Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594

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1 Cass. civ. Sez. I, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.E.A. (C.F. (OMISSIS)), C.V. (C.F. (OMISSIS)), A.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONDOTTI 9, presso l'avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall'avvocato BARBAGALLO GAETANO AURELIO, giusta procura a margine del ricorso; D.T.P.; contro - ricorrenti - 1

2 - intimata - avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito, per i ricorrenti, l'avvocato G.A. BARBAGALLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14/01/2004, D.T. P., moglie separata di C.E.A., conveniva in giudizio il predetto coniuge nonchè i suoceri C.V. e A.G., chiedendo la restituzione di somma, a lei donata dal proprio padre, per spese effettuate in appartamento di proprietà dei suoceri stessi, già destinato a casa coniugale. Costituitosi il contraddittorio, tutti i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della D.T. ( C.E. A. e A.G. pure il difetto della propria legittimazione passiva) e comunque chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Caltagirone con sentenza in data 8/8/2007, condannava i convenuti in solido al pagamento a favore della D.T. della somma di Euro ,14. Proponevano appello i convenuti. Costituitosi il contraddittorio, la D.T. chiedeva rigettarsi l'appello. La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 28/1/2010, confermava la condanna alla restituzione della somma, seppur con motivazione parzialmente differente, escludendo la rivalutazione e modificando il regime degli interessi. Ricorrono per cassazione gli appellanti. Non ha svolto attività difensiva l'appellata. 2

3 Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte di Appello sostituito alla domanda di arricchimento senza causa ex art c.c., la differente domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033, al contrario mai proposta. Con il secondo, violazione dell'art c.c., per inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento esperita, stante il suo carattere meramente sussidiario. Con il terzo, violazione degli artt e 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, avendo errato la corte di merito nel qualificare ed accogliere la domanda dell'attrice, ritenendo sussistente, nella specie, l'ipotesi di cui all'art c.c.. Con il quarto, violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e vizio di motivazione, in ordine alla carenza di legittimazione attiva della D.T., essendo stato il padre di lei a pagare i lavori con denaro proprio. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine alla carenza di legittimazione passiva di C.E.A., non essendo questo mai stato proprietario dell'immobile. Con il sesto, violazione degli artt. 345, 81 e 100 c.p.c., in ordine alla carenza di legittimazione passiva di A.G., non proprietaria dell'immobile. Con il settimo, violazione dell'art. 345 c.p.c., artt e 1808 c.c., nonchè vizio di motivazione, trattandosi di concessione dell'immobile in comodato. Va precisato che l'interpretazione del contenuto della domanda, ai fini dell'inquadramento dell'azione proposta, ove espressa con adeguata motivazione ed immune da errori di diritto, costituisce valutazione di merito, insuscettibile di controllo in questa sede (tra le altre, Cass. N del 2007; del 2008). Chiarisce il giudice a quo che oggetto del giudizio è il diritto alla restituzione di somma, versata dalla D.T. per l'esecuzione di lavori nell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà di terzi (i suoceri), i quali, non es- 3

4 sendo più l'immobile adibito a casa coniugale, avevano ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione (si tratta di profilo di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, adeguata e non illogica). Errato dunque il riferimento all'art c.c. (arricchimento del patrimonio del ricevente e corrispondente diminuzione di quello di controparte), viene richiamato l'art c.c. relativo a pagamento che non doveva essere eseguito. Non rileva pertanto la censura circa la natura sussidiaria dell'azione ex art c.c.. I primi tre motivi del ricorso vanno pertanto rigettati in quanto infondati. Quanto alla legittimazione attiva dell'odierna resistente, con motivazione parimenti adeguata, il giudice a quo precisa che anche se il denaro era stato dato da un terzo (il padre della D.T.), la circostanza che fosse stata questa ad impiegarlo non era contestata. Affermano i ricorrenti che al riguardo contestazione sussisteva, ma essi, pur riferendosi ad alcuni atti difensivi, non ne riportano il contenuto, nè allegano tali atti al ricorso, ai sensi dell'art. 369, c.p.c., n. 4. Dunque il quarto motivo va dichiarato inammissibile per non autosufficienza. Quanto alla legittimazione del marito, non proprietario dell'immobile, precisa la sentenza impugnata che oggetto della domanda è la restituzione di somma di denaro utilizzata per l'esecuzione dei lavori sull'immobile, prescindendosi dunque dall'effettiva titolarità del bene. Dunque non rilevava che il marito non fosse comproprietario. Il quinto motivo appare pertanto infondato. Quanto alla posizione dell' A., gli stessi ricorrenti ammettono che nell'atto notarile di vendita dell'immobile in questione, essa era indicata tra i venditori. Per escluderne la qualità di comproprietaria, i ricorrenti richiamano un atto, anteriore a quello di vendita dell'immobile, nel quale l' A. non risulterebbe tra gli acquirenti, riferendosi del tutto genericamente al contenuto dell'atto stesso che, per la sua importanza, avrebbe dovuto essere ampiamente riportato in ricorso e ad esso allegato, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., n. 4. Pertanto il sesto motivo va dichiarato inammissibile per non autosufficienza. 4

5 Quanto infine alla argomentazione per cui, sussistendo rapporto di comodato, i lavori di manutenzione erano a carico del comodatario, si tratta pacificamente di circostanza nuova;dedotta per la prima volta in appello, dunque inammissibile. Chiarisce il giudice a quo che in primo grado si era solo richiamato il rapporto di comodato, senza alcun riferimento alle spese. Va dunque dichiarato inammissibile il settimo motivo. Conclusivamente, va rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 gennaio Depositato in Cancelleria il 11 aprile

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