PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI AREA NEL P.I.P.S. DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

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1 Comune di Cappella Cantone Provincia di Cremona PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI AREA NEL P.I.P.S. DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE Soresina lì IL DIRETTORE L'ASSEGNATARIO LA SOCIETA DI LEASING ENTE GESTORE: CONSORZIO INTERCOMUNALE SVILUPPO ECONOMICO - CISE CONSULENZA GENERALE: SORESINA RETI E IMPIANTI SPA

2 C O N V E N Z I O N E PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE Tra il CISE, Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico, con sede in Via Cairoli 17, Soresina, cod. fisc. e Part. IVA , delegato dalle Amministrazioni Comunali di Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano s/n, Genivolta, San Bassano, Soresina e Trigolo in forza delle Delibere C.C. nr. del, in persona del Direttore in carica Ing., il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.. del e l'assegnatario sig.. SI PREMETTE 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale di Cappella Cantone n. del, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano di Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi Sovracomunale (P.I.P.S.); 2) Con Delibera dei Consigli Comunali di Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano s/n, Genivolta, San Bassano, Soresina e Trigolo n. del è stata demandata al CISE la realizzazione del P.I.P.S., ivi compresa la assegnazione dei lotti di area e dei fabbricati e la stipula delle relative convenzioni urbanistiche sulla base di uno schema tipo da approvarsi da parte del Consiglio Comunale; 3) L'Assegnatario ha richiesto al CISE l'assegnazione in diritto di proprietà di aree comprese nel P.I.P.S. al fine di realizzare un insediamento di carattere produttivo; 4) Le aree di che trattasi, comprese nel P.I.P.S., sono state acquisite direttamente dal CISE, mediante acquisto a seguito di trattativa bonaria; 5) Con propria deliberazione n. del conformemente al regolamento per l assegnazione delle aree (Delibera CdA n. del.), il CISE ha deliberato di individuare il sig. quale Assegnatario, in diritto di proprietà, del lotto di area urbanizzata contrassegnato catastalmente come segue: foglio n. mapp. n. avente le seguenti coerenze. e più precisamente individuato in tinta rossa nella planimetria allegata alla presente convenzione sotto la lettera della superficie di m2., per la realizzazione di un insediamento di carattere produttivo. Tutto ciò premesso, quanto segue: SI CONVIENE E STIPULA ARTICOLO 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il CISE trasferisce in proprietà al sig. nato a.. il... e residente in... via... n.... in qualità di legale rappresentante della ditta... l'area urbanizzata, individuata al punto 5) delle premesse, area avente una superficie complessiva reale di m2.. Il diritto di proprietà è trasferito per la realizzazione di un insediamento produttivo secondo le Norme Tecniche di Attuazione, allegate al Piano Insediamenti Produttivi. L'area suddetta viene trasferita in diritto di proprietà all'assegnatario, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come è pervenuta o perverrà al CISE in forza degli atti descritti nelle premesse. 2

3 ARTICOLO 2 Il prezzo di vendita delle aree urbanizzate (escluso oneri urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti) è determinato in. (euro ) il metro quadro e pertanto comporta una somma complessiva di... Tale prezzo è stato determinato con la approvazione del P.d.A., ai sensi della Legge 247/74, ed è comprensivo delle spese tecniche per la progettazione urbanistica ed esecutiva del P.I.P. e dei relativi frazionamenti. Si dà atto inoltre che il CISE inoltrerà richiesta di erogazione contributo in conto capitale, ai sensi delle norme regionali vigenti presso la Regione Lombardia e che nel caso la Regione erogasse contributi il CISE utilizzerà gli stessi per il potenziamento delle infrastrutture a servizio del PIPS e della viabilità sovraccomunale. L assegnatario ha la facoltà di scegliere la forma di finanziamento del leasing; in tal caso all atto interverrà anche la società prescelta, in capo alla quale sarà posta la proprietà dell area, e la stessa dichiarerà di impegnarsi a concedere l utilizzazione dei beni all assegnatario, definendo direttamente con lo stesso le modalità di trasferimento della proprietà. In tal caso il CISE riconosce espressamente che le azioni di garanzia ed ogni altra azione spettante al compratore nei suoi confronti, possono essere esercitate direttamente anche da parte dell assegnatario. La società di leasing nei confronti del CISE garantisce che in caso di interruzione del contratto di locazione finanziaria stipulato l assegnatario, gli immobili verranno assegnati ad altro operatore, in possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione di immobili all'interno del P.I.P.S., previa autorizzazione del CISE da rilasciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della comunicazione, ad un prezzo pari alla somma di: - canoni a scadere attualizzati all'euro Ribor rilevato alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria; - tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, attualizzati come sopra; - valore di acquisto finale predeterminato nel contratto di locazione finanziaria e comunque secondo gli accordi convenuti nello stesso. Il tutto maggiorato dell'interesse, nella misura stabilita dal contratto di leasing, da calcolarsi sul periodo intercorrente fra la data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e quella di alienazione. ARTICOLO 3 L'assegnatario realizzerà nei tempi e secondo le modalità descritte nella presente convenzione un edificio avente la dimensione massima di m2... di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) in conformità al P.I.P.S. vigente ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione. Gli insediamenti edificatori accessori rispetto all'edificio produttivo verranno realizzati con le modalità, i limiti e le caratteristiche stabiliti dalle N.T.A. del P.I.P. L'assegnatario si obbliga a richiedere la concessione edilizia entro 12 mesi dall'assegnazione dell'area per la realizzazione di un intervento non inferiore al 35% della capacità edificatoria del lotto, prevista al primo comma del presente articolo, e pertanto per m2.. di SLP. ARTICOLO 4 L'assegnatario si obbliga, nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione, a: a) realizzare le costruzioni destinate ad attività produttive ed edifici annessi in conformità alle previsioni delle N.T.A. del P.I.P.S.; b) realizzare le necessarie opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi all'interno del fondo di pertinenza del lotto assegnato, impianti e servizi. 3

4 I progetti relativi ai singoli edifici ed alle opere di urbanizzazione dovranno essere predisposti con le modalità fissate nella presente convenzione e previo ottenimento di concessione edilizia ai sensi della legge 28/01/1977 n. 10. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimarranno vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e negli atti anzidetti. ARTICOLO 5 L'assegnatario verserà, nei modi e nei termini più oltre precisati, a titolo di corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area, le seguenti somme: a) L'importo di pari al % del costo dell'area entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del CISE dell'assegnazione del lotto; b) L'importo di pari al % del costo dell'area entro 30 giorni dall inizio lavori di urbanizzazione, comunicato con lettera dal CISE; c) L'importo di. pari al. % del costo dell'area alla presentazione dei diversi stati di avanzamento lavori di urbanizzazione, anche in più soluzioni; d) Le spese notarili sono a carico dell'assegnatario. ARTICOLO 6 L'assegnatario si obbliga nei confronti del CISE a ricevere la consegna dell area ceduta in diritto di proprietà e descritta nelle premesse entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del CISE, pena la decadenza dell assegnazione stessa. E' in facoltà del CISE di far eseguire in qualsiasi momento e durante tutto il corso dei lavori, ispezioni e visite tendenti ad accertare la conformità dei lavori alle previsioni progettuali assentite. Il CISE procederà anche ad una verifica definitiva di rispondenza degli edifici rispetto ai progetti approvati ed alle caratteristiche costruttive e tipologiche fissate dalle N.T.A. del P.I.P. della presente convenzione. Le operazioni di verifica definitiva dovranno essere iniziate entro 30 giorni dalla raccomandata che l'assegnatario è tenuto ad inviare al Comune con l'attestazione dell'ultimazione dei lavori. Entro due mesi il Comune provvederà ad emettere certificato di verifica ed a rilasciare la licenza di abitabilità ed agibilità. ARTICOLO 7 Nel caso in cui, per riscontrate difformità, non possa essere rilasciato il certificato di verifica, il contratto di trasferimento immobiliare si intenderà ipso jure risolto con conseguente retrocessione al CISE della proprietà dell'area, con le relative accessioni. ARTICOLO 8 L'area trasferita e gli edifici su di essa realizzati non potranno in alcun modo essere alienati, né sugli stessi potrà essere costituito alcun diritto reale di godimento, prima del decorso di 5 anni dalla data del rilascio dell'agibilità. In caso di comprovata necessità dell assegnatario il CISE, con apposito provvedimento, potrà autorizzare la cessione del fabbricato a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle modalità attuative. Nel caso di cessione della sola area urbanizzata, la stessa potrà avvenire esclusivamente a favore del CISE, che riconoscerà la somma di cessione, senza interessi, e procederà alla riassegnazione della stessa. Decorsi 5 anni dall'agibilità, l'immobile potrà essere alienato esclusivamente a soggetti che abbiano i requisiti di cui alle modalità attuative per l assegnazione delle aree del P.I.P.S., ora vigente. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di stipula dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare. 4

5 In ogni caso, l'edificio residenziale o ad uffici, connessi all attività produttiva, non potrà essere alienato separatamente dall'edificio produttivo. Ove l'assegnatario contravvenisse ai divieti di cui ai precedenti commi, ivi compreso quello relativo all'obbligo di preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunale, il presente contratto di trasferimento immobiliare si intenderà ipso jure risolto con simultanea retrocessione delle aree e degli edifici realizzati al CISE, in conformità al disposto dei successivi art I contratti di alienazione a terzi stipulati in violazione di tali divieti saranno nulli e privi di effetti. Qualora l assegnatario intendesse alienare gli immobili costruiti sull area assegnata prima dei cinque anni dall ottenimento del certificato di agibilità, dovrà applicare un prezzo di vendita che verrà così determinato: valore dell area urbanizzata pari a quello indicato nella presente cessione rivalutato della variazione dell indice ISTAT intercorrente tra la data di acquisto e quella di vendita; valore dell edificio determinato in relazione al costo di realizzazione, derivante da un computo metrico estimativo delle opere eseguite, comprensivo delle spese tecniche sostenute e degli oneri concessori, incrementato del 10%. La vendita può essere fatta solo a soggetti che possiedano i requisiti previsti per l assegnazione di aree nel P.I.P.S. In ogni caso il CISE si riserva il diritto di prelazione, pertanto il proprietario dovrà notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al CISE copia autenticata dell'atto preliminare di compravendita, indicante il prezzo concordato, confermato dall'atto notarile; la rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione costituisce autorizzazione alla vendita. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di cessione dell'impresa o affitto dell'azienda. L assegnatario ha la facoltà di concedere in locazione gli immobili edificati esclusivamente a soggetti che abbiano i requisiti per l assegnazione di aree nel P.I.P.S. Il canone di affitto annuo è fissato nella misura massima del 8% del valore degli immobili locati; tale valore è determinato con le stesse modalità con cui viene calcolato il prezzo di vendita, senza la maggiorazione del 10%. Sono vietati in ogni caso la sublocazione ed il comodato. Negli atti di trasferimento dell'immobile dovranno essere inserite le seguenti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, con le quali l acquirente dichiara: - di ben conoscere e accettare la convenzione di assegnazione; - di avere i requisiti prescritti dal presente articolo; - che qualora intendesse cedere l'immobile a terzi questi dovranno possedere i requisiti e si impegneranno ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, che dovrà essere allegata al rogito. L'alienazione dell'immobile dovrà essere preventivamente resa nota al CISE, il quale effettuerà gli opportuni controlli sul possesso dei requisiti soggettivi da parte degli acquirenti. I contratti stipulati in violazione del presente articolo saranno nulli e privi di effetto e comporteranno inoltre l'applicazione di una sanzione in conformità a quanto previsto dal successivo art. 10. ARTICOLO 9 L'assegnatario potrà realizzare esclusivamente edifici destinati ad impianti di carattere industriale, artigianale, e relativi uffici e residenza di servizio, come meglio previsto dalle norme di attuazione del P.I.P.S. L'eventuale mutazione di destinazione d'uso, in difformità dalle N.T.A., comporterà a carico degli assegnatari o loro aventi causa le sanzioni di cui al successivo art

6 ARTICOLO 10 La violazione o l'inadempimento da parte dell'assegnatario degli obblighi contenuti nella presente convenzione determinerà l'applicazione delle misure stabilite dal presente articolo. In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini contrattuali fissati nella convenzione di assegnazione dell'area, si applicano le seguenti sanzioni: a) mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta di concessione edilizia, con ogni adempimento conseguente, e di ultimazione delle opere concesse: risoluzione ipso jure dell'assegnazione in proprietà e retrocessione degli immobili al CISE, che tratterrà una somma pari al 10% dell importo dell intero trasferimento a titolo di risarcimento delle spese sostenute, procedendo alla restituzione del restante 90% solo ad avvenuta assegnazione ad altro soggetto del lotto in questione, ove l'interessato non si conformi alla diffida a richiedere la concessione edilizia o ad ultimare le opere nel termine, non inferiore a 60 giorni, che verrà assegnato con detta diffida; b) realizzazione di opere totalmente difformi da quelle previste dagli elaborati di concessione: - risoluzione ipso jure dell'assegnazione e retrocessione degli immobili al CISE, ove l'interessato non si conformi alla diffida a ripristinare gli immobili in conformità alla concessione edilizia nel termine, non inferiore a 90 giorni, che gli verrà assegnato con detta diffida; c) realizzazione di opere parzialmente difformi: il CISE potrà dare esecuzione in danno ai ripristini necessari a spese dell'assegnatario, su progetto e sotto la direzione di tecnico appositamente incaricato, avvalendosi, ove occorra, di Imprese specializzate, per ripristinare gli immobili in conformità alla concessione edilizia. L'esecuzione in danno potrà avvenire, previa inottemperanza dell'intimato alla diffida a ripristinare, da notificarsi da parte del CISE, con assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni; d) uso, anche parziale per destinazioni diverse da quelle previste: risoluzione ipso jure dell'assegnazione e retrocessione degli immobili al CISE, ove l'interessato non si conformi alla diffida a ripristinare le destinazioni d'uso consentite nel termine di 90 giorni assegnato con detta diffida; e) mancata realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario e non appena risultassero obiettivamente necessarie, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se del caso, di ricostruzione dei fabbricati e dei manufatti: esecuzione delle opere necessarie da parte di impresa incaricata dal CISE ed a spese dell'assegnatario, previa diffida a realizzare gli interventi di manutenzione o ricostruzione nel termine assegnato che dovrà essere inferiore a 180 giorni per la manutenzione ed a 360 giorni per la ricostruzione; f) modifica della natura e della qualità dell'attività produttiva svolta rispetto a quanto dichiarato all'atto della stipula della convenzione; trasgressione dei termini fissati in convenzione per l'inizio dell'attività produttiva: risoluzione ipso jure dell'assegnazione nel caso di mancata ottemperanza alla diffida ad attivare o ripristinare l'attività prevista nel termine assegnato con detta diffida e non inferiore a 90 giorni. La risoluzione dell'assegnazione, nei casi sopra previsti, sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione del CISE, con apposito provvedimento. La violazione o l'inadempimento da parte dell'assegnatario di altri obblighi comunque concessi con l'assegnazione competeranno l'applicazione da parte del CISE di una sanzione pecuniaria stabilita fra un minimo di 2.000,00.= ed un massimo di ,00. Anche nel caso dei più gravi inadempimenti o violazioni sopra elencati ai punti a), b), c), d), e f), è data facoltà al CISE, previa deliberazione del Consiglio di 6

7 Amministrazione, di comminare, in alternativa alle specifiche sanzioni ivi previste, la sanzione pecuniaria prevista al precedente capoverso. g) L'alienazione degli immobili in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 8 è nulla e comporta ipso jure la risoluzione dell'assegnazione, e la retrocessione degli immobili al CISE. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, penali o amministrative, previste in materia di abusivismo edilizio e di ogni altra disposizione legislativa riconducibile alla fattispecie. ARTICOLO 11 La risoluzione del contratto di trasferimento dell area determinerà la retrocessione in proprietà al CISE, oltre che delle aree, anche degli immobili costruiti e comunque delle accessioni realizzate. ARTICOLO 12 L'assegnatario si obbliga a riprodurre negli eventuali contratti di alienazione o locazione le clausole di cui al precedente articolo 8. L'inosservanza della presente disposizione comporterà la nullità dei relativi contratti, nonché l'applicazione della sanzione di cui al precedente articolo 10. ARTICOLO 13 Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona. ARTICOLO 14 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si intendono applicabili le Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.S. e dei relativi allegati, le modalità attuative di assegnazione delle aree del P.I.P.S. nonché le norme di legge che regolano la materia. Soresina lì IL DIRETTORE L'ASSEGNATARIO LA SOCIETA DI LEASING 7

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