NUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

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1 Circolare N. 31 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 23 aprile 2010 NUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Il DL 40/2010 (c.d. Decreto Incentivi ) ha introdotto l obbligo, in capo ai soggetti passivi IVA, di comunicare all Agenzia delle Entrate tutte le operazioni riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e/o ricevute, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti Paesi black list di cui ai DDMM 4 maggio 1999 e 21 novembre Con DM è stato previsto che la suddetta comunicazione vada presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi. Il nuovo adempimento non va sottovalutato considerato che tra le operazioni soggette a monitoraggio rientrano anche quelle poste in essere con gli operatori residenti nella Repubblica di San Marino o in Svizzera. LA DISPOSIZIONE NORMATIVA Al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali, l art. 1, DL 40/2010, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti nei c.d. Paesi black list. Lo scopo del provvedimento è evidentemente quello di inasprire il monitoraggio delle operazioni effettuate da imprese residenti nel territorio italiano con operatori economici residenti (o domiciliati) nei c.d. Paesi a fiscalità privilegiata al fine di pervenire ad un più efficace contrasto delle c.d. frodi carosello e delle cartiere intracomunitarie. Con DM MEF sono state individuate le modalità ed i termini per l effettuazione della comunicazione. Con un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate dovrà essere approvato il relativo modello di comunicazione. SOGGETTI OBBLIGATI L obbligo della comunicazione interessa tutti i soggetti passivi IVA nazionali che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei c.d. Paesi black list individuati dai DDMM e OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Nella comunicazione vanno indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA quando poste in essere da o nei confronti di soggetti passivi IVA residenti in Paesi black list (non vanno indicate le operazioni con soggetti privati o enti non commerciali che agiscono nella sfera istituzionale): cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi rese; prestazioni di servizi ricevute. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5

2 Pertanto, nella comunicazione vanno riportati i dati delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. Parrebbero, invece, escluse le operazioni non soggette a registrazione tra cui le prestazioni di servizi rese a committenti extracomunitari che risultano, in base ai nuovi principi di territorialità, fuori campo IVA in quanto tassate secondo le regole in vigore nello Stato del committente. L obbligo di comunicazione può essere altresì esteso, con un apposito decreto ministeriale, a Paesi non rientranti nella black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. Allo stesso modo, il MEF può escludere dall obbligo comunicativo le operazioni intercorse con taluni Paesi black list o con particolari settori di attività, considerati non a rischio fiscale, svolte negli stessi Paesi. In ogni caso non dovrebbero essere interessati dall estensione dell obbligo i Paesi appartenenti alla UE, considerato che le operazioni poste in essere con soggetti comunitari sono riepilogate nei modelli INTRASTAT. PERIODICITA DI PRESENTAZIONE La periodicità di presentazione della comunicazione in esame è pressoché analoga a quella prevista per i mod. INTRASTAT. In particolare: PERIODICITÀ TRIMESTRALE PERIODICITÀ MENSILE soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono comunque scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile. Tuttavia, tale opzione vincola alla presentazione mensile per l intero anno. INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI Per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri, la presentazione della comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il limite di non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il limite di , sono tenuti, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento, alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione va presentata all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. L obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dal 1 luglio CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5

3 SOGGETTI TRIMESTRALI entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento SOGGETTI MENSILI entro l ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento Pertanto, per i soggetti mensili il primo invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il (fine del mese successivo al primo periodo di riferimento). Per i soggetti trimestrali, invece, il primo invio è previsto entro il Di seguito il calendario di presentazione 2010: SOGGETTI MENSILI luglio 2010 entro il agosto 2010 entro il settembre 2010 entro il ottobre 2010 entro il novembre 2010 entro il dicembre 2010 entro il SOGGETTI TRIMESTRALI 3 trimestre 2010 entro il trimestre 2010 entro il CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve contenere i seguenti dati: 1) codice fiscale e partita IVA del soggetto IVA tenuto alla comunicazione; 2) numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l operazione dal Paese in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato (in mancanza va indicato altro codice identificativo ); 3) se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata; se il soggetto estero non è una persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato; 4) periodo di riferimento della comunicazione; 5) per ciascuna controparte: importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA (al netto delle relative note di variazione); 6) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili: importo complessivo e relativa IVA; 7) per ciascuna controparte, relativamente alle note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità: importo complessivo e relativa IVA. Si rammenta che nella comunicazione vanno incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di IVA. NUOVO REGIME SANZIONATORIO Il DL 40/2010 stabilisce il raddoppio delle ordinarie sanzioni amministrative ex art. 11, D.Lgs. 471/1997, che andranno, quindi, da 516 a 4.130, per i casi di omissione, incompletezza o falsità dei dati oggetto della comunicazione. Inoltre, nei suddetti casi non trova applicazione il c.d. cumulo giuridico con altre violazioni eventualmente irrogate nello stesso avviso di irrogazione delle sanzioni e, pertanto, al sussistere di CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5

4 più violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list sarà applicata una distinta sanzione per ciascuna violazione commessa. ELENCO PAESI BLACK LIST Come anticipato, l obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti nei c.d. Paesi black list come individuati dai DDMM e Pertanto, dalla combinazione delle due predette liste, risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati black list i seguenti Paesi: Alderney Angola Antigua Aruba Barhein Barbuda Bermuda Cipro Costarica Ecuador Filippine Giamaica Grenada Guernsey - Isole del Canale Hong Kong Isole Cayman Isole Marshall Isole Vergini britanniche Jersey - Isole del Canale Kiribati - ex Isole Gilbert Liberia Lussemburgo Maldive Malta Monaco Nauru Nuova Caledonia Panama Portorico Salomone Saint Lucia San Marino Sark (Isole del Canale) Singapore Taiwan Tuvalu (ex Isole Ellice) Yanuatu Andorra Anguilla Antille olandesi Bahamas Barbados Belize Brunei Corea del Sud Dominica Emirati Arabi Uniti Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Guatemala Herm - Isole del Canale Isola di Man Isole Cook Isole Turks e Caicos Isole Vergini statunitensi Kenia Libano Liechtenstein Macao Malesia Mauritius Montserrat Niue Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Samoa Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Seychelles Svizzera Tonga Uruguay CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5

5 È comunque auspicabile un chiarimento delle Entrate considerato che gli elenchi in questione includono tuttora alcuni Stati che nel frattempo hanno aderito alla UE (Malta e Cipro), e numerosi Paesi per i quali il monitoraggio dovrebbe interessare soltanto gli operatori che presentano talune caratteristiche peculiari (è il caso del Lussemburgo e della Svizzera su tutti) CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5

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