REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - SEZ 1^ Il Giudice di Pace di Taranto - Dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - SEZ 1^ Il Giudice di Pace di Taranto - Dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 31 nella causa R.G. N 4461/ avente ad oggetto: Risarcimento danni per 2.500,00, riservata all udienza del , promossa da: *********, rappresentata e difesa dall Avv. Pasquale C. parte attrice contro ISTITUTO SCOLASTICO in p.l.r.p.t. convenuto Nonché contro MINISTERO DELL ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, rappresentato e difeso dall Avv. G. M. dell Avvocatura Distrettuale di L., Altro convenuto Oltre a C. ASSICURAZIONI S.p.a. difesa e rappresentata dall'avv. Carlo P., Terza chiamata. Conclusioni per la parte attrice: Voglia accogliere la domanda dell'attrice ******* e per lo effetto condannare in solido tra di loro i convenuti in giudizio al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.600,00 o di quella maggiore/minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, da contenersi nella competenza per valore del Giudice adito, e/o rispettivamente per quanto di loro responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di causa che vanno liquidate, in favore del sottoscritto avvocato antistatario, tenendo presente che sugli onorari deve essere aggiunto il C.A.P. 4% e 1'I.V.A. al 22 %. Conclusioni per il convenuto Ministero: come dagli atti processuali e dai verbali d udienza, che qui si intendono riportati. Conclusioni per la C. Ass: Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace adito, disatteso il contrario, cosi provvedere: In via preliminare; 1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Nel merito: 2. Rigettare la domanda svolta nei propri confronti da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto; 3. Rigettare la domanda svolta dall'attrice per mancato raggiungimento della prova in ordine alla responsabilità dell'istituto scolastico; 4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre la pretesa risarcitoria nella minore somma ritenuta di giustizia; 1

2 5. Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.na ********** conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto scolastico Liceo Pedagogico, al fine di ottenerne la condanna solidale o alternativa, al risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa dell'infortunio scolastico verificatosi nella palestra della scuola cui la medesima era iscritta. In particolare, l'attrice riferiva che nelle circostanze di tempo e di luogo anzidette, mentre svolgeva una partita di pallavolo con i propri compagni di classe all'interno dell'istituto frequentato, veniva colpita da una palla vagante che le procurava la contusione del dito anulare della mano destra. In punto di fatto deduceva che la mattina del 14 maggio 2009, durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita di pallavolo, veniva colpita alla mano. Deduceva che in conseguenza di ciò ebbe a riportare un "trauma contusivo con sospetta infrazione IV dito mano dx", da cui sarebbero derivati postumi invalidanti ed un danno biologico temporaneo. Chiedeva, così, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. In punto di diritto deducevano una responsabilità concorsuale nella causazione dell'illecito del Ministero dell'istruzione. A sostegno delle proprie pretese esibiva documentazione medica. Si costituiva il Ministero, a mezzo dell'avvocatura Distrettuale di L., che contestava la domanda e la propria responsabilità e chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di convenire in giudizio il proprio assicuratore, C. Ass.ni S.p.A., per essere da questa manlevata e garantita per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. All udienza successiva si costituiva, altresì, la C. Ass S.p.A. che eccepiva la infondatezza della domanda e la nullità dell'atto di citazione attesa la sua estrema genericità sia nelle conclusioni, sia nella narrativa dell'atto, non comprendendosi il petitum della domanda. Espletata l'attività istruttoria con prova testi e CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del giorno , la causa era rinviata all udienza dell , nella quale fallito ogni tentativo di componimento bonario, la causa era trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si rigetta l eccezione di nullità dell atto di citazione sollevata dalla ******* ai sensi dell art. 163 cpc n. 3 e 4 e 164 cpc, in merito alla determinazione del petitum oggetto della domanda e l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Deve affermarsi, invero, che i suddetti elementi sono sufficientemente indicati, seppure non precisati dal punto di vista formale. In particolare, nella cause presso il giudice di pace, il contenuto della domanda é regolato dall art. 318 cpc. il quale prevede: La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. La Corte Costituzionale, con sentenza maggio 1997, n. 154, ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del 1 comma dell art. 318, poiché la sanzione di nullità 2

3 prevista dall'art. 164 c. p. c. riguarda soltanto il requisito posto dall'art. 163, n. 3, c. p. c., e cioè la mancata determinazione della cosa oggetto della domanda. Questi ultimi requisiti, se non esposti nell'atto di citazione, possono essere indicati e specificati nel corso del giudizio, senza espresso richiamo alla norma in base alla quale è domandato il petitum ( se art o art. 2051), considerato che l attore può comparire personalmente in udienza ed avanzare domande anche senza l assistenza del difensore entro il limite di euro 516,45. La domanda della parte attrice è sufficientemente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. La nuova formulazione dell art. 115 c.p.c, intervenuta a partire dal consente di ritenere per ammesse le deduzioni delle parti, qualora le stesse non siano specificatamente contrastate, come affermato con estrema chiarezza e approfondimento dal Tribunale di Taranto (sentenza n. 529/2011 Dott. Cavallone) in conformità ai principi di contestazione e non contestazione e non contestazione dei fatti di causa. In considerazione degli elementi che connotano l episodio verificatosi, appare chiara la responsabilità oggettiva dell amministrazione scolastica per il danno riportato dalla minore, in occasione dell incidente occorsole durante la partita di beach volley nell istituto scolastico. A seguito all instaurarsi del rapporto contrattuale tra la famiglia e la scuola, nascono in capo ad ognuna delle parti contraenti specifici diritti e obblighi, secondo cui ognuna di esse è obbligata ad eseguire le prestazioni che ne derivano. Con l accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell allievo di ogni singolo istituto, viene a determinarsi un vincolo negoziale in virtù del quale, nel campo delle obbligazioni assunte dall istituto, deve ricomprendersi anche quella di vigilare sull incolumità dell allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l allievo procuri danno a se stesso (cfr. Cass. SSUU n del 27/06/2002). L incidente per cui è causa è avvenuto durante la partita di beach volley, in corso presso l istituto scolastico statale frequentato dall odierna attrice, nel pieno svolgimento dell ora di educazione motoria prevista dal piano di programmazione didattica scolastica, e quindi nel lasso temporale in cui l allieva era sottoposta alla vigilanza dell istituto scolastico frequentato. La responsabilità che ne deriva per l istituto scolastico, è individuata, dall art c.c., ai sensi e per gli effetti del quale, essa deve farsi risalire all instaurarsi del rapporto contrattuale tra le parti secondo il quale ognuna di esse è obbligata nei confronti dell altra ad eseguire le prestazioni che ne derivano, l onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola. Tutto quanto sopra specificato non può non assumere rilievo nella determinazione e valutazione complessiva dell inadempimento agli obblighi nascenti in capo all Istituto scolastico ed al personale docente in esso operante, consistenti nella sorveglianza e nella vigilanza sugli allievi, in ragione del vincolo contrattualmente assunto nei confronti della famiglie. Non convincente è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella seguente sentenza: Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere 3

4 di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art cod. civ., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell'insegnante di educazione fisica e dell'istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla scorta dell'enunciato principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art cod. civ., considerando, altresì, adeguatamente motivata tale decisione nella parte in cui era rimasto accertato, in positivo, che l'infortunio occorso all'allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile ad un errore del medesimo minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio). (Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1197). Se così fosse in tutti i casi analoghi, come nel caso di ch e trattasi della presente causa, si dovrebbe arrivare ad affermare che nell ipotesi limite di decesso a seguito di un fatto accidentale nel corso dell ora di ginnastica, il danneggiato, adulto o minorenne, resterebbe senza tutela. Ed allora a che serve che un Istituto Scolastico contragga la copertura assicurativa? Il fine della copertura assicurativa è quello di tutela verso tutte le fattispecie di danno che possano verificarsi all'interno del plesso scolastico, a prescindere da eventuali responsabilità di docenti ed istruttori ( e qualora le stesse fossero riscontrabili, sta alla compagnia assicuratrice agire per la rivalsa), come in effetti avviene nell'ipotesi di danni subiti dal trasportato ex art. 141 Codice Assicur. Private, o da un lavoratore all interno di un azienda. Si deve concludere con la debenza dell indennizzo risarcitorio per danni a seguito di attività scolastica, sia sportiva, sia di insegnamento, o varia. Non spetta alcun danno morale, perché trattasi di responsabilità oggettiva, non specifica. Alla luce di tanto, in considerazione della natura e gravità delle lesioni subite dall istante, delle inevitabili ripercussioni che l evento lesivo ha avuto ed avrà sulla sua capacità di svolgere con pienezza le proprie attività giornaliere il danno subito dall attrice, può quantificarsi in complessivi 1.338,12, secondo la seguente specificazione: - 28 gg. per invalidità Tempor. Ass.( 10 gg. x 42,48 ) pari a 1.189,44-7 gg per invaliditá Temp.Rel. al 50% (7 gg x 21,24 ) pari a 148,68 In totale: 1.338,12 Su questa ultima somma da versare, sono dovuti gli adeguamenti ISTAT dalla data dell evento a quella della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo. Relativamente alle spese di giudizio, va considerato che le parti hanno insistito ostinatamente con la richiesta di decisione, anche in presenza di sufficienti elementi probatori formatisi nel corso del processo. 4

5 Si osserva, inoltre, che è vero che la parte attrice all inizio del processo ha richiesto una somma di euro 2.500,00 contro euro 1.338,12 riconoscibili dalle risultanze processuali, ma è pur vero che la resistente Carige non ha versato alcun acconto, nemmeno sulla base della perizia medica fatta dal CTU. Non é superfluo rammentare che l istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate. Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell art. 91 c.p.c., P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, Dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla sig.na ***** contro Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto scolastico ****** e C. Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così PROVVEDE 1) condanna in solido il Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto scolastico Liceo Pedagogico, in solido alla compagnia ass.ce C. Assicurazioni S.p.a in p. l. r. p. al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 1.338,12 a titolo di risarcimento dei danni fisici, oltre l adeguamento ISTAT dalla data dell evento alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo; 2) condanna gli stessi convenuti in solido alla compagnia ass.ce C. Assicurazioni S.p.a in p. l. r. p. al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze di giudizio si liquidano in complessivi Euro 933,00, di cui 493,00 per spese ( ivi comprese le spese di CTU non risultante avvenuto alla data odierna) ed 500,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge; 3) sentenza esecutiva, come per legge. Così deciso a Taranto il Il Giudice di Pace ( dr. Martino Giacovelli) 5

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