Cass. 3876/2014. Presunzione di colpa ex art c.c.: ha funzione meramente sussidiaria.

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1 La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo cui "In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cassazione civile, sez. VI ordinanza del 19/02/2014 n. 3876) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 / 11

2 SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - 2 / 11

3 Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere - Dott. BARRECA Giuseppina L. - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORINI MATTEO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - 3 / 11

4 contro B.C., UCI; - intimati - avverso la sentenza n. 695/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 21/06/2011, depositata il 28/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. PREMESSO IN FATTO 4 / 11

5 E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1.- Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da D.S.L. nei confronti di B.C. e dell'u.c.i., avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo del 4 marzo 2011, reputando corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente per i danni provocati da un incidente stradale nel quale il D.S. era stato coinvolto mentre era alla guida della sua motocicletta. Il Tribunale aveva escluso l'imprudente manovra che l'attore aveva imputato al convenuto, che si trovava alla guida della sua autovettura, ed aveva, invece, ritenuto la colpa esclusiva dell'attore medesimo. Il ricorso è proposto con due motivi. Gli intimati non si difendono. 2.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 154 C.d.S. per avere il giudice escluso la responsabilità del convenuto malgrado questi, che si doveva immettere nel flusso della circolazione, svoltando a sinistra, dopo essersi accostato sulla destra, non avesse concesso la precedenza ai veicoli in transito sulla via (OMISSIS) (tra cui la moto condotta dal ricorrente) e non avesse verificato di poter effettuare la manovra senza creare pericoli o intralcio per la circolazione veicolare ed, inoltre, malgrado vi si fosse immesso in posizione pressochè perpendicolare rispetto alla direzione di marcia percorsa dall'attore, odierno ricorrente. 5 / 11

6 2.1.- Col secondo motivo è dedotta, in via subordinata, violazione dell'art c.c., comma 2, al fine censurare l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la relativa disciplina ha "funzione soltanto residuale, nel caso in cui non siano ravvisabili elementi tali, come invece accaduto nella fattispecie, per addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro". Secondo il ricorrente tale affermazione sarebbe in "radicale contrasto" con gli insegnamenti della Corte di Cassazione, richiamati nello stesso ricorso. Aggiunge il ricorrente che la sentenza della Corte d'appello sarebbe "totalmente priva di motivazione" sulla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura, prima di intraprendere la manovra di immissione nel flusso della circolazione. 3.- I motivi, che pongono questioni connesse, vanno trattati congiuntamente. Sebbene il vizio denunciato sia, per entrambi, quello della violazione di legge (dell'art. 154 C.d.S. per il primo, e dell'art c.c., comma 2, per il secondo motivo), è palese che il ricorrente finisca per lamentare nient'altro che un errato apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, con ciò incorrendo in plurime ragioni di inammissibilità, poichè non vi è la denuncia del vizio di motivazione, in quanto nessuno dei motivi del ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e comunque la valutazione della deposizione dell'unica testimone escussa, delle risultanze del rapporto d'incidente della polizia stradale di Ventimiglia ed, in particolare, dei rilievi effettuati dai verbalizzanti (su cui si sofferma la sentenza impugnata) non può essere sindacata da questa Corte se non in caso di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, ai sensi della norma di legge richiamata, nel testo applicabile al presente ricorso (cioè quello vigente prima della sostituzione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito nella L. n. 134 del 2012). In proposito non può che essere ribadito il principio per il quale in materia di responsabilità da 6 / 11

7 sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 1028/12, nonchè, tra le altre, Cass. n. 4009/06) Quanto ai dedotti vizi di violazione di legge, risulta correttamente applicato, in primo luogo, l'art. 154 C.d.S. poichè la Corte non ha affatto escluso che il conducente della vettura avesse l'obbligo di dare la precedenza ai sensi di questa norma, ma - sulla base dell'incensurabile apprezzamento di fatto di cui sopra - ha ritenuto che l'avesse rispettato prima di immettersi nel flusso della circolazione e svoltare a sinistra verso l'area di parcheggio e che l'incidente sia accaduto per esclusiva imprudenza del conducente del motoveicolo che, sopravvenendo sulla stessa originaria direttrice di marcia dell'autovettura, l'aveva urtata, oltrepassando la linea di mezzeria, sullo spigolo sinistro con la parte anteriore del motociclo. Quest'ultimo accertamento in fatto rende palese l'infondatezza anche della subordinata censura mossa con riferimento all'art cod. civ., comma 2. Riguardo a quest'ultima norma, va ribadito il principio di diritto, seguito peraltro dalla sentenza impugnata, secondo cui "In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass /08). 7 / 11

8 In conclusione, il ricorso va rigettato". La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO IN DIRITTO A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In merito alle deduzioni svolte nella memoria, occorre ribadire il principio, per il quale è 8 / 11

9 inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte nè le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, nè quella che - alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge (Cass. n. 8106/06). Dato tale principio si osserva che, con la memoria, il ricorrente non indica, così come peraltro non aveva indicato col ricorso, alcuna affermazione di diritto della sentenza impugnata che sarebbe in contrasto con l'art. 154 C.d.S. (quanto al primo motivo) e con l'art cod. civ. (quanto al secondo motivo), ma assume che la Corte non avrebbe ben "correttamente inquadrato nell'ambito dell'art. 154 C.d.S." il fatto che prima della collisione la vettura del convenuto fosse ferma e la successiva manovra di immissione nel flusso della circolazione (primo motivo) e che la Corte avrebbe errato nel porre a fondamento del superamento della presunzione di responsabilità dell'art cod. civ. "il presupposto di diritto" del raggiungimento della prova dell'esclusiva responsabilità dell'odierno ricorrente (secondo motivo). E' di tutta evidenza che gli errori che vengono imputati alla Corte non attengono all'interpretazione delle norme richiamate, ma alla ricostruzione dei fatti (precisamente alla ricostruzione della manovra di immissione nel flusso del traffico da parte della vettura; al presupposto fattuale, quindi, della condotta di guida del suo conducente), onde poter ricondurre gli stessi, così come ricostruiti, alle previsioni normative richiamate in ricorso. Peraltro, quanto a queste ultime, non può che ribadirsi che, una volta ricostruiti i fatti così come ricostruiti dal giudice di merito, non sussiste alcuna violazione dell'art. 154 C.d.S. e art / 11

10 c.c., comma 2, per le ragioni già esposte nella relazione. Il ricorso, pertanto, anche a voler superare il profilo di inammissibilità sopra evidenziato, non può che essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè gli intimati non si sono difesi. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio / 11

11 Depositato in Cancelleria il 19 febbraio / 11

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