GLI IMPIANTI TERMICI, LE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO, GLI F-GAS: QUANTE NOVITÀ! Relatore: Alessandro Timossi
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1 GLI IMPIANTI TERMICI, LE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO, GLI F-GAS: QUANTE NOVITÀ! Pordenone il 07/10/2015 Relatore: Alessandro Timossi di Confindustria Padova
2 ARGOMENTI TRATTATI
3 Gli argomenti trattati, relativi alle apparecchiature di condizionamento e impianti antincendio, si riferiscono all analisi: della normativa ambientale che regolamenta le emissioni in atmosfera delle sostanze lesive per l ambiente; della normativa che regolamenta il risparmio energetico degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici.
4 OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA AMBIENTALE
5 ARGOMENTI TRATTATI
6 Gli argomenti trattati si riferiscono: a individuare quali apparecchiature e impianti antincendio sono soggetti agli obblighi; a individuare i gas oggetto della regolamentazione; a relazionare gli obblighi previsti e relativi: alle temporalità dei controlli e delle manutenzioni; ai soggetti abilitati ad effettuare gli interventi; alla registrazione dei controlli e delle manutenzioni; a quali apparecchiature e impianti sono soggetti alla comunicazione al Ministero dell Ambiente tramite l ISPRA; alle sanzioni previste.
7 APPARECCHIATURE E IMPIANTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI
8 Sono soggetti alle disposizioni tutte le apparecchiature e gli impianti che utilizzano un gas per funzionare e in particolare: i condizionatori d aria; gli impianti di refrigerazione, intesi: i banchi frigoriferi; le celle frigorifere; i frigoriferi; le pompe di calore; le attrezzature e gli impianti per uso tecnologico (processo produttivo); gli impianti fissi antincendio; i mezzi ATP (frigorifero di massa sup. a 3,5 t) dall 01/01/2015; aventi un quantitativo di gas pari o superiore ai limiti previsti.
9 FAMIGLIE DI GAS OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE
10 A seconda del tipo di gas contenuto nelle apparecchiature di condizionamento o negli impianti antincendio, trovano applicazione le seguenti normative: LESIVI PER L OZONO i riferimenti legislativi sono: Convenzione di Vienna del 1985 e protocollo di Montreal del 1987; Legge n. 549/93, relativo a misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente; Regolamento CE n. 1005/2009 (ex Reg. CE n. 2037/2000); D.P.R. n. 147/2006, relativo all attuazione del Regolamento CE n. 2037/2000; D.Lgs. n. 108/2013, relativo alle sanzioni. FLUORURATI A EFFETTO SERRA i riferimenti legislativi sono: Protocollo di Kyoto del 1997; Regolamento CE n. 517/2014 (ex Reg. CE n. 842/2006); Regolamento CE n. 1494/2007, relativo ai contenuti dell etichetta; Regolamento CE n. 1516/2007, relativo alle modalità di controllo delle perdite; Regolamento CE n. 303/2008, relativo ai requisiti delle imprese e del personale; D.P.R. n. 43/2012, relativo all attuazione del Regolamento CE n. 842/2006; D.Lgs. n. 26/2013, relativo alle sanzioni.
11 INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI GAS PRESENTE NELLE APPARECCHIATURE E NEGLI IMPIANTI
12 A seconda del tipo di gas presente, la normativa prevede che le apparecchiature e gli impianti antincendio deve essere apposta una specifica etichetta, contenente per i gas: LESIVI PER L OZONO la menzione «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l ozono stratosferico»; il tipo di sostanza contenuta; il quantitativo di gas presente espresso in kg. FLUORURATI A EFFETTO SERRA la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»; l abbreviazione della denominazione chimica del gas contenuto; il quantitativo di gas presente espresso in kg; la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.
13 OBBLIGHI PREVISTI PER LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI
14 I gas contenuti nelle apparecchiature e negli impianti sono: LESIVI PER L OZONO oppure FLUORURATI A EFFETTO SERRA
15 DISPOSIZIONI PREVISTE PER I GAS LESIVI PER L OZONO
16 CAMPO DI APPLICAZIONE
17 Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio: ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); utilizzati anche per il processo produttivo; contenenti 3 kg o più di sostanze lesive per l ozono appartenenti ai gruppi: CFC (clorofluorocarburi); Halon; HCFC (idroclorofluorocarburi).
18 DEFINIZIONI
19 Si intende per: sostanze controllate: le seguenti sostanze lesive per l ozono, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, recuperate, riciclate o rigenerate:
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23 R 22 Idrocluorofluorocarburi Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature e degli impianti
24 Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature e degli impianti
25 Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature e degli impianti
26 uso: l impiego di sostanze controllate nella produzione, nella manutenzione o nell assistenza, compresa la ricarica (salvo per gli irocluorofluorocarburi) degli impianti; apparecchiature e impianti che dipendono da sostanze controllate: i prodotti e le apparecchiature che funzionano con le sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di tali sostanze; pompa di calore: il dispositivo o l impianto che estrae calore a basse temperature dall aria, dall acqua o dal suolo e fornisce calore;
27 impresa che gestisce gli impianti: una persona fisica o giuridica proprietaria dell apparecchiatura o dell impianto o delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio e della manutenzione.
28 OBBLIGHI PREVISTI
29 Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d aria, le pompe di calore e gli impianti di protezione antincendio che utilizzano le sostanze lesive per l ozono, devono: essere sottoposti a controllo delle perdite almeno: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Gli impianti: contenenti meno di 3 kg di gas; con sistemi ermeticamente sigillati, contenenti meno di 6 kg di sostanze controllate, non sono soggetti ad alcun obbligo.
30 essere riparate quanto prima dalla scoperta della perdita delle sostanze controllate e comunque entro i 14 giorni successivi; entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l intervento effettuato sia stato efficace.
31 REQUISITI DELLE IMPRESE MANUTENTRICI
32 Il personale che svolge le attività di: di recupero e di riciclo delle sostanze contenute nel circuito frigorifero degli impianti ed apparecchi; controllo delle fughe, riparazione delle perdite, dovrà essere in possesso dei requisiti minimi che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (obbligo previsto dal 2006 e alla data odierna non attuato). Sino all emanazione dei requisiti minimi, gli interventi di controllo e di riparazione devono essere effettuate da imprese abilitate, ai sensi delle disposizioni in materia di attività d installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti presenti all interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).
33 Per verificare se le imprese sono abilitate si deve verificare che nella voltura camerale è riportato il riferimento dell articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 37/08 e relativo alle attività d installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie.
34 REGISTRAZIONE E CONTROLLI DELLE MANUTENZIONI LIBRETTO D IMPIANTO
35 Dal 26 aprile 2006 il D.P.R. n. 147/2006 dispone che gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere riportati in un apposito libretto d impianto.
36 Intesa qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l impianto contenente nel circuito frigorifero sostanze lesive per l ozono.
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38 COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL AMBIENTE
39 Per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze lesive per l ozono: NON E PREVISTA ALCUNA COMUNICAZINE O DENUNCIA AL MINISTERO DELL AMBIENTE
40 SANZIONI
41 Il Decreto Legislativo. n. 108/2013 prevede per il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto antincendio la sanzione amministrativa: da euro a euro, nel caso in cui non faccia effettuare: il controllo delle perdite entro le scadenze previste; la riparazione della perdita entro i 14 giorni successivi; la verifica del controllo dalla riparazione della perdita entro 1 mese dalla data dell intervento; da euro a euro, nel caso in cui: non è stato predisposto il registro dei controlli; si sia riportato nel registro informazioni incomplete o inesatte.
42 Le sanzioni sono determinate: dal Ministero dell Ambiente; dalle Regioni, per il tramite: dell ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale); dell ARPA FVG, ed erogate dal PREFETTO. da ad euro euro nel caso in cui abbia affidato i lavori di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. La sanzione è erogata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
43 DISPOSIZIONI PREVISTE PER I GAS FLUORURATI
44 CAMPO DI APPLICAZIONE
45 Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio: ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); utilizzati anche per il processo produttivo; contenenti un gas o una miscela fluorurata a effetto serra il cui valore delle tonnellate di CO 2 equivalente è pari o superiore a 5 t (sino al 31/12/2014 si è fatto riferimento al limite dei 3 kg). Gli impianti: precedentemente esclusi dagli obblighi (contenenti meno di 3 kg di gas) e ora superano le 5 tonnellate di CO 2 equivalente; ermeticamente sigillati (contenenti meno di 6 kg di gas), e ora superano le 10 tonnellate di CO 2 equivalente, sono soggetti agli obblighi a partire dal 1 gennaio 2017.
46 DEFINIZIONI
47 Si intende per: gas fluorurati ad effetto serra, gli: idrofluorocarburi (HFC); i perfluorocarburi (PFC); l esafluoruro di zolfo (SF6), e altri gas a effetto serra contenenti fluoro e miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; Sostanze
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56 potenziale di riscaldamento globale o GWP, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto sera in relazione a quello dell anidride carbonica (CO 2 ), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO 2 ; tonnellata di CO 2 equivalente, la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;
57 operatore, una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e degli impianti antincendio. ISPRA ha chiarito che: l operatore è il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto, salvo il caso in cui non abbia delegato (per iscritto) ad una terza persona l effettivo controllo sul funzionamento tecnico; effettivo controllo sul funzionamento tecnico, si intende: il libero accesso all impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l accesso a terzi;
58 il controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell impianto, e all esecuzione dei controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni;
59 apparecchiature di refrigerazione, gli impianti progettati per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente (frigoriferi, congelatori, banchi frigo, celle frigorifere e impianti per il raffreddamento per lavorazioni industriali);
60 apparecchiature di condizionamento, gli impianti progettati per raffreddare e/o controllare la temperatura in ambienti o interni degli edifici (condizionatori d aria); pompe di calore, gli impianti che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile in un altro ambiente. Molti impianti di condizionamento hanno installato la pompa di calore;
61 impianto ermeticamente sigillato, un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga che hanno un tasso di perdita inferiore a tre grammi annui di gas.
62 impianti fissi di protezione antincendio, i sistemi composti da uno o più contenitori di gas interconnessi tra loro e destinati a intervenire in caso d incendio spegnendolo a seguito dell immissione del gas estinguente in un ambiente definito senza recare danni al materiale presente (molto usati nei centri elaborazione dati, nei muse e biblioteche); uso, l impiego del gas fluorurato nella produzione, nella manutenzione o assistenza, compresa la ricarica degli impianti.
63 ESCLUSIONI
64 Non rientrano nel campo di applicazione: tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti con gas fluorurati ad effetto serra con meno di 5 tonnellate di CO 2 equivalente (generalmente i condizionatori di casa); gli estintori portatili; gli impianti di condizionamento e i sistemi di refrigerazione dell aria montati sugli autoveicoli o mezzi di trasporto; l attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell aria montati sugli autoveicoli; tutte gli impianti e le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti non ricomprese nell elenco quali: CO 2, ammoniaca, ecc.; le sostanze lesive per l ozono.
65 MODALITA PER DETERMINARE LE TONNELLLATE DI CO 2 EQUIVALENTE
66 Al fine di poter agevolmente calcolare le tonnellate di CO 2 equivalente del gas contenuto nell impianto si deve per prima cosa: tramutare il quantitativo della sostanza presente da kg in tonnellate; moltiplicare il risultato ottenuto per il valore del potenziale di riscaldamento globale GWP previsto per lo specifico gas. Esempio 1 Impianto contenente 5 kg (0,005 tonnellate) di gas HFC-23 fluorurato trifluorometano. Potenziale di riscaldamento globale
67 Il calcolo che deve quindi essere fatto per determinare le tonnellate di CO 2 equivalente è il seguente: quantitativo di gas (in ton.) X il potenziale di riscaldamento 0,005 x = 74 tonnellate di CO 2 equivalente L impianto superando il limite delle 5 tonnellate di CO 2 equivalente rientra nelle disposizioni previste.
68 Nel caso in cui il gas contenuto nell impianto è una miscela, per poter determinare le tonnellate di CO 2 equivalente si deve: verificare se nell elenco delle miscele è ricompresa ed è stato determinato il valore del potenziale di riscaldamento. In caso: positivo si procede con la moltiplicazione del GWP con il quantitativo di gas contenuto nell impianto (in tonnellate) come nell esempio 1; Miscele Potenziale di riscaldamento globale
69 negativo si deve calcolare il valore del potenziale di riscaldamento globale della miscela sommando le varie frazioni di peso delle singole sostanze che la compongono, moltiplicate prima per il relativo GWP. Il potenziale di riscaldamento deve essere poi moltiplicato per il quantitativo di miscela contenuta nell apparecchiatura tramutata da kg. a tonnellate. Esempio 2 Impianto contenente 5 kg di una miscela di gas composta dal: 60% di etere dimetilico (potenziale di riscaldamento pari a 1); 10 % di HFC-152a (potenziale di riscaldamento pari a 124); 30 % di isobutano (potenziale di riscaldamento pari a 3).
70 Il calcolo che deve essere fatto per determinare il valore del potenziale di riscaldamento globale dalla miscela dell impianto è il seguente: sommatoria (sostanza A% x GWP) + (sostanza B % x GWP) + (sostanza N% x GWP). Nel ns. caso la sostanza: A è l etere dimetilico (60% potenziale di riscaldamento: 1); B è HFC-152 (10% potenziale di riscaldamento: 124); N è l isobutano (30% potenziale di riscaldamento: 3). Introducendo dati nella formula si ottiene: Sommatoria (60/100 x 1) + (10/100 x 124) + (30/100 x 3) = 0,6 + 12,4 + 0,9 = 13,9 GWP
71 Il calcolo per determinare le tonnellate di CO 2 equivalente dell impianto è: quantitativo di gas (in ton.) X il potenziale di riscaldamento 0,005 (tonnellate di gas dell apparecchiatura) X 13,9 (corrispondente al GWP della miscela del gas) = 0,0695 tonnellate di CO 2 equivalente. L impianto non superando il limite delle 5 tonnellate di CO 2 equivalente NON rientra nelle disposizioni previste.
72 OBBLIGHI PREVISTI
73 Gli operatori delle apparecchiature e degli impianti, devono: sottoporli a controllo delle perdite: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo (valido sino al 31/12/2014) pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Quantitativo (applicabile dal 01/01/2015) con CO 2 equivalente pari o sup. a 5 t e inf. a 50 t con CO 2 equivalente pari o sup. a 50 t e inf. a 500 t con CO 2 equivalente pari o sup. a 500 t Le temporalità di cui sopra sono raddoppiate nel caso in cui sia stato installato un sistema di rilevamento delle perdite.
74 effettuare la riparazione senza indebito ritardo dalla scoperta della perdita; entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l intervento effettuato sia stato efficace; comunicare al Ministero dell Ambiente, per il tramite dell ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno.
75 CONSIDEREZIONI IN MERITO AL PASSAGGIO DA KG A TONNELLATE DI CO 2 EQUIVALENTE
76 In vista del fatto che a partire dal 1 gennaio 2015 si dovrà far riferimento alle tonnellate di CO 2 equivalente e non più ai kg, è doveroso effettuare il calcolo al fine di verificare se: le apparecchiature e gli impianti esclusi in precedenza (con meno di 3 kg di gas) rientrano o meno negli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui vi rientrano adottare gli obblighi previsti a partire dal 1 gennaio 2017; le temporalità delle verifiche previste per le apparecchiature e gli impianti soggetti alla normativa vigente sono confermate o sono cambiate.
77 REQUISITI DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI
78 Gli interventi che possono essere effettuati sulle apparecchiature e sugli impianti antincendio sono riferiti: a una nuova installazione; al controllo, alla manutenzione e alla riparazione delle perdite di quelli esistenti.
79 INSTALLAZIONE NUOVE APPARECHIATURE E IMPIANTI
80 L installazione di una nuova apparecchiatura o impianto antincendio deve essere effettuata da: un l impresa qualificata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento al D.M. n. 37/2008: dell articolo 1, comma 2, lettera a) relativo agli impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica; dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; dell articolo 1, comma 2, lettera g) relativo agli impianti di protezione antincendio.
81 che sia iscritta nel registro nazionale F-gas; da personale abilitato dell impresa. Per accertare ciò si deve verificare la relativa iscrizione nel registro nazionale F-gas. Per l installazione dell apparecchiatura e dell impianto antincendio l impresa deve: effettuare l intervento sulla base di un progetto predisposto: da un professionista iscritto al relativo Albo, se: l apparecchiatura di climatizzazione (tutte le utilizzazioni) ha potenzialità frigorifera superiore a frigorie/ora; l impianto antincendio se è inserito in un attività soggetta alla normativa antincendio o quando gli apparecchi di rilevamento sono pari o superiore a 10; dal responsabile tecnico dell impresa installatrice per i restanti casi.
82 rilasciare al committente alla conclusione dei lavori: la dichiarazione di conformità (riferita alla corretta installazione), comprensiva di una relazione sulla tipologia di materiali impiegati e del progetto (previsti dal DM n. 37/08); la dichiarazione CE di conformità (rilasciata dal produttore dell apparecchiatura installata) prevista dalla normativa che prevede l obbligo dell apposizione della Marcatura CE; depositare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori allo Sportello unico per l edilizia del Comune ove ha sede l impianto la dichiarazione di conformità e il progetto.
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87 MANUTENZIONE DELLE APPPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI
88 Gli interventi di controllo, di manutenzione e di riparazione delle perdite delle apparecchiature e degli impianti antincendio devono essere effettuati: da un impresa abilitata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento: dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; dell articolo 1, comma 2, lettera g) relativo agli impianti di protezione antincendio; che sia iscritta nel registro nazionale F-gas; da personale abilitato dell impresa. Per accertare ciò si deve verificare la relativa iscrizione nel registro nazionale F-gas.
89 VERIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE F-GAS TRAMITE INTERNET
90 Per poter verificare se l impresa e il personale è iscritta al registro nazionale F-gas si può: richiedere copia dell attestato d iscrizione al registro (azienda e personale) rilasciata dalla CCIAA di Trieste; collegarsi al sito internet del registro nazionale F-gas all indirizzo:
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95 Regolamento CE n. 303/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore contenenti F-gas Regolamento CE n. 304/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi negli impianti fissi di protezione antincendio contenenti F-gas. Regolamento CE n. 305/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei commutatori ad alta tensione contenenti F-gas. Regolamento CE n. 306/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi di recupero dei solventi a base di F-gas nelle apparecchiature. Regolamento CE n. 307/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti F-gas.
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99 Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 5 t Co 2 equiv. (ex 3 kg) di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali Recupero Installazione Manutenzione o riparazione Cat. I SI SI SI SI Cat. II Cat. III Cat. IV SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi NO SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra NO SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra NO NO NO NO
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102 REGISTRAZIONE E CONTROLLI DELLE MANUTENZIONI REGISTRO APPARECCHIATURE
103 I registri sono stati ufficializzati tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell 11 febbraio 2013 n. 35. Dall 11 febbraio 2013 i registri devono essere stati predisposti in azienda.
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110 COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL AMBIENTE PER IL TRAMITE DELL ISPRA
111 Per le apparecchiature e impianti in questione è previsto l obbligo di dover comunicare al Ministero dell Ambiente, per il tramite dell ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno. L operatore deve: compilare ogni anno una nuova comunicazione rispetto a quella predisposta l anno precedente (1 a comunicazione è stata prevista nel 2013 e relativa al solo censimento); fornire all ISPRA le seguenti informazioni: dati identificativi dell operatore, della persona di riferimento e la sede d installazione; numero e la tipologia di apparecchiature presenti; tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta o recuperata o eliminata nell anno di riferimento e motivo dell intervento.
112 compilare la dichiarazione per ogni sede ove sono fisicamente installate le apparecchiature o gli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. comunicare l apparecchiatura che conteneva una sostanza lesiva per l ozono (es. R-22) e che nell anno di riferimento è stata sostituita con una delle sostanze a effetto serra; effettuare la comunicare non su supporto cartaceo ma collegandosi al sito dell ISPRA all indirizzo:
113 Una volta compilati tutti i campi si deve procedere a tramessa la comunicazione. Una volta trasmessa l operatore o la persona di riferimento può: stampare una copia cartacea; salvare copia in formato elettronico (pdf); visualizzare nuovamente i dati dichiarati. Il sistema invia in modo automatico all indirizzo riportato nella registrazione dell operatore o la persona di riferimento una che vale anche come ricevuta di presentazione della dichiarazione. Nella ricevuta vengono riportate: la data di trasmissione della dichiarazione; il numero di acquisizione della dichiarazione; il codice di riferimento della dichiarazione (se riportato nella fase di compilazione).
114 SANZIONI
115 Il Decreto Legislativo n. 26/2013 prevede per l operatore la sanzione amministrativa: da euro a euro, nel caso in cui non fa effettuare: il controllo delle perdite entro le temporalità previste; il controllo dalla riparazione della perdita entro un mese dalla data dell intervento; da euro a euro ( euro), nel caso in cui fa effettuare: il controllo delle perdite; la riparazione; il recupero; a personale non abilitato (non iscritto nel registro nazionale Fgas);
116 da euro a euro nel caso in cui: non ha predisposto il registro; ha riportato informazioni incomplete o inesatte nel registro; da 500 euro a euro, nel caso in cui non mette a disposizione il registro al Ministero dell Ambiente; da euro a euro nel caso in cui: non provvede a inviare al Ministero dell Ambiente, per il tramite dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell ambiente (ISPRA) la dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno;
117 trasmetta al Ministero, per il tramite dell ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta. Le sanzioni sono determinate (solvo per quella ove è stato riportato tra parentesi l importo di euro) ed erogate dal Prefetto. da ad euro euro, per l operatore che affida i lavori d installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti a imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
118 SINTESI DEGLI OBBLIGHI
119 Impianto contenente Obbligo dei controlli Temporalità dei controlli Riparazione delle perdite Ulteriore controllo Requisiti delle imprese Requisiti del personale Comunicazione P. A. Gas lesivi per l ozono pari o superiore a 3 kg superiore a 6 kg se ermeticamente sigillato ogni 12 mesi se pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg ogni 6 mesi se pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg ogni 3 mesi se pari o superiore a oltre 300 kg Entro 14 gg. dal rilevamento Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Preisti dal D.M. 37/08 Non previsto Non prevista Gas fluorurati a effetto serra pari o superiore a 5 t di CO 2 equivalente (3 kg) superiore a 10 t di CO 2 equivalente (6 kg) se ermeticamente sigillato ogni 12 mesi se pari o superiore a 5 t di CO 2 equivalente (3 kg) e inferiore a 50 t di CO 2 equivalente (30 kg) ogni 6 mesi se pari o superiore a 50 t CO 2 equivalente (30 kg) e inferiore a 500 t di CO 2 equivalente (300 kg) ogni 3 mesi se superiore a 500 t di CO 2 equivalente (300 kg) Senza indebito ritardo Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Preisti dal D.M. 37/08 Iscrizione registro nazionale F-gas Iscrizione al registro nazionale F-gas Al Ministero dell Ambiente per il tramite dell ISPRA entro il 31/05 di ogni anno
120 OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO
121 IMPIANTI SOGGETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE
122 Sono soggetti alle disposizioni: le caldaie; i condizionatori d aria, inteso il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema per il trattamento dell aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; le pompe di calore; gli impianti termici a uso promiscuo ove la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella per le esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
123 OBBLIGHI PREVISTI
124 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sul rendimento energetico nell edilizia e prevede i criteri generali in materia di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell acqua calda per usi igienici sanitari) detta disposizioni in merito: ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione internale; ai valori massimi della temperatura ambiente; ai soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici; al controllo e la manutenzione degli impianti termici;
125 al controllo di efficienza energetica degli impianti; al libretto dei controlli e delle manutenzioni; al rapporto di efficienza energetica che integra il libretto; al catasto degli impianti; alle sanzioni previste.
126 CONTROLLO E MANUTENZIONE
127 Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale e estiva) e/o la produzione di acqua calda sanitaria devono essere sottoposti alle temporalità previste: dal produttore e rese disponibili dall impresa installatrice; oppure nelle istruzioni tecniche relative a uno specifico modello elaborate dal fabbricante, qualora l impresa installatrice non abbia fornito o non siano più disponibili dette informazioni. Le restanti parti dell impianto per le quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
128 Gli installatori e/o i manutentori degli impianti devono definire e dichiarare per iscritto al committente o all utente: quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto; la frequenza relativa.
129 LIBRETTO D IMPIANTO
130 Il DPR n. 74/2013 dispone che tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto di climatizzazione ove devono essere annotati gli interventi effettuati. Il libretto di impianto deve essere compilato per qualunque potenzialità dell impianto di climatizzazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha: previsto il nuovo libretto d impianto per la climatizzazione con il Decreto 10 febbraio 2014; disposto che il nuovo libretto sostituisce quelli precedenti in uso (libretto di centrale e d impianto); Nota: il libretto d impianto d ozono e il registro dell apparecchiatura (per l F-gas) non sono stati sostituiti dal nuovo libretto.
131 disposto che il nuovo libretto deve essere compilato entro e non oltre il 15 ottobre Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, nel proprio sito internet, ha precisato che il nuovo libretto deve: essere predisposto in corrispondenza della prossima verifica periodica dell impianto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria; contenere i dati di tutti gli impianti di climatizzazione dell edificio (un unico libretto per tutti gli impianti).
132 La regione Friuli Venezia Giulia, con Delibera del 10 ottobre 2014 n. 1872, ha: istituito il nuovo libretto d impianto adottando quello previsto dal Decreto 10 febbraio 2014; previsto che la compilazione del nuovo libretto deve avvenire: per l installazione di nuovi impianti, immediatamente; per quelli esistenti, a partire dal 15 ottobre 2014 e in occasione del primo intervento utile di controllo o di eventuale manutenzione o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
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138 CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
139 Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti: termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw; di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw; deve essere anche effettuo uno specifico controllo di efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo, l impresa che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha: previsto i modelli di rapporti di efficienza energetica con il Decreto 10 febbraio 2014; disposto che il rapporto deve essere compilato entro e non oltre il 15 ottobre 2014.
140 Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico ha, nel proprio sito internet, precisato che il primo controllo di efficienza energetica deve essere effettuata in corrispondenza della prossima verifica periodica dell impianto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria. La regione Friuli Venezia Giulia, con Delibera del 10 ottobre 2014 n. 1872, ha istituito i rapporti di controllo di efficienza energetica adottando quello previsto dal Decreto 10 febbraio 2014.
141
142 SANZIONI
143 Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, comporta l applicazione della sanzione amministrativa: da 500 euro a euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell amministratore di condominio e del terzo responsabile; da euro a euro, nei confronti dell impresa incaricata del controllo e della manutenzione. Le sanzioni sono erogate dal Comune o dalla Provincia a seconda di dove è installato l impianto.
144 dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (impianti), comporta l applicazione della sanzione amministrativa euro a euro nei confronti del proprietario, nel caso in cui affidi i lavori d installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
145 SINTESI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI LIBRETTI
146 CONDIZIONATORI CONTENENTI GAS LESIVI PER L OZONO
147 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013
148 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Libretto d impianto d ozono
149 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica
150 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica Libretto d impianto d ozono
151 Condizionatore contenente gas lesivo per l ozono Libretto d impianto Rapporto efficienza energetica Libretto d impianto d ozono Potenza inferiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas Potenza inferiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas Potenza superiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas Potenza superiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI
152 CONDIZIONATORI CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
153 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e meno di 5 t. di Co 2 equivalente di gas a effetto serra Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013
154 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con 5 o più t. Co 2 equivalente di gas a effetto serra Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Registro dell apparecchiatura
155 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con meno di 5 t. di Co 2 equivalente Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica
156 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con 5 o più t. di Co 2 equivalente Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica Registro dell apparecchiatura
157 Condizionatore contenente gas a effetto serra F-gas Libretto d impianto Rapporto efficienza energetica Registro apparecchiatura Potenza inferiore a 12 Kw e con - 5 t di Co 2 equivalente Potenza inferiore a 12 Kw e con 5 o + t. di Co 2 equivalente Potenza superiore a 12 Kw e con - 5 t di Co 2 equivalente Potenza superiore a 12 Kw e con 5 o + t. di Co 2 equivalente SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI
158 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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