Le figure di supporto all assistenza

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1 Le figure di supporto all assistenza Laurea Master Perfezionamento Laurea magistrale Dottorato Università Legislazione Aggiornamento E.C.M. Apprendimento permanente Formazione Professione infermiere Di base Ricerca Risultati Effetti Applicata Organizzazione Gerarchia delle fonti Normativa contrattuale Esercizio professionale Strutture sanitarie Strutture territoriali U.O. U.O. U.O. U.O. Leggi Regolamenti Consuetudini CCNQ CCNL CC Aziendale Dipendente Autonomo Altri professionisti Medici Figure di supporto all assistenza Le figure di supporto all assistenza 145

2 Sezione V Le figure di supporto all assistenza 8.Le figure di supporto: normativa di riferimento per la formazione e l esercizio Maria Luisa Rega, Patrizia Ghera L evoluzione dello scenario sanitario, a cui si è assistito a partire dal 1992 fino ai nostri giorni, ha generato la proliferazione di nuove figure sanitarie e la modificazione dell approccio operativo con l allontanamento da vecchi schemi assistenziali basati su pratiche empiriche e sulla tradizione orale. Da qui l esigenza di tracciare un breve approfondimento del percorso legislativo che ha condotto a rivalutare l importanza delle figure di supporto nel contesto sanitario italiano, evoluzione che è andata di pari passo con il riconoscimento della fondamentale e crescente valorizzazione attribuita al percorso di formazione universitaria dell infermiere e dell ostetrica. I primi anni 90 sono stati caratterizzati dal costante impegno delle forze di governo per una progressiva modernizzazione dei servizi pubblici globalmente intesi, attraverso il disegno di un apparato statale più snello, dinamico ed efficiente che rispondesse ai requisiti necessari per allineare il nostro Paese agli altri partner facenti parte della Comunità Europea. In questo scenario hanno preso forma e assunto rilevanza gli interventi normativi riguardanti in particolare il sistema formativo universitario e le professioni sanitarie. È evidente l interconnessione che esiste tra le disposizioni che hanno modificato il sistema formativo universitario, la formazione delle professioni sanitarie e quella intervenuta sull architettura dell esercizio professionale e dell organizzazione dei servizi. Le modificazioni introdotte, infatti, hanno avuto inevitabili ripercussioni anche sull organizzazione dei servizi e sui modelli organizzativi ripresentando la necessità di affiancare all infermiere, all interno delle organizzazioni sanitarie, delle figure di supporto che avessero una valenza non solo sanitaria ma anche sociale, determinando così un ripensamento del ruolo dell infermiere all interno delle organizzazioni e dello stesso intero sistema sanitario. 8.1 Il contesto assistenziale di riferimento Al fine di comprendere in pieno l evoluzione in atto, sul piano più strettamente professionale, è utile una piccola riflessione su cosa oggi è l assistenza infermieristica rifacendoci ad alcuni contributi della letteratura infermieristica che pos- Le figure di supporto all assistenza 147

3 sono orientarci in una sua ridefinizione. Infatti sempre in linea con i cambiamenti sopradelineati possiamo distinguere un assistenza di base, che ha lo scopo di determinare la migliorare qualità di vita in rapporto allo stato dell assistito, ritenuta meno complessa di quella più professionale e in altri termini definita assistenza avanzata, che invece ha lo scopo principale di determinare un cambiamento dell assistito come effetto dell assistenza erogata. Assodato che l infermiere rimane l unico responsabile dell assistenza infermieristica (di base e non) tale distinzione è relativa ossia scaturisce unicamente dalla valutazione (giudizio clinico) che l infermiere elabora del paziente facendone scaturire un intervento di assistenza di base o di assistenza avanzata. Per meglio comprendere questa evoluzione che nel tempo ha caratterizzato l assistenza infermieristica è utile mettere a confronto due definizioni della stessa, quella fornita da Virginia Henderson negli anni 70 e quella più recente del Royal College of Nursing. Virginia Henderson sosteneva: «La peculiare funzione dell infermiere è quella di assistere l individuo malato o sano nella esecuzione di quelle attività che contribuiscono alla salute o al suo ristabilimento (o a una morte serena), attività che eseguirebbe senza bisogno di aiuto se avesse la forza, la volontà o la conoscenza necessarie, in modo tale da aiutarlo a raggiungere l indipendenza il più rapidamente possibile» (1). Analizzando questa definizione possiamo notare come essa coincide con una assistenza di base ovvero con tutti quegli interventi di accudimento della persona che potrebbe fare una qualsiasi persona referente per l assistito senza richiedere l intervento diretto o solo dell infermiere, pertanto si tratta di attività che possono essere svolte dalle cosiddette figure di supporto dell assistenza. Per il Royal College of Nursing «l infermieristica è l utilizzazione del giudizio clinico nell erogazione di un assistenza che consenta alle persone di migliorare, mantenere o ricuperare la salute, di far fronte al problema di salute e di conseguire la qualità della vita migliore possibile, qualunque sia la loro malattia o disabilità fino alla morte» (2). In questa ultima definizione risalta l accertamento delle condizioni dell assistito dal quale possono derivare interventi infermieristici ma anche di altri operatori sanitari. È competenza specifica dell infermiere, sulla base delle sue conoscenze, assumere le responsabilità di esprimere un giudizio clinico e mettere in atto determinati interventi coinvolgendo, se necessario a suo giudizio, altri operatori. A partire da queste definizioni, dove è chiara e palese l evoluzione all interno della professione, è però necessario intervenire a tutti i livelli affinché questo cambiamento si realizzi. Ciò non significa che la definizione di V. Henderson sia superata, al contrario invece esprime la necessità di essere integrata, in quanto la responsabilità unica dell assistenza a tutti i livelli è solo ed unicamente dell infermiere, che tuttavia non può continuare ad operare da solo data la complessità degli interventi che le esigenze dell utenza odierna richiedono a questo operatore sanitario. La competenza dell infermiere si delinea nella rilevazione, nella identificazione e nella soluzione dei bisogni di assistenza infermieristica, attraverso la scelta degli interventi 148 Le figure di supporto all assistenza

4 Giudizio clinico Piano di assistenza Accertamento Pianificazione Attuazione degli interventi Valutazione del risultati Tempo Figure di supporto Responsabilità Figura 8.1. Intervento delle figure di supporto nel processo di cura. da realizzare in modo autonomo o collaborativo. Un esempio del processo sopra descritto è la figura 5.1 in cui si vede chiaramente il solo ed unico momento in cui interviene l operato della figura di supporto nel piano di assistenza, scaturito a sua volta dal giudizio clinico dell infermiere previa una pianificazione del processo di cura. Pertanto a partire da quanto detto si può affermare che sono di esclusiva competenza infermieristica: 1. la valutazione di tutti i bisogni della persona; 2. la definizione del livello di autonomia della persona; 3. la valutazione della complessità clinica e assistenziale dell assistito. Il processo assistenziale permette la costruzione di un percorso logico che consente all infermiere, attraverso un processo decisionale, di assegnare, ove necessario, compiti al personale di supporto, mantenendo però la responsabilità e la supervisione dell intero processo assistenziale. Il personale di supporto coadiuva l infermiere nelle attività di assistenza diretta alla persona assistita. I compiti da assegnare a tale figura devono essere coerenti con la normativa e la formazione prevista per lo stesso. L attuazione del processo assistenziale consente all infermiere di assegnare compiti alla figura di supporto in base alla criticità della persona, alla complessità della prestazione e alla competenza e conoscenze dell operatore. Non è sicuramente attribuibile: la valutazione globale dell assistenza infermieristica (identificazione dei bisogni per i quali l operatore collabora); Le figure di supporto all assistenza 149

5 Approfondimento 8a La delega delle funzioni L attività della delega è una necessità fortemente sentita nelle organizzazioni aziendali. In campo giuridico e, specificatamente, nell ambito del diritto penale, il termine delega di funzioni assume una valenza tutta propria rispetto a quella generalmente usata in ambito gestionale. In questo secondo caso per delega si intende il processo di gestione operativa del lavoro che si attua attraverso l attribuzione di autorità per la realizzazione di un compito o di un obiettivo*; in questo ambito il controllo può essere assicurato tramite le individuazioni delle azioni correttive. Lo strumento della delega di funzioni, come strumento operativo tendente a regolare i rapporti tra infermiere e l operatore di supporto, risulta inadeguato per una molteplicità di motivi. In primo la formalità dello strumento. La giurisprudenza stabilisce che per aversi l effettiva trasferibilità di funzioni da un soggetto ad un altro, la delega deve essere scritta, effettiva e comportare il reale trasferimento di poteri decisionali al delegato, con conseguente necessità del delegante di controllare, ma di non ingerirsi nell attività del delegato**. Nel nostro campo è impensabile che l infermiere non possa ingerirsi nell attività dell operatore di supporto e che ogni attività dell operatore di supporto sia formalizzata con uno scritto. La soluzione deve essere pertanto trovata, anche in questo caso, nei piani di lavoro, che come ha correttamente enunciato la Regione Lombardia devono individuare «le attività attribuibili all OSS sulla base dei criteri della bassa discrezionalità e dell alta riproducibilità della tecnica utilizzata» attività attribuibili, dunque, e non delegabili. Parlare di attribuzione dei compiti serve a fare maggiore chiarezza anche in tema di responsabilità e a seconda del grado di autonomia riconosciuto in un determinato contesto e per una determinata attività. *Zanetti M. et al. Il medico e il management. Accademia Nazionale di Medicina **Cassazione Penale, III sezione, sentenza 1156 del 22 marzo Tratto da Benci L. Manuale giuridico professionale per l esercizio del nursing. II Ed. Milano, McGraw-Hill; 2004; la valutazione delle condizioni cliniche assistenziali e psicologiche della persona, e dei bisogni educativi; la definizione del piano assistenziale; la valutazione dei risultati del processo assistenziale. Quanto detto fino ad ora tuttavia presuppone l utilizzo di alcuni strumenti tipici delle organizzazioni come le attribuzioni di compiti o funzioni, da non confondere con la delega che ha tutt altro significato (Approfondimento 8a). Da qui la necessità di un ripensamento sul ruolo dell infermiere che ha determinato l introduzione di nuove figure all interno del percorso di cura del paziente, quali quante e da quali presupposti esse nascono sarà il tema affrontato dai successivi paragrafi. 8.2 L Operatore Tecnico addetto all Assistenza Agli inizi degli anni 90 il SSN si trovò a dover affrontare una delle periodiche emergenze infermieristiche. Un tentativo per affrontarla è stato fatto proprio con il DPR del 28 novembre 1990 n. 384, che all art. 150 Le figure di supporto all assistenza

6 40 e tra gli allegati istituisce una nuova figura di supporto denominata Operatore Tecnico addetto all Assistenza (OTA). L operatore tecnico addetto all assistenza nasce per l esigenza di inserire, nei reparti e nei servizi del sistema sanitario nazionale, un operatore in grado di svolgere attività di tipo igienico e alberghiero, oltre a quelle di tipo assistenziale da attuare in collaborazione con l infermiere. Inoltre l OTA svolge i compiti dell ausiliario specializzato nei vari servizi. All OTA vengono richieste capacità manuali e generiche per svolgere attività semplici, autonomia esecutiva e responsabilità in merito ad istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Secondo il DPR n. 384 del 1990, l OTA opera sotto la diretta responsabilità dell operatore professionale coordinatore (caposala) o, in assenza di quest ultimo, dell infermiere responsabile del turno di lavoro e svolge le seguenti attività (art. 40 all. 2): alberghiere; pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l assistenza al malato; collaborazione con l infermiere per attività semplici; lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella e loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; rifacimento del letto non occupato e igiene dell unità di vita del paziente (comodino, letto e apparecchiature); preparazione dell ambiente e dell utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell assunzione; riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; comunicazione all infermiere di quanto avviene durante il suo lavoro se ritenuto incidente sull assistito e sull ambiente; partecipazione con l équipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; esecuzione dei compiti affidati dal caposala; in collaborazione o su indicazione dell infermiere provvede: al rifacimento del letto occupato; all igiene personale del paziente; al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media superiore di I grado. Modalità di accesso: secondo quanto stabilito dall art. 40 comma 3 del DPR n. 384 del Tali caratteristiche sono evidenziate anche nell allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del comparto sanità stipulato il 20 giugno del 2001: Declaratorie delle categorie e profili (4), che attribuiscono all OTA: utilizzo di macchinari e attrezzature specifiche; pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiale in uso, nell ambito dei settori o servizi di assegnazione; operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell unità operativa; Le figure di supporto all assistenza 151

7 accompagnamento o spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Il quadro normativo per l OTA si completa con l emanazione del DM 26 luglio 1991, n. 295 (5) che ne regolamenta la formazione sul territorio nazionale, prevedendo due percorsi differenziati, uno di riqualificazione del personale ausiliario specializzato che già operava negli ospedali con 470 ore teorico-pratiche, il secondo invece rivolto ai candidati esterni con 670 ore teorico-pratiche. I corsi di formazione vengono direttamente gestiti dalle scuole per infermieri professionali delle ASL. Il percorso formativo comprende unità formative che specificano i contenuti generali nonché le ore corrispondenti alla parte teorica, alle esercitazioni pratiche ed alle verifiche del livello di apprendimento. Queste sono così composte: 1. Elementi di igiene: teoria: ore 35; esercitazioni: ore 10; verifiche: ore 12. Contenuti formativi: fattori generali di salubrità dell ambiente riguardanti: aria atmosferica; clima; suolo; sistema fognario; esigenze igieniche per l individuo e per la convivenza di più persone in un ambiente delimitato; il microclima; ventilazione; umidità; illuminazione. Smaltimento dei rifiuti nel territorio: caratteristiche degli arredi e degli ausili per le attività della vita domestica; concetto di prevenzione, cura e riabilitazione; prevenzione ed educazione alla salute: modalità di trasmissione delle malattie infettive, prevenzione delle infezioni; le infezioni ospedaliere: prevenzione; il lavaggio delle mani; l igiene in ospedale: vie di transito e percorsi; caratteristiche igieniche dei servizi (cucina, lavanderia, guardaroba, ecc.); igiene degli arredi e dei presidi medicali; igiene delle aree a basso, medio ed alto rischio; raccolta e smaltimento dei rifiuti in ospedale; la pulizia: definizione e scopi; detersione, sanificazione, sanitizzazione ambientale. Metodi di pulizia: pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti di degenza e dei locali adibiti a specifiche attività; conoscenza, uso e manutenzione degli strumenti per l igiene ambientale. Disinfezione: definizione e scopi; metodi di disinfezione; i disinfettanti e loro criterio di impiego; pulizia e disinfezione di utensili, presidi e strumenti usati per l assistenza; pulizia e disinfezione delle apparecchiature collegate con il malato. La sterilizzazione: mezzi e metodi di sterilizzazione; modalità di preparazione del materiale da sterilizzare; igiene personale degli operatori (compresa la divisa, le calzature, ecc.). Prevenzione delle infezioni occupazionali e dei rischi individuali derivanti dal contesto lavorativo. 2. Attività domestico-alberghiere: teoria: ore 15; esercitazioni: ore 5; verifiche: ore 5. Contenuti formativi: arredo ed attrezzature dell unità di degenza. Letto semplice e letto articolato: caratteristiche ed accessori. Pulizia dell unità di degenza; rifacimento del letto vuoto; rifacimento del letto occupato in collaborazione con l infermiere professionale. Cambio, raccolta, trasporto e cernita della biancheria sporca, infetta, pulita, sterile. 3. Igiene della persona: teoria: ore 30; esercitazioni: ore 10; verifiche: ore 6. Contenuti formativi: modalità di esecu- 152 Le figure di supporto all assistenza

8 zione, in collaborazione con l infermiere professionale, delle cure igieniche parziali e totali a persone autonome e non collaboranti. Pulizia e riordino del materiale utilizzato. Prevenzione delle alterazioni cutanee da decubito in persone con limitazioni della mobilità o allettate. Modalità per la vestizione e svestizione della persona; elementi di fisiologia dell eliminazione. Materiali biologici (urine, feci, vomito, espettorato): caratteri organolettici e loro significato. Modalità di raccolta e di invio di campioni di materiale biologico per analisi di laboratorio. Smaltimento dei materiali biologici. Modalità di aiuto nella eliminazione a persone non autosufficienti; utilizzazione e riordino di ausili. Trasporto dei materiali. 4. Mobilità e trasporto della persona: teoria: ore 30; esercitazioni: ore 7; verifiche: ore 9. Contenuti formativi: posizioni abituali, posizioni assunte o fatte assumere obbligatoriamente a fini di cura. Assunzione e mantenimento delle posture: ausili e tecniche. Modalità per alzare una persona dal letto, dalla carrozzella, dalla poltrona, dalla sedia. Trasporto e accompagnamento di persone autonome, con barella, in carrozzella; trasporto della salma; trasporto dei materiali: sistemi, modalità ed accorgimenti nel trasporto di farmaci, materiale biologico, sostanze pericolose, bombole di gas terapeutici. Ritiro e conservazione del materiale di fornitura economale, tecnica e sanitaria. 5. Alimentazione: teoria: ore 20; esercitazioni: ore 10; verifiche: ore 5. Contenuti formativi: gli scopi dell alimentazione e gli alimenti: il bisogno alimentare nelle varie età della vita. Educazione alimentare: l alimentazione dell uomo sano e dell uomo malato; principali regimi dietetici; igiene degli alimenti; il trasporto degli alimenti; approvvigionamento e conservazione degli alimenti; principali tecniche di preparazione dei cibi. La distribuzione dei pasti: sistemi, modalità ed allestimento dei supporti ambientali. Preparazione della persona per il pasto. Ausili, modalità ed accorgimenti nel supporto all assunzione dei pasti. L igiene della persona dopo il pasto. Riordino dell ambiente e pulizia degli ausili dopo il pasto. 6. Relazione/Comunicazione: teoria: ore 25; esercitazioni: ore 8; verifiche: ore 5. Contenuti formativi: stato di salute: analisi del concetto di autonomia fisica, psichica e sociale; alterazioni dello stato di salute e condizioni di dipendenza assistenziale; la comunicazione verbale e non verbale. Il rapporto con il degente e con la sua famiglia; il rapporto intra ed inter-équipe. Il lavoro di gruppo; l etica comportamentale La divisa ed il suo significato; rapporti dell operatore tecnico addetto all assistenza con particolari tipi di utenza: pazienti in fase terminale (oncologici) o affetti da patologie emarginanti : (tossicodipendenti, portatori di AIDS o di turbe psichiche). Risposte emozionali e comportamentali al dolore e alla sofferenza da parte del paziente e dell operatore. 7. Elementi di legislazione: teoria: ore 15; esercitazioni: verifiche: ore 6. Contenuti formativi: la Costituzione; il Servizio Sanitario Nazionale: principi ed obiettivi della Legge n. 833/1978 e Le figure di supporto all assistenza 153

9 successive modifiche; l Azienda Sanitaria Locale (ASL): struttura, organizzazione e funzioni. I servizi sanitari: ospedale, dipartimento, unità operative, distretto e loro finalità; doveri, responsabilità e diritti dell operatore tecnico addetto all assistenza. Il segreto d ufficio; cessazione del rapporto di impiego. 8. Nozioni di primo soccorso e pronto intervento: teoria: ore 20; esercitazioni: ore 10; verifiche: ore 6. Contenuti formativi: primo soccorso: avvertenze e norme. Nozioni elementari per riconoscere le modificazioni delle funzioni vitali: dispnea, pallore, cianosi, sudorazione. Posizionamento e corretto trasporto del traumatizzato. 9. Prestazioni in ambiente extraospedaliero: teoria: ore 30; esercitazioni: ore 10; verifica: ore 6. Contenuti formativi: day-hospital: definizione, indicazioni a tale tipo di trattamento, criteri per l ammissione degli utenti. Personale assegnato ed operante in strutture a ciclo diurno. Mansioni dell operatore tecnico addetto all assistenza in struttura a ciclo diurno; assistenza domiciliare: definizione, indicazioni al trattamento domiciliare. Tipologie di utenze trattabili a domicilio. Mansioni dell operatore tecnico addetto all assistenza in regime di assistenza domiciliare. Abilità richieste all operatore nel trattamento di utenti a domicilio (abilità relazionali nei confronti dell utente, della famiglia, degli operatori sanitari e sociali); capacità di individuare e segnalare situazioni a rischio per l utente; capacità di valutare le proprie attività; strutture protette (per handicappati o anziani). Case di riposo. Comunità-alloggio per tossicodipendenti, ecc. Il DPR che istituisce l OTA (1990) specifica che «[...] opera sotto la diretta responsabilità dell infermiere professionale [...]». Il provvedimento, dunque, riconferma la finalità di supporto di tale operatore, attribuendogli l area di autonomia esclusivamente per quanto attiene le mansioni alberghiere, mentre risulta assolutamente dipendente dall infermiere per quanto riguarda compiti di natura più squisitamente assistenziale. Egli mantiene quindi la mansioni e i compiti dell ausiliario specializzato e sotto la collaborazione o su indicazione dell infermiere può eseguire: il rifacimento del letto occupato, l igiene personale del paziente, il posizionamento e il mantenimento delle posizioni terapeutiche. Nel decreto del 1991 viene sancito che: «L OTA va inserito prioritariamente all interno delle équipe assistenziali da parte delle Direzioni Sanitarie che dovranno, attraverso gli infermieri dirigenti, creare nuovi modelli di lavoro infermieristico». È da sottolineare, dunque, che le premesse erano buone poiché, in altri termini, le disposizioni di legge prevedevano che gli OTA fossero preferibilmente inseriti nelle unità di degenza e che consentissero, grazie al loro operato, di far guadagnare all infermiere tempo impiegabile per la progettazione e l organizzazione degli interventi assistenziali. Il decreto a questo proposito precisa che i dirigenti infermieri devono prevedere idonei modelli organizzativi dell assistenza e predisporre strumenti di lavoro, quali i protocolli, al fine di favorire l inserimento degli OTA. Lo stesso decreto stabilisce che, trascorso un anno, si proceda ad una verifica di efficacia/efficienza dell inserimento; prevede, inoltre, che l OTA dipen- 154 Le figure di supporto all assistenza

10 da funzionalmente dall infermiere professionale. L insieme degli elementi ricordati, uniti alle previste attribuzioni dell O- TA, sono fatti che avrebbero dovuto convincere gli infermieri a considerare la presenza di questa nuova figura come una potenziale opportunità per riorganizzare al meglio il proprio lavoro. Quanto appena ricordato però, non è avvenuto nella maggior parte dei servizi sanitari. L OTA nasce quindi dallo scopo di supportare l infermiere in tutta una serie di attività e di implementare una organizzazione del lavoro diversa all interno degli ospedali (6). L esigenza di creare una figura di supporto all assistenza, si coniuga, nel caso dell OTA, con l attenzione a definire un profilo che in un futuro non potesse rivendicare provvedimenti di carattere di sanatoria, come spesso era successo in passato. Per l inserimento prioritario all interno delle équipe assistenziali, le varie direzioni sanitarie, avrebbero dovuto attuare una revisione dei modelli organizzativi del lavoro. Non risulta che questa opportunità sia stata generalmente colta. Le ragioni di ciò sono state molteplici; tuttavia in questa sede; si può solo fare qualche riflessione ossia che ogni processo richiede un organizzazione, quella che ci sarebbe dovuta essere dietro il processo di introduzione di queste figure. Questo a partire dalla definizione dei rapporti gerarchici fra le stesse, che sebbene esplicitati dalla normativa sappiamo a volte essere di dubbia interpretazione. Infatti se è vero che la figura di supporto deve rispondere all infermiere, poiché interviene solo in alcuni momenti di un processo la cui responsabilità finale sarà del professionista, lo stesso infermiere deve assumersi due oneri principali: quello di formare questa figura e quello di inserirla in un organizzazione, mediante opportune forme di supervisione, comprensive anche degli strumenti tipici della standardizzazione (protocolli, procedure scritte e simili). Mentre a riguardo del primo onere, sebbene con molti problemi, la professione ha risposto a riguardo del secondo poco è stato fatto e poco si fa tutt ora. Questo nonostante il Decreto Ministeriale n. 295 del 1991 contenesse importanti indicazioni operative circa l impiego dell OTA. Gli elementi di maggior rilievo erano: la possibilità di trasformare il 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali in posti OTA; l indicazione a utilizzare prioritariamente nelle équipe assistenziali delle unità ospedaliere; la necessità di rivedere i modelli organizzativi in essere nelle équipe curanti per ottimizzare il lavoro infermieristico; predisposizione di protocolli operativi e piani di attività che fungono da guida e supporto alle attività pratiche; valutazione dell efficacia del loro inserimento. Infatti il DM n. 295 del 1991 (6) al terzo comma dell art. 7 prevedeva la predisposizione di «protocolli operativi e piani di attività che fungano da guida e supporto alle attività pratiche dell operatore tecnico addetto all assistenza e da strumento di verifica e valutazione delle stesse». Si prevedeva infine una «valutazione del livello di efficacia dell inserimento dell operatore tecnico addetto all assistenza e alla verifica del grado di specificità nell utilizzazione del personale infermieristico da esso supportato». Possiamo quindi considerare l OTA Le figure di supporto all assistenza 155

11 Tabella 8.1. Attività dell Operatore Socio-Sanitario (OSS). Attività con autonomia operativa Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico Realizza attività d animazione e socializzazione di singoli e gruppi Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell utente Valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative Mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l utente e la famiglia, per l integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell identità personale Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio Attività collaborative Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale Coadiuva il personale sanitario e sociale nell assistenza al malato anche terminale e morente Aiuta la gestione dell utente nel suo ambito di vita Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell utente Collabora all attuazione di sistemi di verifica degli interventi Collabora alla verifica della qualità del servizio Concorre rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento una opportunità non colta da parte della professione infermieristica. La Declaratoria del CCNL del comparto Sanità 1999 (4) si sovrappone con i decreti istitutivi dell OTA, e ne fa un quadro riduttivo, infatti come recita all art. 4 «svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature». Infine è interessante ricordare l allegato 1 dello stesso documento Declaratoria delle categorie profili del citato CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 20 giugno 2001, da cui si evince che la figura dell OTA è considerata ad esaurimento con l istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell Operatore socio-sanitario (7). 8.3 L Operatore Socio-Sanitario L Operatore socio-sanitario (OSS) nasce 156 Le figure di supporto all assistenza

12 come evoluzione delle altre figure di supporto dell assistenza infermieristica e dalle riforme del SSN per la crescente esigenza di una maggiore integrazione dell area sociale con quella sanitaria. Il riconoscimento giuridico avviene con l Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 (8), ma questa figura era già stata prevista all art. 3-octies del DLgs 19 giugno 1999 che suddivide l area delle professioni socio sanitarie su tre livelli di competenze: area laureata dirigenziale; area delle professioni diplomate; area degli operatori da formare in corsi a cura delle Regioni. Profilo dell OSS L OSS è una figura versatile e dotata di discreta autonomia e a differenza dell O- TA, per il quale era stato previsto un mero elenco di compiti, l OSS viene dotato di un profilo vero e proprio. L OSS non è una figura di supporto di stretta pertinenza infermieristica, ma è da considerarsi come supporto all assistenza socio-sanitaria generale. In sintesi, è una figura che, dal punto di vista gestionale, collabora con gli altri componenti dell équipe e non ha alcun rapporto di dipendenza da altre specifiche figure professionali. Infatti, nel documento normativo, le attività dell OSS vengono suddivise in quelle eseguibili in autonomia e in quelle eseguibili sotto forma collaborativa. Tali attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e sono finalizzate ad aiutare le persone a soddisfare i propri bisogni primari, sia in campo sociale che sanitario, favorendo il loro benessere e la loro autonomia. Nella tabel-la 8.1 vengono evidenziate le attività dell OSS, svolte in autonomia o in collaborazione. Nella tabella 8.1 si può osservare che la frase Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell utente viene inserita in entrambe le colonne per mettere maggiormente in evidenza lo stretto legame tra funzione autonoma svolta dall operatore con quella collaborativa svolta nell équipe multidisciplinare. Per meglio cogliere le opportunità per l assistenza offerte da questo nuovo operatore rispetto alle figure precedenti, nella tabella 8.2, viene presentato un sintetico confronto fra quelle che sono le attribuzioni delle due principali figure di supporto dell assistenza infermieristica, ciò al fine di cogliere le diverse opportunità, le diverse modalità e ambiti di impiego di ognuna delle due figure. Le differenze delle due figure emergono immediatamente a partire dall ambito della responsabilità, a quello dell impiego fino all ambito delle competenze dove per altro, oltre ad un mero elenco di compiti, così come viene adottato per l OTA, per l OSS invece viene adoperato più volte il verbo collabora, anche alla programmazione di atti assistenziali. Con chi e dove lavora l OSS L OSS svolge la propria attività nel settore sanitario ed in quello sociale, può quindi operare presso: ospedali, comunità alloggio, residenze per anziani, centri diurni, a domicilio. Il lavoro dell OSS si rivolge a persone che vivono in condizioni di disagio sociale o di malattia: anziani, famiglie, bambini, ragazzi, persone diversamente abili, adulti in difficoltà o con problemi psichiatrici, degenti in ospedale. L OSS collabora con: altri OSS, operatori di differenti professionalità (infermie- Le figure di supporto all assistenza 157

13 Tabella 8.2. Confronto fra la figura dell OTA e quella dell OSS. OTA OSS DPR n. 384/1990 art. 40, allegato 2 Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2001 Responsabilità Sotto la responsabilità del caposala o in sua assenza dell infermiere Utenza/Servizi/Strutture Sanitaria in ambito ospedaliero Responsabilità In collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale Utenza/Servizi/Strutture Settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell utente Competenze Competenze igiene ambientale Tutte quelle previste per l OTA, inoltre: trasporto utenti barellati e non collaborazione alla programmazione trasporto materiali degli interventi assistenziali stoccaggio e smaltimento rifiuti accoglimento utente/corretta informazione attività domestico alberghiere sui servizi preparazione presidi alla attività di animazione e socializzazione sterilizzazione/disinfezione assistenza paziente in fase terminale assistenza di base in collaborazione piccole medicazioni e cambio delle stesse o su indicazione dell infermiere aiuto alla preparazione per prestazioni sanitarie aiuto distribuzione pasti/aiuto governo della casa, effettuazione acquisti, assunzione pasti igiene ambientale riordino locali mensa aiuto nell assunzione dei farmaci/uso di aiuto cambio biancheria/ semplici apparecchi medicali operazioni fisiologiche sicurezza ambiente domiciliare aiuto nel posizionamento disbrigo pratiche burocratiche mobilizzazione/deambulazione collabora anche nei servizi assistenziali non comunicazioni all infermiere su fatti/ di ricovero, alla realizzazione di attività variazioni salute riguardanti l utente semplici primo soccorso in sostituzione e appoggio dei familiari e su relazione/comunicazione indicazione del personale preposto è in partecipazione al lavoro d équipe grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti attività d informazione sui servizi del territorio conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell autonomia e dell integrazione sociale dell utente 158 Le figure di supporto all assistenza

14 Tabella 8.3. Materia di studio per la formazione dell OSS (Conferenza Stato-Regioni 2001, art. 10 comma 1). Le materie di studio (550 ore) sono raggruppabili in quattro aree: Area socio-culturale, istituzionale e legislativa, che comprende materie del tipo: legislazione sociale, sanitaria e previdenziale; organizzazione dei servizi sul territorio; sociologia; ambito professionale specifico. Area psicologica e sociale, che comprende materie del tipo: dinamiche di gruppo; psicologia della relazione; pedagogia; cenni di neuropsichiatria. Area igienico-sanitaria, che comprende materie del tipo: aspetti medico-sanitari; igiene della persona; tecniche di base riabilitative; elementi di pronto soccorso. Area tecnico-operativa, che comprende materie del tipo: attività domestico-alberghiere, di assistenza domiciliare e tutelare; piani d intervento; animazione; interventi di socializzazione; alfabetizzazione informatica. ri, medici, assistenti sociali, educatori, fisioterapisti), famiglie degli assistiti, associazioni di volontariato, ed è proprio questa sua versatilità nel rispondere ai bisogni della persona e nel collaborare con il profilo coinvolto la novità e l opportunità di questa figura. La formazione dell OSS La formazione di questa figura è di competenza delle Regioni e Province Autonome, le quali secondo quanto recita l art. 2 comma 1 della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 (8) sono tenute ad occuparsi sia dell organizzazione dei corsi che delle attività didattiche. Una innovazione introdotta dal documento legislativo è che la formazione può effettuarsi non solo nelle ASL e ASO pubbliche ma anche in aziende private che rispondano ai requisiti minimi specificati da apposite linee guida redatte dal Ministero della Sanità (ora confluito nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) per l effettuazione dei corsi (8). Per accedere ai corsi per OSS è richiesto il diploma di scuola dell obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d iscrizione al corso. L OSS ha una preparazione più specifica e include obiettivi di modulo e materie di insegnamento, con un impegno formativo della durata complessiva di 1000 ore, tra teoria e stage, organizzate in maniera differente a seconda dell Ente che gestisce il corso. Il corso, strutturato in moduli e per aree disciplinari e comprende: 1. un modulo di base: di formazione teorica di non meno di 200 ore (motivazione-orientamento e conoscenze di base); 2. un modulo professionalizzante suddiviso in: formazione teorica di minimo 250 ore; esercitazioni/stages minimo ore 100; tirocinio, minimo 450 ore. Nella tabella 8.3 sono elencate le materie di studio per la formazione dell OSS, secondo l art. 10 comma 1 della Conferenza Stato-Regioni 2001 (8). Il tirocinio dura 450 ore, normalmente con impegno a tempo pieno. Le Regioni e le Province autonome, considerando l ampia possibilità di utiliz- Le figure di supporto all assistenza 159

15 zo dell OSS, possono prevedere, per un più congruo inserimento di questi nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, ecc.) sia alla struttura di riferimento (RSA, domicilio, comunità, casa di riposo, ospedale, ecc.). Perciò, oltre al corso di qualifica base, possono essere previsti moduli integrativi di 200 ore così suddivisi: formazione teorica: non meno di 50 ore; esercitazioni/ stages: 50 ore; tirocinio: 50 ore. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma nel provvedimento istitutivo del corso, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. Al termine del corso è previsto un esame finale di fronte ad apposita commissione d esame, la cui composizione è individuata dalla Regione o Provincia e della quale fanno parte due esperti designati uno dall assessorato regionale alla sanità ed uno dall assessorato alle politiche sociali. L esame finale comprende una prova pratica ed una teorica, con il superamento delle quali si ottiene l attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario, valido su tutto il territorio nazionale. Spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, quantificare il credito formativo, da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all acquisizione dell attestato di qualifica relativo alla figura dell OSS, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per la parte sociale. Per questo tipo di approfondimento rimandiamo al paragrafo Le altre figure di supporto all assistenza infermieristica L OTA nasce per soddisfare i bisogni di salute dell utente ospedalizzato (Approfondimento 8b), parallelamente vengono istituite altre figure dedicate a fornire assistenza in ambito extra-ospedaliero. Esse sono il risultato di una carenza legislativa a livello nazionale colmata con provvedimenti Regionali, che avevano lo scopo di definire una figura con le stesse mansioni dell OTA ma destinata a soddisfare le esigenze del proprio territorio. Queste figure a carattere multifunzionale sono state chiamate in diversi modi: addetto ai servizi territoriali (ADEST); operatore socio assistenziale (OSA); assistente di base (ADB); ausiliario socio-assistenziale (ASA); operatore assistenza di base (OAA); assistente domiciliare anziani (ADA); addetto all assistenza di base (AAB). Tutte si occupano di assistenza diretta alla persona (attraverso interventi sia propri sia coordinati ed integrati con quelli di altri operatori), con l obiettivo di mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dell utente sia supplendo alle carenze di autonomia dell utente nelle sue funzioni personali essenziali (igienico-sanitarie personali e di alimentazione) sia nella cura dell ambiente domestico. 8.5 L Operatore Socio-Sanitario Specializzato Si tratta di una figura già prevista dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (14), ma il cui 160 Le figure di supporto all assistenza

16 Approfondimento 8b L Ausiliario Precedentemente all OTA la figura, anche se con diverse denominazioni, storicamente presente all interno degli ospedali che ha sempre svolto compiti semplici di solo carattere esecutivo era l ausiliario. L Accordo Nazionale Unico di Lavoro per il personale ospedaliero (ANUL) del 23 giugno 1974 (9), con tale denominazione identificava un lavoratore che, inizialmente assunto come portantino, dopo una esperienza lavorativa di sei mesi veniva riconosciuto con la qualifica di ausiliario. I compiti affidatigli erano essenzialmente di pulizia dell ambiente e trasporto degli infermi. Egli svolgeva compiti molto semplici di carattere prettamente esecutivo che consistevano essenzialmente in: pulizia degli ambienti; trasporto dei malati. L Ausiliario socio-sanitario Nel 1979, nel successivo Accordo di Lavoro (17 febbraio) veniva distinto il personale addetto alle pulizie ambientali da quello addetto al trasporto dei malati: nasceva così la figura dell ausiliario socio-sanitario. Il passaggio da una posizione funzionale all altra avveniva dopo che fossero trascorsi due anni nella posizione funzionale inferiore e con superamento di apposito concorso. Tale documento distinse con precisione: «l addetto esclusivamente alle mansioni di pulizia», con inquadramento al primo livello retributivo, dall Ausiliario socio-sanitario. Questa figura disponeva di: «1. autonomia operativa nei limiti dell esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto; 2. responsabilità limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell ambito delle istruzioni ricevute e dall autonomia riconosciutagli». Nel periodo successivo al contratto però, si avvertì l esigenza di definire una figura distinta da questa con una propensione assistenziale che andasse oltre la semplice attività di trasporto dei malati. L Ausiliario socio-sanitario specializzato Questa figura venne inserita agli inizi del 1980, con il contratto di lavoro del 24 giugno e successivamente confermata con il DM della Sanità del 10 febbraio 1984 (10). La necessità di prevedere la nuova figura dell ASSS era legata ad alcuni cambiamenti avvenuti nel contesto sanitario e in particolare nelle strutture ospedaliere: il recepimento da parte dello Stato italiano, dell Accordo Europeo sull istruzione e formazione delle infermiere (11); la soppressione delle figure dell infermiere generico e psichiatrico (12). Nel DM del 10 febbraio 1984 le mansioni attribuite a questo lavoratore erano: assicurare le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto; provvedere al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; collaborare con il personale infermieristico nelle pulizie del malato allettato e nelle manovre di posizionamento del letto; responsabilità della corretta esecuzione dei compiti affidati dal caposala e partecipazione alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente. (continua) Le figure di supporto all assistenza 161

17 Approfondimento 8b (segue) La formazione per questo operatore, sancita con D.M. del 15 giugno 1987, n. 590 (13) è costituita da 310 ore suddivise in 110 per la parte teorica e in 200 per quella pratica. Le figure dell ASS e dell ASSS sono state in seguito riunite in un unico comparto contrattuale (3) eliminando così le peculiarità delle due figure. Con lo stesso decreto si venne a formare, in linea con le direttive europee, una nuova figura assistenziale: l Operatore Tecnico addetto all Assistenza (OTA). percorso formativo e le competenze vengono precisate dall accordo del 16 gennaio 2003 (15). Le modalità di nascita di questa figura sono ibride e risentono del precedente sistema di regolamentazione dell esercizio professionale prevalentemente se non esclusivamente statale. Come è noto, dalla riforma del titolo V della Costituzione (16), il sistema si articola in un doppio passaggio che vede il coinvolgimento di Stato e Regioni nella formulazione delle definizioni di competenze. Con parere del Consiglio di Stato (adunanza generale, parere 11 aprile 2002, n. 1) è stato stabilito che il nuovo sistema delineato dalla riforma costituzionale e, in particolare dall art. 117 riformulato, disegna un nuovo sistema in cui il potere di intervento dello Stato, in relazione alle professioni sanitarie, non è più esercitato con regolamento, ma in via legislativa, con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall articolo 117 della Costituzione (l argomento verrà approfondito nel paragrafo successivo). Pur non essendo la figura dell operatore socio-sanitario una figura professionale a pieno titolo, mancandone giuridicamente e sociologicamente numerosi aspetti, essa viene assimilata alle professioni quanto meno nella genesi normativa. Il sistema futuro, ma si potrebbe definire anche l attuale in realtà, si comporrà di due distinti momenti: uno normativo nazionale con legge ordinaria e teso a definire il livello generale, con particolare riferimento ai titoli e all individuazione delle figure, l altro di esplicitazione teso a regolamentare l attività nel dettaglio, anche se la fonte normativa di recepimento è la legge regionale e non una vera e propria fonte di carattere regolamentare. L operatore socio-sanitario con formazione complementare nasce sostanzialmente con il precedente sistema perché la figura di base era nata prima della riforma costituzionale anche se la fonte normativa vera e propria che lo prevede è di fatto posteriore. Alcune Regioni, avevano apportato alla figura di base, alcune modifiche di dubbia legittimità del sistema arrivando a proporre figure parzialmente diverse da quella statale. Il percorso formativo e le competenze attribuite alla figura dell operatore con formazione complementare sono precisate dall accordo del 16 gennaio 2003 (15). La formazione post-base dell operatore socio-sanitario si sostanzia in un ulteriore corso di formazione di almeno trecento ore di cui la metà riservate al tirocinio. L attestato di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria consente a tale figu- 162 Le figure di supporto all assistenza

18 Approfondimento 8c Allegato A. Elenco delle principali attività previste per l operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria L operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l infermiere o l ostetrica/o e, in base all organizzazione dell unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire: la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni; la rilevazione e l annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente; la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico; le medicazioni semplici e bendaggi; i clisteri; la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee; la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione; l attuazione e il mantenimento dell igiene della persona; la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici; la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati; il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici; la somministrazione dei pasti e delle diete; la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica. ra, specifica l accordo del 16 gennaio 2003, di «collaborare con l infermiere o con l ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all organizzazione dell unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione». Vi è quindi nell accordo uno specifico richiamo o meglio ancora una specifica citazione della Legge 1/2002, alla limitazione dell agire professionale dell OSS con formazione complementare nelle sue ulteriori attribuzioni assistenziali, sancite proprio con l accordo in questione. La formazione, su base teorico-pratica, deve essere strutturata «in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l esercizio delle attività e dei compiti previsti dall allegato A dell accordo (Approfondi- Le figure di supporto all assistenza 163

19 Prescrizione medica Specifica pianificazione infermieristica e/o supervisione Somministrazione Tratto da Benci L. L operatore socio-sanitario con formazione complementare: autonomia, dipendenza dall infermiere e dall ostetrica/o e responsabilità giuridica (17). Figura 8.2. La somministrazione dei farmaci da parte dell OSS con formazione complementare. Prescrizione medica Somministrazione Tratto da Benci L. L operatore socio sanitario con formazione complementare: autonomia, dipendenza dall infermiere e dall ostetrica/o e responsabilità giuridica (17). Figura 8.3. La somministrazione dei farmaci da parte dell infermiere. mento 8c); la direzione del corso è affidata a docenti appartenenti al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica». Le competenze assistenziali sono previste dall allegato A dal quale si evince che l operatore socio-sanitario è una sorta di operatore socio-sanitario specializzato, come ben si evince dalla duplice indicazione delle fonti che lo hanno istituito. L operatore socio sanitario con formazione complementare conserva quindi tutte le attribuzioni di base previste dall accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 e l elencazione contenuta nell accordo del gennaio 2003 (figura 8.2) è aggiuntivo e non certo sostitutivo dell accordo del 2001 (figura 8.3). Tuttavia non è difficile notare come il secondo documento, quello specialistico, contiene in parte una serie di attività sovrapponibili o ripetitive di attività già riportate nel profilo di base e in parte invece nuove. Probabilmente il fatto che i due documenti siano nati in due sistemi diversi ha prodotto sicuramente qualche incongruenza che però si riversa su coloro che dovranno interpretare i documenti ed applicarli nell operatività. Altra parte del documento che merita un momento di riflessione è sulle attività da svolgersi «in base all organizzazione dell unità funzionale di appartenenza e 164 Le figure di supporto all assistenza

20 Tabella 8.5. Differenza tra gli operatori socio-sanitari e gli operatori socio-sanitari con formazione complementare. Operatorio socio-sanitario È una figura di supporto all assistenza sanitaria e sociale (non solo infermieristica od ostetrica) È dotato di autonomia complessiva nelle attività di base, pur negli indirizzi e nella pianificazione infermieristica Non agisce per delega di funzioni, ma ha compiti originari che gli vengono attribuiti direttamente dal profilo che lo ha istituito Risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli Operatore socio-sanitario con formazione complementare È una figura di supporto all assistenza infermieristica e ostetrica (quanto meno nelle sue funzioni aggiuntive) Agisce con livelli di autonomia ridotti ed è fortemente vincolato all organizzazione del lavoro, alle direttive ricevute e alla supervisione infermieristica o ostetrica Non agisce per delega di funzioni ma ha compiti di esecuzione di prestazioni pianificate dall infermiere Risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione» e, in maniera specifica, quelle legate alla somministrazione di farmaci, porta a considerazioni di diversa ampiezza. Viene infatti sovvertito l usuale rapporto prescrizione-somministrazione tra medico e infermiere. Al primo competono l attività prescrittiva e le relative responsabilità in caso di errore, al secondo l attività di somministrazione. Diverso è il caso dell operatore socio-sanitario con formazione complementare, il quale subisce il filtro dell infermiere sotto i tre diversi ambiti: a) dell organizzazione; b) dell emanazione di direttive; c) della supervisione dell operato. I tre ambiti di controllo possono tra di loro coesistere o essere esercitati in via esclusiva. L interpretazione sopra proposta si basa inoltre sul percorso legislativo del provvedimento. L operatore socio-sanitario con formazione complementare veniva inizialmente previsto dal Decreto Legge 12 novembre 2001 Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario che precisava che si formava tale figura per consentirgli di «collaborare con l infermiere e con l ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali [ ]» (17). È significativo il fatto che nella conversione in legge, operata con la Legge del 1 gennaio 2002 sia scomparso l avverbio autonomamente volendo in tal modo il legislatore legare in modo più intimo l operatore di supporto al professionista infermiere. Questo particolare ambito della somministrazione dei farmaci previa pianificazione infermieristica apre l ampio capitolo dell errore nella somministrazione della terapia e quindi della responsabilità che tuttavia non è oggetto di questa trattazione e quindi non verrà approfondito in questo documento. Le figure di supporto all assistenza 165

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