MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA PER L ANNO 2012

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1 FERRARA MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA PER L ANNO 2012 MODELLO 770/2013 ORDINARIO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL ANNO 2012 A cura dell Ufficio Fiscale Prot. Fiscale n. 85 del 5 luglio 2013 pag.1

2 SI SEGNALA CHE LE DIFFERENZE RISPETTO ALL ANALOGA CIRCOLARE INVIATAVI LO SCORSO ANNO SONO EVIDENZIATE IN COLORE GIALLO I N D I C E - Premessa Pag. 4 - Soggetti obbligati alla presentazione Pag. 5 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni mod.770/2013 Pag. 6 - Termini di presentazione delle dichiarazioni Pag. 9 - Modulistica Pag Periodo di conservazione della dichiarazione Pag Modalità di esposizione dei dati Pag Indicazione del codice fiscale dei percipienti Pag Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie Pag Sanzioni tributarie Pag Ravvedimento operoso Pag Dichiarazione correttiva ed integrativa Pag Sanzioni penali Pag Presentazione modelli 730 Pag. 21 MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO - Frontespizio Pag Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Pag. 27 Parte A- dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Pag. 28 Parte B- Dati fiscali Pag. 29 dati per l eventuale compilazione dei redditi Pag. 29 Altri dati Pag. 30 Dati relativi ai conguagli Pag. 31 Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro Pag. 33 Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Pag. 33 Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata Pag. 35 Casi particolari Pag. 35 Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale Pag. 37 Annotazioni Pag. 53 Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico Pag. 53 Parte C dati previdenziali e assistenziali Pag. 54 Parte D Assistenza 2012 Pag Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Pag Prospetto SS Pag Prospetto SY Pag Prospetti ST, SV e SX Pag. 75 pag.2

3 MODELLO 770/2012 ORDINARIO - Frontespizio Pag Quadro SF- Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati Pag Quadro SH Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti Pag Quadro SI - Utili pagati nell anno 2012 Pag Quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti Pag Quadro SO Comunicazione delle operazioni ai sensi dell art. 6, comma 2 e dell art. 10 comma 1, del D.Lgs n. 461 Pag Quadro SQ Dati relativi ai versamenti dell imposta sostitutiva applicata nel 2008 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/96, nonché sui dividendi di cui all art. 26ter DPR 600/73 Pag Quadro SS dati riassuntivi Pag Quadro ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive Pag Quadro SV Trattenute di addizionali comunali all irpef Pag Quadro SX Riepilogo delle compensazioni ed altri dati Pag. 98 pag.3

4 Premessa Con due Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, pubblicati sul sito internet dell Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2013 (la pubblicazione sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati approvati i modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, relativi all anno 2012, da presentarsi nell anno 2013 e le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli stessi. Con successivo Provvedimento del 24 aprile 2013, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2013, sono state introdotte modificazioni ai modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche. In data 15 febbraio 2013 sono stati altresì pubblicati i provvedimenti del Direttore Agenzia Entrate del 15 febbraio 2013, relativi all approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario. Il modello 770/2013 Semplificato concerne le comunicazioni, da parte dei sostituti d imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei dati delle certificazioni rilasciate, dell assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati. Il modello 770/2013 Ordinario concerne la dichiarazione degli altri sostituti d imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi delle specifiche disposizioni normative. pag.4

5 PARTE COMUNE AD ENTRAMBI I MODELLI Soggetti obbligati alla presentazione Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Semplificato sono i sostituti d imposta - individuati dall art. 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973 e ss. mm. nonché le Amministrazioni dello Stato, che nel corso del 2012 hanno effettuato ritenute: - ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter e 29 del D.P.R. 600/1973, in quanto hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all lnps, all INPS gestione ex INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all INAIL; - ai sensi dell art. 21, comma 15, L. 449/1997, come modificato da DL 78/2009 (ritenuta 20% su somme pignorate presso terzi) - disposizione in vigore dal ; - ai sensi dell art. 25 del DL 78/2010 (ritenuta del 10% su somme corrisposte tramite bonifico a favore di soggetti che hanno eseguito prestazioni che danno diritto al committente delle detrazioni del 36% per ristrutturazione edilizia e del 55% per riqualificazione energetica degli edifici) disposizione in vigore dall Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Ordinario sono i sostituti d imposta tenuti ad operare le ritenute o imposte sostitutive alla fonte e che hanno corrisposto somme e valori relativi a redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in O.I.C.V.M., utili e proventi equiparati corrisposti da società ed enti residenti e non, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. In particolare, l obbligo di presentazione del modello 770 Semplificato, nonché del 770 Ordinario sussiste, fra gli altri, in capo a: - società di capitali (comprese le società cooperative) ed altri enti soggetti ad IRES, sia che abbiano un periodo d imposta coincidente o non coincidente con l anno solare; - enti commerciali residenti nel territorio dello Stato; - enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato; - condomini; - società di persone residenti nel territorio dello Stato; - persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, ovvero, che esercitano arti e professioni. Nel novero dei soggetti obbligati a presentare il modello 770 Semplificato, rientrano anche alcune particolari categorie di soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati a contribuzione previdenziale ed assicurativa Inail. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati (nuove iniziative e attività marginali) di pag.5

6 cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000, sebbene non abbiano, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Devono presentare la dichiarazione modello 770 Ordinario anche coloro che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2 e 10 del D. Lgs. n. 461/97, nonché i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Modalità di presentazione delle dichiarazioni modello 770/2013 Le dichiarazioni modello 770/2013 Semplificato e/o 770/2013 Ordinario relative all anno 2012 vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del contribuente, per il tramite di un intermediario abilitato o per il tramite di una società del gruppo. Come sempre, né il modello 770 Semplificato, né il modello 770 Ordinario possono essere inseriti all interno della dichiarazione unificata modello UNICO, indipendentemente dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce (ciò vale anche per i c.d. sostituti d imposta minimi - coloro che hanno erogato nel 2012, esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 percipienti e hanno effettuato ritenute d acconto per un importo non superiore a euro 1.032,91). E bene precisare che i soggetti non tenuti alla presentazione del modello 770 Ordinario in quanto non hanno erogato somme e valori per i quali sussiste tale obbligo concludono il loro adempimento dichiarativo, quali sostituti d imposta, trasmettendo unitamente al modello 770 Semplificato i prospetti ST, SV ed SX. I soggetti, invece, obbligati alla presentazione anche del modello 770 Ordinario concludono il loro adempimento dichiarativo con la presentazione di tale ultimo modello in quanto i prospetti ST, SV e SX (anche per la parte relativa al modello 770/2013 Semplificato) vanno trasmessi con il modello 770/2013 Ordinario. Il sostituto d imposta ha la facoltà di presentare il modello 770 Semplificato integrale (cioè comprensivo anche dei rispettivi prospetti ST, SV e SX) anche se tenuto a presentare il modello 770 Ordinario, qualora non siano intervenute compensazioni interne, ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli attinenti al modello 770 Ordinario. Il Mod. 770 Semplificato può, a determinate condizioni, essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse anche da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare tale suddivisione può essere effettuata: - a condizione che non siano state eseguite compensazioni interne ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770 Ordinario; - una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali nonché i dati relativi all assistenza fiscale prestata nell anno di riferimento per il periodo d imposta precedente, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX; pag.6

7 - l altra parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX. La trasmissione telematica può avvenire direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetti incaricati e società del gruppo). Trasmissione telematica diretta La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il Servizio telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet (Fisconline). Il Servizio telematico internet Fisconline deve essere utilizzato solo dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione per un numero di soggetti non superiore a 20. Il Servizio telematico Entratel deve essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato, ovvero, Ordinario in relazione a più di 20 soggetti. I contribuenti già abilitati al servizio Entratel dovranno avvalersi, in ogni caso, di tale servizio telematico. Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro Redazione della dichiarazione contenuto nel frontespizio. Con analogo e autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta per il servizio telematico per la presentazione del modello 770 Ordinario, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero di soggetti indicati nei quadri di quest ultima dichiarazione. Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 Ordinario con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel. I sostituti d imposta che si avvalgono della facoltà di separare il Mod.770 Semplificato verificano il superamento del limite dei 20 soggetti avendo riguardo al numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggiore dei due. Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica tramite i propri gestori incaricati (al riguardo si rimanda alla circolare n. 30/E dell Agenzia delle entrate del e relativo allegato tecnico ns. circolare n. 115 del ). Trasmissione telematica tramite intermediario abilitato I soggetti obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni, come si è già detto, possono comunque avvalersi del servizio di ricezione delle dichiarazioni fornito da parte di un intermediario abilitato, di cui all art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998. Per l elencazione completa degli intermediari abilitati si vedano le istruzioni alle pagg. 6 e 7 del mod. 770/2013 Semplificato e alle pagg. 5 e 6 del Mod. 770 /2013 Ordinario. Si tenga conto che il contribuente eventualmente abilitato alla trasmissione telematica può, comunque, scegliere di utilizzare anche un intermediario abilitato (per alcune delle proprie dichiarazioni, ovvero, perché intende lasciar scadere la propria abilitazione). pag.7

8 Trasmissione telematica tramite una società del gruppo Se nell ambito dei gruppi societari vi è una o più società obbligata alla trasmissione delle dichiarazioni, la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti al gruppo, secondo le previsioni di cui all art. 43 ter del D.P.R. 602/1973 (società che sono possedute dalla controllante o tramite altra società controllata per una percentuale superiore al 50% del capitale sociale dall inizio del periodo d imposta precedente), può essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano richiesto nei termini di legge l abilitazione alla trasmissione. Per cui anche se nello stesso gruppo esistono più società obbligate, la trasmissione delle dichiarazioni di tutte le società appartenenti allo stesso gruppo può essere effettuata anche da una qualsiasi delle società appartenenti al gruppo. La disposizione si applica in ogni caso : - alle società ed enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 9/4/1991, n. 127 e del D. Lgs. 27/1/1992, n. 87; - ai soggetti IRES inclusi nel consolidamento col metodo integrale. Nell ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazione dei soggetti appartenenti al gruppo deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Servizio telematico Entratel. È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o attraverso un intermediario abilitato. Documentazione che l intermediario o la società del gruppo, incaricati della presentazione telematica della dichiarazione devono rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione Detti intermediari o la società del gruppo incaricati della trasmissione telematica, rilasciano: al momento della presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d imposta all intermediario stesso, l impegno, in forma libera, a presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già predisposta dal contribuente, ovvero se viene predisposta dall intermediario. Tale impegno, datato, sottoscritto da parte dell intermediario, nonché completo dell indicazione del codice fiscale di quest ultimo, anche se in forma libera, rappresenta una sorta di ricevuta da rilasciare al soggetto che presenta la dichiarazione per la trasmissione; entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, un originale del modello di dichiarazione conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, i cui dati sono stati trasmessi all Amministrazione Finanziaria, sul quale sono state apposte le firme ed è stato compilato il riquadro denominato Impegno alla presentazione telematica che deve essere conservato a cura del contribuente; unitamente all originale del modello di dichiarazione, una copia della comunicazione dell Amministrazione Finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica, che dovrà essere conservata (per il periodo in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell Amministrazione Finanziaria) a cura del contribuente in quanto solo tale pag.8

9 comunicazione costituisce prova della presentazione della dichiarazione all Amministrazione Finanziaria. L intermediario dovrà conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, con possibilità di utilizzo di supporti informatici e senza la sottoscrizione del contribuente. La conservazione su supporti informatici dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal D.M (rif. risoluzione Ag. entrate n. 298/2007). Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Tale comunicazione è consultabile nella sezione Ricevute del sito e può, comunque, sempre essere richiesta, senza limiti di tempo, a qualunque ufficio dell Agenzia delle entrate. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché correttamente ritrasmesse non oltre i cinque giorni lavorativi dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. Informazioni particolari sul servizio telematico Entratel e Fisconline Le istruzioni, alle pagine 10 e 11 del modello 770 Semplificato ed alle pagine 9 e 10 del modello 770 ordinario, contengono chiarimenti relativamente all abilitazione al servizio, all accesso al servizio, alla sicurezza del sistema, nonché al servizio di assistenza dei servizi telematici Entratel e Fisconline, alle quali si rinvia. Termini di presentazione delle dichiarazioni l termini di presentazione del mod. 770 Semplificato e del mod. 770 Ordinario sono unificati nel 31 luglio dell anno successivo a quello di riferimento (rif. art. 4, comma 3-bis, del DPR n. 322/1998). Per la dichiarazione relativa al 2012 (770/2013 Semplificato e Ordinario) la scadenza è il 31 luglio Riteniamo opportuno ricordare che anche i sostituti di imposta con periodo di imposta non coincidente con l anno solare sono tenuti alla presentazione entro i suddetti termini. Ai fini del rispetto del termine anzidetto va ricordato che le istruzioni precisano che la dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è trasmessa all Agenzia delle Entrate mediante la procedura telematica, vale a dire nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia medesima, alla luce delle previsioni contenute nel comma 8, dell art. 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni (come, altresì, chiarito nella circolare dell Agenzia n. 6/E del 25/01/2002). Per quanto riguarda la trasmissione tramite gli intermediari abilitati, siamo a sottolinearvi, come non venga previsto per la trasmissione un diverso termine rispetto a quello ordinario previsto per i contribuenti che trasmettono direttamente le proprie dichiarazioni. Pertanto, visto che gli intermediari abilitati hanno la facoltà e non l obbligo di ricevere le dichiarazioni per la successiva trasmissione, è molto improbabile che gli stessi siano disponibili a ricevere dichiarazioni in coincidenza con la scadenza per la trasmissione pag.9

10 delle stesse. Di conseguenza occorrerà verificare presso l intermediario i tempi entro i quali lo stesso vorrà ricevere le dichiarazioni per la successiva trasmissione. Modulistica Sia il modello 770/2013 Semplificato che il modello 770/2013 Ordinario possono essere utilizzati tramite stampa in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui agli allegati 1 dei Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, di cui alle premesse (sul bordo laterale sinistro del frontespizio devono comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del provvedimento di approvazione dei modelli). Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino l indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione dei modelli e si rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra. Il modello 770/2013 Semplificato si compone di: un frontespizio; una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e alla assistenza fiscale; una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; un prospetto SS, contenente i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione un prospetto ST, che riporta le ritenute alla fonte operate e versate, nonché le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive un prospetto SV, che contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all Irpef anche trattenute per assistenza fiscale un prospetto SX, che riporta il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate un prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 78/2010. Il modello 770/2013 Ordinario si compone di: un frontespizio; tanti quadri staccati in ragione dei dati oggetto di dichiarazione: quadro SF: redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti, quadro SG: somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale, quadro SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. quadro SI: relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell anno 2012, quadro SK: comunicazione relativi agli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2012 da società ed enti residenti e non residenti, quadro SL: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d acconto, pag.10

11 quadro SM: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d imposta, quadro SO: relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, quadro SP: ritenute operate sui titoli atipici, quadro SQ: dati relativi al versamento dell imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D. Lgs. n. 239/96, nonché quella relativa ai proventi derivanti da azioni e titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte dei Titoli S.p.A., quadro SR: somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso di procedimenti espropriativi, quadro SS: dati riassuntivi, quadro ST: ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate, quadro SV: relativo alle trattenute di addizionali comunali all IRPEF anche trattenute per assistenza fiscale; quadro SX: riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate. Reperibilità, autorizzazione alla stampa dei modelli I modelli in oggetto possono essere: - prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze ( purché rispettino le caratteristiche tecniche di cui si è detto nel paragrafo precedente; - prelevati da altri siti Internet purché, rispettino le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo; - stampati direttamente dal contribuente, anche mediante l utilizzo di stampanti laser, o altri tipi di stampanti, purché garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo. pag.11

12 Periodo di conservazione della dichiarazione Il periodo di conservazione dei documenti contabili/amministrativi, compresa la dichiarazione dei sostituti d imposta, è fissato nel quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi la presente dichiarazione ed i relativi documenti dovranno essere conservati, ai fini fiscali, fino al 31/12/2017, salvo eventuale contenzioso. Modalità di esposizione dei dati Nella compilazione del modello, con riferimento all esposizione dei dati numerici, da quest anno tutti i dati sia di natura fiscale che previdenziale devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. La seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5 o per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a cinque. Esempio: - 55,505: indicare 55,51; - 65,626: indicare 65,63; - 65,493: indicare 65,49. Indicazione del codice fiscale dei percipienti Il sostituto ha diritto di ricevere comunicazione scritta del codice fiscale da indicare nelle comunicazioni e quadri del Mod.770 e se tale comunicazione non perviene almeno 10 giorni prima del termine dell obbligo di indicazione il sostituto può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell Agenzia delle Entrate per chiedere l attribuzione del codice fiscale del percipiente stesso. Nel caso di soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito l obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto con l indicazione dei dati anagrafici ed in particolare devono essere indicati: il codice dello stato estero di residenza (si veda tabella SG in allegato alle istruzioni ministeriali), il codice di identificazione rilasciato dall autorità fiscale (se previsto dalla normativa del paese di residenza) o in mancanza un codice identificativo rilasciato dall autorità amministrativa. Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie 1. Operazioni societarie straordinarie comportanti l estinzione del soggetto preesistente 1.1. Senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto Trattasi dei casi di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro dati relativi al sostituto e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto di imposta estinto e il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati pag.12

13 esclusivamente nel riquadro del frontespizio dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione Con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto Nei casi di operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio fusioni, anche mediante incorporazione, scissioni totali), comportanti la scomparsa dei soggetti preesistenti (che chiameremo soggetti estinti) e la prosecuzione dell attività da parte di un nuovo soggetto, quest ultimo è tenuto, nella sua qualità di successore a titolo universale dei soggetti estinti, a presentare una dichiarazione unica di sostituto d imposta comprendente anche il periodo dell anno in cui i soggetti estinti hanno effettivamente operato (indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti agire gli effetti fiscali della fusione o scissione, come prevedono gli artt.172, c.9 e 173, c.11 del TUIR). In caso di operazioni societarie avvenute nel corso del 2012, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, prospetti o comunicazioni del Mod. 770 (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti) a seconda che in detti quadri, prospetti o comunicazioni vengano esposte situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi, i dati saranno riferiti al periodo compreso fra il 1 gennaio 2012 e la data in cui si è verificato l evento (per le fusioni la data di effetto giuridico). In caso di operazioni societarie avvenute nel 2013, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2013, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 2012 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri, prospetti o comunicazioni staccati (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti). Le istruzioni precisano che nel caso in cui più soggetti succedono nei precedenti rapporti facenti capo al soggetto estinto (esempio: scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione dei prospetti, quadri e comunicazioni relativi alle situazioni del soggetto estinto. Tali prospetti, quadri e comunicazioni dovranno essere integralmente inviati solo da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare una duplicazione di dati Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilato Operazioni di conguaglio effettuate dall estinto Il dichiarante deve trasmettere per ciascun percipiente un unica comunicazione riferita al soggetto estinto contenente i risultati delle predette operazioni indicando, oltre al proprio codice fiscale nello spazio in alto a destra contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, nella casella Codice fiscale del sostituto d imposta il codice fiscale del soggetto estinto. Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio: - se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non abbia presentato il mod. 770/Semplificato prima dell avvenuta operazione straordinaria che ha determinato l estinzione (es. operazione straordinaria con effetto giuridico nel 2013, prima della presentazione del mod. 770); - se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro con il soggetto successivamente estintosi per effetto dell operazione straordinaria avvenuta (es. cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in corso d anno, prima dell operazione straordinaria). pag.13

14 Nelle suddette ipotesi dovranno essere compilati anche più prospetti SS per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi di ciascun soggetto, più prospetti ST per fornire la distinta evidenziazione, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dei dati relativi ai soggetti estinti ovvero al dichiarante e più prospetti SV per dare distinta evidenziazione in relazione alle trattenute per addizionali comunali all Irpef e ai versamenti effettuati, dei dati relativi ai soggetti estinti ovvero al dichiarante indicando per ogni soggetto estinto i relativi dati su distinti prospetti. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti SS, ST ed SV a lui riferibili riporterà nello spazio Codice fiscale il proprio codice fiscale e solo nei prospetti SS, ST ed SV riferibili all estinto indicherà anche nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta il codice fiscale di quest ultimo. Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione Va presentata un unica comunicazione dati del lavoro dipendente e assimilato, riferita al soggetto dichiarante, indicando: - nello spazio Codice fiscale esclusivamente il proprio codice fiscale, - i dati complessivi - nonché i dati riferibili al soggetto estinto, nei punti da 204 a 220 (redditi erogati da altri soggetti). Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell estinzione del sostituto di imposta e successivamente (sempre nel corso dello stesso periodo di imposta) il lavoratore fosse stato riassunto dal sostituto subentrante, quest ultimo è tenuto, in ogni caso, ad eseguire le operazioni di conguaglio considerando tutte le retribuzioni percepite dal contribuente. Anche in questo caso non va compilata una comunicazione con l indicazione del codice fiscale dell estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta, ma andranno compilati i righi da 204 a 220 per evidenziare le somme erogate dall estinto. Qualora il precedente sostituto estinto abbia erogato arretrati o TFR e altre indennità e somme, il soggetto dichiarante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati, indicando in quest ultimo punto il codice fiscale del sostituto estinto e la sezione riferita al TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419 con l indicazione del codice fiscale del sostituto estinto. Nelle suindicate ipotesi dovranno essere compilati più prospetti SS, SV ed ST per distinguere le situazioni riferibili al dichiarante da quelle riferibili all estinto. Operazioni di assistenza fiscale Le istruzioni precisano che nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta, il soggetto subentrante dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio per assistenza effettuate nei mesi da luglio a dicembre In tal caso, quindi, per l assistenza fiscale, non si dovrà spaccare la comunicazione in due per dichiarare i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto estinto da quelle effettuate dal soggetto che prosegue l attività Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Per le somme pagate e certificate dal soggetto estinto, il sostituto d imposta dichiarante dovrà fare una distinta comunicazione dove indicherà il proprio codice fiscale nello spazio Codice fiscale e quello dell estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto di imposta. pag.14

15 Per le somme pagate dall estinto, ma certificate dal dichiarante, quest ultimo dovrà indicarle nella comunicazione a lui riferibile, dove viene indicato esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio Codice fiscale. Nei righi da 40 a 48 (sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti) dovranno essere indicate le somme erogate e le ritenute effettuate dal soggetto estinto che sono già comprese anche nei punti da 25 a 31. Occorre compilare distinti prospetti ST per evidenziare le ritenute operate e i versamenti effettuati dai diversi sostituti Compilazione quadri/prospetti ST e SV Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie (ad es. nell ipotesi di fusione per incorporazione) e per le successioni. Se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata, ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante (in tal caso il mod. F24 sarà intestato alla società incorporante), quest ultima provvederà a presentare anche il quadro ST riferibile alla prima società (soggetto estinto), con indicazione del codice fiscale dell incorporata nel punto 1 del rigo ST1, compilando esclusivamente: - i punti 1,2,3 e 11 della prima sezione - i punti 1,2,11 e13 della seconda sezione - nell ambito del 770 ordinario, i punti 1, 2, 3 e 11 della terza sezione ed indicando il codice K nel punto 10. Nel quadro ST, prima sezione, riferibile alla società incorporante, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità, ad eccezione dei punti 2 e 3 che non devono essere compilati (in quanto compilati nel quadro ST riferibile al soggetto estinto), avendo cura di indicare il codice L al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l ammontare indicato al punto 2 o 3 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 della prospetto ST della società incorporante. Con lo stesso metodo l incorporante compilerà anche le sezioni due e tre. Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione avvenuta il 10/06/2012 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione straordinaria dalla società incorporata sia versata dalla società incorporante. Quadro ST intestato alla società incorporata: ST1, colonna 1, codice fiscale della società incorporata; punto 1, 06/2012; punto 2, 100; punto 10, K; punto 11, 1001; Quadro ST intestato alla società incorporante: punto 1, 06/2012; punto 7, 100; punto 10, L; punto 11, 1001; punto 14, 16/07/2012 Tali metodologie di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali e/o comunali all IRPEF (compilando la seconda sezione del quadro ST ovvero il quadro SV), ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall operazione societaria straordinaria. pag.15

16 Le suesposte modalità di compilazione, utilizzando distinti quadri, prospetti e comunicazioni, devono essere seguite con riferimento a tutti i quadri, prospetti e comunicazioni del modello 770. Anche se le istruzioni non precisano nulla al riguardo, si deve ritenere che la numerazione dei singoli quadri sia progressiva per ogni tipologia di quadro. Di conseguenza i quadri riferiti al soggetto estinto che ha partecipato all operazione straordinaria vengono numerati di seguito a quelli utilizzati per il dichiarante (compilando adeguatamente la casella Mod. N. ). 2. Operazioni societarie straordinarie non comportanti l estinzione del soggetto preesistente Per le operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio cessione, conferimento, affitto di azienda o ramo d azienda e scissione parziale con trasferimento di dipendenti) non comportanti l estinzione del soggetto preesistente, le società cedenti, conferenti, locatrici o scisse dovranno compilare e presentare il proprio mod. 770 contenente i quadri, prospetti e comunicazioni riferiti ai redditi ed ai soggetti percipienti per il periodo dell anno o per l intero anno dalle stesse amministrato. In particolare, per i lavoratori dipendenti trasferiti a seguito della operazione societaria straordinaria (trasferimento senza interruzione del rapporto di lavoro): - il sostituto di imposta cedente, non tenuto al rilascio del CUD, deve indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate fino al momento dell operazione straordinaria, inserendo nel punto 207 il codice 8; - il sostituto di imposta subentrante, tenuto al rilascio del CUD, emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nei punti da 204 a 220 le somme e valori corrisposti dal precedente sostituto. Qualora il precedente sostituto cedente abbia erogato nell anno arretrati o anticipazioni di TFR e altre indennità e somme: - il sostituto d imposta cedente compilerà i punti da 351 a 363 per gli arretrati e i punti relativi alle anticipazioni di TFR o altre indennità e somme; - il sostituto d imposta subentrante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati, indicando in quest ultimo punto il codice fiscale del sostituto cedente e la sezione riferita al TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419. Come precisano le istruzioni ministeriali, le suddette modalità si applicano anche nel caso di passaggio di personale dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, anche per cessione del relativo contratto. Relativamente all assistenza fiscale, nella parte ad essa dedicata (parte D della citata comunicazione): - il soggetto cedente dovrà esporre i dati relativi all assistenza fiscale prestata sino alla data dell operazione straordinaria, indicando, precisano le istruzioni, il residuo non rimborsato o non trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato, esponendo il codice F al punto 147; - il sostituto subentrante dovrà esporre, a sua volta, unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati o trattenuti a seguito dell assistenza fiscale da lui prestata. pag.16

17 Relativamente ai quadri/prospetti ST (sezione prima e sezione seconda) e SV, il precedente datore di lavoro non deve indicare nella propria dichiarazione le somme non prelevate per effetto del passaggio senza interruzione del rapporto di lavoro relativamente a: residue rate del 2012 delle addizionali all IRPEF relative al 2011; residue rate del saldo e del primo acconto IRPEF, nonché delle addizionali IRPEF, acconti tassazione separata e secondo acconto IRPEF dovute a seguito di assistenza fiscale. Il sostituto d imposta (società beneficiaria), tenuto, invece, ad effettuare il prelievo delle suddette somme, oltre ad indicare i dati relativi ai versamenti delle somme con le ordinarie modalità (punto 1 periodo di riferimento, punto 7 Importo versato, punto 11 codice tributo, punto 13 codice regione [solo per sezione seconda del quadro/prospetto ST] e punto 14 data di versamento ) dovrà indicare: (punto 2) l ammontare delle residue rate di addizionale all IRPEF, nonché delle somme derivanti da assistenza fiscale da lui prelevate nel periodo di riferimento; (punto 10 ) codice N. Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale IRPEF di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione, relativamente alle due rate, è la seguente: prospetto ST (sez.ii) sostituto cedente: non deve essere indicato nulla relativamente alle rate da lui non prelevate prospetto ST(sez.II) sostituto cessionario: punto 1, 10/2012; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10, N; punto 11, 3802; punto 13, il codice regione punto 14, 16/11/2012; punto 1, 11/2012; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10, N; punto 11, 3802; punto 13, il codice regione punto 14, 16/12/2012; Considerato che il cessionario deve compilare un apposito rigo per le trattenute non prelevate dal cedente (precedente datore di lavoro), se nel corso del 2012 ha compilato, nel modello di versamento F24, un unico rigo per tutti i versamenti (sia quelli dei propri dipendenti che di quelli ricevuti per effetto dell operazione straordinaria), l Amministrazione finanziaria si troverà a non avere un diretto collegamento con quanto indicato nel punto 7 (versamento) del quadro ST o SV e il modello F24. Solo facendo la somma dei due righi (quello dei dipendenti trasferiti dove nel punto 10 sarà indicato il cod. N e quello relativo ai propri dipendenti (in cui nel punto 10 non si è indicato nulla), troverà corrispondenza con il rigo del modello F24. pag.17

18 Onde evitare tale disallineamento tra il quadro ST o SV, punto 7, ed il modello F24, consigliamo di effettuare distinti versamenti per le trattenute dei dipendenti trasferiti a seguito di operazioni straordinarie non comportanti l estinzione del precedente datore di lavoro e per quelle dei propri dipendenti. Trasformazione societaria. Poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d imposta (nell ipotesi di trasformazioni di società di capitali in società di persone e viceversa), non incide sull esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d imposta, la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali. Sanzioni tributarie Tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione considerata valida): da. 258 a oltre al 30 % dell ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate in ritardo (art. 2, c.3, D. Lgs. 471/97 e C.M. 23/E/99); Omessa presentazione della dichiarazione o tardiva presentazione oltre i 90 giorni (dichiarazione da considerarsi omessa), ovvero mancata sottoscrizione (non regolarizzata entro 30 giorni dalla richiesta dell Ufficio); ovvero redatta su stampati non conformi: dal 120% al 240% dell ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di. 258 (art.2 c.1 D. Lgs. 471/97); Somme e valori dichiarati in misura inferiore a quella accertata (dichiarazione infedele): dal 100 % al 200 % dell importo delle ritenute non versate con un minimo di. 258 (art.2, c.2 D.Lgs. 471/97); Somme e valori non dichiarati per i quali è stata versata la ritenuta: da. 258 a a cui si aggiungono. 51 per ogni percipiente non indicato (art.8, c.2 D.Lgs.471/97 e art.2, c.4 D.Lgs.471/97); Omesso, carente o ritardato versamento delle ritenute: 30 % degli importi non versati o versati in ritardo (art.13 D. Lgs. 471/97). La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: se le somme sono state pagate entro quindici giorni dal termine per il versamento, ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (fino al 14 giorno). Vale a dire che la sanzione sarà pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo (ns. circ. n. 87 del ); ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del controllo formale effettuato ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R n. 600 del Mancanza o incompletezza dei dati indicati o da indicare in dichiarazione: da. 516 a (art.8, c.3, D. Lgs. 471/97); Dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato: da. 258 a (come da appendice nelle istruzioni ministeriali); Codice fiscale errato o omesso: da 103 a (art. 13 D.P.R. 605/73); Violazione dell'obbligo di effettuazione di ritenute alla fonte:20% dell'ammontare non trattenuto salva l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento (art.14 D.Lgs. 471/97); Incompletezza dei documenti di versamento (elementi identificativi del soggetto che esegue il versamento e dell imputazione della somma versata): da 103 a 516 (art.15 D.Lgs. 471/97); pag.18

19 Mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all Ufficio richiedente: da 258 a (come da appendice nelle istruzioni ministeriali); Omessa comunicazione (quadro SO) prevista da art. 10, comma 1 del D.Lgs. 461/97 da parte dei soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria: da 516 a (art. 10 dello stesso D.Lgs. 461/1997); Omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti intermediari abilitati: sanzione in capo ai medesimi da euro 516 a euro (art. 7- bis del D.Lgs. 461/1997). Ravvedimento operoso Si ricordi, però, che talune delle omissioni o dei ritardi a cui si è fatto cenno possono essere oggetto di regolarizzazione, in applicazione dell art. 13 del D.Lgs. 472/97, in tema di ravvedimento operoso. Il ravvedimento può riguardare: - omesso o insufficiente versamento di ritenute effettuate: la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dal temine prescritto con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (1,5% dall al , 2,5% dall ) con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge la sanzione calcolata nella misura ridotta del 3% (1/10 del 30%) delle ritenute versate non tempestivamente. Se il versamento avviene con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 3% sarà ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (la sanzione sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo) - (ns. circ. n. 87 del ). Oltre i 30 giorni di ritardo, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione sale al 3, 75% (1/8 del 30%); - omesso o insufficiente versamento di ritenute non operate: la violazione può essere regolarizzata, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa con il pagamento di una sanzione pari al 2,5% (1/8 del 20%) delle ritenute non operate, più la sanzione per omesso versamento di cui sopra; qualora la violazione sia regolarizzata entro 30 giorni, la sanzione sarà ridotta ad 1/10 (2% = 1/10 del 20%); se regolarizzata entro 15 giorni la sanzione del 20%, ridotta di un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, è ulteriormente ridotta di 1/10; - ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. 461/1997 non operate e non versate nei termini, da parte dei sostituti d imposta o degli intermediari: la violazione può essere regolarizzata dagli stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte con il pagamento dell imposta dovuta, oltre gli interessi legali, nonché di un unica sanzione pari al 3% pari ad 1/10 del 30% (art. 34, comma 4, L. 388/2000); - violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo: la violazione è da considerarsi formale, e quindi non punibile, se l errore o l omissione non incide sulla determinazione del reddito, dell imposta e del versamento del tributo e non ostacola l attività di controllo; pag.19

20 - presentazione di dichiarazione infedele: la violazione può essere regolarizzata entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo effettuando il versamento delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge la sanzione calcolata nella misura ridotta del 12,5% (1/8 del 100%), con un minimo di. 32,25 (258 : 8) e la presentazione di una dichiarazione integrativa. Se le ritenute sono state interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria la sanzione di. 258 è ridotta a. 32,25. La sanzione di 51 prevista per ogni percipiente non dichiarato è ridotta ad 1/8 ( 6,38); - mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto: se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di. 25,8 pari ad 1/10 di. 258, ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi qualora non regolarizzate. Vi segnaliamo che il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione è il seguente: Sanzione pecuniaria sostituti d imposta. Gli interessi legali dovranno, invece, essere versati unitamente all imposta o, se questa è già stata versata precedentemente, con lo stesso codice dell imposta cui si riferiscono. A tale proposito si ricorda che i nuovi codici tributo istituiti per il pagamento degli interessi, con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007 (ns. circolare n. 121 dell ), non si rendono applicabili per i versamenti degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d imposta. Dichiarazione correttiva e integrativa Il sostituto, entro la scadenza del termine di presentazione, può rettificare o integrare una dichiarazione già presentata senza applicazione di alcuna sanzione. Al riguardo le istruzioni precisano che la nuova dichiarazione deve essere ripresentata, completa di tutte le sue parti, barrando l apposita casella correttiva nei termini posta nel frontespizio del modello 770. Il sostituto, salve le sanzioni applicabili, può rettificare o integrare la dichiarazione già presentata anche dopo i termini di scadenza, presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione da integrare e barrando l apposita casella dichiarazione integrativa posta nel frontespizio del modello 770. La dichiarazione integrativa può essere presentata: - entro i termini previsti dall art. 13/472 (ravvedimento operoso); - entro i termini previsti e nelle ipotesi di cui all art.2 del DPR 322/98 e cioè: 1. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni (comma 8), 2. entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito d imposta o un minor credito (comma 8-bis)- cd. integrativa a favore -. Il credito che scaturisce da questa dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97. pag.20

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