SERAM S.p.A. Gestione dei rifiuti PR SGSL 16

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2 Pag. 2 di 14 INDICE INDICE SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI DEFINIZIONI RESPONSABILITA' GENERALITA Definizione di rifiuto PRODUZIONE DEL RIFIUTO STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI Area di stoccaggio temporaneo per rifiuti speciali pericolosi Cassone di stoccaggio temporaneo per materiali da imballaggio ( codice C.E.R ) Area di stoccaggio temporaneo per materiali ferrosi ( codice C.E.R ) Cassonetto di stoccaggio temporaneo per vetro Cassonetto di stoccaggio temporaneo per materiali plastici Bidone di stoccaggio temporaneo per RSU Serbatoio di stoccaggio temporaneo acque emunte Contenitore per apparecchiature elettroniche Altre tipologie di stoccaggio temporaneo GESTIONE DELLO STOCCAGGIO TEMPORANEO Registro Di Carico e scarico TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Caratterizzazione e analisi Condizionamento del rifiuto Trasporto e conferimento del rifiuto Trattamento e smaltimento del rifiuto Documentazione... 14

3 Pag. 3 di 14 ELENCO DEI DESTINATARI N. copie Destinatari 1 Presidente del CdA 1 Gestore (Direttore) 1 RSGSL 1 RLSA 1 Capo turno Operatore Responsabile Skytanking Responsabile RAI Aeroporti di Roma Altro: 1. SCOPO Scopo di questa procedura è definire i criteri, le responsabilità e le modalità operative affinché le operazioni di gestione interna e conferimento all esterno dei rifiuti, pericolosi e non, avvengano nel rispetto delle prescrizioni normative e di legge ed in conformità a quanto enunciato nella Politica Ambientale SERAM. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Dal 25 novembre 2010 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall art.10, introduce le seguenti specifiche andando a modificare la parte IV del DLgs 152/2006: Il deposito temporaneo è definito all articolo 10 comma 1 lett. bb dello stesso D.Lgs. 205/2010 come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti a precise condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con

4 Pag. 4 di 14 cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metr\i cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Inogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; Rispetto al dl 152/2006, il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i non pericolosi, mentre per i pericolosi il limite era di 10 mc. L art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di rifiuti pericolosi. Quindi se non si avessero rifiuti pericolosi, si può arrivare ad avere sino a 30 mc di rifiuti non pericolosi in deposito. E mantenuto, in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità. In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all anno. Etichettatura rifiuti in deposito temporaneo Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose. Per i pericolosi è sufficiente apporre la R su fondo giallo, il tipo di rifiuto e il relativo codice CER sul contenitore nel rispetto della legislazione in materia di rifiuti, più eventuale etichettatura ADR da applicare in funzione della classificazione del rifiuto se il trasporto deve essere effettuato secondo i criteri definiti dall accordo ADR, in quanto le due normative rimangono distinte tra loro e non sovrapponibili. 3. RIFERIMENTI Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale ; Decreto legislativo del 03/12/2010 n.205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Decreto Ministeriale del 08/03/2010 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri

5 Pag. 5 di 14 Decreto Ministeriale del 13/05/2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche Decreto Ministeriale del 22/10/2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s- bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. Decreto Ministeriale del 08/04/2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 152/2006 Decreto legislativo del 16/01/2008 n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 D.P.C.M. del 07/03/2007 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 Decreto Ministeriale del 05/04/06, n. 186 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Decreto legislativo del 03/04/2006, n Allegato D parte IV Elenco europeo rifiuti (CER) Decreto Ministeriale del 05/07/2005 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti Decreto Ministeriale del 27/07/2004 Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio Decreto Ministeriale n. 167 del 03/06/2004 Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante norme di attuazione di direttive dell Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti. Decreto Ministeriale del 05/02/2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto Decreto Ministeriale n. 161 del 12/06/2002 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate Direttiva del 09/04/2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. Decreto Ministeriale del 23/04/1999 Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione delle

6 Pag. 6 di 14 garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti" Decreto Ministeriale n. 406 del 28/04/1998 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Decreto Ministeriale del 05/02/1998 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Decreto legislativo del 05/02/1997, n. 22 (articolo 30) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Decreto Ministeriale del 08/10/1996 Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti Decreto Ministeriale del 13/12/1995 Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti 4. DEFINIZIONI Sono valide le definizioni e le abbreviazioni riportate nel Glossario del Manuale SGSL.

7 Pag. 7 di RESPONSABILITA' AZIONE FUNZIONE Elaborazione procedura Distribuzione procedura Informazione e formazione Applicazione procedura Controllo applicazione, segnalazione di non conformità Audit Presidente del CdA x Gestore x x x x x x RSGSL x x x x x x x x Delegato alla gestione dei rifiuti x x RLSA x x Capi Turno x x Operatori x x Addetto Manutenzione x x Personale Amministrativo x Responsabile Skytanking Responsabile RAI Imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi x x Altri Registrazioni Revisione e aggiornamento

8 Pag. 8 di GENERALITA Poiché i rifiuti, in generale, costituiscono un pericolo per l ambiente, oltre che un costo, la condotta delle operazioni SERAM, dovrà essere tale da minimizzare la quantità di rifiuti prodotta. E compito quindi della struttura aziendale analizzare l efficienza di impianti e operazioni. 6.1 Definizione di rifiuto Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Le regole e le procedure da utilizzarsi per lo stoccaggio temporaneo il trasporto e lo smaltimento del rifiuto saranno riportate nei paragrafi seguenti e negli allegati a questa procedura 7. PRODUZIONE DEL RIFIUTO Qualunque dipendente aziendale che, nel corso delle proprie operazioni istituzionali produca un rifiuto, ovvero si accorga della sua produzione, deve comportarsi come segue: Raccogliere il rifiuto avendo cura che questo non vada in contatto con altri materiali, e avendo cura di non inquinare con lo stesso, ne acqua, ne terreno, ne altre materie e tanto meno altri rifiuti; Depositare il rifiuto nel relativo contenitore omologato e quando questo è pieno avvertire il Responsabile, Salute Sicurezza e Ambiente aziendale del rifiuto prodotto, il quale controlla la qualità dell imballo, la corretta identificazione, infine valuta i volumi ed inserisce il rifiuto prodotto nel registro di carico e scarico (codice CER, la quantità presunta di rifiuto prodotto) in modo da poter programmare le attività di conferimento allo smaltitore, all interno dei vincoli dati dalla legislazione vigente; Per tutti i rifiuti, esclusa l acqua di falda, tale operazione verrà effettuata volta per volta al riempimento del contenitore. Per l acqua di falda invece verrà effettuata una operazione di pesatura contestualmente al conferimento allo smaltitore. Il rifiuto deve essere quindi temporaneamente stoccato, in attesa dello smaltimento, con i criteri dati nel successivo par.8 Stoccaggio temporaneo rifiuti; Se per l ingresso di una nuova materia prima, nuovo semilavorato, nuovi imballaggi o per un diverso processo produttivo viene creata una nuova tipologia di rifiuto, il Responsabile, Salute Sicurezza Ambiente aziendale è tenuto ad interpellare i consulenti e le ditte specializzate e (previa verifica anche tramite analisi se occorrenti) attribuisce il codice rifiuto, lo identifica e ne stabilisce la corretta gestione.

9 Pag. 9 di STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI SERAM ha disponibili alcune aree o recipienti destinati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Queste sono suddivise in funzione della tipologia di rifiuto da immagazzinare. In particolare si hanno: Area di stoccaggio temporaneo per rifiuti speciali pericolosi; Cassone di stoccaggio temporaneo per materiali da imballaggio; Area di stoccaggio temporaneo per materiali ferrosi; Cassonetto di stoccaggio temporaneo per vetro; Cassonetto di stoccaggio temporaneo per materiali plastici; Bidone di stoccaggio temporaneo per RSU; Serbatoio di stoccaggio temporaneo acque emunte; Contenitore per apparecchiature elettroniche; Queste aree vanno utilizzate con i criteri dati nel seguito. Nel caso di esigenze particolare possono essere utilizzate per lo stoccaggio temporaneo altre aree, con i criteri descritti in seguito; 8.1 Area di stoccaggio temporaneo per rifiuti speciali pericolosi L area di stoccaggio temporaneo per rifiuti speciali e pericolosi è disponibile nel deposito Ovest sul retro dei serbatoi Tk 11 e Tk 9. Tale area è completamente pavimentata, realizzata come un bacino, e recintata. L area è in generale dedicata ai rifiuti speciali pericolosi, ma può anche essere utilizzata per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi. Una parte dell area è coperta da una tettoia in modo da poterci immagazzinare rifiuti che devono restare secchi All interno di questa area i rifiuti vanno stoccati con le seguenti modalità: I rifiuti devono essere separati tra di loro e raggruppati per i relativi codici CER (Codice Europeo Rifiuto); E assolutamente vietata la miscelazione di rifiuti tra di loro o anche il solo contatto; Ogni tipo di rifiuto deve essere stoccato in apposito contenitore omologato per il rifiuto in questione; I rifiuti non possono essere accatastati tra di loro; Devono essere rispettati i limiti di volume e di tempo posti dalla legislazione vigente per gli stoccaggi temporanei.

10 Pag. 10 di Cassone di stoccaggio temporaneo per materiali da imballaggio ( codice C.E.R ) Tale cassone è posizionato nel deposito Est in prossimità del passaggio verso il deposito Ovest. In tale cassone, come risulta dalla denominazione, vanno stoccati imballaggi non pericolosi. In particolare i materiali degli imballaggi (legno, carta, polistirolo etc.) devono essere privi di contaminati (es. olio carburante etc.) altrimenti essi diventano rifiuti speciali pericolosi e vanno trattati come tali; 8.3 Area di stoccaggio temporaneo per materiali ferrosi ( codice C.E.R ) I rifiuti ferrosi (carpenterie, tubazioni etc.) vanno stoccati in un area dedicata, opportunamente pavimentata in modo da evitare il contatto dei materiali ferrosi con il terreno. Nel caso in cui sui materiali ferrosi siano presenti altri tipi di rifiuto (es. tubazioni con copertura bituminosa) questo va rimosso prima dello stoccaggio e trattato in conformità con il proprio CER. 8.5 Cassonetto di stoccaggio temporaneo per vetro (codice C.E.R ) Tutti i rifiuti in vetro (bottiglie etc.) vanno immagazzinati in apposito cassonetto per vetro disponibile nel deposito temporaneo Ovest; 8.6 Cassonetto di stoccaggio temporaneo per materiali plastici (codice C.E.R ) Tutti i rifiuti in materiali plastici (bottiglie etc.) vanno immagazzinati in apposito cassonetto per plastica disponibile nell area tra gli uffici e il serbatoio acqua antincendio A-1; 8.7 Bidone di stoccaggio temporaneo per RSU Gli RSU vanno immagazzinati in apposito bidone disponibile nell area tra gli uffici e il serbatoio acqua antincendio A Serbatoio di stoccaggio temporaneo acque emunte (codice C.E.R ) Le acque emunte del sistema MISE / MISO sono stoccate, in attesa di smaltimento, mnel serbatoio Tk 2, dedicato allo scopo. Le acque di flussaggio dei piezometri possono essere stoccate temporaneamente in apposite cisternette.

11 Pag. 11 di Contenitore per apparecchiature elettroniche (codice C.E.R ) Schede elettroniche, computers, strumenti e simili devono essere stoccati nel deposito temporaneo Ovest in apposito cassone; 8.10 Altre tipologie di stoccaggio temporaneo Alcune tipologie di rifiuti (es. inerti o terre di scavo), possono essere sottoposte a stoccaggio temporaneo anche in parti d impianto non dedicate, fatto salvo che: Lo stoccaggio sia utilizzato per lo stretto tempo necessario ad organizzare lo smaltimento; L area utilizzata sia adeguatamente pavimentata e isolata dal resto dell impianto; Non vi siano possibilità di inquinamento di suoli, acque e aria; 9. GESTIONE DELLO STOCCAGGIO TEMPORANEO Dal 25 novembre 2010 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall art.10, introduce le seguenti specifiche andando a modificare la parte IV del DLgs 152/2006: Il deposito temporaneo è definito all articolo 10 comma 1 lett. bb dello stesso D.Lgs. 205/2010 come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti a precise condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metr\i cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose;

12 Pag. 12 di 14 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; Rispetto al dl 152/2006, il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i non pericolosi, mentre per i pericolosi il limite era di 10 mc. L art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di rifiuti pericolosi. Quindi se non si avessero rifiuti pericolosi, si può arrivare ad avere sino a 30 mc di rifiuti non pericolosi in deposito. E mantenuto, in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità. In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all anno. Etichettatura rifiuti in deposito temporaneo Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose. Per i pericolosi è sufficiente apporre la R su fondo giallo, il tipo di rifiuto e il relativo codice CER sul contenitore nel rispetto della legislazione in materia di rifiuti, più eventuale etichettatura ADR da applicare in funzione della classificazione del rifiuto se il trasporto deve essere effettuato secondo i criteri definiti dall accordo ADR, in quanto le due normative rimangono distinte tra loro e non sovrapponibili. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti va rigorosamente mantenuto entro i limiti stabiliti dalla legge (D. Lgs)205/ Registro Di Carico e scarico Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. 10. TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI In generale SERAM tenderà ad operare nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, con un contratto di appalto del tipo contratto quadro con una società specializzata nel campo. Il contratto sarà assegnato con opportuna gara, mediamente a cadenza biennale. Il capitolato di appalto conterrà le seguenti clausole vincolanti per il trasportatore / smaltitore:

13 Pag. 13 di 14 Iscrizione all all Albo Nazionale Gestione Rifiuti istituito dal D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla L. 441/87; Dichiarare in maniere preventiva e impegnativa le modalità e gli impianti e i criteri di smaltimento delle singole tipologie di rifiuto; Per gli impianti di smaltimento utilizzati, fornire la documentazione di iscrizione all'albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006; Lo smaltimento avverrà esclusivamente con gli impianti indicati a SERAM. Fatta eccezione che questi, per qualsiasi motivo, non siano in operazione. In questo caso il contractor proporrà a SERAM degli impianti alternativi, corredando la proposta con le relative autorizzazioni e certificazioni. L utilizzo di questi impianti alternativi potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Management SERAM; Nella fase di valutazione tecnica delle offerte dei contractor effettuata durante la gara, si dovranno favorire, per quanto possibile, i contractor che effettuano direttamente lo smaltimento. Il Contractor provvederà, nell ambito del suo scopo contrattuale, a tenere aggiornata la SERAM relativamente ad eventuali modifiche autorizzative sue e degli eventuali altri smaltitori da lui indicati Caratterizzazione e analisi Il rifiuto da smaltire deve essere stato adeguatamente sottoposto ad analisi chimche ne ne caratterizzino la tipologia ed il relativo CER. Il prelievo dei campioni sarà effettuato 10.2 Condizionamento del rifiuto In base al codice C.E.R. attribuito, il rifiuto sarà condizionato, a cura dell appaltatore, in idonei contenitori conformi alla normativa vigente. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all ambiente Trasporto e conferimento del rifiuto Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei e conformi alla normativa vigente. In generale tali mezzi possono essere: cassoni carrabili, bilici, rimorchi e/o, comunque, mezzi idonei al trasporto del rifiuto avente il codice C.E.R. determinato. Fatto salvo che il peso del rifiuto riportato sui documenti sarò quello a destinazione, dovrà essere comunque effettuato in SERAM una verifica del peso in uscita. A questo scopo se non risulta possibile conoscere preventivamente il peso diretto del rifiuto, occorrerà procedere al peso del veicolo di trasporto vuoto (tara) e del veicolo di trasporto con rifiuto. Il peso del carico risulterà, ovviamente dalla differenza delle due pesate. Ogni conferimento sarà accompagnato da idonei documenti per il trasporto, così come determinato dal D. Lgs 152/06.

14 Pag. 14 di 14 La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso alla SERAM entro tre giorni dal conferimento tramite fax e/o . I pesi riscontrati a destino dovranno essere puntualmente riportati sulla copia dei documenti per il trasporto Trattamento e smaltimento del rifiuto I rifiuti dovranno essere avviati agli impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'appaltatore in sede di offerta. Non è consentito l invio di rifiuti ad altri impianti di stoccaggio / trattamento / smaltimento, anche se autorizzati dalle Autorità competenti, senza approvazione scritta da parte di SERAM. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore: a) comunicare a SERAM l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che si propone di utilizzare; b) trasmettere a SERAM la seguente documentazione: eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente capitolato, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall 'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti. Sulla base di quanto sopra il Management SERAM concederà, oppure negherà l autorizzazione al conferimento nel sito alternativo proposto. Come già citato l autorizzazione dovrà essere per iscritto Documentazione A completamento dello smaltimento, il Contractor invierà a SERAM la relativa quarta copia del formulario timbrata dall impianto di smaltimento. In attesa dell entrata in vigore del decreto SISTRI Lanormativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti e di trasporto prevede : REGISTRO DI CARICO E SCARICO PRIMA E QUARTA COPIA FORMULARIO DICHIARAZIONE ANNUALE MODELLO UNICO (MUD) AUTORIZZAZIONI AL TRASPOSRTO RELATIVE AI CODICI C.E.R. AUTORIZZAZIONI DELL IMPIANTO DI SMALTIMENTO RELATIVE AI CODICI C.E.R.

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