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1 Attività: STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA Codice: 063 Estesa: Sono strutture ricettive extra alberghiere gli affittacamere, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case e appartamenti per vacanze, il turismo rurale ed i residence. Per l esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast) si veda la scheda apposita. a) Esercizi di affittacamere Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari. L attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l esercizio può assumere la denominazione di "locanda". Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; recapito postale e telefonico. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere. b) Case per ferie Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consentano di perseguire le finalità di cui al precedente paragrafo. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani. c) Ostelli per la gioventù Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l ente proprietario. d) Case e appartamenti per vacanze Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali; manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici; pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente; accoglienza e recapito del cliente. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l altro: pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti; fornitura e cambio di biancheria; utilizzo di attrezzature di svago e sport. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.le strutture in cui si esercita l attività ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate. 1

2 Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi, salvo deroghe disposte, con provvedimenti motivati, dall Amministrazione Comunale per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale. e) Alloggi turistico-rurali Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale; ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale; allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della legge regionale 27/1998. Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori: gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. f) Residence I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di "Villaggio".Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite temporale di alloggio. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence. Tipologia di procedimento Efficacia immediata: 0gg Procedimento in immediato avvio: 20gg Conferenza di servizi: gg lavorativi Classificazione: TURISMO ATTIVITÀ ATTINENTI Aziende ricettive alberghiere ITER 2

3 Vengono evidenziati in questa scheda i singoli procedimenti previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascun procedimento indicato deve essere compilato ed allegato alla DUAAP il MODULO corrispondente, corredato dagli eventuali documenti previsti in ciascuna scheda dell endoprocedimento. Gli endoprocedimenti sono i singoli passi dell'iter e sono anch'essi dotati di una ulteriore scheda informativa di dettaglio, scaricabile nella cartella Singoli Endoprocedimenti nel sito. Ulteriori adempimenti potranno essere rilevati dall esame del modello check list correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP). Elenco endoprocedimenti Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di lavori edilizi Dichiarazione di agibilità Scarico di reflui fognari Notifica art. 67 D.Lgs. 81/2008 Notifica Sanitaria per Alimenti (Reg CE 852/04) Insegne e Cartelli Pubblicitari: installazione Affittacamere: esercizio dell'attività Case per ferie: esercizio dell'attività Case e appartamenti per vacanze: esercizio dell'attività Ostelli per la gioventù: esercizio dell'attività Residence: esercizio dell'attività Turismo rurale: esercizio dell'attività Classificazione delle Strutture Ricettive Verifiche igienico-sanitarie per Strutture Ricettive Locali di Trattenimento Svago e Spettacolo: esercizio dell'attività Pubblici Esercizi - esercizi soggetti a programmazione: esercizio dell'attività Verifiche connesse all'impatto acustico Prevenzione incendi VV.F.: Verifiche su progetto Prevenzione incendi VV.F.: Rilascio CPI Vendita prodotti alcoolici REQUISITI SOGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92, 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n 773/1931 e s.m.i. 2 Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/ 65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998 REQUISITI OGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Disponibilità di un locale avente destinazione d uso compatibile con l impianto da realizzare 2 Conformità urbanistico-edilizia dell immobile 3 Agibilità dei locali 4 Conformità di tutti gli impianti installati nell edificio 3

4 5 Per le attività di cui al DM 16/02/1982, possesso del certificato di prevenzione incendi 6 Rispondenza del locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività 7 Compatibilità acustica ed ambientale dell insediamento 8 Possesso dei requisiti minimi indicati nella L.R. n 27/98 per ogni tipologia di struttura NORMATIVA Qui di seguito trovi la normativa contenente le leggi di riferimento del settore, nazionali, regionali e comunitarie Classe R.D n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. R.D n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. L n. 575 Disposizioni contro la mafia, art D.P.R n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia REGIONE L. R n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo. REGIONE L.R n. 22 Norme per la classificazione delle aziende ricettive. REGIONE L.R n. 27 Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21. REGIONE L.R N. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) e s.m.i. REGIONE D. G.R. 11 aprile 2008 n. 22/1 Circolare applicativa dell art. 1, commi della L.R , n. DOCUMENTI. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure mministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008 All. e 2 D.GR. 22/1 Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica. 1 Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n 22/1 del 11/04/ Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni 3 Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti MODULISTICA Qui di seguito trovi i moduli da presentare Progressivo d'ordine 1 DUAAP 2 Check list (se necessario) 3 Gli ulteriori modelli sono indicati nelle schede dei singoli endoprocedimenti ANNOTAZIONI Qui di seguito trovi le annotazioni interessanti da sapere per questa attività Obbligo di comunicazione dei prezzi praticati alla regione e alla provincia Obbligo di comunicazione alla provincia dei dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall istituto nazionale di statistica (istat) Obbligo di comunicazione degli alloggiati previsto dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza all autorita di pubblica sicurezza competente 4

5 Revisione quinquennale della classificazione, da effettuarsi nel semestre che precede la scadenza dello stesso, salvo variazioni che intervengano nel corso del quinquennio Pagamento della tassa regionale di concessione regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e obbligo di trasmissione alla regione ed al comune competente della copia della ricevuta entro il mese di gennaio di ciascun anno E liberamente esercitabile, previa notifica igienico-sanitaria e sempre che sia compatibile con la tipologia della struttura ricettiva considerata, l attività di somministrazione di alimenti e bevande rivolta esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Per l avvio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, occorre invece avviare l iter ordinario previsto per i pubblici esercizi (si veda la relativa scheda). ADEMPIMENTI Qui di seguito trovi una sintesi dei principali adempimenti amministrativi necessari per l avvio dell attività 1 Presentazione della DUAAP al SUAP competente per territorio (art. 1 comma 20 bis) 2 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 20 bis, l attività potrà essere avviata immediatamente. 3 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 21 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà essere effettuato decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie. 4 Per tutti i casi rientranti nell elenco di cui all art. 1, comma 24 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà avvenire solo a seguito dell emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP, al termine dei lavori della conferenza di servizi. 5 In caso di interventi edilizi, al termine dei lavori e prima dell avvio dell attività dovrà essere inoltrata la dichiarazione di agibilità di cui all art. 1, comma 27 della L.R. n 3/

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