TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro. ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L , n. 92

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1 N. 81/2014 sezione controversie di lavoro TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L , n. 92 Il tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del magistrato dott. Giorgio Flaim, letti gli atti ed i documenti prodotti, sentite le parti all udienza del , lette le note finali autorizzate, che entrambe le parti hanno depositato entro i termini rispettivamente assegnati, OSSERVA i fatti rilevanti ai fini della decisione Dalla miriade di fatti allegati dai ricorrenti appare opportuno evidenziare quelli rilevanti ai fini della decisione: I) In data FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., quale parte affittante, e GLAS VETRO ALPI s.r.l., quale parte affittuaria, hanno stipulato un contratto di affitto di azienda (doc. 10 fasc. ric.). Per quanto qui rileva, tale negozio contiene una clausola manifestamente contraria alla norma imperativa ex art co.1 e 4 cod.civ. ( 1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,

2 2 preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda ), laddove si conviene che i dipendenti medesimi, nonché ogni relativo diritto e obbligo, non sono oggetto del presente contratto e rimangono, quindi, di conseguenza di competenza esclusiva della parte concedente. Quindi, in ragione dell eterointegrazione del contratto ex art cod.civ. ( Inserzione automatica delle clausole - Le clausole, prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti ), i ricorrenti, a far data dal , sono passati alle dipendenze del cessionario GLAS VETRO ALPI s.r.l., conservando tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in precedenza costituito con il cedente FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C.. Parte convenuta GLAS VETRO ALPI s.r.l. vi si oppone per due ragioni, entrambe non condivisibili. 1) Afferma (pag. 20 della memoria di costituzione) che quello stipulato in data non può considerarsi affitto di azienda perché,,, era esclusa la maggior parte dei beni produttivi (impianti e macchinari), di proprietà del leasing, i cui contratti erano stati disdettati, oltre che la forza lavoro. Orbene, come riconosce parte convenuta, che ammette di sostenere la sua tesi a dispetto del nomen iuris utilizzato dalle parti, l autonomia privata dei contraenti (ivi compreso GLAS VETRO ALPI s.r.l.), si è espressa in senso diametralmente opposto (e nono solo in data , ma anche successivamente il quando hanno concluso un accordo di risoluzione consensuale di contratto di affitto di azienda sub doc. 7 fasc. conv.). La circostanza non è decisiva (non essendo le parti libere di determinare arbitrariamente la natura giuridica del negozio), ma certamente di grande rilevanza, se è vero che l autonomia privata è espressione del diritto di libertà economica ex art. 41 Cost. (ex plurimis Cass , n ;) e, quindi, non solo il nomen iuris attribuito dai contraenti assume rilievo ermeneutico, ma il giudice (al quale l ordinamento attribuisce il potere di qualificare giuridicamente il negozio), deve, qualora ritenga di sconfessare la volontà espressa dalle parti, indicare minuziosamente gli elementi di fatto che determinano la sussunzione del

3 3 contratto in un tipo negoziale diverso da quello indicato dai contraenti (basti pensare alla sterminata giurisprudenza in tema autonomia/subordinazione nei rapporti di lavoro). In proposito parte convenuta menziona due circostanze: a) evidenzia che il contratto del esclude dal proprio oggetto la forza lavoro ; sennonché appare evidente come non possa essere attribuito valore interpretativo alla violazione di una norma imperativa che determina l integrazione autoritativa del contratto, qual è l art co1 cod.civ.; b) dal contratto del viene esclusa la maggior parte dei beni produttivi (impianti e macchinari), di proprietà del leasing, i cui contratti erano stati disdettati ; neppure tale elemento appare in grado di sconfessare la volontà espressa dai contraenti (ivi compreso GLAS VETRO ALPI s.r.l.); l art co.5 precisa che si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ; ad avviso della Suprema Corte (ex multis Cass , n ; Cass , n ;), perché possa ravvisarsi il trasferimento d'azienda ex art cod.civ., comportante la continuazione dei rapporti di lavoro, il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti che permette di ravvisare il trasferimento; nel caso in esame l estinzione dei contratti di leasing stipulati dalla cedente non ha determinato il venir meno dell organizzazione con cui la stessa esercitava la propria attività d impresa; infatti già in sede negoziale GLAS VETRO ALPI s.r.l. si è dichiarata edotta del fatto che dovranno essere sottoscritti, a propria cura e spese, nuovi contratti di locazione con la proprietà degli immobili nei quali l azienda è esercitata e dei predetti impianti e macchinari, il che costituisce la prova lampante che, nonostante l interruzione dei rapporti di leasing, si è conservata la destinazione dei beni all esercizio della medesima impresa;

4 4 inoltre è agevole rilevare che, secondo quanto espressamente convenuto dalle parti ( L azienda affittata è comprensiva di tutte le attrezzature, mobili, impianti, macchinari, e degli altri beni aziendali come meglio identificati nell inventario allegato al presente atto sotto la B, nonché di tutte le relative licenze commerciali, ivi compreso il marchio FORTGLAS ancorché non registrato, nonché le relative certificazioni ), hanno costituito oggetto di cessione diretta una serie di beni materiali ed immateriali certamente sufficiente a ravvisare quella funzione unitaria e strumentale che permette di ravvisare il trasferimento di azienda ex art cod.civ.; da ultimo è agevole rilevare che la stessa clausola in tema di beni in leasing è contenuta anche nel secondo contratto di affitto di azienda stipulato dalle stesse parti in data , le quali si sono ben guardate dal contestarne la natura giuridica (su cui, anzi, hanno fondato molte delle loro difese). 2) Secondo parte convenuta l accordo 6 novembre 2012 sottoscritto innanzi alla Provincia di Trento tra FORTGLAS, la RSU aziendale e le OO.SS. costituisce un accordo sindacale sussumibile in quello ex art. 47 co.4bis lett. a) L , n. 428, atteso che ha chiaramente riconosciuto l esistenza di una situazione di crisi aziendale che imponeva il ricorso alla CIGS per cessazione dell attività, dando atto delle trattative pendenti con GLAS VETRO per l eventuale prosieguo dell attività da parte di quest ultima e ammettendo la possibilità che il riassorbimento del personale in forza a FORTGLAS fosse limitato, per il primo semestre, a 14 dipendenti ; si tratta di assunti non persuasivi: l art. 47 co.4bis lett. a) L. 428/1990 dispone che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell occupazione, l articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende ; se ne desume agevolmente che, ai fini della deroga alle previsioni dell art cod.civ., è necessario che il datore di lavoro stipuli con il sindacato un vero e proprio accordo in ordine al mantenimento, anche parziale, dell occupazione; di contro risulta per tabulas (doc. 1.a) fasc. conv.) che in data non è stato stipulato alcun accordo, ma si è solamente svolto l esame congiunto ex art. 2 d.p.r , n.

5 5 21 ( 1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. 2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale ); ancor più specificamente, nessun accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell occupazione (come richiede l art. 47 co.4bis lett. a) L. 428/1990) è stato raggiunto, ma il contenuto del verbale redatto nell occasione (ancora doc. 1.a) fasc. conv.) appare pienamente conforme alla previsione ex art. 2 co.3 d.p.r. 218/2000 ( Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnicoorganizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione ), atteso che in punto mantenimento dell occupazione non vi è stata l assunzione di alcun obbligo, ma si è solamente previsto che almeno 14 unità, tra qualifiche operai ed impiegatizie, potranno trovare occupazione entro il primo semestre di intervento CIGS, con riferimento ad una nuova iniziativa imprenditoriale interessata a proseguire l attività; le trattative sono attualmente in essere. II) In data FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. comunicava (doc. 8 fasc. conv.), in applicazione dell art. 47 co.1 L. 428/1990 ( Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se

6 6 precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi ) alle organizzazioni sindacali FEMCA-CISL e UILCEM-UIL l intenzione di procedere, entro la metà di gennaio 2013, alla cessione della piena ed esclusiva proprietà di parte dell azienda, ovvero dell azienda con prospettiva di parziale mantenimento dell occupazione del relativo personale dipendente, all oggi stimabile in n. 14 unità Tale specifica operazione di cessione aziendale (prevedibilmente per affitto) contemplerà dunque la stipula tra le parti sociali di un accordo ai sensi dell art. 47 commi 2 e 4bis della Legge n. 428/1990. Appare evidente come tale comunicazione contenga una falsa rappresentazione della realtà, omettendo del tutto di rendere edotto il sindacato della pregressa stipulazione, in data , del contratto di affitto di azienda menzionato sub I); ciò comporta anche la violazione del precetto ex 47 co.1 L. 428/1990, secondo cui la comunicazione ivi prescritta deve essere effettuata almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. Entrambi i vizi avranno conseguenze in ordine alla validità del successivo accordo ex art. 47 co.4bis L. 428/1990, stipulato in data , di cui al punto III). III) In data (ad ora imprecisata, ma verosimilmente in un momento precedente la stipulazione dei negozi sub IV) e V), essendo quest ultima avvenuta alle ore 19,15 ed alle ore 19,50, ad opera degli stesse rappresentanti delle due società) FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C, GLAS VETRO ALPI s.r.l., la r.s.u. Fortglas e le organizzazioni sindacali FEMCA-CISL e UILCEM-UIL procedevano (doc. 10 fasc. conv,) all esame

7 7 congiunto ex art. 47 co.2 L. 428/1990 ( Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo ) e stipulavano un accordo ex art. 47 co. 4bis L. 428/1990 ( Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell occupazione, l articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ). Sia l esame congiunto, sia la stipulazione dell accordo in deroga all art cod.civ. si svolgevano sul falso presupposto (quale conseguenza della falsa rappresentazione contenuta nella comunicazione ex art. 47 co.1 L. 428/1990 e della violazione del termine pure ivi stabilito, come già evidenziato sub II)) che il trasferimento di azienda mediante affitto da FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. a GLAS VETRO ALPIN s.r.l. non fosse ancora avvenuto (come emerge per tabulas: le parti hanno approfondito l esame ed il confronto in particolare sui motivi del rogitando trasferimento per affitto alla cessionaria, programmato entro la metà di gennaio 2013 dell azienda della cedente ); tale elemento appare sufficiente per affermare l invalidità dell accordo sindacale de quo e conseguentemente l inidoneità a derogare l art co.1 cod.civ.. In proposito appare conferente l orientamento formatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di licenziamenti collettivi (Cass , n. 5582; Cass , n ; Cass , n. 9743; Cass , n ; Cass , n. 4228;), secondo cui l incompletezza della comunicazione di avvio della procedura (ex art. 4 co.3 L , n. 223) vizia anche il successivo accordo sindacale, qualora il sindacato abbia partecipato alla trattativa, sfociata nell intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto (la quale, alla luce

8 8 delle risultanze documentali, peraltro non confutate dall offerta di prova testimoniale contraria, è certamente mancata). Ma vi è di più. Ad avviso della giurisprudenza (Cass. S.U , n. 8640, che, in riferimento ad analoga norma determinante l inoperatività dell art co.1 cod.civ. - art. 1 co.3 D.L , n. 80 conv. con L , n. 215 ha statuito che la predeterminazione di criteri di scelta dei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario può e deve trovare regolamentazione nell accordo sindacale) e di autorevole dottrina (recentemente un Autore ha scritto: l'accordo sindacale dovrà farsi carico di individuare i criteri di scelta dei lavoratori (che passano o non passano al cessionario), con la possibilità di applicare eventualmente i criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi, e rimanendo, comunque, fermo il controllo del giudice sul rispetto dei principi di non discriminazione e sulla ragionevolezza dei criteri adottati Si richiede al sindacato, nel caso di mantenimento parziale dell'occupazione, di amministrare un difficile equilibrio tra gli stessi lavoratori, nel determinare i criteri per il loro passaggio alla dipendenze del cessionario, dovendo "governare", a questo punto, una "guerra tra poveri", con non poche ripercussioni sul piano della stessa rappresentanza sindacale ); la ratio appare evidente non solo alla luce dei generali principi di correttezza e buona fede, ma soprattutto considerando che, in concreto, il passaggio alle dipendenze del cessionario determinerà il venir meno della CIGS, mentre la conservazione del rapporto presso il cedente comporterà verosimilmente il licenziamento collettivo, eventi entrambi per i quali sono previsti criteri di scelta o fissati dalle parti o, in mancanza, indicati dalla legge (art. 1 co. 7 L , n. 223 e art. 5 L ; art, 5 L. 223/1991). Orbene, nell accordo del si è stabilito che la cessionaria potrà ridefinire contrattualmente l inquadramento professionale, il livello, le mansioni e/o la retribuzione (e relativo assetto) di ciascun lavoratore acquisito alle proprie dipendenze della cedente. All oggi è stimata l occupazione da parte della cessionaria di n. 14 lavoratori con le professionalità appresso indicate: (segue la specificazione di 14 mansioni); appare, tuttavia, evidente che, essendosi il cessionario riservato di ridefinire, tra l altro, l inquadramento professionale, il livello, le mansioni dei lavoratori passati alle proprie dipendenze, appare del tutto priva di valore selettivo l indicazione delle mansioni con cui

9 9 sono state precisate le professionalità di cui il cessionario aveva necessità (appare qui conferente il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di licenziamenti collettivi ex multis, di recente, Cass , n ; Cass , n ; secondo cui il datore di lavoro deve indicare puntualmente non solo i criteri di scelta, ma anche le loro modalità applicative in modo da mettere in grado il singolo lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato licenziato); nel presente giudizio parte convenuta GLAS VETRO ALPIN s.r.l. ha prodotto (doc. 5 e 6) due tabelle riepilogative, a suo dire l una relativa all anzianità di servizio e ai carichi di famiglia, l altra concernente le esigenze tecnico-organizzative e produttive, senza però indicare quale collegamento vi sia con le previsioni dell accordo collettivo del , tant è vero che in memoria di costituzione richiama le stesse tabelle indifferentemente sia per tale accordo (pag. 26), sia per l esame congiunto del (pag, 23); la vaghezza delle indicazioni contenute nell accordo del è agevolmente comprensibile se si considera che dal novembre precedente già 18 lavoratori lavoravano nell azienda affittata (in virtù del contratto del ) alle dipendenze dell affittuaria GLAS VETRO ALPIN s.r.l. (secondo l allegazione svolta dai ricorrenti a pag. 5 dell atto introduttivo, rimasta priva di smentite, nonostante la certosina indicazione, da parte della convenuta GLAS VETRO ALPIN s.r.l., a pag della memoria di costituzione, delle circostanze che intendeva contestare). La sostanziale mancanza di un indicazione dei criteri di selezione dei lavoratori destinati a passare alle dipendenze di GLAS VETRO ALPIN s.r.l. (e correlativamente di quelli che sarebbero rimasti alle dipendenze di FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C.), rappresenta un ulteriore vizio di invalidità dell accordo sindacale del (con conseguente inidoneità a derogare l art co.1 cod.civ.). IV) Sempre in data alle ore 19,15 FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. e GLAS VETRO ALPIN s.r.l. convenivano la risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda stipulato in data (dalla clausola n. 2 del nuovo negozio, concernente l avvenuto pagamento dei canoni, emerge che quel contratto di affitto di azienda aveva avuto regolare esecuzione, il che rafforza la statuizione sub I), secondo cui, ai sensi dell art co.1 cod.civ., i ricorrenti, a far data dal , erano passati alle dipendenze del

10 10 cessionario GLAS VETRO ALPI s.r.l., conservando tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in precedenza costituito con il cedente FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C.). Parte convenuta GLAS VETRO ALPIN s.r.l. sostiene che per effetto della risoluzione consensuale del si è determinata la restituzione dell azienda all affittante FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., con conseguente ritorno dei lavoratori alle dipendenze di quest ultima. L assunto non è condivisibile. Ad avviso della Suprema (Cass , n. 9012; Cass , n. 5992; Cass , n. 7458; Cass , n. 2521; Cass , n. 8252), se è vero che la disposizione ex art co.1 cod.civ. trova applicazione anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto, tuttavia ciò avviene a condizione che il cedente riprenda a svolgere la (medesima) attività d impresa avvalendosi della stessa organizzazione di beni aziendali. Nel caso in esame tale condizione non si è di certo avverata considerato che alle ore 19,50 dello stesso giorno , FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. ha stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda con GLAS VETRO ALPIN s.r.l.; infatti non risulta che nell intervallo di 35 minuti trascorso tra i due negozi FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. abbia compiuto una qualche attività di impresa, né le parti convenute hanno allegato e tanto meno provato che il giorno si sia verificata una qualche discontinuità nella gestione dell azienda da parte di GLAS VETRO ALPIN s.r.l.. Tale conclusione rende superfluo esaminare l eccezione, sollevata da GLAS VETRO ALPIN s.r.l., di decadenza ex art. 32 co.4 lett. c) e d) L , n. 183 ( Le disposizioni di cui all articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l ipotesi prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto ) dei ricorrenti dall impugnare il ritorno alle dipendenze di FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., eccezione peraltro infondata, non avendo parte convenuta né allegato, né provato quando i ricorrenti sono venuti a conoscenza della vicenda traslativa, momento in cui inizia a

11 11 decorrere il termine a quo, secondo un interpretazione dottrinale che merita di essere condivisa, dato che far decorrere il termine dall avverasi della vicenda medesima comporterebbe un evidente incostituzionalità per irragionevolezza della norma. V) Come appena ricordato, in data FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. e GLAS VETRO ALPIN s.r.l. hanno stipulato, per la seconda volta, un contratto di affitto di azienda. A prescindere da quanto già statuito nei paragrafi che precedono, è opportuno esaminare l assunto di parte convenuta secondo cui questo contratto di affitto di azienda non ha determinato l effetto ex art co.1 cod.civ. in quanto stipulato in presenza dell accordo sindacale ex art. 47 co. 4bis L. 428/1990. Neppure questo assunto merita di essere condiviso. Si è già ricordato che l art.47 co.4bis L. 428/1990 dispone: Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell occupazione, l articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Parte convenuta GLAS VETRO ALPIN s.r.l. allega e documenta (doc. 4 fasc. conv.) che con decreto del il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvando il programma di CIGS, ha accertato lo stato di crisi aziendale di FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C (emergendo così l intenzione di ricondurre la vicenda in esame alla fattispecie sub lett. a)).

12 12 Tuttavia appare chiaramente che l accertamento dello stato di crisi è intervenuto in data ( ) successiva a quella ( ) in cui è stato stipulato il contratto di affitto di azienda. Parte convenuta richiama la pronuncia Cass , n.4073 al fine di sostenere che, ai fini della produzione, da parte dell accordo sindacale, degli effetti derogatori dell art cod.civ. non è richiesto che l accertamento dello stato di crisi aziendale sia antecedente il contratto di trasferimento dell azienda. Il richiamo è improprio. Cass. 4073/2001 ha esaminato unicamente il rapporto cronologico tra accordo sindacale e dichiarazione dello stato di crisi, così statuendo: né dal testo letterale, né dalla ratio della disposizione si può dedurre la necessità di una rigida sequenza temporale, per cui l'accordo sindacale dovrebbe necessariamente intervenire dopo la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi; si tratta invero di due condizioni che devono congiuntamente sussistere al momento in cui avviene il trasferimento dal cedente al cessionario, ma non è necessario che la seconda preceda il primo essendo indubitabile che il necessario collegamento, non cronologico ma funzionale, tra i due atti sussista anche quando l'accordo sindacale proceda la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi. E d'altra parte il diverso ambito di tutela corrispondente ai due atti - quello pubblico collocato sul versante sovraindividuale della protezione dell'occupazione e dell'integrità del complesso aziendale e quello privato regolante il conflitto tra l'interesse dell'impresa cessionaria alla economicità della gestione e quello dei lavoratori al mantenimento dei livelli occupazionale - dimostra che non è il provvedimento amministrativo a legittimare l'esplicazione dell'autonomia collettiva, la quale quindi può svolgersi anche prima dell'inizio della procedura. I due atti, quello privato volto alla tutela dei dipendenti ceduti e quello pubblico volto all'interesse collettivo del mantenimento dei livelli occupazionali, restano autonomi ma convergono a realizzare la finalità della legge, che è quella di agevolare la commerciabilità dell'azienda in crisi, che male si concilia con il mantenimento inalterato delle garanzie previste da detta disposizione, alle quali diviene così possibile derogare.

13 13 Di contro il rapporto cronologico tra dichiarazione dello stato di crisi e accordo sindacale - stipulazione del contratto di trasferimento di azienda, è stato espressamente esaminato da Cass., la quale ha così statuito: Conclusione dell'accordo sindacale, da una parte, e dichiarazione di stato di crisi, omologazione di concordato ed altri eventi richiesti dalla norma, dall'altra, concretano due condizioni che devono congiuntamente sussistere al momento in cui diviene operativo il trasferimento dal cedente al cessionario, ancorché non sia necessario che la seconda di esse preceda la prima. Ed in effetti, nelle fattispecie esaminate dai precedenti giurisprudenziali indicati, il trasferimento dell'azienda era stato attuato dopo l'accertamento dello stato di crisi aziendale, accertamento preceduto dall'accordo sindacale di deroga all'art c.c.. Non si vede, comunque, come possa estendersi la previsione di cui al quinto comma dell'art. 47 al caso del trasferimento di azienda per la quale sono solo previsti, ma non realizzati al tempo di operatività del trasferimento stesso, gli eventi previsti dalla norma. Anche volendo prescindere dalla lettera e dalla ratio, che depongono sicuramente in senso contrario (la "consultazione di cui ai precedenti commi", che può portare all'accordo di deroga all'art, 2112, è prescritta per il caso in cui "si intenda effettuare... un trasferimento di azienda"), è certo che al momento dell'efficacia del trasferimento devono, onde escludere l'operatività dell'art c.c., necessariamente sussistere sia l'accordo sia uno degli eventi previsti, non potendosi ammettere una situazione di pendenza degli effetti del trasferimento stesso sui rapporti di lavoro, sicuramente non compatibile con il sistema di diritto positivo. Nel caso in esame il contratto di azienda del (come pure, a fortori, il contratto di azienda del ), non solo è stato stipulato, ma ha avuto effetto (come espressamente convenuto nella clausola n. 4: Il contratto si intende stipulato per la durata di due anni a partire dalla data odierna e stante la mancanza di condizione sospensive, che, peraltro, non avrebbero avuto alcun riscontro con la realtà, considerato che il rapporto di affitto si stava svolgendo in concreto già dal , data di stipulazione del primo contratto di affitto di azienda) in assenza di quell elemento costitutivo della fattispecie complessa ex art, 47 co. 4bis L. 428/1990 derogatrice dell art cod.civ., che parte convenuta ha inteso far valere e che è rappresentato dall accertamento dello stato di crisi aziendale, intervenuto incontestatamente soltanto in epoca successiva, in data

14 14 Quindi, anche prescindendo dai profili di invalidità dell accordo sindacale del evidenziati sub III), il contratto di affitto di azienda stipulato in data determina il prodursi dell effetto ex art co.1 cod.civ.. * * * In definitiva, accertato che i ricorrenti DAOUDI YASSINE, LUPUSOR TUDOR, LICI FLORENC, RAPAJ ERVIN e ARON GABRIEL AURELIAN, a far data dal , sono passati alle dipendenze del cessionario GLAS VETRO ALPI s.r.l., conservando tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in precedenza costituito con il cedente FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., merita accoglimento la domanda, da loro proposta, di impugnazione dei licenziamenti di cui alle lettere FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. del in quanto intimati da soggetto diverso dal datore di lavoro (che all epoca, alla luce di quanto qui statuito, era, per molteplici ragioni, GLAS VETRO ALPI s.r.l.), oltre che privi del necessario presupposto giustificativo, che avrebbe dovuto riguardare quest ultimo e non già l intimante; ne consegue, essendo pacifica la sussistenza del requisito dimensionale, la condanna di GLAS VETRO ALPI s.r.l., alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro occupato e con l inquadramento attribuito all epoca del rapporto di lavoro con FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., ai sensi dell art. 18 co. 1 St: Lav., difettando un licenziamento intimato in forma scritta dall effettivo datore di lavoro, ed al risarcimento del danno da loro subito corrispondente alla differenza tra la retribuzione maturata dal fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito anche a titolo di integrazione salariale, salvo il limite minimo delle cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; risalendo la costituzione del rapporto con GLAS VETRO ALPI s.r.l. alla data del , merita accoglimento anche la domanda di corresponsione delle differenza tra la retribuzione maturata e le somme effettivamente percepite nel periodo ; la mancata costituzione in mora nei confronti di GLAS VETRO ALPI s.r.l. (da quest ultima eccepita nelle note finali autorizzate) non pregiudica le ragioni di credito dei ricorrenti, per i quali all epoca non era certo agevole individuare il loro effettivo datore di lavoro, di talché appaiono sufficienti le iniziative da loro promosse nei confronti di FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C..

15 15 trattandosi di somme determinabili non appare necessario disporre c.t.u. (peraltro difficilmente compatibile con la sommarietà del rito). Ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente risulta assorbita. Le spese seguono la soccombenza principale. Da un ultimo un annotazione appare doverosa: parte convenuta (forse con il conforto di qualche organizzazione sindacale) riterrà certamente che questa pronuncia, alterando l assetto organizzativo e anche finanziario di GLAS VETRO ALPI s.r.l., quanto meno in riferimento all azienda affittata, potrebbe produrre l effetto di frustrare la finalità sottesa alla volontà del legislatore di introdurre deroghe alle regole generali ex art 2112 cod.civ,. vale a dire quella, come già evidenziato, di agevolare la commerciabilità dell'azienda in crisi, scopo che male si concilia con il mantenimento inalterato delle garanzie previste in favore dei lavoratori da quella disposizione; tuttavia, se ciò non è avvenuto, è imputabile unicamente alle parti convenute che, per ragioni di proprio interesse certamente diverse o comunque ulteriori rispetto a quelle del mantenimento parziale dell occupazione, hanno tenuto una serie impressionante di condotte palesemente contra legem e talvolta anche in fraudem legis. P.Q.M. visto l art. 1 co 49 L , n Accertato che i ricorrenti DAOUDI YASSINE, LUPUSOR TUDOR, LICI FLORENC, RAPAJ ERVIN e ARON GABRIEL AURELIAN, a far data dal , sono passati, ai sensi dell art cod.civ., alle dipendenze del cessionario GLAS VETRO ALPI s.r.l., conservando tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in precedenza costituito con il cedente FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C., annulla i licenziamenti intimati ai ricorrenti da FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C. con lettere del Condanna GLAS VETRO ALPI s.r.l. alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro occupato e con l inquadramento attribuito all epoca del rapporto di lavoro con FORTGLAS s.a.s. di Candotti Paolo & C..

16 16 3. Condanna GLAS VETRO ALPI s.r.l. al risarcimento del danno subito dai ricorrenti e corrispondente alla differenza tra la retribuzione maturata dal fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito a titolo di retribuzione e di integrazione salariale, salvo il limite minimo delle cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 4. Condanna GLAS VETRO ALPI s.r.l. alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, della corresponsione della differenza tra la retribuzione maturata e le somme effettivamente percepite nel periodo , con le maggiorazioni ex art. 429 co.3 cod.proc.civ.. 5. Condanna i convenuti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di 2.500,00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. Trento, 17 aprile 2014 IL GIUDICE (Flaim)

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