REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI INDICE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI INDICE CAPO I - Disposizioni e principi generali Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Tipologia dei controlli interni Articolo 3 - Finalità del sistema dei controlli interni Articolo 4 - I soggetti del sistema dei controlli Articolo 5 - Connessione e coordinamento con altre funzioni CAPO II - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile Articolo 6 - Disposizioni generali Articolo 7 - Il controllo preventivo di regolarità amministrativa Articolo 8 - Il controllo successivo di regolarità amministrativa Articolo 9 - Il controllo di regolarità contabile CAPO III - Il controllo dell organo di revisione contabile Articolo 10 - Disposizioni generali Articolo 11 - I pareri

2 CAPO IV - Il controllo di gestione Articolo 12 - Finalità e principi Articolo 13 - Il centro di responsabilità Articolo 14 - Il centro di costo Articolo 15 - Il processo di funzionamento del controllo Articolo 16 - Gli strumenti della programmazione Articolo 17 - Gli indicatori Articolo 18 - I report e la rendicontazione Articolo 19 - La struttura organizzativa CAPO V - Il controllo sugli equilibri finanziari Articolo 20 - Soggetti del controllo Articolo 21 - Ambito di applicazione Articolo 22 - Modalità del controllo Articolo 23 - Esito del controllo CAPO VI - Disposizioni finali Articolo 24 - Pubblicità delle forme di controllo interno Articolo 25 - Gestione associata dei controlli interni Articolo 26 - Entrata in vigore e abrogazioni

3 CAPO I Disposizioni e principi generali Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il comune di Signa disciplina con il presente regolamento l organizzazione, gli strumenti e le modalità di attuazione dei controlli interni previsti dalla legge. 2. Il sistema dei controlli interni prevede la loro gestione in modo integrato e definisce i soggetti e le strutture competenti, l oggetto, la periodicità, le modalità di attuazione, la trasmissione e l utilizzazione dei prodotti, nonché le interrelazioni con altre verifiche e le forme di raccordo tra le varie tipologie di controllo e tra queste e la valutazione della performance. 3. Le attività di controllo interno producono report che sono trasmessi, in considerazione delle loro finalità e secondo quanto stabilito dal presente regolamento, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Settori ed al Nucleo di Valutazione, nonché, quando ciò è previsto dalla legge, alla Corte dei Conti. I report sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 4. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Articolo 2 Tipologia dei controlli interni 1. In attuazione di quanto previsto dalla legge ed in considerazione della sua dimensione demografica, il Comune di Signa prevede e disciplina i seguenti tipi di controllo interno: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) controllo dell organo di revisione contabile; c) controllo di gestione; d) controllo sugli equilibri finanziari. 2. A decorrere dal 2015 il sistema dei controlli interni verrà implementato con il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate ed il controllo sulla qualità dei servizi erogati.

4 3. Relativamente al controllo sugli equilibri finanziari, il presente regolamento costituisce integrazione del regolamento comunale di contabilità. Articolo 3 Finalità del sistema dei controlli interni 1. Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità: a) mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il monitoraggio della legittimità, della regolarità e della correttezza dell azione amministrativa, prestando assistenza e supporto a tutti i soggetti ed a tutte le strutture dell amministrazione comunale e consentendo loro di adempiere alle loro responsabilità nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti. A tale scopo il controllo di regolarità amministrativa e contabile produce e fornisce analisi, valutazioni e raccomandazioni relativamente alle attività esaminate; b) mediante il controllo di gestione, la verifica dell efficacia, dell efficienza e dell economicità dell azione amministrativa, ottimizzando, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; c) mediante il controllo sugli equilibri finanziari, la verifica costante ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, relativamente sia alla gestione di competenza che a quella dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Articolo 4 I soggetti del sistema dei controlli 1. All organizzazione ed all attuazione del sistema dei controlli interni partecipano il Segretario del Comune, il Direttore Generale, i Responsabili dei Settori, il Nucleo di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché gli organi ed i soggetti ai quali essi sono trasmessi, come previsto dal precedente articolo 1, comma La legge disciplina i controlli esterni, che sono attuati dalla sezione regionale della Corte dei Conti e, eventualmente, dal Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. All attuazione dei controlli esterni cooperano gli organi ed i soggetti previsti dalla legge, con le modalità da questa stabilite.

5 Articolo 5 Connessione e coordinamento con altre funzioni 1. Il sistema dei controlli interni è coordinato con la funzione di valutazione della performance dei Responsabili dei Settori, mediante la trasmissione reciproca dei prodotti fra i soggetti titolari delle rispettive funzioni e la loro utilizzazione per le finalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il sistema dei controlli interni costituisce, altresì, uno strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale previsto dalla legge. 3. I prodotti dei controlli interni sono inoltre utilizzati ai fini della redazione delle relazioni di inizio e di fine mandato, previste dalla legge. 4. Il Sindaco, il Segretario Comunale ed il Direttore Generale adottano, ciascuno in relazione alle proprie competenze e prerogative, disposizioni e atti di organizzazione finalizzati a regolare i rapporti fra i vari tipi di controllo e fra questi e le altre funzioni connesse, nonché a risolvere eventuali interferenze tra i compiti di controllo e quelli di gestione. CAPO II Il controllo di regolarità amministrativa e contabile Articolo 6 Disposizioni generali 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell atto, da ogni responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile. 2. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità degli atti ai principi generali dell ordinamento, alle legge e ai regolamenti, alle direttive interne e agli atti di programmazione dell ente. 3. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell atto, che vanno dall iniziativa al momento in cui si perfezione l efficacia. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che l atto è divenuto esecutivo.

6 Articolo 7 Il controllo preventivo di regolarità amministrativa 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa viene esercitato dal Responsabile del Settore competente mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, con riferimento a tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non costituiscano mero atto di indirizzo, nonché a tutte le determinazioni ed agli altri atti dei responsabili dei Settori. 2. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale. Nelle determinazioni e negli altri atti, il responsabile del Settore dà espressamente atto della regolarità tecnica. 3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica solo sulla base di motivate valutazioni, che devono essere richiamate espressamente nell atto, e previa acquisizione del parere del Segretario comunale. Articolo 8 Il controllo successivo di regolarità amministrativa 1. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all adozione ed all esecutività degli atti è svolto sotto la direzione del Segretario comunale, che si avvale del supporto di un apposita struttura, e verifica la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti medesimi, nonché il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. 2. Il controllo disciplinato dal presente articolo ha per oggetto: a) tutte le determinazioni di impegno di spesa superiore a euro; b) tutte le determinazioni a contrattare superiore a euro; c) tutte le determinazioni di conferimento di incarichi professionali di importo superiore a euro; d) tutti i contratti stipulati a mezzo di scrittura privata di importo superiore a euro; e) le determinazioni di impegno di spesa e di conferimento di incarichi professionali, i contratti e gli altri atti amministrativi non ricompresi nelle precedenti lettera a), c) e d), nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di Settore.

7 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto con periodicità trimestrale, previa classificazione degli atti in varie tipologie, per ciascuna delle quali vengono predisposti, a cura della struttura di supporto di cui al precedente primo comma, indicatori e griglie di riferimento per la verifica del rispetto degli standard richiesti. 4. Gli atti di cui al precedente comma 2, lettera e), sono individuati mediante sorteggio o altro criterio casuale e predeterminato, a cura del Segretario comunale o, sotto la sua direzione e sorveglianza, dalla struttura di supporto. 5. Le risultanze del controllo vengono registrate in un quadro di sintesi che costituisce, unitamente alle osservazioni ed agli eventuali chiarimenti acquisiti nel corso della verifica, la base del rapporto di cui al successivo settimo comma. 6. Qualora nel corso del controllo vengano individuati atti che presentino vizi di legittimità o elementi di irregolarità, il Segretario comunale provvede immediatamente a darne comunicazione al responsabile del Settore interessato, affinché provveda all adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti. 7. Il Segretario comunale predispone un rapporto semestrale contenente le risultanze del controllo, che viene trasmesso ai Responsabili dei Settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrata irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, Al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. 8. Il rapporto di cui al comma precedente contiene anche gli esiti delle verifiche compiute in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Articolo 9 Il controllo di regolarità contabile 1. Il controllo di regolarità contabile è svolto, nella fase preventiva di formazione dell atto, dal responsabile del servizio finanziario, il quale lo esercita mediante il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Con il controllo di regolarità contabile il responsabile del servizio finanziario accerta, in relazione alle singole tipologie di atti: a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione della spesa; b) l esistenza del presupposto dal quale sorge l obbligazione pecuniaria; c) l esistenza dell impegno di spesa regolarmente assunto; d) il rispetto delle norme fiscali;

8 e) il rispetto dell ordinamento contabile degli enti locali e delle disposizioni del regolamento di contabilità; f) l assenza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità; g) l accertamento dell entrata; h) la copertura nel bilancio pluriennale; i) la regolarità e la completezza della documentazione; l) il mantenimento degli equilibri finanziari complessivi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 3. Il parere di regolarità contabile deve essere rilasciato su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente. Esso è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale. Il parere di regolarità contabile e l attestazione di copertura finanziaria costituiscono parte integrante delle determinazioni. 4. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile solo sulla base di motivate valutazioni, che devono essere richiamate espressamente nell atto, e con la espressa indicazione del parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti. CAPO III Il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Articolo 10 Disposizioni generali 1. L organo di revisione economico finanziaria partecipa all attività di controllo in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente regolamento e dal regolamento comunale di contabilità.

9 Articolo 11 Pareri 1. Fatto salvo l esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dallo Statuto, l organo di revisione economico finanziaria rilascia pareri nelle seguenti materie: a) strumenti di programmazione economico-finanziaria e loro variazioni, tra i quali il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il programma triennale ed il piano annuale delle opere pubbliche, il programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni, il piano delle alienazioni immobiliari, la verifica degli equilibri e l assestamento di bilancio; b) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, con riferimento alle deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale; c) proposte di ricorso all indebitamento, inclusi leasing finanziari, fidejussioni e altre forme di indebitamento; d) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; e) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; f) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali, e loro variazioni; g) contratti collettivi decentrati integrativi e relativi accordi annuali; 2. I pareri sono rilasciati in forma scritta, sulla base della documentazione e delle informazioni necessarie, acquisite presso gli uffici competenti, con le modalità e con il contenuto previsti dalla legge. 3. I pareri sono obbligatori. Gli organi e gli uffici comunali sono tenuti ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione. 4. I pareri sono numerati progressivamente in ragione di esercizio finanziario e sono conservati in originale in un apposito registro tenuto dal Responsabile del Settore Servizi finanziari. CAPO IV Il controllo di gestione

10 Articolo 12 Finalità e principi 1. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia, nel perseguimento degli obiettivi dell organizzazione. 2. Il controllo di gestione è informato ai seguenti principi: a) universalità: comprende l intera attività del Comune; b) periodicità: l attività di controllo, intesa come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentirne l analisi con periodicità trimestrale; c) tempestività: le informazioni rilevate sull andamento gestionale, essendo finalizzate a correggere eventuali disfunzioni o inefficienze, devono pervenire al responsabile del Settore interessato con la massima celerità. Articolo 13 Il centro di responsabilità 1. La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione è individuata mediante la disarticolazione della struttura organizzativa dell ente in centri di responsabilità. 2. Il centro di responsabilità è un unità organizzativa che, sotto la direzione del Responsabile del Settore, governa autonomamente risorse (finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali) per ottenere risultati in termini di obiettivi, di livelli di attività, di efficacia, di efficienza e di economicità. Articolo 14 Il centro di costo

11 1. La struttura dei centri di costo è individuata mediante la disarticolazione dei Settori e degli Uffici in funzione delle esigenze conoscitive di determinazione sistematica dei costi/ricavi e dei fattori quantitativi ad essi afferenti. Articolo 15 Il processo di funzionamento del controllo 1. Il processo di funzionamento del controllo di gestione è il processo circolare della programmazione e controllo, riguardante la fase della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide con il ciclo di gestione delle performance, che si articola nelle seguenti fasi: definizione degli obiettivi mediante il Piano della performance, costituito dal bilancio annuale di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano esecutivo di gestione; assegnazione, mediante il PEG, degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, di ente, organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati all organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi mediante la loro pubblicazione nel sito istituzionale del Comune. Articolo 16 Gli strumenti della programmazione

12 1. Gli strumenti di programmazione operativa, costituiti in un unico documento dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano dettagliato degli Obiettivi, permettono la definizione e l assegnazione degli obiettivi che l Amministrazione intende raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori e il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. Articolo 17 Gli indicatori 1. Il sistema di indicatori riguarda le seguenti tipologie: di risultato, che rappresentano i risultati che l Amministrazione si aspetta dalla realizzazione degli obiettivi; di erogazione, che rappresentano i prodotti realizzati dai vari Settori o centri di costo; di efficacia, distinguibili in: - quantitativa, rappresentante il rapporto fra la quantità di domanda di servizio richiesta e la quantità di servizio erogata; - qualitativa, rappresentante la qualità strutturale del servizio e/o la qualità percepita dall utente del servizio; - sociale, rappresentante l impatto sul territorio dell obiettivo realizzato/servizio erogato; di efficienza, che rappresentano il rapporto fra la quantità del servizio erogato e le risorse necessarie per erogarlo; di economicità, che rappresentano il grado di copertura dei costi del servizio con i ricavi propri e/o da trasferimenti. Articolo 18 I report e la rendicontazione

13 1. Il sistema di reportistica formalizza gli esiti del monitoraggio in corso e a fine d esercizio, realizzato dai soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni, e costituisce la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi correttivi. I destinatari della reportistica, in funzione dell analiticità delle informazioni, sono la Giunta, il Direttore Generale, il Segretario comunale, i singoli Responsabili dei Settori, nonché il Nucleo di Valutazione ed i Revisori dei Conti. 2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il rendiconto annuale sulla performance, contenente i risultati conseguiti dall Amministrazione e da presentare all organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell Amministrazione, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Tale rendiconto può essere impostato anche secondo le metodologie della rendicontazione sociale. 3. La misurazione e la valutazione della performance, di ente, organizzativa e individuale, e l utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, avvengono secondo le modalità previste specificatamente nel regolamento sull ordinamento dei servizi e degli uffici e nel sistema di valutazione. Articolo 19 La struttura organizzativa 1. La struttura operativa di supporto all effettuazione del controllo di gestione è individuata nel Settore Servizi finanziari. CAPO V

14 Il controllo sugli equilibri finanziari Articolo 20 Soggetti del controllo 1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, assicurando che essi siano costantemente monitorati e mantenuti secondo quanto stabilito dal presene regolamento. 2. Con periodicità almeno trimestrale, il responsabile del Settore Servizi finanziari formalizza l attività di controllo mediante un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Articolo 21 Ambito di applicazione 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di attuazione dell articolo 81 della Costituzione. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari ha per oggetto tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In particolare, esso è finalizzato a monitorare il mantenere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: a) equilibrio fra entrate e spese complessive; b) equilibrio fra entrate correnti (titoli I, II e III) e spese correnti (titolo I), aumentate delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari; c) equilibrio fra entrate straordinarie (titoli IV e V) e spese in conto capitale (titolo II); d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; e) equilibrio fra entrate a destinazione vincolata e spese correlate; f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; g) equilibri relativi agli obiettivi del patto di stabilità interno.

15 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario del Comune in relazione all andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni. Articolo 22 Modalità del controllo 1. In coincidenza con le verifiche ordinarie di cassa, effettuate con cadenza trimestrale dal parte dell organo di revisione contabile, ai sensi dell articolo 223 del TUEL, il responsabile del Settore Servizi finanziari compie e formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. 2. Il predetto responsabile descrive le attività svolte e attesta il permanere degli equilibri finanziari in un apposito verbale redatto in forma sintetica. 3. Il verbale di cui al comma precedente è asseverato dall organo di revisione economico finanziaria entro cinque giorni dalla verifica ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, al Direttore Generale, al Segretario comunale, ai Responsabili dei Settori ed alla Giunta Comunale, affinché ne prenda atto con propria deliberazione approvata nella prima seduta utile. 4. Il Segretario comunale vigila affinché il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, segnalando al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale eventuali omissioni o ritardi. Articolo 23 Esito del controllo 1. Il verbale asseverato di cui all articolo precedente costituisce l esito del controllo sugli equilibri finanziari e concorre all attività del Consiglio Comunale in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell articolo 193 del TUEL e del regolamento comunale di contabilità. 2. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri che determinano gli obiettivi del patto di stabilità, il responsabile dei servizi finanziari procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall articolo 153, comma 6, del TUEL. 3. Gli esiti del controllo, inoltre, sono utilizzati ai fini del referto semestrale per la Corte dei Conti, di cui all articolo 148 del TUEL, e dal Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione delle attività dei Responsabili dei Settori. CAPO VI

16 Disposizioni finali Articolo 24 Pubblicità delle forme di controllo interno 1. I report, i verbali ed i referti prodotti dalle attività di controllo interno sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in un apposita sezione denominata Controlli interni, all interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito. 2. Il Segretario comunale presiede e vigila la suddetta forma di pubblicità. Articolo 25 Gestione associata dei controlli interni 1. I controlli interni di cui al presente regolamento possono essere svolti anche in modo associato con altri enti, sulla base di apposite convenzioni. 2. La responsabilità per tutte le forme di controllo interno rimane in capo al soggetto che ad esso presiede per ogni singolo ente. 3. Le convenzioni disciplinano, in particolare, le modalità di effettuazione delle varie forme di controllo e le procedure mediante le quali viene svolto il confronto fra i dati emersi nei singoli enti. Articolo 26 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell esecutività della delibera consiliare di approvazione. 2. Il Segretario comunale provvede a comunicare l approvazione del presente regolamento al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i provvedimenti e le norme regolamentari in contrasto con esso.

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