SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 06/09/2017. Repubblica Italiana
|
|
- Raimondo Giordani
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 06/09/2017 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO PRESTI Consigliere dott.ssa ANNA LUISA CARRA Consigliere dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore dott. GUIDO PETRIGNI Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA N.108/A/2017
2 sul ricorso iscritto al n. 5662/Resp. del registro di segreteria, proposto da Gulino Raffaele, nato a Grammichele (CT) il , residente ad Assisi (PG), in via Eugubina, n.24, difeso dagli avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone (con domicilio eletto presso lo studio legale dell avv. Daniela Macaluso, in via G. Ventura, n.1, Palermo), avverso la Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, al fine d ottenere la revocazione parziale della sentenza n. 408/2014, emessa da questa Sezione d Appello in data ; visti tutti gli atti e documenti di causa; uditi nella pubblica udienza del 18 maggio 2017 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, l avv. Elena Leone per il sig. Gulino ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Rachele Aronica. FATTO Con la sentenza n.408/2014 questa Sezione, in accoglimento dell appello principale proposto dalla Procura regionale e previo rigetto di quello incidentale inoltrato da Gulino Raffaele, ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado n.1836/2013, statuendo che il Gulino è obbligato a pagare all Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), Ente che ha assorbito, ai sensi della L.R. n.8/2012, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzi A.S.I.) della Regione Siciliana, la somma di ,57 (da maggiorarsi degli accessori di legge), a titolo di risarcimento del danno scaturito dall illegittimo conferimento, in carenza dei prescritti requisiti, di funzioni dirigenziali a tale Incognito Marcello, conferimento che era stato disposto dal Gulino all epoca in cui ricopriva la carica di direttore generale del Consorzio A.S.I. di Catania.
3 Avverso la sentenza d appello n.408/2014 il Gulino ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che essa sarebbe inficiata da taluni errori di fatto e/o di calcolo, concernenti la quantificazione dell onere risarcitorio che è stato posto a suo carico. A tal proposito, il Gulino ha, preliminarmente, osservato che: il danno risarcibile è stato individuato, sia nel giudizio di primo grado che in quello d appello, in conformità a quanto prospettato dalla Procura, ossia con riferimento agli esborsi che vennero sostenuti, durante l arco temporale agosto aprile 2010 (non coperto da prescrizione), dal Consorzio A.S.I. di Catania per la corresponsione in favore dell Incognito (già in servizio con la qualifica di funzionario direttivo) del maggiore trattamento retributivo correlato all illegittimo conferimento delle funzioni dirigenziali; le differenze retributive in questione erano state desunte da una tabella riepilogativa, allegata al fascicolo di Procura, che riportava: da un lato, il trattamento economico correlato all espletamento delle funzioni dirigenziali; da un altro lato, quello spettante all Incognito nella qualifica di funzionario direttivo. Ciò premesso, il Gulino ha rammentato che, in sede di proposizione dell appello incidentale avverso la sentenza n.1836/2013, dopo aver sottolineato che gli importi riportati nella predetta tabella comparativa figuravano al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, egli aveva eccepito che il Giudice di primo grado, nel quantificare il danno risarcibile, avrebbe dovuto tener conto soltanto delle somme che erano state materialmente erogate all Incognito, con esclusione, quindi, degli importi che l Amministrazione aveva trattenuto sulla retribuzione del medesimo a titolo di imposte e contributi, da versare al Fisco ed all Ente previdenziale.
4 Orbene, considerato che il Giudice d Appello aveva ignorato tale doglianza e, conseguentemente, non aveva emesso alcuna pronunzia in proposito, il Gulino ha affermato che la sentenza n.408/2014 appare viziata da un errore revocatorio, sotto il profilo dell omessa disamina di un eccezione, da lui ritualmente formulata, avente fondamentale rilevanza ai fini della corretta quantificazione dell onere risarcitorio posto a suo carico. In secondo luogo, il Gulino ha riferito che, dopo la pronunzia, da parte di questa Sezione d Appello, della sentenza n.408/2014, egli s era rivolto ad un consulente del lavoro, il quale avrebbe individuato varie incongruenze nella predetta tabella comparativa, allegata al fascicolo di Procura, sulla base della quale, sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello d appello, erano state individuate le differenze retributive corrisposte all Incognito, a seguito dell illegittimo conferimento, disposto dallo stesso Gulino, delle funzioni dirigenziali. Ciò premesso, il Gulino ha conclusivamente affermato che le statuizioni di condanna emesse nei suoi confronti appaiono inficiate da errori di calcolo concernenti la quantificazione del danno subito dall Amministrazione, ai quali dovrebbe porsi rimedio in sede di giudizio per revocazione, a conclusione del quale l onere risarcitorio posto a suo carico dovrebbe essere notevolmente ridotto. Nel depositare le proprie conclusioni, la Procura Generale presso questa Corte ha, preliminarmente, manifestato dubbi sull ammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal Gulino, in quanto la sentenza impugnata, depositata unitamente al ricorso, non risulta munita di relata di notifica.
5 Nel merito, il P.M. ha chiesto che i motivi di revocazione prospettati dal Gulino siano dichiarati inammissibili o, comunque, giuridicamente infondati. Con memoria depositata il , il Gulino, dopo aver affermato che il ricorso per revocazione è stato da lui proposto in conformità alle disposizioni dettate dal nuovo Codice di Giustizia Contabile, ha insistito per l accoglimento dei motivi ivi formulati. All odierna udienza, le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate per iscritto. DIRITTO Preliminarmente, il Collegio Giudicante rileva che il giudizio per revocazione risulta essere stato ritualmente instaurato. A tal proposito, deve sottolinearsi che il ricorso è stato notificato alla Procura Generale in data ed è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione il , ossia dopo l entrata in vigore, avvenuta il , del D.L.vo , n.174 (recante il nuovo Codice della Giustizia Contabile ), il quale, all art. 203, comma 2, nel disporre che il ricorso per revocazione debba essere corredato della sentenza impugnata, non richiede (diversamente da quanto era stabilito nell art. 107 del R.D. n.1038/1933, ormai abrogato) che quest ultima debba essere munita di relata di notifica. Passando alla disamina dei vari motivi di revocazione, il Collegio Giudicante rileva, in
6 primo luogo, che il Gulino non aveva mai minimamente contestato, né durante il giudizio di primo grado (definito con la sentenza n.1836/2013) né durante quello d appello (definito con la sentenza n.408/2014), la veridicità e l esattezza dei singoli dati contenuti nella tabella comparativa, allegata al fascicolo di Procura, mediante la quale erano state individuate le differenze retributive (costituenti, secondo il P.M., danno erariale), che erano state corrisposte a favore dell Incognito per effetto dell illegittima attribuzione, disposta dallo stesso Gulino, delle funzioni dirigenziali. Ciò premesso, il Collegio Giudicante reputa che siano palesemente inammissibili le doglianze formulate, per la prima volta in questa sede, dal Gulino in ordine a presunti errori di calcolo, che avrebbero inficiato la quantificazione del danno subito dall Amministrazione e del correlativo onere risarcitorio posto a suo carico. Trattasi, infatti, di problematiche che il Gulino aveva omesso di prospettare nel corso dei giudizi di merito di primo e di secondo grado e che, pertanto, non possono assolutamente essere sollevate, per la prima volta, in sede di proposizione del ricorso per revocazione, che il legislatore ha configurato quale rimedio straordinario e limitato ad alcune casistiche tassativamente individuate (v. l art. 202 del D.Lvo n.174/2016) e non può, quindi, essere impropriamente utilizzato quale strumento per attivare un terzo grado di giudizio di merito, non previsto dall ordinamento giuridico vigente. Proseguendo nell analisi delle doglianze formulate dal Gulino nel ricorso per revocazione, il Collegio Giudicante, esaminati gli atti processuali, rileva che effettivamente: in sede di proposizione dell appello incidentale avverso la sentenza n.1836/2013, il Gulino
7 aveva evidenziato che le voci retributive riportate nella tabella comparativa figuravano al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ed aveva, quindi, eccepito che il Giudice di primo grado, nel quantificare il danno risarcibile, avrebbe dovuto tener conto soltanto delle somme che erano state materialmente erogate all Incognito, con esclusione, quindi, degli importi che l Amministrazione aveva trattenuto sulla retribuzione del medesimo a titolo di imposte e contributi, da versare al Fisco ed all Ente previdenziale; il Giudice d Appello non ha menzionato né esaminato tale doglianza e, conseguentemente, non ha emesso alcuna pronunzia su di essa. Orbene, deve rammentarsi che la consolidata giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (ex plurimis: Sez. VI^ sentenze n.5599/2014, n.677/2016; Sez. IV^ sentenza n.5187/2013) che della Corte di Cassazione (ex plurimis: sentenze n.12598/2011, n.4605/2013, n.7924/2015) ha sottolineato che: L omessa pronunzia su domande od eccezioni ritualmente proposte dalle parti, sebbene costituisca, di per sé, violazione del principio di <corrispondenza tra chiesto e pronunziato>, sancito dall art. 112 del c.p.c., può essere fatta valere anche come <errore di fatto revocatorio>, ai sensi dell art. 395, n.4, del c.p.c., considerato che, in caso di omessa pronunzia, l errore revocatorio e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato non sono in relazione di alternatività, essendo il primo assai probabile fonte della seconda. Deve, dunque, reputarsi formalmente ammissibile il motivo di revocazione prospettato dal Gulino, il quale ha sostenuto che la sentenza d appello n.408/2014 risulta viziata da errore revocatorio, sotto il profilo dell omessa disamina di un eccezione da lui ritualmente formulata. Ciò assodato, il Collegio Giudicante ritiene, tuttavia, che la doglianza formulata dal Gulino
8 sia, nel merito, giuridicamente infondata e debba essere respinta. Infatti, appare evidente che nella fattispecie in esame il danno finanziario, a suo tempo patito dal Consorzio A.S.I. di Catania, risulta costituito da tutte le somme che essa ha dovuto sborsare a causa dell illegittimo conferimento, da parte del Gulino, delle funzioni dirigenziali all Incognito, ivi compresi, quindi, non soltanto le differenze retributive materialmente erogate a tale funzionario ma anche i contributi e le imposte, che l Amministrazione ha versato, per conto dell Incognito, all Ente previdenziale ed al Fisco, in adempimento degli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro. In sostanza, ciascuno di tali importi (differenze retributive, contributi previdenziali, imposte) si configura come una voce di spesa che è venuta a gravare ingiustificatamente sul bilancio del Consorzio, a causa del comportamento illecito tenuto dal direttore Gulino (che, come ormai definitivamente accertato, attribuì funzioni dirigenziali ad un soggetto privo dei prescritti requisiti), determinando, in tal modo, la distrazione di ingenti risorse finanziarie, che l Ente pubblico avrebbe, invece, dovuto utilizzare per il legittimo e proficuo perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In tali sensi s è, da tempo, espressa la giurisprudenza maggioritaria della Corte dei Conti (v., ex plurimis, le seguenti sentenze: III^ Sez. d Appello n.189/2013; II^ Sez. d Appello n.116/2010; Sez. d Appello per la Sicilia n.379/2011 e n.22/2012; Sez. Lombardia n.89/2013; Sez. Toscana n.188/2013), che il Collegio Giudicante reputa pienamente condivisibile. In base al principio processuale della soccombenza legale, il Gulino va condannato al
9 pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio per revocazione. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando: dichiara, in parte, inammissibile ed, in parte, giuridicamente infondato il ricorso per revocazione, proposto da Gulino Raffaele avverso la sentenza n.408/2014, emessa da questa Sezione in data , le cui statuizioni restano, quindi, integralmente vigenti; condanna il Gulino al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio per revocazione, liquidate, a cura della segreteria, in complessivi 157,48 (centocinquantasette/48). Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 maggio L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.TO (Valter Del Rosario) F.TO (Giovanni Coppola) Depositata in segreteria. Palermo,06/09/2017 Il direttore della segreteria F.TO Fabio Cultrera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. VALTER DEL ROSARIO Presidente f.f. e relatore dott. GUIDO
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
DettagliLa Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana SENTENZA 576/2017
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00 Diritti di cancelleria 40,44 Totale
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott.ssa LUCIANA
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliS E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott.ssa LUCIANA
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
N. 06936/2009 REG.DEC. N. 02947/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA
SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere
DettagliLa Sezione del controllo per la Regione Sardegna
Parere n. 1/2007 Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Prof. Avv. Giuseppe Palumbi dott. Giorgio Longu avv. prof. Nicola Leone dott.ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott. SALVATORE CULTRERA
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A
Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000138 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
Dettagli15/3/2016 Corte dei conti
https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013,
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 366/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013, così composta: Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliCORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO
CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Relatore Componente Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00058/2014 REG.PROV.CAU. N. 01014/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliDeliberazione n. 10/2009/PAR
Deliberazione n. 10/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA
Protocollo RC n. 2280/15 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA L anno duemilaquindici, il giorno di venerdì ventisette del
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliCOMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSvolgimento del processo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5683/03 REG.DEC. N. 999 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliC. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni
C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. 47917: sulla prescrizione dell ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sua esecuzione. «In materia di reati concernenti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
DettagliDeliberazione n. 118/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 118/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA
N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliCASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
Data 06/09/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE Numero 14934 La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14934 del 06/09/2012 ha espresso il principio di diritto a norma del
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliI N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 14/09/2016 N. 00615/2016 REG.PROV.CAU. N. 00378/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha pronunciato la presente
DettagliPubblico impiego, buonuscita ed indennità
Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Autore: sentenza In: Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagli