La procedura di risarcimento diretto. Problemi pratici (artt. 1, 5, 6, 9, 11, 13, D.P.R , n. 254)

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1 La procedura di risarcimento diretto. Problemi pratici (artt. 1, 5, 6, 9, 11, 13, D.P.R , n. 254) Norma di riferimento: Art. 1, D.P.R , n. 254 Definizioni 1 [1] Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Isvap»: l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli; d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro; f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all articolo 139 del codice. [2] Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell articolo 1 del codice. Norma di riferimento: Art. 5, D.P.R , n Modalità della richiesta di risarcimento 5 [1] Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. [2] La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento. [3] L impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all impresa dell assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Norma di riferimento: Art. 6, D.P.R , n Contenuto della richiesta 6 [1] Nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli Organi di polizia; 3

2 g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. [2] Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. Norma di riferimento: Art. 9, D.P.R , n Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 9 [1] L impresa, nell adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l eventuale integrazione, l illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all allegato A. [2] Nel caso in cui la somma offerta dall impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medicolegale per i danni alla persona. Norma di riferimento: Art. 11, D.P.R , n Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto 11 [1] Nel caso in cui il sinistro non rientra nell ambito di applicazione previsto dall articolo 3, l impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento. [2] Entro il termine di cui al comma 1, l impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all impresa del responsabile qualora quest ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso. [3] I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2. 4

3 Norma di riferimento: Art. 13, D.P.R , n. 254.Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto 13 La procedura di risarcimento diretto. Problemi pratici [1] Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto. [2] Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l applicazione di franchigie a carico dell impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione. [3] L attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi. [4] I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell esercizio precedente per i sinistri rientranti nell ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell ISVAP; c) un rappresentante dell Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione. [5] Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato. [6] I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. [7] Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto. [8] Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1. [9] Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell ambito della procedura di risarcimento diretto. [10] Le informazioni, acquisite nell ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzate, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione. Riferimenti normativi: artt. 139, 141, 142, 145, 148, 149, 150, D.Lgs , n Bibliografia: Benassi, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, neil mondo, 2007, 5; Bin, Commentario al codice delle assicurazioni, Milano, 2006; Id., La procedura di risarcimento 5

4 diretto di cui al dpr 18 luglio 2006 n. 254: struttura, ambito di applicazione, finalità, in Atti del Convegno Paradigma, Milano ; Bona, Indennizzo diretto: una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione integrale dei danni, incorm, 2006, 10; Cassano, Codice delle assicurazioni, Milano, 2006; Criscuolo, La RC Auto dopo la riforma delle assicurazioni, Napoli, 2006; Crocitto, Commentario al Codice delle assicurazioni private, Macerata, 2006; De Marco, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, neil mondo, 2007, 5; Hazan, Guida all indennizzo diretto ed alle altre procedure liquidative, Milano, 2007; Id., La nuova procedura di indennizzo diretto, in Atti del Convegno Paradigma, Napoli ; Mariotti, La nuova procedura di indennizzo diretto e le altre novità in materia di rc auto, in Atti del convegno Paradigma, Milano ; Marras, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, ne Il mondo, 2007, 5; Mirianni, Auto 2007, inserto de Il Sole-24 Ore del 23 gennaio 2007; Quadri, L incostituzionalità preannunciata dell indennizzo diretto, in Sommario: 1. Ambito di applicazione. 2. Danni risarcibili. 3. La domanda di risarcimento diretto. 4. L esclusione del risarcimento diretto. Problematiche connesse. 5. Gestione del sistema di risarcimento diretto. 6. Problematiche connesse ai rapporti contrattuali tra responsabile e suo assicuratore per la R.C.A. 1. Ambito di applicazione Nel D.P.R , n. 254 viene preliminarmente (art. 1) data la definizione di sinistro, intendendosi la collisione avvenuta in Italia tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c.a., senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Dalla collisione devono essere derivati danni ai veicoli e/o lesioni di lieve entità ai conducenti. Stante il tenore letterale del citato articolo la prima conclusione interpretativa che ne discende è che dalla procedura di risarcimento diretto sono esclusi i sinistri verificatisi in assenza di collisione. Si precisa inoltre che, anche se non elencati nel citato art. 1, sono da considerarsi risarcibili anche i danni alle cose trasportate di proprietà dell assicurato o del conducente così come stabilito dall art. 149, D.Lgs , n. 209, che essendo norma di rango superiore alla norma regolamentare prevale su quest ultima. Per danneggiato si deve intendere il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro, come più sopra definito. La procedura del risarcimento diretto sarà invocabile purché venga rispettato il seguente ambito di applicazione: 1. Veicoli immatricolati in Italia (compresi i ciclomotori se muniti di nuova targa); 2. Veicoli immatricolati nella Repubblica di S. Marino e nello Stato Città delvaticano,seassicurati con compagnia italiana o con compagnia esercente in regime di libertà distabilimento o di libera prestazione di servizi, che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto; 3. Opera anche in presenza di danni ai trasportati per i quali varrà la specifica procedura prevista dall art. 141, D.Lgs , n Dagli elementi finora esaminati che delimitano la procedura di risarcimento diretto si possono trarre alcune conclusioni: la procedura si applica quando un sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore assicurati per la r.c.a. con due imprese diverse. Non potrà essere pertanto invocato il nuovo modello risarcitorio in caso di danni derivanti da investimento di pedone oppure dallo scontro di un veicolo a motore con un mezzo non a motore (es. bicicletta) o con un animale ovvero nel caso di due veicoli a motore che risultino assicurati con la medesima impresa. Sottolineiamo inoltre che tra i veicoli a motore dalla procedura sono espressamente esclusi i veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici) ed i ciclomotori non targati ai sensi del D.P.R , n Il risarcimento diretto non sarà inoltre applicabile in tutti i casi in cui la responsabilità di un sinistro che ha coinvolto due veicoli a motore possa essere concorsualmente ascrit- 6

5 ta anche a soggetti diversi dai loro conducenti (siano altri veicoli ovvero pedoni). La procedura potrà invece trovare applicazione nelle ipotesi in cui vi sia il coinvolgimento di altri veicoli ovvero altri soggetti che però non siano in alcun modo responsabili, si pensi ad esempio all ipotesi di una vettura regolarmente parcheggiata. Esaminando gli elementi essenziali si può inoltre escludere l applicabilità della procedura in caso di veicolo non identificato, dovendo il danneggiato rivolgere in tal caso le proprie richieste al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ad analoga conclusione si giunge anche nell ipotesi in cui uno dei veicoli non sia coperto da valida garanzia assicurativa ovvero uno dei veicoli circoli prohibente domino, cioè quando il sinistro si sia verificato dopo la denunzia di furto o dell appropriazione indebita del veicolo. In sostanza il sistema del risarcimento diretto non è compatibile con la struttura e le funzioni del Fondo di Garanzia. La sola eccezione è il caso disciplinato dall art. 283, lett. c), D.Lgs , n. 209, riguardante il caso di sinistro che coinvolga un veicolo assicurato presso un impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, unica ipotesi in cui la procedura di risarcimento diretto si può applicare anche al Fondo di Garanzia. 2. Danni risarcibili Esaminiamo ora quali siano i danni risarcibili attraverso la procedura di risarcimento diretto. Abbiamo già detto che i danni risarcibili sono: - i danni ai veicoli; - i danni alle cose trasportate sui veicoli solo se di proprietà del conducente o dell assicurato; - le lesioni dei conducenti purché di lieve entità. Sono quindi esclusi: - i danni a cose trasportate di proprietà di terzi; - i danni alla persona subiti da soggetti diversi dal conducente; - i danni alla persona dei conducenti superiori alla soglia del 9% di invalidità permanente. Nel concetto di danni al veicolo rientrano, oltre che le materiali rotture del mezzo, anche i danni derivanti dal suo mancato utilizzo quali il c.d. "fermo tecnico" e l eventuale lucro cessante. Analogamente rientrano nel danno alla persona anche tutte le ipotesi di tutela aquiliana di un credito connesso al danno alla persona stessa che pertanto potranno essere assoggettati alla procedura di risarcimento diretto (es. rivalsa datore di lavoro). Anche tutte le ipotesi in cui le richieste vengano svolte in via di surroga rispetto al proprietario od al conducente del veicolo saranno assoggettate alla procedura di risarcimento diretto. 3. La domanda di risarcimento diretto Rispettando quindi i limiti oggettivi e soggettivi della sua applicabilità, la procedura di indennizzo diretto si contraddistingue per l obbligatorietà della proposizione della domanda stragiudiziale di risarcimento del danno ed anche dell eventuale successiva azione giudiziaria diretta nei confronti dell impresa assicuratrice del danneggiato e non più, come avviene nella procedura ordinaria, contro la compagnia che assicura la responsabilità civile del danneggiante. La procedura viene avviata dal danneggiato con l invio al proprio assicuratore della richiesta di risarcimento da trasmettersi, secondo quanto previsto dall art. 5, D.P.R , n. 254, nei seguenti modi: - raccomandata AR; - consegna a mano; - telegramma; - telefax; - in via telematica se la polizza non lo esclude. Qualunque sia la forma prescelta per l invio, la richiesta potrà essere trasmessa, oltre che alla sede legale dell impresa, anche in luoghi diversi quali l agenzia che ha emesso la polizza ovvero l ispettorato sinistri che sia munito di poteri di rappresentanza. 7

6 Una copia della lettera deve comunque essere inviata per conoscenza all assicuratore dell altro veicolo coinvolto. L informativa della ricezione della richiesta di risarcimento all impresa del responsabile avviene anche ad opera dell impresa cui la richiesta è stata inviata, che si realizza attraverso il sistema informatico con l invio del flusso di dati relativi alla responsabilità. Esaminiamo ora quale debba essere il contenuto della richiesta di risarcimento così come previsto dall art. 6, D.P.R , n Gli elementi che la richiesta deve contenere sono: - i nomi degli assicurati e le targhe dei due veicoli coinvolti; - la denominazione delle rispettive imprese; - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; - le generalità di eventuali testimoni; - l indicazione dell eventuale intervento degli organi di Polizia; - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Oltre agli elementi indicati, in caso di danno a persona, la richiesta deve contenere: - l età, l attività ed il reddito del danneggiato; - l entità delle lesioni subite; - la dichiarazione di cui all art. 142 Cod. Ass. Priv. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; - l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; - l eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. Sottolineiamo che rispetto al dettato dell art. 148 Cod. Ass. Priv. viene meno la necessità di indicare il codice fiscale del danneggiato, trattandosi di dato di cui la compagnia dispone nell ambito del rapporto contrattuale intrattenuto. Al contrario, rispetto all art. 148 Cod. Ass. Priv. il danneggiato è tenuto ad indicare sia i testimoni sia l autorità intervenuta. Qualora la richiesta sia incompleta, il danneggiato, idoneamente supportato dalla propria compagnia sotto il profilo tecnico e informativo, deve essere invitato, entro 30 giorni, ad integrarla. A differenza della procedura ordinaria, nella procedura di risarcimento diretto la richiesta di integrazione non interrompe i termini per l offerta, ma li sospende, pertanto per il computo del termine utile per l effettuazione dell offerta occorrerà conteggiare anche il lasso di tempo intercorso tra l arrivo della richiesta di risarcimento e l invio della richiesta di integrazione. La Compagnia deve formulare l offerta o comunicare i motivi di diniego d offerta: - entro 60 giorni per i danni ai veicoli ed alle cose (30 giorni in presenza di Cai con due firme); - entro 90 giorni per i danni a persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Nel caso in cui il danneggiato dichiari di non accettare o non fa pervenire alcuna risposta, l impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta. La somma in tal modo corrisposta sarà imputata all eventuale liquidazione definitiva del danno. Relativamente all ipotesi riguardante la "mancata risposta" l art. 149 Cod. Ass. Priv. non prevede un dies a quo per il computo dei 15 giorni. Si deve ritenere applicabile per analogia quanto contenuto nel disposto dell art. 148, 8º co., che prevede che i 15 giorni decorrano dopo trenta giorni dalla formulazione dell offerta (ovvero 30 giorni + 15 giorni). L impresa deve fornire ai danneggiati assistenza tecnica e informativa, in particolare sui criteri di ripartizione della responsabilità fissati con la tabella allegata al D.P.R , n. 254 che nella sostanza ricalca i barèmes della vecchia Cid facoltativa. 8

7 Nel caso in cui il sinistro non dovesse rientrare in alcune ipotesi della tabella il decreto rimanda ai principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. Nel caso in cui la somma offerta dalla compagnia venga accettata dal danneggiato, l art. 9, 2º co., D.P.R , n. 254 esclude espressamente il riconoscimento di compensi per la consulenza e assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diverse da quella medico-legale. Si sottolinea come l obbligo di assistenza imposto dalla legge alla compagnia in base al citato art. 9, 1º co., dovrebbe ridurre sensibilmente la necessità dell invio della richiesta di integrazione dovendo l impresa assicuratrice stessa curare che la richiesta venga esattamente formulata. Si ricorda inoltre che tutti i termini indicati decorrono dalla presentazione della richiesta completa di risarcimento diretto che a tutti gli effetti integra una vera e propria condizione di proponibilità dell azione diretta nei confronti dell assicuratore. Pertanto anche nel sistema di indennizzo diretto alla sospensione dei termini, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 145, 149 Cod. Ass. Priv., per la proposizione dell offerta corrisponde la sospensione dei termini di proponibilità della domanda giudiziale. In dottrina si veda: Bin, La procedura di risarcimento diretto di cui al dpr 18 luglio 2006 n. 254: struttura, ambito di applicazione, finalità, in Atti del Convegno Paradigma, Milano ; Hazan, Guida all indennizzo diretto ed alle altre procedure liquidative, Milano, 2007; Mariotti, La nuova procedura di indennizzo diretto e le altre novità in materia di rc auto, in Atti del convegno Paradigma, Milano L esclusione del risarcimento diretto. Problematiche connesse Nei casi in cui il sinistro denunciato esuli dall ambito di applicabilità della procedura di risarcimento diretto come delineato, l impresa deve informare il danneggiato in merito alla causa di inapplicabilità entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro lo stesso termine, la richiesta deve essere trasmessa all impresa del responsabile corredato dalla documentazione acquisita. Qualora la causa di inapplicabilità emerga dopo la scadenza di detto termine, i 30 giorni decorreranno dal momento in cui la causa di inapplicabilità è stata conosciuta, a condizione che la dilatazione del termine non sia dovuta a comportamento negligente nell istruzione del sinistro. I termini per la proposizione dell azione di risarcimento e per la formulazione dell offerta o del diniego di offerta riprendono a decorrere dal momento in cui l impresa del responsabile riceve la comunicazione da parte dell altra impresa. L interruzione della procedura di risarcimento diretto esigerà che, contestualmente, venga prestata all assicurato la dovuta assistenza tecnica e informativa di cui si è già accennato in precedenza, nella formulazione della richiesta di risarcimento alla Compagnia del civilmente responsabile. Precisiamo che le ipotesi di esclusione del risarcimento diretto sono in gran parte accertabili in tempo reale, e quindi in modo potenzialmente rapido, riguardando per lo più i casi in cui: - la verifica (normalmente telematica) circa la copertura assicurativa del veicolo danneggiante dia esito negativo; - il danneggiato non sia assicurato; - il sinistro si sia verificato tra più di due veicoli/soggetti corresponsabili; - il sinistro si sia verificato all estero; - l incidente abbia coinvolto un veicolo non a motore; - anche solo uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato Pontificio; - venga richiesto il risarcimento di danni a cose non trasportate, o di cose trasportate appartenenti a soggetti diversi dal conducete o dal proprietario. Crea difficoltà, sotto il profilo interpretativo, come gestire tutte quelle situazioni in cui la richiesta di risarcimento per danni da lesioni 9

8 non sia relativa a lesioni inconfutabilmente inferiori al limite stabilito del 9% di invalidità permanente. Non è certamente facile stabilire con certezza al momento dell invio della richiesta danni quale sia l effettiva dimensione della lesione patita dal danneggiato. Una possibile soluzione al problema potrebbe essere ricercata nell art. 149, 2º co., Cod. Ass. Priv. In tale dettato normativo si afferma che, per trovare applicazione all art. 149, il danno alla persona deve risultare contenuto entro i limiti dei nove punti percentuali secondo un apprezzamento prognostico non oggettivo ed assoluto ma condiviso dalle parti. Quindi l assicurato/danneggiato può invocare l intervento del proprio assicuratore non sulla base dell effettiva ed oggettiva misura dei postumi derivatigli, ma sulla base di una valutazione che venga fatta al momento dell avvio della procedura di risarcimento diretto che in modo prognostico ne preveda il contenimento entro il 9%. Tale tesi viene confermata anche dall art. 6, D.P.R , n. 254 che cita tra gli elementi che integrano il contenuto della richiesta danni non solo l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, ma anche l eventuale consulenza medico-legale di parte, contenente l esatta indicazione della percentuale di invalidità accertata, elemento quest ultimo non richiesto dall art. 148 Cod. Ass. Priv. relativamente alla procedura ordinaria. L impresa Gestionaria, ricevuta la richiesta danni unitamente alla perizia medico-legale attestante il contenimento delle lesioni entro il limite percentuale previsto dall art. 139 Cod. Ass. Priv., potrà disporre del termine di trenta giorni già illustrato, stabilito dall art. 11, D.P.R , n. 254, per effettuare le verifiche del caso e se necessario contestare l applicazione del risarcimento diretto per superamento del limite stabilito per legge. Uno dei problemi più discussi con riferimento alla procedura di risarcimento diretto riguarda la posizione processuale del responsabile civile e del perdurare o meno nel nuovo sistema della sua legittimazione passiva di fronte alla richiesta del danneggiato. In particolare visto che l impresa assicuratrice del danneggiato assume la veste di sostituto ex lege rispetto a quella del danneggiante, ci si chiede se assuma anche la posizione processuale dell obbligato principale, cioè del responsabile civile. Nonostante l apparente esclusività dell art.149 Cod. Ass. Priv. il danneggiato mantiene intatti i propri diritti risarcitori nei confronti del responsabile civile, il quale deve ritenersi legittimato passivo di un eventuale azione giudiziale, quale litisconsorte necessario, affiancato però dall impresa assicuratrice del danneggiato e non dalla propria compagnia d assicurazione. Pertanto il danneggiato proponendo l azione diretta nei confronti del proprio assicuratore dovrà anche citare obbligatoriamente il responsabile civile, potendo svolgere domanda risarcitoria anche nei suoi confronti. Sarà invece precluso al danneggiato di rivolgersi alla compagnia assicuratrice del danneggiante, né questa potrà essere coinvolta nel giudizio risarcitorio per effetto dell eventuale chiamata in causa da parte del danneggiante e/o del danneggiato. Tanto varrà sia in sede civile sia in sede penale. In dottrina si veda: Benassi, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, neil mondo, 2007, 5, 13; Bona, Indennizzo diretto: una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione integrale dei danni, incorm, 2006, 10, 1112; Cassano, Codice delle assicurazioni, Milano, 2006; De Marco, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, ne Il mondo, 2007, 5, 13 e 15; Hazan, La nuova procedura di indennizzo diretto, in Atti del Convegno Paradigma, Napoli ; Marras, RC Auto: il grande ingorgo del rimborso diretto, neil mondo, 2007, 5; Quadri, L incostituzionalità preannunciata dell indennizzo diretto, in 5. Gestione del sistema di risarcimento diretto Per dare operatività concreta alle disposizio- 10

9 ni degli artt. 149, 150 Cod. Ass. Priv. e al D.P.R , n. 254 (in particolare all art.13), l Ania ha predisposto la Card integrata dalle Norme operative. Essa disciplina analiticamente le procedure di gestione dei sinistri nell ambito del sistema di risarcimento diretto, nonché la rivalsa tra compagnie per i danni ai trasportati, sostituendo, con le opportune modifiche, la preesistente convenzione terzi trasportati (Ctt). La normativa convenzionale è divisa in tre parti, costituite, la prima, da una disciplina di carattere generale - adesione, fideiussione, gestione stanza di compensazione, controlli sul rispetto della convenzione, penalità, procedura arbitrale (artt. 1-14) - la seconda, dalla normativa specifica relativa al risarcimento diretto (artt Cid - Convenzione Indennizzo Diretto), la terza, dalla normativa disciplinante l esercizio delle azioni di rivalsa conseguenti alla gestione dei danni ai trasportati ex art. 141 Cda (artt Ctt - Convenzione Terzi Trasportati). L adesione alla Card è obbligatoria per tutte le compagnie che hanno sede legale in Italia, è obbligatoria anche per le imprese che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizio e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. L impresa che assume la gestione e la liquidazione dei danni rientranti nell ambito di applicazione della Cid e della Ctt è denominata Gestionaria, l impresa che assicura il veicolo in tutto o in parte responsabile e che è tenuta al rimborso del pagamento alla Gestionaria, è denominata Debitrice. Le condizioni di applicazione fissate dalla Cid richiamano, con alcune specificazioni, le condizioni stabilite nel Cod. Ass. Priv. e nel regolamento: - collisione tra due veicoli a motore immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, identificati e assicurati con imprese aderenti, compresi ciclomotori dotati di nuova targa; - collisione avvenuta in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; - assenza di responsabilità imputabile a soggetto terzo (ente, persona o veicolo) diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione, anche se non identificato. In presenza di queste condizioni la procedura Cid implica la gestione e la liquidazione dei danni: - al veicolo, senza limiti d importo; - alla persona del conducente entro i limiti di cui all art. 139 Cod. Ass. Priv. (IP biologica non superiore al 9%). Occorre sottolineare che sulla scorta della qualificazione del danno a persona contenuto nella definizione posta anteriormente alla stesura della Card (biologico, patrimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di assicuratori sociali, datori di lavoro) il limite posto è da intendersi come valutazione medico-legale e non come limite di importo da risarcire; - alle cose trasportate di proprietà del conducente (sia egli proprietario o meno del veicolo) e del proprietario del veicolo non a bordo, senza limiti d importo; - sono di competenza della Gestionaria le rivalse Kasko, le rivalse degli assicuratori sociali e privati, le rivalse dei datori di lavoro; - resta fermo, per tutti i danni, ivi compresi i danni esulanti dalla Cid, il limite del massimale della polizza del responsabile civile. Al ricevimento della denuncia/richiesta, una volta accertata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura convenzionale, la Gestionaria verifica la copertura assicurativa del veicolo responsabile tramite un interrogazione telematica denominata Sic. Se l esito è positivo, con apposito flusso informatico, invia alla Debitrice una comunicazione per la conferma della dinamica e della responsabilità, con modalità differenziate a seconda della presenza o meno della Cai a firma congiunta. Nel caso in cui ci si trovi in presenza di una Cai a firma congiunta per l accertamento della responsabilità si fa riferimento esclusivamente alla prima facciata della Cai, che deve contenere, quali dati essenziali: - data del sinistro - identità delle parti - compagnie assicuratrici - targhe dei veicoli 11

10 - circostanze dell incidente - due firme La Gestionaria segnala alla Debitrice la quota di responsabilità alla stessa attribuita, fondandosi sulla tabella allegata al Regolamento, ma questa segnalazione non necessita di risposta di conferma da parte della Debitrice. Se entrambe le imprese hanno assunto in gestione il sinistro con valutazioni di responsabilità non compatibile fra loro, opera una presunzione di responsabilità paritetica, salva la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale per una diversa ripartizione. Nell ipotesi in cui non si sia in possesso di una Cai a doppia firma il riparto della responsabilità viene definito attraverso uno scambio di informativa tra le imprese, da concludersi entro 30 giorni dalla segnalazione definitiva. La Gestionaria, verificata positivamente la copertura assicurativa della debitrice, segnala a quest ultima: - la quota di responsabilità attribuita sulla base della tabella allegata al Regolamento; - la casistica del sinistro sempre secondo la tabella citata; - gli elementi probatori indicati dal proprio assicurato. La segnalazione avviene a mezzo di flusso informatico, che può essere dapprima solo informativo e successivamente inviato come definitivo (solo all invio definitivo scatta il termine di 30 giorni per la risposta). Lo scambio di informazioni determina questi esiti: - responsabilità condivisa: compatibilità tra le valutazioni della responsabilità; - responsabilità contestata: opera la presunzione di corresponsabilità al 50% salvo il ricorso alla procedura arbitrale; - responsabilità accettata per silenzio assenso: si ha quando manca il riscontro della Debitrice nel termine di 30 giorni. Non è ammesso l arbitrato; - responsabilità accettata per mancanza di denuncia: non si interrompe la procedura, che la Gestionaria prosegue sulla base degli elementi prodotti dal proprio assicurato o acquisiti aliunde. Non è ammesso l arbitrato. Eventuali valutazioni della Debitrice segnalate a seguito della presentazione della denuncia debbono essere compatibili con le valutazioni della Gestionaria, altrimenti le richieste di rimborso vengono scartate dalla stanza di compensazione; - contestazione sull esistenza del sinistro: è interruttiva della procedura Cid, ma la Gestionaria che, malgrado il recapito al proprio ufficio preposto per la gestione della Card, denominato Sarc, della dichiarazione negativa rilasciata dalla controparte, entro 15 giorni successivi alla risposta alla verifica della responsabilità, abbia raggiunto la prova del fatto e della responsabilità della controparte, può proseguire la gestione e liquidare il proprio assicurato. Per ottenere il rimborso la Gestionaria dovrà ricorrere alla procedura arbitrale; - contestazione sull applicabilità della procedura Cid: la procedura si interrompe previo invio nel termine di 15 giorni della risposta e della documentazione probante. Se l interruzione si rivela infondata, la Gestionaria può pagare e ricorrere alla procedura arbitrale. Come già accennato il riparto della responsabilità viene eseguito con riferimento alla tabella allegata al Regolamento e, nel concreto, viene determinato dalla Gestionaria sulla base delle risultanze della Cai a due firme. In mancanza di questo, possono essere prese in considerazione testimonianze e/o verbali di autorità e, ove siano applicabili i barèmes, le responsabilità del sinistro devono essere determinate in forza della normativa sulla responsabilità da circolazione dei veicoli. L accertamento e la liquidazione dei danni competono alla Gestionaria. La convenzione non richiede la perizia per i danni ai veicoli, purché il danno venga debitamente documentato. Il danno a persona è valutato a mezzo di perizia medico-legale. Gli esborsi per le cose trasportate dovranno essere documentati da idonei giustificativi. La Gestionaria provvede a corrispondere all avente diritto il risarcimento dovuto e, in caso di mancato accordo, procede ad effettuare offerta reale. 12

11 Il pagamento definitivo o l offerta possono riguardare tutti i danni oppure anche solo una tipologia di danno. Tale regola è fondamentale in quanto l eventuale superamento del limite di cui all art. 139 Cod. Ass. Priv. determina l interruzione della procedura per la sola tipologia del danno a persona, mentre la procedura deve proseguire per le altre tipologie di danno. Dopo l offerta, sono consentite alla Gestionaria eventuali integrazioni. In caso di lesioni, quando non sia stata rilasciata la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni di assicuratori sociali, l offerta potrà essere effettuata solo per le voci di danno non surrogabili. Come prescritto dal Regolamento e ripreso nella normativa convenzionale, i rimborsi in favore della Gestionaria per i pagamenti dei danni al veicolo, alla persona, alle cose trasportate e delle eventuali rivalse, vengono effettuati a mezzo di un forfait unico, riferito all anno di accadimento del sinistro e ridotto al 50% qualora la responsabilità sia stata determinata in misura concorsuale, senza distinzione tra i vari gradi di concorso. Il forfait sarà differenziato per tre macroaree territoriali in relazione alla componente del danno al veicolo. La componente del danno a persona sarà espressa dal costo medio nazionale delle lesioni di lieve entità. Se si ravvisassero, nel corso della gestione, condizioni di non applicabilità della Cid, la normativa convenzionale rinvia alle modalità indicate nel Regolamento: invio di comunicazione al danneggiato ed alla Debitrice entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Se le condizioni di inapplicabilità emergessero successivamente alla scadenza di detto termine, come già precisato, il termine di 30 giorni dovrebbe decorrere dal momento in cui la Gestionaria ne è venuta a conoscenza. L interruzione della procedura può essere chiesta anche dalla Debitrice che ravvisi a sua volta una causa di inapplicabilità. Qualora venga notificato, pur in presenza di tutte le condizioni di applicabilità della Cid, un atto di citazione alla Debitrice, questa si costituirà eccependo la carenza di legittimazione passiva, come indicato dalle Norme Operative Card. 6. Problematiche connesse ai rapporti contrattuali tra responsabile e suo assicuratore per la R.C.A. Chiudiamo l esame della procedura di indennizzo diretto esaminando alcune problematiche connesse principalmente alla gestione dei rapporti contrattuali tra il responsabile e l impresa debitrice, in conseguenza di una procedura liquidativa gestita dall assicuratore del danneggiato. La prima questione riguarda il cosiddetto riscatto del malus, sostanzialmente la possibilità per il responsabile di evitare lo scatto negativo della classe di merito (malus) provvedendo in proprio al rimborso del sinistro. Stante il divieto posto dall Antitrust dello scambio di qualsivoglia informazione tra le imprese, l assicurato della Compagnia debitrice dovrà rivolgersi direttamente alla Consap per sapere l ammontare dell importo da rimborsare al fine di riscattare il malus. Per quanto riguarda invece i contratti che prevedono una franchigia, la Compagnia debitrice verrà a conoscenza (tramite Consap) dell importo liquidato dalla Gestionaria solo nel caso in cui il danno sia inferiore al limite della franchigia. Se il danno che la debitrice dovrà rimborsare è superiore alla franchigia non avrà bisogno di altri dati, recuperando dal cliente l intero importo della franchigia. Per quanto riguarda le ipotesi di possibili rivalse contrattuali la Card consente espressamente all impresa debitrice di chiedere alla gestionaria l importo liquidato sul quale verrà esercitato il diritto di rivalsa. Occorre precisare che l impresa debitrice non potrà addossare al responsabile civile il valore dell importo rimborsato sulla base delle regole della Card, bensì potrà richiedere solo il rimborso del danno effettivamente cagionato. In dottrina si veda: Hazan, Guida all indennizzo diretto; Mariotti. 13

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