BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

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1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 3 al n. 17 del 16 settembre 2003 PartiIeII-Anno XXXIV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, lunedì 22 settembre 2003 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 (0961) Il 1 o e il 16 di ogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso

2 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE II PARTE PRIMA SEZIONE II ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 614 Costituzione Gruppo Tecnico per definizione organizzazione Dipartimenti Salute Mentale. Costituzione Gruppo Tecnico L.R. 8/6/1996, n Pag DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 615 D.P.R. 28/7/2000, n. 270 Accordo Regionale Medici di Medicina Generale Pag DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 616 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 Accordo Regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.... Pag DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 614 Costituzione Gruppo Tecnico per definizione organizzazione Dipartimenti Salute Mentale. Costituzione Gruppo- Tecnico L.R. 8/6/1996, n. 13. PREMESSO CHE: LA GIUNTA REGIONALE con deliberazioni della Giunta regionale n. 74 del 31/1/ 2003 e n. 498 del 30/6/2003, è stata costituita una Commissione per definire il fabbisogno di residenze sanitarie assistenziali per anziani, per disabili e per soggetti con patologie psichiatriche, nonché per definire i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali compresa la determinazione delle rette di degenza; in sede di determinazione delle rette per le case di cura neuropsichiatriche, è emersa la necessità di procedere, preliminarmente, alla definizione del modello organizzativo dei Dipartimenti di Salute Mentale al fine di migliorare la qualità dei servizi resi sia dalle strutture a gestione dipartimentale che di quelle private. RITENUTO pertanto necessario costituire un gruppo di lavoro composto da Dirigenti regionali e da esperti qualificati per la predisposizione di un ipotesi di modello organizzativo dei Dipartimenti di Salute Mentale anche in relazione alla definizione dei rapporti tra pubblico e privato. SU CONFORME PROPOSTA dell Assessore alla Sanità Dr. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore competente che si è espresso favorevolmente sulla regolarità tecnica dell atto. A voti unanimi: DELIBERA Per i motivi di cui in narrativa, che qui s intendono integralmente riportati: di costituire ai sensi della L.R. 13/96 art. 1 comma 1, un gruppo di lavoro per la definizione del modello organizzativo dei Dipartimenti di Salute Mentale e la redazione delle linee guida per l organizzazione della rete dei relativi della salute mentale così composto: dott. Carmine Munizza Presidente Società Italiana di Psichiatria A.S.L. n. 4 di Torino; dott. Fortunato Marino Dirigente del Ministero della Salute Roma;

3 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre dott. Luigi Ferrannini Segretario della Società Italiana di Psichiatria; dott. Maria Caredda Medico Psichiatra Dottore di Ricerca in Scienze del Comportamento Roma; dott. Eugenia Montilla Dirigente Dipartimento della Sanità Settore Assistenza Ospedaliera, Riabilitativa e Territoriale Regione Calabria; dott. Andrea Sgrò Dirigente Dipartimento Sanità Settore Monitoraggio e Controllo delle Risorse del S.S.R.; dott. Rosanna Maida Dirigente Dipartimento Sanità Servizio Assistenza Territoriale; di impegnare la spesa occorrente per il compenso ai componenti esterni il gruppo di lavoro così composto, valutata in via presumibile Euro ,00 sul cap del bilancio regionale; di precisare che le funzioni di supporto al gruppo tecnico saranno assicurate dal Dipartimento Sanità; di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Sanità l esecuzione del presente provvedimento. Il Presidente Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 615 D.P.R. 28/7/2000, n. 270 Accordo Regionale Medici di Medicina Generale. PREMESSO: LA GIUNTA REGIONALE CHE l art. 8 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di Medicina Generale sia disciplinato con convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. CHE in applicazione di detta disposizione normativa, con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 ottobre 2000, è stato reso esecutivo l Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. CHE il citato D.P.R. 270/2000 demanda a successivi accordi regionali la definizione di alcuni istituti contrattuali in esso definiti. VISTO il Decreto del Dirigente Generale n del 5 giugno 2001, come successivamente modificato ed integrato dai Decreti Dirigenziali 7405 del 26 luglio 2001, n del 6 dicembre 2001, n del 4 marzo 2002 e n del 31 marzo 2003, con il quale è stato costituito il Comitato Permanente Regionale ai sensi dell art. 12 del più volte citato D.P.R. 270/2000. PRESO ATTO delle trattative tenutesi nelle varie riunioni del Comitato per la stesura dell Accordo regionale dei Medici di Medicina Generale e, in particolare, della riunione del 18 luglio 2003 nella quale è stato definito il testo dell Accordo che dovrà essere applicato ai Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medicina dei Servizi). RITENUTO che l Accordo regionale definito tiene conto della specifica peculiarità dell assistenza sanitaria nella Regione Calabria e contiene gli strumenti e gli incentivi in grado di migliorare l assistenza territoriale. RITENUTO, pertanto di dover approvare l Accordo regionale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. SU PROPOSTA dell Assessore alla Sanità, Dott. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall espressa dichiarazione di regolarità dell atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore, relatore il Presidente A voti unanimi DELIBERA Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: di approvare il testo dell Accordo che allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, stipulato in conformità alle disposizioni del D.P.R. 270/2000 tra l Amministrazione regionale ed i Sindacati maggiormente rappresentativi dei Medici di Medicina Generale per regolamentare le attività dei Medici dell Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale, dell emergenza sanitaria e della Medicina dei servizi operanti nel territorio regionale; di dare mandato al Settore Assistenza Sanitaria dell Assessorato alla Sanità per quanto attiene la corretta applicazione dell Accordo; di autorizzare il Servizio del Bollettino Regionale Ufficiale della Regione Calabria a pubblicare integralmente sul B.U.R.C. la presente deliberazione ed il relativo Accordo allegato, ampliando la tiratura a n. 30 copie. Il Segretario Zito REGIONE CALABRIA ASSESSORATO ALLA SALUTE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DELLA MEDICINA GENERALE Il Presidente Chiaravalloti Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale ai sensi del Capo VI del D.P.R. 270/2000. Premessa La riorganizzazione complessiva dell area della Medicina Generale operata dai DD.LL.vi n. 502/1992, n. 517/1993 e n. 229/ 1999 ha accentuato fortemente la centralità del Medico di Medi-

4 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 cina Generale, che ha assunto un ruolo centrale, quale parte integrante ed essenziale del Servizio Sanitario, per la realizzazione, attraverso strumenti organizzativi e gestionali innovativi, di quel progetto più volte enunciato tendente alla massima territorializzazione dell assistenza. Un assistenza che ispirata dalla legge di riforma trova una dettagliata disciplina nelle norme contenute nel D.P.R. 270/2000 che allo scopo favorisce nuove formule organizzative, volte a qualificare l assistenza di I livello, consentendo conseguentemente lo spostamento di risorse dalle cure secondarie e terziarie sulle cure primarie con uguali livelli di qualità, ma con minor costo e maggior gradimento da parte dei cittadini. Con la stipula degli Accordi Integrativi Regionali, AIR, si è cercato prioritariamente di definire: forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, procedure di verifica della qualità dell assistenza, procedure per lo svolgimento dell attività di ricerca epidemiologica, per la didattica, per l acquisizione di dati sanitari, per l attivazione di un sistema informativo integrato tra Medici di assistenza primaria e presidi delle Aziende Sanitarie; razionalizzazione della spesa attraverso la previsione di specifiche forme incentivanti legate all utilizzo di particolari attrezzature già negli studi Medici, razionalizzando il ricorso a prestazioni costose e spesso inutili; verifica della appropriatezza nell uso delle risorse e regolamentazione dell intervento nei casi di inosservanza delle indicazioni della Commissione Unica del Farmaco; attività di educazione sanitaria e di prevenzione primaria attraverso la incentivazione della pratica vaccinale nonché la diagnosi precoce e l identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l attuazione della prevenzione secondaria. L Accordo Integrativo Regionale stipulato ai sensi del Capo VI del D.P.R. 270/2000 vuole creare le condizioni favorevoli per una crescita culturale ed organizzativa della Medicina Generale, adeguate alle mutate esigenze assistenziali, con il totale recupero delle funzioni delle cure primarie e con l acquisizione di nuove specifiche competenze clinico-assistenziali. L erogazione delle prestazioni tese ad ottimizzare gli interventi sanitari e sociali, prevede di: 1. Promuovere l uso razionale dei farmaci in accordo con la normativa vigente e secondo linee guida di buona pratica clinica, anche tramite applicazione e verifica di linee guida e delibere regionali; 2. Elaborare modalità assistenziali tese ad eliminare il ricorso inappropriato alla diagnostica strumentale e di laboratorio e alla riabilitazione, ostacolando il proliferare di offerte rispondenti a bisogni fittizi nei cittadini; 3. Attuare e potenziare le varie forme di assistenza domiciliare, così come normata nel D.P.R. 270/2000, realizzando altresì un vero «Osservatorio epidemiologico» dei bisogni degli anziani attraverso lo strumento delle schede di VMD; 4. Riconoscere il ruolo didattico e tutoriale del Medico di Medicina Generale in ambito formativo educativo e di aggiornamento; 5. Promuovere i processi di informatizzazione di tutti i Medici di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale e l attività della Medicina in rete per sviluppare, a livello regionale, aziendale e distrettuale, sistemi di intervento e di sorveglianza informatizzata per il controllo e per il trattamento delle patologie invalidanti ed evolutive. Tali attività, conformi a quanto previsto all art. 70 D.P.R. 270/ 2000, integrano l intervento professionale del M.M.G. con la programmazione sanitaria regionale, aziendale e distrettuale. Obiettivi del presente Accordo regionale Le parti condividono l esigenza: di garantire i livelli uniformi ed appropriati di assistenza sanitaria in maniera omogenea sul territorio regionale; di pervenire al miglioramento dell organizzazione dell assistenza territoriale attraverso la valorizzazione delle cure primarie, creando nel territorio opportunità tali da soddisfare la maggior parte dei bisogni di salute dei cittadini e ridurre il ricorso improprio alle strutture sanitarie di secondo livello; di improntare l utilizzo delle risorse disponibili ai principi di appropriatezza, di efficacia e di efficienza degli interventi assistenziali, al fine di perseguire l obiettivo della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, mirando contestualmente all ulteriore qualificazione dell assistenza sanitaria di base; tali obiettivi strategici comprendono anche azioni tese alla razionalizzazione della spesa farmaceutica e alla riduzione del tasso di ospedalizzazione con il conseguente incremento delle prestazioni assistenziali distrettuali e domiciliari; a tal fine col presente Accordo integrativo regionale si intende promuovere: la formazione continua del medico, anche con riferimento all individuazione dei percorsi assistenziali; l informatizzazione degli studi Medici al fine di consentire fra l altro il costante scambio di flussi informativi tra i Medici e con le strutture dell Azienda, la costruzione di banche dati, la ricerca epidemiologica, la valutazione dei costi e benefici; lo sviluppo delle forme associative, al fine di favorire una più ampia accessibilità ai servizi da parte dell utenza, un miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati, un miglior raccordo funzionale e professionale fra i Medici dell associazione e un migliore coordinamento con le attività ed i servizi del Distretto; il miglioramento dei servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale; coerentemente con le previsioni dell art. 15 bis dell ACN il medico di assistenza primaria è così impegnato ad: assicurare l appropriatezza nell utilizzo delle risorse e ricercare la riduzione degli sprechi anche attraverso l osservanza delle condizioni e limitazioni contenute nei provvedimenti della Commissione Unica del farmaco e l incremento dell uso dei farmaci generici; operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza, in merito all accesso al ricovero, alle cure specialistiche e alle prestazioni di diagnostica;

5 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre in tale contesto appare essenziale che: A. I livelli di spesa programmabili siano considerati quali modelli tecnici in grado di determinare modifiche sostanziali dei flussi di finanziamento della sanità, particolarmente a favore, di quella territoriale e primaria e che siano in grado di realizzare livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio regionale; B. Le risorse recuperate, rispetto alla spesa storica, con la razionalizzazione delle prestazioni indotte (Farmaceutica, Diagnostica, Riabilitativa, Ricoveri, etc.), siano utilizzate per organizzare una offerta di altri servizi territoriali di Distretto sanitario a maggior contenuto tecnologico e rispondenti ai bisogni di salute; C. Le Aziende Sanitarie attivino sistemi di monitoraggio delle iniziative previste dal programma delle attività distrettuali, dell appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti della Medicina Generale con le altre figure professionali. I Medici di Medicina Generale sono i riferimenti immediati e diretti per le persone e le famiglie, è necessario che essi, nel rapporto con gli assistiti, valorizzino sempre di più le funzioni educative e di promozione della salute a diretto contatto con l utenza. Assume inoltre maggiore importanza la valutazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali delle persone al fine di orientare e regolare l accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie offerte dall Azienda, attenendosi ai criteri della Evidence Based Medicine ed alle linee-guida concordate a livello nazionale e privilegiando sempre le strutture ed i servizi presenti nell Azienda, ciò anche al fine di contribuire alla riduzione della mobilità sanitaria intraregionale ed extraregionale. I M.M.G., nelle forme previste dalle rispettive convenzioni, dovranno essere responsabilizzati in modo adeguato relativamente alla spesa sanitaria per i propri assistiti. I criteri ai quali attenersi per lo sviluppo di questo sublivello di assistenza sono: 1. Omogeneità di offerta; 2. Orientamento della domanda; 3. Integrazione con gli altri servizi territoriali; 4. Collaborazione con i servizi ospedalieri; 5. Promozione del loro ruolo. I rapporti tra medico di Medicina Generale, e Distretto sono disciplinati rispettivamente dal D.P.R. n. 270/2000, sulla base dei disposti dell art. 48 Legge 23/12/1978, n. 833 e dell art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. La Regione e le Aziende Sanitarie favoriscono l istituzione di associazioni tra Medici finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l attività dei singoli Medici tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, in modo da garantire: 1. Il potenziamento dell assistenza programmata a domicilio, nelle residenze protette e nelle collettività; 2. L educazione sanitaria e l assistenza preventiva individuale; 3. La partecipazione alle équipes territoriali multidisciplinari per valutazioni multiprofessionali; 4. Lo sviluppo di attività integrate Ospedale-Territorio, ponendo cura nel trovare regole e procedure condivise per le ammissioni e le dimissioni, al fine di assicurare la massima continuità e contiguità terapeutica; 5. Le attività di formazione, informazione e revisione fra pari dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta; 6. Il potenziamento dei servizi di supporto all attività dei Medici di Medicina Generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale; 7. Lo sviluppo e potenziamento degli standards informativi dei Medici di Medicina Generale; 8. Lo sviluppo di servizi assistenziali carenti nel territorio, anche rispetto alle nuove situazioni di vulnerabilità; 9. Lo sviluppo di appositi cicli formativi organizzati dalla Regione. Il presente Accordo viene stipulato sulla base dell art. 69 e successivi del D.P.R. 270/2000, per definire meglio il ruolo del Medico di Medicina Generale nell ambito della programmazione regionale della sanità, per favorire l integrazione del Medico di Medicina Generale nel distretto, e renderlo protagonista dei processi di razionalizzazione della spesa sanitaria, favorendo una progressiva deospedalizzazione e una piena realizzazione della Medicina distrettuale come momento di diagnosi cura e riabilitazione di primo e secondo livello. Per fornire al cittadino paziente un servizio efficiente ed efficace utilizzando al meglio le risorse, sarà necessario incentivare le attività diagnostiche e curative che possono essere offerte dal Medico di Famiglia, fornendo quanto necessario a favorire una sua piena integrazione nel distretto. Assistenza primaria Accesso alla Medicina Generale Nella individuazione delle percentuali di assegnazione delle zone carenti di Medicina di Assistenza primaria e di Continuità Assistenziale, restano ferme le percentuali di assegnazione regolate dall Accordo Nazionale, ed in particolare l osservanza di quanto previsto dalla norma finale n. 5, che prevede in caso di mancato rinnovo degli Accordi Nazionali, l assegnazione delle zone carenti nella misura del 67% e del 33% a favore rispettivamente degli aspiranti di cui all articolo 3, comma 6, lettera a) e lettera b). Qualora non vengano assegnati, per carenze di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all altra percentuale di aspiranti. Si stabilisce che questa percentuale resterà confermata fino alla pubblicazione di un nuovo Accordo Nazionale. Ambiti Territoriali Questo Accordo si prefigge di definire l individuazione degli Ambiti Territoriali di assistenza, attualmente regolamentati in maniera differente a secondo se si consideri l ambito di incarico, previsto per area comunale, e l ambito di scelta, previsto per area aziendale.

6 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 Si ritiene opportuno modificare questa differente individuazione degli ambiti anche luce dei prossimi budget di distretto assegnati in base alla popolazione residente assistita. Si ritiene pertanto che gli ambiti debbano essere coincidenti sia per quanto riguarda la individuazione di carenza, e di apertura dello studio medico, sia per quanto riguarda l ambito di scelta. Considerando la non omogenea distribuzione delle aree urbane della nostra regione, caratterizzata da comuni con notevole consistenza abitativa, e da un grande numero di piccoli comuni con poche centinaia di residenti, e valutato quanto previsto dall art. 19 dell Accordo Nazionale, si organizza l assistenza primaria per ambiti comunali o per ambiti rappresentati da gruppi di comuni, quando i residenti assistiti siano inferiori a abitanti, e comunque non inferiore a ove dovessero essere accertate oggettive difficoltà di viabilità. L accorpamento dei piccoli comuni fino ad almeno o residenti assistiti sarà effettuato previo parere dei Comitati Aziendali e inviato all Assessorato alla Sanità per quanto di sua competenza. L individuazione della zona carente avverrà quindi, secondo le modalità previste in Accordo Nazionale, e l Azienda Sanitaria individuerà l eventuale comune con carenza assistenziale, nel quale il medico neo-inserito dovrà aprire prioritariamente l ambulatorio e garantire quindi la prevalenza di orario assistenziale, avendo comunque la possibilità di aprire altri ambulatori e di acquisire scelte in tutto l ambito definito e solo in quello. Restano comunque confermate le scelte ad oggi acquisite in comuni diversi dall ambito ora definito, con divieto di esercitare l attività ambulatoriale di Medicina Generale al di fuori del proprio ambito. In deroga a quanto sopra esposto, i Comitati Aziendali potranno prevedere forme di accorpamento di comuni diverse da quello sopra esposte con ambiti diversi da quelli definiti a seconda delle esigenze locali. Rimane confermato che la scelta del medico deve essere effettuata tra i Medici in elenco nell Ambito Territoriale di residenza. Il Comitato Aziendale esprime parere per le scelte, anche in deroga a quanto sopra esposto, per ricongiungimento di nucleo familiare o per particolari esigenze lavorative, o quant altro venga debitamente documentato dal richiedente. Rapporto ottimale Si stabilisce che, così come richiamato al comma 9 dell art. 19 del D.P.R. 270/2000, in base all art. 8, lett. H del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni, per ogni Ambito Territoriale può essere iscritto un solo medico per ogni residenti assistiti o frazione superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa tra 0-14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dall anno precedente e scorporando altresì i pazienti con scelte temporanee. Si sottolinea che per quanto attiene al calcolo per la definizione del rapporto ottimale i Medici di Continuità Assistenziale che svolgono anche attività di assistenza primaria non hanno alcuna limitazione di massimale, applicandosi nel caso di specie quanto previsto dall art. 50 sulla cessazione dell attività di Continuità Assistenziale. La differenziazione fra residenti ed residenti assistiti è resa necessaria dal fatto che la nostra Regione è oggetto di forte emigrazione da parte dei cittadini residenti verso le Regioni del Nord, circostanza che determina oggettive e rilevanti discordanze fra popolazione residente e popolazione assistita. Per tale ragione si ritiene di dovere effettuare il calcolo del rapporto ottimale sui residenti assistiti, anziché sul totale dei residenti. Pertanto il calcolo delle zone carenti sarà effettuato sul numero totale degli assistiti in carico ai Medici di M.G. in attività al momento della rilevazione, scorporando gli assistiti da 0-14 anni eventualmente in carico. Tale rilevazione và effettuata sui tabulati validi al 31 dicembre per le zone carenti individuate per il 1 semestre e al 30 giugno per le zone carenti del secondo semestre. Si conviene inoltre che, al fine di non individuare zone carenti virtuali a causa della precedente situazione che permetteva scelte in tutto l Ambito Aziendale, vengano sospese le procedure di zone carente qualora nell ambito individuato risultassero Medici con massimale non limitato che non abbiano acquisito almeno scelte. L Assessorato alla Sanità predisporrà tramite il Centro di Elaborazione Dati le procedure per identificare in ogni ambito la reale popolazione da assistere, a valere per il calcolo del rapporto ottimale. Il finanziamento Per il raggiungimento di tali obiettivi assistenziali di cui in premessa si ritiene indispensabile investire risorse nella Medicina Generale in particolare per potenziare servizi, attrezzature e attività formative. A tal fine si concorda e la Regione stabilisce che la quota parte del Fondo Sanitario Regionale attribuito alla Medicina distrettuale sia quella stabilita dalla Legge Finanziaria dello Stato e resa operativa con la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale. Si stabilisce pertanto che tale accordo è finanziato dall Assessorato alla Sanità con lo stanziamento di Euro ,00 da far valere sul Fondo Sanitario Regionale ed in particolare sul fondo individuato per la Medicina distrettuale. Tale finanziamento dovrà essere ripartito in maniera omogenea fra le varie A.S.L. regionali, in base a parametri legati a popolazione assistita. Con successivi accordi aggiuntivi sarà definita la partecipazione dei M.M.G. anche a quelle voci del Fondo Sanitario e finalizzate ad obiettivi particolari, come assistenza agli anziani, assistenza ai malati terminali, programmi per la prevenzione primaria di malattie croniche, come i fondi per la campagna contro il fumo, i fondi finalizzati alla prevenzione di malattie di particolare interesse sociale, o altro, vengano attribuite al fondo per le attività del Medico di Medicina Generale prevedendo la sua partecipazione al raggiungimento degli obiettivi. Informatizzazione degli studi Medici Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i Medici di Famiglia saranno opportunamente incentivati all informatizzazione degli studi Medici, anche al fine di poter creare una rete regionale, che possa connettere i Medici operanti in Regione, fra di loro, con le strutture distrettuali, con i poliambulatorii, e con gli Ospedali stessi, al fine di raggiungere l obiettivo d un migliore utilizzo del Sistema Sanitario, d una migliore fruibilità dei servizi per il

7 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre cittadino, una diminuzione delle liste di attesa, e un raccordo con i centri di prenotazione, razionalizzando quindi gli accessi. La costituzione d una rete informatica dei Medici di Medicina Generale, o comunque almeno la loro maggiore informatizzazione, consente di acquisire dati utili a conoscere i bisogni assistenziali della popolazione, e permettere una migliore programmazione sanitaria nei distretti, nelle Aziende Sanitarie, e nella Regione. A tal fine i M.M.G. dichiarano la propria disponibilità allo sviluppo di scambi telematici e di informazioni sanitarie con le A.S. e il Dipartimento regionale alla Sanità per la definizione dei bisogni assistenziali. Tali informazioni saranno assunte per consentire altresì la validazione delle informazioni di consumo, di azione sanitaria, di risultati di salute, in possesso delle Aziende, e la messa in relazione e l integrazione di queste, ove richiesto, con le informazioni di processo, possedute dai M.M.G. I dati elaborati dalla Regione saranno disponibili per i M.M.G. per le attività di prevenzione, programmazione e studio. A tal fine si concorda che, in aggiunta all incentivazione prevista dall Accordo Nazionale per la collaborazione informatica, sia previsto: per la memorizzazione e stampa su modulario S.S.N. delle prescrizioni farmaceutiche, delle richieste di consulenze o esami strumentali e di laboratorio, di terapie riabilitative e per la successiva trascrizione in cartella informatizzata dei referti medici, si stabilisce una quota incentivante di Euro 1,20 annue per assistito, purché tale attività sia superiore all 80% delle prescrizioni effettuate, e comunque fino alla concorrenza massima di Euro ,00. Si concorda inoltre che per la eventuale attivazione di tali procedure informatiche, la Regione istituirà dei corsi specifici per lo sviluppo delle conoscenze informatiche. Le procedure di verifica di quanto sopra vengono demandate alle singole Aziende. Standard di studio Medico Per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si ritiene che la Regione debba programmare un investimento sullo studio del M.M.G. Ed infatti se l obiettivo primario di questo accordo è quello di favorire e migliorare il servizio al cittadino, migliorando la risposta ai suoi bisogni di salute, diminuendo le liste di attesa per la diagnostica, diminuendo il ricorso al ricovero per avere risposte precise, sembra opportuno aumentare le possibilità di risposte cliniche del Medico di Medicina Generale. Questo risultato si può certamente raggiungere permettendo al Medico di Famiglia di effettuare diagnosi precise presso il proprio ambulatorio grazie ad una maggiore attrezzatura presente in Ambulatorio. La possibilità di fare diagnosi di primo livello direttamente presso lo studio del Medico di Famiglia costituisce una condizione indispensabile per la riduzione dell utilizzo della diagnostica ambulatoriale, convenzionata o no, una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso, e ai ricoveri impropri quindi il doppio risultato di dare al cittadino una risposta immediata, di evitargli lunghe file e di riqualificare il servizio di Medicina Generale. Per ottenere questo obiettivo i M.M.G. si potranno dotare di strumentazione e di tecnologie efficaci a dare delle risposte immediate ad i pazienti. La Regione incentiverà i Medici al miglioramento strumentale e tecnologico del proprio studio, ed alla sua formazione specifica per l utilizzo di mezzi diagnostici avanzati. Poiché ogni medico potrà attrezzarsi secondo le sue conoscenze, preferenze, e secondo le esigenze della sua utenza, quest accordo non prevederà degli obblighi specifici d attrezzatura, ma individuerà dei criteri di standard di studio che saranno differentemente retribuiti in base alle preferenze d ogni Medico o in base ad obiettivi specifici regionali ed aziendali nello scegliere le attrezzature di cui voglia dotare lo studio. La Regione, attiverà corsi specifici di formazione dei Medici sulle attrezzature che ritengono di poter utilizzare, allo scopo di accrescere la professionalità e consentire ai Medici di migliorare il proprio standard di studio. Gli standard di studio saranno così definiti a seconda della strumentazione in dotazione: Studio con standard «A» Sarà quello studio dotato di almeno tre dei seguenti strumenti otoscopio, oftalmoscopio, spirometro, minilab, E.C.G., holterpressorio, lampada di wood. Studio di standard «B» Sarà quello studio che alle caratteristiche di standard «A» aggiunga alla sua dotazione un altro degli strumenti sopra elencati, o che offra strumenti idonei a telemedicina con possibilità di collegamenti con centri per diagnosi a distanza (Telecardiogramma, Telespirometria, possibilità di trasmissione di immagini, possibilità di collegamento in tempo reale con centri specialistici di diagnosi o ecografo. Incentivi per lo standar A Euro 0.87 annui per assistito fino alla concorrenza massima Euro ,00. Incentivi per lo standard B Euro 2.00 annui per assistito fino alla concorrenza massima di Euro ,00. Il Medico di Famiglia che intende avvalersi di tale possibilità ne darà comunicazione al distretto di appartenenza, dichiarando le attrezzature di cui vorrà dotare il proprio studio, e lo standard a cui intende adeguarsi. Il distretto provvederà alla verifica dei requisiti, per stabilire lo standard di studio, e per l esercizio delle attività entro 30 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale periodo, lo standard richiesto sarà considerato accettato, salvo eventuali controlli successivi. I M.M.G. inoltreranno trimestralmente al distretto di appartenenza i report delle prestazioni rese ai fini dell erogazione degli incentivi di cui al presente articolo. Forme associative dell Assistenza primaria Per la piena attuazione di quanto previsto dall art. 40 del D.P.R. 270/2000 e quindi per migliorare l assistenza sanitaria e l accesso degli utenti ai servizi sanitari, si conviene di tendere al totale accoglimento di tutte le richieste. Per tale finalità lo stanziamento massimo ammissibile è di Euro ,00.

8 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 Prestazioni ed attività aggiuntive 1) Le vaccinazioni non obbligatorie Considerando che nell ambito della programmazione sanitaria uno dei principali obiettivi deve essere quello della prevenzione delle malattie, o comunque quello della prevenzione delle complicanze, un ruolo molto importante può essere svolto da parte del M.M.G., per la sua conoscenza dei pazienti e quindi per la sua conoscenza dei fattori di rischi di ognuno di essi. Il M.M.G. è quindi in una posizione privilegiata per poter raggiungere con campagne di vaccinazioni che permettano una diminuzione delle malattie o delle loro complicanze tutti i soggetti a rischio, e per potere somministrare in maniera mirata gli eventuali vaccini. In tale maniera, investendo in progetti di vaccinazione su larga scala, utilizzando i M.M.G., si può raggiungere l obiettivo di vaccinare oltre il 70% della popolazione a rischio, che è il livello minimo, perché secondo l O.M.S., una campagna di vaccinazione possa ritenersi efficace. Quindi con l obiettivo di poter raggiungere questi livelli di efficacia, si concorda che le campagne di vaccinazioni ed in primis la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale, venga effettuata prioritariamente dai Medici di Famiglia, predisponendo che le Aziende li forniscano dei vaccini necessari alla vaccinazione dei suoi pazienti a rischio. Entro la fine di giugno d ogni anno i Medici di Famiglia che intendono effettuare la vaccinazione comunicano alle Aziende o ai Distretti d appartenenza la loro disponibilità ad eseguire le vaccinazioni, ed il numero presunto di vaccini che intendono somministrare. L Azienda o il Distretto provvederà alla distribuzione del vaccino direttamente al Medico di Famiglia, che si attrezzerà con frigorifero per la loro conservazione. Sarà previsto un registro delle vaccinazioni dove il Medico di Famiglia annoterà le vaccinazioni effettuate e la firma del paziente, per gli eventuali controlli. Sarà previsto un foglio riepilogativo da trasmettere alle A.S. per il pagamento della prestazione. La retribuzione sarà effettuata nel mese successivo alla presentazione dei riepiloghi delle vaccinazione, che avverrà in una unica soluzione, alla fine della campagna di vaccinazione. Il compenso per le vaccinazioni, essendo attività aggiuntive non entrerà nel calcolo della percentuale di compenso attribuibili alle P.P.I.P. L attivazione nonché la determinazione del compenso, sarà effettuato in ambito aziendale, nel rispetto dell allegato d) di cui al D.P.R. 270/ ) Attività di Prevenzione e Ricerca Il M.M.G., per le caratteristiche specifiche del suo lavoro è il professionista più adatto a svolgere attività di prevenzione sulla popolazione assistita. Le Aziende Sanitarie o i Distretti per l attività di prevenzione anche al fine di razionalizzare le risorse e finalizzarle ad obiettivi specifici, concorderanno i programmi Aziendali e/o Distrettuali con i rappresentanti dei sindacati M.M.G. rappresentativi a livello Aziendale. Il M.M.G. parteciperà a programmi di prevenzione attivati dalla Regione, dalle Associazioni Scientifiche, dalle A.S.L. o Distretti, da Enti Ospedalieri, o da altri soggetti pubblici o privati, secondo modalità da concordare con i responsabili delle O.S. maggiormente rappresentative. In particolare il M.M.G. svolgerà studi osservazionali, epidemiologici e selezionerà i pazienti compilando schede preordinate da inviare ai centri di studio, di Ricerca, di Raccolta ed Elaborazione dei Dati. In particolare l attività di prevenzione sarà effettuata prioritariamente sul carcinoma della Mammella, Utero, Colon, prostata, melanomi cutanei, malattie dismetaboliche, cardiovascolari, infettive, patologie tiroidee, cefalee ed artropatie croniche. 3) Partecipazione a progetti Aziendali o Distrettuali Per la partecipazione a progetti Aziendali o Distrettuali per il raggiungimento di obiettivi di salute o per la riqualificazione della spesa sanitaria, è prioritario che in ogni distretto sia ben definita, in accordo con le organizzazioni sindacali, la quantità e qualità di risorse da finalizzare ad attività Distrettuali del Medico di Medicina Generale. Queste risorse, in aggiunta alle risorse stabilite dagli Accordi Nazionali e Regionali, finalizzati all espletamento dei compiti definiti in tali accordi, potranno essere reperite: da attività di bilancio per fondi non utilizzati per altre iniziative; da fondi derivanti da quote per assistiti che non hanno effettuato la scelta del Medico, valutando questi fondi nella differenza tra dati della popolazione residente e il totale dei cittadini assistiti e retribuiti ai M.M.G.; da iniziative attuate a livello distrettuale o aziendale, finalizzate ad una migliore utilizzazione delle risorse del Distretto e ad una razionalizzazione delle spese sanitarie. Con accordi definiti a livello aziendale si programmeranno iniziative atte a razionalizzare le spese sanitarie, elaborate sulla scorta degli schemi tipo allegati al presente accordo, coinvolgendo i M.M.G. nella attuazione di linee guida in tema di ricoveri, di percorsi diagnostici, di trattamenti farmacologici. La individuazione di linee guida o di percorsi diagnostici terapeutici, saranno elaborate dai Medici liberamente partecipanti, previa adeguata formazione. I Medici che volessero partecipare a questi progetti si divideranno in piccoli gruppi operativi, e analizzeranno tra loro i report delle richieste di ricovero e sui dati prescrittivi. La Direzione del Distretto si occuperà di fornire i supporti logistici utili per il prosieguo della sperimentazione compresi i dati sulle prescrizioni indotte questo in modo che il progetto possa essere costantemente monitorata dai Medici partecipanti. Al raggiungimento dell obiettivo, per la partecipazione a questi progetti i Medici saranno retribuiti con una retribuzione forfettaria da stabilire nel progetto obiettivo a compenso orario per il tempo dedicato alla formazione specifica, agli incontri periodici con il gruppo, e per gli incontri di analisi e revisione in corso del progetto. La parte residua di liberazione di risorse sarà utilizzata per il miglioramento dei servizi del Distretto.

9 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre ) A.D.P. e P.P.I.P. Considerando che queste prestazioni sono funzionali al progetto di offrire maggiori servizi sul territorio e di andare incontro alle necessità del cittadino, si concorda che in ogni A.S.L. queste prestazioni, siano concesse senza limitazioni per il numero di cittadini da immettere in A.D.P., e per il numero di P.P.I.P. da effettuare da parte del Medico, fermo restando il pagamento di tale prestazioni nei limiti massimi previsti in convenzione. Questo per evitare che ci siano difformi comportamenti fra Aziende. 5) Assistenza domiciliare 1. In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente incremento delle patologie cronico-degenerative, le parti convengono di dare impulso alla diffusione, sul territorio, dell Assistenza Domiciliare (così come previsto dalla norma finale n. 14 dell A.C.N. 270/2000); 2. L A.D., costituisce un importante elemento di sviluppo delle attività di diagnosi e cure nel territorio, offre al cittadino un servizio più adeguato alle nuove esigenze di cure al paziente, sviluppa quel processo di de-ospedalizzazione che costituisce uno degli obiettivi del presente accordo; 3. L A.D. è erogata nelle tre modalità previste dall A.C.N. (Art. 39): Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.); Assistenza Domiciliare Programmata (A.D.P.), assistenza domiciliare per pazienti non ambulabili; Assistenza Domiciliare Residenziale (A.D.R.), assistenza domiciliare per pazienti ospiti in residenze assistenziali e/o protette; 4. Per ciò che concerne la regolamentazione dell A.D.P. e dell A.D.R., in particolar modo la tipologia delle prestazioni, le procedure per l attivazione, i rapporti con il Distretto, il compenso economico per il M.M.G. e le modalità di pagamento, le parti concordano di attenersi a quanto previsto dall Allegato «G» dell A.C.N. 270/2000; 5. Ospedalizzazione Domiciliare (O.D.O.) è un servizio di integrazione tra Medicina del Territorio e Medicina Ospedaliera che viene espletata in caso di dimissioni protette ospedaliere, in post acuzie o in pazienti che necessitano di interventi Medici complessi. L ODO è da considerarsi comunque Assistenza Domiciliare, pertanto determinante sarà ruolo del Medico di Medicina Generale sia nella fase di attivazione, di coordinamento, di gestione e di verifica e controllo. Il M.M.G. è il responsabile del processo di Assistenza Domiciliare. Il Medico Ospedaliero, sarà responsabile dell Attività Logistica. (Risorse Umane e Strutturali). 6) Assistenza Domiciliare Integrata Al fine di garantire la continuità, l universalità el equità, nonché l efficacia e l efficienza delle prestazioni di A.D.I. su tutto il territorio della Regione Calabria, il Dipartimento Regionale alla Sanità in collaborazione con le parti firmatarie del presente accordo, valuterà l opportunità di: stabilire, di anno in anno, nel Bilancio di Previsione Regionale, l entità globale delle risorse da destinare ai programmi di Assistenza Domiciliare, anche come integrazione ai fondi di ciascuna delle AA.SS.LL. Calabresi; dare impulso e vigilare su tutte le Aziende Sanitarie a che l A.D.I. sia attuata e mantenuta in modo uniforme, secondo le modalità previste dal presente accordo; prevedere, laddove esistono difficoltà al reclutamento delle altre figure professionali (Infermieri, Tecnici della riabilitazione, Medici specialisti, ecc.), forme di erogazione assistenziali anche con convenzioni da attuarsi associazioni non Profit, Associazioni di volontariato: anche in questo ambito, comunque, è salvaguardato il ruolo centrale del M.M.G. ed il suo inserimento di diritto nel programma di Assistenza Domiciliare; ad integrazione dell elenco dei destinatari dell A.D.I. contenuti nell allegato «H» dell A.C.N., si ribadisce che, l attivazione dell A.D.I. è consentita nei casi di: malati terminali; malattie progressivamente invalidanti e che necessitano di interventi complessi; incidenti vascolari acuti; gravi fratture in anziani; forme psicotiche acute gravi; morbo di Alzehimer e Alzehimer-Tipe; riabilitazione di vasculopatici; riabilitazione di neurolesi; malattie acute temporaneamente invalidanti in anziani (Forme respiratorie ed altro); dimissioni protette da strutture Ospedaliere (Spedalizzazione domiciliare); soggetti in età pediatrica non autosufficienti con gravi patologie. Per ciò che riguarda le prestazioni, le procedure di attivazione, la sospensione, il trattamento economico, le verifiche, le riunioni periodiche e le controversie, valgono come riferimento generale, le norme previste dall Allegato «H» dell A.C.N., integrate dal successivo Regolamento ed Allegati che di seguito si riportano. Si costituisce, inoltre un Osservatorio regionale sull A.D.I., composto dall Assessore regionale o suo delegato, dalle parti firmatarie del presente accordo e dalle associazioni dei cittadini (T.D.M.), per la valutazione degli interventi, le statistiche, le tipologie di utenti e tutte le difficoltà che dovessero insorgere circa il corretto svolgimento su tutto il territorio regionale dell A.D.I. REGOLAMENTO A.D.I. 1. Il Medico di Medicina Generale è l unico responsabile della gestione del soggetto in A.D.I. in ogni suo aspetto: Diagnostico, Terapeutico o Riabilitativo;

10 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre Le Parti: Requisito indispensabile per l attivazione dell intervento di A.D.I. è l unanime consenso delle parti individuate, e segnatamente: 1) Il soggetto eleggibile in A.D.I. o suo vicario identificato come «Referente della cura»; 2) Il Medico di Medicina Generale (o Pediatra) titolare della scelta; 3) Il Responsabile del Distretto Sanitario o suo delegato; 3. Il Responsabile del Distretto Sanitario assume, quindi, ogni decisione in relazione alle necessità sanitarie, tecniche, amministrative e di verifica e rende operativo ogni intervento con un proprio atto autorizzativo formale; 4. Per la valutazione dell eleggibilità in A.D.I., per la formulazione e la revisione del Piano di Intervento Domiciliare (P.I.D. Allegato n. 2), per la verifica di qualità e congruità delle prestazioni, il Responsabile del Distretto può avvalersi della consulenza delle équipes operative distrettuali (Unità di Valutazione). Il Responsabile del Distretto Sanitario è il referente del M.M.G., per ogni necessità operativa sanitaria che si manifesti nel corso di intervento programmato: per tali esigenze può determinarsi con una risposta diretta, tramite le rete dei servizi gestiti dall A.S.L., oppure attivando l équipes distrettuali; 5. Il Responsabile del Distretto Sanitario, curerà, per ogni soggetto, la conservazione di ogni atto relativo al P.I.D., al fine di consentire all Azienda Sanitaria Locale, valutazioni complessive sia nel merito della qualità, dell efficacia, dell efficienza, dei costi, che della congruità degli interventi; 6. La prassi dell Attivazione dell A.D.I.: il Responsabile del Distretto, acquisita la richiesta di eleggibilità in A.D.I., attiva formalmente il M.M.G. del paziente: ne richiede una prima valutazione di eleggibilità in A.D.I., acquisendo formalmente il giudizio attraverso la scheda di cui all Allegato n. 1. Nel caso di giudizio negativo del M.M.G., si interrompe l iter dell inserimento in A.D.I. e si archivia la pratica. Nel caso di giudizio positivo, il M.M.G., assieme alla scheda di valutazione, invierà anche la scheda sanitaria individuale del soggetto interessato o suo riassunto; il Responsabile del Distretto, solo nel caso di valutazione positiva da parte del M.M.G., attiverà l équipe di valutazione distrettuale, finalizzandola alla programmazione del P.I.D. e alla verifica di sussistenza dei requisiti di legge (Destinatari) per l accesso in A.D.I. Fisserà, inoltre, il luogo, la data e l ora per la formalizzazione del P.I.D. con il M.M.G. In questa fase, può, altresì, attivare il servizio sociale del Comune di residenza al fine di una collaborazione su tutto ciò (non sanitario) che questo può mettere in campo per la migliore assistenza del paziente in A.D.I.; il Responsabile del Distretto presiede, alla data e all ora stabilita, la riunione operativa per la formalizzazione del P.I.D. a cui, obbligatoriamente, partecipano: il Medico di Medicina Generale, il referente della cura, il Medico con Specialità funzionale alla patologia del paziente in A.D.I. (oppure il geriatra, se il paziente è ultrasessantacinquenne); il Responsabile del Distretto Sanitario, verificata l acquisizione di tutti gli elementi della valutazione multidimensionale, determina il P.I.D. in ogni sua componente e lo rende operativo con atto formale, che vincola al rispetto delle modalità ivi contenute, le parti oggetto del presente regolamento. Nella stessa seduta, il Responsabile distrettuale, in accordo con il M.M.G. e l équipe valutativa, determina la data e l ora della verifica successiva, che di norma non può essere fissata oltre il 45 giorno; determina i modi e i tempi di acquisizione di eventuali nuove valutazioni per verificare l efficacia dell intervento o modificazioni e integrazioni del P.I.D. I COMITATI CONSULTIVI A livello regionale ed a livello aziendale saranno costituiti, i rispettivi Comitati Consultivi, che terranno conto della rappresentatività sindacale secondo le norme contenute nel D.P.R. 270/ Tali Comitati consultivi avranno il compito di controllare l effettiva applicazione degli Accordi Nazionale, Regionali, ed Aziendali, e collaboreranno con l Assessorato, con le Aziende, con i Distretti alla interpretazione delle norme contrattuali ed alla loro applicazione. Daranno risposte agli eventuali quesiti posti da Distretti, Aziende, o da singoli Medici sulle problematiche che si dovessero presentare. Avranno ruolo propositivo e contrattuale per quanto riguarda gli accordi decentrati. Per tutte le altre funzioni qui non esplicitate fare riferimento all Accordo Nazionale. Ai Medici facenti parte dei Comitati Consultivi Regionali, per la loro attività istituzionale, sarà corrisposto un compenso comprensivo delle spese di viaggio di Euro 200,00 per seduta con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità; ai Medici convenzionati facenti parte dei Comitati Consultivi Aziendali sarà corrisposto un compenso comprensivo delle spese di viaggio di Euro 100,00 per un massimo di dodici sedute annuali. Spesa complessiva prevista Euro ,00 per un numero massimo di 12 sedute annue. Per i componenti di parte medica convenzionata ai sensi del D.P.R. 270/2000 degli uffici di coordinamento delle attività distrettuale è fissato un compenso di Euro 50,00 per seduta, a carico dell Azienda. MEDICI TUTOR L Assessorato alla Sanità provvederà alla formazione dei Tutor in Medicina Generale ed alla tenuta di uno specifico albo dei Tutor regionali. Ai Tutor utilizzati nelle attività formative per i corsi di Formazione in Medicina Generale, sarà riconosciuto il compenso di Euro 250,00 per ogni mese di attività tutoriale, finanziata con i fondi della Comunità Europea erogati dal Ministero della Salute per la formazione specifica in Medicina Generale. In base al numero di Medici che dovranno frequentare il tirocinio in Medicina Generale, l Assessorato, sentito il Comitato Consultivo regionale, definirà il numero massimo di tirocinanti da assegnare ad ogni Tutor, nell ottica di distribuire in maniera omogenea fra tutti i Tutor della Regione i tirocinanti ammessi al corso, e per far si che ogni Tutor possa avere almeno un tirocinante per anno di corso.

11 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre REGIONE CALABRIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.... DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI... VALUTAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DELL ELEGGIBILITAv IN A.D.I. Cognome... Nome... data di nascita... Residenza o domicilio: Città... Via... Tel..... Familiare di riferimento: Cognome... Nome... Grado di parentela... recapito... Tel.... Medico di Famiglia, Dott.... Via... Tel..... MOTIVO DI ATTIVAZIONE DELL A.D.I. (Barrare la voce) malato terminale per...; malattia progressivamente invalidante; incidente vascolare acuto; grave frattura in anziano; psicosi acuta grave; morbo di Alzehimer; riabilitazione in vasculopatico; riabilitazione in neuroleso; malattia acuta temporaneamente invalidante nell anziano (Broncopatia, Cardiopatia, Epatopatia, Diabete Mellito, etc.); dimissioni protette da strutture Ospedaliere; soggetto in età pediatrica non autosufficiente con grave patologia (...). DIAGNOSI CIRCOSTANZIATA SEGNALAZIONE DEL CASO reparto ospedaliero...; medico di famiglia...; servizio sociale...; familiari: Sig.... relazione di parentela.... Grado di autosufficienza Comunicazione Buona Sufficiente Insufficiente Mobilizzazione Autonoma Non Autonoma Ausili Igiene Personale Autonoma Non autonoma Alimentazione Autonoma Non autonoma Vescica Continente Non continente Sfinteri Anorettale Respiro Eupnoico Dispnoico Ausili ALTRE CONSIDERAZIONI CLINICO Terapeutiche Il soggetto è eleggibile in A.D.I.? SI NO Data... Il Medico di Medicina Generale... Allegato 2 REGIONE CALABRIA A.S.L.... DISTRETTO DI... PIANO DI INTERVENTO DOMICILIARE (P.I.D.) Del sig.... nato il... residente a... in Via... Tel..... Che elegge a referente della cura il sig.... residente a... Via... Tel..... Medico di Famiglia Dott.... Tel..... PROBLEMI APERTI VISITE SPECIALISTICHE PROGRAMMATE Cadenza PARAMETRI DA MONITORARE Cadenza

12 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 ESAMI DI LABORATORIO PROGRAMMATI Cadenza AUSILI SANITARI PRESIDI FARMACEUTICI PERSONALE... giorno... ora MEDICO DI MEDICINA GENERALE INFERMIERE PROFESSIONALE TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE ASSISTENTE SOCIALE ASSISTENTE SPIRITUALE ASSISTENTE DOMESTICA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO Il Medico di M.G. Familiare Lo Specialista o Geriatra Per il Comune il Il Resp.le Sanitario del distretto L anno... il giorno... del mese di..., in...presso la sede legale dell Azienda di... in Via.... RICHIAMATO il D.Lgs. n. 229 del 19 luglio 1999 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale». RICHIAMATO il D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000 «Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale». RICHIAMATO l Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale sottoscritto, in data..., in applicazione al D.P.R. 270/2000. PRESO ATTO del D.L. n. 347 del 19 settembre 2001 convertito con Legge n. 405 del 26 novembre 2001 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria». DATO ATTO che il vincolo a garantire l equilibrio economico richiede, a livello regionale e locale, interventi atti a migliorare sia l efficienza dei servizi che l appropriatezza nell uso delle risorse disponibili e strategie capaci di incidere tempestivamente: a) sul rapporto tra reali bisogni di salute e domanda di prestazioni; b) sull uso appropriato dei servizi; c) sull entità della spesa. DATO ATTO del congiunto impegno ad agire per: migliorare la fruizione appropriata dei servizi, ospedalieri e territoriali operando con azioni di educazione alla salute, di prevenzione e di corretto orientamento della domanda di prestazioni socio-sanitarie;

13 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre facilitare l accesso informato dei cittadini ai servizi garantendo loro ogni necessaria informazione per una consapevole partecipazione ai processi sanitari e per un consenso realmente informato; valorizzare il ruolo dei Medici di Medicina Generale (di seguito denominati M.M.G.) e qualificare l assistenza territoriale in un processo di miglioramento compatibile con le risorse assegnate all A.S.L. ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Aziendale Permanente per la Medicina Generale. L Azienda Sanitaria... (di seguito denominata A.S.L.) rappresentata dal Direttore Generale, Dr.... e La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Provincia (di seguito denominata F.I.M.M.G.) rappresentata dal Segretario Provinciale, Dr..... Stabiliscono di perseguire i seguenti OBIETTIVI DI SALUTE Per rendere strutturali nei processi sanitari i miglioramenti qualitativi è necessario passare ad un sistema che organizzi le opportunità di accesso ai servizi garantendo ai cittadini la fruizione di percorsi assistenziali, a carattere sanitario e sociale. La responsabilità dei M.M.G. che si esercita nell accertamento delle necessità assistenziali ha necessità di trovare opportunità di attivazione di percorsi assistenziali appropriati e corrispondenti ai bisogni. La capacità di orientamento della domanda, di accoglienza e di ascolto e la verifica costante dei risultati raggiunti sono capisaldi per un recupero della centralità del rapporto medico/paziente e per la valorizzazione dei M.M.G., referenti dei bisogni sanitari dei cittadini. Sono quindi obiettivi di salute del presente accordo: 1. Potenziare, nel loro complesso, le attività territoriali; 2. Aumentare il ricorso ad interventi di efficacia documentata da evidenze scientifiche; 3. Implementare l uso di linee guida nei processi assistenziali; 4. Elaborare programmi operativi e percorsi socio-assistenzili 1 ; 5. Favorire la realizzazione di forme di integrazione professionale tra M.M.G. e specialisti, ospedalieri e territoriali; 6. Istituire e/o potenziare l Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) prevedendo forme assistenziali domiciliari per malati terminali e patologie altamente invalidanti che necessitano di interventi domiciliari di particolare complessità; 7. Informare e sensibilizzare i cittadini per un corretto orientamento della domanda; ( 1 ) 8. Favorire la realizzazione degli screening e implementare le coperture vaccinali previste dalle disposizioni, nazionali e regionali; 9. Facilitare ai cittadini l accesso informato e la fruizione dei servizi e ridurre le richieste di prestazioni improprie; 10. Dare impulso alla collaborazione tra A.S.L. e forme associative della Medicina Generale; 11. Mantenere i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali negli standard regionali e aziendali. Nelle logiche generali di controllo del sistema le parti ritengono necessario realizzare, nel contesto locale, quel complesso di interventi definiti a garanzia del mantenimento e dello sviluppo del livello qualitativo dell offerta sanitaria. A salvaguardia della salute dei cittadini le parti riconoscono priorità strategica: a perseguire gli obiettivi del Distretto/Zona con la diretta partecipazione dei M.M.G. alla contrattazione locale e alle verifiche, secondo quanto previsto dal D.P.R. 270/2000; a migliorare il livello qualitativo dell assistenza e l appropriatezza delle cure primarie implementando la predisposizione di linee guida e l attuazione di percorsi assistenziali per patologie ad alta prevalenza nella popolazione di riferimento; a mantenere l equilibrio economico complessivo a garanzia di equità e sostenibilità del sistema. Le parti convengono di adottare i seguenti STUMENTI 1. Linee guida ed appropriatezza Le parti convengono che, per soddisfare il bisogno di salute dei cittadini come previsto dagli atti di programmazione Socio Sanitaria Regionale Locale, i M.M.G. debbano implementare l adozione di comportamenti appropriati, comuni e condivisi dagli specialisti che consentano di innalzare il livello scientifico, culturale e di equità della assistenza. Le forme di associazionismo rispondono a questi requisiti e rappresentano un modello ottimale per il confronto tra Medici orientato verso il miglioramento della qualità e la ricerca dell appropriatezza nella assistenza e solida base culturale ed operativa per l evoluzione delle forme associative esistenti. Obiettivi saranno i percorsi assistenziali appropriati per migliorare l accesso alle prestazioni nelle varie specialità (es. Oncologia, Nefrologia, ecc.) così come l uso appropriato della radiodiagnostica, delle visite specialistiche, dell assistenza farmaceutica. Sono temi prioritari per le linee guida delle forme associative: radiodiagnostica della patologia del ginocchio e del dolore lombare; terapia della ipertensione arteriosa (uso degli ACE-inibitori, calcio-antagonisti, ecc.); terapia antibiotica «empirica»;

14 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 uso degli inibitori di pompa; uso degli antiinfiammatori non steroidei; trattamento dell asma bronchiale; trattamento dello scompenso cardiaco congestizio; terapia del dolore; consenso informato. Le parti concordano le seguenti 1. Strategie di comunicazione STRATEGIE L A.S.L. istituirà un Gruppo di Coordinamento per la Comunicazione a cui affiderà il compito di coordinare, realizzare e monitorare tutte le iniziative di comunicazione esterna ed interna all Azienda. Ha altresì istituito un Comitato di Redazione, coordinato dall Ufficio Stampa Aziendale, per realizzare una costante comunicazione con l utenza esterna e le istituzioni del territorio anche mediante la pubblicazione di un periodico di informazione (Giornale aziendale). Le parti si impegnano ad una piena collaborazione nella redazione del giornale aziendale da utilizzare anche quale canale di continua comunicazione con la medicina del territorio e da realizzarsi su supporto cartaceo e per via telematica. Il periodico di informazione fornirà anche un mezzo di sensibilizzazione dei M.M.G. alle nuove logiche gestionali dando tempestiva informazione su percorsi assistenziali, linee guida ed ogni altro adempimento di cui al presente accordo nonché su soluzioni organizzative congiuntamente concordate o nuove normative successivamente intervenute. Il periodico fornirà altresì il mezzo di tempestiva comunicazione a tutti i M.M.G. dei corsi di formazione e aggiornamento nonché degli atti del Comitato Aziendale di Medicina Generale. La diretta comunicazione, anche a mezzo , con l Ufficio Stampa fornirà infine ai M.M.G. un ulteriore strumento da utilizzare anche per segnalare all A.S.L. adempimenti non derivanti da specifiche norme nell ottica di una progressiva deburocratizzazione della professione. L A.S.L. manterrà inoltre, nel periodo di vigenza del presente accordo, il servizio aziendale di informazione farmacologica diretto ai M.M.G. 2. Strategie di programmazione distrettuale Per la programmazione distrettuale le parti danno priorità agli interventi finalizzati a: a) ampliare le capacità di programmazione con dati di rilievo epidemiologico e clinico; b) individuare sul territorio ulteriori alternative all assistenza ospedaliera; c) garantire ai M.M.G. la concreta fruibilità delle strutture Ospedaliere Aziendali; d) coadiuvare i Responsabili di Distretto nell elaborazione del programma delle attività distrettuali; integrare il programma distrettuale con le attività della Prevenzione Collettiva. Le parti individuano i seguenti 3. Politiche del farmaco VINCOLI Migliorare la qualità dell assistenza coniugandola con le disposizioni in materia di spesa nel Settore Sanitario richiede oggi di orientare anche i comportamenti prescrittivi a criteri di rigorosa appropriatezza, impegnando i M.M.G. a «concorrere al raggiungimento dell obiettivo di migliorare il rapporto costi efficacia del sistema sanitario mantenendo un livello di spesa compatibile con le risorse disponibili». Nell anno 2003 per l assistenza farmaceutica territoriale l onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale non può superare, a livello nazionale e regionale, il 13% della spesa sanitaria complessiva 2. Per la sostenibilità del sistema universalistico e a garanzia della sua stessa permanenza il contenimento della spesa farmaceutica nei parametri previsti dalla Regione Calabria per l anno 2003 è obiettivo comune a tutti gli attori del Servizio Sanitario Regionale. Specifiche norme (es. rimborso dei medicinali non coperti da brevetto al prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile) concorrono nel perseguire tale obiettivo. Allo stesso scopo la Giunta regionale ha approvato un Protocollo d Intesa con FEDERFARM ADF FULC Calabria e sono allo studio altri atti di eventuale successiva emanazione. Le parti riconoscono che alle Aziende Sanitarie e ai M.M.G. è però oggi richiesto uno sforzo aggiuntivo che possa sommarsi agli effetti attesi dalle disposizioni, nazionali e regionali, di contenimento della spesa farmaceutica. In tale impegno è prioritario mantenere o migliorare la qualità dell assistenza offerta ai cittadini ed è altrettanto importante che le parti mantengano le competenze proprie del loro ruolo e rafforzino ulteriormente la reciproca collaborazione. I M.M.G. contribuiranno ad informare gli assistiti sulle facoltà di scelta loro offerta dalle vigenti normative in materia. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per: l educazione sanitaria agli assistiti sul corretto uso del farmaco da attuare in forma capillare con iniziative da definire nei dettagli a livello di ciascun Distretto; le politiche di appropriato uso del farmaco da attuarsi con l erogazione di interventi di documentata efficacia e l implementazione dell impiego di linee guida; ( 2 ) Decreto Legge n. 347 del 18 settembre 2001: «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».

15 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre le azioni di sviluppo dell integrazione ospedale-territorio. Per il rispetto dei vincoli di spesa per l assistenza farmaceutica le parti si impegnano ad attuare il progetto a livello di spesa programmato 3 riportato in Allegato A al presente accordo del quale forma parte integrante e sostanziale. 4. Vigenza Il presente accordo ha efficacia fino al.... Le parti si impegnano a valutarne l esito entro il mese di... e a stipulare l accordo per l anno successivo entro lo stesso termine. PROGRAMMA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER L ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE Allegato A PROGETTO A LIVELLO DI SPESA PROGRAMMATO (EX ART. 72 D.P.R. 270/2000) Premesse Dal gennaio al novembre la Regione... ha registrato per la farmaceutica convenzionata esterna dell A.S.L. un incremento di spesa netta del...% rispetto al medesimo periodo dell anno precedente. Se ciò comporta una previsione di spesa annua 2002 comunque superiore ai... per la spesa totale l A.S.L. si colloca al di... punti percentuali rispetto alla media regionale e al di sopra della media nazionale in %.... Peraltro la spesa procapite... è invece ancora superiore al valore medio regionale.... Le disposizioni assunte dalla Regione Calabria in applicazione ai parametri delle vigenti normative nazionali in materia di spesa sanitaria determinano un assegnazione all A.S.L. per l assistenza farmaceutica territoriale del 2003 pari a Euro (pari a Lire... suddivisa nelle seguenti parti: Le parti convengono che l obiettivo indicato dalla Regione è realistico e raggiungibile ove tutti gli attori del sistema realizzino pienamente e con tempestività le azioni di reciproca competenza. Livello di Spesa Programmato Il Livello Programmato di Spesa Netta per l assistenza farmaceutica a livello aziendale è di.... L attuale ripartizione percentuale della spesa per prescrittori è: M.M.G....%; ( 3 ) Applicativo dell art. 14 comma 2.f, all art. 31 comma 3.d) e all art. 45, punto B.6 del DPR 270/00. ( 4 ) Ultima rilevazione regionale utile agli effetti del presente accordo P.D.L....%; Dipendenti S.S.N. e specialisti convenzionati interni...%. Le parti concordano pertanto su un obiettivo per i M.M.G. pari al...% del livello di spesa programmato. Il Livello Programmato di Spesa Netta dei Medici di Medicina Generale (Budget M.M.G. 2003) è quindi stabilito in Euro.... Ai fini del monitoraggio del Budget dei M.M.G., in considerazione della diversa incidenza dello sconto praticato dalle farmacie convenzionate, la spesa è da calcolarsi al lordo. Il Livello Programmato di Spesa Lorda dei Medici di Medicina Generale (Budget M.M.G. 2003) è quindi stabilito in Euro.... Programma di Attività Al raggiungimento dell obiettivo contribuiscono la riduzione degli oneri attesa per effetto delle normative di contenimento della spesa sanitaria e le azioni di appropriato orientamento della domanda descritte nel presente Accordo. I M.M.G. contribuiranno al raggiungimento dell obiettivo loro assegnato implementando gli interventi di capillare educazione sanitaria al corretto uso del farmaco e l uso di linee guida, internazionali e nazionali, nonché la diretta partecipazione alla produzione di linee guida a valenza locale. I M.M.G. garantiranno agli assistiti prestazioni terapeutiche ad efficacia documentata orientando i comportamenti prescrittivi a criteri di rigorosa appropriatezza. Le parti convengono infine sull opportunità di una continua collaborazione per dare significativa valenza, anche ai fini del presente programma, alle altre azioni descritte nell Accordo. Reportistica I Medici associati concorrono insieme al raggiungimento dell obiettivo indipendentemente dalla tipologia della forma associativa a cui appartengono; il Medico non associato concorre singolarmente. La Spesa Procapite lorda attesa è quindi di... Euro. Il Budget monitorato alla forma associativa o al singolo Medico corrisponde al prodotto tra spesa attesa per assistito ( Euro) per il totale degli assistiti. L A.S.L. farà pervenire ai Medici, singoli e associati, un Report mensile contenente, tra l altro, la rilevazione degli assistiti, della spesa lorda attesa, totale e procapite del progressivo incremento mensile e del suo scostamento rispetto ai valori attesi ed alla media del Distretto e di A.S.L. Con frequenza trimestrale l A.S.L. farà altresì pervenire ai Medici i dati relativi ai ricoveri ed alle giornate di degenza maturate dagli assistiti. Monitoraggio Le parti si impegnano a verificare mensilmente l andamento del progetto per definire ed adottare tempestivamente eventuali azioni correttive in caso di scostamento negativo rispetto al livello di spesa programmato.

16 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 A tale scopo le parti convengono di istituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Sanitario, e composto dai membri del Comitato Aziendale per la Medicina Generale integrati dal Direttore dei Presidi Ospedalieri e dai Responsabili delle UU.OO. Farmaceutiche. Sistema Premiante il sistema premiante è basato sull autofinanziamento con erogazione degli incentivi a raggiungimento del livello di spesa programmato. Il fondo aziendale viene a costituirsi al raggiungimento di una spesa netta per l assistenza farmaceutica territoriale inferiore al livello programmato: Fondo Aziendale = Livello Programmato (Spesa netta: Livello raggiunto Euro...) La spesa in ogni Distretto (Periodi omogenei dell ultimo biennio) è rappresentata in tabella 1: Tabella 1 Spesa complessiva Gen.-Nov Gen.-Nov Incremento Un trend analogo si è registrato per la spesa media procapite (Tabella 2): Tabella 2 Media procapite (per abitanti) Gen.-Nov Gen.-Nov % % % Incremento +% +% +% In considerazione della necessità di mantenere uniformi i livelli di assistenza e di pervenire ad un omogeneo raggiungimento dell obiettivo su tutto il territorio a ciascun Distretto è preventivamente assegnato il seguente livello di spesa programmato: Assistenza Farmaceutica convenzionata esterna: Budget Distrettuale Distretto Distretto Distretto Totale spesa netta Liv.lo Programmato C... C... C... C... A termine del periodo il fondo di incentivazione è suddiviso, in base al totale degli assistiti in quote unitarie: Importo quota unitaria = Fondo di incentivazione Totale assistiti Pertanto, unitamente al Budget, a ciascun Distretto è assegnato un numero di quote incentivanti pari alla popolazione residente assistita. Il Responsabile di Distretto, coadiuvato dal M.M.G. dell Ufficio di Coordinamento Distrettuale (o suo delegato) illustra i contenuti dell Accordo e del presente progetto e, in considerazione del Budget distrettuale assegnato, negozia gli obiettivi delle singole forme associative e dei Medici non associati del corrispondente territorio. In tale sede l incentivazione può essere differenziata, fermo restando il totale delle quote assegnate, in base agli obiettivi negoziati per il raggiungimento della spesa programmata per il Distretto. La negoziazione è controfirmata dalle parti a livello distrettuale. Gli incentivi sono corrisposti unicamente ai M.M.G. che abbiano raggiunto gli obiettivi sottoscritti secondo le quote definite a livello distrettuale. L eventuali fondo residuo è ridistribuito ed erogato ai M.M.G. che abbiano raggiunto gli obiettivi, in soluzione unica e fino a suo esaurimento, in proporzione al numero dei rispettivi assistiti. L Azienda U.S.L. si impegna ad erogare i corrispettivi nel mese di.... Per la finalizzazione del progetto a garanzia del miglioramento delle cure primarie offerte ai cittadini eventuali corrispettivi che, ai sensi dell art. 45, punto B.6 del D.P.R. 270/2000, siano maturati nell attuazione del progetto dai M.M.G. saranno dai medesimi utilizzati per: l acquisizione di ulteriori strumentazioni e attrezzature; la compartecipazione per l assunzione di collaboratori infermieristici e/o di studio; la retribuzione di sostituti nei periodi di ferie. Soglie di appropriatezza dei comportamenti prescrittivi Sono assunti quali indicatori di valutazione di appropriato utilizzo delle risorse, il Budget assegnato e la Spesa procapite. Sono ritenuti non conformi alle disposizioni ex art. 15 bis e correlati del D.P.R. 270/2000 comportamenti prescrittivi che determinino il posizionamento del M.M.G. (Singolo e/o associato) sopra alle soglie del +30% del Budget assegnato e/o del +10% della spesa procapite media del Distretto. Per contrastare il ricorso a comportamenti prescrittivi potenzialmente lesivi dei diritti dei cittadini sono ritenuti parimenti non conformi i M.M.G. che si posizionino al di sotto del 30% per entrambi i suddetti indicatori. In tali casi sono avviate le procedure di verifica ai sensi dell art. 15 bis. del D.P.R. 270/2000. Accertate violazioni all osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo danno luogo all applicazione delle sanzioni come previsto dall art. 16 del D.P.R. 270/2000.

17 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre Gli indicatori di valutazione di cui al presente punto potranno essere soggetti a variazione per successive norme emanate a livello nazionale o regionale. Per l Azienda Sanitaria Il Direttore Generale Obiettivo EMERGENZA TERRITORIALE Per la F.I.M.M.G. Il Segretario Provinciale Migliorare il sistema di emergenza-urgenza territoriale ed ospedaliero con risposte coordinate ed adeguate e rapide ed altamente professionale, con protocolli unici e con una rete capillare su tutto il territorio calabrese. Premessa La programmazione sanitaria regionale mira due obiettivi di grande importanza: La riorganizzazione della rete ospedaliera ed il potenziamento dell assistenza territoriale. Il primo vuole concentrare le prestazioni sanitarie che richiedono specializzazione di elevata professionalità con sistema organizzativo di elevata complessità in un numero ridotto di sedi collocata sul territorio calabrese, naturalmente strettamente collegate al resto delle sedi ospedaliere più capillare dove saranno garantite tutte le prestazioni specialistiche per acuti di più comune necessità. Il secondo mira a garantire la maggior parte delle cure possibili in regime extraospedaliero sia per supportare adeguatamente l attività non residenziale delle strutture ospedaliere (Day-Hospital, Day Surgery ecc.) sia per favorire la più rapida dimissione dei pazienti ricoverati appena superata la fase acuta della malattia, sia per dare massimo sviluppo quantitativo e qualitativo all assistenza domiciliare integrata in funzione alternativa al ricovero, istituto questo particolarmente importante per alcune categorie di assistiti quali gli anziani, i soggetti inabili ed i malati terminali. Per queste categorie di malati l assistenza domiciliare integrata si presenta non solo come forma assistenziale di minor costo ma anche come forma gradita dal cittadino rispetto al ricovero. La possibilità di realizzare questo progetto passa attraverso due fasi fondamentali: eliminare ogni vuoto assistenziale che possa orientare i cittadini verso il pronto soccorso ed il perfezionamento del sistema emergenza territoriale. Tutto questo si traduce in una migliore qualità di cura verso l utente al di fuori delle strutture Ospedaliere e favorire, quando necessario, accesso a pazienti in condizione critica nei centri a più elevata specializzazione e complessità organizzativa, sia dal territorio che dai Presidi Ospedalieri. Il SUEM, nella auspicata configurazione dell assistenza sanitaria Calabrese, si configura come un indispensabile tessuto connettivo con la funzione di migliorare la collaborazione del territorio con gli ospedali meno specializzati e di questi con quelli di più elevata specializzazione, rendendo possibile una loro razionale distribuzione sul territorio calabrese. Individuazione e attribuzione degli incarichi Prima dell espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall art. 63 comma 5 del D.P.R. 270/2000, l Azienda provvede al trasferimento intraaziendale, previa richiesta, dei Medici con incarico a tempo indeterminato di Emergenza Territoriale nella stessa Azienda. Organizzazione dei turni I turni di servizio sono organizzati dall Azienda di concerto con gli operatori secondo le esigenze del servizio stesso sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i Medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi, e possono essere variati con il consenso dei Medici interessati. Competenze delle Aziende a) le Aziende Sanitarie hanno l obbligo di fornire al Servizio di Emergenza Territoriale farmaci e materiale necessario, nonché l abbigliamento completo da lavoro al Medico incaricato; b) le postazioni devono essere dotate di locali idonei al soggiorno del personale, secondo la normativa vigente. L Azienda inoltre: a) provvede alla disponibilità di mezzi di servizio; b) assicura attraverso il Responsabile il controllo periodico ed il perfetto funzionamento delle strumentazioni e dei mezzi di soccorso in dotazione alle P.E.T.; c) verifica l idoneità del personale impiegato qualora usufruisca di convenzioni per l utilizzo di autoambulanze; d) garantisce nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei Presidi Sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei Medici. Compiti del Medico Il Medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al Presidio Ospedaliero con mezzo attrezzato secondo la normativa vigente; b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze; c) attività operative anche nell ambito di Dipartimenti di Emergenza Urgenza; d) attività di primo intervento nei Presidi Territoriali di Emergenza Sanitaria Territoriale delle AA.SS.LL., debitamente attrezzati per interventi diagnostico-terapeutici e per «l osservazione breve» che svolgono, quindi, attività di primo intervento territoriale, con modalità applicative da concordare nell A.S.L. con le OO.SS. firmatarie del presente accordo; e) ogni altra attività espressamente prevista dal C.N.L. Referente di postazione Viene istituita con il presente accordo la figura del referente responsabile di postazione. 2. Tra i compiti si prevede che il referente si impegni a:

18 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 a) mantenere i rapporti tecnico/organizzativi con la Direzione Sanitaria; b) predisporre i turni di servizio; c) proporre al Direttore Sanitario azioni per il miglioramento del Servizio. 3. Gli incarichi, conferiti dal Direttore Generale a Medici titolari a tempo indeterminato di incarico in emergenza presso l Azienda, avranno durata trimestrale e saranno svolti con il criterio della rotazione. Per lo svolgimento di tali funzioni è prevista una indennità di Euro 138,00 mensili. Il Medico in servizio deve essere presente fino all arrivo del Medico che continua il servizio. Al Medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno per esigenze di servizio spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio stesso. Il Medico in turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno, ed a completare l intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L eccedenza di orario derivante dall intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto dall art. 57 del D.P.R. 270/2000. Il Medico di C.A., a richiesta, partecipa attivamente al programma A.D.I. per l Ambito Territoriale del Presidio, con accessi programmati e concordati con il Medico di Assistenza Primaria, da effettuarsi durante le ore di servizio; al Medico di C.A. spetta per accesso e prestazioni un compenso pari al Medico di A.P. Indennità aggiuntiva e festività di particolare rilevanza I Medici che effettuano il servizio di Continuità Assistenziale nei turni sotto indicati viene riconosciuto un compenso aggiuntivo forfettario di Euro 51,65 con decorrenza dalla data del presente accordo: 1 gennaio:... ore 8,00 ore 20,00 Pasqua:... ore 8,00 ore 20,00 Lunedì dell Angelo:... ore 8,00 ore 20,00 1 maggio:... ore 8,00 ore 20,00 15 agosto:... ore 8,00 ore 20,00 24 dicembre:... ore 20,00 ore 8,00 25 dicembre:... ore 8,00 ore 20,00 26 dicembre:... ore 8,00 ore 20,00 31 dicembre:... ore 20,00 ore 8,00 LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITAv DELLA MEDICINA DEI SERVIZI I Medici della Medicina dei Servizi sono utilizzati dal S.S.R. per i compiti, le funzioni e le responsabilità previsti per il personale Medico dai Decreti Leg.vi 502/92, 517/93 e 229/99 e dalla programmazione regionale e aziendale, mantenendo, in ambito regionale il monte orario della Medicina dei Servizi fino all applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell art. 8 del D.Lgs. 502/99 e s.m.i. In attesa dell applicazione della suddetta normativa ai Medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi, confermati a tempo indeterminato dal D.P.R. 270/2000, secondo le disposizioni del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, in attuazione delle determinazioni regionali in materia conformemente all art. 1 dello stesso D.P.R. 270/2000, e fatte salve le procedure seguite ed adottate dalle Aziende Sanitarie relative all utilizzo dei Medici della medicina dei servizi a tempo indeterminato e al conferimento degli incarichi fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, si conviene quanto segue: a) i Medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi devono svolgere tutti i compiti di istituto relativi al servizio in cui operano e possono essere utilizzati in tutti i servizi territoriali dell Azienda (Art. 7 comma 6, alla N D.P.R. 270/2000); b) i Medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi partecipano ai progetti obiettivo predisposti e realizzati a livello Aziendale e Distrettuale (Art. 7, comma 8, alla N D.P.R. 270/ 00), nonché a quelli di carattere nazionale o regionale (Capo VI, art. 70, comma 1, lett. F., D.P.R. 270/2000). Il compenso spettante (Art. 14, comma 3, all. N, D.P.R. 270/2000) è posto pari a quello previsto dallo specifico progetto per il personale della Dirigenza Sanitaria partecipante al progetto stesso, per tale necessità èquantificata la spesa complessiva in Euro ; c) fatto salvo quanto disposto dall art. 5, comma 2, lett. c, D.P.R. 270/2000 in attuazione del disposto dell art. 8, comma 1 lett. m del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Medici dell attività di Medicina dei Servizi svolgono attività organizzativa e di coordinamento (Art. 7, comma 10, all. N, D.P.R. 270/ 2000). In relazione a tali attività agli stessi è corrisposto un compenso aggiuntivo pari a Euro 2.00 lorde per ogni ora di attività. Tale compenso è limitato ad una percentuale massima del 15% dei Medici della Medicina dei Servizi titolari di incarico a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda Sanitaria. Gli stessi compensi sono determinati a livello regionale in complessive Euro Trattamento economico Ai Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, in considerazione dell ampliamento dei compiti istituzionali attribuiti la voce onorario professionale di cui all art. 68 comma 1 del D.P.R. 270/2000 è incrementata di Euro 4,40 per ogni ora di attività svolta. Festività speciali Ai Medici in servizio nei giorni e nelle ore sottoindicate viene riconosciuto un compenso aggiuntivo forfettario di Euro 51,65. 1 gennaio:... ore 8,00 ore 20,00 Pasqua:... ore 8,00 ore 20,00 Lunedì dell Angelo:... ore 8,00 ore 20,00 1 maggio:... ore 8,00 ore 20,00 15 agosto:... ore 8,00 ore 20,00 24 dicembre:... ore 20,00 ore 8,00 25 dicembre:... ore 8,00 ore 20,00 26 dicembre:... ore 8,00 ore 20,00 31 dicembre:... ore 20,00 ore 8,00

19 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre LA CONTINUITAv ASSISTENZIALE Il modello organizzativo di Continuità Assistenziale attualmente in atto presso le Aziende Sanitarie deve rispondere più adeguatamente alle esigenze del territorio. È necessario, altresì, valutare tipologie diversificate del servizio, da attuare in via sperimentale, al fine di verificarne l impatto organizzativo, la qualità delle prestazioni e il livello di soddisfazione dell utenza. Il progresso tecnologico e i nuovi sistemi di comunicazione offrono, inoltre, facilitazioni e ulteriori potenzialità a questo servizio. Domanda di Continuità Assistenziale nasce dalla constatazione che possono essere evitati accessi impropri al pronto soccorso, ricoveri inutili e inappropriati, dimissioni non programmate, talora assimilabili a forme di interruzione non motivata di assistenza. Altri indicatori sono rilevabili nel consumo di prestazioni ambulatoriali specialistiche svincolate da percorsi diagnostico terapeutici personalizzati o nel consumo di prestazioni assistenziali afferenti a centri di offerta svincolati da una logica di rete e incapaci di interconnettere i diversi centri di responsabilità. Dimensioni della Continuità Assistenziale Il problema della Continuità delle cure è una questione cruciale che investe le responsabilità del Distretto, i suoi rapporti con l Ospedale, la sua capacità di governare i diversi fattori produttivi interni ed esterni al sistema di offerta pubblico, comprensivo del privato accreditato. La Continuità Assistenziale assume rilevanza tutta particolare nell assistenza alle persone disabili, agli anziani non autosufficienti, alle persone affette da patologie in fase terminale, alle persone che richiedono cure domiciliari integrate di lungo periodo, cioè nelle situazioni in cui si richiede una maggiore integrazione tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, altri servizi distrettuali e servizio di Continuità Assistenziale. Compiti del Medico Il Medico che assicura la Continuità Assistenziale deve essere presente, all inizio del turno, nella sede assegnatagli dall Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi. Indennità aggiuntiva per la qualificazione professionale Tale indennità ècorrisposta in ragione di Euro 0,78 per ogni ora di attività e tende ad incentivare il miglioramento della qualità del servizio erogato dal Medico di Continuità Assistenziale e si sviluppa anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e di formazione non obbligatoria organizzati dalla Regione e/o dalla Regione e di educazione sanitaria rivolta alla collettività. Ai fini dell erogazione della quota aggiuntiva di compenso le A.S. dovranno acquisire formalmente la disponibilità dei Medici di C.A. alla partecipazione alle attività di che trattasi. Assistenza ai turisti (Ex art. 59) o di C.E. o extra C.E. 1. Le parti convengono che il trattamento economico per i Medici che svolgono il servizio di Assistenza Sanitaria ai turisti è quello previsto dall art. 57 del D.P.R. 270/00; 2. Nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di cui al presente articolo per carenza di Medici da incaricare, le Aziende U.S.L. possono definire, in accordo con i Sindacati rappresentativi ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 270/2000, e fatto salvo quanto già disposto nell art. 59 del D.P.R. 270/2000, idonei accordi per la erogazione dell assistenza. Attività programmate Le Aziende per le attività programmate possono utilizzare, per periodi non superiore a sei mesi nell arco dell anno, Medici di Medicina Generale, secondo l ordine di priorità e con le limitazioni previste dall art. 60 del D.P.R. 270/2000. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 616 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 Accordo regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta. PREMESSO: LA GIUNTA REGIONALE CHE l art. 8 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta sia disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. CHE in applicazione di detta disposizione normativa, con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 ottobre 2000, è stato reso esecutivo l Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta. CHE il citato D.P.R. 272/2000 demanda a successivi accordi regionali la definizione di alcuni istituti contrattuali. VISTO il Decreto del Dirigente Generale n Reg. Gen. del 14 maggio 2001, come successivamente modificato ed integrato dal Decreto Dirigenziale n Reg. Gen. dell 1 luglio 2003, con il quale è stato costituito il Comitato Permanente Regionale ai sensi dell art. 12 del più volte citato D.P.R. 272/2000. PRESO ATTO delle varie trattative tenutesi per la stesura dell Accordo regionale dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta e, in particolare, della riunione del Comitato Permanente dell 1 agosto 2003 nella quale è stato definito il testo dell Accordo che dovrà essere applicato ai suddetti professionisti. CONSIDERATO che in pari data si è proceduto alla stipula dello stesso. RITENUTO che l Accordo regionale definito tiene conto della specifica peculiarità dell assistenza sanitaria nella Regione Calabria e contiene gli strumenti e gli incentivi in grado di migliorare l assistenza territoriale. RITENUTO, pertanto di dover approvare l Accordo regionale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

20 Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2003 SU PROPOSTA dell Assessore alla Sanità, Dott. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall espressa dichiarazione di regolarità dell atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore, Relatore il Presidente A voti unanimi DELIBERA Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: di approvare il testo dell Accordo che allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, stipulato in conformità alle disposizioni del D.P.R. 272/2000 tra l Amministrazione regionale ed i Sindacati maggiormente rappresentativi dei Medici specialisti per regolamentare le attività dei Medici Specialisti Pediatri; di dare mandato al Settore Assistenza Sanitaria dell Assessorato alla Sanità per quanto attiene la corretta applicazione dell Accordo; di autorizzare il Servizio del Bollettino Regionale Ufficiale della Regione Calabria a pubblicare integralmente sul B.U.R.C. la presente deliberazione ed il relativo accordo allegato, ampliando la tiratura a n. 30 copie. Il Segretario F.to: Zito REGIONE CALABRIA ASSESSORATO REGIONALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE Il Presidente F.to: Chiaravalloti Accordo Integrativo Regionale dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta D.P.R. 272/2000. Premessa Il presente Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta (P.L.S.) integra il D.P.R. 272/2000 e regolamenta l attuazione di alcune parti. La Pediatria di libera scelta, nata più di venti anni fa per fornire un assistenza sanitaria specialistica territoriale ai soggetti in età pediatrica, negli ultimi anni ha raggiunto, anche in Calabria, quella auspicata diffusione su tutto il territorio che è stata uno dei suoi limiti negli anni passati, contribuendo a migliorare il livello delle cure primarie e dell assistenza territoriale dei bambini e degli adolescenti della nostra Regione. Le normative che regolamentano i rapporti tra il S.S.N. ed i P.L.S. sono rappresentate essenzialmente da: D.L. n. 502/92 ed ogni sua modifica ed integrazione; D.G.R. n. 44/98 (Accordo regionale per i Pediatri di libera scelta); D.M. n. 131/2000 (Progetto Obiettivo Materno-Infantile); D.P.R. n. 272/2000 (Accordo Collettivo Nazionale per i Pediatri di libera scelta); P.S.N ; P.S.R (in fase di elaborazione) In esse è contenuta una chiara indicazione per una riallocazione delle risorse del S.S.N. dalla cura alla prevenzione, dalla generalità della popolazione ai gruppi a rischio, dall assistenza ospedaliera a quella territoriale. A ciò si aggiunge la legge che ha modificato l art. 117 della costituzione che, tra l altro, attribuisce alle Regioni competenze legislative esclusive in tema di assistenza e legislazione sanitaria, passando ad esse la responsabilità di attrezzarsi per far fronte alle sfide da cui dipende il futuro della sanità in Italia e cioè l ottimizzazione delle risorse e l innalzamento della qualità dei servizi. In particolare, un utilizzo più razionale delle risorse economiche dovrà necessariamente prevedere un potenziamento dell area delle cure primarie territoriali in modo che la maggior parte delle richieste dell utenza possa trovare adeguata risposta assistenziale nel territorio con conseguente contenimento della spesa. In questo contesto si inserisce codesto Accordo regionale per la Pediatria di libera scelta che contribuisce ad individuare i compiti della Pediatria di libera scelta in Calabria per i prossimi anni a completamento delle attività già previste dall Accordo Collettivo Nazionale. Nell elaborazione di tale Accordo si è tenuto conto di quanto contenuto nel Progetto Obiettivo Materno-Infantile, nel nuovo Piano Sanitario Nazionale e nella bozza di Piano Sanitario Regionale: degli obiettivi della Pediatria di libera scelta, delle azioni necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi ed il superamento di alcuni «punti critici» finora individuati. Gli strumenti principali previsti da questo Accordo regionale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono: a) un maggiore sostegno dell attività di prevenzione, sia attraverso l attivazione del Progetto Salute Infanzia costituito da otto visite in età filtro distribuite in modo da coprire tutto l arco dell età pediatrica (Art. 49, comma c, D.P.R. 272/2000), che mediante l attivazione di specifici programmi di educazione alla salute ed all uso corretto dei servizi (Progetto Obiettivo Aziendale di Educazione Sanitaria) e di progetti di incentivazione alle vaccinazioni (Progetto Obiettivo «Vaccinazioni raccomandate»); b) il mantenimento del libretto sanitario pediatrico, già attivato col precedente AR, come ottimo strumento per limitare la sovrapposizione degli interventi e la frammentazione delle cure e migliorare l adesione ai programmi di educazione sanitaria (Art. 49, comma d D.P.R. 272/2000); c) una migliore organizzazione degli ambulatori che favorisca l accesso e l accoglienza all utenza, attraverso l incentivazione dell informatizzazione (Art. 41, comma 4 D.P.R. 272/ 2000; dell attività in forma associata sia in gruppo che in associazione (Art. 51, 52, 53, 54 D.P.R. 272/2000) e dei test diagnostici ambulatoriali (Progetto Obiettivo Self Help Ambulatoriale); d) la messa in atto degli strumenti necessari affinché l assistenza ai soggetti con malattia cronica e con disagio psico-sociale si sposti in ambito territoriale (Progetto Obiettivo per l assistenza ai soggetti con patologia cronica);

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