REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO E DI SANZIONI DISCIPLINARI

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5 REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO E DI SANZIONI DISCIPLINARI PARTE I Art. 1. Art. 2. Art. 3. Oggetto del regolamento Ambito di applicazione Obblighi del dipendente PARTE II Art. 4. Art. 5. Art.6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Norme procedurali Competenza del Direttore / Dirigente Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente Competenza dell Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) Responsabilità del direttore/dirigente responsabile. Attività istruttoria Trasferimento o dimissioni del dipendente Diritto di difesa e di accesso Riservatezza e comunicazioni PARTE III Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Sanzioni Determinazione concordata della sanzione Principi e criteri generali di punibilità Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Reintegrazione del Dirigente illegittimamente licenziato o indennità sostitutiva della reintegrazione PARTE IV Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Applicazione della sanzione Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Riapertura procedimento disciplinare Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Rinvio e approvazione 1

6 PARTE I Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento dispone circa lo svolgimento delle procedure disciplinari e l applicazione delle previste sanzioni ai dipendenti dell Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, conformemente a quanto previsto dalle Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgs. 165/2001, dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dalla L. 97/2001, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dai codici deontologici, dai CCNL di area e da ogni loro modifica ed integrazione. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale, il presente regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dell Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia (di seguito Azienda), nonché in posizione di comando presso questa Azienda. Art. 3 Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la propria condotta agli obblighi di diligenza e lealtà, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l interesse pubblico, che deve perseguire, agli interessi privati propri ed altrui, adeguandosi inoltre ai principi del rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta di cui al DPCM e qui integralmente richiamato, agli artt e 2105 del codice civile e rispettando le norme comportamentali stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dai codici deontologici e dai contratti collettivi di lavoro. 2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell efficienza e dell efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 2

7 PARTE II Art. 4 Norme procedurali 1. La violazione, da parte del dipendente, di uno dei precetti richiamati al comma 1 dell art. 3 fa sì che il medesimo venga sottoposto allo specifico procedimento previsto dagli artt. 55 e seguenti del Dlgs. 165/01 e s.m.i., volto ad accertare l esistenza di un eventuale responsabilità disciplinare che, se sussistente, viene sanzionata. 2. L esercizio dell azione disciplinare è obbligatorio e si effettua in maniera tempestiva, secondo le procedure descritte negli articoli seguenti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare, dovuti all omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, è fonte di autonoma responsabilità disciplinare per i soggetti responsabili, sanzionabile a norma di legge e di contratto. Art. 5 Competenza del Direttore / Dirigente Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente 1. Quando la sanzione applicabile rientri tra quelle di minore gravità e cioè quelle comprese tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare è di competenza del Direttore / Dirigente Responsabile del servizio di appartenenza il quale, avuta notizia di comportamenti punibili con le anzidette sanzioni, senza indugio e comunque non oltre venti giorni, contesta per iscritto l addebito al dipendente, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario. 2. La contestazione degli addebiti al dipendente deve essere esaustiva, ovvero contenere tutti gli elementi utili, connessi e consequenziali, al fine di consentire un idoneo esercizio del diritto di difesa; in particolare dovrà contenere la descrizione il dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare del dipendente. 3. Nel termine fissato, il dipendente può presentarsi personalmente, anche facendosi assistere da un rappresentante ai sensi dell art.11, presentare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, a pena di decadenza, formulare - per una sola volta - motivata istanza di rinvio del termine per l esercizio del proprio diritto di difesa. 4. All incontro fissato per la difesa, che si svolge in forma riservata, il dipendente espone le sue giustificazioni sui fatti contestati; possono inoltre essergli rivolte domande in merito a fatti e circostanze che risultino dagli atti del procedimento e in merito agli assunti difensivi. 3

8 5. Entro sessanta giorni dalla contestazione dell addebito, a pena di decadenza, il procedimento disciplinare deve essere concluso salvo il caso in cui il differimento previsto al comma 3 sia superiore a dieci giorni. In quest ultima ipotesi il termine finale del procedimento disciplinare verrà prorogato in misura corrispondente. 6. Il Direttore / Dirigente competente può individuare, nell ambito del proprio servizio, un dipendente al quale far svolgere funzioni di segreteria in relazione ai procedimenti disciplinari dallo stesso attivati. 7. Ogni atto di contestazione disciplinare e i relativi atti di conclusione del procedimento, sia nel caso di irrogazione di una sanzione sia nel caso di provvedimento di archiviazione, devono essere tempestivamente trasmessi in copia alla segreteria dell Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per le finalità di cui al successivo art.6, commi 5 e 6. Art. 6 Competenza dell Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) 1. L Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD) viene individuato con delibera del Direttore Generale, secondo quanto previsto dall art. 55 bis comma 4 del D.Lgs.165/01. E composto da un Dirigente Responsabile e da un segretario e si può avvalere, per le funzioni istruttorie, di un Funzionario individuato dalla Direzione Medica Ospedaliera ovvero dalla Direzione delle Professioni Sanitarie in relazione all Area contrattuale ed al singolo caso per il quale si procede. In sede di audizione, l UPD è validamente costituito con la presenza del responsabile e del segretario. Il Responsabile, il segretario e il funzionario istruttore, qualora individuato, possono compiere atti istruttori, anche singolarmente. Gli atti e i verbali sono sottoscritti dal responsabile e dal segretario, allorquando questi ne abbia curato la redazione. 2. Tutte le volte che la sanzione astrattamente applicabile sia più grave di quelle di cui al comma 1 dell art. 5, il procedimento disciplinare è di competenza dell UPD, al quale il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora deve trasmettere gli atti entro 5 giorni dalla notizia dell infrazione, dandone contestuale comunicazione all interessato. Il termine per la contestazione dell addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ovvero dalla data nella quale l ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell infrazione. 3. L UPD applica la medesima procedura prevista al precedente articolo 5 ma i termini sono raddoppiati. 4. Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare inizia a decorrere dalla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione, anche se avvenuta da parte del Direttore / Dirigente responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore. 5. La segreteria dell UPD conserva, in apposito archivio riservato, gli atti principali di ciascun procedimento, anche se di competenza dei Direttori/Dirigenti responsabili di struttura, sia ai fini di monitoraggio generale che di assolvimento degli obblighi di comunicazione periodica al dipartimento della Funzione Pubblica. 6. E cura della medesima segreteria dell UPD disporre la trasmissione degli atti di irrogazione delle sanzioni alle strutture competenti per le eventuali conseguenze sul trattamento giuridico ed economico del lavoratore. 4

9 7. L UPD svolge inoltre attività di supporto e consulenza ai direttori/dirigenti responsabili della gestione dei procedimenti disciplinari di loro competenza. Art. 7 Responsabilità del Direttore / Dirigente responsabile 1. Per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 bis comma 7 e 55 sexies comma 3, si procederà secondo quanto descritto al precedente art. 5 ma i termini saranno raddoppiati e le determinazioni conclusive del procedimento verranno adottate dal Direttore Generale. Art. 8 Attività istruttoria 1. L attività istruttoria non sospende né differisce i termini del procedimento nemmeno quando si acquisiscano da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. 2. Ogni pubblico dipendente che, per ragioni d ufficio o di servizio, sia a conoscenza di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso e, senza giustificato motivo, rifiuti la collaborazione richiestagli ovvero renda dichiarazioni false o reticenti è soggetto all applicazione, da parte dell autorità procedente con provvedimenti finali del Direttore Generale, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione commisurata alla gravità dell illecito contestato, fino ad un massimo di quindici giorni. Art. 9 Trasferimento o dimissioni del dipendente 1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 2. In caso di dimissioni del dipendente, se per l infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 5

10 Art. 10 Diritto di difesa e di accesso 1. Il dipendente durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 2. Delle giustificazioni addotte a propria difesa dal dipendente o dal suo procuratore in sede di audizione, si prende atto in apposito verbale, redatto in forma sintetica. 3. Al dipendente o al suo difensore, munito di delega formale, è consentito l accesso al fascicolo disciplinare in tempo utile per la difesa, mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti e di tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Art. 11 Riservatezza e comunicazioni 1. Per tutti gli atti formali, in partenza o in arrivo ed inerenti ai procedimenti disciplinari, si utilizza un protocollo riservato. 2. In tutte le fasi della procedura vige il principio della massima riservatezza, nel rispetto della dignità del dipendente e di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel procedimento. 3. Le comunicazioni ai dipendenti avvengono tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano o invio di raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 4. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell addebito, il dipendente può indicare altresì un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica a cui desideri ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento. 6

11 PARTE III Art. 12 Sanzioni 1. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi e dagli artt. 55 e seguenti del Dlgs. 165/01 e s.m.i. Si applicano inoltre, per espresso richiamo dell art.2 comma 2 del Dlgs. 165/01 e s.m.i., le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa. 2. Per le aree della dirigenza, nei casi in cui la sanzione applicabile sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l Azienda in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire per un massimo di 30 giorni lavorativi rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione. 3. In relazione alla specificità della funzione della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all art. 26 del CCNL del 10 febbraio Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall art. 55 sexies, comma 3 e dall art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. Art. 13 Determinazione concordata della sanzione 1. I dipendenti con qualifica dirigenziale possono concordare in via conciliativa la sanzione disciplinare da applicare come previsto dagli artt. 12 dei CCNL integrativi dei CCNL area Dirigenza Medico Veterinaria e area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa. Art.14 Principi e criteri generali di punibilità 1. Nell applicazione delle sanzioni è da rispettare il principio di gradualità e proporzionalità delle stesse, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall art. 55 e ss. del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i. Il tipo e l entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai criteri generali stabiliti rispettivamente dai CCNL dell area Comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa vigenti. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico 7

12 procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. Qualora, conclusa l istruttoria, si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, viene disposta la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all interessato. 4. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. Art. 15 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. L Azienda, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Per i dipendenti con qualifica dirigenziale, tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. 2. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell anzianità di servizio. 8

13 PARTE IV Art. 16 Reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato o indennità sostitutiva Si richiamano gli artt. 14 e 15 dei CCNL integrativi dei CCNL area Dirigenza Medico Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa. Art. 17 Applicazione della sanzione Le sanzioni, una volta irrogate e comunicate all interessato, sono immediatamente esecutive. Per ragioni di garanzia di continuità dei servizi, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora può posticiparne l applicazione fino a un massimo di 30 giorni. Art. 18 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Si richiamano le previsioni dell art. 55 ter comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e smi. Art. 19 Riapertura del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare, non sospeso, che viene definito diversamente rispetto a quello penale, viene riaperto se: a) si conclude con l irrogazione di una sanzione mentre il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione la quale riconosce che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso; b) si conclude con l archiviazione mentre il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di condanna; c) si conclude con l irrogazione di una sanzione diversa da quella del licenziamento qualora dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitato al dipendente in sede disciplinare comporta tale sanzione. 2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la riapertura consegue all istanza di parte da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale; nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il procedimento viene riaperto d ufficio. 3. La riapertura del procedimento disciplinare deve avvenire entro sessanta giorni da quando l Azienda riceve comunicazione della sentenza o dalla presentazione dell istanza di cui al comma precedente ed è concluso entro centottanta giorni. 9

14 Art. 20 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Sospensione obbligatoria Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione e sospensione dall incarico dirigenziale eventualmente conferitogli, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Sospensione facoltativa L azienda, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. 3. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. Art. 21 Rinvio e approvazione 1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai CCNL vigenti. 2. Il presente regolamento è stato approvato con Delibera n. del. 10

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