Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale 16 Gennaio 2009
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1 Giornata di studio in materia fiscale della Dott.ssa Maria Andreozzi Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale 16 Gennaio
2 Novità Mod. CUD/2009 Redditi anno d imposta d La legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene disposizioni che interessano i sostituti d imposta, d alcune delle quali rilevano ai fini delle operazioni di conguaglio dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ed equiparati erogati nel Si tratta quindi di disposizioni che hanno avuto degli effetti già sul Mod. CUD/2008 2
3 Detrazione per le famiglie numerose euro Introdotta: dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che ha introdotto i nell art. 12 del T.U.I.R. (detrazioni per carichi di famiglia), il nuovo comma 1-bis 1 che prevede il riconoscimento integrale dell ulteriore detrazione ai genitori con almeno 4 figli a carico, quindi compete anche il riconoscimento del credito che non trova capienza nell imposta netta prodotta dal contribuente. Disciplinata: dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008 dal D.M. 31 gennaio 2008 che disciplina le modalità di riconoscimento del credito derivante dalla mancata capienza dell imposta netta a contenere l integrale attribuzione dell ulteriore detrazione. 3
4 L ulteriore detrazione di euro E un bonus complessivo ed unitario a beneficio della famiglia numerosa (non spetta per ciascun figlio) di conseguenza non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a 4 4
5 Ripartizione del beneficio la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall articolo articolo 12 del T.U.I.R. con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico segue 5
6 Nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all altro altro coniuge per l intero l importo ad avviso dell Agenzia delle Entrate, l ulteriore l detrazione per figli a carico trova applicazione nell intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell esistenza esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell anno di conseguenza, l ulteriore l detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell anno in cui è verificato l evento l che ha attribuito il diritto alla detrazione stessa 6
7 L ulteriore detrazione euro - va ad aggiungersi alle detrazioni ordinarie già previste dal comma 1 dell art. 12 del T.U.I.R. quindi è fruibile solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico in presenza di tale condizione, la detrazione spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario. 7
8 La legge 244/2007 stabilisce che qualora l ulteriore l detrazione sia di ammontare superiore all imposta lorda, quest ultima ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell articolo 12 nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli articoli 13, 15 e 16 del T.U.I.R.,., nonchè delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. 8
9 L ulteriore detrazione è stata riconosciuta già a partire dal periodo d imposta d in corso al 31 dicembre 2007 quindi, il sostituto d imposta d ha dovuto: riconoscere l ulteriore l detrazione in sede di conguaglio fiscale dell anno d imposta d 2007, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico indicare nelle annotazioni del Mod. CUD/2008 relativo ai redditi 2007, l ammontare l della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell imposta dovuta dal dipendente 9
10 D.M. del 31 gennaio 2008 Disciplina le modalità di liquidazione del credito e dispone che nel caso in cui l ulteriore l detrazione superi l importo l dell imposta netta dovuta dal contribuente, il sostituto d imposta d deve comunque riconoscere l ulteriore credito spettante mediante l utilizzo l del monte ritenute disponibile nel periodo di paga e, nel caso di in capienza, mediante l utilizzo l del monte ritenute dei periodi di paga successivi 10
11 L ulteriore detrazione diminuisce l'imposta dovuta quando c'è capienza la parte incapiente diventa un vero e proprio credito che viene riattribuito direttamente dal sostituto di imposta sempre che ci sia capienza nel monte ritenute complessivo 11
12 Il Mod. CUD/2009 Accoglie le informazioni relative all ulteriore detrazione di euro ai punti
13 Punto 31 Indicazione dell importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell art. 12 del T.U.I.R. che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. 13
14 Punto 32 Indicazione del credito riconosciuto dal sostituto d imposta, pari alla quota di detrazione (comma 1-bis dell art. 12 del T.U.I.R.) che non ha trovato capienza dall imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del T.U.I.R.. 14
15 Punto 33 Indicazione dell importo del credito (comma 3 art. 12 T.U.I.R.), relativo all anno d imposta 2008 che non è stato riconosciuto Se viene compilato questo punto occorre indicare nelle annotazioni che: Qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre a quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto (cod. BH) Se il credito (comma 3 art. 12 T.U.I.R.) relativo all anno 2007 viene riconosciuto nell anno 2008 dal sostituto d imposta, occorre darne indicazione nelle annotazioni (cod. BL). 15
16 Nel caso in cui il monte ritenute risulti incapiente,, occorre indicare nel punto 33 l'importo che non ha potuto riconoscere e, in tal caso, nel Cud 2009 viene precisato che, in assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente, per fruire del credito non riconosciuto, ciuto, deve necessariamente presentare la dichiarazione dei redditi (nel CUD/2008, per il 2007, il sostituto di imposta dava conto della gestione della d detrazione nelle annotazioni perchè non esistevano gli appositi campi) nel punto 31 va indicato l'ammontare della detrazione spettante che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'articolo 12, nonché quelle di cui agli articoli 13, 15 e 16 e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative nel punto 32 va indicato l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta 16
17 Esempio Imposta lorda euro Detrazioni per carichi di famiglia euro Detrazioni artt. 13, 15, euro euro = 120 euro pari all importo del credito che non trova capienza nell imposta pagata dal contribuente 17
18 Indicazione nel Mod. CUD Punto 31 = euro Punto 32 = 120 euro Punto 33 = deve essere compilato solo se il sostituto d imposta d non ha erogato l importo l del credito di 120 euro 18
19 Detrazione per canoni di locazione - art. 16 T.U.I.R. - Compete ai seguenti soggetti: 1) soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi si della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n finanziaria a) euro 300 per redditi complessivo fino a ,71 euro; b) euro 150, per reddito complessivo da euro ,71 a euro ,41. (segue) 19
20 Detrazione per canoni di locazione - art. 16 T.U.I.R. - 2) soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a) euro 495,80 se il reddito complessivo non supera ,71; b) euro 247,90 per reddito complessivo da euro ,71 a euro ,41 (segue) 20
21 Detrazione per canoni di locazione - art. 16 T.U.I.R. - 3) Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione siano titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente ed al di fuori della propria regione spetta una detrazione, per i primi tre anni, pari a: - euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro ,71 - euro 495,80 se il reddito complessivo supera ,71 ma non a euro ,41 21
22 Detrazione per canoni di locazione - art. 16 T.U.I.R. 4) ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n finanziaria per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, p sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, l spetta per i primi tre anni la detrazione - euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro ,71 22
23 Le detrazioni per canoni di locazione di cui all art. art. 16 T.U.I.R. Devono essere ripartite tra gli aventi diritto e sono rapportate al periodo dell anno durante il quale l immobile l locato è adibito ad abitazione principale intendendo per tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari iari dimorano abitualmente Non sono tra loro cumulabili Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore re all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. 23
24 Il decreto ministeriale 11 febbraio 2008 ha disposto le modalità operative per l'attribuzione da parte del sostituto d imposta d delle detrazioni per canoni di locazione e della relativa quota incapiente 24
25 I percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possono richiedere al proprio datore di lavoro di conteggiare la detrazione direttamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno a tal fine è sufficiente presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione su carta libera in cui si attestano: 1) il canone di locazione pagato 2) gli estremi di registrazione del contratto 3) la data dalla quale l'immobile locato è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari 25
26 La detrazione è riconosciuta dal sostituto d impostad fino a concorrenza del monte ritenute del contribuente o, se necessario, nel monte ritenute complessivo. nel caso di incapienza del monte ritenute complessivo, il sostituto non può riconoscere l ulteriore credito e pertanto ne deve dare notizia al dipendente 26
27 Il Mod. CUD/2009 Accoglie le informazioni relative alla detrazione per canoni di locazione ai punti
28 Punto 36 indicazione della detrazione (commi da 01 a 1-ter art. 16 T.U.I.R.) che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, nell ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R. (carichi di famiglia e redditi da lavoro) nel caso in cui nel corso dell anno siano stati stipulati più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati: con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell art. 16 del T.U.I.R. il numero dei giorni per i quali l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale la percentuale di spettanza della detrazione. 28
29 Punto 37 Indicazione del credito, riconosciuto dal sostituto d imposta, che non ha trovato capienza dall imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R. ma che è stato riconosciuto in quanto trovava capienza nel monte ritenute complessivo 29
30 Punto 38 Indicazione del credito non riconosciuto dal sostituto Se viene compilato il punto 38, il sostituto d imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito relativo alla detrazione non fruita 30
31 Neutralità del reddito relativo all abitazione abitazione principale L articolo 10, comma 3-bis, 3 del T.U.I.R. prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell unit unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all ammontare ammontare della rendita catastale dell unit unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. 31
32 Neutralità del reddito relativo all abitazione abitazione principale Di conseguenza, il reddito della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l importo della rendita catastale dell abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere il relativo reddito dalla base imponibile ai fini del calcolo delle imposte 32
33 Neutralità del reddito relativo all abitazione abitazione principale Ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per le detrazioni per lavoro dipendente di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R. (come modificati dalla legge 296/2006 e vigenti dal 1/1/2007), occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni 33
34 Neutralità del reddito relativo all abitazione abitazione principale Per evitare che il reddito dell abitazione principale comporti un incremento delle imposte dovute, l art. l 1, co. 15 della finanziaria 2008 ha introdotto 2 disposizioni: all art. art. 12, comma 4-bis 4 del T.U.I.R. all art. art. 13, comma 6-bis 6 bis del T.U.I.R. con le quali ha disposto che ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell unit unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze 34
35 Neutralità del reddito relativo all abitazione abitazione principale Le modifiche introdotte non riguardano le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico di conseguenza, il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all abitazione abitazione principale tale disposizione decorre dall anno anno d imposta d
36 Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito - art. 44 d.l. 1 1 ottobre 2007 n Il Mod. CUD/2009 accoglie ancora alcuni dati riferiti al rimborso forfetario attribuito dal sostituto d imposta d con riferimento al sostituito ed ai familiari a carico nell ipotesi in cui il dipendente (sostituito) abbia avuto, con riferimento all IRPEF dell anno d imposta d 2006, un imposta netta pari a zero 36
37 Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito - art. 44 d.l. 1 1 ottobre 2007 n Il rimborso da parte del sostituto d imposta d avrebbe deve terminare entro il mese di febbraio
38 Il Mod. CUD/2009 Accoglie le informazioni relative al bonus fiscale attribuito ai contribuenti a basso reddito, ai punti
39 Punto 276 indicazione dell importo di euro 150 erogato al sostituito a titolo di rimborso forfetario nel caso in cui il dipendente abbia avuto un imposta netta pari a zero con riferimento all IRPEF dell anno d imposta
40 Punto 277 indicazione dell ulteriore rimborso attribuito per il coniuge risultato a carico nel periodo d imposta
41 Punto 278 indicazione dell ulteriore rimborso attribuito per ciascun familiare risultato a carico nel periodo d imposta 2006 nel caso in cui il familiare risulti essere stato a carico di più soggetti nell anno 2006, la somma del bonus fiscale doveva essere ripartita in proporzione alla percentuale della deduzione per carichi di famiglia spettante per il nel caso in cui nel corso del 2006 siano variate le percentuali di spettanza delle deduzioni per familiari a carico, ai fini del corretto calcolo del bonus, occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle deduzioni attribuite. 41
42 Punto 279 deve essere barrato qualora il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante in quanto il percipiente ne ha fatto richiesta nel caso in cui il suddetto rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario, occorre darne indicazione di tale situazione nelle annotazioni (cod. BC) 42
43 Punto 280 Indicazione dell importo di bonus fiscale che il sostituto ha recuperato a seguito di comunicazione da parte dei sostituiti di non spettanza di tale beneficio tale recupero deve avvenire entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio (28/2/2009) 43
44 Le presenti diapositive nonché la documentazione relativa al seminario del 16 gennaio 2009 sono reperibili sul link dell Amministrazione regionale 44
45 Eventuali quesiti in merito all oggetto del seminario, potranno essere inviati ai seguenti indirizzi e mail o.castagna@regione.vda.it c.minerdo@regione.vda.it 45
46 Arrivederci al prossimo seminario 46
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