PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN COPERTURA SU EDIFICI IN CLASSE A. SHERATON HOTEL CENTRO CONGRESSI Sala Elena Walch. Relatore Geom.

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1 PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN COPERTURA SU EDIFICI IN CLASSE A SHERATON HOTEL CENTRO CONGRESSI Sala Elena Walch Relatore Geom. Giampiero Morandi 1

2 Per iniziare vediamo alcune statistiche riguardanti gli infortuni. 2

3 3 Statistiche 30_11_2011

4 4 Statistiche 31_12_2012

5 31_05_2013

6 30_11_2013

7 Gli infortuni sono, con molte probabilità, l effetto di: 1. Scarsa informazione e formazione ai lavoratori. 2. Errata valutazione dei rischi da parte di chi esegue l intervento in copertura 3. In copertura salgono persone assolutamente ignare dei rischi esistenti. 4. Mancanza di conoscenza della normativa vigente. 5. Chi progetta sistemi anticaduta spesso non ha la competenza né i titoli, realizzando quindi sistemi non sicuri. 7

8 Va bene così? Sarebbe sufficiente attenersi a quanto previsto dalla legislazione vigente per ridurre drasticamente gli incidenti.

9 QUADRO NORMATIVO ITALIANO ODIERNO 9

10 10 La Costituzione Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità.

11 11 La Costituzione Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

12 12 Il Codice Penale I comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori sono considerati così gravi da meritare il massimo delle sanzioni

13 13 Il Codice Penale Art.40 Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

14 E questi sono i risultati 14

15 15

16 16 Corte di Cassazione Penale, Sez. Quarta Sentenza del 15 maggio 2013, n Fatto Il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia, con sentenza in data affermava la penale responsabilità di (Omissis), nella sua qualità di titolare della (Omissis), in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte dei lavoratori (Omissis), (Omissis) e (Omissis). Al prevenuto si contesta di non aver adeguatamente addestrato i predetti lavoratori (omissis) erano state affidate ad un gruppo di operai, di cui facevano parte almeno due soggetti privi delle adeguate conoscenze; 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come a dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (Omissis). in nome proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie (Omissis) e (Omissis), liquidate in complessivi

17 Responsabilità del committente per infortuni nei cantieri. (Corte Suprema di Cassazione, n /2011) La Cassazione sulla responsabilità del Committente nel caso di decesso per caduta da ponteggio. Con Sentenza 17/05/2011, n , la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che il committente è responsabile del decesso dell operaio per caduta dal ponteggio in seguito all accertamento di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza riguardanti il ponteggio sul quale l operaio lavorava e che era stato installato da altra ditta incaricata dal committente. In particulare, non appare infatti rilevante la circostanza che la ditta per cui lavorava l operaio si fosse attivata per porre rimedio all assenza delle sicurezze che avrebbero dovuto essere state già installate: questa appare una circostanza successiva all utilizzo del ponteggio e non esclude la rilevanza della condizione di pericolo causata da chi si era assunto la responsabilità di mettere a disposizione della stessa ditta un ponteggio che fosse utilizzabile e a norma. Fonte: LEGISLAZIONE TECNICA 17

18 Per evitare questo occorre: 1. Analizzare i rischi (es di caduta dall alto nei lavori in quota) 2. Redigere un documento che descriva le soluzioni previste per eliminare il rischio 3. Realizzare, secondo le norme tecniche di riferimento, le opportune soluzioni 4. Prima dell uso dei sistemi di protezione informare coloro che lo utilizzeranno attraverso il documento redatto (Elaborato Tecnico di Copertura) 5. Verificare che chi utilizzerà i sistemi anticaduta abbia un attestato (VALIDO!!) di aver frequentato corsi per DPI e Lavori in quota. 18

19 Come si affronta il rischio lavori in quota: 19

20 20 Vediamo un elenco, non esaustivo, dei rischi da lavori in quota.

21 21

22 Rischio di sfondamento della copertura Prima dell accesso a una copertura è indispensabile accertarsi che il solaio sia portante e che non presenti rischio di sfondamento a causa del peso di persone e materiali

23 Presenza di fori o botole protezioni inefficaci

24 Accesso ai luoghi di lavoro in quota: carenze riscontrate

25 luoghi di lavoro in quota: carenze riscontrate

26 26

27 MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15 comma 1 D.Lgs 81/08) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e) La riduzione dei rischi alla fonte La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali n) l informazione e formazione adeguate per i lavoratori q) le istruzioni adeguate ai lavoratori 27

28 28 Valutazione di tutti i rischi Articolo 15 Misure generali di tutela Programmazione della prevenzione L eliminazione dei rischi o della loro riduzione la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale Regia della sicurezza in cantiere

29 inoltre OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art.17 comma 1 - D. Lgs 81/08) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

30 30 Cassazione 27/05/2010 n 12971: La culpa in eligendo e la culpa in vigilando in capo al Committente In tema di affidamento opere, la culpa in eligendo del committente ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

31 D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. Art Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 31

32 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI (art.90 comma 1 - D. Lgs 81/08) 1. il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all art in assenza del piano di sicurezza.(omissis)..o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1), lettera b)..(omissis)..è sospesa l efficacia del titolo abitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente. 11. (omissis) Obblighi del coordinatore per la progettazione (art.91 comma 1 lett. B, comma 2 - D. Lgs 81/08) comma 1 lettera b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (omissis) Comma 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 32

33 33 Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Deve : valutare scegliere incaricare nominare controllare Per il principio che il potere di spesa e quindi decisionale è a carico del committente le responsabilità della mancata applicazione degli articoli sopra indicati sono motivo di sentenze che non ammettono la negligenza,l ignoranza,la convenienza come giustificazione.

34 34 Articolo 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione Deve in fase progettuale: Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento PSC Predispone il fascicolo delle caratteristiche dell opera FTO Il fascicolo ( FTO) è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

35 35 Articolo 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Deve in fase esecutiva verificare coordinare applicare aggiornare Piano Sicurezza Coordinamento Fascicolo Tecnico Opera Imprese esecutrici lavori Lavoratori autonomi

36 36 Articolo 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il committente o il responsabile dei lavori

37 Art Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 (TESTO UNICO) e successive integrazioni 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. (omissis) 37

38 Conclusione: Se è presente un rischio è necessario / obbligatorio predisporre delle misure per eliminare, o ridurre al minimo possibile, il rischio. Parlando di lavori in quota, dove sussiste il rischio di caduta, sono da applicare dei sistemi per eliminare questi rischi. Sono da preferire le protezioni collettive e, se non sono presenti, si possono utilizzare sistemi di protezione individuale. Questi sono esplicati all art 115 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

39 Regioni che hanno legiferato in merito Giunta regionale Lombardia Legge reg. Toscana Legge Provincia A. Trento Legge Regione Veneto Legge casa Piemonte Legge Reg. Emilia Romagna Legge regione Liguria Legge regione Umbria Legge regione SICILIA 39

40 Composizione di un sistema Anticaduta Dispositivi di Protezione Individuale + Ancoraggio 40

41 Sistema di protezione individuale contro le cadute dall alto composto da imbragature per il corpo, collegata ad un ancoraggio tramite cordino/arrotolatore 41

42 La figura genericamente chiamata progettista ha in realtà 2 compiti specifici da realizzare: 1 2 Analizzare i rischi in funzione delle manutenzioni da svolgere, definire i sistemi ed il loro modo d uso indicando l accesso il transito ed il modo di recupero nel caso il sistema anticaduta intervenga Verificare che il punto dove sono fissati gli ancoraggi, il modo in cui sono fissati sia sufficientemente resistente da trattenere la persona che cade.

43 Anche i documenti da realizzare sono dunque 2 1 Elaborato Tecnico di Copertura 2 Verificare che il punto dove sono fissati gli ancoraggi, il modo in cui sono fissati sia sufficientemente resistente da trattenere la persona che cade.

44 Anche i documenti da realizzare sono dunque 2 1 Elaborato Tecnico di Copertura 2 Verifica Strutturale da parte di un tecnico abilitato (Ing. qualificato)

45 ADEMPIMENTI PER ANCORAGGI: quando vengono installati ancoraggi di Classe A, C e D, fissati saldamente all edificio, sono necessari i seguenti documenti: 45

46 1. Progetto di posizionamento linea vita, con analisi dei rischi ed elenco dei DPI da utilizzare D.L. 81 art 15, 26, 90, verifica per calcolo della resistenza degli ancoraggi e della struttura a cui è ancorato UNI EN Conformità dei prodotti D.L. 81 art Manuali tecnici di montaggio, uso e manutenzione UNI EN Test di verifica resistenza del fissaggio UNI EN Dichiarazione di corretto montaggio D.L. 81

47 ADEMPIMENTI PER ANCORAGGI: quando vengono installati ancoraggi di Classe B ( * ) ed E ( * ) non sono necessari i documenti specificati ai punti: 2, 5 e 6. ( * ) anche se temporaneo è comunque necessario verificare la solidità del punto di aggancio o di appoggio. 47

48 I DOCUMENTI ELENCATI PRECEDENTEMENTE VANNO CONSEGNATI AL COMMITTENTE ALLA FINE DELL INSTALLAZIONE, LI DOVRÀ INSERIRE NEL FASCICOLO TECNICO DELL OPERA ED UTILIZZARE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CHI UTILIZZERÀ I SISTEMI. 48

49 La revisione periodica è obbligatoria?

50 50 Perché eseguire i controlli periodici. Tutte le attrezzature, in particolare quelle inerenti la sicurezza, vanno mantenute efficienti e regolarmente ispezionate. Il non eseguire periodici controlli può portare all inefficacia del sistema di protezione o al decadimento di responsabilità da parte del produttore. In caso di incidente, se non è stata eseguita correttamente la manutenzione,il titolare del sistema di ancoraggio (proprietario, amministratore di condominio, datore di lavoro, ecc) se ne assume tutte le responsabilità.

51 Garanzia del produttore I componenti delle linee di ancoraggio flessibili installate possono avere periodi di garanzia di durata variabile, anche oltre 10 anni. Se richiesta dal produttore, la manutenzione periodica non eseguita da personale competente ed autorizzato, può far decadere la garanzia. Fanno parte della garanzia tutti i componenti originali del sistema di ancoraggio (es: linea vita). La commistione di prodotti di origine diversa ne fa decadere la garanzia. 51

52 Garanzia del produttore Non fa parte della garanzia del produttore il metodo ed i componenti costituenti il fissaggio. (escluso il caso in cui essi siano parti costituenti il sistema di ancoraggio) Non fa parte della garanzia il materiale che non è stato correttamente installato, o che ha subito deformazioni. Il produttore nel manuale di uso e manutenzione, fornirà comunque le indicazioni tecniche e di frequenza per la manutenzione periodica dei propri prodotti. 52

53 DEFINIZIONE ZONE DI INTERVENTO: 53

54 54 Come si inserisce in questo l installatore L installatore ha la responsabilità di rispettare ed eseguire quanto indicato dal produttore e dal progettista

55 Garanzia dell installatore L installatore eseguirà prove di collaudo per verificare la resistenza del fissaggio degli ancoraggi,delle parti assemblate in fase di montaggio e della corretta resistenza della struttura di supporto. Il fabbricante può prescrivere metodologie per facilitare le verifiche, ma a fine verifica è il manutentore che è responsabile dell utilizzo dell ancoraggio. (es: linea vita) L operazione di installazione dei dispositivi di ancoraggio ha normalmente un anno di garanzia dalla data di installazione. Per usufruire del rinnovo di garanzia si dovrà stipulare un regolare contratto di manutenzione e verifica annuale. 55

56 56 Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall alto D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 (TESTO UNICO) e successive integrazioni 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 3. (omissis)

57 Questa è la Norma tecnica UNI 11158/

58 58

59 59

60 responsabilità In caso di incidente, se non è stata eseguita la revisione, il responsabile è: proprietario amministratore di condominio datore di lavoro. 60

61 Nel mercato odierno molti, che hanno installato sistemi anticaduta, si stanno rivolgendo ad installatori per far revisionare i loro sistemi. Spesso si riscontrano impianti installati senza le dovute documentazioni. In caso di mancanza di queste si può procedere alla revisione solo dopo aver realizzato (a posteriori) i documenti mancanti. 61

62 La soluzione più semplice è quella di affidarsi a società specializzate che siano in grado di fornire servizi chiavi in mano, con la compilazione di tutta la documentazione, la corretta installazione, la fornitura dei prodotti con prezzi chiari e giustificati. 62

63 INCONTRO TECNICO CONFEDILIZIA In collaborazione con Relatore p.i. Paolo Casali Sala conferenze S.I.L.L.A. Forlì, 7 nov

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