MODELLO DI CONTROLLO

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1 MODELLO DI CONTROLLO - Adeguamento alla Convenzione per l affidamento ed al Disciplinare Tecnico aggiornati con DEL. AC n. 8 del 03/06/2008; - Adeguamento al Piano d Ambito, alla Carta del S.I.I. ed al Disciplinare Tecnico aggiornati con DEL. AC n. 16 del 26/11/2008; - Adeguamento alla Convenzione per l affidamento ed al Disciplinare Tecnico aggiornati con DEL: AC n. 02 del 15/03/2011. Emesso con direttiva n.1/2011 prot. 284/11 del 05/04/2011 1/149

2 L ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL GESTORE DEL SII...3 PREMESSA... 3 IL CONTROLLO SULL ATTIVITÀ DEL GESTORE E GLI ASPETTI OPERATIVI... 4 SEZIONE A: LE MODALITÀ DI REVISIONE E MODIFICA TARIFFARIA...8 SEZIONE B: IL DISCIPLINARE TECNICO: I CONTENUTI SOGGETTI ALL ATTIVITÀ DI CONTROLLO...12 B.1 BENI DI PROPRIETÀ B.2 STANDARD ORGANIZZATIVI B.3 STANDARD TECNICI E INVESTIMENTI REALIZZATI B.4 VERIFICA DEI COSTI OPERATIVI B.5 DATI GESTIONALI SEZIONE C: ANALISI ECONOMICO E FINANZIARIA, DELLA PRODUTTIVITÀ DELL EFFICIENZA ECONOMICA DELLA GESTIONE 45 C.1 AREA PATRIMONIALE C.2 AREA DI LIQUIDITÀ C.3 AREA DI REDDITIVITÀ C.4 AREA COSTI, INVESTIMENTI E RICAVI : MISURE DELL EFFICIENZA ECONOMICA DEL SII C.5 AREA DI PRODUTTIVITÀ C.6 AREA STRUTTURALE C.7 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA E REDDITUALE DELLA GESTIONE IN CORSO D ANNO C.8 ALTRI DOCUMENTI SEZIONE D: ULTERIORI STRUMENTI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE...59 D.1 I RECLAMI: LA PROCEDURA PER LA GESTIONE ED IL RESOCONTO ANNUALE D.2 LA VERIFICA PERIODICA DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI D.3 LA RELAZIONE TRIMESTRALE D.4 LA CERTIFICAZIONE TECNICA E LE VERIFICHE ISPETTIVE D.5 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI GESTIONE D.6 REQUISITI DELL AFFIDAMENTO IN HOUSE D.7 FONDO DI GARANZIA PER LE PERDITE OCCULTE D.8 CORRESPONSIONE DELLE RATE DEL CANONE DI CONCESSIONE D.9 TRASMISSIONE DEL PIANO DI FATTURAZIONE ANNUALE ED EVENTUALI VARIANTI D.10 TRASMISSIONE TARIFFE APPLICATE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE PER L AGGIORNAMENTO DEL SIVIRI D.11 TRASMISSIONE DELLE SCHEDE ALLEGATE AL D.M. DEL 30/09/ ALLEGATI...66 TABELLE SEZIONE B.1: BENI DI PROPRIETÀ TABELLE SEZIONE B.2: STANDARD ORGANIZZATIVI TABELLE SEZIONE B.3: STANDARD TECNICI E INVESTIMENTI REALIZZATI TABELLE SEZIONE B.4: VERIFICA DEI COSTI OPERATIVI TABELLE SEZIONE B.5: DATI GESTIONALI TABELLE SEZIONE C.8: ALTRI DOCUMENTI - PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE TABELLE SEZIONE D: ULTERIORI STRUMENTI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE /149

3 L ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL GESTORE DEL SII Premessa Negli ultimi anni in Italia il settore dei servizi idrici sta subendo profondi modificazioni; la riforma, contenuta essenzialmente nella Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 Disposizioni in materia di risorse idriche, si pone, tra l altro, l obiettivo della separazione di ruolo tra l attività di indirizzo e controllo e quella di gestione del servizio. Con riferimento a quest ultimo aspetto, inoltre, si sostituisce la gestione frammentaria del servizio idrico da parte dei singoli comuni con l istituzione del servizio idrico integrato (SII) affidato di regola ad un unico gestore su un definito ambito territoriale ottimale, il quale si struttura adottando un modello organizzativo di tipo imprenditoriale e agisce, pertanto, secondo obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità. Questa modalità di gestione del SII presuppone la suddivisione di ogni singola regione in un numero definito di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), ai quali far afferire un determinato numero di comuni, e la conseguente costituzione da parte di questi ultimi di AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) volte a programmare e a controllare l attività svolta dal soggetto a cui viene affidata, appunto, la gestione del SII. Premesso qual è il filo rosso della riforma del settore idrico, contenuta principalmente nella Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, si ritiene opportuno andare a riflettere anzitutto sulle funzioni e sugli obiettivi dell A.A.T.O., cercando di individuare poi quali sono le esigenze dell Autorità per realizzare la propria mission. In merito sembra opportuno considerare i contenuti della Legge Regionale n. 18 del 22 giugno 1998, la quale all art. 9, comma 2, chiarisce che l A.A.T.O. svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Tali funzioni prevedono: l approvazione del programma pluriennale e in particolare del programma degli interventi e del piano finanziario; la conclusione di accordi di programma per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al SII; l adozione della convenzione per la gestione del SII e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la scelta delle forme di gestione del SII; l aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio; la determinazione, la modulazione e l aggiornamento delle tariffe; l approvazione della Carta del Servizio Idrico Integrato. Il suddetto articolo, poi, al comma 3, chiarisce in cosa deve consistere l attività di controllo sui servizi di gestione e spiega che essa ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. Specifica inoltre che la verifica comprende: la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario; il rispetto dei diritti dell utenza. 3/149

4 A quanto pare, quindi, l attività di controllo deve esercitarsi: sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Legge Regionale 18/98 sembra chiarire che per gestione debba intendersi la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario rispettando gli standard economici e, quindi, essenzialmente di costo; la puntualità nella realizzazione degli investimenti anche se sembra richiamare un concetto meramente temporale, di fatto fa riferimento anche al rispetto delle previsioni di costo. Relativamente al secondo aspetto del controllo, esso ha per oggetto la tutela dei diritti dell utenza e pertanto si pone come obiettivo la verifica del rispetto degli standard qualitativi prefissati in sede di pianificazione della gestione del SII. Il controllo sull attività del gestore e gli aspetti operativi Il controllo che l'a.a.t.o. deve eseguire sul gestore prende in considerazione quanto previsto dalla Legge Regionale 18/98 ed altri aspetti, tutti disciplinati, comunque, dai seguenti documenti: Convenzione di affidamento del SII; Disciplinare Tecnico; Carta del Servizi Idrico Integrato. Affinché l A.A.T.O. sia in grado di compiere la propria attività di controllo in modo efficace ed efficiente è necessario che il gestore fornisca alla stessa tutte le informazioni necessarie. I contenuti di tale attività viene presentata in questo documento attraverso un sistema di controllo che si articola in quattro Sezioni (A, B, C, D) i cui contenuti sono di seguito descritti: Sezione A: disciplina le modalità di revisione e modifica tariffaria adottate dall A.A.T.O. ed indicate nella Convenzione; Sezione B: disciplina la tipologia, le modalità di trasmissione e di trattamento dei dati richiesti dal Disciplinare Tecnico; Sezione C: disciplina le modalità con cui l A.A.T.O. valuta gli aspetti più strettamente attinenti alla gestione economico-finanziaria del gestore, alla solidità patrimoniale, alla redditività e alla produttività dei fattori relativamente alla gestione del SII e all intera attività gestionale della azienda multiutilities in oggetto; Sezione D: disciplina le modalità con cui l A.A.T.O. esercita la propria attività di controllo attraverso ulteriori strumenti alcuni dei quali già esplicitamente previsti nella Convenzione. Prima di passare ad analizzare le singole sezioni si ritiene opportuno sintetizzare sia i principali adempimenti del gestore, oggetto di controllo da parte dell A.A.T.O., che gli adempimenti da parte di quest ultima. Gli obblighi del gestore sono elencati in tabella 1, in cui sono indicati la periodicità della trasmissione del dato (3m = trimestrale, a = annuale, t = triennale), la documentazione ed il riferimento regolamentare che stabilisce tale obbligo. In tabella 2, strutturata analogamente alla tabella 1, sono riportati gli adempimenti dell A.A.T.O. 4/149

5 Tab.1: cronoprogramma adempimenti del gestore SCADENZA RIFERIMENTO ENTRO IL 15 GENNAIO 3m Relazione trimestrale Modello di controllo D.3 ENTRO IL 31 GENNAIO a Trasmissione schede allegate al DM del 30/09/2009 Modello di controllo D.11 ENTRO IL 28 FEBBRAIO a Trasmissione risultati rilevazione perdite ai sensi del DM 99/97 D.T. parte II Paragrafo 4.6 a Trasmissione del Piano di fatturazione annuale Modello di controllo D.9 a Invio autidichiarazione copertura assicurativa Art.38 Convenzione a Invio autodichiarazione regolarità cauzione Art.37 Convenzione ENTRO IL 31 MARZO t Predisposizione delle schede progetto a consuntivo (entro 3 mesi dalla fine del 3 anno di gestione) D.T. parte IV Sezione I Paragrafo 6 a Trasmissione budget Modello di controllo C.8 a a Richiesta per la modifica della tariffa a causa della differenza tra ricavo effettivo e previsto in un anno maggiore del 2% Trasmissione comunicazione dell avvenuto pagamento del Canone di concessione ai comuni ed eventuali note Art.16 Comma 9 della Convenzione Modello di Controllo D.8 ENTRO IL 15 APRILE 3m Relazione trimestrale Modello di controllo D.3 a Trasmissione del POA consuntivo Del Ass. n. 02 del 15/03/2011 a Trasmissione dei dati gestionali D.T. Parte V Sezione II Paragrafo 2 a Trasmissione del Libro dei Cespiti D.T. Parte III Paragrafo 6 a Trasmissione Standard organizzativi D.T. Parte IV Sezione 2 a Archivio infrastrutture D.T. Parte V Sezione 1 a Resoconto sui reclami Paragrafo 13.5 della Carta del SII a Trasmissione ricavi D.T. Parte V Sezione II Paragrafo 2 a Trasmissione ricavi, utenze e fatturati suddivisi per scaglioni Modello di controllo D.10 5/149

6 a Trasmissione dati utenti morosi Modello di controllo D.10 ENTRO IL 30 GIUGNO a Trasmissione bilancio consuntivo Multiservizi Modello di controllo C.8 a Trasmissione bilancio consuntivo Consorzio Gorgovivo Modello di controllo C.8 a Trasmissione piano dei conti dettagliato delle voci "investimenti per conto di terzi" e "altri proventi vari" inseriti in A5 altri ricavi e proventi, sotto la voce " proventi vari in c/esercizio Modello di controllo C.8 a Pagamento prima rata del Canone di Concessione Art.18 c.2 della Convenzione ENTRO IL 15 LUGLIO 3m Relazione trimestrale Modello di controllo D.3 ENTRO IL 31 LUGLIO a Trasmissione requisiti affidamento in house Modello di controllo D.6 a Trasmissione elenco utenze fognarie industriali Art. 29 Convenzione e Modello di Controllo D.5 a Trasmissione Report sull attività di controllo delle utenze industriali Modello di Controllo D.5 a Trasmissione tabelle e relazione sulla gestione del Fondo di Garanzia Modello di Controllo D.7 ENTRO IL 15 SETTEMBRE a Trasmissione bilancio unbundling secondo normativa AEEG Modello di controllo C.8 a Trasmissione dei dati economici (costi operativi e S/p c/e del SII). D.T. Parte V Sezione II Paragrafo 1 a Prospetti di rendicontazione Modello di controllo C.8 ENTRO IL 15 OTTOBRE 3m Relazione trimestrale Modello di controllo D.3 ENTRO IL 31 OTTOBRE a Trasmissione bilancio Preconsuntivo Modello di controllo C.7 ENTRO IL 30 NOVEMBRE a Pagamento seconda rata del Canone di Concessione Art.18 c.2 della Convenzione ENTRO IL 31 DICEMBRE a Trasmissione del POA preventivo Del Ass. n. 13 del 30/11/2004 deroga all'art.13 Comma 5 della Convenzione 6/149

7 Tab.2: cronoprogramma adempimenti dell A.A.T.O. SCADENZA RIFERIMENTO ENTRO IL 31 MARZO a t La carta del servizio idrico integrato può essere sottoposta ad eventuali rafforzamenti delle garanzie. Se il ricavo derivante dal volume erogato è inferiore allo 0,5% (escluso) di quanto previsto nel Piano d'ambito rispetto al triennio precedente, il Gestore ha diritto di chiedere un aumento tariffario per il triennio successivo pari alla parte eccedente lo 0,5%. Analogamente procederà l'aato qualora il volume medio annuo erogato sia maggiore di quello previsto. Art.22 Comma 5 della Convenzione Art.16 comma 7 della Convenzione t L'AATO verifica l'articolazione tariffaria Art.16 comma 8 della Convenzione a Richiesta per la modifica della tariffa a causa della differenza tra ricavo effettivo e previsto in un anno maggiore del 2% Art.16 Comma 9 della Convenzione ENTRO IL 30 APRILE Comunicazione adeguamento importo cauzione Art.37 della Convenzione ENTRO IL 30 NOVEMBRE REVISIONE TARIFFARIA (2006, 2009, 2012,2015,2018,2021,2024,2027,2030..) t L'AATO può variare il limite di prezzo K. Art.16 comma 2 della Convenzione t L'AATO può variare i costi operativi (in sede di revisione triennale) per miglioramenti di efficienza superiori ai programmati. Art.16 comma 3 della Convenzione t L'AATO determina la variazione tariffaria. Art.16 comma 4 della Convenzione t a L'AATO determina la variazione tariffaria a seguito della Verifica dei costi sostenuti per l'acquisto di acqua da terzi e dei ricavi per la vendita di acqua ad altri gestori. L'AATO determina la Variazione tariffaria per l'anno successivo derivante dagli eventi riscontrati negli anni precedenti per i casi di sospensione dell'erogazione dovute a cause di dolo, negligenza o omissione del gestore. Art.16 comma 10 della Convenzione Art.16 comma 6 della Convenzione ENTRO IL 31 DICEMBRE a a Definizione della tariffa sia come TRM che come articolazione tariffaria Redazione relazione annuale SII Come previsto dall art. 36 della convenzione entro 3 mesi dalla fine del periodo di gestione l AATO provvederà alle valutazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell art. 16; il conseguente importo a conguaglio verrà corrisposto entro i successivi 6 mesi. 7/149

8 SEZIONE A: LE MODALITÀ DI REVISIONE E MODIFICA TARIFFARIA La convenzione di affidamento prevede la definizione della tariffa del SII e le modalità con cui si può procedere alla revisione della stessa. L attività di controllo dell A.A.T.O. pertanto deve prestare attenzione, oltre che alla corretta applicazione della tariffa e dell articolazione tariffaria, anche alle modifiche che la tariffa può subire per effetto del realizzarsi delle condizioni previste dalla convenzione stessa e di altre non esplicitamente richiamate ma, comunque, relative alla gestione del SII. Tale attività di controllo è essenziale perché le variazioni tariffarie rappresentano una modifica del fatturato garantito al gestore dalla riscossione della tariffa rispetto al valore stimato e riportato nel Piano d Ambito con riferimento ai vari anni di gestione. Nello specifico la Convenzione prevede che la tariffa possa essere modificata: annualmente e ogni tre anni (revisione tariffaria, art. 16 Convenzione) La variazione annuale può essere effettuata: per adeguamento inflazionistico (art. 15, c. 5 Convenzione): ogni anno l A.A.T.O. provvede ad adeguare la tariffa reale media pianificata per l anno successivo sulla base del tasso di inflazione programmato previsto dal più recente DPEF emanato. per modifiche all articolazione tariffaria a parità di tariffa reale media (art. 15, c. 6 Convenzione): ogni anno è consentita una variazione dell articolazione tariffaria mantenendo la medesima tariffa reale media e, quindi, il fatturato previsto. per adeguamento alle varianti apportate al programma degli interventi (art. 13, c. 6 Convenzione): nell ipotesi in cui venga apportata una modifica al programma degli interventi l impatto sulla tariffa è determinato dalle variazioni che subiscono le relative componenti direttamente riferibili agli interventi, vale a dire la componente degli ammortamenti (A) e quella della remunerazione del capitale investito (R). Pertanto tali variazioni comportano un cambiamento del fatturato previsto e, conseguentemente, della tariffa reale media. per la sospensione dell erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del gestore (art. 16, c. 6 Convenzione): nell ipotesi in cui per dolo, negligenza o omissione da parte del gestore avvenga la sospensione dell erogazione l impatto sulla tariffa è determinato arbitrariamente dall Autorità, la quale si riserva di recuperare dal fatturato di progetto una somma ritenuta idonea a penalizzare l irregolarità del gestore e a risarcire il danno arrecato all utenza. per scostamenti di ricavi realizzati rispetto ai previsionali superiori al 2% (art. 16, c. 9 Convenzione): nel caso in cui nell anno x del triennio i di progettazione il fatturato da tariffa riscossa dal gestore sia superiore/inferiore di oltre il 2% rispetto a quello indicato nel Piano d Ambito, tale differenza (per la parte eccedente lo 0,5%) viene divisa per tre e tolta/aggiunta al fatturato degli anni x+1, x+2, x+3. La revisione triennale della tariffa, invece, rappresenta una variazione del fatturato previsto nel Piano d Ambito per il triennio successivo ( i+1 ) a quello in riferimento al quale si svolge l attività di controllo ( i ) volta a considerare gli effetti degli scostamenti avvenuti nel triennio i tra quanto pianificato e quanto determinato a consuntivo. 8/149

9 I fatturati del triennio i+1 possono subire dei cambiamenti rispetto a quanto inizialmente pianificato per effetto di un insieme di variazioni della gestione del triennio i. Nello specifico è possibile individuare: miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati (art. 16, c. 3 Convenzione); variazione delle previsioni di costo (o di investimento) necessarie per la realizzazione degli interventi (art. 16, c. 5 Convenzione); applicazione delle penalità relative al mancato rispetto degli standard tecnici e degli standard organizzativi; applicazione delle penalità relative al ritardo nel rispetto degli obblighi di comunicazione o all omissione degli stessi; differenza di valore del ricavo complessivo consuntivo rispetto al previsionale in ragione del volume medio annuo effettivamente erogato nel triennio precedente, quando risulta inferiore o superiore per oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto nel Piano d Ambito per il medesimo periodo (art. 16, c. 7 Convenzione); variazione dei costi sostenuti per l acquisto di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori e per il trattamento dei reflui autotrasportati (art. 16, c. 10 Convenzione). Tuttavia, a decorrere dal primo esercizio successivo alle relative determinazioni ministeriali o alle delibere dell A.A.T.O., la tariffa reale media può subire delle modifiche anche a seguito di: variazioni delle disposizioni legislative relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio (art. 16, c. 11. lettera a, Convenzione); variazioni del metodo normalizzato (art. 16, c. 11, lettera c, Convenzione); creazione del Gestore Unico (art. 16, c. 11, lettera d, Convenzione); variazioni di importo dei contributi pubblici erogati a finanziamento delle opere da realizzare rispetto a quanto considerato in sede di pianificazione (art. 16, c. 11, lettera e, Convenzione). Infine, è possibile individuare altre cause di variazione della tariffa non determinate dagli scostamenti generatesi nel triennio precedente ( i ), ma dal cambiamento della pianificazione prevista per il triennio successivo ( i+1 ). Esse possono presentarsi in termini di: variazioni dei costi operativi di progetto (per eventuali cambiamenti del modello gestionale); variazioni delle rate dei mutui da rimborsare per cambiamenti di destinazione (mutui non più destinati a finanziare le opere idriche) e per altri motivi tipo la variazione dei tassi di interesse; variazioni del piano degli interventi previsti per il triennio; ogni altro aspetto non previsto nella pianificazione del triennio i+1. Richiamando le varie cause che possono comportare la necessità di variare la tariffa si delineano gli effetti sui fatturati garantiti al gestore (e quindi sulle tariffe) per il triennio i+1 dovuti agli scostamenti del triennio i : miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati (art. 16, c. 3 Convenzione): nel caso in cui nel triennio i i costi operativi a consuntivo siano inferiori ai costi operativi di progetto (scostamento), i costi operativi di progetto del triennio i+1 vengono ridotti del 50% di tale scostamento ripartito in parti uguali nei tre anni successivi di pianificazione. 9/149

10 variazione delle previsioni di costo (o di investimenti) necessarie per la realizzazione degli interventi (art. 16, c. 4 Convenzione) Riallineamento di Ammortamenti (A) e Remunerazione capitale investito (R): nel caso in cui nel triennio i i costi sostenuti per realizzare gli interventi siano inferiori rispetto a quelli preventivati è necessario, nel triennio i+1, adeguare le componenti relative agli ammortamenti (A) e alla remunerazione del capitale investito (R). Pertanto: - per gli interventi relativi agli standard tecnici e per gli interventi in cui è previsto un controllo sui progetti definitivi è necessario tenere conto del capitale effettivamente investito e, pertanto, ridurre le componenti A ed R; - per tutti gli interventi il controllo è effettuato sugli importi investiti: è necessario calcolare per ogni servizio la somma delle componenti A ed R per i tre anni del triennio i a cui il gestore ha diritto sulla base degli importi realmente investiti; nell ipotesi in cui essi siano superiori a quelli pianificati non si ha alcun intervento sulla pianificazione del triennio i+1, mentre se sono inferiori (scostamento) la tariffa degli anni del triennio i+1 subisce i seguenti effetti: - riduzione delle componenti A ed R al fine di considerare il capitale effettivamente investito (variazione della pianificazione); - recupero della differenza (scostamento) fra quanto previsto dal piano (già riconosciuto nella tariffa del triennio i ) come componenti A ed R e quanto risulta a consuntivo nei tre anni del triennio i+1. applicazione delle penalità relative al mancato rispetto degli standard tecnici e degli standard organizzativi: nel caso in cui nel triennio i l Autorità applica le penalità previste per il mancato rispetto degli standard tecnici e di quelli organizzativi, l importo totale di dette penalità maturate nel triennio i viene portato in detrazione in parti uguali al fatturato previsto dal piano per ogni anno del triennio i+1. applicazione delle penalità relative al mancato rispetto dei termini di comunicazione o all omissione della stessa: nel caso in cui nel triennio i l Autorità applica le penalità previste per il mancato rispetto dei termini di comunicazione o, anche, per la mancata adozione nei termini previsti dei piani e documenti previsti dalla Convenzione, l importo totale di dette penalità maturate nel triennio i viene portato in detrazione in parti uguali al fatturato previsto dal piano per ogni anno del triennio i+1. differenza di valore del ricavo complessivo consuntivo rispetto al previsionale (art. 16, c. 7 Convenzione): nel caso in cui nel triennio i il fatturato da tariffa riscosso dal gestore sia superiore/inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quello indicato nel Piano, tale differenza, per la parte eccedente lo 0,5%, viene sottratta/aggiunta in parti uguali al fatturato dei singoli anni relativi al triennio i+1. ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori (art. 16, c. 10 Convenzione): nel caso in cui nel triennio i ci siano state variazioni rispetto ai ricavi da vendita di acqua a terzi pianificati, la differenza tra quanto già riconosciuto nella tariffa del triennio i e il valore consuntivo viene recuperata nei tre anni del triennio i+1. variazioni dei contributi pubblici erogati a finanziamento delle opere da realizzare rispetto a quelli considerati in sede di pianificazione: nel caso in cui nel triennio i i contributi pubblici percepiti siano maggiori o minori rispetto a quelli pianificati, gli effetti sulla tariffa degli anni del triennio i+1 sono i seguenti: - variazione della pianificazione per i trienni successivi in termini di ammortamenti (A), di remunerazione del capitale investito (R) e di rate di rimborso dei mutui eventualmente contratti a finanziamento di tali opere e in parte onorati con i contributi pubblici (Canone di concessione); 10/149

11 - recupero della differenza (scostamento), nei tre anni del triennio i+1, tra gli effetti di tali contributi previsti nella tariffa del triennio i (diversi a seconda della natura del finanziamento) e gli effetti determinati dai contributi pubblici realmente percepiti a consuntivo. variazione delle rate dei mutui da rimborsare per cambiamenti di destinazione (mutui non più destinati a finanziare le opere idriche) e per altri motivi tipo la variazione dei tassi di interessi: nel caso in cui nel triennio i ci siano state delle variazioni rispetto a quanto pianificato relativamente alle rate di rimborso dei mutui esistenti, gli effetti sulla tariffa ed in particolare sul canone di concessione previsto per gli anni relativi al triennio i+1 sono i seguenti: - variazione della pianificazione per i trienni successivi; - recupero della differenza (scostamento), nei tre anni del triennio i+1, tra quanto già riconosciuto nella tariffa del triennio i e quanto risultante a consuntivo. 11/149

12 SEZIONE B: IL DISCIPLINARE TECNICO: I CONTENUTI SOGGETTI ALL ATTIVITÀ DI CONTROLLO Con riferimento al disciplinare tecnico, gli aspetti che devono essere monitorati sono i seguenti: inventariazione dei beni ricevuti in concessione dal gestore; informazione sui beni di proprietà del gestore iscritti nel libro dei cespiti; rispetto degli standard organizzativi; rispetto degli standard tecnici e degli investimenti realizzati; comunicazione dei dati relativi ai costi operativi; comunicazione dei dati gestionali. B.1 Beni di proprietà Il Gestore deve trasmettere all'a.a.t.o. entro il 15 Aprile di ogni anno: il libro dei cespiti, che rappresenta un elemento di supporto e di conferma della validità dei dati forniti con riferimento agli investimenti realizzati; una tabella excel nella quale vengono riportate le informazioni quali-quantitative dei singoli cespiti richieste nel capitolo 4.2 della Parte III del Disciplinare Tecnico (schede) e la categoria di riferimento di appartenenza del singolo cespite (vedi tabella 1 in allegato). Nello specifico le informazioni che il gestore deve fornire sono le seguenti: - Codice categoria. Rappresenta il codice con il quale vengono identificate le singole categorie (o classi) di cespite a cui appartengono i singoli cespiti che si riportano nella tabella. - Descrizione categoria. Rappresenta la denominazione della categoria (o classe) di cespite. - Voce tabella ministeriale. Rappresenta, per ogni categoria (o classe) di cespite, la corrispondente voce di tabella ministeriale rilevante ai fini dell individuazione delle percentuali di ammortamento dei singoli cespiti. - Tipo cespite. Rappresenta la prima informazione relativa ad ogni singolo cespite riportato nella tabella; come previsto dal disciplinare tecnico il cespite può essere immobile, mobile registrato, altro bene, bene immateriale, costo pluriennale. - N. cespite. Come previsto dal disciplinare tecnico rappresenta il numero progressivo del singolo cespite all interno della categoria (o classe) di cespite. - Descrizione cespite. Rappresenta la descrizione analitica del cespite. - Stato cespite. Come previsto dal disciplinare tecnico il cespite può essere attivo, alienato, o eliminato. - Esercizio di acquisizione. Rappresenta l anno in cui il cespite viene acquistato esternamente o completato nell ipotesi di realizzazione in economia. - Esercizio di inizio ammortamento. Rappresenta l anno in cui il cespite entra in funzione e pertanto inizia ad essere ammortizzato. 12/149

13 - Esercizio eliminazione o alienazione. Rappresenta l anno in cui il cespite esce dal processo produttivo per eliminazione o alienazione. - Valore di acquisto (o di acquisizione). Rappresenta il costo (e quindi l investimento) che il gestore ha sostenuto per acquistare o per realizzare il cespite. - Rivalutazione. Rappresenta l incremento di valore di iscrizione in bilancio del cespite nell ipotesi in cui l iscrizione al costo storico, così come prevista dalla normativa civilistica, non risulta essere attendibile e, quindi, non rappresentativa in modo veritiero e corretto del reale valore del cespite. - Svalutazione. Rappresenta il decremento di valore di iscrizione in bilancio del cespite nell ipotesi in cui tale valore risulta essere sovradimensionato per perdita durevole di valore del cespite stesso. - Totale valore. Rappresenta il valore totale del cespite dato dal valore di acquisto (o di acquisizione) incrementato dalle eventuali rivalutazioni e decrementato dalle eventuali svalutazioni. - Ammortamento ordinario. Rappresenta la quota di ammortamento ordinario calcolata nell anno di riferimento per ogni singolo cespite sulla base delle percentuali rappresentative del reale utilizzo del cespite. - Ammortamento anticipato. Rappresenta la quota di ammortamento aggiuntiva a quella ordinaria calcolata nell anno di riferimento per ogni singolo cespite sulla base della normativa fiscale. - Totale ammortamento. Rappresenta la quota di ammortamento totale calcolata nell anno di riferimento (ammortamento ordinario e anticipato se previsto). Viene compilata solamente tale colonna nell ipotesi in cui la contabilità del gestore non preveda una distinzione tra ammortamento ordinario e ammortamento anticipato. - Fondo ammortamento ordinario. Rappresenta il fondo ammortamento nel quale confluiscono solamente le quote di ammortamento calcolate sulla base delle percentuali rappresentative del reale utilizzo di ogni singolo cespite. - Fondo ammortamento anticipato. Rappresenta il fondo ammortamento nel quale confluiscono solamente le quote di ammortamento calcolate sulla base della normativa fiscale. - Valore di realizzo. Rappresenta il valore di alienazione di ogni singolo cespite; nell ipotesi in cui il cespite viene eliminato il valore di realizzo è sostituito con il valore di eliminazione. - Plusvalenza. Rappresenta il maggior valore rispetto al valore netto contabile con cui ogni singolo cespite viene alienato. - Minusvalenza. Rappresenta il minore valore rispetto al valore netto contabile con cui ogni singolo cespite viene alienato, o la perdita nel caso di eliminazione. La mancata consegna del libro dei cespiti comporta l applicazione di una penalità pari ad un massimo dello 0,5% del fatturato, il cui importo viene tenuto in considerazione in sede di revisione tariffaria. B.2 Standard organizzativi Nel disciplinare tecnico è previsto che il gestore raccolga e trasmetta all A.A.T.O. un insieme di informazioni relative al rispetto degli standard organizzativi assoggettati a penalità (per gli standard S6 e S7, non è definito il calcolo delle penalità in maniera esplicita ma l A.A.T.O. provvede comunque a verificare il rispetto degli stessi e ad applicare penalità di volta in volta). 13/149

14 Tali informazioni, formalizzate in tabelle excel compilate dal gestore rispettando le strutture riportate in allegato (vedi da tabella 2 a tab.ella 20 in allegato), sono le seguenti: codice identificativo della transazione a cui si riferisce il parametro; estremi rilevanti per il calcolo del parametro; valore effettivo del parametro; valore dello standard; penalità per mancato rispetto dello standard (di competenza dell A.A.T.O.); La penalità consiste in un importo che viene detratto al fatturato previsto dal piano dal triennio successivo, in particolare il totale delle penalità calcolate ogni anno del triennio oggetto della revisione, viene detratto dal fatturato previsto da Piano per ogni anno del triennio successivo alla revisione. Le tabelle devono essere trasmesse dal gestore entro il 15 Aprile e la mancata consegna comporta l applicazione di una penalità pari ad un massimo dello 0,5% del fatturato, il cui importo viene tenuto in considerazione in sede di revisione tariffaria. Per determinare in quale misura applicare la sanzione, rispetto al valore massimo, si tiene conto dei seguenti fattori : - importanza per l Autorità delle informazioni trasmesse; - entità del ritardo (o della mancata trasmissione) della comunicazione; - reiterazione o meno della mancata comunicazione; - altro. In funzione della combinazione dei diversi fattori di cui sopra si ritiene il mancato rispetto dell obbligo di comunicazione : - grave (applicazione del 100% della sanzione massima); - media (applicazione del 66 % della sanzione massima); - lieve (applicazione del 33 % della sanzione massima). Qui di seguito si riportano, per ciascuno standard le modalità con cui devono essere compilate le tabelle dal gestore nelle parti di propria competenza; per completezza si descrivono anche le procedure di competenza dell A.A.T.O. B.2.1 Standard organizzativo VERA Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente i rimborsi effettuati nell anno. Riferimento standard. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire al livello di servizio non rispettato (ad esempio lo standard). 14/149

15 Riferimento rimborso. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire al rimborso effettuato; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente a cui è stato corrisposto il rimborso o altri riferimenti. Descrizione rimborso. Il gestore deve descrivere il tipo di rimborso, vale a dire il motivo per cui si è attivato il rimborso automatico. Parte di competenza dell A.A.T.O. Valore VERA. Si quantifica rapportando il numero totale dei rimborsi automatici moltiplicati per al numero degli utenti. Valore standard. Si riporta il valore standard di VERA previsto nel disciplinare tecnico. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui il valore VERA è maggiore di 1, NO nel caso in cui il valore VERA è minore o uguale a 1. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,2% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il valore VERA per il CP. B.2.2 Standard organizzativo S1: Tempo di esecuzione dell allacciamento Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente gli allacciamenti di acquedotto e di fognatura e le richieste di autorizzazione di allacciamento alla fognatura effettuati nell anno. Riferimento allaccio. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire all allacciamento effettuato o autorizzazione rilasciata; tale elemento può essere scelto dal gestore fra i seguenti: un codice, il nome dell utente per il quale è stato fatto l allacciamento, il numero del contatore o altri riferimenti. Tipo allaccio. Il gestore deve descrivere il tipo di allacciamento, vale a dire se trattasi di un allacciamento di acquedotto senza scavi, con scavi o di fognatura o di un autorizzazione di allaccio in fognatura. Data accettazione preventivo. Il gestore deve riportare la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento, vale a dire la data in cui viene a conoscenza dell avvenuto pagamento del preventivo. Data allaccio. Il gestore deve riportare la data di completamento dell esecuzione dell allacciamento, o di rilascio dell autorizzazione all allacciamento in fognatura. Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni allacciamento i giorni lavorativi intercorsi tra la data di accettazione del preventivo e la data di completamento dell esecuzione dello stesso o tra la data di presentazione della domanda di allacciamento e la data di rilascio dell autorizzazione. Valore S1. Il gestore deve riportare per ogni allacciamento il relativo valore standard di S1 previsto nel disciplinare tecnico. Allacci eccedenti. Il gestore deve evidenziare gli allacciamenti che superano il valore standard di S1 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. 15/149

16 % di allacci eccedenti. Si quantifica la percentuale di allacciamenti eccedenti i valori standard rispetto al totale degli allacciamenti effettuati per ogni tipologia di allacciamento (acquedotto con scavo, acquedotto senza scavo, fognatura, autorizzazione all allaccio in fognatura). Penalità. La penalità si applica solamente in relazione agli allacciamenti ed alle richieste di allacciamento alla fognatura, in quanto gli allacciamenti all acquedotto con o senza scavi vengono penalizzati attraverso il VERA. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui la percentuale degli allacciamenti e delle autorizzazioni all allaccio eccedenti i valori standard è superiore al 5%, NO nel caso in cui è minore o uguale al 5%. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,1% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il rapporto tra gli allacciamenti eccedenti e il totale degli allacciamenti effettuati per il CP (solo in relazione agli allacciamenti alla fognatura ed alle autorizzazioni di allacciamento alla fognatura) B.2.3 Standard organizzativo S2: Tempo per l attivazione della fornitura In caso di mancato rispetto del livello previsto nel disciplinare tecnico, il gestore provvede a rimborsare automaticamente l utente. Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente le attivazioni di fornitura effettuate nell anno. Riferimento attivazione. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire all attivazione effettuata; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente per il quale è stata fatta l attivazione, il numero del contatore o altri riferimenti. Data di stipula del contratto. Il gestore deve riportare la data di definizione del contratto di fornitura. Data di apertura del contatore. Il gestore deve riportare la data di attivazione della fornitura, ovvero la data di apertura del contatore (sia essa riattivazione, ripristino o subentro; sono esclusi i casi in cui l attivazione della fornitura è subordinata dall attivazione di un nuovo allaccio). Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni attivazione di fornitura i giorni lavorativi intercorsi tra la data di stipula del contratto e la data di apertura del contatore. Valore S2. Il gestore deve riportare per ogni attivazione di fornitura il valore standard di S2 previsto nel disciplinare tecnico. Attivazioni di fornitura eccedenti. Il gestore deve evidenziare le attivazioni che superano il valore standard di S2 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. L applicazione della penalità per il superamento dei tempi di attivazione della fornitura avviene attraverso lo Standard VERA. 16/149

17 B.2.4 Standard organizzativo S3: Tempo per la cessazione della fornitura Parte di competenza del gestore A.A.T.O. n.2 N. progressivo. Il gestore numera progressivamente le cessazioni di fornitura effettuate nell anno. Riferimento cessazione. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire alla cessazione effettuata; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente per il quale è stato fatta la cessazione, il numero del contatore o altri riferimenti. Data di richiesta della disdetta. Il gestore deve riportare la data di richiesta di disdetta della fornitura effettuata dall utente. Data di chiusura del contatore. Il gestore deve riportare la data in cui si è provveduto alla chiusura del contatore. Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni cessazione di fornitura i giorni lavorativi intercorsi tra la data di richiesta della disdetta e la data di chiusura del contatore. Valore S3. Il gestore deve riportare per ogni cessazione di fornitura il valore standard di S3 previsto nel disciplinare tecnico. Cessazioni eccedenti. Il gestore deve evidenziare le cessazioni che superano il valore standard di S3 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. % di cessazioni eccedenti. Si quantifica la percentuale di cessazioni eccedenti il valore standard rispetto al totale delle cessazioni effettuate. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui la percentuale delle cessazioni eccedenti il valore standard è superiore al 5%, NO nell ipotesi in cui è minore o uguale al 5%. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,1% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il rapporto tra le cessazioni eccedenti e il totale delle cessazioni effettuate per il CP. B.2.5 Standard organizzativo S4: Apertura degli sportelli dedicati o partecipati Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente gli sportelli aperti al pubblico presenti sul territorio. Comune. Il gestore deve fornire il nome del Comune in cui è ubicato lo sportello. Ore apertura sportello. Il gestore deve indicare il numero di ore di apertura settimanale di ogni sportello calcolandone il totale. Valore S4. Il gestore deve riportare le ore di apertura di ogni sportello ed il valore Standard di S4 previsto nel disciplinare tecnico. Riduzione orario. Il gestore deve indicare la riduzione delle ore di apertura al pubblico dello sportello rispetto all orario stabilito. 17/149

18 Periodo di mancato rispetto. Il gestore deve riportare il numero di settimane di mancato rispetto dell orario di apertura dello sportello. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui anche per un solo sportello il gestore ha ridotto l orario di apertura rispetto ai termini minimi fissati. NO nel caso in cui il gestore ha rispettato l orario di apertura rispetto ai termini minimi fissati. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura di 50,00 /ora. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il numero di ore settimanali di apertura in meno rispetto a quanto stabilito per ogni sportello previsto sul territorio, moltiplicandolo per tutto il periodo di mancato rispetto dello standard per il CP. B.2.6 Standard organizzativo S5: Svolgimento delle pratiche per via telefonica Parte di competenza del gestore Giorni. Il gestore indica i giorni della settimana in cui è possibile svolgere pratiche per via telefonica. Ore. Il gestore indica per ogni giorno della settimana il numero di ore di attivazione del servizio previsto, calcolandone il totale. Valore S5. Il gestore deve riportare il valore Standard di S5 previsto nel disciplinare tecnico. Riduzione orario. Il gestore deve indicare la riduzione delle ore di attivazione del servizio rispetto a quello previsto. Periodo di mancato rispetto. Il gestore deve riportare il totale dei giorni in cui si è avuto il mancato rispetto dell orario di attivazione del servizio. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui l orario di disponibilità del servizio è inferiore rispetto allo standard fissato. NO nel caso in cui l orario di disponibilità del servizio rispetto allo standard fissato nel disciplinare tecnico è uguale o maggiore. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura di 50,00 /ora. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il numero di ore settimanali di fruibilità del servizio in meno rispetto a quanto stabilito, moltiplicandolo per tutto il periodo di mancato rispetto del livello minimo per il CP. B.2.7 Standard organizzativo S8: Risposte alle richieste scritte degli utenti Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente le richieste scritte formulate nell anno dagli utenti. Riferimento risposta. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire alla richiesta; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente al quale è stata data risposta o altri riferimenti. 18/149

19 Tipo di richiesta. Il gestore deve indicare l oggetto della richiesta. A.A.T.O. n.2 Tipo risposta. Il gestore deve specificare se trattasi di risposta formulata senza sopralluoghi tecnici o di risposta formulata conseguentemente a sopralluoghi tecnici. Data di protocollo della richiesta. Il gestore deve riportare la data di ricevimento della richiesta scritta di informazione che coincide con la data di protocollo in entrata della stessa. Data di protocollo della risposta. Il gestore deve riportare la data di spedizione all utente della risposta motivata che coincide con la data di protocollo in uscita della stessa. Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni risposta i giorni intercorsi tra la data di protocollo della richiesta e la data di protocollo della risposta. Valore S8. Il gestore deve riportare per ogni risposta formulata il relativo valore standard di S8 previsto nel disciplinare tecnico. Risposte eccedenti. Il gestore deve evidenziare le risposte che superano il valore standard di S8 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. % di risposte eccedenti. Si quantifica la percentuale di risposte eccedenti i valori standard rispetto al totale delle risposte formulate. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui la percentuale delle risposte eccedenti i valori standard è superiore al 5%, NO nel caso in cui è minore o uguale al 5%. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,1% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Si calcola la penalità moltiplicando il rapporto tra le risposte eccedenti e il totale delle risposte effettuate per il CP. B.2.8 Standard organizzativo S9: Risposte ai reclami In caso di mancato rispetto del livello previsto nel disciplinare tecnico, il gestore provvede a rimborsare automaticamente l utente. Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente i reclami presentati nell anno dagli utenti. Riferimento reclamo. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire alla risposta formulata; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente al quale è stata data risposta o altri riferimenti. Tipo di reclamo. Il gestore deve indicare la categoria del reclamo. Tipo risposta. Il gestore deve specificare se trattasi di risposta formulata senza sopralluoghi tecnici o di risposta formulata conseguentemente a sopralluoghi tecnici. 19/149

20 Data di protocollo del reclamo. Il gestore deve riportare la data di ricevimento del reclamo o della presentazione dello stesso da parte del richiedente presso gli uffici del gestore che coincide con la data di protocollo in entrata. Data di protocollo della risposta. Il gestore deve riportare la data di spedizione all utente della risposta motivata che coincide con la data di protocollo in uscita della stessa. Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni risposta i giorni intercorsi tra la data di protocollo del reclamo e la data di protocollo della risposta. Valore S9. Il gestore deve riportare per ogni risposta formulata il relativo valore standard di S9 previsto nel disciplinare tecnico. Risposte eccedenti. Il gestore deve evidenziare le risposte che superano il valore standard di S9 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. L applicazione della penalità per il superamento dei tempi di attivazione della fornitura avviene attraverso lo Standard VERA. B.2.9 Standard organizzativo S10-1: Lettura dei Contatori Parte di competenza del gestore Comune. Il gestore riporta in tabella il nome di tutti i comuni dell A.T.O. suddivisi per zona di lettura dei contatori. Data lettura. Il gestore indica il mese in cui sono stati letti i contatori. Modalità di lettura. Il gestore indica se la lettura è stata svolta da personale interno dell azienda o tramite appalto a ditta esterna. Mesi di intervallo lettura. L indicare l intervallo di tempo, espresso in mesi, intercorso tra due letture successive. Valore S10-1. Il gestore deve riportare il valore standard di S10-1 previsto nel disciplinare tecnico. Periodi eccedenti. Il gestore deve evidenziare il periodo tra 2 letture successive che superano il valore standard di S10-1. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui l intervallo tra una lettura del contatore e la successiva supera di 2 mesi il valore standard S10-1 indicato nel disciplinare tecnico. La verifica del rispetto dello standard S10-1 relativamente alla prima lettura dell anno sarà fatta considerando l intervello di tempo intercorrente tra questa e l ultima lettura dell anno precedente. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,2% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Per ogni comune in cui si è avuto il superamento dello standard per un periodo maggiore di 2 mesi, si calcola il rapporto tra il totale delle utenze del comune ed il totale delle utenze dell A.A.T.O., la penalità è la somma di tali rapporti moltiplicato per il CP. 20/149

21 B.2.10 Standard organizzativo S10-2: Fatturazione all utenza Parte di competenza del gestore A.A.T.O. n.2 Comune. Il gestore riporta in tabella il nome di tutti i comuni dell A.T.O. suddivisi per zona di fatturazione. Fatturazioni. Il gestore indica la data di emissione delle fatture. Mesi di intervallo. Il gestore indica l intervallo di tempo in mesi intercorso tra due fatture successive Valore S10-2. Il gestore deve riportare il valore standard di S10-2 previsto nel disciplinare tecnico. Periodi eccedenti. Il gestore deve evidenziare le fatturazioni che superano il valore standard di S10-2. Parte di competenza dell A.A.T.O. Penalità. Si indica con un SI o con un NO l eventuale applicazione della penalità; SI nel caso in cui l intervallo tra una fattura e la successiva supera di 1 mese il valore standard S10-2 indicato nel disciplinare tecnico. La verifica del rispetto dello standard S10-2 relativamente alla prima fatturazione dell anno sarà fatta considerando l intervello di tempo intercorrente tra questa e l ultima fattura dell anno precedente. CP. Si riporta il coefficiente di penalizzazione stabilito dal disciplinare tecnico nella misura dello 0,2% del fatturato conseguito nell anno. Valore penalità. Per ogni comune in cui si è avuto il superamento dello standard per un periodo maggiore di 1 mese, si calcola il rapporto tra il totale delle utenze del comune in cui la fattura è stata eseguita in ritardo, rispetto allo standard fissato ed il totale delle utenze dell A.A.T.O., la penalità è calcolata come la somma di tali rapporti moltiplicata per il CP. La verifica del rispetto dello standard S10-2 relativamente alla prima fatturazione dell anno sarà fatta verificando l intervallo di tempo intercorrente tra questa e l ultima fattura dell anno precedente. B.2.11 Standard organizzativo S11: Verifica del contatore Parte di competenza del gestore N. progressivo. Il gestore numera progressivamente le verifiche effettuate nell anno. Riferimento verifica. Il gestore deve fornire un elemento che possa permettere all A.A.T.O. di risalire alla verifica effettuata; tale elemento può essere scelto dal gestore tra i seguenti: un codice, il nome dell utente per il quale è stata fatta la verifica, il numero del contatore o altri riferimenti. Data di richiesta. Il gestore deve riportare la data di richiesta di verifica del contatore da parte dell utente. Data di verifica. Il gestore deve riportare la data di verifica del contatore. Giorni. Il gestore deve calcolare per ogni verifica i giorni lavorativi intercorsi tra la data di richiesta della verifica e la data di esecuzione della stessa. Valore S11. Il gestore deve riportare per ogni verifica il valore standard di S11 previsto nel disciplinare tecnico. Verifiche eccedenti. Il gestore deve evidenziare le verifiche di contatore che superano il valore standard di S11 calcolandone il totale. Parte di competenza dell A.A.T.O. 21/149

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