Oggetto: recepimento del pacchetto Iva 2010 Novità concernenti gli elenchi INTRASTAT

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1 A tutti i clienti Circolare Bolzano, 26 marzo 2010 N. 15/2010 vj Oggetto: recepimento del pacchetto Iva 2010 Novità concernenti gli elenchi INTRASTAT In seguito al recepimento del pacchetto IVA 2010 sono state profondamente modificate anche le disposizioni riguardanti la presentazione degli elenchi Intrastat. Le relative disposizioni sono contenute nel decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 (pubblicato in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010), nella circolare dell Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010 e infine nella circolare dell Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 marzo u.s. Di seguito un riepilogo delle novità: 1. Anche le prestazioni di servizi rese e/o ricevute da imprese con sede in un altro paese UE devono essere riepilogate negli elenchi Intra. A tal fine sono stati predisposti degli appositi moduli relativi ai servizi; 2. La periodicità degli elenchi è stata completamente rivista; 3. Gli elenchi, una volta concluso il periodo di transizione, potranno essere trasmessi solo telematicamente, ed inoltre sono state anche riviste le scadenze di presentazione: 4. In considerazione del ritardo con cui sono state recepite le novità normative, sono state previste disposizioni transitorie. Nel seguito si riepilogano le novità: 1. La comunicazione delle prestazioni di servizi Come già accennato, a partire dal 1 gennaio 2010 negli elenchi Intra vanno inserite anche le prestazioni di servizi rese a e ricevute da imprese di altri paesi UE. A tal fine sono stati introdotti i

2 nuovi moduli Intra-1quater per i servizi resi e Intra-2quater per le prestazioni ricevute. Si evidenzia che fondamentalmente vanno comunicate soltanto le prestazioni di servizi ai sensi dell art 7-ter del DPR IVA. Come già specificato nella nostra ultima circolare, non sono pertanto soggette all obbligo di comunicazione in particolare le prestazioni relative ai beni immobili (art. 7-quater), il trasporto di persone, le locazioni a breve termine di mezzi di trasporto, le prestazioni alberghiere e di ristorazione, nonché l organizzazione di fiere e le prestazioni di natura culturale, sportiva, scientifica e didattica in genererale. Segue un riepilogo in forma schematica: operazione Obbligo Intra modulo Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese situate in altri paesi UE Comunicazione degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da imprese situate in altri paesi UE Cessioni intracomunitarie Prestazioni di servizi ad eccezione di quelle previste dagli artt. 7-quater e 7- quinquies DPR 633/1972 Acquisti intracomunitari Prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 Intra-1 bis Intra-1 quater Intra-2 bis Intra-2 quater Va sottolineato che negli elenchi Intra riferiti a ciascun periodo, come accade anche per i beni, vanno riepilogate le prestazioni di servizi che sono state registrate ai fini IVA o comunque avrebbero dovute essere registrate ai fini IVA nel relativo periodo di riferimento. A tal proposito, con riferimento alle prestazioni ricevute, assume rilevanza la scelta se procedere all emissione dell autofattura oppure se provvedere alla semplice integrazione della fattura ricevuta per la prestazione di servizi. L integrazione va effettuata con riferimento al mese di ricevimento della fattura, e di conseguenza la fattura dovrà essere registrata e riepilogata nel modello Intra relativo a tale periodo. Qualora invece si opti per l autofattura, questa dovrà essere emessa al più tardi al pagamento della prestazione. La data di emissione dell autofattura pertanto rileva ai fini della registrazione della fattura, ed anche per la riconduzione temporale nell elenco Intra. 2. Nuove periodicità delle comunicazioni Diversamente dagli anni passati, a partire da quest anno non è più prevista la presentazione annuale, ma sono sostanzialmente previste solo presentazioni con cadenza mensile. Tuttavia, coloro che: a) in nessuno dei quattro trimestri precedenti e b) nemmeno nel trimestre in corso abbiano superato la soglia dei ,00 Euro, possono presentare gli elenchi con cadenza trimestrale. Nella determinazione della soglia dei ,00 Euro occorre fare riferimento ai seguenti principi:

3 2.1 La soglia va determinata, come in passato, distintamente per le cessioni e per gli acquisti. Chi ad esempio ha superato la soglia con riferimento alle prestazioni rese soggette a comunicazione e ai beni ceduti, mentre non ha superato le soglie con riferimento alle prestazioni ricevute ed ai beni acquistati, deve presentare l elenco Intra-1 (cessioni di beni/servizi resi) con cadenza mensile, mentre per il modello Intra-2 è sufficiente la presentazione con cadenza trimestrale. 2.2 Se nel corso del periodo di riferimento si supera la soglia con riferimento o ai beni o ai servizi, l elenco deve essere presentato mensilmente per entrambe le tipologie di operazioni. Esempio 1: Cessioni intracomunitarie per ,00 Euro e prestazioni rese soggette a comunicazione per ,00 Euro: le comunicazioni Intra-1bis e Intra-1quater vanno presentate mensilmente. Nella verifica del superamento della soglia tuttavia non vanno cumulati gli importi dei fatturati relativi ai beni ed alle prestazioni. Esempio 2: Un soggetto che nel trimestre realizza cessioni intracomunitarie di beni per Euro e prestazioni di servizi soggette a comunicazione sempre per ,00 Euro, può presentare le comunicazioni Intra-1bis e Intra-1quater mensilmente, nonostante la somma delle due tipologie di operazioni attive raggiungano l importo di ,00 Euro nel trimestre. 2.3 Sono particolarmente complesse anche le disposizioni previste in caso di superamento della soglia. Chi nel corso di un trimestre superi la soglia, a decorrere dal trimestre successivo è tenuto alla presentazione dell elenco mensile. Nella citata circolare 14/E sono previste regole molto rigide in proposito, che divergono dalla dottrina della stampa specializzata. Le disposizioni prevedono che: - chi inizia l attività il 1 di gennaio e supera la soglia dei ,00 Euro ad esempio nel mese di febbraio, è tenuto, stando alla circolare, a presentare la comunicazione trimestrale per i mesi di gennaio e febbraio già entro il 25 marzo 2010 (attenzione: nonostante la circolare menzioni il riepilogo mensile, ai sensi delle istruzioni degli elenchi Intra può trattarsi solo di un riepilogo trimestrale) e poi presentare, per marzo, un normale riepilogo mensile entro il termine del 25 aprile. - qualora il medesimo contribuente superi la soglia appena nel mese di marzo, è tenuto a presentare entro il 25 aprile un elenco trimestrale (anche qui la circolare menziona, probabilmente in seguito ad un errore nella formulazione del testo, il riepilogo mensile) relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. A partire dal mese di aprile vanno poi presentati i relativi riepiloghi mensili. - qualora il medesimo contribuente superi la soglia appena nel mese di aprile (ad esempio ,00 Euro nel primo trimestre, e ,00 Euro nel mese di aprile), in riferimento al primo trimestre deve essere presentato ancora un riepilogo trimestrale entro il 25 aprile 2010, e con riferimento ad aprile deve essere presentato un riepilogo mensile entro il 25 maggio Inoltre va tenuto presente che per il calcolo della soglia non rilevano le prestazione di servizi del 2009; ai fini della verifica dei presupposti, in base agli ultimi 4 trimestri, per la presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale, con riferimento al 2009 rilevano soltanto le cessioni e gli acquisti di beni.

4 Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si crea la finzione che l attività sia iniziata con il 1 gennaio Quanto sopra è chiarito nella circolare 14/E: si dovrà pertanto procedere fingendo che nei 4 trimestri del 2009 non siano state effettuate prestazioni intracomunitarie soggette a comunicazione. 2.4 Nel caso d inizio di attività, gli elenchi vanno presentati trimestralmente, fino a quando si giunge al superamento della soglia trimestrale dei ,00 Euro. 2.5 La soglia è mobile, e pertanto la verifica del rispetto della soglia non è legata all anno solare, ma si dovrà sempre fare riferimento ai 4 trimestri precedenti. Al fine di stabilire la periodicità nel mese di aprile 2010, andrà ad esempio verificato il mancato superamento della soglia dei ,00 Euro in ciascuno dei tre trimestri dell anno 2009 ed inoltre anche il mancato superamento della medesima soglia nel primo trimestre del Chi non abbia intenzione di monitorare costantemente l andamento dei trimestri pregressi (con i relativi connessi rischi di errori), può optare spontaneamente per gli elenchi mensili. Tale opzione si realizza mediante comportamenti concludenti, e resta tuttavia vincolante per tutto l anno. Quadro delle scadenze: Presentazione trimestrale Presentazione mensile Contribuenti, che non hanno superato la soglia dei ,00 Euro nel corso dei quattro trimestri precedenti e nel trimestre in corso, sia con riferimento ai beni che con riferimento ai servizi. Contribuenti che non si trovano nella situazione di cui sopra. 3. Invio telematico e scadenze In linea di principio a partire dai riepiloghi riferiti a periodi del 2010, l invio può essere effettuato soltanto in modalità telematica, e nel rispetto delle seguenti scadenze: - riepiloghi mensili: entro il giorno 25 del mese successivo - riepiloghi trimestrali: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio A tal fine è necessario richiedere presso il competente ufficio dell Agenzia delle Dogane l abilitazione all utilizzo della posta elettronica ( E.D.I. ). I relativi moduli possono essere scaricati direttamente dal sito delle Dogane ( Consiglio: a tutti coloro che presentano autonomamente i riepiloghi Intra, si consiglia di richiedere non appena possibile l abilitazione di cui sopra. Nel periodo transitorio è stato inoltre stabilito che le comunicazioni con scadenza entro il 30 aprile 2010 (in pratica quindi le comunicazioni relative ai mesi da gennaio a marzo, ovvero gli elenchi relativi al primo trimestre 2010) possono essere presentati anche mediante dischetto floppy, mentre non sono più ammessi gli elenchi in forma cartacea. Si tenga tuttavia presente che, nel caso in cui la presentazione sia fatta non telematicamente ma su dischetto, la scadenza è anticipata dal giorno 25

5 al giorno 20 del mese successivo. I dati sono riepilogati sul dischetto, mentre il frontespizio firmato va consegnato in formato cartaceo. E stato tuttavia espressamente chiarito che fino alla data di pubblicazione del pacchetto IVA 2010 (19 febbraio 2010) gli uffici dell Agenzia delle Dogane erano in ogni caso obbligati ad accettare gli elenchi in forma cartacea, ed a provvedere all inserimento dei dati ivi esposti nel sistema elettronico AIDA. Unicamente per gli elenchi presentati successivamente a tale data (fa fede il timbro postale), è facoltà degli uffici richiedere la presentazione di un ulteriore elenco su dischetto o in modalità telematica, qualora la comunicazione sia stata presentata in formato cartaceo. 4. Disposizioni transitorie e presentazioni integrative Come già comunicato, è possibile rettificare tutte le presentazioni mensili del periodo da gennaio a maggio 2010 e del primo trimestre 2010, entro il 20 luglio 2010 senza incorrere in sanzioni. A tal fine è tuttavia necessario presentare la relativa comunicazione integrativa entro la suddetta data. Condizione per la rettifica è che il riepilogo originario sia stato a sua tempo presentato entro i termini previsti; solo in tal caso sono ammesse integrazioni e/o correzioni. A fronte della tardiva pubblicazione delle disposizioni attuative (pubblicate sulla G.U. del 5 marzo 2010, quindi dopo la scadenza prevista per la comunicazione relativa al mese di gennaio) la circolare 14/E prevede la possibilità di inoltrare fino al 4 maggio 2010 il riepilogo relativo a gennaio 2010 senza l applicazione di alcuna sanzione, anche qualora non sia stata presentata la comunicazione. Tale apertura da parte dell Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente è stata motivata facendo riferimento allo Statuto del contribuente, secondo cui per le novità afferenti le comunicazioni deve essere riconosciuto al contribuente un lasso temporale di 60 giorni. L Agenzia prevede espressamente la possibilità di sanare senza sanzioni entro il 4 maggio la sola presentazione di gennaio Tuttavia, il dettato letterale dello Statuto del contribuente consentirebbe, sulla base della stessa motivazione, una proroga al 4 maggio anche per i mesi di febbraio e marzo, nonché del primo trimestre Consiglio: Qualora non si fosse riusciti ad effettuare nei termini la presentazione del riepilogo mensile di gennaio, è possibile inoltrarlo senza sanzioni entro il 4 maggio Qualora la comunicazione relativa a gennaio contenga errori, è possibile correggerla senza applicazione di sanzioni entro il 20 luglio Per i mesi da febbraio a maggio e per il primo trimestre del 2010 si consiglia, nonostante i noti molteplici problemi tecnici e dubbi sussistenti, di consegnare le relative comunicazioni, anche qualora incomplete e/o errate, essendo possibile per i periodi citati, presentare entro il 20 luglio 2010 una comunicazione integrativa/rettificativa. Nel caso in cui la presentazione relativa al mese di febbraio non sia stata presentata nel termine previsto consigliamo, per eventuali future verifiche da parte dell Agenzia, di annotare quanto espressamente affermato nella circolare 14/E del 18 marzo 2010, ossia che il contribuente, ai sensi dell art. 3 L. 212/2000, deve poter disporre della modulistica ministeriale relativa ad una comunicazione almeno 60 giorni prima della scadenza della presentazione.

6 Nel caso di specie, essendo state le disposizioni attuative pubblicate il 5 marzo 2010, la proroga del termine di presentazione al 4 maggio 2010, senza sanzioni, dovrebbe potersi applicare anche anche agli elenchi relativi al mese di febbraio. 5. Alcune indicazioni relative alla compilazione del modello Intra quater I moduli Intra quater relativi ai servizi evidenziano alcune particolarità rispetto ai moduli relativi agli acquisti ed alle cessioni di beni. Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alle più importanti particolarità: - codice della tipologia di servizio: come già previsto per gli acquisti e le cessioni dei beni, deve essere indicato il codice delle prestazioni rese e/o ricevute. Alleghiamo alla presente circolare la tabella riportante i codici dei servizi. Si fa presente che la tabella riporta anche numerosi codici relativi a prestazioni di servizi (ad es. quelle su beni immobili), che non sono soggette a comunicazione. - data e numero della fattura: la circolare 14/E chiarisce che per le prestazioni ricevute, la data e il numero da indicare nel riepilogo non sono quelli riferite alla fattura ricevuta dal prestatore comunitario, ma quelli dell autofattura emessa dal committente nazionale. Nel caso in cui si opti per l integrazione della fattura, anziché per l emissione di autofattura, vanno indicati il numero e la data di protocollo dell integrazione. - deve essere inoltre indicata la modalità di erogazione del servizio, cioè se esso è reso in un unica soluzione (codice I ) oppure in più riprese (codice R ). - a differenza di quanto previsto per gli elenchi dei beni, va indicata anche la modalità di incasso: codice B in caso di bonifico, codice A in caso di accredito sul conto diverso da bonifico, e codice X in caso di altra modalità di incasso. Qualora al momento della presentazione del riepilogo non sia ancora avvenuto il pagamento, dovrà essere indicato semplicemente il codice X. - va infine indicato anche il paese in cui è effettuato il pagamento. Data la mancanza di chiarimenti al proposito, si ritiene che nella colonna debba essere indicato il codice ISO del paese dal quale è stato effettuato il pagamento. Un impresa italiana che riceve un servizio da un impresa austriaca ed effettua il pagamento a favore di quest ultima attraverso la sua banca italiana, dovrà indicare come paese l Italia. Qualora il medesimo committente italiano disponga di un conto bancario in Austria, dal quale effettua il pagamento, dovrà essere indicata l Austria. Allegato: Tabella dei codici ISO servizi Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti Dott. Josef Vieider

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