Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Teodora Tedesco
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N I controlli formali su modello Unico e 730 L art. 36-ter del D.P.R. 600/73 Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono controllate dall Agenzia delle Entrate. Pertanto deduzioni o detrazioni possono essere verificate dall Ufficio attraverso un controllo formale, secondo quanto disposto dall art. 36-ter del D.P.R. 600/73, mediante la richiesta della documentazione al contribuente che comprova le spese dedotte o detratte nella propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente avrà tempo 30 giorni dalla notifica per fornire la documentazione in copia che comprovi le spese sostenute (fatture, ricevute o contabili di vario genere). Se la documentazione fornita dal contribuente non è sufficiente a provare la correttezza dei dati dichiarati o il contribuente non risponde all invito, l Ufficio invia una comunicazione con l esito del controllo formale e la richiesta delle somme dovute dal contribuente. Premessa Il controllo formale (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con: la documentazione conservata dal contribuente; i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.). 1
2 CONTROLLO FORMALE AGENZIA ENTRATE (ART. 36-TER D.P.R. 600/73) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE AL CONTRIBUENTE 30 GIORNI DI TEMPO DALLA NOTIFICA Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti. Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all invito, l Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute. LA DOCUMENTAZIONE NON PROVA LA CORRETTEZZA DEI DATI DICHIARATI L AGENZIA INVIA L ESITO DEL CONTROLLO FORMALE RICHIESTA DELLE SOME DOVUTE Il controllo formale consente di: escludere, in tutto o in parte, le ritenute d acconto, le detrazioni d imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti; rideterminare i crediti d imposta; calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d imposta. Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n art. 36 ter Titolo del provvedimento: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Titolo del documento: Controllo formale delle dichiarazioni. Testo: in vigore dal 20/03/2001 modificato da: D.L. del 26/01/2001 n. 32 art. 1 2
3 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Esempi di documentazione richiesta DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SPESE MEDICHE medicinali e ticket sui farmaci: scontrino parlante o fattura, attestanti natura, qualità e quantità del prodotto ed il codice fiscale del destinatario; prestazioni mediche e certificati medici (uso sportivo, rinnovo patente, visite legali, etc.): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero ricevuta del ticket se la 3
4 prestazione è resa nell'ambito del SSN; prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.): ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore e prescrizione medica; cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti, chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione e prescrizione medica. Acquisto/affitto di protesi sanitarie: fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria o scontrino fiscale con attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia del contribuente o dei familiari a carico fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico. Attrezzature sanitarie: ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato. In sede di controllo, quindi, l Agenzia non richiederà solo la prova del pagamento, ma anche la relativa prescrizione. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Ricordando che il legislatore ha disposto la detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel periodo d imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati o che verranno contratti entro un determinato lasso di tempo per: acquisto dell abitazione principale; acquisto di immobili diversi dall abitazione principale; effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997); costruzione ristrutturazione dell abitazione principale. In caso di verifica la documentazione da presentare riguarderà: copia del contratto di mutuo; copia dell atto di compravendita dell immobile; 4
5 quietanze di pagamento degli interessi passivi; documentazione che attesta la residenza e l uso come abitazione principale; le fatture attestanti la spesa sostenuta nel caso di ristrutturazione di immobili. Si tiene comunque presente che il contratto di mutuo e l atto di compravendita dovrebbero essere già in possesso dell Ufficio e pertanto una tal richiesta potrebbe essere illegittima. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I BONUS EDILIZI Per i bonus edilizi il principale documento richiesto per il beneficio della detrazione è la copia del bonifico effettuato e della relativa fattura, anche se relativo agli anni precedenti e per il quale si riporta la detrazione negli anni successivi. I documenti devono essere conservati fino al termine dell accertamento della dichiarazione nella quale è indicata l ultima quota (ad esempio per l esercizio 2009 il termine è il 31 dicembre 2014). Tuttavia, l Agenzia è autorizzata a richiedere copia della documentazione anche di un anno decaduto, se negli anni successivi, oggetto ancora di accertamento, è stata detratta la quota di un decimo. Ad esempio, a prescindere dal fatto che il 2004 sia decaduto, l amministrazione è legittimata a richiedere copia della documentazione (fatture e bonifici effettuati) se nel 2010 è stata detratta la quota di un decimo in quanto i relativi termini non sono ancora spirati. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL CONIUGE Il contribuente che ha la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo il totale degli assegni corrisposti al coniuge, in conseguenza di: separazione legale ed effettiva; scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve fornire prova con copia della sentenza con la quale il giudice ha stabilito a quanto ammonta la quota per i figli. Deve inoltre fornire le contabili che giustificano la spesa sostenuta (assegni, bonifici, ecc.). 5
6 L avviso bonario Qualora, l Agenzia delle Entrate, verificati i documenti, rilevi qualche irregolarità, dovrà emettere un altra comunicazione, il c.d. "avviso bonario" con il quale sono richieste le imposte che non sono pagate. VERIFICA IRREGOLARITÀ DA PARTE DELL AGENZIA EMISSIONE AVVISO BONARIO RICHIESTE LE IMPOSTE NON PAGATE Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il soggetto interessato può richiedere l'annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta. In tal caso il contribuente avrà trenta giorni di tempo per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione attestante la correttezza della propria dichiarazione. IL CONTRIBUENTE PUÒ CHIEDERE L ANNULLAMENTO O LA RETTIFICA AVVISO BONARIO = SEMPLICE COMUNICAZIONE 30 GIORNI DI TEMPO PER PRODURRE DOCUMENTAZIONE Nel caso invece di imposte effettivamente dovute, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli. L'avviso bonario è solitamente corredato di un modello F24 che evidenzia l'imposta dovuta, gli interessi, le sanzioni ridotte, ma può essere anche rateizzato direttamente presso l'agenzia delle Entrate in un massimo di 6 rate trimestrali per debiti fino a euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori. Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità. La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità: fino a euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali; oltre euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali. 6
7 FINO A EURO LE SOMME POSSONO ESSERE RATEIZZATE IN UN NUMERO MASSIMO DI 6 RATE TRIMESTRALI RICHIESTA DI RATEAZIONE OLTRE EURO LE SOMME POSSONO ESSERE RATEIZZATE IN UN NUMERO MASSIMO DI 20 RATE TRIMESTRALI Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Con la Legge n. 214/2011 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità. In particolare: è stato eliminato l obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a euro è stata introdotta la possibilità di ricorrere all istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima. Le nuove disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011). Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo. Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1 gennaio 2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l iscrizione a ruolo non viene eseguita. Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento. 7
8 Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l esito dell attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata. Se si decade dal beneficio della rateizzazione, è possibile poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella (D.L. n. 16 del 02/03/2012). RISOLUZIONE N. 132/E/2011 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi dell articolo 3-bis, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n L articolo 10, comma 13-decies, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato l articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, disciplinante la rateazione delle somme dovute ai sensi dell articolo 2, comma 2, e dell articolo 3, comma 1 dello stesso decreto legislativo. In particolare, è stato sostituito il comma 4 ed è stato introdotto il comma 4 bis all articolo 3 bis del citato Decreto Legislativo n. 462 del 1997, prevedendo che non sia disposta la decadenza dalla rateazione qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. Il citato comma 4 bis dispone che Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R n. 633/1972, della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e dei controlli formali effettuati ai sensi dell articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i seguenti codici tributo: 8929, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 8
9 54-bis D.P.R. n. 633/72- art. 3-bis, c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - SANZIONE ; 1980, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72- art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 - INTERESSI 8931, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 - SANZIONE ; 1981, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 -INTERESSI ; 8932, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 - SANZIONE ; 1982, denominato. Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 - INTERESSI ; 8933, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 - art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97 - SANZIONE ; 1983, denominato Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 - art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l indicazione dell anno di riferimento, nel formato AAAA e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. Si precisa che restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all articolo 3-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento. - Riproduzione riservata - 9
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