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1 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI - Registro delle imprese Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Struttura: DG-MCCVNT REGISTRO UFFICIALE Prot. n / USCITA ADIGITPA digitpadir@pec.digitpa.gov.it OGGETTO: Standard alternativi alla PEC - Richiesta parere. L'art. 16, c. 6, del D.L. 185/08, convertito, con modifiche, con legge n. 2/2009, dispone: «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria». Con messaggio di posta elettronica del 3 gennaio u.s., integrato con ulteriore messaggio del giorno 4 (ali. 1), l'associazione "Cittadini di Internet" si è rivolta a questa Amministrazione per avere chiarimenti circa la possibilità, in concreto, di procedere all'adempimento in questione indicando, in luogo dell'indirizzo di PEC, un «analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse». standard RFC Circa tali tecnologie alternative l'associazione citata ha portato 1'esempio dello Al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla predetta Associazione, nonché al fine di fornire eventuali indirizzi alle vigilate Camere di commercio, si chiede di conoscere l'avviso di codesto Ente in merito all'evidenziata problematica. Via Sallustiana 53, Roma Te Fax marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.il

2 Si chiede, inoltre, quale autorità, ad avviso di codesto Ente, sia competente a decidere, in generale, in merito alla rispondenza di eventuali ulteriori standard alle caratteristiche individuate dal citato art. 18, c. 6, nonché se sia previsto il rilascio di direttive o di specifiche cui attenersi per la creazione di applicazioni che implementino le funzioni ivi previste. Si allega, per comodità di consultazione, la circolare ministeriale n. 3645/C del 3/11/2011 (all. 2) citata dall' Associazione nella sua nota. Si ritiene opportuno, altresì, per ogni utilità, allegare un parere "interlocutorio" (ali. 3) reso, sulla questione dall'istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, operante presso questo Ministero. IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio) Sp/C/Doc/R.I.lR.I.-AB.427 2

3 S p anò Gianmarco Da: Massimo F.Penco [mpenco@cittadininternet.org] Inviato: mercoledì 4 gennaio A: 'Gianmarco Spano' Cc: Oggetto: Firmato da: 'Marco Maceroni'; smele@carneluttlcom; Giovanni Manca R: Richiesta parere mpenco@cittadininternet.org Priorità: Alta Gentile Dott. Spano, La ringrazio dell'immediata risposta, la problematica è piuttosto semplice, che purtroppo è stata gravata da un accavallarsi di normative in Italia che l'hanno resa a dir poco incomprensibile se non inusabile, tanto da spingermi oltre che a cercare di dialogare con il fautore della PEC Ex Ministro Brunetta, senza successo ma anche di scrivere un Libro sulla materia "La Posta Elettronica" quindi la sua risposta è quanto mai gradita. Cercando quindi di riportare al "minimo comune multiplo" la materia direi che la risposta è semplice: 1) Internet è regolata in tutto il mondo ( Cina compresa ed Italia inclusa) da: " Internet Engineering Task Force che stabilisce tutti gli standard di funzionamento del sistema Internet nel mondo, far adottare standard diversi in un paese condanna lo stesso ad essere isolato per quanto attiene questo tipo di sistema di comunicazione fondamentale hai fini dello sviluppo del paese. In particolare troverà i riferimenti allo standard che regola oltre che sul mio Libro su: elettronica certificata su qui un estratto "La tecnologia PEC non è riconosciuta come standard internazionale, con le relative conseguenze in termini di interoperabilità. Altre tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna equivalenti e standard, come RFC 3798, sono già disponibili per le tradizionali da diversi anni. Non è ben chiara lo posizione dello Stato italiano circa l'adozione di questo protocollo. Dopo una fase iniziale di incoraggiamento ha dato parzialmente ragione ai detrattori di questo sistema[sj, i quali sostengono che esso violi lo legislazione comunitaria in maniera di neutralità e libero accesso -- hanno reso non obbligatoria l'adozione della PEC, comportando una battuta d'arresto nell'adozione del sistema. Il 19 gennaio 2009, infatti, l'articolo 16 del D.L. 185/2008 ha subito, in fase di conversione in legge[6j, modifiche rilevanti che rendono non più obbligatoria lo PEC per cittadini, liberi professionisti e aziende, qualora essi abbiano a disposizione un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. /I 2) Il legislatore nel formulare il disposto normativa riferentesi ".. su tecnologie... /I non ci sono infatti, se mi permette "altre tecnologie" ma una sola quella per l'appunto stabilita dalletf ed è quella che va adottata anche in Italia come nel resto del mondo, chiunque alteri tali protocolli standard rende tutto il sistema instabile e chiuso, bene quindi ha fatto il legislatore anche se in extremis ad inserire quanto meno un alternativa anche se a mio avviso non solo è stato folle cercare di cambiare uno standard internazionale in Italia inventandosi la PEC mode in Italy,molto dispendioso macchinoso ed incompatibile con il resto del mondo, ed in finale mal accettato dai cittadini e dalle Imprese, come è pubblicamente noto a tutti fra l'altro i risultati in termini di aumento del contenzioso in materia sarà tutta da scoprire. Mentre spero vivamente nell'interesse del paese e della semplificazione intelligente di poter collaborare con il Ministero da Ella rappresentato, fornendo in modo assolutamente gratuito tutta l'esperienza mia personale e delle centinaia di professionisti e addetti ai lavori da me rappresentati nella nostra associazione auspicando in un rapporto costruttivo per l'uso intelligente delle tecnologie. Sarei veramente lieto di potervi incontrare e di poter illustrare ancora meglio le tematiche relative. In attesa di una sua conferma le porgo i miei più fervidi auguri per il nuovo anno. Massimo F. Penco Presidente 1

4 The road to success is a/ways under construction. Member of Associazione Cittadini di Internet Via Caio Mario Roma Phone Fax Direct BLOG: siamo in : "'M" <: I..InkedJ,j Sponsor of FIRMATA DIGITALMENTE: Questa , se firmata digitalmente, ha valore legale ai sensi della normativa vigente, maggiori info. DISCLAIMER This message and any information contained within it, including but not limited to subject matter, addressees and their addresses and attachments hereto are intended only for the personal and confidential use of the designated recipients named herein. Internet communications may not be secure and may be intercepted,redirected or spoofed and therefore Cittadininternet does not accept legai responsibility for the contents of this message unless independently verified in writing or digitally certified. Any views or options presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cittadininternet unless otherwise specifically stated. You are hereby notified that if you have received this message in error any review, dissemination, distribution or copying of this message is unlawful and strictly prohibited, and you should, with normal business courtesy, immediately notify the sender of the incident and then destroy this message by deletion and removal from your Deleted Items folder. Any opinions, explicit or implied, are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cittadininternet Noprofit assotiation. Da: Gianmarco Spano [mailto:gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it] Inviato mercoledì 4 gennaio :45 A: 'Massimo F.Penco' Cc: 'Marco Maceroni' Oggetto: R: Richiesta parere Buongiorno, al fine di approfondire la questione credo risulterebbe utile qualche riferimento più specifico alle "altre tecnologie" su cui si basano tali diverse tipologie di indirizzi di posta elettronica. La ringrazio per i chiarimenti che ci vorrà fornire al riguardo Gian Marco Spanò Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XXI Via Sallustiana 53, Roma Tel Fax Da: Massimo F.Penco [mailto:mpenco@cittadininternet.org] Inviato: martedì 3 gennaio A: marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it; gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it 2

5 Oggetto: Richiesta parere Priorità: Alta Si trasmette la richiesta parere di questa associazione. Distinti Saluti Massimo F. Penco Presidente The road to success is a/ways under constructian. Member of Associazione Cittadini di Internet Via Caio Mario Roma Phone Fax Direct BLOG: siamo in : Sponsor of FIRMATA DIGITAlM ENTE: Questa e-mali, se firmata digitalmente, ha valore legale ai sensi della normativa vigente, maggiori info. DISCLAIMER This message and any information contained within it, including but not limited to subject matter, addressees and their addresses and attachments hereto are intended only for the personal and confidential use of the designated recipients named herein. Internet communications may not be secure and may be intercepted,redirected or spoofed and therefore Cittadininternet does not accept legai responsibility for the contents of this message unless independently verified in writing or digitally certified. Any views or options presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cittadininternet unless otherwise specifically stated. You are hereby notified that if you have received this message in error any review, dissemlnation, distribution or copying of this message is unlawful and strictly prohibited, and you should, with normal business courtesy, immediately notify the sender of the incident and then destroy this message by deletion and removal from your Deleted Items folder. Any opinions, explicit or implied, are solely those of the author and do not necessarily represent those of Cittadininternet Noprofit assotiation. 3

6 Anticipata via a: Spett.le Ministero dello sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Roma 03/01/212 OGGETTO : Posta Elettronica Certificata RICHIESTA PARERE Con la circolare no 3645c del 03/11/2011 questo Ministero ribadiva alle Camere di Commercio Italiane i concetti già precedentemente fissati con la Legge n 2 /2009 ed in particolare attraverso l'articolo 16, comma 6, relativo alla Posta Elettronica Certificata (PEC), riconfermando che sia le imprese che i professionisti debbono essere in possesso di un "sistema" di Posta Elettronica Certificata, precisando, altresì, che lo stesso è biunivoco: 1) La PEC, così come originariamente intesa dal legislatore italiano con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da noi definita come "PEe mode in /ta/y". 2) Ovvero, in alternativa, "ana/ogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e /'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"; PREMESSO CHE Con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che di seguito si riporta, all'art. 35 è stato previsto che: Art. 35. (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni) l. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica Il febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali. 2. Ali 'articolo l6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con m odificazion i, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni. a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»,' b) al comma 6: l) la parola: «unicamente» è soppressa,' 2) dopo le parole.' «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti.' «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi. '' ' 0 Associazione Cittadini di Internet." ''''" SEDE LEGALE - Vld Caio!\;1;mo S!2 Rome: Pilone f,',) Fax +3 Hm li - www C0rl1UIlIC8IeSiCliri org w\vwretepuli\d CUfl1

7 sistemi internazionali.., Alla luce di quanto detto, mentre da un lato il legislatore ha ribadito, precisandolo in più punti, la possibilità di usufruire di una Posta Elettronica Certificata, di cui al punto 2 su indicato, ovvero di "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora del! 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali", eliminando, per sfatare ogni dubbio, al comma 6 l'unicità del sistema di Posta elettronica Certificata con quello "PEC made in Italy', ed impegnandosi, altresì, a: ''[... ] garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata (la C.d. "PEC made in Italy") con analoghi sistemi internazionali. " Anche dalla semplice analisi del dettato normativo vigente, facilmente si può evincere - senza alcuna ombra di dubbio - che: 1. sia la "PEC made in Italy" a doversi adeguare ai fini dell'interoperabilità seconda agli "analoghi sistemi internazionali"; 2. il termine di sei mesi previsto dal legislatore per la predisposizione del regolamento è abbondantemente scaduto; 3. il sistema carente per gli imprescindibili aspetti della interoperabilità è senz'altro quello da noi definito come "PEe mode in Ito/y" e che esso avrebbe dovuto adeguarsi internazionali. CONSIDERATO CHE agli standard E' pubblicamente noto che la "PEC made in Italy" non è stata progettata per avere le opportune capacità di interoperabilità con gli analoghi sistemi internazionali, ma comunica solo attraverso il medesimo sistema PEC, creando così un sistema chiuso e unico al mondo (ma per difetto!), assolutamente non interoperabile con altri sistemi di comunicazione elettronica esistenti in tutti gli altri paesi. Con l'aggiunta della Posta Elettronica Certificata, di cui al punto 2 su riportato, il legislatore ha voluto imporre agli operatori interessati la possibilità di scelta tra due sistemi aventi non solo la stessa definizione di Posta Elettronica Certificata, quant'anche il medesimo funzionamento, in questo caso migliorativo rispetto al primo (quello della "PEC made in Italy"). Questo Governo ha posto giustamente la Sua attenzione sul rendere la vita burocratica delle imprese e dei professionisti più semplice ed aderente alla vocazione internazionale degli stessi operatori economici, che nell'attuale congiuntura debbono essere dotati prima di tutto di strumenti utili al loro sviluppo, eliminando storture burocratiche che minano la loro attività. Codesta Associazione è stata destinataria di numerose segnalazioni in considerazione del fatto che la quasi totalità delle Camere di Commercio Italiane si rifiutano di accettare sistemi di Posta Elettronica Certificata diversi da quelli richiamati al punto 1 (da noi definiti come "PEC made in Italy"), malgrado la Vostra circolare che, peraltro, bene illustra la normativa in questione. Lo spingere all'uso esclusivo di un solo sistema non è sicuramente né nell'interesse del Paese, né tanto meno nell'interesse degli operatori economici, che vengono così costretti ad usare un sistema che li pone in netto svantaggio con altre imprese/professionisti del mondo. Il fatto che non si sia predisposto un regolamento, nei tempi annunciati, per far funzionare la "PEC made in Italy" con i sistemi internazionali finora richiamati è sicuramente una responsabilità che non può gravare sul sistema produttivo del Paese. 2

8 La nostra Associazione, che da anni studia la problematica in oggetto, ha individuato da tempo sistemi alternativi alla "PEC made in Italy" che vengono comunemente usati in tutto il resto del mondo e che risultano completamente aderenti ai requisiti previsti dall'art. 16, comma 6 e seguenti, mezzo con il quale indirizza a codesto Ministero la presente richiesta di parere. Qualsiasi indirizzo di posta elettronica può essere dotato di "tecnologie che certifichino data e ora dell 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali" ed è quindi valido ai fini della comunicazione alle CCIAA. Tutto ciò premesso e considerato, CHIEDE 1) che questo Ministero esprima un parere sulla validità dell'uso di "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e /'integrità del contenuto delle stesse, garantendo /'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali", ai fini delle comunicazioni alle ((1M e relativi ordini professionali; 2) ribadisca la possibilità di scelta da parte dei soggetti interessati verso gli enti demandati a raccogliere tale informazione cosi come legiferata. Prega, per brevità e rapidità, di comunicare con la scrivente Associazione con lo stesso mezzo di posta elettronica. Si dichiara disponibile ad un'audizione personale, qualora ritenuto necessario. Distinti saluti Massimo Penco Presidente Digitally signed by mpenco@cittadinint ernet.org DN: = TilZpwWsr7vK6b3S, cn=mpenco@cittadin internet.org, =mpenco@citta dininternet.org Date: :14:

9 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI - Registro delle imprese Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'intemazionalizzazione Struttura: IXì-MCCVNT REGISfRO UFFICIALE Pro!. n, /11/2011 -USCITA CIRCOLARE n. G4 5' IC ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LORO SEDI ALL'UNIONCAMERE ROMA Via p,e,c. OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma socìetaria (art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008) - Approssimarsi del termine - Indicazioni operative. 2/2009) prevede che: L'art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, con legge «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell 'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata». Entro il 29 novembre 2011, pertanto, tutte le imprese «CostltUlte m forma societaria» iscritte nel registro delle imprese che non abbiano già provveduto in tal senso, dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro medesimo. Via Sallustiana Roma Tel Fax marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.il

10 Si evidenzia che il mancato rispetto di tale tennine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall 'art del codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa. Obbligate alla comunicazione in questione sono: - le società di capitali e di persone; - le società semplici; - le società cooperative; - le società in liquidazione; - le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie. La domanda di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la "Comunicazione unica" di cui all'art. 9 del decreto-legge 7/2007, e, nell'ambito di questa, mediante la modulistica registro impreselrea (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi ali 'indirizzo di posta elettronica certificata). Si rammenta che ai sensi dell'ultimo periodo del citato art. 16, c. 6 «L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall 'imposta di bollo e dai diritti di segreteria». Nel caso in cui la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere accompagnata anche dall 'iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio: trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà soggetta all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento. La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa: si segnalata, a tal fine, che sul sito è disponibile una procedura semplificata on fine che consente di procedere all'adempimento in modo ancora più rapido. I professionisti individuati dall'art. 31, comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese dichiarando, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo. Si ritiene che nulla osti all'indicazione, nell 'ambito della comunicazione in questione, dell 'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l'impresa negli 2

11 adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata. In caso di rinnovo della pec già iscritta al registro delle imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione al registro delle imprese. IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio) 3

12 Marco Maceroni A LL. I Da: Inviato: A: Oggetto: Eva Spina [eva.spina@sviluppoeconomico.gov.it] venerdì 27 gennaio 'Marco Maceroni' Quesito PEC Ciao Marco, ecco la risposta dell'lscti al tuo quesito sulla PEe. Eva Esistono più sistemi che' hanno le funzioni di una posta elettronica certificata, ovvero che garantiscano 1) data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni 2)!'integrità del contenuto. La PEC è uno standard italiano che assicura il soddisfacimento dei requisiti 1) e 2) e conferisce il valore legale di una raccomandata ai messaggi scambiati. Rispetto a quanto richiesto dalla normativa in oggetto la PEC è ridondante in virtù del fatto che, dovendo garantire il valore legale implica la creazione di un sistema fidato che dia le garanzie di sicurezza ritenute adeguate. La IETF (Internet Engineering Task Force) ha elaborato un "Internet standards track protocol" (RFC 3798) per la posta elettronica, che, analogamente, garantisce le funzionalità 1) e 2) e, a differenza della PEe non implica la creazione di un sistema centralizzato per la gestione degli aspetti di sicurezza. Di fatto lo standard può essere implementato utilizzando i software commerciali di gestione della posta. La PEC non è dunque interoperabile e, proprio perché non basata su uno standard internazionale, non è integrata in alcuni software commerciali di gestione della posta come, ad esempio, Microsoft Exchange Server. La valutazione dell'equivalenza dei due sistemi, per gli scopi previsti dalla normativa, sembrerebbe essere al di fuori degli ambiti di competenza di questo Ministero. Dott. Ing. Sandro MARI Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'informazione Viale America, Roma - I sandro.mari@sviluppoeconomico.qov.it tel:

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