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1 Il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) Dr. SABINA LICEN (REACH Consultant per ARCO solutions s.r.l.) Corso di Formazione Regolamento REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals e Regolamento CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

2 Premesse al Regolamento OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO CLP ASSICURARE UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI E I CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del sistema GHS, il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS»).

3 Premesse al Regolamento DETERMINARE QUALI PROPRIETÀ DI UNA SOSTANZA O DI UNA MISCELA PERMETTANO DI CLASSIFICARLA COME PERICOLOSA, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti. Tali proprietà dovrebbero comprendere i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono. Il Regolamento dovrebbe APPLICARSI A TUTTE LE SOSTANZE E MISCELE FORNITE NELLA COMUNITÀ, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria.

4 Premesse al Regolamento Il Regolamento dovrebbe SOSTITUIRE LA DIRETTIVA 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle sostanze pericolose, E LA DIRETTIVA 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. La RESPONSABILITÀ dell'identificazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele e della decisione circa la loro classificazione DOVREBBE IN PRIMO LUOGO INCOMBERE AI FABBRICANTI, AGLI IMPORTATORI E AGLI UTILIZZATORI A VALLE di tali sostanze o miscele, siano essi soggetti o no agli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

5 Premesse al Regolamento Le sostanze e le miscele classificate come pericolose DOVREBBERO ESSERE ETICHETTATE E IMBALLATE SECONDO LA LORO CLASSIFICAZIONE, in modo da assicurare una protezione adeguata e da fornire le informazioni essenziali ai loro utilizzatori, richiamando l'attenzione sui rischi della sostanza o della miscela. I DUE STRUMENTI previsti dal presente regolamento per comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele SONO LE ETICHETTE E LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

6 Premesse al Regolamento PER LIMITARE LE INFORMAZIONI FIGURANTI SULL'ETICHETTA a quelle più essenziali, gli elementi dell'etichetta più appropriati dovrebbero essere determinati, nei casi in cui le sostanze o le miscele presentano più proprietà pericolose, SECONDO UN ORDINE DI PRECEDENZA Per garantire una protezione armonizzata del pubblico, in particolare delle persone che vengono in contatto con talune sostanze, e il buon funzionamento delle altre normative comunitarie che si basano sulla classificazione e l etichettatura, È OPPORTUNO CHE SIANO REGISTRATE IN UN INVENTARIO LA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO concordata, se possibile, dai fabbricanti e dagli importatori della stessa sostanza, nonché le decisioni adottate a livello comunitario per armonizzare la classificazione e l'etichettatura di alcune sostanze.

7 CLP FONDAMENTI DEL CLP - ARMONIZZAZIONE dei criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; - CLASSIFICAZIONE - ETICHETTATURA - IMBALLAGGIO - NOTIFICA ALL AGENZIA - STABILIRE UN ELENCO DI SOSTANZE con le rispettive classificazioni armonizzate - ISTITUIRE UN INVENTARIO delle classificazioni e delle etichettature di sostanze, costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate ed elementi di etichettatura armonizzati Sostituisce la Direttiva 67/548/CEE (Direttiva sulle Sostanze Pericolose DSP) e la Direttiva 1999/45/CEE (Direttiva su Preparati Pericolose DPP)

8 CLP Entrata in vigore del CLP CLP timeline SOSTANZE DSP obbligatorio /CLP facoltativo CLP obbligatorio Deroga per sostanze già sul mercato MISCELE DPP obbligatorio/clp facoltativo CLP obbligatorio Deroga per miscele già sul mercato 20 gennaio dicembre dicembre giugno giugno Oggi

9 CLP INTERAZIONI TRA REACH e CLP REACH Inventario di tutte le sostanze immesse sul mercato in quantità 1 tonnellata/fabbricante o importatore/anno Per le sostanze immesse sul mercato in quantità 10 tonnellata/fabbricante o importatore/anno si produce una Relazione sulla Sicurezza Chimica Per le sostanze riconosciute come PBT e/o vpvb e/o pericolose si individuano gli scenari di esposizione e la caratterizzazione del rischio SDS Schede Dati di Sicurezza per le sostanze pericolose CLP Classificazione di tutte le sostanze e miscele pericolose, indipendentemente dal tonnellaggio Armonizzazione delle etichettature e imballaggio

10 CLP DIFFERENZE DSP/DPP e CLP DSP/DPP CLP Preparato Indicazioni di pericolo Simbolo di pericolo Miscela Classi di pericolo Pittogramma Avvertenza Frase di rischio (frase R) Consiglio di prudenza (frase S) Indicazione di pericolo (frase H) Consiglio di prudenza (frase P)

11 Esenzioni ESENZIONI - Sostanze e miscele radioattive - Sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale - Sostanze intermedie non isolate - Sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici - Medicinali - Medicinali veterinari - Prodotti cosmetici - Dispositivi medici - Alimenti - Mangimi per animali - Trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale (salvo alcuni casi, art. 33) I rifiuti non sono considerati sostanze/miscele SI APPLICA ai biocidi e ai prodotti fitosanitari!!!!!!

12 Notifica NOTIFICA (1) Per notifica s'intende che il fabbricante o l'importatore abbia presentato all'inventario delle classificazioni e delle etichettature detenuto dall'echa determinate informazioni relative alla classificazione ed etichettatura delle sostanze che intende immettere sul mercato. L'inventario è una banca dati nuova non contemplata nelle precedenti normative in materia di classificazione ed etichettatura (DSD e DPD). La notifica ai sensi del regolamento CLP si applica a tutte le sostanze pericolose, quale che sia il loro tonnellaggio, e a tutte le sostanze non pericolose soggette a registrazione, in forza del regolamento REACH, ogniqualvolta vengano immesse sul mercato dell'unione europea.

13 Notifica NOTIFICA (2) Per ciascuna sostanza, la notifica deve necessariamente comprendere le informazioni previste dall'articolo 40 del regolamento CLP: nome e dati di contatto del notificante; identità della sostanza, compresi nome e altri identificatori, informazioni relative alla formula strutturale e molecolare, alla composizione, alla natura e alla quantità di additivi ; classificazione della sostanza conformemente ai criteri del regolamento CLP; nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni, un'indicazione se ciò sia dovuto al fatto che i dati sono mancanti, non conclusivi o conclusivi ma non sufficienti per permettere una classificazione; i limiti di concentrazione specifica e i fattori M, compresa una giustificazione per la loro determinazione; elementi dell'etichetta, compresi pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari.

14 Classificazione CLASSIFICAZIONE (1) Al pari della DSP, una delle principali finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata di conseguenza, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici, devono comunicare i pericoli identificati di tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d approvvigionamento, fra cui i consumatori. La comunicazione avviene tramite: ETICHETTATURA e SCHEDA DI SICUREZZA

15 Classificazione CLASSIFICAZIONE (2) Il pericolo di una sostanza o miscela è il potenziale di tale sostanza o miscela di causare danni e dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza o miscela. A questo proposito, la valutazione del pericolo è il processo attraverso il quale vengono valutate le informazioni relative alle proprietà intrinseche di una sostanza o miscela per determinare il loro potenziale di causare danni. Nei casi in cui la natura e la gravità di un pericolo identificato rispondano ai criteri di classificazione, la classificazione di pericolo è l attribuzione di una descrizione standardizzata di questo pericolo di una sostanza o miscela di causare danni alla salute umana o all ambiente.

16 Classificazione CLASSIFICAZIONE (3) La classificazione delle sostanze chimiche deve riflettere il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o miscela. Non deve essere confusa con la valutazione dei rischi che pone in relazione un determinato pericolo con l esposizione effettiva degli esseri umani o dell ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo. Il comune denominatore della classificazione e della valutazione dei rischi è tuttavia l identificazione e la valutazione del pericolo.

17 Classificazione CLASSIFICAZIONE (4) Classificazione del Pericolo (Allegato I) PERICOLI FISICI PERICOLI PER LA SALUTE PERICOLI PER L AMBIENTE 16 classi 10 classi 1+1* classi * Pericolo per lo strato di ozono (non presente nel GHS)

18 Classificazione CLASSI DI PERICOLO (1) (includono anche una o più categorie di pericolo) Pericoli fisici - Esplosivi - Gas infiammabili - Aerosol infiammabili - Gas comburenti - Gas sotto pressione - Liquidi infiammabili - Solidi infiammabili - Sostanze e miscele autoreattive - Liquidi piroforici - Solidi piroforici - Sostanze e miscele autoriscaldanti - Sostanze e miscele che a contatto con l acqua emettono gas infiammabili - Liquidi comburenti - Solidi comburenti - Perossidi organici - Corrosivo per i metalli

19 Classificazione CLASSI DI PERICOLO (2) (includono anche una o più categorie di pericolo) Pericoli per la salute - Tossicità acuta - Corrosione/irritazione cutanea - Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea - Mutagenicità sulle cellule germinali - Cancerogenicità - Tossicità per la riproduzione - Tossicità specifica per organi bersaglio - Pericolo in caso di aspirazione Pericoli per l ambiente - Pericoloso per l ambiente acquatico - Pericoloso per lo strato di ozono

20 Classificazione CRITERI DI CLASSIFICAZIONE VALORE SOGLIA: soglia di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una miscela al di sopra della quale la loro presenza è presa inconsiderazione per determinare se la sostanza o la miscela debba essere classificata; LIMITE DI CONCENTRAZIONE: valore limite di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una miscela che può comportare la classificazione della sostanza o della miscela DIFFERENZIAZIONE: distinzione all'interno delle classi di pericolo in funzione della via di esposizione o della natura degli effetti FATTORE M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente.

21 Classificazione MODALITA DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA: se la sostanza è presente nell Allegato VI è obbligatorio utilizzare il tipo di classificazione proposta TABELLA DI CONVERSIONE: permettono di ottenere una classificazione conforme con il CLP di sostanze già classificate secondo il DSP, si trovano nell Allegato VII PRINCIPI PONTE: permettono la classificazione delle miscele in base alle classificazione sostanze di cui sono composte AUTOCLASSIFICAZIONE: utilizzata per sostanze per le quali non esiste una classificazione armonizzata del pericolo o è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli

22 Attori coinvolti ATTORI COINVOLTI IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI = A REACH FABBRICANTE - IMPORTATORE, UTLIZZATORE A VALLE (compresi formulatore/reimportatore), DISTRIBUTORE (compreso rivenditore al dettaglio), PRODUTTORE DI UN ARTICOLO. Anche le definizioni di SOSTANZA, MISCELA e ARTICOLO = REACH

23 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E IMPORTATORI (1) 1. Sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento CLP prima di essere immesse sul mercato. Devono essere classificate anche le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica in linea con gli articoli 6, 9, 17 o 18 del regolamento REACH (articolo 4 del regolamento CLP). 2. La classificazione deve essere conforme al titolo II del regolamento CLP (articoli 5-14 del regolamento CLP); l etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli del regolamento CLP) e l imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP). 3. In caso di immissione di sostanze sul mercato devono essere notificati gli elementi di classificazione ed etichettatura affinché siano inclusi nell inventario delle classificazioni e delle etichettature istituito presso l Agenzia (articolo 40 del regolamentoclp).

24 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E IMPORTATORI (2) 4. È necessario compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, si deve procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente (articolo 15 del regolamento CLP). 5. L etichetta deve essere aggiornata, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela interessata (articolo 30 del regolamento CLP).

25 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E IMPORTATORI (3) 6. Se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza (allegato VI, parte 3, del regolamento CLP) deve essere presentata una proposta all autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato (articolo 37, paragrafo 6, del regolamento CLP). 7. Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP).

26 Attori coinvolti OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE (1) 1. Sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP prima di essere immesse sul mercato (articolo 4 del regolamento CLP). Tuttavia, è anche possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d approvvigionamento, a condizione che non si modifichi la composizione di tale sostanza o miscela. 2. In caso di modifica della composizione della sostanza o miscela che si immette sul mercato, si deve procedere alla classificazione conformemente al titolo II del regolamento CLP (articoli 5-14 del regolamento CLP). 3. L etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli del regolamento CLP) e l imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP).

27 Attori coinvolti OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE (2) 4. È necessario compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, si deve procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente (articolo 15 del regolamento CLP). 5. L etichetta deve essere aggiornata, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela interessata (articolo 30 del regolamento CLP).

28 Attori coinvolti OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE (3) 6. Se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza (allegato VI, parte 3, del regolamento CLP) deve essere presentata una proposta all autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato (articolo 37, paragrafo 6, del regolamento CLP). 7. Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP).

29 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI (1) 1. Le sostanze e miscele immesse sul mercato devono essere etichettate e imballate (articolo 4 del regolamento CLP). 2. È possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP). 3. L etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli del regolamento CLP). 4. L imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP).

30 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI (2) 5. Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP). 6. In caso si utilizzi la classificazione di una sostanza o miscela derivata da un altro attore a monte nella catena d approvvigionamento, si deve assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura (ad esempio, la scheda di dati di sicurezza) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o miscela.

31 Attori coinvolti OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI TALUNI ARTICOLI SPECIFICI 1. In caso di produzione o immissione sul mercato di un articolo esplosivo come descritto nell allegato I, sezione 2.1 del regolamento CLP, tale articolo deve essere classificato, etichettato e imballato conformemente al regolamento CLP prima della sua immissione sul mercato (articolo 4 del regolamento CLP). Gli stessi obblighi valgono per gli importatori (vedere la tabella 2.2 precedente), a parte l obbligo di notifica all Agenzia. 2. I produttori o gli importatori di articoli devono inoltre classificare le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica in linea regolamento REACH (articolo 4 del regolamento CLP). La classificazione deve essere conforme al titolo II del regolamento CLP (articoli 5-14 del regolamento CLP).

32 Etichettatura ETICHETTATURA (1) Come norma generale, il CLP prescrive che le etichette vengano disposte saldamente su una o più facce dell imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e che siano leggibili orizzontalmente quando il collo è disposto in modo normale. Gli elementi stessi dell etichetta, in particolare i pittogrammi di pericolo, devono essere chiaramente distinguibili dallo sfondo. Inoltre, tutti gli elementi dell etichetta devono possedere una dimensione e una spaziatura tale da renderli chiaramente leggibili.

33 Etichettatura ETICHETTATURA (2) Ai sensi dell articolo 17 del regolamento CLP una sostanza e una miscela classificate come pericolose devono essere provviste di un etichetta in cui figurino i seguenti elementi: nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo; gli identificatori del prodotto; se del caso, i pittogrammi di pericolo; se del caso, le avvertenze; se del caso, le indicazioni di pericolo; se del caso, gli opportuni consigli di prudenza; se del caso, una sezione per informazioni supplementari.

34 Etichettatura PITTOGRAMMA DI PERICOLO (1) PITTOGRAMMA DI PERICOLO: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione Un esempio di pittogramma è il punto esclamativo, che viene attribuito a diverse classi e categorie di pericolo per la salute di minore gravità: Nel caso di sostanze e miscele classificate per più di un pericolo, può essere richiesta la disposizione di diversi pittogrammi sull etichetta. In questi casi bisogna verificare se sono applicabili le regole di precedenza di cui all articolo 26 del CLP. Di norma, i pittogrammi che rispecchiano le categorie di pericolo più gravi di ciascuna classe di pericolo devono essere inclusi sull'etichetta.

35 Etichettatura PITTOGRAMMA DI PERICOLO (2) Bordo rosso Simbolo nero Sfondo bianco Forma quadrata poggiante su una punta

36 Etichettatura RINNOVAMENTO DEI SIMBOLI ESISTENTI (1) Il simbolo rappresentante la Fiamma viene utilizzato per sostanze o miscele che comportano il rischio di incendio. Il simbolo rappresentante la Fiamma su cerchio viene utilizzato per indicare proprietà comburenti, ossia la capacità di favorire la combustione.

37 Etichettatura RINNOVAMENTO DEI SIMBOLI ESISTENTI (2) Il simbolo rappresentante la Corrosione viene utilizzato per sostanza o miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo/oculare. Il simbolo rappresentante la Bomba che esplode viene utilizzato per sostanze che possono esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti.

38 Etichettatura RINNOVAMENTO DEI SIMBOLI ESISTENTI (3) Il Simbolo rappresentante Teschio e tibie incrociate è utilizzato in caso di pericolo di effetti nocivi che si manifestano in breve tempo. Il simbolo Ambiente è utilizzato per sostanze o miscele pericolose per l'ambiente.

39 Etichettatura NUOVI SIMBOLI (1) Il simbolo rappresentante la bombola per gas viene utilizzato nel caso di gas contenuti in recipienti a pressione. Il simbolo Pericolo per la salute è usato per sostanze che possono provocare malattie che si manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione Il simbolo Punto esclamativo è utilizzato per indicare diverse possibilità di danno.

40 Etichettatura ESEMPI DI REGOLE DI PRECEDENZA (1) Per i pericoli fisici, se sull etichetta è riportato il pittogramma bomba che esplode, allora i pittogrammi fiamma e fiamma su cerchio sono facoltativi OBBLIGATORIO FACOLTATIVO FACOLTATIVO Per i pericoli fisici e per la salute, se sull etichetta è riportato il pittogramma fiamma o teschio e tibie incrociate, allora il pittogramma bombola per gas è facoltativo. O OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO FACOLTATIVO

41 Etichettatura ESEMPI DI REGOLE DI PRECEDENZA (2) Per i pericoli per la salute, se sull etichetta è riportato il pittogramma teschio e tibie incrociate, allora il pittogramma punto esclamativo non deve figurare: Per i pericoli per la salute, se sull etichetta è riportato il pittogramma corrosione, allora il pittogramma punto esclamativo non deve essere utilizzato per l irritazione della pelle o degli occhi.

42 Etichettatura ESEMPI DI REGOLE DI PRECEDENZA (3) Per i pericoli per la salute, se sull etichetta è riportato il pittogramma pericolo per la salute per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, allora il pittogramma punto esclamativo non deve essere utilizzato per la sensibilizzazione cutanea o per l irritazione della pelle o degli occhi.

43 Etichettatura AVVERTENZE AVVERTENZA: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi; Ordine di precedenza: Pericolo Attenzione

44 Etichettatura INDICAZIONI DI PERICOLO (Allegato III) INDICAZIONE DI PERICOLO: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo H + n frase codificata Esempio: H201= Esplosivo; pericolo di esplosione di massa Ordine di precedenza: il Regolamento prescrive che si riportino tutte le indicazioni

45 Etichettatura CONSIGLI DI PRUDENZA (Allegato IV) CONSIGLIO DI PRUDENZA: consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento P + n frase codificata Esempio: P405= Conservare sotto chiave. Esiste una guida alla scelta dei consigli di prudenza da riportare sull etichetta

46 Etichettatura INDICAZIONI DI PERICOLO e CONSIGLI DI PRUDENZA

47 Etichettatura Esempio di variazioni nell etichettatura con CLP: NOCIVO Può provocare sensibilizzazione per inalazione (R42) DSP IRRITANTE Può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo (R43) CLP Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (H334) Può provocare una reazione allergica cutanea (H317)

48 Etichettatura ESEMPIO: DIFFERENZE DI ETICHETTATURA TRA CLP E DSD (glutaraldeide)

49 Etichettatura ESEMPIO DI DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI

50 Etichettatura ORIENTAMENTI PER LA SCELTA DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (si trova nella guida alle etichettature)

51 Etichettatura ORIENTAMENTI PER LA SCELTA DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (si trova nella guida alle etichettature)

52 Etichettatura ORIENTAMENTI PER LA SCELTA DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (si trova nella guida alle etichettature)

53 Imballaggio IMBALLAGGIO L articolo 35 del regolamento CLP comprende le prescrizioni in materia di imballaggio di sostanze o una miscele pericolose. Tali prescrizioni servono ad assicurare che: l imballaggio sia concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; i materiali che costituiscono l imballaggio e la chiusura non vengano deteriorati dal contenuto e non formino con questo composti pericolosi; tutte le parti dell imballaggio e della chiusura siano solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento; gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato siano progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto; se fornito al pubblico, l imballaggio non attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore.

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