CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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- Antonio Di Gregorio
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1 N FOGLIO N. 1 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI 1.1. Rischio assicurato A. Categoria "CONDUCENTE INDIVIDUALE": La garanzia, per gli Assicurati comunicati mensilmente dal Contraente, è operante esclusivamente per gli infortuni che dovessero subire in qualità di guidatori di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida categoria "B", compresi anche motocicli e ciclomotori. B. Categoria "CIRCOLAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE DUE PERSONE INDICATE" Sono considerati Assicurati: il nominativo comunicato mensilmente dal Contraente e le persone iscritte nello stato di famiglia dello stesso al momento del sinistro oppure le due persone comunicate mensilmente dal Contraente con codice fiscale. La garanzia, per gli Assicurati come sopra identificati, è operante esclusivamente per gli infortuni che dovessero subire mentre sono: a) alla guida di ciclomotori, motocicli, quadricicli, autovetture, camper / autocaravan; b) trasportato, in qualità di passeggero, di motocicli, ciclomotori, autovetture, camper / autocaravan, autobus, mezzi di trasporto pubblici (terrestri, marittimi, lacuali e fluviali), durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico, condotti da piloti professionisti. c) alla guida di cicli o velocipedi, esclusivamente in caso di collisione con veicolo identificato; d) investito, in qualità di pedone, da qualsiasi veicolo identificato; e) mentre, in caso di fermata accidentale del mezzo di trasporto di cui ai punti a) e b), effettuano operazioni per metterlo in condizioni di riprendere la marcia, per toglierlo o reinserirlo nel flusso del traffico. Sono considerati infortuni anche: 1) i colpi di sole, di calore e di freddo, l'assideramento o il congelamento; 2) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita; 3) l'asfissia non di origine morbosa; 4) l'annegamento; 5) quelli causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente e del Beneficiario, nonché quelli causati da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia partecipato; 6) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile, nonché gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 7) quelli sofferti in stato di malore o di incoscienza; 8) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile. L'assicurazione vale altresì per gli infortuni derivanti: 9) da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace; 10) da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni che colpissero l Assicurato al di fuori della regione ove si trova il Comune dove egli ha la sua residenza anagrafica Denuncia generalità delle persone da assicurare Il Contraente ha l'obbligo di denunciare mensilmente le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento alle comunicazioni mensili effettuate dal Contraente. In tali comunicazioni dovranno essere indicate le complete generalità dell'assicurato, il codice fiscale, la combinazione di garanzia e somme scelte, il premio pagato.
2 N FOGLIO N. 2 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C Esonero denuncia infermità La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, salvo che si tratti di persone trovantisi nelle condizioni fisiche di cui dell articolo Persone non assicurabili da ritenersi, come tali, per regola non assicurabili, con l intesa che in caso di sinistro l infrascritta Società terrà conto, nella liquidazione, della preesistente infermità, mutilazione o difetto fisico, secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo solo il danno direttamente causato dall infortunio stesso, conformemente a quanto disposto dell articolo Criteri d'indennizzabilità Esonero denuncia altre assicurazioni La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie per lo stresso rischio; permane invece l'obbligo per la Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. PRESTAZIONI 2.1. Somme assicurate A. Categoria "CONDUCENTE INDIVIDUALE" Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme: Combinazione SOMME ASSICURATE Morte Invalidità Permanente combinazione A1 Euro 5, , ,00 combinazione A2 Euro 10, , ,00 combinazione A3 Euro 20, , ,00 B. Categoria "CIRCOLAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE DUE PERSONE INDICATE" Ciascuna persona s'intende assicurata per le somme assicurate calcolate dividendo quelle relative alla combinazione scelta per il numero delle persone iscritte nello stato di famiglia o dividendole per due, in base alla volontà espressa di assicurare il nucleo familiare o due persone indentificate: Combinazione SOMME ASSICURATE Morte Invalidità Permanente combinazione B1 Euro 40, , ,00 combinazione B2 Euro 80, , ,00 combinazione B3 Euro 120, , ,00 Esempio: a. se l Assicurato sceglie la combinazione B2 ed Assicurati sono le persone iscritte nel suo stato di famiglia = 4 persone, ogni persona Assicurata ha una somma di Euro ,00 (Euro ,00 / 4 = Euro ,00). b. se l Assicurato sceglie la combinazione B2 ed Assicurati sono la coppia = 2 persone, ogni persona Assicurata ha una somma di Euro ,00 (Euro ,00 / 2 = Euro ,00) Criteri di Indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
3 N FOGLIO N. 3 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all articolo "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente Morte (garanzia operante se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente Invalidità permanente (garanzia operante se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) Se l infortunio ha per conseguenza un Invalidità Permanente, la Società liquida un indennità calcolandola sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta, secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino al con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l arto superiore destro e la mano destra varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l importo liquidato od offerto Franchigia per invalidità permanente Qualora l infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, non si dà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l Invalidità Permanente accertata risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è calcolato con applicazione di una franchigia di 5 punti percentuali sul grado di Invalidità Permanente 2.6. Regolazione del premio Affinché l'assicurazione abbia effetto è necessario che la Contraente comunichi alla Società le generalità delle persone da assicurare così come disposto nell art. 1.2 Denuncia generalità delle persone da assicurare. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 della data di pagamento del premio da parte dell Assicurato al broker Golinucci srl - confermata online tramite carta di credito, paypal, o Mybank. Il premio s'intende stabilito in ragione di: - Euro 5,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme A1; - Euro 10,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme A2; - Euro 20,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme A3; - Euro 40,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme B1; - Euro 80,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme B2; - Euro 120,00 (comprese imposte) combinazione di garanzie e somme B3.
4 N FOGLIO N. 4 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. La copertura assicurativa cesserà un anno esatto dopo la data di inclusione. In nessun caso potranno essere previste inclusioni in garanzia per periodi inferiori all anno. Alla fine di ogni mese, si farà luogo alla regolazione consuntiva del premio in relazione al numero complessivo delle comunicazioni di inclusione risultanti dalle denunce effettuate con le modalità di cui sopra. DELIMITAZIONI 3.1. Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: 1. da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente articolo "Rischio assicurato punto 9); 2. da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo quanto previsto dal precedente articolo "Rischio assicurato punto 10); 3. dalla guida di aeromobili, nonché dal loro uso come membro dell equipaggio; 4. dall'uso, anche come passeggero di: a) mezzi per il volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri deltaplani, parapendio; b) aeromobili di ditte o privati condotti da piloti non professionisti; c) mezzi subacquei; 5. dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; 6. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; 7. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 8. dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; 9. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); nonché quelli causati dalla pratica dei seguenti sports: 10. paracadutismo e sports aerei in genere; 11. tutti quelli costituenti per l'assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali: agente di polizia, carabiniere, agente di guardia di finanza, agente di guardia forestale/caccia/pesca, vigile del fuoco; messo comunale; addetto alla nettezza urbana; postino / portalettere / fattorino; agente di commercio; autista / conducente in genere; tassista; corriere; guardia giurata / trasporto valori; istruttore di scuola guida; venditore ambulante; e, in ogni caso, tutte le attività professionali che prevedono la guida di mezzi di trasporto come attività prevalente.
5 N FOGLIO N. 5 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. Premesso, inoltre, che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto da: alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organico-cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio, al netto dell Imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso Limiti di età L assicurazione vale per le persone che non abbiano compiuto i 80 anni di età. Per le persone che nel corso del contratto raggiungano il 80 anno di età, l assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. Qualora al momento del sinistro l'assicurato abbia superato i 75 anni di età (dai 75 anni compiuti), l'indennizzo verrà calcolato sul 50% delle somme assicurate spettanti rispetto alla combinazione scelta 3.4. Limiti territoriali L'assicurazione vale in tutto il mondo Limite per evento Nel caso di infortunio che in conseguenza di un unico evento colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l esborso massimo complessivo da effettuarsi in base al presente contratto non potrà comunque superare la somma di Euro ,00 Le indennità liquidabili a termini di polizza verranno pertanto proporzionalmente ridotte qualora nel loro complesso eccedessero la somma suddetta. ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 4.1. Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata dal certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di prolungamento dell inabilità temporanea i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile Liquidazione - Anticipi Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.
6 N FOGLIO N. 6 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. L'indennizzo viene corrisposto in Italia in valuta italiana. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo articolo Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale Liquidazione - Anticipi e nei seguenti casi: inabilità temporanea e ricovero in istituto di cura di durata accertata superiore ai due mesi, e semprechè l'assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all articolo Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato, la Società - se richiesto - corrisponderà un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alle certificazioni mediche prodotte alla data della richiesta, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva; invalidità permanente presunta, nel senso che, qualora - trascorsi tre mesi dal termine della cura medica - sia prevedibile che all'assicurato infortunatosi risulti una invalidità permanente di grado superiore al 20%, la Società - se richiesto - corrisponderà un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. Detti anticipi verranno effettuati fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro , Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall articolo "Criteri di indennizzabilità" delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa ad ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Mediazione obbligatoria Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati (art. 4.3), per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito Decreto 28 ). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La Parte che viene chiamata in mediazione (sia Uniqa Assicurazioni Spa, sia l Assicurato) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due Parti. In ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'organismo di Mediazione il
7 N FOGLIO N. 7 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: uniqaassicurazioni@pec.uniqagroup.it 2. a richiedere all'organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell attivazione della procedura sono consultabili all indirizzo internet dell Organismo prescelto Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, di cui all art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio. ALTRI ADEMPIMENTI 5.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Forma delle comunicazioni La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e sulle circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente devono essere fatte per iscritto Pagamento del premio - Decorrenza delle garanzie e periodo di assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'intermediario presso il quale è assegnata la polizza o direttamente alla Società Aggravamento del rischio L'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
8 N FOGLIO N. 8 DI 9 P.M. I. S.a.s. di Rossi Lorena C. DISPOSIZIONI VARIE 6.1. Assicurazione di gruppi Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile Proroga dell'assicurazione II presente contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'intermediario cui è assegnata la polizza Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Obblighi del Contraente nei confronti degli Assicurati Il Contraente si obbliga a fornire a ciascun Assicurato, prima della sua adesione alla copertura assicurativa, copia delle presenti condizioni di assicurazione. Il Contraente si obbliga a portare a conoscenza dell assicurato le informazioni fornitegli dalla Società nel corso del contratto, inerenti a: - trasferimento di agenzia dovuto a cessazione di agenzia; - assegnazione del portafoglio di agenzia ad un nuovo intermediario; - modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale; - acquisizione da parte dell impresa del portafoglio in conseguenza di fusione e scissione Clausola Broker Resta fra le parti convenuto che la Società GOLINUCCI srl viale Bovio Cesena tel qui di seguito nominata Broker, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto. Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs 209/2005.
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