Segnalazioni Novità Normative LA MANOVRA ECONOMICA PROFILI FISCALI

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1 Segnalazioni Novità Normative LA MANOVRA ECONOMICA PROFILI FISCALI E un abitudine oramai consolidata quella di varare la manovra economica in prossimità della consueta pausa estiva del Parlamento ed anche quest anno la tradizione è stata confermata. Il Decreto legge n. 98/2011 (in CNN Notizie del 7 luglio 2011), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento) è intervenuto a tutto campo anche se le disposizioni di maggiore interesse, dal punto di vista tributario, interessano l accertamento ed il processo tributario. Conseguentemente saranno esaminate qui di seguito, sia pure con una sintesi, le principali novità riguardanti esclusivamente tali materie. Eventuali e successivi approfondimenti saranno effettuati dalla Commissione studi tributari. In alcuni casi il rinvio degli approfondimenti è altresì dovuto alla mancanza delle disposizioni di attuazione come si verifica per la definizione delle liti pendenti. In questo caso sarà necessaria l emanazione di un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate per dare concreta attuazione alla sanatoria. 1 / 9

2 Articolo 23, commi da 24 a 27: indagini finanziarie Per quanto riguarda gli accessi diretti presso gli intermediari finanziari il D.L. in rassegna ha previsto che tali tipologie di controlli non riguardano solo le aziende e istituti di credito e l amministrazione postale, ma tutti gli operatori finanziari. In sostanza, dopo la modifica normativa, sono interessate anche le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie. Con riferimento alla presunzione che consente di equiparare ai ricavi e ai compensi i prelevamenti e gli altri importi riscossi di cui il contribuente non fosse in grado di indicare il beneficiario (art. 32 del D.P.R. n ) la versione originaria del decreto prevedeva l eliminazione di tale disposizione. In particolare era prevista la modifica del citato art. 32, comma 1, n. 2) con l eliminazione della parola prelevamenti. Sarebbe così stato eliminato l automatismo per cui i prelevamenti effettuati dal conto corrente risultavano equiparati ai ricavi o ai compensi per i lavoratori autonomi. Tuttavia tale modifica normativa è stata stralciata dalla versione definitiva del decreto legge. Pertanto la presunzione risulta ancora oggi applicabile. Articolo 23, comma 28: novità in materia di studi di settore Il legislatore ha previsto l irrogazione di sanzioni più elevate nel caso in cui il contribuente compili erroneamente o addirittura non compili affatto il modello relativo allo studio di settore applicabile. 2 / 9

3 Il comma 28 prevede, quindi, l irrogazione della sanzione massima di 2.065,83 euro nel caso di omessa presentazione del predetto modello. Inoltre se la violazione viene accompagnata anche dall infedeltà della dichiarazione la sanzione ordinaria, compresa tra il 100 ed il 200 per cento, viene aumentata del 50 per cento. Tuttavia le maggiori penalità trovano applicazione solo laddove il maggior reddito accertato, a seguito della corretta applicazione degli studi, sia superiore al 10 per cento del reddito d impresa o di lavoro autonomo dichiarato dal contribuente. La disposizione in rassegna ha poi previsto ulteriori ipotesi di violazioni che fanno scattare l accertamento induttivo. Tale tipologia di accertamento è ora applicabile in presenza di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per l applicazione degli studi o nei casi di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti. Tuttavia l accertamento può essere di tipo induttivo a condizione che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento del reddito dichiarato dal contribuente. Le nuove misure sono del tutto scollegate dalla buona fede del contribuente che potrebbe aver compilato erroneamente il modello senza alcuna volontà di frodare il Fisco. Inoltre il limite del 10 per cento risulta eccessivamente ridotto in considerazione della gravità delle conseguenze che deriva in capo al contribuente in caso di violazioni. Articolo 23, comma 29: accertamenti esecutivi dal 1 ottobre prossimo La manovra dispone il rinvio dell entrata in vigore della norma in materia di accertamenti immediatamente esecutivi. La disposizione, applicabile unicamente agli avvisi di accertamento ai fini Iva e a fini delle imposte sui redditi non è applicabile dal 1 luglio scorso, ma sarà in vigore dal 1 ottobre L art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha prescritto che l avviso di accertamento delle imposte debba contenere anche l intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. In estrema sintesi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione, l atto di accertamento assume quindi la valenza di titolo esecutivo e la relativa azione esecutiva viene affidata all Agente della 3 / 9

4 riscossione, dopo il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento della somma dovuta. Si è trattato, in sostanza, di anticipare nell atto di accertamento, l intimazione e l esecutività già contenute e operanti nella cartella di pagamento e nel ruolo, col vantaggio di anticipare (e potenziare) notevolmente la riscossione, rispetto ai tempi lunghi di attuazione e di formazione dell iscrizione a ruolo e della notificazione della stessa cartella di pagamento. La nuova procedura deve essere applicata agli avvisi di accertamento (e relativi provvedimenti di irrogazione sanzioni) emessi dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto notificati a partire dal 1 ottobre 2011 (non più dal 1 luglio 2011) e riguardanti il periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e i successivi. Ne deriva che per gli accertamenti in tema di imposte sui redditi e Iva, notificati fino a tutto il 30 settembre 2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e precedenti, si continuerà a porre in essere la vigente normativa sulla iscrizione a ruolo delle imposte accertate e sull emissione e notificazione della cartella di pagamento Articolo 23, comma 31: Novità in tema di ravvedimento operoso Il decreto legge in rassegna ha previsto un ulteriore forma di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 14 giorni dalla scadenza. Secondo quanto previsto dalla disposizione in rassegna la sanzione del 30%, applicabile ai tardivi o omessi versamenti, si riduce allo 0,2% per ogni giorni di ritardo. In pratica per un giorno di ritardo il contribuente potrà regolarizzare la violazione con il versamento aggiuntivo della sanzione ridotta dello 0,2% fino ad arrivare al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Decorsi 14 giorni, fino al trentesimo giorno torneranno ad applicarsi le disposizioni già in vigore che prevedono, per il c.d. ravvedimento breve, il versamento della penalità ridotta nella misura del 3%. L art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 471/1997 ora dispone che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tuttavia la nuova disposizione è applicabile a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 4 / 9

5 accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formalmente conoscenza. Nessuna novità è prevista per gli interessi che continuano ad essere dovuti nella misura del saggio legale e devono essere versati unitamente alla sanzione ridotta. Articolo 37, comma 6: l applicazione del contributo unificato nel processo tributario La manovra correttiva ha introdotto una serie di novità che incidono sulle spese di giustizia, quindi sul D.P.R. n. 115 del In particolare l art. 37, comma 6 ha previsto l obbligo di assolvere il contributo unificato nel processo tributario di merito. Si tratta, quindi, di una tassa di accesso al contenzioso tributario. Per l iscrizione presso le commissioni tributarie dei ricorsi notificati alla controparte successivamente all entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 dovrà essere versato il contributo unificato analogamente a quanto previsto per le cause civili o amministrative. Le nuove disposizioni determinano la suddivisione delle cause in sei scaglioni con un versamento minimo di 30 euro, per le liti di valore fino a 2.582,28 euro, fino ad un importo massimo di euro per le cause di importo superiore a euro. Il valore della lite deve essere determinato con riferimento all importo del tributo escludendo gli interessi e le sanzioni. Invece per le controversie aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni il valore della lite deve essere determinato con riferimento alla somma di queste. Il versamento di un unico contributo unificato determina il superamento delle interpretazioni difformi in merito all imposta di bollo precedentemente dovuta. Infatti tramite il nuovo adempimento vengono di fatto pagate una sola volta le spese di giustizia dovute, quindi per tutte le tipologie di atti che saranno presentati nel corso del giudizio. Il versamento del contributo ai concessionari deve essere effettuato tramite il modello F23, codice tributo 941 T. In alternativa l adempimento può essere eseguito presso gli uffici postali attraverso un conto corrente intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per 5 / 9

6 provincia, oppure ancora presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Le ricevute dovranno essere allegate al momento del deposito e gli uffici verificheranno che nei ricorsi sia indicato il valore della lite. Il comma 6 in commento ha poi aggiunto nel corpo dell art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 il comma 3 bis che ha rafforzato una serie di obblighi formali nel processo tributario. In caso di inosservanza dei predetti obblighi il contributo unificato risulterà aumentato del 50 per cento. L incremento di tale onere rappresenta, di fatto, una sanzione impropria qualora il professionista difensore non indichi sugli atti del procedimento il numero di fax, l indirizzo di posta elettronica certificata ed il codice fiscale. La nuova previsione trova applicazione sia per il processo civile, negli atti di citazione, ricorso, comparsa e precetto, ma anche per il processo tributario, per il ricorso o per l atto di prima difesa. Articolo 39, commi 9-11: Il reclamo e la mediazione Sono stati introdotti nell ambito del processo tributario i nuovi istituti del reclamo e della mediazione obbligatori avendo riguardo alla tipologia di atto e al valore della controversia. La finalità della disposizione è quella di limitare al massimo il contenzioso pendente. In particolare per le controversie di valore non superiore a euro per atti emessi dall Agenzia delle entrate chi intende proporre ricorso è obbligato, preventivamente, alla presentazione di un reclamo. Il valore della controversia deve essere determinato in base all importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 6 / 9

7 La mancata presentazione del reclamo determina l inammissibilità del ricorso rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella formulazione del reclamo trovano applicazione le disposizioni in materia di assistenza tecnica, ai requisiti della proponibilità del ricorso ed ai termini e alle modalità di presentazione dello stesso. In pratica il reclamo consiste in un vero e proprio ricorso che deve essere notificato all Ufficio competente (che ha emesso l atto impugnato) e che contiene le motivazioni concernenti l illegittimità dell atto. Il reclamo potrà contenere anche una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. L ufficio, a sua volta, potrebbe decidere di formulare una proposta di mediazione che il contribuente può scegliere di accettare o di rifiutare. Decorsi 90 giorni senza che il reclamo sia stato accolto o senza che sia stata conclusa la mediazione, si producono gli stessi effetti del ricorso. Pertanto da tale data iniziano a decorrere i termini per effettuare la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente. Tuttavia il termine di 30 giorni (per effettuare la costituzione in giudizio) inizia a decorrere anche prima dei 90 giorni qualora l ufficio notifichi formalmente il rigetto del reclamo. Nel caso in cui, una volta rigettato il reclamo, la controversia venga incardinata dinnanzi al giudice tributario, la parte soccombente è tenuta a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti a fronte del nuovo procedimento obbligatorio. Tuttavia rimane ferma la possibilità di compensare (integralmente o parzialmente) le predette spese qualora ricorrano giuste motivazioni, indicate nella sentenza, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Per quanto riguarda la decorrenza le disposizioni di cui al citato comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1 aprile del Articolo 39, comma 12: La sanatoria delle liti fiscali pendenti Il comma 12 prevede la definizione delle liti fiscali pendenti. Il legislatore ha però delimitato l ambito applicativo della sanatoria alle controversie il cui valore non superi la soglia massima di euro e avendo riguardo ai soli atti dell Agenzia delle entrate. Sono dunque escluse le controversie relativi ai tributi locali (Tarsu, Ici, etc). Sono parimenti escluse le liti relative ai recuperi di aiuti di Stato. 7 / 9

8 Per quanto riguarda la determinazione del valore della lite risultano applicabili i criteri già esaminati a proposito del reclamo. Si dovrà quindi fare riferimento esclusivamente all importo delle imposte, senza considerare né gli interessi, né le sanzioni. Invece se la controversia riguarda esclusivamente l irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Invece per quanto riguarda l ulteriore presupposto costituito dalla pendenza della lite si deve fare riferimento ai procedimenti in essere alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio. In pratica la lite si considera pendente se alla data del 1 maggio scorso è stato presentato ricorso e non sussiste una sentenza definitiva. Al fine di definire compiutamente l oggetto della sanatoria si dovrà fare riferimento a quanto previsto precedente dall art. 16 della legge n. 289/2002 e ai chiarimenti forniti a suo tempo dall Agenzia delle entrate. Infatti la disposizione in rassegna è praticamente analoga (fatti salvi alcuni aggiornamenti) a quella di cui alla citata legge. Sono dunque definibili le liti aventi per oggetto gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione di sanzioni e gli atti impositivi in genere. Invece sono esclusi dalla sanatoria le controversie aventi per oggetto il silenzio rifiuto, il diniego di rimborsi, nonché gli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo, ad eccezione del caso in cui assolvano ad una funzione impositiva e non meramente liquidatoria o di riscossione. Dal punto di vista procedurale l avvio alla definizione della lite deve partire dal contribuente che ha prodotto l atto introduttivo del giudizio. Tuttavia la normativa applicabile non è ancora completa. Infatti uno o più provvedimenti del direttore dell agenzia delle entrate dovranno stabilire le modalità di versamento delle somme dovute, di presentazione delle domande di definizione e ogni altra disposizione applicativa della nuova previsione. Per quanto riguarda la determinazione delle somme dovute gli importi sono graduati in relazione al valore della lite ed allo stato della controversia. In particolare se tale valore non supera 2 mila euro la definizione potrà essere effettuata versando l importo di 150 euro. Invece per le liti di importo superiore deve essere effettuato un versamento di un importo pari al: 8 / 9

9 - 10 per cento del valore in caso di soccombenza dell amministrazione nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; - 50 per cento del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; - 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato, in un unica soluzione, entro il 30 novembre del Invece la presentazione della domanda potrà essere anche successiva, rispetto al pagamento, purché venga effettuata entro il 31 marzo del Le liti che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno In particolare sono sospesi fino a tale data i termini per i ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, costituzione in giudizio. Gli uffici finanziari dovranno trasmettere, entro il 15 luglio 2012, alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, nonché alla Corte di Cassazione, l elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata l istanza di definizione. Entro la data del 30 settembre del 2012 dovrà pervenire (dovrà essere depositata) la comunicazione degli uffici attestante sia la regolarità delle domande presentate, ma anche l integrale pagamento delle somme dovute. Entro la medesima data deve essere comunicata e notificato l eventuale rifiuto della definizione. Nicola Forte 9 / 9

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