Dott.ssa Federica Terzi
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- Olimpia Baldi
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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 13 MARZO 2015 In sintesi le principali novità della settimana. Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni. In particolare, ha precisato che l agevolazione con Iva al 10, va calcolata al netto del valore dei beni significativi, tra i quali rientrano ad esempio gli infissi. Per l'agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i beni significativi". Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 5 marzo scorso relativa alla causa C-479/13 relativa a un caso francese sull'aliquota IVA da applicare agli e-book, ha affermato che la vendita di libri digitali o elettronici non sconta l'iva agevolata. La Corte ha ricordato che, secondo la normativa europea, le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi elencate nell allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento, al punto 6, alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Questa pronuncia è in linea con l attuale prassi dell Amministrazione finanziaria italiana (circolare n. 23/E/2014), secondo cui il libro digitale scaricabile da internet è riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici, oggetto di commercio elettronico diretto. Si ricorda, però, che l'italia ha introdotto, a partire dal 2015, l'aliquota IVA ridotta al 4% sugli e-book, aliquota ora a rischio in caso di ricorsi in sede comunitaria. Con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 9 marzo 2015, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per il modello di pagamento F24, per consentire l indicazione, oltre del codice Bban, anche del codice Iban. La duplice modalità di identificazione del conto corrente consentirà il graduale adeguamento delle procedure utilizzate dai contribuenti e dei loro intermediari abilitati. evitando l indicazione del codice fiscale e dei dati dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello F24. Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 9 marzo la circolare n. 1/E/DF, sull'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni da parte degli operatori privati che parte il prossimo 31 marzo 2015, chiarendo in maniera definitiva l'ambito di applicazione. Ribadendo quanto affermato nella nota n del 27 ottobre 2014, afferma che le amministrazioni destinatarie non sono solo quelle dell'elenco Istat, ma anche le autorità indipendenti e, comunque, tutte le amministrazioni disciplinate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 1
2 165/2001; tra le altre: aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali come gli Ordini professionali e le federazioni sportive, compreso il Coni. Infine segnaliamo che il contratto preliminare stipulato privatamente prima del preliminare firmato davanti al notaio è legittimo e " produttivo di effetti". Questo il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n del 6 marzo Spesso utilizzato come prima accettazione di una proposta di acquisto, il preliminare di preliminare si differenzia dal contratto preliminare vero e proprio, che prevede clausole particolareggiate e la presenza di un notaio, come poi il contratto definitivo (il rogito notarile), solitamente contestuale al pagamento. La Suprema Corte modifica così il precedente giudizio di nullità per "inutilità sostanziale" di questa prassi (Cass. n. 8038/2009). Cordiali saluti 2
3 INDICE PIÙ BASSO L'IMPORTO DETRAIBILE DEI PREMI DI ASSICURAZIONE Nel modello 730/2015 e UNICO PF/2015 è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i premi di assicurazione pagati nell'anno Tuttavia, occorre considerare che quest'anno il limite di spesa massima su cui applicare la detrazione Irpef del 19% è stato ulteriormente abbassato da 630 a 530. MODELLO EAS, INVIO ENTRO IL ENTRO IL PROSSIMO GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE USUFRUISCONO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL ART. 30, COMMA 1 DEL D.L. 185/2008, E CHE NEL 2014 HANNO SUBITO DELLE VARIAZIONI, DEVONO COMUNICARLE ALLE ENTRATE PRESENTANDO IL NUOVO MODELLO EAS. 3
4 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Più basso l'importo detraibile dei premi di assicurazione Il TUIR prevede la detrazione del 19% ai fini IRPEF sui premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. In relazione a queste spese è necessario distinguere a seconda che le polizze siano state stipulate o rinnovate entro il , oppure dal Anche nel modello 730/2015 e UNICO PF/2015 è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i premi di assicurazione pagati nell'anno Tuttavia, occorre considerare che quest'anno il limite di spesa massima su cui applicare la detrazione Irpef del 19% è stato ulteriormente abbassato da 630 a 530 per i premi di assicurazione diversi da quelli aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. LA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DA QUEST'ANNO POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE ENTRO IL I premi di assicurazione relativi ai contratti stipulati o rinnovati entro il sono detraibili nella misura del 19% a condizione che: la durata del contratto sia almeno di 5 anni; per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti. POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE DAL I premi di assicurazione relativi ai contratti stipulati o rinnovati dal sono detraibili nella misura del 19% se gli stessi contratti hanno ad oggetto: rischio di morte; rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%; rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM Nel caso di polizze miste, ai fini della detrazione, occorrerebbe separare le quote di spesa, attribuendo ad ognuna di esse un differente regime. Considerata la difficoltà nell'individuazione della quota detraibile, è necessario disporre della certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, in cui è evidenziata con certezza la quota detraibile. A CHI SPETTA LA DETRAZIONE La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto l'onere e anche al familiare a carico (circolare Agenzia delle entrate n. 17/E del ), in particolare sia nel caso in cui il familiare a carico: sia solo l'assicurato; 4
5 sia l'assicurato e anche contraente. La detrazione, pertanto, è concessa quando: il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato; il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico; il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato. LIMITE DI SPESA E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE L'art. 12 del Decreto IMU (D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013) ha stabilito la riduzione graduale della detraibilità dei premi delle assicurazioni vita/infortuni, tranne nel caso di contratti assicurativi aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM In particolare, il limite di spesa detraibile, pari indistintamente a 1.291,14 fino al 2012, è stato abbassato, nel caso di assicurazioni vita/infortuni diversi da quelli aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, a: 630 per il periodo d'imposta 2013; 530 a partire dal periodo d'imposta 2014; mentre è rimasto inalterato a 1.291,14 il limite per le polizze relative alla non autosufficienza. All'interno del modello 730/2015, quindi, il limite di spesa detraibile è pari a: 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36); solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37). Con riferimento al modello UNICO PF 2015, l'importo va indicato nel quadro RP, righi da RP8 ad RP14, rispettivamente con il codice "36" o "37". Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un importo massimo detraibile pari rispettivamente a: 100,7 e 245,32. Si precisa che, nel limite di spesa, per i lavoratori dipendenti e assimilati, va computato anche l'eventuale premio per il quale il datore di lavoro ha riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta, evidenziato nel modello CU - Certificazione Unica 2015 nella sezione Oneri detraibili con il codice onere "36" o "37". DATI GIA' NELLA PRECOMPILATA Si ricorda che da quest'anno, grazie all'introduzione della dichiarazione 730 precompilata, i dati sui premi di assicurazione pagati verranno già forniti entro il prossimo 2 marzo all'agenzia delle Entrate direttamente da parte delle imprese di assicurazione, in modo da permettere all'agenzia di predisporre la dichiarazione precompilata e renderla disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile 2015, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). I contribuenti che accetteranno, senza modifiche, il contenuto della 5
6 precompilata, non saranno soggetti a controlli formali sui dati relativi agli oneri deducibili/detraibili forniti dai soggetti terzi (comprese, quindi, le imprese di assicurazione), salvo i controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive. Se, invece, decideranno di non accettarla oppure di accettarla ma apportando modifiche, saranno soggetti ai consueti controlli formali su tali dati e, quindi, sarà necessario, su richiesta da parte dell'ufficio, esibire la certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 6
7 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: MODELLO EAS IN SCADENZA IL Entro il prossimo gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008 e che nel 2014 hanno subito delle variazioni devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS. In sintesi i principali adempimenti MODELLO EAS 2015 La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972 ). L articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. N. 185/2008 ha stabilito, però, dal , che, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli. Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell ente. L obbligo d invio del modello : L OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS Interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi ( con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore ; Non riguarda alcuni specifici enti quali : - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (DM ) ; - le pro loco che, avendo realizzato nel periodo d imposta precedente proventi inferiori a , hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991) ; - le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale ; - le Onlus di cui al d.lgs. 460/
8 In generale il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell ente. Dopo la presentazione del primo modello EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31/03 dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. La prossima scadenza del riguarda, pertanto, l ipotesi di un nuovo modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati. Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l apposita sezione denominata perdita dei requisiti. La presentazione del nuovo EAS non è obbligatoria nei seguenti casi : TERMINE DEL 31/03/2015 si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione Dichiarazioni del rappresentante legale ( costituita dai punti da 1 a 38) : Punto 20 : importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità ; Punto 21 : importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi ; Punto 23 : ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell ente ; Punto 24 : numero di associati dell ente nell ultimo esercizio chiuso ; Punto 30 : importi delle erogazioni liberali ricevute ; Punto 31 : importi dei contributi pubblici ricevuti ; Punto 33 : numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 8
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