base alle condizioni, ai requisiti ed alle misure stabilite dalla normativa dell'a.g.o.. Il regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 4, della legge n. 724 del 1994, sarebbe stato, infatti, implicitamente abrogato dalla sopravvenuta suindicata disciplina. L'Ente previdenziale contesta, infine, la richiesta di cumulare il beneficio derivante dalla maggiore aliquota prevista per la liquidazione delle pensioni di riversibilità, liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 con il diritto all'intera indennità integrativa speciale previsto dall'invocata disposizione transitoria. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso; in via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati nel quinquennio antecedente la data della ricezione dell'istanza inoltrata dalla ricorrente in via amministrativa ( ). All'odierna pubblica udienza, le parti, come sopra rappresentate, hanno ribadito le conclusioni prese negli atti scritti.. La causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n Considerato in DIRITTO La ricorrente ripropone una questione già risolta, nel senso dalla stessa richiesto, con uniforme orientamento di questa Sezione, confermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che, con sentenza n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002, emessa in sede di risoluzione di questione di massima, hanno fissato il principio in base al quale, in ipotesi di decesso di pensionato titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del , il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'art. 15, comma 5, della legge , n. 724, indipendentemente dalla data della morte del
4 dante causa. L'art. 1, comma 41, della L , 335 non ha effetto abrogativo dell'art. 15, comma 5, della L. n. 724 del Non essendovi motivi per discostarsi dal surriferito orientamento, il ricorso in esame va parzialmente accolto e deve, conseguentemente, essere riconosciuto all'interessata il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità da determinare nella misura del 50 per cento della pensione diretta, e non già del 60 per cento, come richiesto dalla ricorrente (Corte conti, Sez. III, sent. n. 489 del 2003). Le stesse Sezioni Riunite, nell'escludere che il Legislatore abbia disposto un trattamento differenziato tra i beneficiari di trattamento di reversibilità riferibile a pensioni dirette liquidate entro la predetta data del , a seconda del momento della concessione del trattamento ai superstiti hanno condivisibilmente sottolineato che l'aliquota maggiorata del 60% compete soltanto in relazione alla reversibilità delle pensioni di cui al comma 3 dell'art. 15 e cioè delle pensioni dirette liquidate a far tempo dal primo gennaio D'altra parte, la pretesa della ricorrente di cumulare il beneficio della percezione dell'i.i.s. in misura intera, grazie all'applicabilità della disposizione transitoria, di cui al comma 5 dell'art. 15 della l. n. 724 del 1994, con la più favorevole aliquota di reversibilità in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria (60 per cento), introdotta, prima, dal comma 4 del citato art. 15 e, poi, dal comma 41 dell'art. 1 della l. n. 335 del 1995, oltre a porsi in insanabile contrasto con la portata letterale e sistematica del comma 5, la cui applicazione esclude, come detto, le nuove modalità di determinazione dei trattamenti di riversibilità riferiti a pensioni dirette liquidate dopo il , comporterebbe un ingiustificato vantaggio a favore di chi verrebbe a beneficiare per un lungo periodo transitorio di una pensione liquidata sulla base di criteri che non sono quelli del nuovo ordinamento pensionistico e neppure di quello previgente, ma che ne sommano gli aspetti vantaggiosi.
5 Non appare inoltre irrilevante ricordare che la perdurante vigenza della disposizione transitoria, di cui al comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del che consente di applicare le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale come voce autonoma anche nei confronti di coloro che, ratione temporis, sarebbero destinatari della disciplina introdotta dalla legge n. 335 del è stata affermata, in via interpretativa, dalla giurisprudenza di questa Corte anche in considerazione dell'esigenza di evitare gli effetti penalizzanti che, diversamente, avrebbero subito le pensioni più modeste, riferite a pensioni dirette liquidate prima dell' in relazione ad una base pensionabile più limitata, per le quali la funzione previdenziale è assicurata in misura più accentuata dall'indennità di cui trattasi. Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, deve essere dichiarata la prescrizione delle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza, relativamente ai ratei scaduti anteriormente al 5/5/1998, e cioè anteriormente al quinquennio precedente la richiesta amministrativa - del 5/5/ di corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera. Sulle somme dovute in conseguenza della presente sentenza va corrisposta, a decorrere da ciascuna scadenza debitoria e fino al pagamento, alternativamente, la maggior somma tra gli importi spettanti per rivalutazione monetaria - di cui all'art. 150 disp. att. c. p. c. - e per interessi legali. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'interessata alla corresponsione sul trattamento pensionistico di reversibilità - da determinare nella misura del 50 per cento della pensione
6 diretta - dell'indennità integrativa speciale in misura intera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere da ciascuna scadenza debitoria fino al pagamento. Dichiara prescritte le maggiori somme dovute in relazione ai ratei maturati anteriormente al Spese compensate. Così deciso in Genova, l'11 ottobre IL GIUDICE (Tommaso Salamone) Deposito in Segreteria il 27/10/2006
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