La nozione di confessione religiosa nell'ordinamento giuridico italiano e spagnolo
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1 Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea in Giurisprudenza La nozione di confessione religiosa nell'ordinamento giuridico italiano e spagnolo Relatore: Prof. Giovanni Cimbalo Tesi di Laurea di: Francesca Baccala Anno accademico : 2005/2006
2 INTRODUZIONE Questo lavoro si propone di studiare il concetto di confessione religiosa nell ordinamento giuridico italiano prima, e in quello spagnolo, poi. Nella prima parte di tale studio si affronterà il discorso sulle confessioni religiose, in Italia, partendo dal presupposto che non esiste una vera e propria definizione di tale concetto. Il Costituente nel porre il principio, consacrato nell art. 8 della Costituzione, della eguale libertà delle confessioni di fronte alla legge, non si preoccupò di riempire di contenuto quella locuzione, lasciandola aperta a numerose interpretazioni. Di qui l impegno della dottrina e della giurisprudenza per circoscrivere ed applicare nella realtà concreta tale concetto, giungendo, infine, ad elencare una serie di criteri concreti alla cui stregua individuare le confessioni religiose e, così, distinguerle dalle semplici associazioni con carattere di fede. Vedremo come siano state presentate in Parlamento varie proposte di legge, l ultima delle quali mostrata alla Camera il 28 aprile 2006 e assegnata alla Commissione Affari costituzionali il 19 settembre, recante titolo: Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi. In conclusione, cercheremo di vedere qual è il rapporto che lo Stato intrattiene con le confessioni religiose, compresa la Chiesa cattolica, attraverso il riferimento agli art. 7 e 8 della Costituzione. Nella seconda parte di tale tesi, si studierà, invece, l ordinamento giuridico spagnolo, per delineare la nozione di confessione religiosa. 1
3 Ci soffermeremo, in primis, sulle fonti del diritto ecclesiastico spagnolo, che partono dal Concordato tra la S. Sede e lo Stato spagnolo del 27 agosto 1953 e la Ley de Libertad Religiosa del 28 giugno 1967, fino alla Costituzione del 1978, il cui art. 16 codifica il diritto di libertà religiosa, alla Ley Organica de Libertad Religiosa del 5 luglio 1980, che sviluppa in maniera particolareggiata le linee generali di tale diritto e al Real Decreto del 9 gennaio 1981, sull organizzazione e funzionamento del Registro degli enti religiosi, costituito all interno del Ministero di Giustizia e creato per regolare l iscrizione delle confessioni e dei suoi enti. L art. 16 della Costituzione spagnola garantendo la libertà religiosa, ideologica e di culto degli individui e delle comunità ed affermando che i pubblici poteri devono mantenere le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni, enuncia, in concreto, quali sono i soggetti collettivi del diritto di libertà religiosa: le comunità, oramai quasi dimenticate dal legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, le confessioni. Le uniche confessioni ad avere pieno riconoscimento nell ordinamento giuridico spagnolo sono: la Chiesa cattolica, menzionata in forma espressa nell art della Costituzione e le comunità protestanti, ebraiche ed islamiche, le uniche che, per numero di credenti e conformi alle credenze religiose della società spagnola, abbiano raggiunto notorio arraigo in Spagna. Per finire, illustreremo la posizione giuridica delle confessioni non iscritte che sono, semplicemente, quelle confessioni che non hanno potuto (perché la domanda d inscrizione è stata negata), o non hanno voluto iscriversi nel Registro pubblico degli enti religiosi ma che, non sono prive di protezione da parte dell ordinamento giuridico, e gli enti religiosi, ai quali si riferisce l art 6.2 della Ley Organica de 2
4 Libertad Religiosa quando afferma che le Chiese, Confessioni e Comunità religiose possono creare ed esortare, per la realizzazione dei loro scopi, associazioni, fondazioni, e istituzioni, in accordo alle disposizioni dell ordinamento giuridico generale. 3
5 PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO IL CONCETTO DI CONFESSIONE RELIGIOSA NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SOMMARIO: 1-LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA 2- ELABORAZIONI DOTTRINALI 2.1-LA TESI DELL AUTOREFERENZIALITA 2.2-LA TESI DEL RICONOSCIMENTO SOCIALE 2.3-LA TESI DEL RIFERIMENTO ALL ORDINAMENTO GIURIDICO 2.4-LA CONCEZIONE TELEOLIGA 3-LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA 3.1- LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 3.2-LA GIURISPRUDENZA DI MERITO 4-IL DISEGNO DI LEGGE-QUADRO E L ESIGENZA DI UNA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA RELIGIOSA. 1 LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA Nel settore della fenomenologia religiosa, sono proliferate, specie nella seconda metà del secolo, le iniziative più varie, che si autoqualificano come religiose: iniziative prodotte nell ambito della società nazionale o provenienti dall estero, segnatamente dagli Stati Uniti d America o dall Estremo Oriente, anche a seguito dell intensificarsi dei fenomeni migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni. 4
6 Sono cosi proliferate nuove religioni, nuovi movimenti religiosi 1, sedicenti religioni, pseudo-religioni, le cui organizzazioni e i cui stili di vita hanno un diretto riflesso nella società in cui si sviluppano e nel nostro ordinamento Punto fondamentale di tale rapporto è la Costituzione. L art. 7, 1 comma, Cost., menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione religiosa di maggioranza in Italia, la cui organizzazione e i cui statuti sono ben noti all ordinamento dello Stato. Il successivo art. 8, Cost., considera le confessioni religiose, nel 1 comma, e le confessioni di minoranza, nel 2 e 3 comma. religiosa. Nessuna norma dà, pero, la definizione di confessione Come l art. 7 della Costituzione, riferendosi alla Chiesa Cattolica, non dà la nozione di questa, presupponendo la nozione che di essa danno l ordinamento canonico e l esperienza sociale, cosi l art. 8 non offre la nozione di confessione religiosa ed anch esso presuppone lo schema conoscitivo elaborato da tale esperienza. 2 Questo atteggiamento del legislatore costituente non è nuovo, poiché in nessuna legge anteriore alla Costituzione è dato rintracciare una formula sintetica che valga a definire la nozione de qua 3. Si tratta, infatti, di un espressione di nuovo conio, estranea al legislatore italiano, che fino ad allora aveva adoperato il termine culti, comprensivo della Chiesa cattolica, ancorché per il rispetto dovuto 1 È doveroso rimanere avvertiti che l espressione de qua, sebbene ormai invalsa, sconta una buona dose di genericità e di ambiguità, intendendosi per "nuovi" anche taluni movimenti di recente introduzione nel nostro Paese, ma di antica e risalente origine in altri contesti, come l Islam o gli Hare Krishna, ai quali sarebbe certo più confacente riferirsi con la locuzione di "minoranze religiose". N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all interpretazione dell art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 1990, p. 24, in nota. Nello stesso senso: S. FERRARI, Comportamenti "eterodossi" e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell esperienza giuridica più recente, in Il Foro Italiano, 1991, I, p Con riferimento all ordinamento qual era anteriormente all entrata in vigore della Costituzione repubblicana, A. C. JEMOLO, Corso di diritto ecclesiastico, , Roma, 1945, p. 202, riteneva che il legislatore rinviasse al concetto sociale di confessione religiosa. 3 F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, Zanichelli, 2003, p
7 alla sola religione dello Stato, che riteneva altresì di essere in assoluto l unica vera religione - fosse con questo termine (nello statuto Albertino) o con quello di chiesa (nella legge delle Guarentigie) ordinariamente denominato il culto cattolico 4. Né definire la nozione di confessione è agevole, poiché i vari gruppi sociali, che sono qualificati intuitivamente come confessioni religiose o che aspirano a questa qualifica, sono spesso molto diversi l uno dall altro 5, sicché risulta difficile astrarre un denominatore comune, che consenta di inquadrare una realtà dai molteplici aspetti in un unica categoria 6. Un dato implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso, posto che le norme degli art. 7 e 8 Cost. non avrebbero senso se riferite ad una confessione di fede religiosa che equivalesse alla professione individuale di fede religiosa. V è, tra queste due ipotesi, la stessa differenza esistente tra la norma costituzionale che garantisce le opinioni politiche individuali e quella che riguarda i partiti politici. Il fatto di poter dire che l espressione di confessione religiosa equivalga, con riferimento all art. 2 Cost., a quella di gruppo sociale con fine religioso, non consente un reale passo avanti nell interpretazione della norma, sia per la genericità dell espressione gruppo, essendo tale ogni aggregato di più persone, sia perché sorgono nuovi problemi circa le ulteriori caratteristiche del gruppo, 4 N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all interpretazione dell art. 8 della Costituzione, cit., p. 32; così anche A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Milano, Giuffrè, 2005, p In tal senso: T. MAURO, Considerazione sulla posizione dei ministri di culti acattolici nel diritto vigente, in Scritti in onore di V. Del Giudice, Milano, 1953, vol. 2, pp. 112 ss. 6 D. BARILLARO, Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, 1968, p
8 per essere una confessione, e circa il significato da attribuire ai termini religioso e religione 7. Qualcuno 8, inoltre, ha creduto di cogliere un collegamento tra la norma dell art. 8, 2 comma, e quella dell art. 18, 1 comma, Cost. 9 ; riguardante la libertà d associazione, della quale sarebbe una diramazione o che già conterrebbe, implicitamente, il riconoscimento esplicato dall art. 8, 2 comma 10, Cost. E indubbio che l art. 18 garantisca anche l associazione stabile con fine di religione e di culto 11, pero, i due fenomeni, se esteriormente presentano delle affinità, quali la molteplicità degli aderenti, l esistenza di una regola comune e di un organizzazione, sono diversi dal punto di vista della struttura interna, diremmo della qualità. La tesi, che non vi sia un sicuro criterio per distinguere le associazioni religiose dalle confessioni, non tiene conto del fatto che le associazioni con fini leciti, quali che siano, sono regolate dagli accordi degli associati, secondo quanto prevedono gli art. 36 e seg. cod. civile, laddove una confessione religiosa resta fuori da tale schema. 7 F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., p F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., pp. 72 ss.; cfr. C. CARDIA, Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 128 in cui: le confessioni religiose, non soltanto sono qualificabili come formazioni sociali, in quanto geneticamente finalizzate ad alimentare e sviluppare la dimensione religiosa dell individuo, ma lo sono a titolo speciale: in quanto perseguono tale fine rimanendo ontologicamente distinte ed autonome rispetto allo Stato, al punto che la disciplina costituzionale ha recepito e garantito proprio questi loro caratteri di autonomia e di indipendenza. 9 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 10 In tal senso: V. DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 1964; A. RAVA, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana, Milano, 1959, pp. 79 ss. 11 C. ESPOSITO, Libertà e potestà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza Costituzionale., 1958, p. 900; cfr., L. BARBIERI, Sul concetto di confessione religiosa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, pp. 44 ss., in cui il fine delle associazioni religiose si esaurisce nel raggiungimento di attività complementari perseguibili nell ambito dell ordinamento creato dalla stessa confessione religiosa, mentre il fine della confessione è quello di promuovere e proteggere il rapporto tra Dio e l uomo o con ogni altra credenza religiosa trascendente. 7
9 Non si è cristiani, ebrei, musulmani, buddisti o altro in forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma per un impulso che non ha niente di negoziale. C è differenza anche riguardo agli statuti delle confessioni e delle associazioni. Questi ultimi non solo devono conformarsi agli art. del codice civile ma, tutte le volte in cui una legge o un regolamento ne impongono la modifica, la deroga o la sospensione, gli associati sono tenuti ad adeguare i loro rapporti alle nuove previsioni, se vogliono sopravvivere. Gli statuti delle confessioni religiose, invece, essendo garantiti dall art. 8, 2 comma, Cost., non possono essere modificati, sostituiti, derogati, sospesi dalla legge ordinaria o da altra inferiore, fonte normativa. Ma quali criteri bisogna utilizzare per differenziare un associazione di culto da una confessione religiosa? Una prima questione è data dalla quantità numerica che deve avere un gruppo, per potere aspirare alla qualifica, cioè l adesione ed il concorso stabile di un certo numero di aderenti. Secondo un antico ed autorevole insegnamento, non ogni congrega di tre amici, può pretendere di essere considerata una confessione religiosa. Pertanto, il requisito su cui può far leva l interprete deve essere necessariamente un altro. Un altra questione è data dal carattere istituzionale che un gruppo deve avere per essere qualificabile come confessione. Tale opinione esige che il gruppo abbia un organizzazione ed una normazione propria, ossia, che si tratti di un ordinamento giuridico. Ma l art. 8, 2 comma, Cost., prevedendo che le confessioni religiose diverse dalla cattolica possano organizzarsi secondo propri statuti, riconosce a gruppi sociali esistenti e già qualificabili come 8
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