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1 Università degli Studi di Ferrara REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 ottobre 1998 SENATO ACCADEMICO 21 ottobre 1998 D.R. 12 novembre 1998 n. 61 Entrata in vigore: 12 novembre 1998 adeguato al Regolamento di Amministrazione e contabilità in vigore dal 1 gennaio 2008 ed al Regolamento per l inventario dei Beni Art. 1 Istituzione e scioglimento Presso l Università degli Studi di Ferrara possono essere istituiti, ai sensi dell art. 38 dello Statuto, Centri di servizi, Centri di ricerca e Centri di servizi e ricerca. I suddetti Centri possono configurarsi come Centri universitari, Centri dipartimentali o Centri interdipartimentali. L istituzione di Centri di servizi deve essere giustificata dalla reale necessità di gestire realtà complesse per particolari tipi di servizi, per dimensione e complessità delle attrezzature, per qualità e numero di persone necessarie per il loro funzionamento, per caratteristiche e dimensioni dell utenza. Nello Statuto dei Centri universitari deve essere espressamente indicato il tipo di servizi forniti per l'ateneo. L istituzione di Centri di ricerca deve essere collegata allo svolgimento di attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più Facoltà (Centri universitari), di più Dipartimenti (Centri di ricerca interdipartimentali) o di attività di ricerca di un solo Dipartimento su temi o progetti specifici nell ambito del Dipartimento stesso (Centri di ricerca dipartimentali). Tali Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto alle strutture proponenti. L istituzione di Centri di ricerca e servizi deve essere giustificata da entrambe le motivazioni suddette. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta delle strutture e degli organi interessati. L istituzione dei Centri suddetti è successivamente approvata con decreto rettorale, ai sensi dell art. 65 dello Statuto dell Università. Lo scioglimento dei Centri è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, una volta constatato l esaurimento delle finalità istitutive del Centro medesimo ed è approvato con decreto rettorale. Art. 2 Contenuto minimo dello Statuto Nello Statuto di ogni Centro deve essere indicata: la denominazione del Centro e le ragioni che rendono necessaria la sua istituzione; le finalità da perseguire; la sede, anche se provvisoria; gli organi e le relative funzioni; le risorse finanziarie;

2 le risorse umane; la gestione amministrativo-contabile; la gestione del patrimonio. Art. 3 Organizzazione Sono organi obbligatori dei Centri il Consiglio direttivo e il Direttore. Nei Centri di servizi e in quelli di ricerca e servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi siano dotati di personale proprio, è facoltativo prevedere un Coordinatore tecnico. Art. 4 Composizione e funzioni del Consiglio direttivo Nel Consiglio direttivo deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all Ateneo. Per un miglior funzionamento del Consiglio questo deve essere di norma composto da un numero di membri non superiore a sei e per i Centri universitari non superiore alle Facoltà istituite presso l Ateneo, designati nel seguente modo: per i Centri universitari i componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli delle Facoltà interessate; per i Centri dipartimentali e per quelli interdipartimentali i componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli di Dipartimento interessati. Può far parte del Consiglio direttivo un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti eletti nei Consessi accademici. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall incarico e non sono più immediatamente rieleggibili Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell attività del Centro oltre che di verifica dell attività svolta dal Centro stesso. Elegge il Direttore. Gli specifici compiti del Consiglio direttivo sono individuati negli statuti istitutivi dei singoli Centri, anche in base alle finalità da perseguire. Art. 5 Nomina e funzioni del Direttore Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. E nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, rinnovabili. Il Direttore convoca il Consiglio direttivo e lo presiede. Rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi. Dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo. E responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro (solo per i Centri universitari, in quanto nei Centri dipartimentali la responsabilità è del Direttore di Dipartimento). Designa il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

3 Gli specifici compiti del Direttore sono individuati negli statuti istitutivi dei singoli Centri, anche in base alle finalità da perseguire. E possibile nominare un Direttore di Centro esterno all Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa. Tale nomina, proposta dal Consiglio direttivo stesso, deve essere autorizzata dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Art. 6 Funzioni del Coordinatore tecnico Nei Centri di servizi e nei Centri di ricerca e servizi il Coordinatore tecnico, laddove previsto, è il funzionario tecnico più alto in grado che opera all interno del Centro. Il Coordinatore tecnico progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi, comprese quelle relative alle attività dei tecnici che operano nel Centro. Coadiuva il Direttore nell attuazione delle delibere del Consiglio direttivo per quanto riguarda il funzionamento dei servizi. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con compiti consultivi e svolge la funzione di segretario. Gli specifici compiti del Coordinatore tecnico sono individuati negli statuti istitutivi dei singoli Centri, anche in base alle finalità da perseguire. Art. 7 Gestione amministrativo-contabile I Centri universitari sono Centri di spesa. La gestione amministrativo-contabile avviene a norma dell art. 8 ( Centri di costo e centri di gestione autonoma ) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio dell Università, sono gestiti dall amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro. I Centri dipartimentali sono equiparati alle sezioni di un dipartimento. La gestione amministrativo-contabile è affidata al dipartimento proponente, ai sensi dell art. 8 ( Centri di costo e centri di gestione autonoma ) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio del dipartimento proponente, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro. Nei Centri interdipartimentali, la gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata ad uno dei dipartimenti proponenti, con delibera dei Consigli di dipartimento interessati, ai sensi dell art. 8 ( Centri di costo e centri di gestione autonoma) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. In mancanza di accordo, la decisione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio del dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro. Art. 8 Gestione patrimoniale A norma dell art. 85 ( Consegnatario dei beni mobili ) del Regolamento di amministrazione e contabilità e del titolo II, art. 4 ( compiti e responsabilità del consegnatario ), del Regolamento

4 per l inventario dei beni dell Università degli Studi di Ferrara la responsabilità dei beni mobili dei Centri di Ateneo è così individuata: - per i Centri dipartimentali e per quelli interdipartimentali l agente consegnatario dei beni mobili è il Direttore del dipartimento cui il Centro afferisce; - per i Centri universitari l agente consegnatario dei beni mobili è il Direttore del Centro. Art. 9 Risorse finanziarie I Centri possono disporre dei seguenti fondi: dotazione ordinaria di funzionamento; assegnazioni per attrezzature scientifiche; assegnazioni per la ricerca; contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità; finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza; quote provenienti da prestazioni a pagamento; ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all attività del Centro. Art. 10 Personale I Centri, oltre che di personale proprio, qualora assegnato, potranno avvalersi, nel caso di Centri dipartimentali e interdipartimentali di personale tecnico amministrativo del Dipartimento o dei Dipartimenti proponenti, previo accordo dei Direttori di Dipartimento interessati. STATUTO TIPO DEI CENTRI E stato predisposto un unico Statuto tipo: alcuni articoli sono differenziati in base alla diversa natura dei Centri (Centri di ricerca, di servizi, di ricerca e servizi), altri si riferiscono indistintamente a tutte e tre le tipologie. CENTRI DI RICERCA Art. 1 Istituzione Presso l Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di ricerca denominato... Il Centro si configura come Centro universitario/ dipartimentale/ interdipartimentale. Esso rappresenta un autonoma articolazione scientifica rispetto alla/e struttura/e proponente/i (indicare la/e struttura/e proponente/i) ed ha sede presso...

5 CENTRI DI SERVIZI Art. 1 bis Istituzione Presso l Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di servizi denominato... Il Centro si configura come Centro universitario/ dipartimentale/ interdipartimentale. Esso è giustificato dalla reale necessità di gestire i servizi... ed ha sede presso... CENTRI DI RICERCA E SERVIZI Art. 1 ter Istituzione Presso l Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di ricerca e servizi denominato... Il Centro si configura come Centro universitario/ dipartimentale/ interdipartimentale. Esso rappresenta un autonoma articolazione scientifica rispetto alla/e struttura/e proponente/i (indicare la/e struttura/e proponente/i) e si giustifica per la reale necessità di gestire i servizi... Ha sede presso... E CENTRI DI RICERCA E SERVIZI Art. 2 Finalità Scopi del Centro sono:... Gli organi del Centro sono: il Consiglio direttivo; il Direttore. Gli organi del Centro sono: il Consiglio direttivo; CENTRI DI RICERCA Art. 3 Organi CENTRI DI SERVIZI E RICERCA E SERVIZI Art. 3 bis Organi

6 il Direttore; il Coordinatore tecnico (facoltativo). E CENTRI DI RICERCA E SERVIZI Art. 4 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da... membri:... dal Direttore, scelto fra i componenti del Consiglio; dal Coordinatore tecnico (facoltativo) (solo nei Centri di servizi e nei Centri di ricerca e servizi); da un rappresentante degli studenti (facoltativo) designato dal Consiglio degli studenti fra gli studenti eletti nei Consessi accademici. PER I CENTRI UNIVERSITARI: I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli delle Facoltà interessate. PER I CENTRI DIPARTIMENTALI O INTERDIPARTIMENTALI: I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli di Dipartimento interessati. PER TUTTI I CENTRI: Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall incarico e non sono più immediatamente rieleggibili. Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo si applica l art. 65 dello Statuto dell Università degli Studi di Ferrara. Art. 5 Funzioni del Consiglio direttivo Compiti del Consiglio direttivo sono: (elenco esemplificativo): svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell attivi-tà del Centro oltre che di verifica dell atti-vità svolta; eleggere il Direttore; deliberare sulle richieste di finanziamento; deliberare in merito alla relazione annuale sull attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso; deliberare sulla relazione tecnica annuale, predisposta dal Coordinatore tecnico (solo nei Centri di servizi o di ricerca e servizi in cui e previsto tale organo); predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

7 autorizzare le spese che devono essere sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento; proporre al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applica l art. 58 dello Statuto dell Università degli Studi di Ferrara. PER I CENTRI UNIVERSITARI Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell Ateneo. Art. 6 Direttore Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri, è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, rinnovabili. E possibile nominare un Direttore di Centro esterno all Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa. Tale nomina, proposta dal Consiglio direttivo stesso, deve essere autorizzata dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Art. 7 Funzioni del Direttore Sono compiti del Direttore: (elenco esemplificativo) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando almeno ---- dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta; designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell Università e con le istituzioni esterne; compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro della quale è responsabile (solo nei Centri universitari); dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo; redigere annualmente la relazione sull attività del Centro da sottoporre all approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore. CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA E SERVIZI

8 Art. 8 Coordinatore tecnico Il Coordinatore tecnico è il funzionario tecnico più alto in grado che opera all interno del Centro. Sono compiti del Coordinatore tecnico: (elenco esemplificativo) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con compiti consultivi e svolgere la funzione di segretario; progettare e proporre le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi; coadiuvare il Direttore nell attuazione delle delibere del Consiglio direttivo per quanto riguarda il funzionamento dei servizi; sovrintendere alle attività del Centro svolgendo funzioni organizzative, ivi comprese quelle relative alle attività dei tecnici che operano nel Centro; collaborare con il Direttore alla stesura della relazione sull attività del Centro e redigere annualmente una relazione tecnica sul funzionamento dei servizi e sullo stato delle apparecchiature installate, da sottoporre all approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore. Art. 9 Gestione amministrativo contabile CENTRI UNIVERSITARI La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene ai sensi dell art. 8 (Centri di costo e Centri di gestione autonoma) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio dell Università, sono gestiti dall Amministrazione universitaria in apposita partita contabile intestata al Centro. CENTRI DIPARTIMENTALI La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di... (Dipartimento proponente), ai sensi dell art. 8 (Centri di costo e Centri di gestione autonoma) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposita partita contabile intestata al Centro. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI Relativamente ai fondi propri del Centro la gestione amministrativo-contabile è affidata al Dipartimento di... (uno dei Dipartimenti proponenti, individuato con delibera dei Consigli di Dipartimento interessati), ai sensi dell art. 8 (Centri di costo e Centri di gestione autonoma) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara.

9 I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposita partita contabile intestata al Centro. Art. 10 Gestione patrimoniale CENTRI UNIVERSITARI Il Direttore del Centro ai sensi del titolo III ("gestione patrimoniale") art. 85 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara e del titolo II art 4 ( compiti e responsabilità del consegnatario) del Regolamento per l inventario dei beni dell Università degli Studi di Ferrara è consegnatario dei beni mobili del Centro. CENTRI DIPARTIMENTALI E INTERDIPARTIMENTALI Il Direttore del Dipartimento ai sensi del titolo III ("gestione patrimoniale") art. 85 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara e del titolo II art 4 ( compiti e responsabilità del consegnatario) del Regolamento per l inventario dei beni dell Università degli Studi di Ferrara è consegnatario dei beni mobili del Centro. E CENTRI DI RICERCA E SERVIZI Art. 11 Risorse finanziarie Il Centro può disporre dei seguenti fondi: dotazione ordinaria di funzionamento; assegnazioni per attrezzature scientifiche; assegnazioni per la ricerca; contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità; finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza; quote provenienti da prestazioni a pagamento; ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all attività del Centro. Art. 12 Personale CENTRI UNIVERSITARI Il Centro si avvale di personale proprio. CENTRI DIPARTIMENTALI Il Centro, oltre che di personale proprio, qualora assegnato, potrà avvalersi di personale tecnico amministrativo del Dipartimento proponente.

10 CENTRI INTERDIPARTIMENTALI Il Centro, oltre che di personale proprio, qualora assegnato, potrà avvalersi di personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti proponenti, previo accordo dei Direttori di Dipartimento interessati. Art. 13 Entrata in vigore Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo. Art. 14 Riordino dei Centri esistenti e loro adeguamento al Regolamento dei Centri di Ateneo e allo Statuto tipo Con riferimento alle diverse tipologie dei Centri identificate nell art. 1 del Regolamento dei Centri di Ateneo, e sulla base dell adeguamento dei rispettivi Statuti ad uno degli Statuti-tipo previsti dal Regolamento stesso, i Centri operanti presso l Università degli Studi di Ferrara vengono collocati in uno dei seguenti tre gruppi: 1. Centri universitari 2. Centri dipartimentali 3. Centri interdipartimentali Entro sei mesi dall emanazione del presente decreto devono essere approvate dai Consigli direttivi dei Centri le necessarie modifiche statutarie di adeguamento, che saranno esaminate dagli Organi accademici alla luce delle disposizioni generali contenute nel Regolamento dei Centri di Ateneo. Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi l esaurimento delle finalità istitutive del Centro, la proposta di scioglimento del Centro stesso deve essere sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

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