MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE D.M. 24 Ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva
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4 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE D.M. 24 Ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva Art. 9. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.
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6 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all articolo Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
7 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 2823; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
8 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell articolo 34, comma 2.
9 Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Articolo 20 Prescrizione. 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i dodici mesi (1). Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale (2). (1) Termine così fissato dall'art. 12, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n (2) Vedi, anche, l'articolo 301 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
10 Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Articolo 21 Verifica dell'adempimento. 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (1). 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. (1) La somma indicata dal presente comma è stata ridotta alla metà dall'art. 12, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.
11 Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Articolo 23 Sospensione del procedimento penale. 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
12 Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Articolo 24 Estinzione del reato. 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2.Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
13 Corti d'appello di Bologna e Firenze "... la disciplina di cui al DM 12/12/00 non deve essere interpretata alla luce del DM 27/10/07 e dunque restrittivamente sia per quanto attiene alla tipologia di violazioni (solo quella dell'allegato A), sia per quanto attiene alle modalità dell'accertamento (con provvedimento definitivo amministrativo o giudiziale)". "... l'adempimento delle prescrizioni imposte all'ausl e il pagamento in sede amministrativa presuppongono la sussistenza della violazione, venendo eliminate unicamente le conseguenze sanzionatorie".
14 Di conseguenza "... nell'ipotesi in cui venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione contributiva, la mancanza dei requisiti previsti, l'inail procederà all'annullamento o alla revoca del beneficio con richiesta di pagamento dei maggiori premi dovuti".
15 Il verbale redatto dagli ispettori del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 758 del 1994 non è un atto amministrativo e non può essere impugnato davanti al Giudice amministrativo "...l'atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dall'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all'impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il Giudice amministrativo difetta di giurisdizione" (Cons. di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5821).
16 Cass. Civ. Sez. Unite, 9 marzo 2012, n "...la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p.. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al Giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione".
17 Art Codice Penale Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
18 Art Codice Penale Effetti della sospensione e della interruzione...in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere...
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