La conferenza di servizi e l atto finale
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- Evelina Lillo
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1 La conferenza di servizi e l atto finale
2 Art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/2006 La regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
3 Art. 22 della L.R. 7/2000 Conferenza di servizi Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
4 La composizione della conferenza di servizi Comune e Provincia a cui vengono trasmessi i documenti già dal proponente ai sensi dell art. 242 D.Lgs. 152/2006 Eventuali altre amministrazione pubbliche coinvolte nel rilascio di autorizzazione, nullaosta, etc.
5 Art. 3 della LR 16/2008 Conferenze di servizi in materia ambientale 1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime: a) l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA); b) l'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12
6 Art. 22 ter della LR 7/2000 Funzionamento della conferenza di servizi La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
7 Art. 22 ter della LR 7/2000 Funzionamento della conferenza di servizi Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. (autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, scarico in fognatura, occupazione suolo pubblico, ecc,) Necessità di provvedere alla formulazione di prescrizioni ben definite al fine del rilascio delle autorizzazioni in seno alla conferenza.
8 Art. 21 della LR 7/2000 la conferenza di servizi interna Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili. 3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati. 4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1: a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti; b) costituisce la posizione unitaria dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.
9 Art. 22 ter della LR 7/2000 Funzionamento della conferenza di servizi La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti Art. 22 quarter della LR 7/2000 Dissenso Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso
10 Art. 22 quarter della LR 7/2000 Dissenso e la Giunta regionale Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione e' rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.
11 Art. 22 ter della LR 7/2000 Funzionamento della conferenza di servizi Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
12 Art. 22 ter della LR 7/2000 integrazioni documentali In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.
13 Art. 22 ter della LR 7/2000 Funzionamento della conferenza di servizi All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva (90 giorni max.), l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.
14 Provvedimento finale Come previsto dall art. 21 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali, con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti il documento progettuale viene approvato.
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